La dimensione codicistica del patrimonio culturale tra materialità e immaterialità
Acustica culturale e tutela del paesaggio sonoro nella prospettiva di superamento dell’approccio materiale del Codice dei beni culturali
di Marta Ferrara [*]
Sommario: 1. La configurazione del paesaggio in senso culturale e i suoi presupposti di tutela. - 2. Il paesaggio culturale in chiave sensoriale. - 3. Lacustica come possibile oggetto non inedito della protezione culturale.
L'integrazione del paesaggio sonoro nella tutela giuridica del patrimonio culturale appare più complessa di quanto non sia in realtà. L'inserimento del suono nel Codice del Patrimonio Culturale italiano ci consente di sviluppare la tutela integrale del patrimonio (art. 9, comma 2, Cost.) del paesaggio e di proteggere la totalità dei siti culturali così come vengono percepiti dall'osservatore. Dopo aver approfondito il concetto di paesaggio del patrimonio, lo studio mira a valutare la sostenibilità normativa del paesaggio sonoro, sulla base delle tendenze emergenti nella giurisprudenza amministrativa italiana.
Parole chiave: paesaggio; beni culturali; tutela; paesaggio culturale; acustica.
Cultural acoustics and the protection of the soundscape: Moving beyond the material approach of the Cultural Heritage Code
The Soundscape incorporation into the Cultural Heritage Legal Protection appears harder than it actually is. Bringing the sound into the Italian Cultural Code allows us to develop the integral Heritage Protection (Art. 9, par. 2, Const.) of landscape and to protect the complete shape of Cultural sites as it is perceived by an observer. After a focus on the Heritage landscape concept, the study aims to assess the Soundscape regulatory sustainability, based on the Italian Administrative case-law emerging trends.
Keywords: landscape; cultural heritage; conservation; cultural landscape; acoustics.
1. La configurazione del paesaggio in senso culturale e i suoi presupposti di tutela
La nozione giuridica di paesaggio [1] nel sistema di tutela dei beni culturali mostra diversi profili di incertezza definitoria [2] e, ancor prima, di approccio.
Il tema presenta, infatti, due velocità. Da un lato, esso fatica a emanciparsi da uno spazio giuridico ancillare a quello dell’ambiente [3] e dell’urbanistica [4], e che è, nella migliore delle ipotesi, impostato su vincoli amministrativi o prescrizioni d’uso a carattere essenzialmente conservativo [5]. Dall’altro, la nozione ha conosciuto nel tempo, specie in sede attuativa, una significativa dilatazione [6], che ha confermato l’intuizione avuta dalla giurisprudenza costituzionale meno recente [7] di una staticità della res immobile e naturale più apparente che reale. Il mutamento ha riguardato, in particolare, la latitudine del paesaggio come oggetto percepito e percepibile [8]. Più nello specifico, dopo l’abbandono dell’impostazione estetizzante e storicizzata di impronta crociana (legge 11 giugno del 1922, n. 778) [9] che è stata in seguito ereditata dalle leggi Bottai sulla tutela delle cose d’interesse artistico o storico (legge 1 giugno 1939, n. 1089) [10] e sulla protezione delle bellezze naturali (legge 29 giugno del 1939, n. 1497) [11], a partire dagli anni ’80 del secolo scorso il paesaggio ha conosciuto un progressivo slittamento verso una visione integrata [12] e maggiormente ricettiva delle stimolazioni provenienti dal piano internazionale.
Per effetto di questa transizione, l’accezione contemporanea prevalente legge il paesaggio come espressione di valori naturali e morfologici (art. 2, comma 2, del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio) [13] e come territorio espressivo di identità (art. 131, comma 1, dello stesso codice), il cui carattere complesso deriva dalla interrelazione tra elementi antropici e naturali da bilanciare in sede di pianificazione amministrativa.
Le matrici formali di questo approccio, ossia la Unesco world heritage convention (1972) [14] e, a distanza di quasi un trentennio, l’European landscape convention (2000) [15], hanno infatti posto l’accento su taluni elementi sostantivi e identitari del paesaggio urbano e rurale. Esso è il risultato della percezione umana [16] e del processo di identificazione [17] che lega una data comunità a una porzione di territorio individuata.
Si accentua così la dimensione simbolica e, dunque, extra-giuridica [18], del paesaggio e del suo porsi in collegamento con le attività umane, per effetto di una funzionalizzazione storico-economica (come avviene nel caso dei tratturi e, in generale, dei paesaggi rurali) o di una funzionalizzazione storico-spirituale (si veda la riserva biogenetica di Camaldoli), solo per restare a pochi esempi. Più nello specifico, la tutela del bene-paesaggio pone la rappresentatività [19] identitaria [20] e irripetibile di un luogo a fondamento della culturalità e dell’apposizione di un vincolo giuridico finalizzato a preservarne la conservazione (condizione sospensiva), rectius la preservazione nel suo divenire [21]; mentre identifica nella definitiva alterazione dell’irripetibilità di un paesaggio il presupposto per la sopravvenuta recessività (condizione risolutiva) della sua tutela [22].
Sul punto, va detto che una giurisprudenza amministrativa recente è sembrata restringere la discrezionalità tecnica [23] nell’accertamento sulla sussistenza degli anzidetti elementi spuri, che agiscono quale condizione sospensivo-risolutiva nella protezione di un dato paesaggio. Per la seconda sezione del Tar Lazio [24], infatti, il potere procedente deve esercitare una valutazione realistica, ossia aderente al principio di realtà, sui profili che rendono irripetibile e meritevole di protezione il bene e la sua estensione paesaggistica.
2. Il paesaggio culturale in chiave sensoriale
Il richiamo ai presupposti di tutela culturale del paesaggio effettuato in precedenza consente ora di ragionare intorno alla sostenibilità normativa del soundscape o paesaggio sonoro che, intersecando le direttrici della funzionalizzazione identitaria e della rappresentatività dei luoghi, si palesa oggi come un tema di frontiera nella protezione giuridica del paesaggio culturale.
La struttura aperta delle norme costituzionali (art. 9, comma 2, Cost.) [25] e di quelle primarie (artt. 6 e 131 d.lg. 42/2004) [26] in materia di paesaggio favorisce il riconoscimento giuridicamente condizionato non solo di una pluralità di paesaggi meritevoli di protezione culturale, ma anche di altrettanti profili intrinseci alla tutela paesaggistica. Il modello codicistico a debole tipizzazione normativa adotta infatti un’accezione minima di paesaggio culturale (art. 131 d.lg. 42/2004) fondata sulla distinzione di talune macro-categorie o sistemi di paesaggio [27] in base al principio di prevalenza morfologica e geografica - distinguendo tra: paesaggio e beni paesaggistici (art. 2, comma 3, citato) [28]; paesaggio agro-silvo-pastorale (o rurale; artt. 10, comma 4, lett. l), e art. 135, comma 4, lett. d) [29], naturale e semi-naturale [30]; bellezze individue (art. 136, lett. a) e b) e di insieme (lett. c) e d) - e offre un’indicazione, per così dire, di metodo, secondo cui il paesaggio sarebbe una espressione identitaria (art. 131, comma 1, d.lg. 42/2004) da tutelarsi nei suoi elementi di materialità e visibilità (art. 131, comma 2, d.lg. 42/2004).
A tale ultimo riguardo, è noto che l’approccio materiale del Codice - evidentemente non smussato dall’inserimento, nell’art. 7-bis, sulle espressioni di identità culturale collettiva [31] -, ha aumentato nel tempo la distanza tra lo statuto formale della cultura e quello materiale, che vive invece di plurime manifestazioni sensoriali tese ad esaltare anche l’immaterialità dei valori paesaggistici, tanto più mediante il ricorso alla tecnologia. Detta materialità non sembra tuttavia costituire un limite assoluto di tutela, ma relativo, dopo la pronunzia dell’Adunanza plenaria n. 5 del 2023 [32], che ha ricompreso nella protezione culturale materiale di una locanda storica romana anche la valorizzazione dei suoi aspetti immateriali, accogliendo peraltro una impostazione estensiva che la dottrina aveva da tempo rilevato in punto di immaterialità immanente al bene culturale, a prescindere dalla sua natura più o meno tangibile [33].
L’estensione di questa ultima prospettiva giuridica anche al paesaggio consente di far ricadere nella protezione codicistica (art. 131 d.lg. 42/2004) anche singole componenti che non siano annoverabili tra i beni paesaggistici in senso stretto, ma che in ogni caso concorrono alla irripetibilità dello spazio naturalistico, atteggiandosi a profili paesaggistici costitutivi, o per dirla con le parole della Commissione Franceschini, a singolarità naturali [34]. Il soundscape [35], inteso come interrelazione tra paesaggio culturale, elemento antropico o animale e suono, può considerarsi un elemento istitutivo e perdurante del paesaggio, che rientra, nello specifico, tra le forme di eredità culturale protette dalla Convenzione di Faro del 2005 [36], in quanto risultato dell’interazione nel corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi (art. 2, par. I, lett. a) ed è indicata dalla di poco successiva Risoluzione Unesco 39C/49 del 2017 [37] come oggetto di protezione da parte degli Stati parte.
È di tutta evidenza, infatti, che la percezione dei sensi, quale veicolo di acquisizione della fisionomia di un luogo o della forma del paese [38], non si limiti all’elaborazione empirica di ciò che è visivo, ma anche di ciò che è uditivo in senso naturalistico. Se Antonio Vivaldi è stato in qualche modo il precursore con la composizione delle Quattro stagioni (1723), oggi la rilevanza del suono è associata a uno spazio aperto o chiuso, studiata dalla ecoacustica ambientale [39] e indagata da quella letteratura trasversale che si occupa della dimensione evocativa e sensoriale del paesaggio [40] e della specifica nozione di paesaggio sonoro [41].
All’interno di quest’ultimo perimetro concettuale, lo sforzo che si tenterà ora di compiere è quello di dimostrare che il sistema di protezione del patrimonio cogente nell’ordinamento italiano offra già principi e strumenti normativi per riconoscere la valenza prescrittiva del suono in senso culturale [42]. Tutto questo nella prospettiva di sanare il perdurante disallineamento tra la rilevanza tecnico-giuridica del rumore e delle vibrazioni meccaniche prodotte da fonti esterne al bene culturale [43], da un lato, e la mancata formalizzazione giuridica del soundscape e, più in generale, dell’acustica culturale, dall’altro.
3. L’acustica come possibile oggetto non inedito della protezione culturale
Il rischio che il Codice dei beni culturali e la prospettiva res centrica di cui è intriso offrano un modello di protezione delle componenti percettive del patrimonio culturale a ridotta effettività invita a ragionare intorno alla rilevanza acustica del paesaggio (e non solo del paesaggio, come si vedrà), mettendone a fuoco, seppure in modo rapido, i presupposti giuridici, gli spazi che l’attuale modello di valorizzazione riserva, seppure in via indiretta, al suono e i principi applicabili.
La giurisprudenza costituzionale e amministrativa hanno da tempo codificato a partire dall’art. 9 Cost. il principio di tutela culturale integrale [44], secondo cui la res culturale va preservata nella sua integralità materiale e immateriale per essere trasmessa alle future generazioni (art. 9 Cost., ult. parte). L’acustica prodotta da un paesaggio, come insieme di suoni naturali, artificiali e di non-suoni, può rientrare nella dimensione di tutela sia come obbligo di non alterazione o ripristino del luogo e della sua sonorità [45], sia come obbligo di trasmissione del patrimonio sonoro in forma registrata e replicabile mediante la tecnica di auralizzazione [46], che ricrea ambienti sonori virtuali in tutto rispondenti all’acustica del luogo reale attraverso l’impiego della tecnologia [47]. L’assenza nel d.lg. 42/2004 di prescrizioni stringenti sul quomodo della tutela culturale (“la tutela del paesaggio ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime”, art. 131, comma 4) lascia evidentemente uno spazio sterminato alle potenzialità di conservazione e archiviazione offerte dal digitale - si pensi ai rilievi digitali reality-based - sicché il principio di tutela integrale ben potrebbe intendersi oggi in senso tecnologicamente orientato, come conservazione del bene culturale alle condizioni offerte dalla migliore tecnica e tecnologia disponibili al momento dell’intervento [48].
Se il presupposto da cui si è partiti è che il suono prodotto da un bene concorra a determinarne la dimensione culturale, l’elemento acustico potrebbe essere non solo considerato in sede di pianificazione degli interventi architettonici di prevenzione, conservazione e restauro (art. 29 d.lg. 42/2004) [49], ma anche, più a monte, valorizzato nella fase di dichiarazione di interesse culturale su un immobile (art. 10 d.lg. 42/2004). È infatti frequente che edifici e teatri storici siano stati progettati ed eretti per favorire una particolare resa acustica, rispetto alla quale la scelta della forma della pianta, così come dei materiali edilizi e degli arredi utilizzati non è ininfluente. Questi ultimi casi si connotano per una reciproca influenza tra le componenti e lo spazio architettonico, tra l’auralizzazione dell’ambiente acustico e la percezione del visitatore, di cui forse le sovrintendenze dovrebbero maggiormente tenere conto.
La prospettiva, infatti, è quella di un esercizio della discrezionalità tecnica in sede di verifica dell’interesse culturale improntato ai criteri di aderenza e specificità, ossia non limitato alla sola riconduzione del bene a un particolare stile architettonico o alla rilevanza urbanistica e architettonica esterna di un luogo a un’epoca determinata [50], ma orientato anche alla valorizzazione dei tratti distintivi della culturalità di un’espressione edilizia o paesaggistica e della vitalità del contesto del quale il bene stesso è parte integrante [51]. In questa direzione, l’acustica culturale potrebbe concorrere a integrare i criteri di “rarità” dell’edificio [52] o di uno spazio aperto e a conservarne altresì la memoria integrale in caso di disastro.
Note
[*] Marta Ferrara, Professoressa associata di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze politiche dell’Università degli studi di Teramo, via R. Balzarini 1, 64100 Teramo, mferrara@unite.it.
Il presente lavoro costituisce un ampliamento dello scritto destinato al Liber Amicorum in onore del Prof. Michele Ainis.
[1] Sul paesaggio la letteratura interna è sterminata. Solo per una panoramica, si vedano, almeno: A.M. Sandulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. giur. ed., 1967, 1, pag. 69 ss.; M. Cantucci, Bellezze naturali, in Nss. dig., II, Torino, Utet, 1968, pag. 295 ss.; F. Merusi, Art. 9, in Commentario della Costituzione, (a cura di) G. Branca, Roma, Il Foro italiano, 1975, pag. 434 ss.; A. Predieri, Paesaggio, in Enc. dir., XXXI, Milano, Giuffrè, 1981, pag. 503 ss.; B. Cavallo, Profili amministrativi della tutela dell’ambiente: il bene ambientale tra tutela del paesaggio e gestione del territorio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 2, pag. 397 ss.; M. Immordino, Paesaggio (tutela del), in Dig. disc. pub., X, Torino, Utet, 1995, pag. 573 ss.; Id., Vincolo paesaggistico e regime dei beni, Padova, Cedam, 1991; T. Alibrandi, P. Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano, Giuffrè, 2001, pag. 65 ss.; G. Cartei, La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione, Torino, Giappichelli, 1995; Id., Il Paesaggio, in Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale, II, (diretto da) S. Cassese, Milano, Giuffrè, 2003, pag. 2109 ss.; P. Carpentieri, La nozione giuridica di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 2, pag. 363 ss., nonché, più di recente, Id., La tutela del patrimonio culturale e del paesaggio nel suo rapporto dialettico con la tutela dell’ambiente-ecosfera, relazione tenuta al Corso di formazione di giustizia amministrativa La tutela del paesaggio e dell’ambiente nel contesto del cambiamento climatico, Trento, 26-27 maggio 2025, e reperibile on line; M. Cecchetti, Art. 9, in Commentario alla Costituzione, (a cura di) R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti Torino, Giappichelli, I, 2006, pag. 218 ss.; Id., Articolo 131, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (diretto da) G. Famiglietti e N. Pignatelli, II ed., Molfetta, 2018, pag. 897 ss.; C. Barbati, Il paesaggio come realtà etico-culturale, in Aedon, 2007, 2; E. Boscolo, La nozione giuridica di paesaggio identitario e il paesaggio ‘a strati’, in Riv. giur. urb., 2009, 1, pag. 57 ss.; Id., Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in appartenenza diffusa) tra valori culturali e identitari, in Contributi e riflessioni sui beni comuni, (a cura di) G. Bottino, M. Cafagno, F. Minazzi, Milano-Udine, Mimesis, 2016, pagg. 141-172; R. Saija, Dal paesaggio all’ambiente: l’articolo 9, comma 2 Cost. attraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Aestimum, 2007, pagg. 131-139; S. Amorosino, Introduzione al diritto del paesaggio, Roma-Bari, Laterza, 2010; P. Marzaro, L’amministrazione del paesaggio. Profili critici ricostruttivi di un sistema complesso, Torino, 2011; M. Ainis, M. Fiorillo, L’ordinamento della cultura, III ed., Milano, Giuffrè, 2015, pag. 349 ss.; R. Fattibene, L’evoluzione del concetto di paesaggio tra norme e giurisprudenza costituzionale: dalla cristallizzazione all’identità, in Federalismi.it, 2016, 10, pag. 2 ss.; L. Conte, Il paesaggio e la Costituzione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018; P. Passaniti, Il diritto cangiante. Il lungo novecento giuridico del paesaggio italiano, Milano, Giuffrè, 2019; G. Severini, L’evoluzione storica del concetto giuridico di paesaggio, in G. Morbidelli, M. Morisi, Il “paesaggio” di Alberto Predieri, Firenze 2019, e disponibile in www.fondazionescuolapatrimonio.it/wpcontent/plugins/zoterogate/utils/view_attachment.php?group=4561475&item=NZUMZPXV.
Inoltre, si v. Corte Costituzionale - Servizio studi, La tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale (2002-2015), aprile 2015, (a cura di) R. Nevola; G. Severini, Culturalità del paesaggio e passaggi culturali, in Riv. giur. urb., 2020, 3, pag. 666 ss.; R. Bifulco, Una rassegna della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela dell’ambiente, in Corti supreme e salute, 2, 2019, 305 ss.; G. Piperata, Paesaggio, in C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2020, pag. 249 ss.
Il tema è di recente riemerso alla luce della intervenuta modifica costituzionale che ha interessato anche l’art. 9 cost. (l. cost. 1/2022), per cui si rinvia al numero speciale pubblicato sulla rivista Istituzioni del federalismo, mentre tra i lavori ultimi si segnalano A. Sau, Il rapporto tra funzione urbanistica e tutela paesaggistica oltre il “mito” della primarietà. Qualche considerazione a margine di Consiglio di Stato 31 marzo 2022, n. 2371, in Aedon, 2022, 3; M. Fiorillo, Prospettive in tema di valorizzazione del paesaggio, in Passaggi costituzionali, 2022, 2, pag, 224 ss.; Id., Nuove politiche e strategie per il paesaggio, in Rass. parl., 2022, 3, pag. 597 ss.; F. Fabrizzi, Dal paesaggio all’ambiente: conflitto o composizione, in Rivista AIC, 2023, 3, pag. 151 ss., e M. Nicolini, E. Andreoli, La costruzione giuridica del paesaggio: un patrimonio immateriale tra territori, identità e cultura, in DPCE on line, 2023, 2, pagg. 1801-1816. Con particolare riferimento alla nozione di paesaggio introdotta dalla Convenzione europea del 2000 e ai rapporti tra questa e il Codice, vedasi, in particolare: G. Cartei, Convenzione europea del paesaggio e governo del territorio, Bologna, Il Mulino, 2007; G. Sciullo, Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice, in Aedon, 2008, 3; C. Marzuoli, Il paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali, ibidem; G. Cartei, Codice dei beni culturali e del paesaggio e Convenzione europea: un raffronto, ibidem. Infine, per un approfondimento sulla dimensione storica del paesaggio, si rinvia a C. Tosco, Il paesaggio come storia, Bologna, Il Mulino, 2007.
[2] Si tratta di una posizione pressoché unanime in letteratura, che riflette la natura interdisciplinare dell’elemento-paesaggio. Ne approfondiscono, tra gli altri, P. Carpentieri, La nozione giuridica, cit., e, in prospettiva storica, C. Tosco, Il paesaggio, cit., 11.
[3] Secondo L. Casini, La ‘vertigine della lista’? patrimonio culturale e codificazione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2025, 3, pag. 710, il problema del raccordo formale tra diritto culturale e diritto ambientale sarebbe oramai superato dall’allocazione della normativa ambientale in prevalenza al di fuori del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d’ora in poi d.lg. 42/2004). A riguardo, vale la pena ricordare come i beni di stretto interesse ambientale siano espressione oggettiva dell’ecosistema e dei suoi caratteri fisici, chimici e biologici (un fiume o una montagna, per intendersi), mentre quelli paesaggistici rilevanti in senso culturale risultino connotati da un profilo soggettivo e qualitativo, che si traduce nell’attitudine a esprimere in modo dinamico l’identità nazionale (infra, nt. 12).
[4] Su cui, di recente, la terza sezione del Consiglio di Stato ha posto l’accento (sent. del 29 aprile 2025, n. 3598, p.ti 17 e 18, in Giust. amm.), richiamando alcuni precedenti della propria giurisprudenza. Più nello specifico, i giudici di Palazzo Spada ancorano la prevalenza della tutela dell’ambiente e del paesaggio su quella urbanistica al valore primario dei primi e alla gerarchia inferibile dall’art. 145, comma 3, d.lg. 42/2004 - che si occupa, appunto, di Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione - in punto di rapporti tra piano paesaggistico e altri strumenti urbanistici, come d’altro canto già sostenuto dalla Corte costituzionale nella decisione n. 11 del 2016 (p.to 3, in diritto). In tema, si vedano A. Sau, Il rapporto tra funzione urbanistica e tutela paesaggistica oltre il “mito” della primarietà, cit., che offre anche una ricostruzione della giurisprudenza costituzionale che ha scandito il rapporto tra urbanistica e ambiente-paesaggio e, per una riflessione di più ampio respiro, A. Gusmai, Il «governo del territorio». Premesse costituzionali allo studio dell’urbanistica, Bari, Cacucci, 2024.
[5] Al di là degli effetti giuridici che l’apposizione di vincoli paesaggistici determina, la preservazione di una porzione di territorio ne sottrae l’integrità totale o parziale a una possibile alterazione o intera destinazione edilizia o urbanistica. Basta consultare la giurisprudenza di merito dei Tribunali amministrativi regionali (tra le ultime decisioni, vv. Tar Brescia, sez. I, 4 settembre 2025, n. 797, sul legittimo diniego all’installazione di un ascensore esterno in centro storico, in ragione della rilevanza del pregiudizio rispetto al contesto paesaggistico; ma anche Tar Catania, sez. III, 4 aprile 2025, n. 1142) per avere contezza di quanto la tutela paesaggistica sia spostata per lo più sulla finalità conservativa. Per completezza, va segnalato come G. Severini, La tutela costituzionale del paesaggio (art. 9), in Codice di edilizia e urbanistica, (a cura di) S. Battini, L. Casini, G. Vesperini, V.C. Vitale, Torino, Giappichelli, 2013, pag. 23, ravvede nel vincolo paesaggistico anche un’ulteriore finalità ricognitiva, di individuazione concreta della res paesaggistica.
[6] Per G. Simmel, Philosophie der Landschaft (1913), in Saggi sul paesaggio, (a cura di) M. Sassatelli, Roma, 2006, 55, la tendenza umana a categorizzare i fenomeni ricadenti nel paesaggio è un atto spirituale che si misura con il “un concetto autosufficiente”, ma connesso “con qualcosa di infinitamente più esteso, fluttuante”, in cui “i confini autonomi di ogni paesaggio vengono continuamente sfiorati e allentati (...)”.
[7] Si veda Corte cost., sent. n. 94 del 1985, secondo cui “[...], la tutela del paesaggio non può venire realisticamente concepita in termini statici, di assoluta immodificabilità dei valori paesaggistici registrati in un momento dato, ma deve, invece, attuarsi dinamicamente e cioè tenendo conto delle esigenze poste dallo sviluppo socio-economico del paese per quanto la soddisfazione di esse può incidere sul territorio e sull’ambiente” (punto 3 del Considerato in diritto), in Giur. Cost., I, 1985.
[8] In senso conforme, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 marzo 2025, n. 1877. La pronunzia, richiamando la precedente adottata dalla sez. VI, n. 1144 del 2014 in materia di opere infrastrutturali - nello specifico, di impianti eolici - definisce il paesaggio come “proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo”, punto 12.2, in Giust. amm.
[9] Per una ricostruzione dell’impostazione estetica di paesaggio v. P. Passaniti, Il diritto cangiante, cit., pag. 33 ss., e per una posizione a sostegno di detta visione, v. A.M. Sandulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, cit., 69 ss., ma contra cfr.A. Predieri, Paesaggio, cit., pag. 503 ss.
[10] All’art. 1, comma 2, la disciplina annette agli oggetti di tutela culturale le ville, i parchi e i giardini che presentino un interesse storico-artistico. A distanza di venticinque anni e nel mutato contesto repubblicano, la Commissione Franceschini (1964) rompe l’inquadramento estetizzante, annoverando tra le res culturali quali testimonianze materiali con valore di civiltà (Dichiarazione I) i beni culturali ambientali (Dichiarazione XXXIX), che comprendono anche le zone paesaggistiche. Gli Atti della Commissione Franceschini sono consultabili all’indirizzo https://icar.cultura.gov.it/ICARWEB/20161214082541/http:/www.icar.beniculturali.it/biblio/pdf/Studi/franceschini.pdf.
[11] L’articolato, pur non utilizzando il lemma “paesaggio”, ne definisce indirettamente i caratteri richiamando “le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d’interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza” (art. 1, comma 2) e “bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e cosė pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze” (comma 4).
[12] La legge cd. Galasso (legge 431/1985, sulla tutela delle zone di particolare interesse ambientale) introduce per la prima volta i vincoli paesaggistici in presenza di un interesse paesaggistico, espressivo di un valore identitario, in risposta alla urbanizzazione selvaggia dell’epoca. La giurisprudenza costituzionale di quest’ultimo periodo (per tutte si vedano le sentt. n. 239 del 1982 e n. 39 del 1986, entrambe in Giur. cost., I, 1982, 2306 ss. e I, 1986, 323 ss., rispettivamente) inquadra il paesaggio come bene dinamico e in stretta connessione con le evoluzioni socio-economiche anticipando per via giurisprudenziale quelle che saranno le direttrici future del primo Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. 490/1999).
[13] Da ultimo la Carta nazionale del paesaggio del 2017 curata dall’Osservatorio per la qualità del paesaggio, pur avendo un valore solo programmatico e di orientamento istituzionale - come il sottotitolo del documento Elementi per una Strategia per il paesaggio italiano, lascia intuire - sembra raccogliere tutti i prodotti del passaggio normativo dalla tutela di “ciò che è bello” a quella di “ciò che è espressivo di cultura”.
[14] Il testo della Convenzione utilizza per lo più la locuzione patrimonio naturale (o natural heritage, artt. 1 e 2) di eccezionale valore universale, mentre confina il paesaggio (landscape) a una sola occorrenza (art. 1), per indicare lo scenario in cui gli agglomerati culturali si collocano in una dimensione integrata o unitaria. Invero, il valore universale del natural heritage e il suo legame con il contesto antropico sono meglio specificati dai criteri culturali (II.D Criteria for the assessment of Outstanding Universal Value, par. 77, p.ti II, V e VI) presenti nelle Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, il cui ultimo aggiornamento periodico risale al 2025 (https://whc.unesco.org/en/guidelines/). Sulla riconduzione delle linee guida agli atti di soft law e sulle ricadute che questa categorizzazione comporta in punto di figure sintomatiche riscontrabili in sede di sindacato giudiziale sul potere amministrativo esercitato in difformità dalle linee guida, cfr. A. Guerrieri, La tutela dei siti Unesco nell’ordinamento italiano, tra prospettiva interna e comparata, in D.E, 2019, 1, spec. pag. 8 ss.
[15] In cui il paesaggio è definito come una “parte di territorio, cosė come č percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni” (art. 1, par. 1, lett. a). In tema si vedano G. Sciullo, Il paesaggio, cit.; M. Cecchetti, Tradizione e modernità nelle diverse concezioni della tutela paesaggistica: la Convenzione europea del paesaggio e il modello normativo italiano, in La Convenzione del paesaggio nel decennale della sua approvazione, (a cura di) E. Cristiani, M. Alabrese, Pisa, 2011, pag. 23 ss., ma anche più di recente, D.M. Traina, Il ventennale della convenzione europea del paesaggio: un primo bilancio del suo stato di attuazione, in Federalismi.it, 2020, 30, pag. 190 ss., che evidenzia il modesto impatto avuto dallo strumento convenzionale sui sistemi normativi e sulla giurisprudenza nazionali.
[16] Art. 1, par. 1, lett. a), European Landscape Convention; su questo aspetto-chiave, cfr. S. Civitarese Matteucci, Articolo 131, in Il codice di beni culturali e del paesaggio, (a cura di) C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bologna, Il Mulino, 2004, pag. 509.
[17] Che si ritrova anche nella vigente formulazione dell’art. 131, commi 1 e 2, d.lg. n. 42/2004, dedicato, appunto, al paesaggio come “territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni” (comma 1), seppure tutelato in via espressa (solo) negli elementi che “costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità nazionale” (comma 2).
[18] Non a caso, C. Barbati, Il paesaggio come realtà, cit., inquadra la tutela del paesaggio nella prospettiva complessa di tipo etico-culturale, valorizzandone in tal modo i presupposti valoriali e non strettamente giuridici.
[19] Art. 1, Unesco Convention.
[20] Art. 5, lett. a), Convenzione europea del paesaggio, che annette ai caratteri propri di un paesaggio la sua natura costitutiva e identitaria nel contesto di vita delle popolazioni interessate.
[21] A. Predieri, Significato della norma costituzionale, cit., pag. 393.
[22] In senso conforme, si vedano Corte cost., n. 388 del 2005 e n. 163 del 2023, entrambe relative al tema dei tratturi: la prima in Giur. cost., 2005, 5, pagg. 3482-3855 (v. il commento di G. De Giorgi Cezzi, Le “lunghe strade verdi” degli armenti. Gli antichi tratturi tra competenza statale e regionale, in Aedon, 2006, 1); la seconda in Giur. cost., 2023, 4, pagg. 1689-1694.
[23] Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 28 febbraio 2025, n. 1743, in Riv. giur. ed., 2025, 3, I, pag. 381, ove si individuano anche i margini del sindacato per il g.a. sull’esercizio della discrezionalità della soprintendenza in sede di verifica dell’interesse culturale. La figura sintomatica di eccesso di potere sarebbe infatti integrata in presenza di profili di incongruità e illogicità che inficino la valutazione compiuta dall’amministrazione procedente a tal punto da renderla inattendibile.
[24] Si veda Tar Roma, sez. II, 17 aprile 2025, n. 7638, puto 4, in Riv. giur. ed., 2025, 4, I, 524. Nel ritenere illegittima l’apposizione di un vincolo paesaggistico su “terreno agrario di continuità” sito in area edificabile, il Tar ha ritenuto che l’amministrazione debba, in sede di pianificazione paesaggistica, orientare la propria azione appunto al principio di realtà fattuale e giuridica, bilanciando le caratteristiche oggettive del luogo con la ricognizione del patrimonio paesistico effettivamente esistente, così da non generare situazioni di indebita compressione delle facoltà dominicali private.
[25] Sulla genesi dell’art. 9 in Assemblea costituente si rinvia a M. Ainis e M. Fiorillo, L’ordinamento della cultura, cit., pag. 81 ss.
[26] L. Casini, La ‘vertigine della lista’, cit., 710 s., rileva come la scelta di costruire il Codice dei beni culturali e del paesaggio, così come la normativa internazionale Unesco, secondo la tecnica della “lista” di categorie e oggetti da tutelare accentuerebbe il fenomeno della disciplina extra-codice, tradendo la finalità di completezza che è sottesa a qualsivoglia codificazione.
[27] Così, ancora, Tar Roma, sez. II, 17 aprile 2025, n. 7638, cit., punto 4. Per E. Boscolo, Le nozioni di paesaggio, cit., pagg. 9-13, il legislatore codicistico ha offerto una trattazione del paesaggio seguendo una struttura “a strati”, che muove dall’art. 131 e si sviluppa nelle disposizioni successive, fino all’ultimo strato offerto dall’art. 136.
[28] Sul punto una parte della dottrina (per tutti v. P. Carpentieri, I decreti correttivi e integrativi del codice dei beni culturali e del paesaggio, in Urb. e App., 2006, 6, pag. 625) ritiene che il paesaggio sarebbe nozione riassuntiva anche dei beni paesaggistici singolarmente individuabili.
[29] In tema, cfr. E. Del Mastro, La tutela del paesaggio rurale: tendenze evolutive a livello nazionale e comunitario, in Aedon, 2, 2005, e P.L. Petrillo, Tutela giuridica del paesaggio culturale rurale tradizionale, curato per il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell’ambito della Rete Rurale Nazionale 2007-2013, pagg. 4-27.
[30] Il paesaggio rurale sarebbe passibile di evoluzione per effetto dell’intervento umano, mentre quello naturale si atteggerebbe a una geografia tendenzialmente statica.
[31] Per la lettura critica, secondo la quale l’introduzione dell’art. 7-bis avrebbe determinato un fenomeno di elusione del dettato internazionale e, nello specifico, della Convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e della Convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, A.L. Tarasco, Diversità e immaterialità del patrimonio culturale nel diritto internazionale e comparato: analisi di una lacuna (sempre più solo) italiana, in Foro amm. - CdS, 7-8, 2008, 2262, e disponibile in Amministrazione in cammino, spec. 3.
[32] Pres. Maruotti, Est. Rotondano, su rimessione della VI sez. Cons. Stato. La decisione, che ha riguardato la legittimità del vincolo di destinazione d’uso apposto alla storica locanda romana il Vero Alfredo, ha avuto larga risonanza in dottrina. Tra i commenti si segnalano: G. Severini, Sul vincolo di destinazione per il bene culturale immobiliare: prime considerazioni su Cons. Stato, Ad. Plen., 13 febbraio 2023, n. 5, in Aedon, 2023, 1; M. Cammelli, Adunanza plenaria CdS 5/2023: chiusura del cerchio o apertura possibile?, ibidem.
[33] M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pub., I, 1976, pag. 24 ss., distingue tra la qualificazione giuridica della res in senso culturale e la sua qualità immateriale di rappresentazione identitaria.
[34] Dichiarazione XLVIII, Atti della Commissione Franceschini, cit.
[35] O sonic heritage o sonic environment. Il primo a parlare di acustica culturale all’interno del più ampio concetto dell’ecologia del suono è il compositore canadese R.M. Schafer, che elabora compiutamente la teoria di paesaggio sonoro nel lavoro The soundscape. The tuning of the world, New York, 1977. Per Schafer, un paesaggio sonoro coincide con un (qualunque) campo acustico: dalla composizione musicale a un ambiente, per intendersi, e offre allo studioso un perimetro di indagine fatto di dati uditivi e, nello specifico, le toniche (keynote sounds), ossia i suoni prodotti dalla natura; i segnali (sound signals), ovvero i suoni antropici udibili distintamente, e le impronte sonore (soundmarks) che identificano un luogo specifico. La nozione di soundscape comprende anche i rumori e i silenzi, come criticamente evidenziava negli stessi anni di Schafer R. Carson. Nel suo saggio intitolato Silent Spring (1962) e pubblicato in Italia con il titolo Primavera silenziosa (in G.A. Gastecchi (tr. it.), ebook, Milano, 2023), l’autore, che ha dato avvio al movimento ecologista statunitense, denunciava il silenzio acustico prodotto dall’assenza di suoni animali in conseguenza dell’uso di fitofarmaci in agricoltura.
[36] Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società del 27 ottobre 2005. Come noto, l’Italia ha tardivamente ratificato la Convenzione solo nel 2020 (legge 133/2020). Ricostruiscono la vicenda con significativi approfondimenti critici anche legati alla semantica del testo ufficiale della convenzione e della sua traduzione G. Severini e P. Carpentieri, La ratifica della Convenzione di Faro «sul valore del patrimonio culturale per la società»: politically correct vs. tutela dei beni culturali?, in Federalismi.it, 2021, 8, pagg. 224-274; per la tesi opposta, incentrata sulla obbligatorietà della ratifica, cfr. P.L. Petrillo, La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale a vent’anni dall’adozione della Convenzione UNESCO del 2003. Profili di diritto comparato in DPCE on line, 2023, 2, pag. 1691 ss., spec. 1698.
[37] Conférence générale, 39e session, L’importance du son dans le monde actuel: promouvoir les bonnes pratiques, 25 Septembre 2017, Paris. La risoluzione raccomanda lo sviluppo di buone pratiche tese alla conservazione e al controllo del suono, in settori come l’ambiente sonoro, la salute, nonché nel rapporto tra immagine e suono, nell'espressione musicale e sonora e attraverso le tecniche di registrazione, diffusione e conservazione del suono. In particolare, la Conferenza generale Unesco mette l’accento sull’importanza della ricerca scientifica sul paesaggio sonoro, come risultante dei suoni, naturali e artificiali, che caratterizzano un luogo specifico.
[39] Nata come disciplina scientifica piuttosto di recente (2014) in Francia, l’ecoacustica monitora la biodiversità del soundscape a partire dall'interazione tra suono, ambiente e vita naturale, rilevando anche eventuali rischi antropofonici. Il suono - antropico o industriale - può infatti provocare l’alterazione della culturalità del paesaggio, compreso di quello sottomarino; per un approfondimento, si veda C.M. Duarte et al., The soundscape of the Anthropocene ocean, in Science, vol. 371, issue 6529, 5 February 2001. Inutile sottolineare come le risultanze prodotte da rilevazioni ecoacustiche e antropofoniche potrebbero orientare anche le attività di ripristino della natura, di recente disciplinate dal reg. (UE) 2024/1991 (Regulation (EU) 2024/1991 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2024 on nature restoration and amending Regulation (EU) 2022/869), su cui, ove si voglia, cfr. M. Ferrara, A prima lettura del regolamento UE sul ripristino della natura (reg. UE 2024/1991), in Federalismi.it, 2024, 24, pagg. 114-128.
[40] Tra gli storici, una ricostruzione di paesaggio sensoriale si trova in C. Tosco, Il paesaggio, cit., pag. 85; mentre tracce filosofiche di estetica sonora si trovano G. Simmel, Saggi sul paesaggio, cit.; T. Adorno, Introduzione alla sociologia della musica, Torino, Giappichelli, 1971, e R. Assunto, Il paesaggio e l’estetica, Napoli, Editoriale Scientifica, 1973, nonché, nella prospettiva musicale, di recente in P. Mariètan, L’environnement sonore. Approche sensible, concepts, modes de representation, Champ Social Èditions, Parigi, 2005.
[41] A.K. Kelman, Rethinking the soundscape. A critical genealogy of a key term in sound studies, in The Senses and Society, 2010, 2, pagg. 212-34; J. Sterne, Soundscape, landscape, escape, in K. Bijsterveld (ed.), Soundscapes of the urban past. Staged sound as mediated cultural heritage, Bielefeld, 2013, pagg. 181-94; B. Truax, “The tuning of the world”. Origini e giudizio critico, in R.M. Schafer, Il paesaggio sonoro. Il nostro ambiente acustico e l’accordatura del mondo, Milano, 2022, pag. 461 ss. Con stretto riguardo all’acustica culturale, si vedano invece, B. Katz et al., The Past Has Ears (PHE): XR Explorations of Acoustic Spaces as Cultural Heritage, in L. De Paolis, P. Bourdot (eds.), 7° International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality, and Computer Graphics, AVR 2020, Lecce, 7-10 settembre 2020, vol. 12243, pagg. 91-98; C. Bartalucci, S. Luzzi, The soundscape in cultural heritage, in IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 949, 2020; e B. Truax, R. Murray Schafer (1933-2021) and the World Soundscape Project, in Organised Sound 26(3), pagg. 419-421. Nella prospettiva umanistica, si veda invece F. D’Amato, Il paesaggio sonoro, in Storia della Civiltà Europea, (a cura di) U. Eco et al., vol. 18: Il Novecento, Milano, EncycloMedia Publishers, 2008, pag. 472; E. Laghezza, Il paesaggio sonoro: pensieri sul libero ascolto, in Dada. Rivista di antropologia post-globale, 1, 2013, 95; L. Collarile, M.R. De Luca, Geographies of Sound. Sounding and Listening to the Urban Space of Early Modern Italy with a Contemporary Perspective, Turnhout, 2023; nonché, più di recente, nella prospettiva giuridica, M. Mezzanotte, Brevi cenni sul paesaggio sonoro come patrimonio culturale immateriale: basi giuridiche e sviluppi futuri, in Consulta online, III, 2024, pagg. 1352-1365.
[42] Per una precisa scelta espositiva, si rinvia invece ad altra trattazione la riflessione in merito alla collocazione del suono culturale tra i profili di tutela materiale o immateriale, anche in considerazione dell’attuazione ancora in corso della legge 152/2024 (in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, su cui si veda M. Mezzanotte, Brevi cenni, cit., pag. 1361), che accorda al Governo un termine di diciotto mesi per la copertura della delega.
[43] Nel campo dell’acustica architettonica e del controllo del riverbero acustico, le tecnologie di isolamento e di controllo del rumore consentono di minimizzare l’inquinamento acustico all’interno dei contesti culturali sia per consentire la pubblica fruizione del bene, sia per garantire la vivibilità degli spazi circostanti alle aree vincolate, laddove siano in corso, ad esempio, operazioni di restauro.
[44] Corte cost., sent. n. 151 del 1986; Ad. Plen., sent. n. 5 del 2023, cit. Nella decisione costituzionale, in particolare, la Corte parla di “tutela paesaggistica improntata ad integralità e globalità alla luce di un valore estetico culturale ed alla stregua di un modulo operativo non più conservativo e statico, ma gestionale e dinamico”; puto 4, in diritto.
[45] A riguardo, non può non darsi conto dell’esistenza di istituti giuridici già a regime, che pur non adottando a presupposto la tutelabilità del soundscape, in ogni caso implicano una rilevazione dell’impatto sonoro: dalla valutazione dell’impatto ambientale (art. 19, d.lg. 152/2006), alla normativa in tema di inquinamento acustico (d.lg. 42/2017).
[46] M. Kleiner et al., Auralization - An overview, in J. Audio Eng. Soc., 11(41), 1993, pagg. 861-875. Sia consentito qui il richiamo a SOUNDSIRC, il progetto di ricerca interdisciplinare finanziato dai fondi PNRR (nell’ambito del PRIN 2022; in https://sites.google.com/unite.it/projectsoundsirc/), sotto la guida scientifica del Prof. Mario Fiorillo dell’Università degli Studi di Teramo, che unisce giuristi, sociologi e ingegneri nella mappatura sonora dei luoghi aperti e chiusi a vocazione culturale e successiva auralizzazione. Per un approfondimento sulla metodologia utilizzata per la parte sperimentale del progetto, si rinvia a S. Di Loreto et al., A prototype methodology for acoustic heritage preservation: integrating H-BIM and legal frameworks for the protection of intangible cultural assets, in Applied Acoustics, vol. 236, 5 June 2025.
[47 Si segnala a riguardo l’iniziativa finanziata dal PNRR denominata Luoghi del bel sentire (www.luoghidelbelsentire.it), che mira a censire il paesaggio sonoro in Italia mediante raccolta in un archivio interattivo delle sonorità dei paesaggi non solo naturalistici.
[48] In conformità con le linee tracciate dalla Carta di Cracovia del 2000 sui principi per la conservazione e il restauro del patrimonio, in particolare per quanto concerne il ruolo svolto dalle tecniche nell’ambito della conservazione e del restauro. L’art. 10 della Carta evidenzia, infatti, il legame tra gli interventi culturali di manutenzione e la ricerca scientifica interdisciplinare di materiali e specifiche tecnologie, nonché il rispetto della funzione originale dei luoghi e la compatibilità dell’azione di restauro con materiali, strutture e valori architettonici esistenti.
[49] L’esito dell’auralizzazione acustica potrebbe fungere già in fase di progettazione dell’azione di restauro su edifici d’epoca vincolati, da parametro per orientare gli interventi, nella prospettiva indicata anche dalla Carta di Venezia (1964) di protezione del bene nel suo ambiente tradizionale (art. 6).
[50] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 2009, n. 6282, sulla vincolatività culturale di immobili espressivi di architetture cc.dd. minori; la pronunzia è disponibile in Giust. amm.
[51] Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2015, n. 1003, in Riv. giur. ed., 2015, 3, I, pag. 446. Il passaggio citato si riferisce ai criteri valutativi della soprintendenza che, secondo il Consiglio di Stato, “non può prescindere, a pena di una astrazione pericolosa per la stessa sopravvivenza in concreto della cosa che costituisce il bene culturale, dalla considerazione delle concrete coordinate di spazio e di tempo in cui esso è calato. La valutazione dell'Amministrazione deve necessariamente tener conto di un complesso e integrato sistema attinente all'interesse pubblico in concreto, nel quale la concreta sopravvivenza della testimonianza culturale deve inevitabilmente collegarsi alla necessità di preservare, con il valore culturale, la stessa esistenza materiale” e appunto “la vitalità del contesto del quale il bene stesso è parte integrante.”; punto II.
[52] Cons. Stato, sez. VI, 20 ottobre 2005, n. 5909, in Riv. giur. ed., 2006, 1, I, pag. 237.