Valorizzazione del patrimonio culturale
I musei ecclesiastici tra tradizione e innovazione: digitalizzazione, sostenibilità e sviluppo del turismo culturale e religioso [*]
di Giulia Mazzoni [**]
Sommario: 1. I musei (ecclesiastici) nell’evoluzione digitale e nella transizione ecologica. - 2. La legislazione vigente in materia di musei ecclesiastici. - 2.1. Il diritto dello Stato. - 2.2. Regioni civili e musei. Competenze normative e gestionali. - 2.3. Il diritto della Chiesa. - 2.4. Conferenze episcopali e musei ecclesiastici. La disciplina della Chiesa cattolica in Italia. - 2.5. Intese e accordi di collaborazione tra soggetti ecclesiali e civili. - 3. Musei ecclesiastici e digitale. - 4. Musei ecclesiastici e sostenibilità: per uno sviluppo del territorio e della comunità in prospettiva turistica. - 5. I musei ecclesiastici e la promozione delle comunità territoriali.
Il contributo si propone di esaminare l’evoluzione del museo ecclesiastico nell’era della transizione digitale ed ecologica. Analizzando la legislazione vigente (civile ed ecclesiastica), con uno sguardo alle più recenti politiche culturali, il saggio mira a capire come queste istituzioni possano coniugare le proprie finalità.
Parole chiave: musei; musei ecclesiastici; digitalizzazione; sostenibilità; sviluppo del turismo culturale e religioso.
Ecclesiastical museums between tradition and innovation: digitization, sustainability, and the development of cultural and religious tourism
This contribution aims to examine the evolution of ecclesiastical museums in the era of digital and ecological transition. By analyzing current legislation (civil and ecclesiastical), with a look at the most recent cultural policies, the essay seeks to understand how these institutions can combine their objectives.
Keywords: museums; ecclesiastical museums; digitization; sustainability; development of cultural and religious tourism.
1. I musei (ecclesiastici) nell’evoluzione digitale e nella transizione ecologica
Nella loro continua evoluzione [1], i musei non hanno mai smesso di rivestire un posto primario nelle politiche culturali nazionali, comunitarie e internazionali [2], tendenza confermata dalle intersezioni tra digitale e sostenibilità che aprono a nuove opportunità di gestione e di fruizione dell’offerta museale. Significativa, in questo panorama, la recente definizione elaborata nel 2022 dall’Assemblea generale straordinaria dell’International Council of Museum (Icom) [3] che innova l’immagine dell’istituzione museale proponendola come un luogo di inclusione, sostenibilità, partecipazione e condivisione.
Queste sensibilità non mancano di influire sui musei ecclesiastici e cioè su quella specifica categoria di musei che se per un verso presenta caratteristiche simili a quelle di un museo tout-court (così come individuate dalla legislazione vigente), per altri se ne discosta in ragione della natura ecclesiale che ne indirizza scopi e finalità [4]. Pur tenendo conto delle caratteristiche di questa istituzione, i musei ecclesiastici si inseriscono a pieno titolo nella transizione ecologico-digitale alla quale la Chiesa cattolica ha guardato sia dal punto di vista magisteriale, sia da quello più propriamente operativo.
Basti segnalare le Linee guida per i progetti di digitalizzazione del patrimonio archivistico e librario a cura dell’ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei (2019) che si pongono il fine di condividere indicazioni e orientamenti per interventi di digitalizzazione sul patrimonio e il progetto “Bellezza e speranza per tutti” dell’Ufficio Nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei (2018) che nell’incentivare le diocesi italiane alla creazione di Parchi culturali ecclesiali offre nuove opportunità di governance dei musei ecclesiastici inserendoli in una dimensione che coniuga, in prospettiva turistica, la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale con la cura della casa comune.
2. La legislazione vigente in materia di musei ecclesiastici
Sono trascorsi più di dieci anni da quando attenta dottrina [5] già sottolineava come quello dei musei ecclesiastici, nonostante l’interesse riposto per la materia dei beni culturali di interesse religioso, fosse un settore scarsamente esaminato dai giuristi rintracciando tra le cause della lacuna l’esiguo numero di riferimenti normativi e l’idea che queste istituzioni non potessero rientrare nella categoria dei beni culturali di interesse religioso.
A distanza di tempo si può confermare che il legislatore, salvo qualche eccezione, non sia intervenuto approfondendo la disciplina di riferimento andando per certi versi in controtendenza rispetto alle politiche culturali cui si è fatto cenno.
2.1. Il diritto dello Stato
Senza entrare nel dettaglio di questo complesso quadro normativo [6] è utile ricordare che il Codice dei beni culturali e del paesaggio (Codice Urbani), inserendoli tra gli istituti e i luoghi della cultura, esclude i musei dalla categoria “beni culturali” (all’art. 2) facendovi però rientrare le raccolte dei musei (art. 10) alle quali si applicano le relative norme codiciali nel rispetto di alcuni presupposti puntualmente indicati [7].
I musei sono descritti come strutture permanenti che acquisiscono, conservano, ordinano ed espongono beni culturali per finalità di educazione e di studio (art. 101, comma 2, lett. a). Quelli di appartenenza privata aperti al pubblico “espletano - infatti - un servizio privato di utilità sociale” (art. 101, comma 4) ma sono destinatari di un regime diverso da quelli appartenenti a soggetti pubblici [8].
È proprio in quest’ultima tipologia che si inseriscono, pur senza esplicita menzione, i musei afferenti a enti ecclesiastici in quanto istituti legati a enti privati che esplicano, se aperti al pubblico, quella funzione di utilità sociale richiamata dalla norma [9]. Al pari dei musei tout court non possono essere riconosciuti come beni culturali ai sensi del Codice Urbani essendo gli stessi “un modo di organizzazione della raccolta, della conservazione e delle attività culturali - il teatro di attività materiali che possono essere al tempo stesso azioni di tutela e mezzi di valorizzazione di beni culturali” [10].
Il sistema giuridico dei musei in Italia è stato rivisto negli anni attraverso alcune riforme che oltre ad aver mutato la fisionomia dell’attuale ministero della Cultura [11] hanno condotto alla realizzazione del Sistema museale nazionale (Smn) [12], un progetto che vuole mettere in rete i musei e i luoghi della cultura sparsi sul territorio nazionale per migliorarne l’accessibilità e la fruibilità.
L’ingresso nel Smn rappresenta una via di crescita e ottimizzazione per tutti i presidi museali e i luoghi di cultura, qualunque sia la loro proprietà, dimensione o regione di appartenenza. Ed è proprio in virtù di questa apertura che anche i musei ecclesiastici verranno inclusi nella rete nazionale tramite apposito accordo tra il ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact) e l’Associazione musei ecclesiastici italiani (Amei) [13].
2.2. Regioni e musei. Competenze normative e gestionali
La riforma del Titolo V della Costituzione ha molto cambiato l’assetto delle competenze legislative Stato/Regioni relativo al settore della cultura. Se prima del 2001 l’art. 117 includeva “musei e biblioteche di enti locali” tra le materie oggetto di legislazione concorrente, a seguito della revisione lo stesso riserva allo Stato competenza esclusiva in materia di tutela dei beni culturali, attribuendo alle Regioni competenza concorrente nella “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”. Distinzione successivamente ripresa e specificata dal “Codice Urbani” (artt. 3 e ss.) [14].
Dal punto di vista amministrativo assume specifico rilievo il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost. che statuisce l’attribuzione di funzioni a partire dal basso e quindi dai comuni allo Stato (sussidiarietà verticale) e riserva compiti ai privati nella gestione di servizi pubblici (sussidiarietà orizzontale). Applicate ai musei le due accezioni del medesimo principio limitano l’intervento dello Stato la cui gestione deve essere affidata primariamente agli enti locali o privati [15].
Benché il regime giuridico dei musei pubblici non statali non sia puntualmente definito, è possibile restringere il campo agli interventi regionali soffermandosi su quelli che hanno guardato ai musei afferenti a enti ecclesiastici. Del resto, come osservato in dottrina [16], se il Codice Urbani include nel novero delle competenze regionali la fruizione di beni esposti “negli istituti nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato” (art. 101, comma 2), devono rientravi anche i beni appartenenti a enti privati (art. 104), soprattutto se svolgono funzioni di interesse pubblico.
L’attenzione dei legislatori regionali sembra essersi concentrata primariamente sulle intersezioni tra patrimonio culturale di interesse religioso e turismo [17] con ricadute sulla promozione e fruizione dei musei ecclesiastici. Così la regione Marche in vista del Giubileo del 2016 con la Deliberazione della giunta regionale 450/2016 predispone un articolato progetto comunicativo concentrato sulle risorse culturali e religiose marchigiane proponendo, tra gli altri assets, tour alla scoperta delle Cattedrali e dei musei diocesani [18].
La legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 del Friuli-Venezia Giulia a sua volta ha previsto un sostegno finanziario per la realizzazione dei progetti del Museo Diocesano di Udine [19]. Pur in assenza di un diretto richiamo ai musei ecclesiastici altre disposizioni regionali, con l’adozione di una visione larga di patrimonio culturale (cultural heritage) [20], includono implicitamente anche le istituzioni museali della Chiesa nella valorizzazione e nella conservazione del patrimonio culturale di interesse religioso (è questo il caso della legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 del Veneto) [21].
2.3. Il diritto della Chiesa
Il regime giuridico dei musei secondo l’ordinamento canonico trova fondamento nella loro funzione pastorale. Il Codice di diritto canonico non menziona espressamente i musei. Tuttavia riferimenti normativi si possono rintracciare nella Costituzione apostolica Pastor Bonus e nella Lettera sulla funzione pastorale dei musei [22], documenti risalenti al pontificato di Giovanni Paolo II [23].
Più di recente l’impegno viene ribadito dalla Costituzione apostolica Predicate evangelium e nelle Linee guida La dismissione e il riuso ecclesiale di chiese dell’ex Pontificio Consiglio della cultura che intercetta la possibilità di adibire le chiese chiuse a musei ecclesiastici ampliando il novero delle funzioni cui lo stesso può assolvere.
La Pastor Bonus aveva istituito la Pontificia Commissione per la conservazione del patrimonio artistico e storico affidandole il compito di aiutare le chiese particolari e gli altri organismi episcopali nella creazione di musei per garantire e custodire “il patrimonio artistico e storico in tutto il territorio” (art. 102) rendendolo accessibile a tutti gli interessati.
Questa Commissione ha subito modifiche nel tempo, fino a confluire nel 2022 nel Dicastero per la Cultura e l’Educazione. Secondo la più recente Predicate Evangelium [24], questa struttura si occupa della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e culturale della Chiesa, da custodirsi in archivi, biblioteche e musei, chiese e altri edifici, e da rendere accessibile a chiunque ne abbia interesse (art. 155).
È a questo organismo (o più precisamente all’allora Pontificia Commissione per i beni culturali) che si deve la Lettera sulla funzione pastorale dei musei (2001) che fornisce linee guida sulla natura, il funzionamento e l’organizzazione dei musei ecclesiastici, mettendo in luce il valore teologico e giuridico del patrimonio culturale della Chiesa in quanto “memoria sensibile dell’evangelizzazione” (par. 1.1) [25]. I musei devono operare per la tutela e promozione dei beni culturali ecclesiali, la loro realizzazione e la gestione in una prospettiva ecclesiologico-teologica vanno integrati in un progetto pastorale “come luoghi di conoscenza, godimento, catechesi [e] spiritualità” (par. 2.1).
Questa connessione con la dimensione pastorale fa sì che i primi siano profondamente radicati nel territorio e nella vita delle chiese particolari, peculiarità che si manifesta già nella fase della loro costituzione. Nel rispetto di quanto prescritto al can 381 § 1 compete al vescovo diocesano, coadiuvato alla Commissione diocesana e dall’ufficio per l’arte sacra e i beni culturali istituire tramite apposito decreto il museo diocesano e altri musei ecclesiastici dipendenti dalla diocesi il cui funzionamento deve “possibilmente” essere regolato da apposito statuto. La Lettera lascia intendere che l’istituzione di un museo ecclesiastico possa dipendere anche da altri enti ecclesiastici, enti pubblici o privati, ma con il consenso del vescovo, anche quando tali enti contribuiscano al finanziamento totale o parziale del museo. Circostanza che, nella pratica, risulta tutt’altro che infrequente.
2.4. Conferenze episcopali e musei ecclesiastici. La disciplina della Chiesa cattolica in Italia
È, tuttavia, a livello particolare che si rintracciano maggiori competenze in materia di musei ecclesiastici, con l’attribuzione alle conferenze episcopali di veri e propri poteri legislativi in materia di beni culturali avvenuta nel 1971 con la Lettera circolare Opera artis della Sacra Congregazione per il clero indirizzata ai presidenti delle conferenze episcopali [26].
Il primo provvedimento rilevante sono le “Norme per la tutela e la conservazione del patrimonio storico-artistico della Chiesa in Italia” approvate nel 1974 che ai punti 10 e 11 si occupano espressamente dei “Musei diocesani e sale di esposizione” mettendo il luce alcuni dei problemi maggiormente avvertiti legati alla loro gestione: il rispetto dell’anima sacra e cultuale che connota i beni esposti, la loro sicurezza, i rapporti con le realtà civili per garantirne la conservazione in casi particolari. Le Norme ribadiscono l’importanza di mantenere le opere d’arte nel loro luogo originario e solo in via residuale istituire musei diocesani o interdiocesani per assicurarne la conservazione. Di rilevante interesse la precisazione circa il valore non solo religioso ma anche culturale delle istituzioni museali, tale da suggerire forme di collaborazione con le competenti autorità statali da indirizzare a scopi differenti (finanziamento, conservazione dei beni, messa in sicurezza delle opere e così via).
Queste disposizioni sono state aggiornate nel 1992 con il documento Cei I beni culturali della Chiesa. Orientamenti che amplia “l’attenzione a tutti i settori dei beni culturali, compresi (...) i musei” e riserva ai musei uno spazio ad hoc (punti 20 e 21) ponendo l’accento sul legame con il territorio, la necessità far conoscere il patrimonio artistico diocesano e l’urgenza di stimolare e sostenere l’impegno degli enti ecclesiastici nella tutela/valorizzazione del patrimonio culturale di loro pertinenza, anche attraverso l’istituzione del museo diocesano, definito punto di riferimento per le istituzioni ecclesiastiche. Viene inoltre ribadita l’opportunità di avviare collaborazioni tra musei ecclesiastici nell’ambito di una stessa regione.
2.5. Intese e accordi di collaborazione tra soggetti ecclesiali e civili
Qualsivoglia analisi sulla tutela/valorizzazione del patrimonio culturale deve tenere conto della normativa pattizia vigente, e in particolare dell’Accordo siglato nel 1984 tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che ha aperto uno spazio di collaborazione ecclesiale-civile “per la tutela del patrimonio storico ed artistico” (art. 12, comma 1) che supera la pur prevista azione di tutela e valorizzazione e godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche per i quali “gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni” allo scopo di armonizzare la legge italiana con le necessità di carattere religioso (art. 12, comma 2) [27].
Quest’ultima disposizione è stata attuata con una prima Intesa conclusa tra Cei e Mibac il 13 settembre 1996, rivista dall’Intesa del 26 gennaio 2005 [28] nella quale l’iniziale apparente esclusione dei musei nella cooperazione Stato-Chiesa viene superata con specifici richiami alla materia. L’Intesa guarda ai musei ecclesiastici rispetto alla necessità di conservare beni culturali mobili in circostante peculiari: messa a rischio della loro sicurezza (art. 2, comma 4), dismissione di edifici di culto (art. 6, comma 4), calamità naturali (art. 6, comma 5).
A livello periferico, numerose le intese stipulate tra conferenze episcopali regionali e regioni civili (Basilicata, Piemonte, Calabria, Puglia, Umbria, Lazio e Val d’Aosta) che indicano la realizzazione, il completamento, il riordino e la fruizione dei musei e delle raccolte d’arte sacra tra i compiti prioritari della collaborazione siglando l’impegno da parte ecclesiale di garantire l’accesso e la visita ai musei. Mentre in Sicilia, Sardegna e Marche vengono privilegiati interventi di salvaguardia, manutenzione e valorizzazione [29].
Peculiare il Protocollo di Intesa tra la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e la Conferenza episcopale italiana, una sorta di Accordo-quadro poi replicato a livello regionale [30] che nell’inaugurare una nuova stagione di intese orientate alla promozione del patrimonio culturale ecclesiale in chiave turistica, istituisce un Tavolo permanente finalizzato alla programmazione e alla promozione di azioni congiunte. Tra queste quella di “garantire la definizione delle modalità più consone alla conoscenza, fruizione e valorizzazione dei beni ecclesiastici e del patrimonio religioso materiale ed immateriale, onde favorire il godimento degli stessi da parte dei visitatori dei luoghi sacri e promuovere la conoscenza delle diversità dei luoghi e delle comunità tipiche di ciascun territorio” (art. 1). La norma pur senza menzionare i musei li include nei luoghi di promozione della conoscenza e nelle modalità di fruizione/valorizzazioni dei beni ecclesiastici.
Sempre nel contesto della collaborazione si inserisce l’accordo tra Mibact e Amei [31] che insieme hanno definito interventi, programmi e strategie volte al miglioramento della fruizione e della gestione dei musei ecclesiastici “in ottemperanza alla loro missione, al potenziamento della loro rete, nonché alla loro promozione, valorizzazione e partecipazione al sistema museale nazionale” (art. 1).
Lo scopo primario dell’Accordo è l’inserimento dei musei ecclesiastici nel SMN “costituito sia dai musei e dai luoghi della cultura afferenti ai Poli museali regionali, sia da quelli di proprietà di soggetti pubblici e privati” (art. 3). Per realizzare queste finalità l’Accordo elenca una serie di azioni focalizzate sulle connessioni tra musei ecclesiastici, edifici di culto e territorio, sulla sinergia tra istituzioni ecclesiali e civili, sulla realizzazione di musei diffusi e musei virtuali e su piani di comunicazioni mirati (art. 4).
La durata dello stesso, la cui attuazione è riservata ad Amei e Direzione generale musei, era prevista per tre anni dalla data della firma (26 ottobre 2016), rinnovabile per ulteriori tre. Sono trascorsi ormai nove anni e sebbene la durata dovrebbe ritenersi esaurita, i principi e le finalità che hanno guidato le Parti continuano certamente a ispirare le azioni congiunte per la valorizzazione del vasto patrimonio culturale ecclesiastico italiano. Se non altro, gli effetti continuano a riverberarsi sul SMN. Restano, infatti, numerosi i musei ecclesiastici accreditati nell’elenco stilato dalla Direzione generale musei aggiornato a giugno 2025 [32].
Sulla scia della creazione di reti museali nazionali e regionali si sta recentemente sviluppando la realizzazione di reti museali nel tessuto locale promuovendo di riflesso nuove forme di gestione del museo fondate sulla cooperazione volontaria tra soggetti di diversa natura giuridica mirate a rafforzare l’offerta museale, soprattutto dei sistemi territoriali più deboli [33]. Una tendenza che sembra interessare anche le realtà ecclesiali che si stanno attivando per la messa in relazione di musei diocesani [34]. È questo il caso, per esempio, della Conferenza episcopale calabra che lo scorso 3 luglio ha approvato la bozza di un documento che mette in rete i musei ecclesiastici diocesani.
3. Musei ecclesiastici e digitale
Una delle prerogative che il museo (anche ecclesiastico) si trova oggi ad affrontare risiede sicuramente nell’incontro con il mondo digitale che a seconda di come si realizza può assumere connotazioni differenti [35]. L’affermarsi delle tecnologie digitali sta, infatti, modificando le modalità di fruizione dei beni culturali con ricadute sull’offerta museale: dall’utilizzo di QR code, all’accesso via web, passando per la proposta di virtual tours, fino alla realizzazione di veri e propri musei virtuali.
A cambiare è al contempo la fisionomia del patrimonio culturale che può essere creato digitalmente, poiché l’unico formato esistente di quel bene è in digitale, ovvero divenire digitale in un secondo momento poiché la risorsa viene convertita a partire da un oggetto che già esiste [36].
Fondamentale, in questo senso, la Carta Unesco per la conservazione del patrimonio culturale digitale, adottata il 17 ottobre 2003, che contiene una definizione di patrimonio culturale digitale distinguendo tra le sue due possibili espressioni [37]. E come non considerare le frontiere dell’applicazione dell’intelligenza artificiale che aprono a nuove opportunità sia sul piano gestionale-amministrativo (conservazione, tutela, valorizzazione, fruizione), sia sul piano della creazione e interpretazione di nuove opere d’arte [38].
Si tratta certamente di soluzioni capaci di rispondere alle esigenze di una museologia che cambia parallelamente all’affermarsi dell’idea che il patrimonio culturale (anche ecclesiale/religioso) [39] appartenga alle comunità e che debba perciò essere conservato e valorizzato in un’ottica di condivisione e partecipazione [40].
La Chiesa cattolica (rectius: la Cei) ha intercettato alcune delle problematiche dovute all’impatto della digitalizzazione sul patrimonio culturale proponendo nel 2019 le Linee guida per progetti di digitalizzazione del patrimonio archivistico e libraio (aggiornate nel 2021). Il documento oltre a fornire diverse indicazioni di base, si sofferma sui progetti di digitalizzazione guardando a una pluralità di questioni - come la riproduzione digitale, i criteri di scelta (cosa digitalizzare), i parametri di acquisizione delle immagini digitali, il riconoscimento di testi, i diritti d’autore, l’accessibilità e la conservazione delle immagini digitali [41] - che impattano sicuramente sulla tutela/valorizzazione delle raccolte esposte nei musei ecclesiastici. Non guarda, tuttavia, a tematiche più strettamente connesse all’istituzione museale in sé considerata lasciando una lacuna che invita a chiedersi se e come cambia il museo ecclesiastico e quali sono i rischi e le opportunità offerte dal digitale alla luce delle funzioni che la Lettera del 2001 riserva a queste istituzioni ecclesiali.
Un primo aspetto di questa intersezione tra museo ecclesiastico e dimensione digitale emerge molto chiaramente rispetto alla capacità del museo di comunicare “la storia, la cultura, l’architettura di un determinato luogo, salvaguardandone l’identità originale” [42].
I nuovi percorsi di valorizzazione/fruizione del patrimonio culturale ecclesiale possono costituire una risposta effettiva alle esigenze delle Chiese (soprattutto locali) di sperimentare nuove strategie con cui esprimere con maggior facilità la religiosità, la fede, le tradizioni di un territorio senza sforare, anzi seguendo i binari tracciati dalla normativa canonica, ancorati all’utilizzo che la Chiesa è chiamata a fare dei beni culturali. Si tratta, infatti, di progetti che non scardinano la natura di museo quale “luogo che documenta l’evolversi della vita culturale e religiosa” [43], anzi ne enfatizzano il compito che è chiamato ad assolvere in qualità di strumento di testimonianza della cristianità, rappresentando in maniera efficace e immediata un canale di evangelizzazione che passa attraverso esperienze forse meno immersive (fisicamente), ma capaci di arrivare a tutti e ovunque [44]. Tali sfumature si possono cogliere pensando al museo come a uno spazio che rappresenta “il volto della Chiesa, la sua fecondità artistica e artigianale, la sua vocazione a comunicare un messaggio che è Buona Notizia” [45].
Si tratta certamente di opportunità da valutare con attenzione bilanciando la convenienza del mezzo utilizzato con gli svantaggi che ne deriverebbero. Se da un lato la possibilità offerta, per esempio, di vivere il museo attraverso tour virtuali si profila come un arricchimento, dall’altro potrebbe costituire un disincentivo alla visita reale e compromettere quel senso vivo, dinamico e partecipativo che rende i musei ecclesiastici, per loro natura, spazi di incontro e dialogo nella comunità territoriale, luoghi aperti di relazione tra le persone, posti di vicinanza che creano comunità [46].
Un’ulteriore sfumatura nascente dal binomio in oggetto influisce direttamente sull’insieme dei rapporti che possono essere costruiti con altre realtà ecclesiali (chiese, santuari, monasteri, biblioteche, archivi...) e/o istituzioni civili (comprese quelle museali) e che il digitale può agevolare [47]. Come riportato nella “Lettera” del 2001 “il museo ecclesiastico (...) si collega e si diffonde nel territorio, così da rendere visibile l’unità e l’inscindibilità dell’intero patrimonio storico-artistico, la sua continuità e il suo sviluppo nel tempo, la sua attuale fruizione nell’ambito ecclesiale”.
È, pertanto, indispensabile la sua messa in rete per garantire una fruizione integrata, capace creare un unico spazio fisico e virtuale dove far confluire tutte le sfumature che concorrono a formare l’eredità culturale di una regione, anche sulla scia delle più recenti evoluzioni del concetto di rete museale prima richiamate.
Non si può poi dimenticare che il digitale si sta oggi confrontando con le tecnologie di intelligenza artificiale aprendo a risvolti davvero variegati [48].
Il tema è stato toccato dalle recenti Linee Guida in materia di intelligenza artificiale (Decreto della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano n. DCCI del 2024) che tuttavia, ancorché di largo respiro sul piano contenutistico [49], sono circoscritte nella produzione dei loro effetti al “Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, limitatamente al territorio dello Stato della Città del Vaticano, e per le attività svolte dal Governatorato nelle zone di cui agli articoli 15 e 16 del Trattato Lateranense” (art. 1, § 3).
In materia di beni culturali le linee guida si concentrano sull’applicazione dell’AI per il miglioramento della conservazione, gestione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico-museale del piccolo Stato, sulle attività di restauro e sulla riproduzione e lo sfruttamento economico dei beni culturali mediante sistemi e modelli di AI, tracciando una sorta di limite individuato nel mantenimento dell’integrità dei beni culturali.
I principi individuati potrebbero potenzialmente trovare applicazione anche fuori dal contesto tracciato dalla normativa vaticana se richiamati e implementati dalla normativa canonica stante anche l’attenzione riposta dal magistero circa l’urgenza di utilizzare l’AI come mero strumento da modulare all’interno di una dimensione etica [50]. Non bisogna dimenticare che tali disposizioni, pur necessitando di ulteriori sviluppi applicativi, andranno ad impattare sui Musei Vaticani, uno dei compressi museali più importanti a livello mondiale.
Se la digitalizzazione dei musei ecclesiastici presenta contorni ancora fumosi, una certezza risiede forse nel fatto che la creazione di nuovi modelli di promozione e fruizione basati sull’uso del digitale contribuisca ad aumentare la visibilità del museo stesso e delle raccolte in esso contenute con risvolti sicuramente positivi dal punto di vista dell’attrazione turistica del territorio, aspetto su cui anche la Chiesa cattolica ha deciso di puntare.
4. Musei ecclesiastici e sostenibilità: per uno sviluppo del territorio e delle comunità in prospettiva turistica
Guardare alle interconnessioni fra musei ecclesiastici e territori, turismo culturale/religioso e sostenibilità significa seguire una tendenza che si è affermata dapprima sul piano sociologico e antropologico, poi, sul piano giuridico e che ha condotto verso la progressiva centralità del territorio e delle comunità. Come osservato, l’intuizione già colta dalla dottrina economista, percepisce il territorio (inteso quale complesso di valori culturali, sociali, religiosi, ambientali, artistici etc.) come elemento capace di convogliare interessi e identità collettive, aumentare il consenso sociale e richiamare la responsabilità di tutti in una dimensione partecipativa [51].
Questa modalità di lettura ha accompagnato la transizione dal turismo di massa al turismo responsabile/sostenibile [52] che sul piano normativo [53] si coglie nel “Codice mondiale di etica del turismo” adottato nel 1999 dall’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite [54] in cui l’interesse per lo sviluppo locale e la salvaguardia delle comunità emerge in più punti di un documento che vuole certamente incoraggiare il coinvolgimento attivo delle popolazioni locali nella crescita sostenibile del territorio in chiave turistica. E nella più recente Agenda 2030 delle Nazioni Unite formulata nel 2015 [55] che enfatizza il legame tra cultura, prodotti locali, uso delle risorse naturali, opportunità lavorative (SDGs nn. 8.9, 12.8.b e 14.7), segni tangibili di una “territorialità positiva” [56].
L’apertura verso una dimensione locale si è senz’altro realizzata anche grazie alle convenzioni internazionali [57] che hanno dilatato il concetto di patrimonio culturale imprimendo un cambio di prospettiva che ha progressivamente spostato l’attenzione sui fattori sopramenzionati con ricadute sul ‘turismo culturale’ inteso (altresì) come peculiare strumento di valorizzazione e promozione del “patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico” [58], oggi declinato in “turismo dell’heritage” una forma che si plasma sull’immaterialità, sulle espressioni e le tradizioni che formano la cultura vivente di un territorio e di una comunità, sul dato esperienziale [59].
Il legame con il territorio e le comunità, si è detto sin dall’inizio, caratterizzare il posizionamento dei musei e dei musei ecclesiastici in particolare che possono così definirsi come il risultato tangibile del connubio tra dimensione religiosa e dimensione culturale divenendo una componente effettiva dello scenario descritto, ancora in profondo cambiamento.
In linea generale, un segnale si coglie nella creazione delle reti museali che si stanno progressivamente restringendo dal nazionale al locale in un’ottica di integrazione culturale orientata a una conoscenza completa di un territorio [60], sino ad arrivare alla costruzione di distretti culturali [61] e dei distretti culturali museali [62]. O di ecomusei “qualcosa che rappresenta cos’è un territorio e chi sono i suoi abitanti, in base alla cultura viva delle persone, del loro ambiente, di ciò che hanno ereditato dal passato, di ciò che amano e che desiderano mostrare ai loro ospiti e trasmettere ai loro figli” [63]. La figura, che trova scarso riconoscimento giuridico (fatte salve alcune leggi regionali), può essere definita come un modello di goverance del territorio che mette in relazione beni e comunità in una logica relazionata che invita a sentirsi parti attive nella custodia e promozione di un patrimonio comune [64].
Rispetto ai musei ecclesiastici, questi istituti che già si inserivano tra le esperienze riconducili al turismo religioso [65], si rivelano cruciali nella promozione di una nuova forma di turismo che resta religioso ma la cui espressione viene permeata dalla triangolazione patrimonio culturale/ambientale-territorio-comunità nella cornice dello sviluppo sostenibile [66].
Il perimetro è tracciato tanto a livello normativo dal Codice del Turismo (d.lg. 23 maggio 2011, n. 79) che inserisce il “turismo religioso” tra i “circuiti nazionali di eccellenza” (art. 22, comma 2, lett. e) coerentemente a un impianto normativo che punta sulla valorizzazione di un’offerta turistica del territorio a partire della comunità locali in una logica sistemica che privilegia l’idea di “fare rete”; quanto sul piano delle politiche culturali (“Piano strategico del turismo 2023-2027”) [67] che esprime a chiare lettere il passaggio da una concezione di turismo religioso assimilabile al turismo sociale [68], alla vicinanza turismo culturale di cui il “turismo religioso e dei cammini” ne è una specificazione [69].
La stessa evoluzione giuridica si affianca a una rilettura del fenomeno del turismo religioso proposta anche in ambito ecclesiale. Se già da tempo la Chiesa cattolica si poneva dinanzi al turismo religioso enfatizzando il suo essere strumento di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale ecclesiale all’interno di una dimensione primariamente pastorale, le più recenti iniziative che coinvolgono direttamente anche il museo ecclesiastico segnalano un nuovo approccio ai temi in oggetto.
Tra questa quella dei Parchi culturali ecclesiali proposta dall’Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Cei è certamente la più impattante: una realtà pastorale e giuridica che si potrebbe quasi definire come una sorta di “ecomuseo ecclesiale” che sulla scia di ciò che rappresenta, in generale, un parco (e cioè “un’area legata non solo al territorio geografico, ma anche alla cultura, alle tradizioni, a vita, alle esperienze religiose come risposta alla necessità di tutela, di valorizzazione nella sua specifica peculiarità storica, culturale, ambientale, economica, spirituale” [70]) si propone di recuperare e valorizzare il patrimonio liturgico, storico, artistico, architettonico, museale, ludico, ricettivo delle Chiese particolari mediante una strategia coordinata e integrata.
Quella dei Parchi è un’ipotesi di governance del patrimonio culturale ecclesiale indirizzata alle diocesi italiane che non tradisce l’impronta pastorale e la finalità evangelizzatrice di cui si è parlato, ma vuole promuovere buone prassi di gestione attente alla custodia del creato, alla sostenibilità economica e sociale, allo sviluppo della cultura, da attuare anche grazie alla partecipazione attiva delle comunità locali e la collaborazione con altri soggetti radicati sul territorio (compresi quelli civili) e in prospettiva turistica.
Per il museo ecclesiastico questa opportunità che si concilia con le più recenti visioni di turismo dell’heritage, turismo esperienziale, turismo responsabile comporta la creazione di uno spazio peculiare per le reti museali ecclesiastiche “sparse sul territorio nazionale, per attivare esperienze di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale ecclesiastico in chiave narrativa ed esperienziale” [71]. E nuovi modelli organizzativi che potrebbero passare attraverso la strutturazione di un ente giuridico (ente-parco) nella forma che meglio si addata alle necessità delle singole diocesi [72].
5. I musei ecclesiastici e la promozione delle comunità territoriali
I musei hanno vissuto nel tempo tutte le evoluzioni che hanno riguardato l’immagine di patrimonio culturale e il concetto di turismo divenendo casi emblematici, spesso inosservati, di un cambiamento oggi enfatizzato dallo sviluppo delle tecnologie digitali e dall’urgenza di una crescita sostenibile testimoniata da più parti, diritto compreso.
Questa scarsa attenzione imputabile per certi versi anche allo stesso legislatore, non ha tuttavia impedito lo svilupparsi di politiche culturali particolarmente interessate alla valorizzazione e promozione degli istituti museali ritenuti tasselli indispensabili alla creazione di una governance culturale aperta e partecipativa [73].
I musei ecclesiastici non sfuggono a tali considerazioni e se la normativa vigente da un lato conferma la propria solidità nell’aver delineato natura, scopi e finalità delle istituzioni museali della Chiesa cattolica resistenti alla trasformazioni sociali, dall’altro rivela la necessità di leggere sempre i segni dei tempi, come è stato opportunamente fatto proponendo progetti operativi come quelli dei Parchi culturali ecclesiali e come forse deve essere fatto sotto il profilo della digitalizzazione non del patrimonio culturale, ma del museo in sé considerato.
L’osservazione delle dinamiche politiche-giuridiche che ruotano attorno ai musei ecclesiastici consente in ogni caso di avanzare alcune considerazioni che riportano peraltro “i musei all’interno di quel paradigma proprio del diritto ecclesiastico che trova il suo fondamento nell’interagire di norme confessionali, pattizie ed unilaterali” [74].
Assetto che oggi avverte sempre di più il bisogno di creare assets fondati su una collaborazione civile/ecclesiale decentrata alimentata quotidianamente da progetti e strategie di gestione pensati e realizzati primariamente a livello locale, poi messi in rete con l’idea di sviluppare sistemi sì più ampi, ma in cui le comunità restino protagonisti attivi nella considerazione che i musei ecclesiastici costituiscano l’espressione spirituale e culturale di un territorio. Imprescindibile, in tal senso, si rivelerà l’auspicabile crescita delle reti museali ecclesiali (diocesani, regionali) anche da collocarsi nella prospettiva dei Parchi culturali ecclesiali costituti e che se opportunamente inseriti in un network inter-diocesano (non solo fisico, anche virtuale) possono costituire un mezzo di valorizzazione dell’offerta museale.
Un’opportunità è altresì offerta dall’implementazione dei cammini e degli itinerari turistico-religiosi 75, percorsi che se certamente si connotano per il dato immateriale/esperienziale, non mancano di intessere anche il dato materiale (musei, chiese, oratori, santuari che si incontrano lungo il tracciato) e che possono contribuire effettivamente a un’azione di valorizzazione museale in prospettiva tanto digitale (la messa in rete dei cammini è funzionale, se non indispensabile alla buona resa del prodotto turistico), quanto sostenibile.
Note
[*] Il presente scritto è parte di un più ampio lavoro in corso di completamento.
[**] Giulia Mazzoni, Assegnista di Ricerca in Diritto ecclesiastico e canonico presso la Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Via Emilia Parmense 84, Piacenza, giulia.mazzoni@unicatt.it.
[1] P.C. Marana, R. Pavoni, Musei. Trasformazioni di un’istituzione dall’età moderna al contemporaneo, Venezia, 2006; Musei e patrimonio in rete. Dai sistemi museali al distretto culturale evoluto, (a cura di) L. Cataldo, Milano, 2014, spec. cap. 1; A. Crismani, I musei tra l’immaginario collettivo e la realtà giuridica e gestionale, in Aedon, 2013, 3.
[2] È sufficiente menzionare il “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” (investimento M1C3 1.1); o, ancora, il “Piano strategico del turismo 2023-2027” promosso ministero del Turismo.
[3] Cfr. il sito di Icom al link https://www.icom-italia.org/definizione-di-museo/.
[4] M. Tigano, I musei ecclesiastici tra salvaguardia della memoria e funzione pastorale, in Il diritto ecclesiastico, 1-2, 2021, pagg. 49-73. Della stessa autrice: Digitalizzazione e accessibilità: il futuro dei musei ecclesiastici, in Il patrimonio culturale e le sue immagini. Diritto, gestione e nuove tecnologie, Napoli, 2022, pagg. 179-202; Musei ecclesiastici e sistemi di governance, in Liber amicorum per Aldo Tigano, (a cura di) F. Astone, V. Berlingò, F. Manganaro, F. Saitta, Napoli, 2023, pagg. 427-443.
[5] A.G. Chizzoniti, Profili giuridici dei beni culturali di interesse religioso, Tricase, 2008, pag. 199 ss. Dello stesso autore: I musei ecclesiastici: profili normativi, in Musei ecclesiastici: organizzazione, gestione e marketing, (a cura di) O. Fumagalli Carulli, A.G. Chizzoniti, Milano, 2010, pag. 47 ss.; A.G. Chizzoniti, F. Margiotta Broglio, I musei ecclesiastici tra Stato e Chiesa, in I musei. Discipline, gestioni, prospettive, (a cura di) G. Morbidelli, G. Cerrina Ferroni, Torino, 2010, pagg. 141-164.
[6] S. Antoniazzi, Musei pubblici. Modelli giuridici di gestione, Napoli, 2022; C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2025, passim.
[7] In tema M. Renna, I beni museali (privati ed ecclesiastici) nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, in Aedon, 2005, 1.
[8] Si pensi, a titolo di esempio, alla necessità per i soli musei pubblici di adeguamento ai “Criteri per la definizione dei livelli di classificazione dei musei italiani” previsti dal d.m. 10 maggio 2001. Cfr. G. Severini, Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, in Aedon, 2003, 2. Più di recente L. Casini, Valorizzazione e gestione, in C. Barbati et al., Diritto del patrimonio culturale, cit., pag. 240 ss.
[9] Di questo parere A. Roccella, Legislazione civile ed ecclesiastica in materia di beni culturali, in Aedon, 1998, 2; M. Renna, I beni museali, cit.; A.G. Chizzoniti, Profili giuridici, cit., pag. 204.
[10] M. Renna, I beni museali, cit., passim.
[11] Da ultima quella avvenuta con il d.p.c.m. del 15 marzo 2024, n. 54.
[12] La premessa è da rivenire nel risalente d.m. 10 maggio 2001 al quale sono susseguiti il d.m. 23 dicembre 2014; il d.m. 21 febbraio 2018; il d.m. 20 giugno 2018: L. Casini, Il “nuovo” statuto giuridico dei musei italiani, in Aedon, 2014, 3; dello stesso autore Valorizzazione e gestione, cit.
[13] Figura di raccordo delle realtà museali ecclesiali presenti in Italia. Il suo statuto è pubblicato al sito www.museiamei.it.
[14] A. Garlandini, L’intervento delle regioni a favore dei musei: uno scenario in profondo cambiamento, in Aedon, 2006, 2; C. Bertolini, I musei nel nuovo quadro costituzionale: gli obiettivi comuni dei musei pubblici e privati e lo sviluppo sei sistemi museali nella normativa regionale, in Osservatorio sulle fonti, rivista telematica (www.osservatoriosullefonti.it), 2008, 2, pagg. 1-12.
[15] A. Garlandini, L’intervento, cit.
[16] A.G. Chizzoniti, I musei ecclesiastici, cit., pagg. 87-88.
[17] Cfr. A.G. Chizzoniti, La legislazione regionale: singole Regioni, in Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale. Sfide, esperienze, strumenti, (a cura di) V. Dania, L. Gazzerro, Bologna, 2023, pag. 112 ss.
[18] Il testo si trova pubblicato al sito web della regione https://www.regione.marche.it. Per una ricostruzione approfondita A.G. Chizzoniti, La legislazione regionale, cit.
[19] Per il testo https://www.regione.fvg.it/.
[20] Concetto proposto dalla Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società: C. Carmosino, La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, in Aedon, 2013, 1, pagg. 41-50.
[21] Per il testo https://www.regione.veneto.it/.
[22] Sul punto A.G. Chizzoniti, Profili giuridici, cit., pag. 204 ss.; G. Santi, Musei ecclesiastici in Italia. Missione, tipologie, reti e sistemi, Milano, 2016, spec. pagg. 17-27; M. Tigano, I musei ecclesiastici tra salvaguardia della memoria e funzione pastorale, cit.; Id., Digitalizzazione e accessibilità: il futuro dei musei ecclesiastici, cit.
[23] M. Tigano, I musei ecclesiastici tra salvaguardia della memoria e funzione pastorale, cit., pag. 62. Ead., Digitalizzazione e accessibilità, cit., pag. 181.
[24] Il testo è accessibile al sito www.vatican.va.
[25] Cfr. per tutti A.G. Chizzoniti, Profili giuridici, cit., spec. pag. 13 ss.
[26] Ibidem, pag. 104 ss.
[27] Ibidem, pp. 146 ss.
[28] V. A.G. Chizzoniti, L’intesa del 26 gennaio 2005 tra Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza Episcopale Italiana: la tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche tra continuità e innovazione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2005, 2, pagg. 387-398; Id., I musei ecclesiastici e l'intesa sui beni culturali di interesse religioso del 2005, in Il diritto ecclesiastico, 2006, 4, pagg. 865-887; Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l’Intesa del 26 gennaio 2005, (a cura di) M. Madonna, Venezia, 2007.
[29] Per una ricostruzione A.G. Chizzoniti, G. Mazzoni, La disciplina convenzionale: Chiesa cattolica e Stato italiano, in Acri, Beni ecclesiastici di interesse culturale. Ordinamento, conservazione, valorizzazione, Bologna, 2021, pag. 69 ss.
[30] Ne sono un esempio gli accordi conclusi in Emilia-Romagna, Lazio, Puglia, Sicilia etc.: G. Mazzoni, Intese, accordi e convenzioni per la promozione del turismo religioso, in Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale, cit., pag. 150 ss.
[31] Cfr. A. Negri, Musei ecclesiastici. Modelli e prospettive per la valorizzazione del patrimonio culturale di interesse religioso, in Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. Religioni, diritto ed economia, (a cura di) G. Mazzoni, Soveria Mannelli, 2021, pag. 213 ss.
[32] Per visualizzarlo https://bit.ly/3JnRuKD.
[33] In questa direzione il “Documento di Raccomandazioni sulle reti museali” prodotto nell’ambito della quarta edizione del progetto “Musei in corso”, organizzato nel 2024 dalla Direzione generale Musei (online al sito http://musei.beniculturali.it/). Quanto ai sistemi e alle reti museali v. Musei e patrimonio in rete, cit.
[34] Per una visione di quelle più risalenti v. la ricognizione di G. Santi, Musei ecclesiastici in Italia. Missione, tipologie, reti e sistemi, cit.
[35] Temi che interessano il settore del patrimonio culturale da decenni, ma con risvolti più recenti determinati dallo sviluppo delle tecnologie: A.M. Marras, Biblioteche, archivi, musei: i nuovi confini digitali, Varese, 2024. Interessante anche il Report L’innovazione digitale nei musei italiani nel 2024 dell’Osservatorio innovazione digitale nei beni e attività culturali del politecnico di Milano (online al sito https://www.osservatori.net/).
[36] Scattano in tale ipotesi tutte le problematiche connesse ai diritti d’autore, ai diritti per l’utilizzo e per la riproduzione di immagini e opere d’arte. Si rinvia a S. Antoniazzi, Musei pubblici, cit., pag. 100 ss.; M. Croce, La digitalizzazione delle collezioni museali. Stato dell’arte e prospettive, in Aedon, 2023, 2, pagg. 179-201; R. Pellegrino, Strumenti giuridici per la digitalizzazione del patrimonio culturale, in Aedon, 2024, 3, pagg. 251-261.
[37] Vedi M.C. Pangallozzi, La fruizione del patrimonio culturale nell’era digitale: quale evoluzione per il museo immaginario, in Aedon, 2020, 2, pagg. 96-104; P. Carpentieri, Digitalizzazione, banche dati digitali e valorizzazione dei beni culturali, in Aedon, 2020, 3, pagg. 263-270; M. Croce, La digitalizzazione delle collezioni museali. Stato dell’arte e prospettive, cit.
[38] Cfr. M. Barbato, L’intelligenza artificiale per la valorizzazione dei patrimoni culturali, in De Iustitia, 2024, 1.
[39] L.M. Guzzo, Il patrimonio culturale religioso come bene comune: l’esperienza dei Parchi e delle reti culturali ecclesiali, in Il patrimonio culturale di interesse religioso in Italia: religioni, diritto ed economia, cit., pagg. 193-201.
[40] L. Cataldo, Il museo che cambia. Patrimonio, saperi, nuove prospettive, in Musei e patrimonio in rete, cit., pagg. 1-5.
[41] Ampiamente sul tema M. Tigano, Digitalizzazione e accessibilità: il futuro dei musei ecclesiastici, cit.; F.M. D’Agnelli, A. Belfiore, S. Bellini, C. Guerrieri, S. Tichetti, Gestione, conservazione e valorizzazione delle immagini digitali del patrimonio culturale ecclesiastico, in DigItalia, 2022, 17(2), pagg. 32-57.
[42] Papa Francesco in occasione dell’incontro con i membri dell’Amei, 24 maggio 2019 (il testo su www.vatican.va).
[43] Preambolo alla Lettera del 2001.
[44] In questo senso strategie come il digital storytelling (E. Bonacini, I musei e le forme dello Storytelling digitale, Roma, 2020) possono rivelarsi funzionali.
[45] Papa Francesco nel citato incontro con i membri dell’Amei.
[46] Idem.
[47] Si pensi alla creazione di piattaforme digitali condivise, all’implementazione congiunta di strumenti digitali per l’analisi di dati, allo sviluppo di contenuti digitali collaborativi, alla promozione online di eventi etc. Sul tema L. Cataldo, F. Luslini, La comunicazione per reti e sistemi museali, in Musei e patrimonio in rete, cit., pagg. 126-142.
[48] F. Fornasari, AI generative nei musei: verso un’esperienza culturale inclusiva e accessibile, in agendadigitale.eu, 18 settembre 2024 (www.agendadigitale.eu).
[49] Dettano, infatti, diversi principi in materia di informazione e trattamento dei dati, ricerca scientifica e sanità protezione del diritto di autore, infrastrutture e servizi, procedure amministrative, lavoro, attività giudiziaria e sicurezza.
[50] Papa Leone XVI, Messaggio ai partecipanti alla seconda conferenza annuale su intelligenza artificiale, etica e governance d’impresa, 19-20 giugno 2025 reperibile al sito www.vatican.va.
[51] A. Gianfreda, Patrimonio culturale di interesse religioso, turismo religioso e cammini della fede: fonti, esperienze e prospettive civili ed ecclesiali per lo sviluppo degli ecosistemi turistici dei territori e delle comunità, in Archivio Giuridico Online, 2, 2025, spec. pag. 46 ss.
[52] In merito H. Goodwin, Responsible Tourism. Using tourism for sustainable development, Oxford, 2016.
[53] Si tratta però di strumenti di soft law non giuridicamente vincolanti.
[54] Si può trovare al sito web ufficiale dell’Organizzazione. Si può ricordare che la Santa Sede partecipa alla Organizzazione Mondiale del Turismo con un Osservatore permanente.
[55] Vedi il portale dell’Onu appositamente dedicato all’Agenda 2030: https://sdgs.un.org/2030agenda.
[56] C. Barbati, G. Endrici, Territorialità positiva. Mercato, ambiente e poteri subnazionali, Bologna, 2006; sul punto anche B. Accettura, M. Brocca, F.F. Tuccari, Turismo sostenibile e politiche territoriali. Profili giuridici, in Ambiente e diritto, 2023, 3, pagg. 1-15.
[57] Per citarne alcune la Convenzione europea del paesaggio del 2000, la Convenzione Unesco sul patrimonio culturale immateriale del 2003, la Convenzione di Faro del 2005, la Convenzione Unesco sulla diversità culturale del 2005.
[58] Cfr. l’art. 24 del d.lg. 23 maggio 2011, n. 79.
[59] A. Sau, Le frontiere del turismo culturale, in Aedon, 2020, 1, pagg. 41-52.
[60] P. Tamburini, I sistemi museali, in Musei e patrimonio in rete, cit., pag. 29 ss.
[61] P.A. Valentino, I distretti culturali: nuove opportunità di sviluppo del territorio, Roma, 2003; P. Sacco, Il distretto culturale: un nuovo modello di sviluppo locale?, in Ottavo rapporto sulle fondazioni bancarie, Roma, 2003, pag. 165 ss. (online al sito ufficiale di Acri www.acri.it); A. Nonnis, Il distretto culturale e le sue declinazioni, in Musei e patrimonio in rete, cit., pag. 62 ss.; G.P. Beretta, M. Cammelli, S. Della Torre, Distretti culturali: dalla teoria alla pratica, Bologna, 2013.
[62] F.G. Alberti, J.D. Giusti, Alla ricerca dei distretti culturali. Un’analisi critica della letteratura, in Liuc Papers n. 229, Serie Management ed economia della cultura, 2009, pagg. 1-31, spec. pag. 11.
[63] Quella di Hugues de Varine, celebre direttore dell’Icom, è una delle più note tra le molte definizioni di ecomuseo proposte dalla letteratura (la nozione è riportata da V.C. Jambreghi, Interventi sul territorio extraurbano. Ecomusei, paesaggi, periferie, in giustamm.it, 2019, 11, al quale si rinvia per una trattazione esaustiva).
[64] Oltre al saggio di Jembreghi si vedano M. Brocca, F.F. Tuccari, Turismo sostenibile e politiche territoriali. Profili giuridici, cit.; F. Fracchia, L. Gili, Ecomusei e aree protette tra sussidiarietà e sviluppo sostenibile, in Diritto al paesaggio e diritto del paesaggio, Atti del Convegno (Lampedusa, 21-23 giugno 2007), (a cura di) W. Cortese, Palermo, 2008, pag. 193 ss.; G. Rigobello, Gli ecomusei, strumenti di un nuovo approccio per il patrimonio culturale. Le esperienze di Spagna Italia, in federalismi.it, 2024, 10, pagg. 174-189.
[65] Inteso come l’insieme di “tutte le relazioni giuridiche afferenti al fenomeno socio-economico caratterizzato dal viaggio o dalla permanenza in luoghi diversi da quello di normale residenza motivate da un fine religioso (turismo religioso oggettivo o in senso stretto) o quando, pur mancando una motivazione religiosa, riguardino espressamente soggetti religiosi (turismo religioso soggettivo o in senso lato)”: A.G. Chizzoniti, Gli itinerari turistico-religiosi giubilari tra turismo e cultura, in Aedon, 1999, 1, pag. 4; A.G. Chizzoniti, Turismo religioso e valorizzazione del patrimonio culturale religioso, cit.; A.G. Chizzoniti, A. Gianfreda, Il turismo religioso: nuove dimensioni per la valorizzazione del patrimonio culturale, in Aedon, 2020, 2, pagg. 120-128.
[66] V. G. Mazzoni, Nuove forme di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale religioso. Notazioni di prospettiva tra diritto dello Stato, diritto della Chiesa e normativa pattizia, in Ephemerides iuris canonici, 2024, 2, pagg. 493-506.
[67] Cfr. le pag. 219 ss.
[68] A.G. Chizzoniti, Il turismo religioso tra normativa statale e normativa regionale, in Codice del turismo religioso, (a cura di) A.G. Chizzoniti, Milano, 1999, pagg. 1-3; A.G. Chizzoniti, Gli itinerari turistico-religiosi giubilari, cit.
[69] Ampiamente sul tema A.G. Chizzoniti, A. Gianfreda, Il turismo religioso, cit.; A.G. Chizzoniti, Le “frontiere” antiche e nuove del turismo religioso, in Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale, cit., pp. 7 ss.; A.G. Chizzoniti, Turismo religioso e valorizzazione del patrimonio culturale religioso, in Aedon, 2023, 3; G. Mazzoni, Turismo religioso e terzo settore. Opportunità e scenari applicativi per gli enti religiosi, in Il diritto ecclesiastico, 2023, 4, pagg. 799-817; Ead., Nuove forme di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale religioso, cit.; A. Gianfreda, Patrimonio culturale di interesse religioso, turismo religioso e cammini della fede, cit.
[70] Cfr. Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport, Bellezza e speranza per tutti. Parchi e Reti Culturali Ecclesiali: quando il Turismo diventa via di vita buona e speranza concreta, 20232, pag. 5 (online al sito web della Cei). In merito L.M. Guzzo, Il patrimonio culturale religioso, cit., pagg. 193-201; M. Tigano, Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali, in Aedon, 2022, 1, pagg. 13-20.
[71] Ivi, p. 18.
[72] Sul punto si rinvia a G. Mazzoni, Turismo religioso e terzo settore, cit.
[73] Sul concetto di governance culturale v. A. Crismani, I musei tra l’immaginario collettivo e la realtà giuridica e gestionale, cit.
[74] Così A.G. Chizzoniti, Musei ecclesiastici, cit., pag. 79.
[75] Il riferimento è alle più recenti iniziative promosse dal ministero del Turismo con la creazione del Catalogo dei cammini religiosi italiani e la destinazione di finanziamenti per il loro potenziamento. I provvedimenti sono reperibili al link https://www.ministeroturismo.gov.it/cammini-ditalia/. In argomento G. Mazzoni, Nuove forme di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale e ambientale religioso, cit.; A. Gianfreda, Patrimonio culturale di interesse religioso, turismo religioso e cammini della fede, cit.; S. Coglievina, La tutela dei cammini culturali e religiosi, tra promozione del turismo e valorizzazione del territorio, in Ripensare il turismo. Sostenibilità, partecipazione, territorio, (a cura di) F. Cortelezzi, B. Pozzo, Torino, 2025, pagg. 163-178; della stessa autrice Pellegrini o turisti? Il turismo religioso e dei cammini, nell’anno giubilare e oltre, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2025, 2, pagg. 3-28.