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Sulla nozione di patrimonio culturale

La nozione positiva di patrimonio culturale alla prova del diritto globale [*]

di Antonietta Lupo

Sommario: 1. Premesse introduttive. - 2. Le molteplici declinazioni del concetto di patrimonio culturale: la prospettiva internazionale. - 3. La declinazione rinveniente dal quadro normativo europeo. - 4. Il rapporto tra regime internazionale e sovranazionale del patrimonio culturale ed altri regimi globali. - 5. La declinazione emergente dal diritto nazionale: l'impostazione codicistica e le sue incongruenze. - 6. Verso un'auspicabile ridefinizione del concetto positivo di patrimonio culturale.

The positive notion of cultural heritage to the test of global law
The article discusses the growing impact of globalization on the cultural heritage sector, which reverberates primarily on the concept of the cultural heritage of humanity, extended to the point of including every expression of a people's identity image. The importance attributed to "cultural diversity", in the international and supranational vision, indicates an unequivocal emancipation of the immaterial value of the cultural good that requires a systematic and evolutionary reinterpretation not only of the current perimeter of the national cultural heritage (anchored, until today, to the concept of "res qui tangi potest"), but also of its legal regime.

Keywords: Globalization; Cultural asset law; Definition of Cultural Heritage; Global Regulatory Regimes.

1. Premesse introduttive

L'emergere di un diritto globale che va oltre i confini degli Stati e delle loro identità nazionali ha significativamente innervato, con invisibile perseveranza, anche il settore dei beni culturali, favorendo l'innesto di rilevanti novità tutte, in vario modo, concentrate su tre principali aspetti: la creazione di un sistema sovranazionale di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale; l'elaborazione di regole internazionali del commercio, del traffico illecito e della restituzione dei beni culturali; l'individuazione di standard minimi per istituzioni e mostre internazionali [1].

L'idea di fondo che accompagna questo imponente processo di globalizzazione giuridica della cultura e delle sue manifestazioni è semplice ed antica al tempo stesso: si ritiene che la predisposizione di un regime regolatorio globale consenta di dirimere le questioni giuridiche, oltre che politiche, da sempre connesse alla fruizione dei beni culturali di rilievo sovranazionale [2] e di comporre la varietà di interessi pubblici ultrastatali sottesi al settore de quo [3]. Non è necessario ricordare, difatti, che il settore dei beni culturali rappresenta un vero e proprio "sistema sociale" in cui l'interesse alla tutela ed alla valorizzazione del "patrimonio mondiale dell'umanità" interseca inevitabilmente altri interessi ugualmente meritevoli di considerazione: l'interesse all'identità nazionale [4]; gli interessi privati dei proprietari e/o degli artisti; gli interessi di mercato.

Passaggio chiave di questa "globalizzazione della regolamentazione" [5] è l'attuazione di una forma di bilanciamento geopolitico [6] scevro da quell'idea di cultura di stampo euroamericano, ormai obsoleta, che ha caratterizzato il settore sin dall'immediato secondo dopoguerra. Da qui la necessità di definire la questione "ontologica" della concezione (prima che del regime) di patrimonio culturale [7], attraverso un approccio inclusivo di qualsiasi testimonianza culturale avente valore di civiltà [8].

Sintomatica, al riguardo, è la rilevanza progressivamente acquisita dalle nozioni di patrimonio immateriale e di diversità culturale ben evidente nelle Convenzioni Unesco del 2003 e 2005, le quali, come si avrà modo di appurare, sembrano procedere verso una maturata consapevolezza del valore universale ed identitario del patrimonio culturale.

Su questo quadro sostanziale e concettuale viene poi ad incidere, sia pure con tempi e modalità diverse, la Convenzione del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società [9], adottata a Faro nel 2005 (firmata dall'Italia nel 2013, ma non ancora ratificata per ragioni di ordine prevalentemente economico), che introduce il concetto ampio e innovativo di eredità-patrimonio culturale, considerato "un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione" (art. 2).

Sullo sfondo di tali spinte riformiste, sul fronte nazionale, si registra per converso un'incomprensibile ritrosia del legislatore ad abbandonare il concetto di "res qui tangi potest". Per quanto trasformazioni di ogni genere abbiano contribuito - a partire dalla seconda metà del secolo scorso - ad innovare il nostro ordinamento dei beni culturali [10], permane appunto il convincimento che le manifestazioni di cultura contrassegnate dalla mancanza di corporeità non possano essere incluse nell'accezione positiva di bene culturale [11].

Eppure, l'essere "testimonianza avente valore di civiltà" [12] (di cui i beni culturali sono espressione) costituisce di per sé un valore immateriale, che è inerente sì ad un'entità tangibile, ma da questa distinta. Sicché, come osservava mirabilmente Giannini [13], non può revocarsi in dubbio che la presenza della res non sia sufficiente a far sì che un bene assuma rilievo sotto il profilo culturale, essendo, invece, il valore ad essa intrinseco a rendere un bene "culturale".

Vero è che il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42), seppur timidamente, conferisce un qualche rilievo giuridico all'immateriale.

L'art. 7-bis, introdotto con l'art. 2, lett. c), d.lg. 26 marzo 2008, n. 62 (che qualifica i beni culturali immateriali come "espressioni di identità culturale collettiva") stabilisce difatti che "le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni Unesco sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10". Ciononostante, la nozione adottata non fa che ribadire l'esigenza di una res, rafforzando ancora una volta la relazione simbiotica tra questa ed il bene culturale.

Quanto premesso spinge, dunque, a domandarsi fino a che punto l'impostazione adottata dal legislatore italiano sia da ritenersi coordinata o quanto meno coordinabile con i dati giuridici sovranazionali appena citati.

Il quesito che sembra doversi porre è il seguente: è corretto, e soprattutto è opportuno, continuare ad intendere per patrimonio culturale quello cui si riferisce la nostra legge, con tutti i noti caratteri di realità e di normatività, oppure occorre ridefinirne il perimetro includendovi anche le espressioni immateriali di cultura?

La questione, niente affatto meramente teorica, è anzi particolarmente rilevante per le implicazioni che da essa possono discendere sotto il profilo sia dell'individuazione di ciò che vada ascritto ad una categoria così vasta ed eterogenea, sia della tutela e valorizzazione di questi beni definiti "volatili" [14].

2. Le molteplici declinazioni del concetto di patrimonio culturale: la prospettiva internazionale

Sebbene l'idea di creare uno strumento giuridico di portata sovranazionale orientato a dare una forma maggiormente strutturata alle politiche culturali sia, senza dubbio, precedente alla seconda guerra mondiale, è solo con la Convenzione di Parigi sulla Protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale dell'umanità del 1972 [15] che la sua implementazione assume concretezza.

L'iniziativa promossa dall'Unesco nasce da due ordini di ragioni: da un lato, vi è la constatazione "che il patrimonio culturale e il patrimonio naturale sono sempre più minacciati di distruzione non soltanto dalle cause tradizionali di degradazione, ma anche dall'evoluzione della vita sociale ed economica" e che "la degradazione o lo scomparsa di un bene del patrimonio cultuale e naturale rappresenti un impoverimento nefasto del patrimonio di tutti i popoli del mondo"; dall'altro, si osserva che "la protezione di questo patrimonio su scala nazionale rimane spesso incompleta" (Preambolo del testo della Convenzione Unesco 1972).

Pur dichiarandosi universale e basato su valori scientifici-umanistici condivisi, il progetto di costruzione di un "patrimonio mondiale dell'umanità" segue, però, un'impostazione eurocentrica e monumentalista che enfatizza unicamente i beni materiali (culturali e naturali) aventi "valore universale eccezionale" [16]. Primario obiettivo della Convenzione del 1972 è, difatti, la salvaguardia non già di tutti i beni facenti parte del patrimonio culturale così come identificato dagli artt. 1 e 2, quanto piuttosto di quei soli beni inseriti nella cd. World heritage list.

In quest'ottica il ricorso ai concetti di "eccezionalità" e di "universalità" è, appunto, finalizzato a contrassegnare i beni rilevanti per l'umanità, i quali divengono tali solo all'esito di un processo di approvazione del loro valore culturale ovvero del contributo storico, artistico, architettonico, scientifico o estetico offerto dagli stessi.

Il merito di aver proposto una diversa declinazione di patrimonio culturale va riconosciuto alla Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio immateriale dell'umanità del 2003 [17], la quale ne estende il perimetro sino a includervi "le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale" (art. 2, comma 1, Convenzione Unesco 2003).

Il Trattato segna il definitivo superamento della nozione di patrimonio culturale ristretta ed incentrata sull'eccellenza, caratterizzante la Convenzione del 1972, verso una concezione di matrice antropologica, inclusiva anche dei beni immateriali [18].

Nella prospettiva di una visione più dinamica della cultura, il concetto di patrimonio intangibile fa leva su una componente soggettiva o sociale, fondata cioè sul valore identitario che esso riveste per le collettività [19], la quale, unitamente alla componente oggettiva ed a quella territoriale, consente la creazione e la ricreazione del patrimonio stesso ad opera delle comunità di riferimento. Sotto questa angolazione, il patrimonio culturale non è più inteso come la sommatoria di elementi catalogati sulla base di regole e procedure codificate che hanno l'ambizione di essere oggettive e scientifiche [20], ma diventa espressione autoreferenziale di un'appartenenza ad una comunità, ad una tradizione culturale.

In questo senso, il patrimonio è, dunque, ritenuto il motore evolutivo della vita sociale dell'umanità perché "è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana" (art. 2, Convenzione Unesco 2003).

Il mutamento di prospettiva rispetto al passato consiste proprio nello spostamento di focus dagli oggetti della cultura ai soggetti appartenenti alle comunità, il cui dinamico coinvolgimento nel processo di riconoscimento dei valori culturali consente di cogliere la vera essenza del patrimonio dell'umanità: esso è, a tutti gli effetti, un processo attivo costruito sulla realtà.

Nella logica della Convenzione Unesco del 2003, i beni culturali materiali ed immateriali - sebbene distinti - sono tra loro interdipendenti [21] e concorrono a formare il patrimonio culturale dell'umanità, la cui ampiezza semantica si presta a ricomprendere in sé ogni espressione della dimensione culturale. A ben riflettere, difatti, la novità di maggior rilievo consiste non già nell'affermazione di una dicotomizzazione dei beni culturali (materiali ed immateriali), quanto piuttosto nell'esaltazione dell'immaterialità del valore culturale insito in tutte le testimonianze di civiltà, a prescindere dalla loro fisicità [22].

È per tale motivo che, evidentemente, il concetto di patrimonio culturale risulta poco definito e aperto alle molteplici declinazioni e interpretazioni delle diverse culture: si ritiene, difatti, che ogni elemento della cultura possa essere ipoteticamente incluso nella categoria di "patrimonio culturale intangibile".

Il passaggio da una concezione di patrimonio fondata su pochi oggetti che hanno la pretesa di "universalità" ad una maggiore attenzione verso la dimensione "volatile" della cultura in genere risulta più evidente nella Convenzione sulla Protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali del 2005 [23], la quale completerà il percorso intrapreso dalla Convenzione del 2003.

A differenza delle precedenti Convenzioni, maggiormente incentrate sulla memoria culturale e sulla difesa dei beni culturali, l'oggetto di valore attorno al quale ruota l'intero progetto del Trattato del 2005 comprende le più variegate manifestazioni artistiche e creative: non esiste più alcuna contrapposizione tra dimensione tangibile o intangibile, come non si fa riferimento alcuno ai temi di autenticità e oggetti del passato.

Il patrimonio comune dell'umanità diviene qui espressione delle diversità culturali [24] ovvero delle moltitudini di forme mediante cui le culture dei gruppi e delle società si esprimono e, in quanto tale, assume molteplici profili nel tempo e nello spazio.

Nell'elaborazione della Convenzione del 2005 la diversità culturale sembra quasi travalicare la concezione stessa di patrimonio culturale dell'umanità poiché si riflette non solo nelle varie forme mediante cui esso viene espresso, arricchito e trasmesso grazie alla varietà delle espressioni culturali, ma anche attraverso modi distinti di creazione artistica, di produzione, di diffusione, di distribuzione e di apprezzamento delle espressioni culturali, indipendentemente dalle tecnologie e dagli strumenti impiegati.

In quest'ottica, dunque, ogni aspetto della vita sociale, per il solo fatto di essere espressione di una specificità culturale, è considerato potenzialmente patrimonio da promuovere e difendere [25].

3. La declinazione rinveniente dal quadro normativo europeo

Per molto tempo il settore dei beni culturali e della cultura in genere è rimasto estraneo agli interessi della Comunità europea la cui azione si è focalizzata sulla realizzazione di un'integrazione tra gli Stati membri sotto il profilo meramente economico [26].

È solo dopo le modifiche apportate al Trattato europeo dalla Convenzione di Maastricht del 1993 che, per la prima volta nella normativa europea, la cultura assurge ad interesse pubblico comunitario di rango primario, contribuendo all'attestazione del modello europeo di società ed all'introduzione della Comunità europea sulla scena mondiale [27].

L'idea che emerge dall'esame del quadro normativo è quella di una cultura considerata "in senso antropologico e sociale, comprendente tutto ciò che concorre all'identità e alla dignità di un popolo" [28]; non quindi un'unica cultura europea, ma la sommatoria delle diverse culture degli Stati membri [29].

Al riconoscimento della cultural rilevancy, non segue, però, una nozione prescrittiva di patrimonio culturale europeo, inteso come il complesso dei patrimoni culturali nazionali. E ciò in linea con la volontà dell'Europa di lasciare agli Stati membri il potere di individuare l'estensione del proprio patrimonio nazionale, evitando così che le politiche culturali europee potessero comportare l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascun Paese [30].

Un timido tentativo di superare il concetto di patrimonio culturale di esclusivo interesse nazionale sembra scorgersi nell'art. 128 del Trattato di Maastricht (poi 151, ora art. 167 TFUE), che richiama la formula di "patrimonio culturale d'importanza europea" già presente nella Convenzione culturale europea del 1954 e nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 1979, sul programma d'azione comunitaria nel settore culturale, senza fornirne una definizione [31].

L'utilizzo dell'aggettivazione "d'importanza europea", pur non avendo acquisito un proprio specifico contenuto giuridico (tanto da essere considerato un "enigma avvolto nel mistero" [32]), sembrerebbe preludere ad un concetto di patrimonio culturale inclusivo di tutti i beni rilevanti per la comune civiltà continentale e rappresentativi di quel retaggio culturale comune cui accenna il primo paragrafo dell'art. 167 TFUE.

In realtà, al di là di questa intuizione, l'evocazione di un patrimonio di importanza europea sembra fondarsi, nella sostanza, su una impostazione nazionalista che meglio tutela le identità nazionali e la sovranità dei singoli Stati membri. Prova ne è la descrizione ampia e suggestiva che ne fa la stessa Commissione europea: "un mosaico ricco e diversificato di espressioni culturali e creative, eredità di generazioni che ci hanno preceduto e lasciato alle generazioni future. Include i siti naturali, edificati e archeologici, musei, monumenti e opere d'arte, centri storici, opere letterarie, musicali e audiovisive e le conoscenze, tradizioni e costumi dei popoli europei" [33].

La nozione, in definitiva, pare ancora lontana dall'idea di individuare un patrimonio simbolo dell'identità europea tout court, in grado di trascendere i singoli patrimoni nazionali.

Un approccio europeo differente pare delinearsi, invece, con la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (meglio nota come Convenzione di Faro) [34], per la quale rappresentano "patrimonio comune dell'Europa" tutte le forme di patrimonio culturale che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e creatività; nonché gli ideali, i principi e i valori, derivati dall'esperienza ottenuta grazie al progresso e nei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo, della democrazia e dello Stato di diritto.

Si tratta, com'è stato evidenziato [35], di una definizione complessa che scompone il concetto di patrimonio in due componenti: una prettamente culturale, costituita da tutte le manifestazioni di cultura che rammentano gli avvenimenti che hanno contrassegnato la storia europea; l'altra intellettuale, formata dall'insieme condiviso dei valori sociali e degli ideali europei.

A ben vedere, il patrimonio culturale europeo, concepito sia in termini di stratificazione storica di elementi condivisi, sia come interazione di culture diverse, rappresenta dunque una risorsa della società attraverso cui può realizzarsi il progresso economico-sociale e lo sviluppo sostenibile.

Come può agevolmente ricavarsi dal raffronto degli artt. 2 e 3 della Convenzione quadro il concetto di "patrimonio comune dell'Europa" pare rappresentare una species del più ampio genus di "patrimonio culturale".

Come il "patrimonio culturale" anche il "patrimonio comune dell'Europa" è costituito da un insieme di risorse ereditate dal passato che sono in costante evoluzione. Nondimeno, il secondo presenta l'ulteriore peculiarità di essere espressione dei valori democratici, politici e sociali condivisi dagli Stati membri.

A differenza della nozione di patrimonio culturale prevista all'art. 2, inoltre, quella di "patrimonio comune dell'Europa" ex art. 3 non fa esplicito riferimento alla partecipazione delle popolazioni al processo di individuazione del patrimonio di rilevanza europea che è, invece, fondamentale ai fini dell'attribuzione di valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale.

Eppure, una più attenta lettura della Convenzione induce a ipotizzare che una partecipazione delle "comunità patrimoniali" al riconoscimento degli elementi del patrimonio europeo ritenuti più rappresentativi sia comunque possibile (o quanto meno auspicabile), dal momento che l'art. 11 richiede agli Stati di promuovere un approccio integrato da parte delle istituzioni pubbliche (siano esse di livello regionale, locale o anche sovranazionale), coinvolgendo diversi livelli e settori, consentendo l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, organizzazioni non governative e società civile ed incoraggiando iniziative volontarie a integrazione del ruolo delle autorità pubbliche.

In tal senso sembrano, peraltro, deporre i recenti sviluppi delle politiche europee [36], che, puntando proprio sulla dimensione collettiva e sociale del patrimonio culturale quale risorsa appartenente a tutti i membri di una comunità, incentivano un quadro evoluto di governance collettiva atto ad agevolare l'attuazione di politiche trasversali per il raggiungimento di obiettivi strategici in diversi settori.

4. Il rapporto tra regime internazionale e sovranazionale del patrimonio culturale ed altri regimi globali

Il rilievo attribuito al tema delle "diversità culturali", nel panorama internazionale e sovranazionale, segnala un'inequivocabile emancipazione del valore immateriale del bene culturale tanto da sollecitare una reinterpretazione in chiave sistematica ed evolutiva non solo del perimetro del patrimonio comune dell'umanità, ma anche del suo regime giuridico.

Determinante, sotto questo profilo, l'innovazione tecnologica (e le sue forme espressive) che, attraverso la dematerializzazione, veicola i contenuti culturali verso un'illimitata fruizione su scala globale facendogli acquisire un proprio concreto valore come beni tout court e dunque una autonoma valorizzazione economica [37].

Si presenta allora la questione dell'interazione tra cultura e mercato e dei correlati interessi, spesso tra loro contrastanti, la cui regolazione rimanda inevitabilmente a regimi ultrastatali che si affiancano ai tradizionali strumenti di diritto internazionale posti a protezione del patrimonio culturale.

Laddove la diversità culturale interseca la sua dimensione economica emerge, in particolare, l'esigenza di conciliare le regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) [38] e del mercato UE [39] con le specifiche eccezioni a cui gli Stati sovrani ricorrono per tutelare la diversità delle espressioni culturali esistenti, sia nel proprio ambito territoriale, sia a livello internazionale [40].

Non è un mistero che i flussi globali di prodotti e servizi culturali possono apparire come "minacce" all'identità nazionale di un popolo al punto che, nella definizione delle politiche culturali, le sovranità statali molto spesso tendono ad irrigidirsi, negando ad esempio ogni forma di esportazione, anche temporanea, dei loro "tesori nazionali".

La Convenzione Unesco del 2005 rappresenta indubbiamente una chiara reazione a questo processo di globalizzazione economica, percepito come fenomeno agli antipodi della cultura. In questo senso essa, pur celebrando la duplice natura culturale ed economica delle attività, dei beni e dei servizi culturali, appresta un regime giuridico ulteriore rispetto a quello preesistente dell'OMC [41] senza, però, fornire alcun criterio orientativo per evitare che le misure di politica culturale generino effetti distorsivi sulla loro circolazione internazionale.

A dispetto di quanto previsto dal suo art. 20, commi 1 e 2 (secondo cui "Le Parti s'impegnano ad adempiere in buona fede agli obblighi sanciti dalla presente convenzione e da tutti gli altri trattati cui partecipano. Così, senza subordinare la presente convenzione agli altri trattati [...]" e che "Nulla nella presente convenzione può essere interpretato come modifica dei diritti e dei doveri delle Parti nel quadro di altri trattati cui partecipano"), invero, la Convenzione esaspera il principio di sovranità statale, consentendo interventi discriminatori nel perseguimento della protezione delle diversità culturali nazionali, in deroga al regime di libero mercato efficacemente predisposto dagli Stati in seno all'OMC [42].

Ciò accentua, con tutta evidenza, le difficoltà di coordinamento già esistenti tra i due regimi giuridici, che, ai sensi del medesimo art. 20, si troverebbero potenzialmente in posizione paritaria [43].

La chiara formulazione dell'art. 6 della Convenzione condurrebbe, prima facie, a ritenere che gli Stati firmatari abbiano tutto il diritto di eccepire un trattamento diversificato - in ambito commerciale - delle attività, dei beni e dei servizi enucleati nell'art. 4. Considerato, tuttavia, il livello di sviluppo raggiunto nel tempo dall'OMC, appare quanto meno improbabile che - sul piano pratico - uno Stato parte della Convenzione e contestualmente membro dell'OMC possa sottrarsi legittimamente alle obbligazioni derivanti dal GATT e dagli altri accordi commerciali semplicemente invocando la Convenzione sulla diversità culturale [44].

Ulteriore motivo di criticità si rinviene, poi, nell'omissione di ogni riferimento ai diritti di proprietà intellettuale (citati solo nel preambolo della Convenzione Unesco), il cui ruolo - nel mutato contesto storico segnato dall'apertura a nuovi interessi - sembra invece fondamentale nell'assicurare una protezione efficace del patrimonio culturale intangibile.

A livello mondiale, com'è noto, la tutela di tali diritti si è concretizzata nel c.d. Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) che - superando il principio di territorialità proprio della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 1886 [45] - riconosce un livello minimo "globale" di tutela coattiva dei diritti d'autore, riducendo le "distorsioni e impedimenti al commercio internazionale, derivanti non solo dal mancato riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale riferibili ad ordinamenti stranieri, ma anche da una tutela eccessiva" [46].

È appena il caso di sottolineare come, in forza di questo strumento, la proprietà intellettuale abbia iniziato ad assumere "una sua identità di categoria" [47], acquisendo via via maggiore rilievo universale a seguito dello sviluppo della cd. società della conoscenza. Da qui la tendenza alla stipulazione di ulteriori accordi (prevalentemente bilaterali, promossi da USA e Unione Europea nei confronti dei Paesi in via di sviluppo) di libero scambio, di tutela della proprietà intellettuale e di cooperazione scientifica e tecnologica - denominati Accordi TRIPs-plus - adottati proprio al precipuo scopo di fornire un'adeguata protezione al diritto d'autore anche rispetto all'impetuosa espansione che le tecniche di riproduzione e comunicazione digitale nonché la rete di interconnessione globale delle reti informatiche (Internet) sono andate assumendo nel corso degli anni [48].

Pur riconoscendo una rilevanza dei diritti di proprietà intellettuale e delle tecnologie digitali nella valorizzazione (anche economica) del patrimonio comune dell'umanità, la scelta operata dall'Unesco si è invece indirizzata verso una netta separazione della salvaguardia a monte del patrimonio culturale dalla tutela a valle delle sue manifestazioni concrete, lasciando il passo ad altri strumenti ed organismi internazionali (OMPI, Consiglio TRIPS).

Nel complesso pare evidente che la Convenzione del 2005, pur elevando lo status della diversità culturale a questione di rilievo internazionale, sembra aver raggiunto risultati parziali, contribuendo sotto certi aspetti ad accentuare la disconnessione tra i temi del commercio e quelli della cultura.

Quanto detto sin qui non significa che, messa a confronto con le norme del commercio internazionale, la Convenzione Unesco del 2005 sia del tutto inidonea a rappresentare un valido compromesso tra esigenze di mercato e valori culturali. Vero è, però, che l'interazione tra il sistema di protezione mondiale del patrimonio culturale e gli altri regimi internazionali avrebbe forse richiesto un approccio più deciso e articolato.

Una maggiore apertura verso le attuali esigenze di mercato e, nello specifico, verso il digitale e la digitalizzazione sembra provenire oggi dal fronte europeo.

L'art. 2 delle Conclusioni del Consiglio dell'UE del 21 maggio 2014 sul "Patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile" [49], registrando l'evoluzione che la tecnologia digitale ha avuto negli ultimi dieci anni, ridefinisce la nozione di patrimonio culturale come segue: "Il patrimonio culturale è costituito dalle risorse ereditate dal passato in tutte le forme e aspetti - tangibili, intangibili e digitali (nati digitali e digitalizzati), inclusi monumenti, siti, paesaggi, abilità, pratiche, conoscenze ed espressioni della creatività umana, nonché raccolte conservate e gestite da enti pubblici e privati ​​come musei, biblioteche e archivi. Ha origine dall'interazione tra persone e luoghi nel tempo ed è in continua evoluzione".

Tale definizione è riportata integralmente nell'art. 2 della Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 [50] con cui si è nominato il 2018 Anno Europeo del Patrimonio Culturale, nell'evidente intento di dare continuità ed enfasi alle riflessioni avviate nel 2014, ma ancor oggi scarsamente attenzionate.

Si tratta, a ben vedere, di una svolta epocale non solo nel concetto stesso di patrimonio culturale, ma anche nel suo regime giuridico, che evidentemente dovrebbe essere ripensato alla luce della realtà generata dal processo di trasformazione digitale (si veda la Strategia per il mercato unico digitale in Europa e il Documento Investing in the future digital transformation 2021-2027) diventato una priorità assoluta nelle politiche di sviluppo europee e mondiali.

5. La declinazione emergente dal diritto nazionale: l'impostazione codicistica e le sue incongruenze

Una delle principali novità del più volte rimaneggiato Codice dei beni culturali e del paesaggio è l'introduzione della definizione di patrimonio culturale comprensiva dei beni culturali in senso stretto, normativamente qualificati "testimonianze aventi valore di civiltà", e dei beni paesaggistici, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio.

Trattasi di una nozione piuttosto complessa (stante la sua riferibilità a contenuti vari ed eterogenei) e, al tempo stesso, non sufficientemente esaustiva [51]. Tali peculiari aspetti vanno, com'è ovvio, esaminati (seppur per sommi capi) separatamente.

All'interno del perimetro del patrimonio culturale nazionale, come si è ricordato, il Codice vi include il paesaggio definito (con "un'ampiezza forse persino eccessiva" [52]) come "territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni" (art. 131, comma 1, Codice) e tutelato in relazione a "quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali" (art. 131, comma 2, Codice) [53].

Il paesaggio è, dunque, considerato estrinsecazione materiale e visibile del valore identitario e culturale di un territorio, e, come tale, riconducibile alle testimonianze di civiltà [54].

Sul piano tecnico, tuttavia, il paesaggio pare difficilmente assimilabile ai beni culturali dal momento che le esigenze di tutela ad esso riferibili appaiono (in prevalenza) finalizzate ad una salvaguardia di tipo statico-conservativo che si concretizza "attraverso l'attivazione di strumenti di tipo vincolistico, i quali, invece, sono di regola non sufficienti a tutelare il bene culturale" [55].

Il riferimento agli "aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale" (sebbene in linea con il dettato di cui all'art. 9 cost.), inoltre, sembra ridimensionare l'importanza del paesaggio come manifestazione identitaria percepibile dalla comunità che con esso si relaziona ed interagisce, poiché rimette il carattere identitario del paesaggio "all'opera dei soli politici o dei soli tecnici, o di entrambi, e non più al sentire consolidato di una popolazione come parametro fondamentale" [56].

All'ampiezza del concetto di patrimonio culturale fa, poi, da contraltare la sua non sufficiente esaustività laddove esclude dalla categoria di beni culturali in senso ampio non solo l'arte contemporanea [57], ma anche le manifestazioni di cultura intangibili [58].

È un dato abbastanza evidente che l'antitesi tra materialità ed immaterialità dei beni culturali, nella nostra esperienza giuridica, è coeva ai lavori della c.d. Commissione Franceschini, che, superando la tradizionale concezione estetizzante ed elitaria di bene culturale, propone l'idea che al patrimonio culturale della nazione debbano appartenere "tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario (...) ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà" [59].

Quella che sembra una nuova visione della cultura e delle sue manifestazioni rappresenta, tuttavia, solo un punto di partenza dal quale origineranno, nel corso degli anni, diverse concezioni di bene culturale.

Per dare un'idea approssimativa del vario atteggiamento con cui il legislatore italiano ha affrontato la questione, si può ricorrere all'immagine di un moto pendolare, che dalla visione materiale si sposta verso una concezione più evoluta, propria delle scienze riguardanti l'antropologia culturale, per poi, in tempi più recenti, dare nuovamente prevalenza all'aspetto tangibile, rispetto a quello immateriale.

Nonostante l'espunzione del riferimento alla "materialità" (ad opera dell'art. 148, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112 oggi abrogato), il Codice mantiene difatti la concezione materiale, statuendo che i beni culturali sono solamente le cose mobili ed immobili individuate dalla legge o in base alla legge, quali testimonianze di civiltà (art. 2, Codice) [60]. Di conseguenza, tutti gli altri beni facenti parte del patrimonio culturale intangibile (contemplati dalla Convenzione Unesco del 2003 ratificata dall'Italia nel 2007) vengono considerati come mere "espressioni di identità culturale collettiva" e in quanto tali non possono assurgere al rango di bene culturale.

E ciò nonostante l'art. 2, comma 2, del Codice, menzionando le "altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà", sembri implicitamente ammettere eventuali nuove categorie di espressioni culturali non necessariamente materializzabili attraverso supporti tangibili.

Non è possibile, e forse neppure necessario indicare in questa sede l'antistoricità di questa scelta legislativa in evidente controtendenza rispetto sia al dato pattizio internazionale, sia ad altri ordinamenti giuridici in cui il patrimonio culturale ricomprende l'aspetto materiale e quello intangibile dei beni che lo compongono [61].

Si consideri, però, che l'"impostazione storicistica e materiale della disciplina italiana" [62] non pare escludere una tutela giuridica dei beni culturali immateriali. Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo, alle sponsorizzazioni culturali [63] o alle riproduzioni grafiche di segni distintivi tratti dal patrimonio culturale, per le quali il Codice, in effetti, riconosce una tutela non già della res ma del suo valore immateriale.

Nondimeno, di fatto, le espressioni culturali intangibili non sono ancor oggi oggetto di un'organica disciplina di salvaguardia e promozione.

Si argomenta [64] che questa chiusura legislativa dipenda dalla difficoltà di estendere modalità e regime degli attuali strumenti di tutela ad espressioni di cultura aventi caratteristiche diverse da quelle caratterizzanti i "tradizionali" beni culturali. Non è un mistero, infatti, che la funzione di tutela del patrimonio culturale continui ad essere indirizzata principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica (art. 3, comma 1, Codice).

Eppure, a ben riflettere, questa interpretazione statico-conservativa mal si concilia con il principio della promozione della cultura in genere ex art. 9, comma 1, cost., che - non bisogna dimenticarlo - rappresenta pur sempre l'antecedente logico-giuridico di quell'esigenza di protezione e conservazione dei beni culturali cui si riferisce il successivo comma 2.

Collocata tra i principi fondamentali della Carta costituzionale, la norma raffigura un "cuneo attraverso il quale nel dettato costituzionale irrompe l'esigenza di assicurare il progresso culturale della comunità civile" [65]. In altri termini essa pone un vincolo positivo all'ordinamento nella direzione dell'impulso e del sostegno della cultura quale elemento utile per la crescita e lo sviluppo della società. Il che induce a considerare la tutela del patrimonio culturale una funzione "mezzo" teleologicamente orientata al raggiungimento del "fine" promozionale della cultura [66].

Sarebbe a nostro avviso errato, pertanto, considerare la funzione di tutela "nel senso di esclusiva ed ossessiva conservazione dell'esistente" [67] a meno di non voler tradire la reale portata dell'art. 9 cost. e, contestualmente, ostacolare quell'auspicato [68] (e ormai improcrastinabile) coordinamento delle disposizioni codicistiche con la progressiva espansione dei confini del patrimonio culturale per come emergente in ambito ultrastatale.

6. Verso un'auspicabile ridefinizione del concetto positivo di patrimonio culturale

Se una cosa può affermarsi con certezza è che il diritto globale dei beni culturali ha ormai dissolto la netta linea di demarcazione tra ciò che sino ad oggi è stato considerato patrimonio culturale e ciò che, invece, non lo è.

Dall'analisi del quadro giuridico internazionale e sovranazionale emerge la maturata consapevolezza che l'attribuzione di valore alle realtà culturali prescinde dalla loro materialità e dalle loro caratteristiche estrinseche, dipendendo piuttosto da criteri di giudizio formulati da una collettività (sia essa locale, nazionale o sovranazionale) in un dato momento storico.

In questo senso il patrimonio culturale non è più considerato la sommatoria di beni di interesse storico, artistico e/o archeologico, ma un insieme di espressioni (tangibili e non) selezionate come meritevoli di essere trasformate in patrimonio da un gruppo sociale al fine di affermare e tramandare nel tempo la propria identità culturale.

Al cuore dell'attuale concezione di patrimonio culturale vi è, in definitiva, l'idea che esso - nella sua diversità - rappresenti l'esito di un processo dinamico di costruzione dell'immagine identitaria di una collettività, che si estrinseca attraverso una vera e propria strategia di promozione di specifiche forme identitarie e di precise valorizzazioni della storia di un popolo [69].

Non è necessario avvertire quanto tutto ciò richieda una reinterpretazione in chiave sistematica ed evolutiva dell'attuale perimetro del patrimonio culturale nazionale, così come del resto è avvenuto in passato per i beni paesaggistici che, dopo un lungo dibattito, sono stati attratti nella sua orbita e sono stati destinatari di principi comuni pur se differenziati nelle nozioni e nella disciplina giuridica.

Vero è che, sino ad oggi, l'invocata pluralità morfologica del patrimonio culturale ha ostacolato l'accettazione di una nozione unitaria comprensiva di ogni forma di produzione culturale indipendentemente dalla presenza di un substrato tangibile. Nondimeno ciò non impedisce, a nostro avviso, di tentare di ridurre a coerenza - nel tessuto normativo interno - prescrizioni che, nelle sedi internazionali e/o sovranazionali, lo stesso legislatore statale ha concorso a produrre.

Ad una forma di coordinamento tra il dato positivo interno e quello internazionale potrebbe giungersi ragionando, in via interpretativa, alla luce di un minimo comune denominatore ovvero il concetto di "testimonianza di civiltà".

Benché il Codice conservi l'espressione plurale "beni culturali", enumerandone le tipologie in base al loro interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico e bibliografico, l'art. 2, comma 2 mantiene la nozione residuale di "testimonianza avente valore di civiltà" che, a ben vedere, finisce per essere universalmente definitoria [70].

Il dato per cui i beni culturali sono da considerarsi testimonianza di civiltà ovvero, seguendo l'autorevole insegnamento gianniniano, dell'"insieme dei modi di pensare e di sentire e vivere dei gruppi sociali nel tempo e nello spazio" [71], sembra confermare l'idea che il patrimonio culturale, in termini generali, sia elemento costitutivo e rappresentativo dell'identità della Nazione [72], o meglio, di un complesso di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni.

Lo stesso Codice non sembra sottrarsi a questa interpretazione, ma pare implicitamente condividerla laddove, specificando che "la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio" (art. 1, comma 2), evoca l'immagine di un patrimonio culturale indicativo di una identità nazionale [73].

In questa prospettiva (ed in considerazione del fatto che l'attuale concezione reale e normativa non pare escludere addizioni future di testimonianze di civiltà [74]) non vi sarebbe, dunque, alcun motivo per espungere dal perimetro del patrimonio culturale nazionale i beni intangibili cui si riferiscono le due Convenzioni Unesco del 2003 e del 2005 i quali, alla stessa stregua dei beni materiali, non possono non considerarsi fattori di sviluppo intellettuale di un gruppo sociale ed elementi attorno a cui si definisce l'identità di una collettività.

Nella direzione auspicata e qui indicata, peraltro, sembrano orientarsi anche recenti disposizioni normative [75], le quali, se da un lato mantengono inalterata la criticabile nozione di patrimonio culturale accolta nell'ordinamento; dall'altro, sembrano presupporre il superamento della distinzione tra materialità ed immaterialità puntando verso il riconoscimento dell'unità del fenomeno culturale come mera "testimonianza di civiltà".

Quello su cui, invece, occorrerebbe intendersi è cosa deve essere ascritto ad una categoria così vasta ed eterogenea, sì da evitare il rischio di giungere dall'"eccezionale" al "tutto".

In realtà, una concezione antropologica della cultura già "reca con sé il rischio di una 'eterogeneità' in grado di ripercuotersi, svilendola, sulla nozione stessa di bene culturale" [76]. A ciò si aggiunga l'espansione delle nuove tecnologie digitali, che spinge in direzione di una potenziale illimitatezza della categoria dei beni immateriali e, nello specifico, delle creazioni "intellettuali" di rilievo culturale. Attraverso l'impiego del digitale e del web, difatti, è possibile non solo la riproduzione di beni culturali già esistenti, ma anche la creazione di nuovi prodotti, la cui classificazione risulta piuttosto problematica.

Cionondimeno, in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale, d'ausilio potrebbe rivelarsi il contributo di quelle che la Convenzione di Faro definisce "comunità patrimoniali" (ovvero un insieme di persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale che esse desiderano sostenere e trasmettere alle generazioni future, nel quadro di un'azione pubblica) di cui i beni immateriali costituiscono indiscutibile testimonianza identitaria [77]. Quest'ultime potrebbero, infatti, concorrere all'individuazione sia degli elementi del patrimonio culturale intangibile ritenuti più rappresentativi per il territorio di riferimento, sia dei fini della loro concreta valorizzazione, da intendersi qui nell'accezione di promozione della conoscenza e della trasmissione intergenerazionale.

D'altra parte, come osservato anche dalla Corte costituzionale [78], la circostanza che una specifica cosa non venga classificata dallo Stato come di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico e, dunque, non venga considerata come bene culturale, non esclude che essa possa, comunque, presentare, sia pure residualmente, un qualche interesse culturale per una determinata comunità territoriale. Anzi, sotto questo profilo, la nozione aperta di bene culturale si presta (se pur non esclusivamente) ad avere un riconoscimento più a livello regionale e/o locale che a livello statale.

Questione diversa è, invece, quella concernente la tutela dei beni culturali immateriali.

La protezione dei beni culturali tradizionali si concretizza mediante vincoli diretti ed indiretti, limiti alla potestà edificatoria e alla libera circolazione giuridica del bene (nazionale ed internazionale), cioè attraverso un'azione orientata a custodire il bene nella sua identità e nella sua tendenziale staticità.

Questi strumenti di tutela mal si prestano ad essere riferiti anche al patrimonio culturale intangibile (ontologicamente in costante divenire), la cui salvaguardia potrebbe invece esprimersi attraverso un'opposta azione volta a garantirne la vitalità, ivi compresa l'identificazione, la documentazione, la ricerca, la preservazione, la protezione, la promozione, la valorizzazione, la trasmissione nel tempo (in particolare attraverso un'educazione formale e informale), come pure il ravvivamento dei vari aspetti di tale patrimonio (art. 2, comma 3, Convenzione Unesco 2003).

In definitiva, occorrerebbe ipotizzare forme di protezione non già statiche, ma dinamiche [79], la cui priorità dovrebbe essere quella di creare le condizioni per garantire la "riproducibilità" del patrimonio culturale immateriale.

Ci si rende conto che l'attuazione di questa tipologia di tutela sia abbastanza problematica anche per via del processo di digitalizzazione dei contenuti culturali in atto negli ultimi tempi, che, coinvolgendo contrapposti interessi privati e istituzionali, solleva numerose questioni soprattutto sotto il profilo della protezione dei diritti di proprietà intellettuale e del diritto di accesso all'informazione e alla conoscenza.

Per tale ragione si ipotizza un'articolazione del regime dei beni culturali a "cerchi concentrici" [80], caratterizzata da un cerchio più stretto contrassegnato dalla prevalenza delle esigenze di protezione (in relazione alle caratteristiche dei singoli beni culturali) ed uno più ampio fondato sull'apertura alla pluralità degli interessi (anche di natura economica) in gioco.

Quale che sia il regime giuridico attuabile resta, comunque, immutata la necessità di un cambiamento di prospettiva a meno di non voler correre il rischio di un corto circuito tra l'espansione a livello globale dei confini del patrimonio culturale ed il mantenimento inalterato di premesse concettuali (oltre che organizzative) divenute ormai obsolete.

 

Note

[*] Lo scritto costituisce una versione riveduta ed ampliata dell'intervento al Convegno annuale AIPDA su "Arte, cultura e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione", svoltosi a Reggio Calabria il 4, 5 e 6 ottobre 2018.

[1] M. Macchia, La tutela del patrimonio culturale mondiale: strumenti, procedure, controlli, in La globalizzazione dei beni culturali, (a cura di) L. Casini, Bologna, 2010, pag. 58; E. Jayme, Globalization in Art Law: Clash of Interests and International Tendencies, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2005, pagg. 927-945; U. Allegretti, La dimensione amministrativa in un quadro di globalizzazione. Spunti di applicazione al patrimonio culturale, in Aedon, 2004, 3; K.G. Siehr, Globalization and National Culture: Recent Trends Toward a Liberal Exchange of Cultural Objects, in Vanderbilt Journal of Transnational Law, 2005, pagg. 1067-1096; J. Musitelli, World Heritage, between Universalism and Globalization, in International Journal of Cultural Property, 2002, pagg. 323-336.

[2] In argomento, si segnala L. Casini, La globalizzazione giuridica dei beni culturali, in Aedon, 2012, 3, pag. 4, secondo cui "La disciplina dei beni culturali contiene una tensione ineliminabile tra sfera nazionale e sfera internazionale, perché molti Stati mirano a conservare i propri beni, mentre altri adottano un approccio di c.d. 'international multiculturalism': un primo paradosso dunque è che più un bene culturale è rilevante su scala mondiale, più rilevante esso sarà per lo Stato che lo possiede, il che può aumentare il tasso di conflittualità tra tutti i soggetti coinvolti".

[3] Per una ricostruzione delle diverse categorie di interessi si rimanda a S. Cassese, I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione, in Giorn. dir. amm., 1998, pag. 673 ss.

[4] L. Casini, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna, 2016, pag. 61 ss.

[5] In questi termini si esprime S. Cassese, Il futuro della disciplina dei beni culturali, in Giorn. dir. amm., 2012, pag. 781.

[6] L. Casini, La globalizzazione giuridica dei beni culturali, cit., ritiene che "la valenza semantica della locuzione "bene culturale" - apparsa nell'immediato secondo dopoguerra - sia poco "equilibrata", nel senso di essere dominata dalla prospettiva euroamericana, mentre sono spesso rimaste inascoltate le esigenze provenienti dai Paesi in via di sviluppo".

[7] Il che conferma l'opinione secondo cui "da qualunque angolo si affronti, la tematica dei beni culturali reca con sé un'esigenza definitoria". Così G. Morbidelli, L'azione regionale e locale per i beni culturali in Italia, in Le Regioni, 1987, pag. 942 ss.

[8] Sulla confusione concettuale dell'espressione "patrimonio culturale" cfr. A.L. Tarasco, Ai confini del patrimonio culturale tra luoghi comuni e processi di produzione della cultura, in Aedon, 2018, 1.

[9] Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, Faro 27 ottobre 2005, in Aedon, 2013, 1.

[10] Sull'evoluzione del sistema nazionale dei beni culturali si rinvia a M. Cammelli, L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione, in Aedon, 2017, 3.

[11] Emblematica è, a tal riguardo, l'affermazione di T. Alibrandi - P.G. Ferri, I beni culturale e ambientali, Milano, 2001, pag. 47, secondo i quali "nell'opera d'arte come in ogni altra cosa in cui si riconosce un valore culturale che giustifica la soggezione della cosa alla speciale ragione di tutela, il profilo ideale che è oggetto di protezione si è talmente immedesimato della materia in cui si esprime da restarne definitivamente prigioniero, così che esso si pone come oggetto di protezione giuridica inscindibile dalla cosa che lo racchiude".

[12] Questa definizione di bene culturale si rintraccia nella relazione finale della Commissione di indagine per la tutela delle cose di interesse storico, archeologico, artistico, e del paesaggio, nota come Commissione Franceschini. Si tratta di una definizione solenne, ma ancora estetizzante, fortemente influenzata dalle scienze sociologiche ed antropologiche, che in quegli anni si andavano affermando. In argomento, F. Fanceschini, Relazione della Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, pag. 119 ss.; G. Severini, La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali, in Il testo unico sui beni culturali e ambientali, (a cura di) G. Caia, Milano, 2000, pag. 3.

[13] M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, pag. 24.

[14] L'espressione è stata coniata da A.M. Cirese, I beni demologici in Italia e la loro museografia, in P. Clemente, Graffiti di museografia antropologica italiana, Siena, 1996, pag. 251; Id., Beni volatili, stili, musei, Prato, 2007, per indicare quei beni, come "canti o fiabe, feste o spettacoli, cerimonie e riti che non sono né mobili né immobili in quanto, per essere fruiti più volte, devono essere rieseguiti o rifatti, ben diversamente da case o cassepanche o zappe la cui fruizione ulteriore [...] non ne esige il rifacimento [...]. I beni volatili sono insieme identici e mutevoli e vanno perduti per sempre se non vengono fissati su memorie durevoli".

[15] Convenzione sulla Protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale dell'umanità, Parigi 23 novembre 1972.

[16] È il valore universale del bene (e la correlata dichiarazione di unicità proposta dagli Stati parte) il principale elemento di differenziazione della Lista del '72 rispetto agli altri trattati, programmi o iniziative internazionali operativi all'interno del sistema Unesco. Condizione fondamentale affinché un sito candidato venga giudicato di eccezionale valore universale è il soddisfacimento di almeno uno dei dieci criteri del patrimonio mondiale elaborati dal World Heritage Committee.

[17] Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio immateriale dell'umanità, Parigi 17 ottobre 2003. In argomento, T. Scovazzi, La Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, in Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni, (a cura di) T. Scovazzi, B. Ubertazzi, L. Zagato, Milano, 2012; S. Oggianu, La disciplina pubblica delle attività artistiche e culturali nella prospettiva del federalismo, Torino, 2012; M. Fumagalli Meraviglia, La valorizzazione del patrimonio culturale nel diritto internazionale, in Cultura e istituzioni. La valorizzazione dei beni culturali negli ordinamenti giuridici, (a cura di) L. Degrassi, Milano, 2008; M. JADÈ, Le patrimoine immatérielle. Perspectives d'interprétation du concept de patrimoin, Parigi, 2006, pag. 33 ss.

[18] F. Francioni, Beni culturali (dir. int.), in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, Milano, 2006, pag. 702, considera tale Convenzione "una soluzione minimale ed eccessivamente appiattita sulla Convenzione UNESCO del 1972".

[19] La componente sociale, qualche anno più tardi, sarà enfatizzata anche dalla Convenzione di Faro, che, accanto alla definizione di patrimonio culturale come "insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione", fornisce quella di "comunità di eredità", intesa come "insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future".

[20] N. Heinich, La fabrique du patrimoine, Paris, 2009.

[21] Questa interdipendenza induce a ritenere necessaria una revisione degli accordi, delle raccomandazioni e delle risoluzioni esistenti attinenti ai beni culturali e naturali "per mezzo di nuove disposizioni relative al patrimonio culturale immateriale" (9° Considerando della Convenzione Unesco 2003).

[22] In argomento, si segnala A. Bartolini, L'immaterialità dei beni culturali, in Aedon, 2014, 1; C. Vitale, La fruizione dei beni culturali tra ordinamento internazionale ed europeo, in La globalizzazione dei beni culturali, cit., pag. 176.

[23] Convenzione sulla Protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, Parigi 20 ottobre 2005. Per un quadro sintetico della Convenzione, G. Poggeschi, La "Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità e delle espressioni culturali" dell'Unesco entra a far parte del corpus legislativo italiano. Una novità nel panorama degli strumenti giuridici internazionali?, in Aedon, 2007, 2. Sul tema si veda anche Y. Donders, The History of the UNESCO Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions, in P. Van Den Bossche, H. Schneider, Protection of Cultural Diversity from a European and International Perspective, Maastricht, 2008, pagg. 1-30; D. Ferri, La Convenzione UNESCO sulla diversità culturale: sviluppi e prospettive della sua attuazione nell'Unione europea, Il cittadino nello spazio giuridico europeo, (a cura di) M.C. Baruffi, Padova, 2010, pagg. 167-183; F. Mucci, La diversità del patrimonio e delle espressioni culturali nell'ordinamento internazionale, da "ratio" implicita a oggetto diretto di protezione, Napoli, 2012.

[24] Sulla diversità culturale cfr. V. Mainetti, La diversité culturelle à l'UNESCO: ombres et lumières, in Legal Approaches to Cultural Diversity/Approches juridiques de la diversité culturelle, (a cura di) M.C. Foblets, N. Yassari, Leiden/Boston, 2013, pagg. 59-107.

[25] H.P. Jeudy, La machinerie patrimoniale, Paris, 2001; M. Hahn, A Clash of Cultures?, The UNESCO Diversity Convention and International Trade Law", in JIEL, 2006, pag. 538 ritiene che la definizione "espressioni culturali" sia talmente lata da poter ricomprendere al suo interno, in assenza di un'interpretazione restrittiva, anche prodotti agricoli o industriali.

[26] A. Fantin, La cultura e i beni culturali nell'ordinamento comunitario dopo la Costituzione europea, in Aedon, 2005, 3, secondo cui "a causa del carattere essenzialmente economico che distingueva le origini comunitarie, "cultura" e "tutela del patrimonio culturale" degli Stati membri rivestivano, in principio, un ruolo marginale: non esistevano infatti norme che delineassero specificamente il ruolo della Comunità rispetto agli Stati membri, né tantomeno le modalità di azione della stessa in ambito culturale".

[27] Sulle politiche culturali europee cfr. M.P. Chiti Beni culturali, in Trattato di diritto amministrativo europeo, diretto da M.P. Chiti, G. Greco, Milano, 1997, pag. 349 ss.; G. Tesauro, Diritto comunitario, Padova, 2001, pag. 3 ss.

[28] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, Verso uno strumento internazionale sulla diversità culturale, 27 agosto 2003, COM (2003) 520 definitivo, in https://ec.europa.eu.

[29] A. Catelani, S. Cattaneo, I beni e le attività culturali, in Trattato di Diritto Amministrativo, diretto da G. Santaniello, Vol. XXXIII, Padova, 2002, pag. 8.

[30] In argomento, S. Cattaneo, Cultura e patrimonio culturale, in Trattato di diritto amministrativo europeo, op. ult. cit., pag. 35.

[31] Su questi aspetti, D. Ferri, S. Favalli, Il nuovo approccio dell'Unione europea alla salvaguardia del patrimonio culturale tra sacralità ed economicità, in Luoghi dell'anima, anime in cammino. Riflessioni su eredità culturale e turismo religioso, (a cura di) S. Baldin, M. Zago, Milano, 2017, pagg. 51-66.

[32] M. Fiorillo, Verso il patrimonio culturale dell'Europa unita, in www.rivistaaic.it, 2011, pagg. 1-14.

[33] Cfr. https://ec.europa.eu.

[34] Per approfondimenti si veda A. D'Alessandro, La Convenzione di Faro e il nuovo Action Plan del Consiglio d'Europa per la promozione dei processi partecipativi. I casi di Marsiglia e Venezia, in Citizens of Europa. Culture e diritti, (a cura di) L. Zagato, M. Vecco, 2015, pagg. 77-92; P. Carpentieri, La Convenzione di Faro sul valore dell'eredità culturale per la società (da un punto di vista logico), in Federalismi.it, 2017.

[35] C. Carmosino, La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, in Aedon, 2013, 1.

[36] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l'Europa (COM (2014) 477), in https://ec.europa.eu.

[37] Sul tema, si veda M. Cammelli, L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione, cit.; A.O. Cozzi, Dimensione economica e dimensione culturale europea, in Aedon, 2018, 2, secondo cui alla dematerializzazione della res consegue "una forma di immaterialità estrinseca", che pone diverse problematiche: la necessità di autorizzazione per la riproduzione, l'individuazione dei destinatari della fruizione, la titolarità dei diritti e i limiti di utilizzazione economica.

[38] Art. XX, lett. F, General Agreement on Tariffs and Trade.

[39] Artt. 36 e 107, comma 3, lett. D, Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

[40] In argomento, F.S. Galt, The life, death and rebirth of the "Cultural Exception" in the multilateral trading system: an evolutionary analysis of cultural protection and intervention in the face of american pop culture's hegemony, in Washington University Global Studies Law Review, 2004, pagg. 909-935.

[41] Sul regime degli scambi internazionali all'interno dell'OMC, si veda E. Triggiani, La disciplina del commercio internazionale tra multilateralismo e regionalismo, in AA.VV., Diritto e organizzazione del commercio internazionale dopo la creazione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, Napoli, 1998, pag. 241 ss.; P. Picone, A. Ligustro, Diritto dell'organizzazione mondiale del commercio, Padova, 2002.

[42] Puntuale conferma si rinviene nell'art. 6, comma 2, della Convenzione Unesco del 2005 laddove predispone un elenco esemplificativo delle misure relative alla cultura che le Parti a livello nazionale hanno facoltà di adottare.

[43] Su questi aspetti, G. Bianco, Liaisons dangereuses: la Convenzione UNESCO sulla diversità culturale e l'OMC, in Aedon, 2011, 3.

[44] H.S. Gao, The Mighty Pen, the Almighty Dollar, and the Holy Hammer and Sickle: an examination of the conflict between trade liberalization and domestic cultural policy with special regard to the recent dispute between the United States and China on restrictions on certain cultural products, in Asian Journal of WTO & International Health Law and Policy, 2007, pag. 336.

[45] Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, 9 settembre 1886 e successive modificazioni, in UNTS, vol. 828, pag. 221 ss.

[46] A. Lupone, Gli aspetti della proprietà intellettuale attinenti al commercio internazionale, in L'Organizzazione Mondiale del Commercio, Milano, (a cura di) G. Venturini, 2004, pag. 142.

[47] Così, L. Moccia, La proprietà intellettuale come "proprietà globale": tendenze e problemi, in AA.VV., Studi in onore di Aldo Frignani: Nuovi orizzonti del diritto comparato europeo e transnazionale, Napoli, 2011, pag. 647.

[48] In tema, G. Morgese, L'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs), Bari, 2009, pag. 36 ss.

[49] Conclusioni del Consiglio del 21 maggio 2014 relative al Patrimonio culturale come risorsa strategica per un'Europa sostenibile, in GU C 183 del 14 giugno 2014.

[50] Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018), in GU L 131 del 20 maggio 2017.

[51] Su questi aspetti, si rinvia a P.S. Richter, La nozione di patrimonio culturale, in Foro amm. CdS, 2004, pag. 1280 ss.

[52] S. Civitarese Matteucci, Commento all'art. 131, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M. Cammelli, Bologna, 2007, pag. 525.

[53] G. Severini, I principi del codice dei beni culturali e del paesaggio, in Giorn. dir. amm., 2004, pag. 469 ss. afferma che l'innovazione codicistica sottolinea "l'unitarietà della funzione culturale desumibile dall'art. 9, Cost. e indica l'unitarietà della categoria di patrimonio culturale esprimendo un'istanza di reductio ad unitatem che oltrepassa la diversità di specie tra le singole cose".

[54] Sebbene taluni beni paesaggistici possono assumere valore testimoniale di civiltà, si è ritenuto (A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Studi per il XX Anniversario dell'Assemblea Costituente, vol. II, Le libertà civili e politiche, Firenze, 1969, pag. 10) che detto valore presenti caratteristiche differenti (dinamicità) rispetto a quelle riferibili al bene culturale (staticità), essendo il paesaggio "un fatto fisico oggettivo e al tempo stesso un processo creativo continuo, incapace di essere configurato come realtà immobile, suscettibile di essere valutato diacronicamente e sincronicamente, sempre tenendo presente la sua perenne non staticità".

[55] P.S. Mabellini, La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello, Torino, 2016, pag. 32. Analogamente, F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002, pag. 34; M. Cammelli, L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione, cit., per il quale l'innesto del paesaggio all'interno della nozione di patrimonio culturale è concettualmente opportuno, ma tecnicamente complesso "perché esso è strutturalmente estraneo alla maggior parte dei tradizionali strumenti di tutela in ragione del netto distacco che in questo caso si registra tra bene culturale immateriale e bene patrimoniale materiale, per l'atteggiarsi peculiare della valorizzazione (intrecciata a doppio filo agli elementi socio-economici del territorio), per il ruolo diverso della valutazione espressa dalla amministrazione in ordine alle autorizzazioni paesaggistiche e infine, ma non ultimo, per il forte impatto funzionale e organizzativo che tutto ciò comporta sugli apparati amministrativi della tutela".

[56] C. Marzuoli, Il paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali, in Aedon, 2008, 3.

[57] È risaputo che i beni di arte contemporanea di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Codice in coerenza a quanto disposto dall'art. 1, comma 175, lett. a), n. 2), legge 4 agosto 2017, n. 124) non possono essere qualificati beni culturali. Sul tema, si veda A.L. Tarasco, Ai confini del patrimonio culturale tra luoghi comuni e processi di produzione della cultura, cit. La scelta del legislatore dipende probabilmente dalla volontà di evitare l'intralcio al commercio e di consentire all'autore il massimo sfruttamento economico dell'opera. Si ritiene (cfr. P.S. Richter, La nozione di patrimonio culturale, cit., pag. 1282), tuttavia, che l'unico problema che potrebbe porsi è quello di salvaguardare l'interesse economico dell'artista, che, comunque, risulta già protetto dal nostro ordinamento.

[58] Ancora oggi risultano quanto mai attuali le mirabili osservazioni di S. Cassese, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in Rass. Arch. Stato, 1975, pag. 116 ss., ora in Id., L'Amministrazione dello Stato, Milano, 1976, pag. 152 ss., per il quale "la ricostruzione dei beni culturali è tutta svolta con l'occhio alle cose che siano beni culturali: al fondo della concezione c'è sempre una cosa oggetto di un diritto patrimoniale".

[59] La Dichiarazione I stabilisce che "Appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà" e che "Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario ed ogni altro bene che costituisce testimonianza materiale avente valore di civiltà". Sul tema, si legga G. Cofrancesco, I beni culturali, profili di diritto comparato ed internazionale, I.P.Z.S., 1999, pag. 18, sub nt. 8.

[60] Che i beni culturali sono beni materiali lo si ricava anche dalla giurisprudenza costituzionale (ex multis Corte cost., 9 marzo 1990, n. 118, in Giur. cost., 1990, pag. 660, con nota di F. Riganò, Tutela dei valori culturali e vincoli di destinazione d'uso dei beni materiali) che, in più occasioni, ha avuto modo di precisare che "la cultura non assume un rilievo autonomo, separato e distinto dai beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico, ma si compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, conseguentemente, non può essere protetta separatamente dal bene".

[61] A.L. Tarasco, Diversità e immaterialità del patrimonio culturale, in Foro amm. - CdS, 2008, pag. 2261 ss.

[62] S. Cassese, Il futuro della disciplina dei beni culturali, cit., pag. 781; Severini, Sub artt. 1 e 2, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, Milano, 2006, pag. 28.

[63] Sulle sponsorizzazioni dei beni culturali sia consentito rinviare a A. Lupo, La valorizzazione del patrimonio culturale attraverso il prisma delle sponsorizzazioni, in Patrimonio culturale, modelli organizzativi e sviluppo territoriale, (a cura di) F. Astone, Napoli, 2019, pag. 161 ss.

[64] Sostiene la "irrazionalità e pervasività dell'applicazione della legislazione vincolistica, anche penale, a espressioni umane immateriali" G. Sciullo, I beni, in Diritto e gestione dei beni culturali, (a cura di) C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bologna, 2011, pag. 24. Analogamente, G. Severini, Sub artt. 1 e 2, cit., pag. 3 ss.

[65] M. Ainis, M. Fiorillo, L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2015, pag. 184.

[66] Analogamente G. Volpe, Patrimonio al futuro. Un manifesto per i beni culturali e il paesaggio, Milano, 2015, pagg. 65-66; F. Rimoli, Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, (a cura di) E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, Roma, 2017, pag. 97.

[67] A.L. Tarasco, Ai confini del patrimonio culturale tra luoghi comuni e processi di produzione della cultura, op. ult. cit.

[68] Per evitare il rischio di un corto circuito tra l'espansione del concetto di patrimonio culturale (a livello sovranazionale) e il mantenimento di premesse concettuali ormai obsolete (a livello nazionale), la dottrina più avveduta (M. Cammelli, L'ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione, cit.) ipotizza di percorrere due soluzioni alternative: rivedere gli strumenti di tutela, articolandoli in ragione della varietà dei beni compresi nel patrimonio culturale, o limitare il tradizionale regime ad un ambito più ristretto del perimetro complessivo del patrimonio culturale individuando, per il residuo, modalità più semplici fino a graduare in termini di proporzionalità le misure adottate o ad ammetterne un vero e proprio bilanciamento.

[69] È in quest'ottica che all'interno del suo perimetro vi si fa rientrare ogni testimonianza di cultura intesa oggi, sotto il profilo antropologico e sociologico, come "espressione dei modi di vita creati e trasmessi da una generazione all'altra tra i membri di una particolare società". In argomento, M. Abbagnano, Cultura, in Dizionario di filosofia, Torino, 1961, pag. 201.

[70] V. Baldacci, Tre diverse concezioni del patrimonio culturale, in https://journals.openedition.org/cei/1518.

[71] M.S. Giannini, I beni culturali, cit., pag. 7.

[72] F. Matarasso, La storia sfigurata: la creazione del patrimonio culturale nell'Europa contemporanea, in Quando la cultura fa la differenza. Patrimonio, arti e media nella società multiculturale, (a cura di) S. Bodo, M.R. Cifarelli, Roma, 2006, pag. 53, secondo cui "Il patrimonio è parte della cultura tanto quanto della storia, poiché le sue interpretazioni sono concepite specificamente al fine di definire ed esprimere valori identitari".

[73] Analogo richiamo ad un embrionale concetto di identità nazionale, seppur in via indiretta, può ricavarsi dall'art. 131, comma 1, che definisce il paesaggio costituente il patrimonio culturale "una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni". In argomento, G.P. Rossi, Diritto dell'ambiente, Torino, 2017, pag. 28, secondo cui "la prospettiva estetico-identitaria che si è consolidata nell'ambito dell'ordinamento nazionale (...) potrebbe giustificarsi in ragione delle peculiarità del territorio italiano che più di altri ha risentito dell'integrazione fra gli elementi naturali e un intervento antropico, che stratificandosi negli anni ha disegnato un territorio con delle caratteristiche difficilmente riscontrabili in altri paesi".

[74] A. Mansi, Il nuovo Testo Unico per i beni culturali, Padova, 2000, pag. 17; G. Severini, La nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali, cit., pag. 10, sottolinea che la disposizione in oggetto ha il contenuto principale di una "clausola da termine passivo per un eventuale rinvio ab extra, destinata ad operare (...) se e quando nuove norme primarie individueranno ulteriori categorie di beni culturali e faranno rinvio espresso al Testo Unico".

[75] Il riferimento è alla legge di stabilità per l'anno 2018, la quale destina risorse finanziarie alle imprese culturali creative - sotto forma del credito di imposta - nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, promozione di prodotti e servizi culturali e creativi. L'innovazione legislativa, nel definire le imprese culturali e creative come "le imprese o i soggetti che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione (...), la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere di ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati", sembra incentivare la salvaguardia e la promozione di nuove forme espressive del patrimonio culturale. Analogamente, il progetto di legge sulla "Promozione e la valorizzazione delle manifestazioni, delle rievocazioni e dei giochi storici" (commentato da A. Gualdani, Primi passi verso una disciplina di settore dei beni immateriali. Il caso del disegno di legge sulle manifestazioni, rievocazioni e giochi storici, in Aedon, 2017, 3), pur avendo carattere settoriale, sottolinea la dimensione sociologica del patrimonio culturale, considerato strumento di dialogo e scambio interculturale.

[76] G. Sciullo, I beni culturali quale risorsa collettiva da tutelare - una spesa, un investimento, in Aedon, 2017, 3.

[77] Lungo questa traiettoria si muove, peraltro, la stessa Convenzione Unesco del 2003, che, proprio in applicazione del citato principio di sussidiarietà, incentiva la partecipazione sociale di "comunità, gruppi e organizzazioni non governative rilevanti" (art. 11, lett. b) e "la più ampia partecipazione di comunità, gruppi e, ove appropriato, individui che creano, mantengono e trasmettono tale patrimonio culturale" (art. 15).

[78] Corte cost., 17 luglio 2013, n. 194, in www.cortecostituzionale.it. In argomento, G. Morbidelli, Il valore immateriale dei beni culturali, in Aedon, 2014, 1 secondo cui "Il fatto è che la diffusione, la molteplicità, la variegatezza dei beni culturali immateriali, fa sì che l'individuazione e le connesse misure di valorizzazione sono di competenza "naturale" della comunità in cui germinano e di cui costituiscono elementi valoriali ed identitari. Di conseguenza, non sono riservate al legislatore statale, essendo anzi più consono al loro essere e al loro divenire il germinare nell'humus dei vari territori".

[79] A. Gualdani, I beni culturali immateriali: ancora senza ali?, in Aedon, 2014, 1, per la quale "gli escamotage utilizzati, in passato, per tutelare i beni immateriali non hanno prodotto risultati convincenti".

[80] M. Cammelli, L. Covatta, in I beni culturali tra tutela, mercato e territorio, in Paper Astrid, (a cura di) L. Covatta, Firenze, 2012, pag. 24 ss.

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