Patrimonio culturale religioso
Patrimonio culturale immateriale religioso e ordinamenti multilivello: problemi e prospettive tra diritto internazionale, statale e canonico
di Davide Dimodugno [*]
Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il quadro tratteggiato dal diritto internazionale. - 3. La lunga strada verso la recezione della nozione nel diritto statale. - 3.1. L’interpretazione giurisprudenziale. - 3.2. L’approccio del “made in Italy”. - 3.3. La normativa in materia di cammini religiosi. - 3.4. Le prospettive aperte dall’attuazione della legge 7 ottobre 2024, n. 152. - 4. Patrimonio culturale immateriale religioso: quale comprensione nel diritto canonico? - 5. Una proposta interpretativa e alcuni spunti conclusivi. - 5.1. L’interpretazione evolutiva della nozione di bene culturale nell’ordinamento canonico. - 5.2. Il vetus ordo come caso problematico di patrimonio culturale immateriale dell’umanità. - 5.3. Prospettive per il patrimonio culturale immateriale religioso nell’ordinamento italiano.
L'articolo analizza il patrimonio culturale religioso immateriale attraverso una prospettiva giuridica multilivello che abbraccia il diritto internazionale, italiano e canonico. Prendendo come punto di partenza la Convenzione UNESCO del 2003, evidenzia le difficoltà concettuali e normative inerenti alla salvaguardia del patrimonio vivente all'interno di ordinamenti giuridici tradizionalmente incentrati sui beni materiali. Il contributo mostra come il diritto italiano abbia finora recepito il quadro internazionale solo parzialmente, spesso condizionando la tutela del patrimonio immateriale alle sue manifestazioni materiali. Esamina quindi le sfide specifiche poste dal patrimonio religioso immateriale, dove le dimensioni culturali, spirituali e comunitarie si intrecciano strettamente. In questo contesto, la Messa tradizionale in latino (vetus ordo) viene discussa come caso problematico che illustra le tensioni che possono sorgere nell'applicazione di questa categoria. Da una prospettiva di diritto canonico, l'articolo sottolinea l'assenza di un'elaborazione giuridica sistematica di tale concetto da parte della Chiesa cattolica, nonostante le sue profonde radici nella liturgia, nel rito e nella tradizione. Lo studio si conclude proponendo soluzioni interpretative e regolamentari volte a rafforzare la salvaguardia del patrimonio culturale religioso immateriale attraverso un dialogo tra diritto internazionale, diritto statale e diritto canonico, fondato sulla partecipazione della comunità e sulla cooperazione intersistemica.
Parole chiave: patrimonio culturale immateriale; Convenzione Unesco 2003; interesse religioso.
Intangible Religious Cultural Heritage and Multilevel Legal Orders: Issues and Perspectives in International, Italian, and Canon Law
This article analyses intangible religious cultural heritage through a multilevel legal perspective encompassing international, Italian and canon law. Taking the 2003 Unesco Convention as its starting point, it highlights the conceptual and normative difficulties involved in safeguarding living heritage within legal systems traditionally centred on material assets. The contribution shows how Italian law has so far implemented the international framework only partially, often conditioning the protection of intangible heritage on its material manifestations. It then examines the specific challenges raised by intangible religious heritage, where cultural, spiritual and community dimensions closely intertwine. In this context, the Traditional Latin Mass (vetus ordo) is discussed as a problematic case illustrating the tensions that may arise in applying this category. From a canon law perspective, the article points out the absence of a systematic legal elaboration of this notion by the Catholic Church, despite its deep roots in liturgy, ritual and tradition. The study concludes by advancing interpretative and regulatory proposals aimed at strengthening the safeguarding of intangible religious cultural heritage through dialogue between international, state and canon law, grounded in community participation and intersystemic cooperation.
Keywords: Intangible Cultural Heritage; 2003 UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage; Religious value.
La Convenzione Unesco sul patrimonio culturale immateriale di Parigi del 2003 [1] rappresenta uno degli strumenti che più ha avuto successo (ben 185 Stati contraenti) nell’ambito della protezione internazionale del patrimonio culturale [2]. Tuttavia, in molti Paesi che l’hanno ratificata, tra cui l’Italia [3], si è stentato, sinora, a darle effettiva, rigorosa e concreta applicazione. I motivi sono molteplici, ma sicuramente ciò che incide profondamente è la visione post-cartesiana, propria del mondo occidentale, secondo la quale ciò che ha valore nella vita deve poter essere misurabile, tangibile e verificabile con i sensi e con la ragione.
Ciò pone notevoli problemi di comprensione e, persino, di traduzione. Si noti, infatti, fin da subito, la peculiarità della traduzione italiana del testo convenzionale, dove al termine inglese “intangible” (traducibile in italiano come “intangibile”) si è preferita la traduzione “immateriale”, sulla falsariga del testo francese (“immatériel” [4]). Sembra una distinzione sottile, eppure così non è. Infatti, l’intangibilità trasmette l’idea di un qualcosa che non si può toccare, nella prospettiva del soggetto che entra in contatto con questo “elemento culturale”, mentre l’immaterialità può riferirsi tanto al valore culturale del bene culturale materiale [5], quanto all’assenza di materia in un qualcosa ritenuto a priori foriero di culturalità. Quest’ultima impostazione fa venir meno la tradizionale dicotomia, assai radicata nell’ordinamento italiano, fondata sulla compresenza, nello stesso bene, di materialità e culturalità. In realtà, non appare così facile distinguere tra materiale e immateriale, tangibile e intangibile, in quanto può esservi una stretta connessione, non sempre scindibile, tra i due aspetti, seppur non coincidenti [6]. La cultura, infatti:
“in its widest sense, may now be said to be the whole complex of distinctive spiritual, material, intellectual and emotional features that characterize a society or social group. It includes not only the arts and letters, but also modes of life, the fundamental rights of the human being, value systems, traditions and beliefs” [7].
Come si può, dunque, proteggere qualcosa di effimero, immateriale, intangibile, spirituale come delle tradizioni, delle prassi, delle credenze, dei riti, dei modi di vivere propri di singole comunità [8]? Mentre sul fronte del patrimonio materiale si è imposta la visione occidentale, legata alla conservazione dell’esistente, ovvero dei monumenti e dei siti, per quanto riguarda l’immateriale sicuramente molto hanno da insegnare i Paesi orientali. Basti pensare che già nel 1950 il Giappone aveva legiferato in materia [9], proponendo un’assai precisa ed articolata distinzione tra “intangible cultural properties”, riferite alle arti performative, e “folk-cultural properties”, legate ai costumi e ai modi di vivere popolari, ivi comprese le pratiche religiose [10]. Si tratta, quindi, di proteggere una vera e propria “living heritage” [11], che muta nel tempo e che potrebbe andare irrimediabilmente perduta, senza una qualche forma di salvaguardia e promozione del contesto in cui si forma [12].
La relazione tra immaterialità, culturalità e religiosità appare complessa e foriera di possibili paradossi e conflitti, sia in ambito Unesco [13], con riguardo alle candidature avanzate dai singoli Stati e ai requisiti richiesti per l’inserimento nelle liste, sia all’interno di una specifica nazione, con riguardo a situazioni in cui valori diversi e potenzialmente conflittuali possano coesistere sul medesimo bene [14]. Nel contesto italiano - costellato di chiese, monasteri, conventi e altri luoghi legati specificamente alla tradizione cattolica che tanto ha influenzato la nostra cultura [15] - si tratta soprattutto di individuare misure di salvaguardia che possano preservare antiche prassi liturgiche e cultuali, come processioni, pellegrinaggi, itinerari, cammini, canti, carismi, manifestazioni popolari legate alla religione [16], così come produzioni artigianali che affondano le proprie radici nelle attività di vita e di lavoro delle comunità religiose. Ciò appare quanto più urgente, se si considera l’accresciuto livello di secolarizzazione e la riduzione delle vocazioni al presbiterato e alla vita consacrata, che potrebbero comportare l’irrimediabile perdita di molte tra queste pratiche, oltre all’abbandono definitivo dei luoghi.
In tale contesto, il presente contributo intende verificare se e in quale misura la nozione di patrimonio culturale immateriale possa costituire una categoria giuridica comune ai diversi ordinamenti, soffermandosi in particolare sulle peculiarità del patrimonio culturale immateriale religioso e sulle criticità che emergono nel diritto della Chiesa cattolica. A tal fine, l’indagine si sviluppa secondo una prospettiva multilivello, prendendo in esame il diritto internazionale, il diritto statale e il diritto canonico, per giungere infine ad alcune proposte interpretative e de iure condendo.
2. Il quadro tratteggiato dal diritto internazionale
La convenzione Unesco definisce all’art. 2, § 1, il patrimonio culturale immateriale come “the practices, representations, expressions, knowledge, skills - as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith - that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage”.
Si tratta di una visione non statica, bensì dinamica, di patrimonio che si trasmette di generazione in generazione e che è costantemente ricreato dalle comunità, dai gruppi e, in alcuni casi, dai singoli individui [17] in relazione al loro ambiente, dando così vita ad un senso di identità e continuità nel tempo, e ciò compatibilmente con le norme internazionali a tutela dei diritti umani, nel rispetto reciproco tra le diverse comunità e in modo da favorire lo sviluppo sostenibile. Gli elementi costitutivi di un bene culturale immateriale sono, dunque, quello oggettivo (la manifestazione esterna di una pratica), quello soggettivo (la comunità) e quello territoriale (lo spazio culturale nell’ambito del quale si ricrea la pratica) [18].
L’art. 2 §2 presenta un’esemplificazione, chiarificatrice ma non esaustiva, in cui rientrano:
“(a) oral traditions and expressions, including language as a vehicle of the intangible cultural heritage;
(b) performing arts;
(c) social practices, rituals and festive events;
(d) knowledge and practices concerning nature and the universe;
(e) traditional craftsmanship”.
L’elemento religioso, sebbene non esplicitamente manifestato nel testo convenzionale [19], può rientrare all’interno di tutte le succitate esemplificazioni, in particolare per quanto concerne i riti, le processioni, le danze sacre, gli eventi festivi, le conoscenze e le prassi sulla natura e l’universo e l’artigianato tradizionale. Infatti, la lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità individua alcuni elementi direttamente legati ad un significato o quantomeno ad un’origine religiosa [20].
Sul fronte delle misure di protezione, la convenzione Unesco sul patrimonio culturale immateriale disegna un quadro multilivello. Accanto ad un Comitato intergovernativo, responsabile del processo di individuazione e classificazione a livello internazionale di ciò che è reputato di valore eccezionale per l’umanità, a carattere nazionale o transnazionale (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity), dei casi di buone pratiche (Register of Good Safeguarding Practices) e degli elementi a rischio di pericolo immediato (List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding), sono previsti anche interventi di salvaguardia, trasmissione e protezione a livello nazionale e locale.
In particolare, agli artt. 11-15 sono indicati gli impegni assunti dagli Stati aderenti, ovvero l’adozione di misure legislative, amministrative e finanziarie che consentano di individuare, inventariare e salvaguardare gli elementi del patrimonio culturale immateriali presenti in ambito nazionale, nonché educare e sensibilizzare le comunità, i gruppi e gli individui, che devono poter partecipare a queste attività, nel rispetto di determinati principi etici [21], anche per ciò che concerne i profili gestionali [22]. In queste attività, un ruolo rilevante è riconosciuto alle ONG accreditate, che si pongono come interlocutori dei governi nell’implementazione della convenzione, in particolare per ciò che concerne le misure di salvaguardia, ivi comprese l’identificazione e la definizione del patrimonio culturale immateriale [23].
Al quadro testé disegnato si affianca la convenzione di Faro [24], elaborata in seno al Consiglio d’Europa e ratificata dall’Italia con legge 1° ottobre 2020, n. 133, la quale propone un ribaltamento nel modo di intendere il “bene” o - in modo maggiormente fedele al testo inglese - l’“eredità” culturale [25], sia essa materiale o immateriale. Secondo questa impostazione, non è un astratto valore storico o artistico ad attribuire il carattere di culturalità (visione umanistica ed estetizzante), quanto piuttosto l’esistenza di una comunità che riconosce nel bene l’espressione delle proprie credenze e valori (visione antropologica e partecipativa) [26]. Si tratta di un’idea tanto rivoluzionaria quanto estremamente realistica: senza una comunità che intenda esercitare il proprio diritto al patrimonio culturale e prendersene cura, non basterà certamente un provvedimento ministeriale a preservare questi beni dagli effetti che lo scorrere del tempo produce sulla materia e a garantire ad essi un futuro. Occorre, dunque, ponderare la tradizionale funzione di tutela, basata sul vincolo alla proprietà, con accordi che consentano la partecipazione delle comunità nella gestione e valorizzazione dei beni, vincolando l’uso e/o la funzione al perseguimento di un interesse generale.
Un’effettiva applicazione ed attuazione della convenzione di Faro - rimessa alla piena discrezionalità degli Stati, dato il carattere programmatico di una framework convention, che si limita ad individuare gli obiettivi ma non i mezzi per raggiungerli [27] - non dovrebbe, quindi, comportare necessariamente l’abrogazione del vigente codice dei beni culturali e del paesaggio o lo stravolgimento degli attuali meccanismi di tutela, ma dovrebbe più semplicemente indurre il legislatore a prendere atto della pluralità di significati riconducibili alla locuzione “cultural heritage” e adottare discipline differenziate. Non aiuta di certo la traduzione italiana della convenzione come “patrimonio culturale”, in quanto la stessa espressione finisce per indicare sia la species sia il più ampio genus “eredità culturale”.
Una normativa efficace ed aggiornata alla luce dei più recenti avanzamenti teorico-pratici dovrebbe poter prevedere, a seconda che si tratti di beni materiali o immateriali, pubblici, privati o “comuni” [28], misure diversificate di tutela e salvaguardia, graduando, quantomeno per ciò che riguarda i beni materiali, i livelli di protezione a seconda del valore - eccezionale o meno - del bene. In questo modo, si dovrebbe cercare di agevolare e non scoraggiare gli sforzi della relativa “comunità patrimoniale”, che intende restaurarli, trasmetterli alle generazioni future e utilizzarli per finalità culturali o sociali, che possano contribuire alla rivitalizzazione dei territori, specie quelli rurali o periferici [29]. Allo scopo, la comunità deve essere pienamente coinvolta in tutte le fasi, da quella dell’identificazione - che dovrebbe poter avvenire su istanza di chiunque vi abbia interesse e non solo d’ufficio - a quella di una piena ed effettiva valorizzazione, gestione e fruizione [30].
3. La lunga strada verso la recezione della nozione nel diritto statale
Nel diritto italiano, in cui la prima legislazione di tutela risale alla legge Nasi 12 giugno 1902, n. 185, poi seguita dalla legge Rosadi-Rava 20 giugno 1909, n. 364, e dalla legge Bottai 1° giugno 1939, n. 1089, non si faceva ancora riferimento alla nozione di “bene culturale”, in quanto frutto soltanto della convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954, quanto piuttosto a quella di “monumenti, immobili ed oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d’arte” ovvero “cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico”.
L’elemento della coseità o della materialità ha costituito, da sempre, il quadro di riferimento imprescindibile per la comprensione e l’individuazione del valore di culturalità, secondo un modello costruito intorno all’apposizione di un vincolo dominicale sul bene piuttosto che sulla sua funzione e fruizione culturale. Tale schema di impostazione si è mantenuto saldo sino al vigente codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, il quale definisce “bene culturale”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 12, “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”, “che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni”.
Le ratifiche, da parte dell’Italia, della convenzione Unesco del 2003 e della convenzione di Faro del 2005 avrebbero potuto comportare una significativa integrazione del codice. In realtà, il patrimonio culturale immateriale ha trovato uno spazio alquanto ridotto, mediante l’inserimento, ad opera del d.lg. 26 marzo 2008, n. 62, di un laconico art. 7-bis, il quale si limita ad affermare che: “Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle convenzioni Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10” [31].
Di fatto, l’immaterialità può essere tutelata soltanto laddove vi sia la materialità: si tratta di una limitazione che restringe la portata innovatrice della convenzione Unesco, la quale avrebbe dovuto determinare, subito dopo la ratifica, l’adozione di un’appropriata normativa d’implementazione, intervenendo puntualmente all’interno del codice vigente ovvero esternamente, dando vita ad un autonomo “codice del patrimonio culturale immateriale”, oppure pervenendo a un nuovo codice che ridisciplinasse tutto il patrimonio culturale, sia materiale sia immateriale. Niente di tutto ciò è sinora avvenuto. Più modestamente, la legge 8 marzo 2017, n. 44, Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, concernenti la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale, ha provveduto ad aggiungere la dizione “elementi del patrimonio culturale immateriale”, nell’ambito delle misure speciali di tutela e fruizione, come i piani di gestione, concernenti i siti iscritti nella lista del patrimonio mondiale, di fatto estendendo al patrimonio immateriale quanto previsto per i monumenti e i siti inseriti nella lista Unesco del patrimonio mondiale.
3.1. L’interpretazione giurisprudenziale
Un cambiamento maggiormente incisivo si è riscontrato in ambito giurisprudenziale, mediante la famosa vicenda, relativa all’uso dell’immobile che dal 1950 ospita a Roma il ristorante “Il vero Alfredo”, dal nome del primo titolare che sin dal 1908 ha inventato e poi trasmesso, di generazione in generazione, la tradizione delle cosiddette “fettuccine Alfredo”, condite con burro e parmigiano, sino a divenire un emblema d’italianità nel mondo e riscontrando un grande successo, soprattutto oltreoceano. Il caso ha dato modo all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato [32] di pronunciarsi positivamente, circa la possibilità di vincolare un bene materiale - il locale del ristorante - sulla base dell’esistenza di un’espressione di identità culturale collettiva immateriale [33]. Ciò comporta un importante passo avanti, perché amplia e ribalta il ragionamento di cui all’art. 7-bis del codice: non solo si può tutelare indirettamente l’immateriale, laddove esso sia riconnesso a testimonianze culturali materiali, ma anche l’immateriale - così come definito dalla convenzione Unesco del 2003 - può rappresentare non solo un fattore decisivo per manifestare la culturalità del bene materiale, ma può anche giustificare il suo assoggettamento ad un vincolo di destinazione d’uso, a supporto della trasmissione dell’espressione di identità culturale collettiva.
La soluzione adottata dal giudice amministrativo potrebbe trovare applicazione anche con riguardo ai beni culturali di interesse religioso, soprattutto chiese, monasteri e conventi, nel momento della loro dismissione, ponendosi come uno scudo nei confronti di nuovi usi incompatibili rispetto alla loro primigenia destinazione. L’immateriale che ha permeato quelle sacre mura per secoli dovrebbe poter essere assunto a fondamento di eventuali vincoli, con riguardo agli usi futuri dei beni, dimodoché sia possibile perpetuare, seppur con modalità diverse ma, per quanto possibile, affini, il valore sociale, culturale, aggregativo e identitario che questi immobili hanno rivestito per la comunità nel corso del tempo.
3.2. L’approccio del “made in Italy”
Un altro e diverso approccio è quello che potremmo definire del “made in Italy” [34], già emerso nel 2013 con una novella al codice dei beni culturali e del paesaggio [35] che ha previsto l’individuazione, da parte dei comuni, sentito il soprintendente, dei “locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell’identità culturale collettiva [...], al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia”.
Tale prospettiva si è ulteriormente rafforzata con l’art. 25 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy [36], il quale ha inquadrato la cultura e la creatività come “elementi costitutivi dell’identità italiana [che] accrescono il valore sociale ed economico della Nazione” e ha definito, allo scopo, le “attività e prodotti culturali” come “beni, servizi, opere dell’ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura”. Ancora, la legge 27 dicembre 2024, n. 219, ha istituito unalbo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, al fine di una loro valorizzazione turistica e commerciale [37].
Complessivamente, questa prospettiva appare senz’altro legittima, in quanto intende valorizzare “l’immateriale economico” insito in questi “beni”: si pensi, ad esempio, alle eccellenze italiane nelle arti performative del canto lirico o nella produzione della pizza napoletana, così come quelle, più in generale, legate alla dieta mediterranea. In questa direttrice, si inserisce, da ultimo, l’iscrizione della cucina italiana nel patrimonio culturale immateriale dell’umanità, a motivo della sua sostenibilità e diversità bioculturale [38].
Tuttavia, questo approccio non può essere l’unico, in quanto non del tutto soddisfacente ed appropriato in relazione ad altri beni culturali immateriali, come quelli religiosi, nei quali l’elemento economico, seppur potenzialmente ed indirettamente significativo, appare decisamente secondario. Per tali beni, occorrerebbero forme peculiari di salvaguardia e valorizzazione, che possano realizzarsi mediante la collaborazione e l’interlocuzione, ai diversi livelli, tra lo Stato e la confessione religiosa interessata.
3.3. La normativa in materia di cammini religiosi
Un primo passo avanti in questa direzione si deve registrare con riguardo ad uno specifico ambito al quale il patrimonio culturale immateriale religioso può essere ricollegato, ovvero quello dei cammini [39] e, di conseguenza, quello del turismo religioso [40]. Infatti, a partire dal 2022, è stato istituito un catalogo dei cammini religiosi [41], tenuto presso il ministero del Turismo [42], che costituisce l’esito di un lavoro partecipativo di segnalazione da parte di enti pubblici, soggetti privati, enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti. La recente legge 13 febbraio 2026, n. 24, prima normativa nazionale organica in materia di cammini, appare alquanto significativa, in quanto fa esplicito riferimento all’elemento religioso come uno degli attrattori dello sviluppo turistico [43]. Tale disciplina prevede, inoltre, l’istituzione di un “Tavolo permanente per lo sviluppo dei cammini d’Italia”, ovvero una sede di dialogo tra tutti gli attori coinvolti per la pianificazione condivisa dei progetti, il coordinamento delle attività e la creazione di reti di collaborazione, il quale potrà rappresentare un modello per la collaborazione anche in ambito locale.
3.4. Le prospettive aperte dall’attuazione della legge 7 ottobre 2024, n. 152
La situazione potrebbe ulteriormente migliorare a seguito dell’approvazione della legge 7 ottobre 2024, n. 152, Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, la quale, all’art. 11, delega il governo a adottare una sorta di “codice del patrimonio culturale immateriale”, ovvero una disciplina autonoma che vada ad affiancarsi a quella in materia di patrimonio culturale materiale [44]. Appaiono interessanti i principi e i criteri direttivi, che intendono conciliare i contenuti della convenzione Unesco del 2003 con quella di Faro del 2005, sostenendo la partecipazione delle comunità, prevedendo l’adozione di “misure volte ad assicurare la vitalità e la perpetuazione delle pratiche culturali e la loro costante rinnovazione da parte delle comunità, dei gruppi e degli individui”, incoraggiando “il dialogo tra le culture” e stimolando “l’interculturalità nel rispetto delle differenze e dei diritti umani”, nonché promuovendo “il censimento, la catalogazione e l’inventariazione a livello nazionale del patrimonio culturale immateriale”.
Significativi, appaiono, inoltre, il coinvolgimento delle giovani generazioni per garantire la trasmissione di questo patrimonio, la semplificazione della normativa e la previsione di forme di coordinamento tra le azioni per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e quelle per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Se il o i decreti legislativi saranno effettivamente adottati nei termini fissati e nel rispetto dei criteri indicati, allora si tratterà di un passo avanti notevole, nella prospettiva di una più effettiva ed efficace azione di promozione e di salvaguardia, che dovrebbe considerare e disciplinare espressamente e specificatamente anche il patrimonio culturale immateriale di interesse religioso.
4. Patrimonio culturale immateriale religioso: quale comprensione nel diritto canonico?
Il vigente codice di diritto canonico del 1983 non definisce la nozione di “bene culturale”, preferendo porre l’attenzione sulla preziosità della cosa, sulla sua qualità o antichità, anche se non distingue, a differenza della precedente codificazione del 1917 [45], tra beni materiali e immateriali, nell’ambito dei beni temporali. La prospettiva che è stata adottata è meramente patrimoniale e consiste nel sottoporre a speciali autorizzazioni (licenze) le alienazioni di questi beni, ritenuti preziosi sia per il loro valore economico, sia per il valore affettivo/partecipativo dei fedeli, che li hanno personalmente realizzati o donati nel corso dei secoli, come nel caso degli ex voto (can. 1292 § 2).
Nel codice, l’unico riferimento esplicito alla locuzione bona culturalia si rinviene al can. 1283 n. 2, con riguardo ai beni di cui l’amministratore ecclesiastico deve tenere l’inventario. Secondo alcuni autori ciò sarebbe positivo, in quanto non si sarebbe cristallizzata una nozione una volta per tutte, ma si lascerebbe l’ordinamento canonico aperto all’evoluzione e ad una sempre migliore comprensione del concetto, nel quadro del diritto internazionale [46] e alla luce del principio della canonizzazione delle leggi civili ex can. 22. Ciò genera, tuttavia, un paradosso, autorevolmente segnalato in dottrina [47]: se la Chiesa cattolica è sembrata rimettersi alle autorità statali [48] e internazionali per la protezione del proprio patrimonio culturale materiale [49] - il cui interesse dovrebbe risultare relativamente secondario, in quanto subordinato alla sua finalizzazione ex can. 1254 § 2 per il culto, il sostentamento del clero e la carità - dall’altra parte ha evitato di approntare una propria originale, specifica ed approfondita riflessione sul patrimonio culturale immateriale, sul quale dovrebbe essere, invece, più esperta e competente.
Tale patrimonio avrebbe potuto sin da subito essere compreso alla luce dei bona spiritualia, nell’ambito dei mezzi di santificazione, di specifiche devozioni e della pietà popolare, nonché del principio di inculturazione della fede nei diversi contesti sociali. Nella liturgia e nella celebrazione dei sacramenti si coniugano, infatti, il materiale e l’immateriale, il già e il non ancora, insieme alla comunità orante che si ritrova nello spazio e nel tempo per fare memoria e perpetuare il mistero di salvezza della passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, così come trasmesso dagli apostoli. Ricollegare in modo esplicito la traditio, ovvero la trasmissione della fede come atto comunicativo nelle diverse culture, al patrimonio culturale immateriale avrebbe potuto costituire un elemento di originalità per la confessione cattolica e un mezzo concreto per tentare di salvaguardare pratiche potenzialmente a rischio di estinzione. Non si deve dimenticare, inoltre, che all’origine stessa del concetto di patrimonio culturale, prima di diventare una questione di interesse civile, si trova proprio la dimensione del sacro e del cultuale [50].
Ciò, tuttavia, non è avvenuto. La Chiesa a livello universale ha preferito, infatti, concentrare la propria attenzione sui beni culturali materiali, mediante la creazione, da parte di papa Giovanni Paolo II, della Pontificia Commissione per la Conservazione del Patrimonio Artistico e Storico [51], rinominata Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa nel 1993 [52]. Tale Commissione ha elaborato tra il 1992 e il 2006 specifici documenti su temi come la formazione dei futuri presbiteri all’attenzione verso i beni culturali della Chiesa, gli archivi e le biblioteche ecclesiastiche, i musei ecclesiastici, l’inventariazione e la catalogazione dei beni culturali, specialmente quelli degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica, senza considerare esplicitamente il patrimonio culturale immateriale.
Proprio in un’allocuzione alla Pontificia Commissione, Giovanni Paolo II aveva elaborato un’ampia definizione di beni culturali, intendendoli come “i patrimoni artistici della pittura, della scultura, dell’architettura, del mosaico e della musica, posti al servizio della missione della Chiesa”, “i beni librari contenuti nelle biblioteche ecclesiastiche e i documenti storici custoditi negli archivi delle comunità ecclesiali” e, infine, “le opere letterarie, teatrali, cinematografiche, prodotte dai mezzi di comunicazione di massa” [53]. Manca, tuttavia, un’espressa menzione ai caratteri di immaterialità, propri di elementi liturgici, come processioni, rituali, canti, ma anche dell’artigianato sacro legato all’attività lavorativa delle comunità religiose.
Nel 2012 la Pontificia Commissione è stata unita al Pontificio Consiglio della Cultura, diventandone parte integrante [54]: quest’ultimo, a partire dal 2022, è divenuto la Sezione per la Cultura del Dicastero per l’Educazione e la Cultura [55].
In questi ultimi anni la sensibilità e la consapevolezza rispetto alla complessità delle tematiche relative al patrimonio culturale, ivi compreso quello immateriale, sono parse aumentare, specialmente a seguito della celebrazione, nel maggio 2022, del convegno “Carisma & Creatività”, e dell’invio agli istituti di vita consacrata di tutto il mondo di un questionario circa le tecniche e le misure di tutela e valorizzazione dei propri beni culturali, sia materiali sia immateriali [56]. Ciò nonostante, resta ancora molto da fare per allontanare definitivamente la tentazione di interpretare tale patrimonio come un ingombrante peso del passato, sempre più difficile da gestire e del quale ci si vorrebbe volentieri disfare, e non come un’importante eredità da custodire e trasmettere.
Dall’altra parte, occorre rilevare una prima importante presa di coscienza da parte della Conferenza Episcopale Italiana la quale, mediante l’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, ha affermato, in un documento relativo ai Parchi culturali ecclesiali [57], che la “comunità cristiana ha ereditato in duemila anni di storia” “un patrimonio immateriale immenso”, nel quale “un posto primario occupa di sicuro la celebrazione sacramentale”, ma anche “la pietà popolare” distinta in “pietà popolare rituale”, ovvero “tradizioni [58] e feste secolari che chiedono di essere ascoltate e ben valorizzate per evitare il rischio che siano ridotte a folklore e per evitare anche che vengano considerate inutili” e in “pietà popolare esistenziale”, legata alle “innumerevoli esperienze di fraterna carità regolate dalla logica del servizio” [59].
Sono proprio queste le forme e gli elementi del patrimonio culturale immateriale religioso che devono essere inventariati, salvaguardati e valorizzati, mediante una messa a sistema che favorisca un’armonica perpetuazione del materiale e dell’immateriale, del culto e della cultura.
5. Una proposta interpretativa e alcuni spunti conclusivi
Volendo proporre qualche spunto conclusivo, occorre rilevare che, se da un lato qualcosa pare si stia muovendo nell’ambito statale, dall’altro l’ordinamento canonico non sembra aver pienamente realizzato le potenzialità insite nella nozione di bene culturale immateriale o intangibile, potendolo correlare alla ricchezza della sua plurisecolare tradizione, basata su parole e gesti, segni e strumenti, simboli materiali e immateriali.
La Chiesa detiene, infatti, il diritto/dovere di definire cosa debba intendersi per “bene culturale” ai propri fini e di individuare, sia a livello universale sia particolare, una lista di elementi del proprio patrimonio culturale immateriale, secondo propri ed autonomi criteri. Seguendo la stessa prospettiva adottata dal diritto statale, volta a disciplinare il patrimonio culturale immateriale attraverso un “codice” distinto rispetto a quello dedicato al patrimonio culturale materiale, occorrerebbe anche in ambito canonico una legislazione specifica sul punto. A questo proposito, sarebbe auspicabile l’adozione di una nuova normativa che ridisciplini integralmente l’approccio della Chiesa ai propri beni culturali, sia materiali sia immateriali, a livello codiciale o extracodiciale [60]. L’eventuale promulgazione di una siffatta normativa non precluderebbe di certo alla Santa Sede la possibilità di aderire alla convenzione Unesco del 2003, ma rappresenterebbe un importante momento di comprensione e tutela a livello intraecclesiale.
5.1. L’interpretazione evolutiva della nozione di bene culturale nell’ordinamento canonico
Per il momento, un’interpretazione evolutiva [61] dell’espressione “sive utcumque ad bona culturalia pertinentium” (“sia comunque riguardanti i beni culturali”) di cui al can. 1283 n. 2 dovrebbe poter comportare che l’amministratore ecclesiastico, nell’ambito dei suoi doveri di buona gestione, non si limiti soltanto all’inventariazione dei beni che sono nella sua disponibilità, in quanto titolare di un ufficio, ma la estenda al patrimonio culturale immateriale ad essi connesso, al fine di poter includere speciali e specifici inni, preghiere, canti, feste, processioni, rogazioni per propiziare la semina e il raccolto che caratterizzano una determinata comunità, sia essa inquadrabile nella struttura gerarchica della Chiesa, ovvero tra le comunità associative. Si pensi, ad esempio, ad eventi dalla duplice valenza, sia religiosa sia civile, come processioni che si perpetuano ogni anno in forza di un voto, emesso secoli orsono ad un santo per scongiurare una pandemia [62], o al rito della liquefazione del sangue di San Gennaro a Napoli, che riveste un interesse civile e identitario che si pone ben al di là della sola comunità dei credenti.
Alla luce del principio di sussidiarietà, riconosciuto anche dall’ordinamento canonico, la lista di tutti questi beni culturali immateriali dovrebbe essere compilata, a livello locale, da parte dei singoli amministratori ecclesiastici, con l’aiuto e la supervisione dei tecnici degli uffici diocesani competenti per l’arte sacra, i beni culturali e la liturgia, magari in collaborazione con le locali Soprintendenze, sulla base di specifici protocolli d’intesa da siglare, a livello nazionale, con il ministero della Cultura. Le liste così elaborate a livello diocesano dovrebbero essere sottoposte ad una prima validazione da parte dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana e, infine, ad una conferma da parte della Sezione per la Cultura del Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Replicando e adattando un siffatto modello a tutti i Paesi, sarebbe possibile pervenire ad una catalogazione e ad una comprensione globale del fenomeno, partendo dal livello particolare per giungere, infine, a quello universale.
5.2. Il vetus ordo come caso problematico di patrimonio culturale immateriale dell’umanità
Laddove si adottasse una siffatta prospettiva, potrebbero emergere delle intersezioni tra i mezzi di salvaguardia offerti dalla disciplina Unesco e quelli di una futura normativa canonica in materia.
Prendendo in considerazione come “caso limite” la possibile qualificazione del vetus ordo come bene culturale immateriale, appare possibile mettere alla prova il funzionamento del modello Unesco, in una prospettiva interordinamentale. Infatti, quantomeno da un punto di vista meramente teorico, potrebbero sussistere i presupposti affinché il vetus ordo, ovverosia la celebrazione della messa in latino, secondo il messale romano tridentino, promulgato da papa Pio V nel 1570 e da ultimo revisionato da papa Giovanni XXIII nel 1962, possa essere considerato come un elemento del patrimonio culturale immateriale dell’umanità. Ciò potrebbe avvenire, a maggior ragione, a seguito della normativa particolarmente restrittiva adottata da papa Francesco [63], preoccupato che la celebrazione della messa in latino potesse costituire il perno intorno a cui raccogliersi le frange più conservatrici e persino anticonciliari del cattolicesimo, e che ha rappresentato una sorta di revirement rispetto a quella, decisamente più permissiva, approvata da papa Benedetto XVI [64].
Nel caso in cui il nuovo pontefice Leone XIV adottasse una disciplina meno restrittiva, sarebbe opportuno considerare che il vetus ordo possiede tutti i requisiti - in quanto rituale religioso performativo, caratterizzato dall’uso del latino liturgico e del canto gregoriano, trasmesso di generazione in generazione all’interno di una comunità di praticanti - per poter essere considerato un bene culturale immateriale dell’umanità e che tale inquadramento potrebbe costituire un forte strumento di salvaguardia, al fine di evitare la sua definitiva scomparsa. Ovunque nel mondo sussistono, infatti, comunità cattoliche che, conformemente a quanto previsto dalla convenzione Unesco, si radunano e ritrovano l’espressione dei propri valori e credenze nella perpetuazione di tale patrimonio immateriale religioso [65]. Se queste comunità costituissero un coordinamento unitario globale e, in accordo con l’autorità ecclesiastica competente, nel rispetto della disciplina liturgica vigente e della struttura gerarchica della Chiesa, esprimessero la loro intenzione di ottenere il riconoscimento Unesco, potrebbero farsi promotrici, dal basso, di una candidatura ed esercitare pressione su diversi Stati [66] per la presentazione di un dossier congiunto, a livello transnazionale, ovvero per il suo inserimento, da parte del Comitato intergovernativo, nella lista dei beni che necessitano di una salvaguardia urgente.
La questione appare, sia in un caso sia nell’altro, alquanto complessa e delicata, anche perché, se non ben congegnata, potrebbe ingenerare l’impressione di un’iniziativa portata avanti dai fedeli in autonomia, se non, addirittura, in contrasto con la gerarchia. Un’eventuale richiesta di inserimento del vetus ordo nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità, pur possedendo in astratto i requisiti Unesco, potrebbe determinare, infatti, una situazione di contrasto non facilmente componibile tra la comunità patrimoniale proponente, la gerarchia ecclesiastica e gli Stati membri che dovrebbero avallare la proposta e, infine, presentare la candidatura. Oppure, al contrario, la sola manifestazione, da parte di tali comunità, dell’intenzione di ambire ad un riconoscimento ufficiale in ambito Unesco potrebbe indurre l’autorità ecclesiastica ad emanare una normativa canonica più favorevole al vetus ordo, che potrebbe magari prevedere il suo inserimento all’interno di una lista, tenuta dal Dicastero per la Cultura e l’Educazione, che ricomprenda tutti i beni culturali immateriali ritenuti come tali dalla Chiesa a livello universale, e demandare alle conferenze episcopali e alle diocesi la compilazione di liste a livello nazionale e locale.
Si tratta, comunque, di un’ipotesi che non si dovrebbe escludere a priori, ma che dovrebbe poter essere esplorata in accordo tra le autorità ecclesiastiche e civili, a maggior ragione se si considera che, di recente, una municipalità brasiliana ha dichiarato, nell’ambito delle proprie competenze, la messa tridentina come parte del proprio patrimonio culturale immateriale [67]. D’altra parte, lo stesso ordinamento canonico garantisce una sana ed effettiva differenziazione nell’unità molteplice della Chiesa, consentendo ai fedeli di pregare secondo il proprio rito, ai sensi del can. 214 [68]. In questo senso, laddove nessuno tra gli Stati membri della convenzione intendesse manifestare sostegno ad una siffatta candidatura, ben potrebbe farsene promotrice la Santa Sede stessa, una volta che avesse aderito alla convenzione.
In ogni caso, il fatto che la convenzione Unesco richieda che la proposta di candidatura sia presentata necessariamente da parte di uno Stato, anche nel caso in cui costituisse l’esito di una collaborazione con la gerarchia ecclesiastica, appare stridente rispetto all’affermazione di principio, secondo cui dovrebbe essere la comunità il vero soggetto titolare del patrimonio culturale immateriale. Conseguentemente, gli Stati dovrebbero limitarsi a inventariare, registrare e documentare ciò che già esiste e corrisponde ai requisiti che hanno accettato, nel momento in cui hanno deciso di ratificare la convenzione [69]. Al contrario, l’elemento politico sembra qui emergere in tutta la sua discrezionalità e financo poter avere l’ultima parola.
Certamente, i diversi sistemi di relazione tra Stati e confessioni religiose incidono rispetto alle politiche che possono essere in concreto adottate in attuazione della convenzione: se è vero, infatti, che le autorità pubbliche non devono potersi ingerire rispetto alle scelte di rito, liberamente esercitate da queste “comunità patrimoniali” [70], ben potrebbero, una volta riconosciuta la loro esistenza, concorrere indirettamente al loro sostegno, mediante un “appoggio soft” [71], come quello che si potrebbe e dovrebbe offrire a qualsiasi altra comunità patrimoniale. Potrebbero contribuire, ad esempio, al restauro degli organi a canne, utilizzati in modo particolarmente solenne durante le liturgie del vetus ordo, oppure al restauro delle preziose suppellettili sacre e degli antichi paramenti ancora utilizzati in questo rito, molti dei quali caduti in disuso a seguito della riforma liturgica approntata dal Concilio Vaticano II, ma che spesso possiedono i requisiti statali per poter essere ricompresi tra i beni culturali. Senza, infatti, una qualche forma di sostegno economico, anche indiretta, questo patrimonio culturale immateriale religioso potrebbe scomparire, insieme con l’elemento materiale che ne costituisce il substrato.
Sul punto, si segnala come in Francia, patria della laicità “forte”, il Consiglio di Stato abbia affermato, con riguardo alle ostensions septennales limousines, che il divieto, stabilito dall’art. 2 della legge di separazione del 9 dicembre 1905, di sovvenzionare l’esercizio di un culto, non osta alla concessione di contributi pubblici a manifestazioni culturali ad esso correlate [72]. Pertanto, solo gli eventi culturali a latere di quello religioso possono essere finanziati con fondi pubblici, a differenza delle celebrazioni religiose in senso stretto. Tale soluzione rischia, come ben evidenziato da parte della dottrina francese [73], di mettere a repentaglio la promozione della diversità culturale e la partecipazione delle comunità, le quali si vedrebbero paradossalmente costrette a “secolarizzare” il proprio patrimonio culturale immateriale religioso, al fine di accedere alle sovvenzioni necessarie per garantirne la salvaguardia. In Italia, una concezione “positiva” di laicità, che favorisce la collaborazione e il dialogo con il fenomeno religioso, dovrebbe consentire il sostegno a pratiche religiose tradizionali che abbiano assunto nel tempo anche rilevanza culturale e, in certi casi, comportino persino un forte richiamo turistico, come nel caso del recente giubileo della speranza.
5.3. Prospettive per il patrimonio culturale immateriale religioso nell’ordinamento italiano
Dal punto di vista dell’ordinamento statale, in relazione con quello internazionale, emerge che non è sufficiente ratificare le convenzioni senza adattare la legislazione nazionale, altrimenti l’impegno a proteggere il patrimonio culturale resta una vana dichiarazione di principio [74]. Ad esempio, l’Italia, anziché procedere fin da subito con la creazione di un distinto inventario nazionale per i beni immateriali [75], si è limitata, mediante l’Istituto Centrale per la Catalogazione, ad istituire una nuova scheda scientifica (scheda MEPI [76]), nell’ambito della catalogazione dei beni demoetnoantropologici, all’interno del Catalogo generale dei Beni Culturali [77]. Nemmeno appare sufficiente la predisposizione di dossier per l’inserimento di alcuni elementi nella lista del patrimonio culturale immateriale mondiale (al momento sono 21 gli elementi iscritti, posizionando così l’Italia all’ottavo posto, a pari merito con il Belgio e gli Emirati Arabi Uniti [78]), perché non tutti gli elementi esistenti possono ambire a ricevere la tutela offerta dall’Unesco. Sarà, dunque, necessario implementare la normativa vigente, nel rispetto delle competenze statali (normativa di principio) e regionali [79] (disciplina di dettaglio), al fine di garantire un adeguato riconoscimento alla pluralità di fattispecie che possono ricadere nella nozione di patrimonio culturale immateriale. Particolare rilevanza dovrà essere riconosciuta alla partecipazione delle comunità nelle fasi di individuazione, inventariazione, progettazione e implementazione delle misure di promozione e salvaguardia. In questo senso, si deve accogliere con favore l’impegno del governo - seppur ad oltre dieci anni dalla ratifica - a adottare una normativa di attuazione che combini e metta in relazione la convenzione Unesco sul patrimonio culturale immateriale e quella di Faro, muovendosi nella prospettiva di una nozione rinnovata ed integrata di “eredità culturale”, che consideri e combini insieme sia gli aspetti materiali sia quelli immateriali.
Sempre per quanto riguarda il nostro Paese, ma sul fronte delle relazioni bilaterali tra lo Stato e la Chiesa cattolica, occorrerebbe che il principio di collaborazione per la tutela del patrimonio storico-artistico (in generale) e per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso (in particolare), sancito dall’art. 12, n. 1, dell’Accordo di Villa Madama, possa trovare applicazione anche con riguardo ai beni culturali immateriali [80].
Nel corso degli ultimi decenni sono stati stipulati numerosi accordi in materia di beni culturali d’interesse religioso a livello locale, in particolare tra le Regioni e le Conferenze episcopali regionali [81], ulteriormente accresciuti a seguito della stipula del protocollo di intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza episcopale italiana del 6 luglio 2017 per la costituzione di tavoli di lavoro, a livello nazionale e regionale, per definire politiche ed iniziative finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio ecclesiastico ed allo sviluppo del turismo religioso. Sebbene l’immaterialità sia talvolta menzionata con riguardo al turismo religioso e ai cammini, non tutti questi testi hanno affrontato adeguatamente e specificatamente altri aspetti del patrimonio culturale immateriale religioso (come processioni, pellegrinaggi, canti, cerimonie liturgiche particolari, produzioni artigianali tradizionali spesso ricollegate alle comunità di vita consacrata), preferendo concentrarsi su quello materiale, più facilmente conosciuto, identificabile e riconoscibile [82].
In questa prospettiva e per ampliare le attività della collaborazione, il ministero della Cultura potrebbe supportare le autorità ecclesiastiche affinché il catalogo BeWeb [83], promosso dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della CEI con riguardo ai beni architettonici, opere e oggetti d’arte, beni archivistici e librari e agli istituti culturali delle persone giuridiche canoniche sottoposte alla giurisdizione del Vescovo diocesano, possa essere esteso, ricomprendendovi anche l’individuazione dei beni culturali immateriali religiosi, senza escludere quelli - particolarmente significativi - legati alla vita e alle tradizioni proprie degli istituti di vita consacrata, facendo ricorso a metodi di catalogazione e schedatura omogenei e condivisi.
Quanto alle successive misure di salvaguardia, sarebbe opportuno distinguere beni di interesse nazionale, regionale e locale, dando vita a distinte elencazioni, prendendo spunto dall’ottimo lavoro che è stato svolto in materia di cammini e proseguendo in quella direzione. Tali misure dovrebbero includere digitalizzazioni, registrazioni audio-video, interviste sul campo ai membri delle comunità e la redazione di pubblicazioni scientifiche. Queste forme di preservazione e protezione devono coinvolgere in primis i giovani, i quali potrebbero, peraltro, trarre occasioni di lavoro, direttamente o indirettamente connesse con l’attività di conoscenza e trasmissione del patrimonio culturale immateriale. Tipici esempi sono la produzione di dolci o bevande legati ad antiche ricette custodite dai monasteri e l’indotto turistico connesso alle grandi processioni e ad altri eventi religiosi di richiamo. Anche in questo caso emerge il ruolo centrale rivestito dalle comunità patrimoniali, secondo l’innovativo approccio introdotto dalla convenzione Faro [84], che prevede, all’art. 7, lett. b), il bilanciamento di valori contraddittori (religiosi, culturali, economici, turistici) sullo stesso patrimonio culturale, ad opera dello Stato firmatario nelle sue diverse articolazioni, e che deve trovare particolare attuazione con riguardo al patrimonio culturale immateriale religioso. Ciò si pone in linea con l’obiettivo dichiarato fin dal suo preambolo, ovvero quello di “treat all cultural heritages equitably and so promote dialogue among cultures and religions”.
In conclusione, il patrimonio culturale immateriale religioso rappresenta uno dei principali banchi di prova per il superamento di una concezione meramente proprietaria del bene culturale, a favore di un’interpretazione che ne valorizzi la dimensione comunitaria, identitaria e relazionale. La compiuta identificazione e l’effettiva salvaguardia di questo patrimonio appaiono questioni ancora aperte, per le quali sarà necessario un confronto interdisciplinare quanto più ampio possibile, nel quale il diritto, laico e canonico, sarà chiamato a svolgere un ruolo fondamentale. Si tratta, infatti, di una categoria che tanto gli ordinamenti statali quanto quelli religiosi faticano ancora a comprendere, forse perché mette in discussione categorie giuridiche tradizionali, elaborate dall’esperienza giuridica occidentale e storicamente modellate attorno alla materialità del bene culturale. Eppure, un’attenta disamina della normativa convenzionale dimostra che esistono diverse tipologie di beni culturali immateriali religiosi che devono essere individuati e, per quanto possibile, salvaguardati, al fine di evitare la loro definitiva scomparsa. Su questi beni, oltre alla regolamentazione prevista dall’ordinamento internazionale e dall’ordinamento statale in attuazione di questa, può operare anche una disciplina confessionale, rendendo necessario un coordinamento tra i diversi livelli normativi e, per quanto possibile, un costante bilanciamento dei diversi interessi coinvolti. In tale prospettiva, il dialogo tra il diritto internazionale, statale e canonico non costituisce soltanto un’esigenza sistematica, ma una condizione indispensabile per garantire la trasmissione di questa “living heritage” alle generazioni future. I più recenti interventi del legislatore italiano in tema di patrimonio culturale immateriale consentono di guardare con cauto ottimismo alle prospettive future. La piena attuazione della convenzione Unesco del 2003 da parte dell’Italia potrebbe, infatti, favorire una più matura presa di coscienza anche da parte della Chiesa cattolica. Ciò potrebbe, a sua volta, stimolare l’elaborazione di una disciplina canonica specifica in materia di patrimonio culturale immateriale, se non a livello universale, quantomeno nell’ambito del diritto particolare, al fine di salvaguardare pratiche, rituali e saperi plurisecolari oggi a rischio di estinzione.
Note
[*] Davide Dimodugno, Assegnista di ricerca in Diritto e Religione, Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza, Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora Siena 100/A, 10153 Torino, davide.dimodugno@unito.it.
[1] Unesco, Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, firmata a Parigi il 17 ottobre 2003, entrata in vigore il 20 aprile 2006 e registrata alle Nazioni Unite il 4 maggio 2006 al n. 42671.
[2] Si vedano, per un primo commento alla convenzione e alla sua implementazione in diversi contesti, M. Cornu, A. Vaivade, L. Martinet, C. Hance, Intangible cultural heritage under national and international law. Going beyond the 2003 Unesco Convention, (a cura di), Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA, 2020; J. Blake, Safeguarding intangible cultural heritage. A Practical Interpretation of the 2003 Unesco Convention, Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA, 2023.
[3] L’Italia ha ratificato la convenzione con la legge 27 settembre 2007, n. 167, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco).
[4] Su questa distinzione, si vedano le riflessioni di A.M. Cirese, Beni immateriali o beni inoggettuali?, in Antropologia museale, 2002, 1, pagg. 66-69.
[5] In questo senso, riferendosi ai beni culturali materiali, si veda M.S. Giannini, I beni culturali, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1976, 1, pag. 26: “La cosa è elemento materiale di interessi di natura immateriale e pubblica, quali sono gli interessi culturali: come tale è bene culturale, su cui lo Stato-Amministrazione dei beni culturali ha delle potestà. [...] Il bene culturale [...] non è bene materiale, ma immateriale: l’essere testimonianza avente valore di civiltà è entità immateriale, che inerisce ad una o più entità materiali, ma giuridicamente è da queste distinte, nel senso che esse sono supporto fisico ma non bene giuridico. Strutturalmente si distinguono differenti modi con cui il bene culturale inerisce alla cosa, però il carattere immateriale del bene culturale è sempre individuabile”.
[6] Tra coloro che sostengono l’inopportunità della distinzione, si veda B. Rudolf, ‘Intangible’ and ‘tangible’ heritage. A topology of culture in contexts of faith, PhD thesis submitted to the Institute of Geography, Faculty for Chemistry, Pharmacy and Geo-sciences, Johannes Gutenberg-University of Mainz, Germany, 2006, consultabile sul sito: http://doi.org/10.25358/openscience-1574.
[7] Unesco World Conference on Cultural Policies, Mexico City Declaration on Cultural Policies, Mexico City, 26 July - 6 August 1982, consultabile sul sito: https://unesdoc.unesco.org/search/N-EXPLORE-6a2f9dc8-acb9-4a87-8349-55738bf1aeef.
[8] Ai temi del patrimonio culturale immateriale sono stati dedicati sinora solo pochi studi monografici in lingua italiana. Si segnalano L. Gasparini, Il patrimonio culturale immateriale, Milano, 2014; L. Giancristofaro, V. Lapiccirella Zingari, Patrimonio culturale immateriale e società civile, Canterano, 2020; C.A. D’Alessandro, La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale, Milano, 2021; M. Timo, L’intangibilità dei beni culturali, Torino, 2022; G. Liberati Buccianti, Profili giuridici dei beni culturali, Napoli, 2026. Nella dottrina giuridica italiana, si vedano, per un primo inquadramento, A. Bartolini, L’immaterialità dei beni culturali, in Aedon, 2014, 1; M. Dugato, Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali, in Aedon, 2014, 1; A. Gualdani, I beni culturali immateriali: ancora senza ali?, in Aedon, 2014, 1; S. Fantini, Beni culturali e valorizzazione della componente immateriale, in Aedon, 2014, 1; G. Morbidelli, Il valore immateriale dei beni culturali, in Aedon, 2014, 1; G. Severini, Immaterialità dei beni culturali?, in Aedon, 2014, 1; A. Gualdani, I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia, in Aedon, 2019, 1.
[9] Il riferimento è all’Act on Protection of Cultural Properties (Act No. 214 of May 30, 1950, as amended up to Act No. 7, March 30, 2007) del Giappone, consultabile sul sito: https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/6935. Sulla legislazione giapponese, si veda V. Garces Cang, Defining Intangible Cultural Heritage and its Stakeholders: the Case of Japan, in International Journal of Intangible Heritage, 2007, 2, pagg. 45-55.
[10] Molte delle misure di salvaguardia Unesco in materia di patrimonio culturale immateriale hanno preso spunto dalla concezione nipponica, in particolare “l’idea di patrimonio come opera aperta, agente e attiva, o l’importanza del legame del patrimonio e della tradizione con la vita quotidiana delle persone e della comunità”, mentre sia dal Giappone che dalla Corea è stato assunto il concetto di “Living Human Treasure”, con cui tutelare gli artisti e i detentori dei saperi e delle abilità artigianali, che eccellono nel loro settore, al fine di sostenerli e garantire la trasmissione nel tempo del loro sapere. Si vedano, sul punto, C. Bortolotto, Il processo di definizione del concetto di “patrimonio culturale immateriale”: elementi per una riflessione, in Il patrimonio immateriale secondo l’Unesco. Analisi e prospettive, (a cura di) C. Bortolotto, Roma, 2008, pagg. 28-29 e 37-38; L. Gasparini, Il patrimonio culturale immateriale, cit., pagg. 78-79 e pagg. 104-110.
[11] T. Coomans, From Living Heritage to the Spirit of the Place. Monastic Tradition and Afterlife of Religious Houses, in Carisma e Creatività. Catalogazione, gestione e progetti innovativi per il patrimonio culturale delle comunità di vita consacrata, (a cura di) L. Bartolomei, F. Capanni, Roma, 2024, pag. 255, definisce “living heritage”, come “a category of cultural heritage, tangible or intangible, which is still in use for its original purpose with continuous strong bonds to a core community”.
[12] L. Mariotti, Prospettive italiane della convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. Ipotesi di analisi tra antropologia e norme giuridiche, in Il patrimonio immateriale secondo l’Unesco, cit., pag. 72.
[13] Questo è l’approccio seguito da C. Franceschini, Intangible Religious Heritage: Unesco’s Nomination Processes, Uncharted Sides and Legal Issues, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2023, 3, pagg. 91-126; C. Franceschini, Unesco, Religious Cultural Heritage and Political Contestation Conflict of Values or Values in Conflict?, Cham, 2024.
[14] Il riferimento è al caso della Cattedrale-Moschea di Cordoba, sul quale si vedano le diverse opinioni di M. Fernández-Arrojo, La gestione dei beni culturali della Chiesa cattolica in Spagna: il caso della Moschea-Cattedrale di Cordova, in Ephemerides Iuris Canonici, 2024, 2, pagg. 537-550, e di V. Menéndez Montero, The Expansion of Catholic Iconography in the Mosque-Cathedral of Cordoba, in World Heritage Watch Report 2024, Berlin, 2024, pagg. 23-25, consultabile sul sito: https://world-heritage-watch.org/content/wp-content/uploads/2024/06/WHW-Report-2024-final.pdf.
[15] Per un primo approccio ai temi del patrimonio culturale ecclesiastico in Italia, si vedano, tra i lavori più recenti, ACRI. Commissione per le attività e i beni culturali, (a cura di) Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione, valorizzazione, Bologna, 2021; ACRI. Commissione per le attività e i beni culturali, Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti, (a cura di) V. Dania - L. Gazzerro, Bologna, 2023; G. Sciullo, I beni culturali di interesse religioso nell’ordinamento italiano, in Ephemerides Iuris Canonici, 2024, 2, pagg. 331-351; L. Lacroce, I beni culturali della Chiesa cattolica in Italia. Profili giuridici, Torino, 2025; A. Ingoglia, G. La Barbera, Beni culturali di interesse religioso e pluralismo delle fonti, Torino, 2026.
[16] Dell’importanza del patrimonio culturale immateriale religioso tra le espressioni di identità culturale collettiva di comunità, gruppi e individui appare essere ben consapevole la Circolare del ministero della Cultura n. 21 del 16 aprile 2025, recante “Linee guida per l’azione amministrativa e tecnico-scientifica sul patrimonio culturale demoetnoantropologico e immateriale”, la quale a pag. 8 vi ricomprende “le espressività di tradizione orale (fiabe, narrazioni, storie, miti e leggende, proverbi, canti, musiche, danze, teatro, lingue, linguaggi e dialetti), le forme di religiosità, le feste, i riti e le cerimonie del ciclo dell’anno, le fiere e i mercati, i saperi e le pratiche legati alla salute e alla malattia, all’alimentazione e alla cura di sé, al gioco e al tempo libero, le pratiche alimentari, le tecniche del lavoro, i saperi e le prassi che si manifestano nel paesaggio come “territorio espressivo di identità” (art. 131 del d.lg. 42/2004), gli habitus culturali e le comunicazioni non verbali, e, più in generale, tutti quegli elementi non tangibili, vitali, mutevoli, ibridi, che, per essere salvaguardati, devono essere trasmessi, costantemente ricreati e opportunamente documentati”.
[17] Sulla nozione di “comunità” e sul carattere ancillare di quelle di “gruppi” e “individui”, si veda V. Négri, Receiving in domestic law concepts born by the 2003 Convention: focus on the notion of community, in Intangible cultural heritage under national and international law, cit., pagg. 44-53. In particolare, a pagg. 45-46, si afferma che: “the community is an organic whole in which the interest of the members coincides with those of the groups [...] is a space where, and from which, moral and emotional ties are made, the source of a cohesive social order. [...] As a space, it is closed up, homogenous and territorial; its doorways are controlled by the holders of the practices, performances, expressions, knowledge and know-hows, according to article 2 of the 2003 Convention. As a shaping action, the community is a composite material that collects scattered cultural elements under a minimal common identity, connected by a unity of practices, performances, expressions, knowledge or know-hows. In another middle path between these two forms, the community evades; and, therefore, becomes more an artificialisation than a necessary medium for the intangible heritage. Under this kind of community, intangible heritage is self-sufficient: the community is only an appendix legitimising the inscription in the Representative List according to the Unesco criteria”.
[18] T. Scovazzi, La convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, in Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, (a cura di) T. Scovazzi, B. Ubertazzi, L. Zagato, Milano, 2012, pag. 6.
[19] J. Blake, Safeguarding intangible cultural heritage, cit., pag. 157, ritiene che: “Providing direct protection for religious heritage as ICH [is] another area in which cultural policy-making for ICH safeguarding may depart from the treaty”.
[20] A titolo di esempio e limitandoci ai soli Paesi europei, segnaliamo la rappresentazione del Mistero di Elche (Spagna, 2008); la Patum di Berga (Spagna, 2008), l’intaglio di croci ed il simbolismo ad esse connesso in Lituania (Lituania, 2008); la processione del Sacro Sangue a Bruges (Belgio, 2009); la festa di San Biagio, patrono di Dubrovnik (Croazia, 2009); Nestinarstvo, messaggi dal passato: le festività dei santi Costantino ed Elena nel villaggio di Bulgari (Bulgaria, 2009); la processione danzante di Echternach (Lussemburgo, 2009); la festa della Madre di Dio della Salute di Algemesí (Spagna, 2011); le feste delle grandi macchine a spalla (Italia, 2013); le ostensioni settennali del Limosino (Francia, 2013); l’artigianato organistico e musica (Germania, 2017); i rituali della tamborada (Spagna, 2018); la celebrazione della Perdonanza Celestiniana (Italia, 2019); le processioni della Settimana Santa a Mendrisio (Svizzera, 2019); la tradizione dei tappeti floreali per le processioni del Corpus Domini (Polonia, 2021); il suono manuale delle campane (Italia e Spagna, 2022); la festa di san Trifone e il kolo (danza in cerchio) a lui dedicata e la tradizione croata delle Bocche di Cattaro (Croazia, 2022).
[21] I dodici principi etici elaborati dall’Unesco con riferimento al rapporto tra comunità e patrimonio culturale immateriale sono consultabili sul sito: https://ich.Unesco.org/en/ethics-and-ich-00866. Si veda, per una traduzione in lingua italiana e un commento, L. Giancristofaro, V. Lapiccirella Zingari, Patrimonio culturale immateriale e società civile, cit., pagg. 115-119.
[22] Esempi di queste attività consistono nell’inventariazione, nel conferimento di premi e riconoscimenti, nell’apposizione di “label”, nell’adozione di politiche di salvaguardia e di norme che stabiliscono specifici diritti in favore dei soggetti che si occupano della creazione e trasmissione del patrimonio culturale immateriale. Si veda, sul punto, M. Cornu, C. Hance, The capacities of safeguarding intangible cultural heritage as legal tools, in Intangible cultural heritage under national and international law, cit., pagg. 123-128.
[23] Unesco, Operational Directives for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 10.GA, 2024, 90, pag. 34, consultabili sul sito: https://ich.Unesco.org/doc/src/ICH-Operational_Directives-10.GA_EN.pdf.
[24] Council of Europe, Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society (CETS No. 199), firmata a Faro il 27 ottobre 2005 ed entrata in vigore il 1° giugno 2011.
[25] Sull’opportunità di tradurre la convenzione di Faro nel senso di “eredità cultuale”, anziché di “patrimonio culturale”, si veda G. Severini, P. Carpentieri, La ratifica della Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società: politically correct v. tutela dei beni culturali?, in federalismi.it, 2021, 8, pagg. 227-231.
[26] Un gruppo di lavoro dell’Unesco, riunitosi a Tokyo nel 2006, ha definito “comunità” come “reti di persone che condividono un legame o un sentimento di identità prodotto dalla condivisione di una relazione storica radicata nella pratica e nella trasmissione del, o nell’attaccamento al, loro patrimonio culturale immateriale”. Cfr. C. Bortolotto, Il processo di definizione del concetto di “patrimonio culturale immateriale”, cit., pag. 32.
[27] La lett. c) della Preliminary note all’Explanatory report della convenzione di Faro, pag. 4, consultabile sul sito: https://rm.coe.int/16800d3814, afferma che: “Framework conventions define broad objectives and identify areas for action, as well as the directions in which the Parties agree to progress. Instruments of this type may identify generic activities but, unlike ordinary Conventions, do not create obligations to specific actions. There will often be alternative means of achieving the objectives, and it is open to Parties to choose the route most suited to their own national traditions of law, policy and practice, always taking into account the need to ensure that their own approaches are consistent with those of neighbouring States and other Parties”.
[28] A questo riguardo, intendiamo riferirci alla quarta interpretazione della nozione di “bene comune” proposta da L. Nivarra, Quattro usi di “beni comuni” per una buona discussione, in Liber amicorum per Bruno Troisi, (a cura di) C. Cicero, G. Perlingieri, vol. II, Napoli, 2017, pagg. 820-822, ovvero “una particolare modalità di organizzare, a livello dell’amministrazione locale, la gestione di beni (spazi e immobili) prevalentemente di proprietà pubblica, caratterizzata dal programmatico coinvolgimento nella medesima di gruppi di cittadini, e in conformità ad un disegno che abbina fruizione collettiva e governo democratico della risorsa”.
[29] Sul tema, si rinvia a C. Vitale, Riuso e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree interne. Profili giuridici, Torino, 2024; Innovazione ed inclusione per la valorizzazione del patrimonio culturale e lo sviluppo delle aree interne. Idee e proposte, (a cura di) C. Vitale, Torino, 2024.
[30] Da ultimo, si veda La partecipazione alla gestione del patrimonio culturale, (a cura di) A. Ferrighi, E. Pelosi, Roma, 2024.
[31] Per un commento critico, si veda L. Giancristofaro, V. Lapiccirella Zingari, Patrimonio culturale immateriale e società civile, cit., pagg. 193-195. Si veda anche M. Timo, L’intangibilità dei beni culturali, cit., pagg. 178-189.
[32] Cons. Stato, Ad. Plen., sent. 13 febbraio 2023, n. 5.
[33] A commento di questa importante sentenza sono dedicati i contributi di N. Aicardi, A. Bartolini, M. Cammelli, F. Cortese, P. Marzaro, G. Morbidelli, C.P. Santacroce, G. Sciullo e G. Severini in Aedon, 2023, 1, nonché L. Passarini, Il vincolo di destinazione d’uso del bene culturale a tutela di beni materiali e immateriali: nota all’Adunanza plenaria 5/2023, in Archivio giuridico Filippo Serafini online, 2023, 2, pagg. 957-991. Si veda anche G. Liberati Buccianti, Profili giuridici dei beni culturali, cit., pagg. 147-174.
[34] Un esempio di questo approccio si può rinvenire nella produzione della seta nel Comasco. Si vedano, sul punto, A. Marcelli, Itinerari storici della creatività comasca nella produzione della seta, in Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, cit., pagg. 337-356; M. Ciani Scarnicci, Impatto economico del patrimonio intangibile: la seta e il merletto nella provincia di Como, in ivi, pagg. 357-368; A. Laino, L’impatto economico del patrimonio intangibile: il mobile e la “lucia” nella provincia di Como, in ivi, pagg. 369-374.
[35] Il riferimento è all’art. 52, comma 1-bis, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, inserito dall’art. 2-bis, comma primo, lett. a), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
[36] Si vedano, sul punto, G. Sciullo, Cultura e patrimonio culturale nella legge sul made in Italy: una prima lettura, in Aedon, 2024, 1, par. 1-4; M. Cogorno, La legge sul made in Italy e la legge 152/2024 per una tutela “all’italiana” del patrimonio culturale intangibile: riflessioni a partire dalla convenzione Unesco del 2003, in Osservatorio sulle fonti, 2024, 3, pagg. 357-387; G. Liberati Buccianti, Profili giuridici dei beni culturali, cit., pagg. 68-80.
[37] Si veda, sul punto, G. Liberati Buccianti, Profili giuridici dei beni culturali, cit., pagg. 89-94.
[38] Si veda la relativa pagina del sito dell’Unesco: https://ich.unesco.org/en/RL/italian-cooking-between-sustainability-and-biocultural-diversity-02093.
[39] Sul tema degli itinerari e dei cammini religiosi, si vedano, da ultimi, A. Cicchetti, I cammini (religiosi), uno strumento di valorizzazione territoriale, in Aedon, 2025, 1, pagg. 49-65; Gli itinerari culturali e religiosi. Una ricerca sui territori di Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, (a cura di) A. Gianfreda, Soveria Mannelli, 2025.
[40] Per un primo inquadramento sul turismo religioso, si vedano quantomeno M.L. Lo Giacco, Il turismo religioso: un esempio di turismo sostenibile, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2020, 2, pagg. 513-524; A. Chizzoniti, A. Gianfreda, Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, in Aedon, 2020, 2; A.G. Chizzoniti, Turismo religioso e valorizzazione del patrimonio culturale religioso, in Aedon, 2023, 3; S. Coglievina, Pellegrini o turisti? Il turismo religioso e dei cammini, nell’anno giubilare e oltre, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2025, 2, pagg. 505-530.
[41] L’art. 1, comma secondo, del decreto del Ministro del Turismo 23 giugno 2022, Misure attuative del ‘Fondo per i cammini religiosi’ di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce “cammini religiosi” “gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altre forme di turismo lento e sostenibile, di livello interregionale e regionale”.
[42] Il catalogo è consultabile sul sito: https://www.ministeroturismo.gov.it/catalogo-dei-cammini-religiosi-italiani/.
[43] L’art. 1 della legge 13 febbraio 2026, n. 24, Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia, individua, tra i propri obiettivi, “l’incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori interessati e all’evoluzione della lingua italiana nella storia dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e delle comunità; la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori attraversati; lo studio degli aspetti storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici che li connotano; il dialogo interculturale e interreligioso”. Inoltre, l’art. 6 considera congiuntamente la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini, mediante la promozione di studi e ricerche sull’argomento.
[44] Si vedano, per un primo commento, A. Gualdani, La legge in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: una prima riflessione, in Aedon, 2024, 3; V. Gastaldo, L’insostenibile leggerezza del patrimonio culturale immateriale, in Aedon, 2025, 1; A. Piazzai, Il bene culturale immateriale come bene giuridico in senso lato, in Aedon, 2025, 1; G. Liberati Buccianti, Profili giuridici dei beni culturali, cit., pagg. 55-68.
[45] La dizione di cui al can. 1497 del codice piano-benedettino del 1917 può ritenersi persino migliore, laddove ricomprendeva tra i beni temporali della Chiesa anche i beni “incorporali”:
“§ 1. Bona temporalia, sive corporalia, tum immobilia tum mobilia, sive incorporalia, quae vel ad Ecclesiam universam et ad Apostolicam Sedem vel ad aliam in Ecclesia personam moralem pertineant, sunt bona ecclesiastica.
§ 2. Dicuntur sacra, quae consecratione vel benedictione ad divinum cultum destinata sunt; pretiosa, quibus notabilis valor sit, artis vel historiae vel materiae causa”.
[46] C. Azzimonti, I beni culturali ecclesiali nell’ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, Bologna, 2001, pagg. 187-188.
[47] L. Bartolomei, La circolarità imperfetta della nozione di beni culturali nelle relazioni tra Chiesa e mondo, in Carisma e Creatività, cit., pagg. 306 e 313-314.
[48] L. Simonelli, L’alienazione dei beni ecclesiastici e i cosiddetti “atti peggiorativi”, in Ex Lege, 2013, 2, pagg. 34-36, menziona una lettera, inviata nel 2007 dalla Congregazione per il Clero al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, con la quale si è inteso subordinare l’emanazione, da parte della Santa Sede, della licenza ex can. 1292 § 2 per l’alienazione degli oggetti preziosi di valore artistico o storico, alla previa conclusione del procedimento civile di verifica dell’interesse culturale ex art. 12 del codice dei beni culturali e del paesaggio ovvero allo spirare dei termini per l’esercizio della prelazione culturale di cui agli artt. 60-62 del medesimo codice.
[49] Anche mediante l’adesione, da parte della Santa Sede, alla convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 14 maggio 1954 e alla convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 16 novembre 1972.
[50] L. Gasparini, Il patrimonio culturale immateriale, cit., pagg. 13-15.
[51] Giovanni Paolo II, Pastor Bonus. Costituzione Apostolica sulla Curia Romana, 28 giugno 1988, in Acta Apostolicae Sedis, n. 7, 1988, artt. 99-104, pagg. 885-886.
[52] Giovanni Paolo II, Inde a Pontificatus. Lettera apostolica in forma di motu proprio con la quale il Pontificio Consiglio della Cultura e il Pontificio Consiglio per il dialogo con i non credenti si sono uniti in un solo Consiglio, 25 marzo 1993, in Acta Apostolicae Sedis, 1993, 7, pagg. 551-552.
[53] Giovanni Paolo II, Allocuzione papale alla I Assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa, 12 ottobre 1995, in Enchiridion dei beni culturali della Chiesa, Bologna, 2002, pagg. 561-562.
[54] Benedetto XVI, Pulchritudinis fidei. Lettera apostolica in forma di Motu Proprio con la quale la Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa viene unita al Pontificio Consiglio della Cultura, 30 luglio 2012, in Acta Apostolicae Sedis, 2012, 8, pagg. 631-632.
[55] Francesco, Praedicate Evangelium. Costituzione Apostolica sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa nel mondo, 19 marzo 2022, in Acta Apostolicae Sedis, 2022, 4, artt. 153-158, pagg. 427-429.
[56] L. Bartolomei, La comprensione e la gestione dei beni culturali nelle Comunità Religiose. Analisi dei risultati del questionario avviato in occasione del convegno, in Carisma e Creatività, cit., pagg. 318-347.
[57] Il “Parco culturale ecclesiale” consiste in “un sistema territoriale che promuove, recupera e valorizza, attraverso una strategia coordinata e integrata, il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ricettivo, ludico di una o più Chiese particolari”. Si vedano, sul punto, L.M. Guzzo, Il patrimonio culturale religioso come bene comune: l’esperienza dei Parchi e delle Reti culturali ecclesiali, in Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia, (a cura di) G. Mazzoni, Soveria Mannelli (CZ), 2021, pagg. 193-201; M. Tigano, Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali, in Aedon, 2022, 2; G. Mazzoni, Nuove forme di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale religioso. Notazioni di prospettiva tra diritto dello Stato, diritto della Chiesa e normativa pattizia, in Ephemerides Iuris Canonici, 2024, 2, pagg. 504-506.
[58] P. Gherri, Introduzione al diritto amministrativo canonico. Metodo, Milano, 2018, pagg. 191-192, definisce, dal punto di vista del diritto amministrativo canonico, “tradizione” come “un comportamento ripetitivo e cadenzato nel tempo, in ossequio a fattori culturali, rituali o anche procedurali. Si tratta solitamente di ricorrenze caratterizzate da bassa frequenza (una o poche volte l’anno) e non rivestono nessun carattere di vincolatività giuridica; sovente hanno natura liturgica o, più genericamente, cultuale e celebrativa (= sagre, processioni, pellegrinaggi, questue, ecc.)”.
[59] Conferenza Episcopale Italiana. Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, Bellezza e Speranza per tutti. Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza concreta, Roma, 2023, 13, pagg. 16-17.
[60] In tal senso, A. Gianfreda, I beni culturali di interesse religioso nelle fonti di diritto canonico universale e particolare italiano: stato dell’arte e spunti di prospettiva, in Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia, cit., pag. 67-69. Contra G. Boni, ‘I beni culturali ecclesiali’ e il diritto canonico, specie codiciale: verso la riabilitazione di una reputazione ingiustamente intaccata, in Archivio giuridico online, 2024, 1, pagg. 32-33.
[61] Secondo A. Gianfreda, I beni culturali di interesse religioso nelle fonti di diritto canonico universale e particolare italiano, cit., pag. 63: “La stessa nozione ecclesiale di beni culturali - così come è avvenuto per la nozione civilistica - diventa più ampia e flessibile, potendo essere sovrapposta o quanto meno affiancata a quella di patrimonio culturale di interesse religioso, che ne include anche la dimensione immateriale”. D’altra parte, come sottolineato da G. Feliciani, La nozione di bene culturale nell’ordinamento canonico, in Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis, (a cura di) J.J. Conn, L. Sabbarese, Città del Vaticano, 2005, pag. 455, “la nozione canonistica di bene culturale non si scosta sostanzialmente da quella emergente dalle convenzioni internazionali e da non poche legislazioni statali”, per cui sarebbe possibile ritenere implicito un suo “aggiornamento”, alla luce del più recente dibattito internazionale, tradottosi nell’adozione di convenzioni internazionali che riconoscono l’esistenza di un patrimonio culturale immateriale.
[62] Un esempio è la processione dei “Borghini”; ovvero degli abitanti di Borgo Vercelli (VC), che da oltre 620 anni l’8 settembre di ogni anno si recano in pellegrinaggio al duomo di Casale Monferrato (AL) per onorare il voto fatto a Sant’Evasio nel 1403, invocato per la liberazione dalla peste, e rinnovato ogni cent’anni davanti ad un notaio.
[63] Francesco, Traditionis custodes. Lettera apostolica in forma di motu proprio sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, 16 luglio 2021, in Acta Apostolicae Sedis, 2021, 8, pagg. 793-796. A seguito di tale normativa, la messa in latino può essere celebrata soltanto da un delegato del vescovo diocesano, in favore di gruppi già esistenti, all’interno di chiese non parrocchiali.
[64] Benedetto XVI, Summorum Pontificum. Lettera apostolica motu proprio data sull’uso straordinario dell’antica forma del rito romano, 7 luglio 2007, in Acta Apostolicae Sedis, 2007, 8, pagg. 777-781.
[65] Come sottolineato da S. Pinton, La convenzione di Faro: alcuni profili di diritto internazionale, in Difendere insieme il patrimonio culturale dell’Europa, (a cura di) L. Pavan-Woolfe, Padova, 2023, pag. 100, la nozione di “comunità” ai fini della convenzione Unesco del 2003 è più ristretta rispetto alla nozione utilizzata dalla convenzione di Faro, in quanto la prima intende “to provide parameters for the identification of social practices to which specific social groups attribute heritage value and, besides this, agree in safeguarding them in the manner established by that legal instrument”, mentre la seconda richiede che gli elementi del patrimonio culturale immateriale siano “recognized as significant by outsiders” ovvero da “neighbouring communities, experts, academics, visitors, buyers, participants of public performances, and so on”.
[66] Si è, tuttavia, consapevoli che, come ricorda A. Gianfreda, Lo statuto internazionale dei beni culturali di interesse religioso dichiarati “patrimonio dell’umanità”: aspetti di rilievo ecclesiasticistico, in Ephemerides Iuris Canonici, 2024, 2, pag. 399, “la dichiarazione stessa con la quale un bene - soprattutto immateriale - legato alla fenomenologia delle credenze diviene patrimonio dell’umanità, risente fortemente degli assetti politico-istituzionali esistenti in un determinato Paese: assetti che inevitabilmente influenzano le valutazioni discrezionali sulle espressioni di identità religiosa del patrimonio che caratterizzano elemento imprescindibile per l’avvio della procedura Unesco, con rischi evidenti di strumentalizzazioni o distorsioni”.
[67] La municipalità di Niterói nello Stato di Rio de Janeiro in Brasile ha adottato la lei nº 4.082 de 04 de Dezembro de 2025, con la quale “declara como patrimônio cultural e imaterial do município de niterói a celebração da missa segundo o rito romano na forma extraordinária, também conhecida como missa tridentina”.
[68] Can. 214 - I fedeli hanno il diritto di rendere culto a Dio secondo le disposizioni del proprio rito approvato dai legittimi Pastori della Chiesa e di seguire un proprio metodo di vita spirituale, che sia però conforme alla dottrina della Chiesa.
[69] D’altronde, come sottolinea A.G. Chizzoniti, Turismo religioso e valorizzazione del patrimonio culturale religioso, cit., pag. 350, “l’immaterialità è maggiormente adeguata alla spiritualità e inoltre si incontra bene con una aconfessionalizzazione della dimensione religiosa di questa parte di patrimonio culturale. Si radica più che nella “religione” nella tradizione religiosa come testimonianza avente valore di civiltà”.
[70] L’art. 2 dell’Explanatory report della convenzione di Faro, cit., pag. 6, afferma chiaramente che lo Stato deve prendere atto dell’esistenza delle comunità patrimoniali, le quali si autodefiniscono e possono esprimere anche un legame di appartenenza religiosa: “The concept of heritage community is treated as self-defining: by valuing and wishing to pass on specific aspects of the cultural heritage, in interaction with others, an individual becomes part of a community. A heritage community is thus defined as a variable geometry without reference to ethnicity or other rigid communities. Such a community may have a geographical foundation linked to a language or religion, or indeed shared humanist values or past historical links”.
[71] Secondo, L. Zagato, Alcune considerazioni su partecipazione e comunità patrimoniali, in Difendere insieme il patrimonio culturale dell’Europa, cit., pag. 149, “la situazione ideale di applicazione della Convenzione prevede un appoggio soft da parte delle istituzioni, che non pretendano cioè di porsi come guida e referente autoritativo, un appoggio di tal fatta, o quantomeno un atteggiamento di benevolo distacco”.
[72] Conseil d’État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, Association Grande confrérie de Saint Martial et autres, 15 fevrier 2013, n° 347050, Inédit au recueil Lebon, consultabile sul sito: https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027737335.
[73] C. Hance, The judicialization of the tension between the cultural identity of states and intangible cultural heritage, in Intangible cultural heritage under national and international law, cit., pag. 176. Si vedano, inoltre, sul punto, J. Perot, Les ostensions septennales limousines: un patrimoine culturel immatériel original, in Droit et patrimoine culturel immatériel, (a cura di) M. Cornu, J. Fromageau, C. Hottin, Paris, 2013, pagg. 179-186; D.-O. Hurel, A. Massoni, (a cura di), Des reliques et des hommes. Ostensions limousines et faits religieux (XVIe-XXe siècle), Limoges, 2018.
[74] Le sfide sono adesso quelle dell’individuazione, della salvaguardia e della trasmissione. Si veda, sul punto, F. Cominelli, Il patrimonio culturale immateriale: la sfida della salvaguardia, in Economia della Cultura, 2011, 2, pagg. 195-198. Per le prospettive di implementazione in Italia, alla luce dell’esperienza spagnola e francese, cfr. F.E. Grisostolo, La salvaguardia del patrimonio culturale immateriale: recenti tendenze in area europea, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2018, 3, pagg. 723-754.
[75] L. Giancristofaro, V. Lapiccirella Zingari, Patrimonio culturale immateriale e società civile, cit., pagg. 104-105.
[76] Il modello, aggiornato a marzo 2020, è scaricabile dal sito: http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=7253.
[77] Il catalogo è consultabile sul sito: https://catalogo.beniculturali.it/.
[78] L’elenco completo di tutti i beni inseriti nelle liste Unesco ai sensi della convenzione sulla salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 2003 è consultabile sul sito: https://ich.unesco.org/en/lists.
[79] Alcuni esempi di intervento in ambito regionale si rinvengono nel Registro delle Eredità Immateriali (REI), che distingue tra Saperi, Celebrazioni, Espressioni e Tesori Umani Viventi, e nel Programma Regionale delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana, istituiti con D.A. n. 77 del 26 luglio 2005, nonché nel Registro delle eredità immateriali lombarde (REIL) di cui alla l.r. 23 ottobre 2008, n. 27.
[80] In questo senso, si veda G. Sciullo, I beni culturali di interesse religioso nell’ordinamento italiano, cit., pag. 347.
[81] Si veda, per un quadro di sintesi sugli accordi tra Regioni e Conferenze episcopali regionali in materia di beni culturali, A.G. Chizzoniti, Unità e differenziazione nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso, in Libertà religiosa e collaborazione nei processi di differenziazione regionale, (a cura di) G. D’Angelo, Salerno, 2024, pagg. 197-205. Si vedano, inoltre, L. Lacroce, I beni culturali della Chiesa cattolica in Italia, cit., pagg. 63-73; A. Ingoglia, G. La Barbera, Beni culturali di interesse religioso e pluralismo delle fonti, cit., pagg. 47-54.
[82] I temi ricorrenti nelle intese stipulate tra le Regioni e le Conferenze episcopali regionali riguardano principalmente la definizione degli interventi di restauro e recupero; l’attività di inventariazione e di catalogazione; la gestione e la fruizione di archivi, biblioteche e musei ecclesiastici. Cfr., sul punto, Beni ecclesiastici di interesse culturale, cit., p. 153, nonché pp. 69-84.
[83] Il catalogo BeWeb è consultabile sul sito: https://beweb.chiesacattolica.it/.
[84] Sulla convenzione di Faro e i beni culturali religiosi, si veda L.M. Guzzo, Il patrimonio culturale, in particolare quello di rilevanza religiosa, e la Convenzione di Faro, in Aedon, 2022, 1.