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Patrimonio culturale e cambiamento climatico: idee, suggestioni e proposte / Atti del Convegno di Macerata

Aree costiere come patrimonio fragile. Dal riconoscimento giuridico del paesaggio alle implicazioni per la pianificazione climatica

di Filippo Magni, Elena Ferraioli [*]

Sommario: 1. Introduzione: perché parlare oggi di “patrimonio fragile” nelle aree costiere. - 2. Quadro concettuale e normativo: il paesaggio come bene comune e interesse generale. - 2.1. L’articolo 9 della Costituzione e l’ampliamento della tutela. - 2.2. La Convenzione Europea del Paesaggio: dal bene eccezionale al paesaggio come processo. - 2.3. Il Codice dei beni culturali e paesaggistici e gli strumenti regionali. - 3. Coste italiane: esposizione, impatti climatici e vulnerabilità. - 4. Il “patrimonio” costiero: tra tutela puntuale e gestione integrata. - 4.1. I riconoscimenti multilivello del patrimonio costiero. - 4.2. Il paesaggio infrastrutturale della bonifica e della gestione idraulica. - 4.3. Il patrimonio produttivo e i paesaggi sociali: il caso di contesto del Delta del Po. - 4.4. Il coordinamento istituzionale nella gestione dei paesaggi costieri. - 5. Dalla “resistenza” alla “resilienza”: prospettive operative per la pianificazione. - 6. Discussione: implicazioni per strumenti e decisioni pubbliche. - 7. Conclusioni.

Questo articolo esamina le aree costiere italiane come una forma di “patrimonio fragile”, caratterizzata dall’intersezione tra un’elevata esposizione climatica e una densa concentrazione di valori culturali e ambientali giuridicamente protetti. Muovendo dall’articolo 9 della Costituzione italiana, come modificato nel 2022, e dal quadro delineato dalla Convenzione europea del paesaggio, il contributo esplora le implicazioni di una nozione dinamica e processuale di paesaggio. I territori costieri vengono interpretati non semplicemente come luoghi di eccezionale valore, ma come sistemi socio-ecologici complessi nei quali coesistono patrimonio culturale, beni ambientali, infrastrutture e attività economiche. Da questa prospettiva, il cambiamento climatico mette in discussione gli approcci tradizionali fondati sulla conservazione, sollevando interrogativi circa l’adeguatezza di meccanismi di tutela statici. L’articolo sostiene che l’attuale quadro costituzionale e legislativo offre già una base normativa per integrare l’adattamento climatico nella tutela del paesaggio. Piuttosto che configurarsi come una deroga alla protezione, le misure di adattamento possono essere intese come strumenti volti a garantire nel tempo la continuità dei valori tutelati. Il contributo riflette quindi sul ruolo della pianificazione quale dispositivo giuridico e istituzionale capace di conciliare tutela, trasformazione e responsabilità intergenerazionale. In conclusione, il concetto di “patrimonio fragile” viene proposto come categoria interpretativa attraverso cui il diritto del paesaggio può affrontare i cambiamenti ambientali strutturali senza rinunciare ai propri principi fondamentali.

Parole chiave: aree costiere; patrimonio fragile; tutela del paesaggio; governance multilivello; adattamento ai cambiamenti climatici; diritto della pianificazione territoriale.

Titoloinglese???????
This article examines Italian coastal areas as a form of "fragile heritage," characterized by the intersection of high climatic exposure and a dense concentration of legally protected cultural and environmental values. Drawing on article 9 of the Italian Constitution, as amended in 2022, and the framework established by the European Landscape Convention, the paper explores the implications of a dynamic, process-oriented notion of landscape. Coastal territories are interpreted not simply as sites of exceptional value, but as complex socio-ecological systems in which cultural heritage, environmental assets, infrastructure, and economic activities coexist. From this perspective, climate change challenges traditional conservation-based approaches, calling into question the adequacy of static protection mechanisms. The paper argues that the current constitutional and legislative framework already provides a normative basis for integrating adaptation into landscape protection. Rather than constituting a derogation from protection, adaptation measures can be framed as tools to ensure the continuity of protected values ??over time. The article then reflects on the role of planning as a legal and institutional device capable of reconciling protection, transformation, and intergenerational responsibility. Ultimately, "fragile heritage" is proposed as an interpretative category through which landscape law can address structural environmental change without abandoning its fundamental principles.

Keywords: Coastal areas, Fragile heritage, landscape protection, Multilevel governance, Climate change adaptation, Territorial planning law.

1. Introduzione: perché parlare oggi di “patrimonio fragile” nelle aree costiere

Le aree costiere rappresentano uno dei contesti territoriali più complessi e vulnerabili nell’attuale fase di cambiamento climatico [1]. In Italia, esse concentrano una quota rilevante di popolazione, insediamenti urbani, infrastrutture strategiche, attività produttive e patrimoni storico-culturali, risultando al tempo stesso fortemente esposte agli effetti combinati dell’innalzamento del livello del mare, dell’erosione costiera, dell’intrusione salina, dell’aumento della frequenza e intensità di eventi meteorologici estremi e delle crisi idriche [2]. In tale scenario, la costa si configura come “patrimonio fragile”: non soltanto per la vulnerabilità fisica che la caratterizza, ma per la densità di valori giuridicamente riconosciuti e per la stratificazione di beni culturali, ecologici e infrastrutturali che in essa si condensano [3].

Questa condizione di elevata esposizione fisica si intreccia con fragilità di natura sociale, economica e istituzionale, che rendono le coste non solo spazi a rischio, ma veri e propri territori critici per le politiche pubbliche contemporanee. Il cambiamento climatico agisce infatti come fattore moltiplicatore di pressioni già in atto, mettendo in discussione assetti consolidati e modelli storici di gestione e trasformazione del territorio [4]. Le risposte prevalenti tendono tuttavia a rimanere settoriali e reattive, spesso orientate alla gestione dell’emergenza o alla protezione di singoli beni e funzioni, senza affrontare in modo sistemico gli impatti territoriali di lungo periodo [5]. In questo senso, il rischio è che la questione climatica venga trattata come una variabile esterna, anziché come una dimensione strutturale capace di ridefinire il significato stesso di tutela, uso e progetto di territorio [6].

In quest’ottica, il riconoscimento costituzionale del paesaggio [7] quale valore primario (art. 9 Cost.), ulteriormente rafforzato dalla recente integrazione del riferimento alla tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, sollecita una riflessione sulla portata dinamica della tutela [8]. Se infatti il paesaggio è oggetto di protezione in quanto espressione dell’identità nazionale e bene della collettività, la sua salvaguardia non può essere ridotta a una mera logica conservativa, soprattutto nei contesti in cui le condizioni ambientali che ne hanno storicamente consentito la formazione risultano oggi profondamente mutate.

Il presente contributo propone quindi di leggere le aree costiere come patrimonio fragile, assumendo il concetto di paesaggio come chiave interpretativa e operativa. In questa prospettiva, il paesaggio costiero include non solo contesti di eccezionale valore storico o naturalistico, ma anche paesaggi ordinari, produttivi e infrastrutturali, quali quelli legati alle opere di bonifica, alla gestione idraulica e alle economie locali, che hanno storicamente contribuito alla costruzione dell’abitabilità dei territori di margine [9].

Riferimento centrale di questa impostazione diviene ovviamente la Convenzione Europea del Paesaggio, recepita nell’ordinamento interno, che definisce il paesaggio come parte essenziale del contesto di vita delle popolazioni e come componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale, riconoscendo il diritto delle comunità a partecipare alla sua tutela, gestione e pianificazione [10]. Tale definizione, estesa ai paesaggi eccezionali, quotidiani e persino degradati, attribuisce rilievo giuridico non solo ai beni puntualmente vincolati, ma ai sistemi territoriali nel loro complesso, introducendo altresì l’obiettivo della qualità paesaggistica e il ruolo attivo delle comunità nei processi di gestione e pianificazione [11]. Ne deriva quindi un modello di tutela che non si esaurisce nel vincolo, ma richiede processi continui di governo delle trasformazioni. La Convenzione stessa, nella sua revisione ventennale, supera una visione selettiva ed elitaria del patrimonio, estendendo l’attenzione a tutti i paesaggi e ponendo l’accento sugli obiettivi di qualità paesaggistica come esito di processi collettivi. Tale approccio risulta particolarmente rilevante nelle aree costiere, dove la crescente instabilità climatica rende evidente l’insufficienza di politiche puramente conservative e richiede strumenti capaci di governare la trasformazione [12].

In questo quadro, il mutamento climatico viene essere considerato come una variabile esterna o un’emergenza settoriale affidata esclusivamente alla disciplina della protezione civile o alle politiche ambientali. Esso incide direttamente sui beni e sugli interessi che l’ordinamento qualifica come meritevoli di tutela paesaggistica, alterando le condizioni di equilibrio tra sistemi naturali, insediamenti e infrastrutture. La vulnerabilità costiera, intesa non solo come esposizione a fenomeni naturali, ma come esito di scelte insediative, economiche e infrastrutturali stratificate nel tempo, rende evidente la necessità di integrare stabilmente la dimensione dell’adattamento nelle politiche di tutela.

Da un punto di vista pianificatorio, il paesaggio può funzionare come ponte concettuale e operativo tra tutela e adattamento, consentendo di integrare istanze di protezione dei valori territoriali con la necessità di ripensare assetti, usi e infrastrutture in risposta ai cambiamenti climatici [13].

La pianificazione territoriale, nella sua concezione più olistica, non si pone in alternativa alla tutela, ma ne costituisce lo strumento operativo privilegiato, capace di tradurre in scelte spaziali e regolative gli obiettivi di qualità paesaggistica, anche (e soprattutto) alla luce delle trasformazioni climatiche in atto. Le aree costiere, per la loro esposizione e per la stratificazione di valori che le caratterizza, possono essere identificate come uno dei contesti più significativi per verificare tale integrazione tra tutela e adattamento.

L’ipotesi che si intende esplorare è che la nozione di paesaggio, così come configurata dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, possa offrire elementi utili per interpretare in chiave dinamica e orientata alla resilienza. Il contributo si colloca all’interno di tale prospettiva, proponendo uno sguardo da planner rivolto a un dibattito prevalentemente giuridico, con l’obiettivo di evidenziare come i principi già presenti nel quadro normativo e convenzionale possano essere reinterpretati in chiave territoriale e adattiva.

L’articolo è guidato da due domande principali: in che senso le aree costiere possono essere considerate patrimonio anche quando assumono forme ordinarie, produttive o infrastrutturali? Quali implicazioni per la pianificazione territoriale discendono dalla nozione di paesaggio promossa dalla Convenzione Europea del Paesaggio, in termini di qualità paesaggistica, ruolo delle popolazioni e integrazione tra tutela, gestione e progetto?

2. Quadro concettuale e normativo: il paesaggio come bene comune e interesse generale

2.1. L’articolo 9 della Costituzione e l’ampliamento della tutela

Il quadro normativo di riferimento per la tutela del paesaggio in Italia trova il suo fondamento più solido nell’articolo 9 della Costituzione [14], che riconosce il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione come valori primari dell’ordinamento. La recente modifica costituzionale introdotta con la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha ulteriormente rafforzato tale impianto, affiancando alla tutela del paesaggio quella dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, esplicitamente riferita anche all’interesse delle future generazioni.

Questa integrazione segna un passaggio rilevante, poiché colloca in modo esplicito le questioni ambientali e climatiche all’interno del perimetro dei principi fondamentali, superando una tradizionale separazione tra tutela culturale e tutela ambientale (Corte cost., sentt. nn. 367/2007 e 66/2012). In questa prospettiva, il paesaggio assume una funzione di cerniera tra dimensioni storiche, culturali ed ecologiche, configurandosi come espressione sintetica delle relazioni tra società e ambiente [15].

Il riferimento alle future generazioni introduce inoltre una dimensione temporale che risulta particolarmente significativa per i territori costieri, dove gli effetti del cambiamento climatico incidono direttamente sulle condizioni di abitabilità, sull’uso delle risorse e sulla stabilità degli insediamenti nel medio e lungo periodo [16]. L’articolo 9, così riformulato, fornisce dunque una base di legittimazione “forte” per affrontare il tema dell’adattamento climatico non come ambito settoriale o emergenziale, ma come questione strutturale che investe il modo in cui il patrimonio territoriale viene riconosciuto, tutelato e trasformato.

2.2. La Convenzione Europea del Paesaggio: dal bene eccezionale al paesaggio come processo

Un ulteriore riferimento fondamentale per l’inquadramento concettuale del paesaggio è rappresentato dalla Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Consiglio d’Europa nel 2000 e ratificata dall’Italia nel 2006 [17]. La definizione proposta dalla Convenzione introduce una visione ampia del paesaggio come risultato dell’interazione tra fattori naturali e umani, così come percepita dalle popolazioni, ponendo al centro il rapporto tra territorio, società e governance [18]. In primo luogo, il paesaggio viene riconosciuto come funzione culturale, ecologica e sociale, superando una concezione puramente estetica o monumentale [19]. In secondo luogo, la Convenzione afferma che tutti i paesaggi sono degni di attenzione, includendo esplicitamente quelli ordinari, degradati o in trasformazione, accanto a quelli di eccezionale valore. Questo passaggio risulta particolarmente rilevante per le aree costiere, dove ampie porzioni di territorio sono caratterizzate da usi produttivi, infrastrutture e opere di gestione ambientale che raramente rientrano nelle categorie tradizionali del patrimonio [20].

Un terzo elemento centrale riguarda il ruolo delle popolazioni e la partecipazione ai processi decisionali. La Convenzione riconosce il diritto delle comunità a partecipare all’identificazione, valutazione e gestione del paesaggio, sottolineando come la qualità paesaggistica sia il risultato di una costruzione collettiva e negoziata [21]. Infine, il concetto dei Landscape Quality Objectives (Lqos) evidenzia la centralità di integrare aspirazioni sociali e valutazioni esperte nella definizione di obiettivi verificabili e utilizzabili nei processi di pianificazione territoriale [22].

2.3. Il Codice dei beni culturali e paesaggistici e gli strumenti regionali

Nel contesto italiano, i principi costituzionali e convenzionali trovano attuazione nel Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42), che disciplina la tutela dei beni paesaggistici e promuove la pianificazione come strumento centrale di governo del territorio (artt. 135-143). Gli articoli 136 e 142 includono esplicitamente i territori costieri tra le aree sottoposte a tutela per legge, riconoscendone il valore paesaggistico e ambientale.

Accanto alla dimensione vincolistica, il Codice attribuisce un ruolo strategico alla pianificazione paesaggistica [23], fondata sulla co-definizione tra regioni e ministero della Cultura (d.l. 42/2004, art. 143). In questo quadro si collocano i piani territoriali regionali di coordinamento con valenza paesaggistica, che traducono i principi di tutela in criteri e indirizzi per le trasformazioni territoriali. Nel caso del Veneto, la variante al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC) con valenza paesaggistica rappresenta un esempio significativo di integrazione tra riconoscimento dei valori paesaggistici e governo dei processi di cambiamento, con particolare attenzione ai contesti costieri e lagunari.

3. Coste italiane: esposizione, impatti climatici e vulnerabilità

Le aree costiere italiane rappresentano sistemi socio-ecologici complessi, di grande rilevanza strategica, ambientale ed economica, la cui gestione costituisce una sfida significativa per le politiche territoriali e per la protezione giuridica del paesaggio [24]. La loro estensione complessiva supera i 7.000 km, includendo litorali sabbiosi, scogliere, delta fluviali e aree lagunari, e presentano una densità elevata di insediamenti urbani, infrastrutture strategiche e attività produttive, che amplifica la loro esposizione ai rischi naturali. L’azione antropica ha alterato profondamente i processi naturali costieri, modificando la morfologia, i regimi sedimentari e la capacità di resilienza “naturale” degli ecosistemi, anche nelle aree rurali e nei contesti industriali, accentuandone la vulnerabilità [25].

Valutare la vulnerabilità di questi specifici contesti richiede un approccio integrato, che consideri tre componenti fondamentali: esposizione, impatti climatici e vulnerabilità socio-ecologica [26]. L’esposizione comprende la distribuzione e la densità di beni materiali, infrastrutture, insediamenti e risorse naturali in aree soggette a pericolo. Nel contesto italiano, la concentrazione di porti, centri urbani e infrastrutture critiche rende tali territori particolarmente significativi da un punto di vista giuridico e gestionale, poiché la compromissione di questi elementi comporterebbe conseguenze dirette su beni culturali, ambientali e infrastrutturali strategici [27]. L’alta densità insediativa e la presenza di infrastrutture costiere critiche determinano, quindi, la necessità di piani di prevenzione e adattamento coordinati tra livello nazionale, regionale e locale [28].

Gli impatti climatici rappresentano la seconda dimensione della vulnerabilità e si traducono in fenomeni concreti come l’innalzamento del livello medio del mare, l’erosione costiera, le mareggiate, le inondazioni marine e le alterazioni dei regimi sedimentari [29]. Tali eventi hanno effetti diretti sulla stabilità degli insediamenti, sulla fruibilità dei beni culturali-paesaggistici e sulla continuità delle infrastrutture. Studi recenti sul nord adriatico e sul tirreno evidenziano come l’aumento della frequenza e dell’intensità dei fenomeni estremi accentui l’erosione delle spiagge e dei sistemi dunali, compromettendo anche i servizi ecosistemici offerti dalle coste. La gestione di tali rischi richiede interventi preventivi e adattativi, coerenti con gli obiettivi di pianificazione territoriale, protezione civile e gestione ambientale.

La vulnerabilità socio-ecologica costituisce la terza componente e integra gli elementi fisici con la capacità di risposta delle comunità, delle istituzioni e degli strumenti di governance [30]. Essa dipende da fattori economici, istituzionali e culturali che determinano la resilienza dei sistemi locali e la capacità di mitigare gli effetti dei fenomeni naturali. In questo contesto, la protezione delle coste non può limitarsi a interventi emergenziali o a misure ingegneristiche isolate, ma deve essere inserita in processi di pianificazione preventiva e adattativa, che includano la gestione sostenibile delle risorse naturali, la tutela degli ecosistemi e la partecipazione attiva delle comunità costiere [31].

L’interazione tra esposizione, impatti climatici e vulnerabilità socio-ecologica evidenzia la complessità della governance costiera. In questo scenario, i beni paesaggistici e ambientali non possono essere concepiti come entità statiche: la loro gestione (che non riguarda la sola tutela) dipende dalla capacità degli enti pubblici di anticipare, programmare e coordinare azioni integrate di prevenzione e adattamento. Approcci metodologici come gli indici di vulnerabilità costiera consentono di combinare dati geofisici, idrologici e socio-economici per identificare hotspot di rischio e supportare decisioni basate su priorità territoriali, ottimizzando l’allocazione delle risorse e delle strategie di mitigazione [32].

L’analisi territoriale mostra, inoltre, una distribuzione eterogenea della vulnerabilità lungo le coste italiane. Le aree del nord adriatico, del tirreno centrale e alcune zone del mezzogiorno densamente antropizzate presentano elevati livelli di esposizione e pressioni infrastrutturali, mentre lagune, delta fluviali e spiagge sabbiose risultano particolarmente sensibili all’erosione e all’innalzamento del livello del mare [33].

Figura 1: La vulnerabilità delle coste italiane (su una fascia di 20km) con i principali hotspot nazionali. Elaborazione di F. Magni e G. Magnabosco, 2020 [34].

Questa variabilità impone l’adozione di strategie differenziate sia nella pianificazione che nella gestione, coerenti con la logica processuale della Convenzione Europea del Paesaggio e con i principi di tutela previsti dal Codice dei beni culturali, ma sufficientemente flessibili da garantirne la resilienza [35].

Infine, la dimensione giuridica e normativa della vulnerabilità costiera richiede di considerare il paesaggio come un sistema socio-ecologico dinamico, dove la protezione costituzionale e convenzionale guida la gestione delle trasformazioni territoriali. Le politiche settoriali - protezione civile, infrastrutture, ambiente - devono essere integrate in strategie di pianificazione unitaria, con l’obiettivo di salvaguardare la fruibilità, l’identità e il valore dei beni tutelati, oltre che la loro integrità fisica ed ecologica [36].

Questa sempre più intensa interazione tra esposizione, impatti climatici e vulnerabilità socio-ecologica definisce oggi le coste italiane come contesti prioritari per un modello di tutela dinamica e adattiva, nel quale le dimensioni normative legate al paesaggio, la pianificazione territoriale e le politiche di adattamento climatico non si contrappongono, ma si integrano, traducendo la fragilità delle coste in un’opportunità per un governo sistemico e continuativo dei processi di naturale trasformazione [37].

4. Il “patrimonio” costiero: tra tutela puntuale e gestione integrata

Dai paragrafi precedenti emerge chiaramente come le coste italiane rappresentino un patrimonio complesso e stratificato, dove valori culturali, naturali ed economici si intrecciano con gli insediamenti storici e le infrastrutture di gestione del territorio. La loro tutela giuridica tradizionale si è sviluppata prevalentemente attraverso l’individuazione puntuale di beni culturali e paesaggistici, disciplinati dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. 42/2004), con categorie che spaziano dai monumenti e complessi architettonici ai parchi naturali e ai siti archeologici [38]. Tali strumenti hanno garantito protezione a elementi di particolare rilevanza storica, estetica o scientifica. Tuttavia, nella pratica amministrativa e pianificatoria, la gestione delle coste mostra come l’identità di questi territori non sia determinata soltanto dalla presenza di beni vincolati, ma dall’interazione tra opere idrauliche, dinamiche morfologiche, attività produttive e insediamenti consolidati. Le decisioni pubbliche riguardano frequentemente non il singolo bene, ma l’equilibrio tra difesa costiera, continuità degli usi e conservazione dei caratteri storici del territorio. In questo senso, la dimensione sistemica del patrimonio costiero emerge soprattutto nel momento in cui interventi infrastrutturali, piani di gestione e strumenti di tutela devono essere coordinati per evitare effetti cumulativi non previsti.

4.1. I riconoscimenti multilivello del patrimonio costiero

All’interno di questa complessità gli elementi considerati come patrimonio costiero italiano sono tutelati su più livelli e attraverso strumenti giuridici differenti. A livello internazionale, siti Unesco come le cinque terre, le aree fluviali caratterizzate dalla presenza delle ville venete o le città storiche costiere testimoniano l’eccezionale valore culturale e paesaggistico dei litorali italiani, evidenziando l’interconnessione tra assetto urbano, morfologia costiera e relazione con l’ambiente naturale [39]. Le designazioni relative al programma Man and the Biosphere-Mab (“L’uomo e la biosfera”) dell’Unesco ampliano questa prospettiva, considerando le relazioni tra ecosistemi, comunità e attività produttive ad ampio spettro, come patrimonio da preservare. I siti Mab, come quello del Delta del Po, tutelano infatti habitat delicati, specie protette, pratiche agricole tradizionali e infrastrutture idrauliche, sottolineando che il paesaggio non è solo un bene statico, ma un sistema socio-ecologico dinamico che evolve nel tempo e nello spazio [40], caratterizzato da interazioni tra componenti naturali, culturali e sociali [41].

A livello nazionale, il Codice dei beni culturali e del paesaggio disciplina la protezione di beni puntuali (articoli 136-142) e di interi contesti territoriali, prevedendo strumenti di pianificazione paesaggistica che definiscono vincoli, prescrizioni d’uso e obiettivi di qualità. D’altro canto, le regioni, in collaborazione con il ministero della Cultura, elaborano piani territoriali di rilevanza paesaggistica (PTRC e varianti), che consentono di declinare i principi costituzionali e convenzionali in interventi concreti, coerenti con la protezione di beni multipli e con la gestione integrata dei sistemi costieri [42].

Questa stratificazione normativa consente di leggere le coste non solo come somma di elementi isolati, ma come mosaico di beni e funzioni, nei quali la tutela giuridica si applica sia ai manufatti storici sia ai processi di trasformazione ambientale e sociale che ne determinano l’identità.

4.2. Il paesaggio infrastrutturale della bonifica e della gestione idraulica

Tra i vari elementi che delineano e compongono la stratificata complessità del patrimonio costiero italiano, uno particolarmente distintivo è costituito dalle opere di bonifica e gestione idraulica, dai canali e argini ai sistemi di pompaggio e di regolazione delle acque. Tali manufatti, spesso sottovalutati nei dibattiti giuridici, rappresentano un lascito storico fondamentale: essi hanno consentito l’abitabilità di territori marginali, la produttività agricola e la protezione degli insediamenti storici dalle inondazioni.

Figura 2: Esempio di opere di bonifica e gestione idraulica tutelate come beni paesaggistici all’interno del Parco Regionale del Delta del Po Veneto (Elaborazione dell'Autore).

Molte di queste opere sono oggi tutelate come beni paesaggistici, ma la loro funzione originaria - controllo idraulico e sicurezza territoriale - non può essere considerata immutabile. La crescente pressione dei fenomeni climatici rende necessario un ripensamento della loro gestione, integrando la conservazione con l’adattamento [43]. Dal punto di vista giuridico, la tutela di questi manufatti si inserisce in un quadro complesso: essi sono contemporaneamente beni culturali, elementi di sicurezza idraulica, componenti di sistemi produttivi e paesaggi riconosciuti dalla Convenzione Europea del Paesaggio. La giurisprudenza e la prassi amministrativa riconoscono che la protezione deve conciliare conservazione materiale, funzione storica e adattamento alle nuove condizioni ambientali. In quest’ottica, la pianificazione territoriale ne diventa il principale strumento di governo: è proprio attraverso i piani regionali, le varianti paesaggistiche e le linee guida di gestione che è possibile stabilire criteri per interventi compatibili, che tutelino la memoria storica dei manufatti e al contempo ne garantiscano l’adeguamento funzionale per rispondere alle mutuate e sempre più rilevanti condizioni climatiche [44].

4.3. Il patrimonio produttivo e i paesaggi sociali: il caso di contesto del Delta del Po

Un’altra dimensione rilevante riguarda i paesaggi produttivi, come quelli legati alla pesca, all’ostricoltura, alla viticoltura costiera e alle tradizioni agricole di pianura e laguna. Queste attività non sono (e non possono essere) semplicemente oggetto di regolazione economica: esse strutturano il paesaggio, influenzano le morfologie costiere e determinano pratiche sociali consolidate. Dal punto di vista giuridico, la tutela di tali paesaggi deve coniugare la salvaguardia del paesaggio stesso e la continuità delle attività economiche, riconoscendo però che le eventuali trasformazioni necessarie per l’adattamento ai cambiamenti climatici (ad esempio rialzi degli argini, regolazione dei flussi, adeguamento delle infrastrutture produttive) non costituiscono violazioni dei vincoli, ma divengono strumenti di gestione coerenti con l’interesse generale [45].

I contesti Deltizi rappresentano un esempio paradigmatico: qui, la rete di argini e canali, le pratiche tradizionali di acquacoltura, gli habitat naturali e i villaggi storici costituiscono un sistema indivisibile. Il Delta del Po dimostra concretamente come il patrimonio costiero sia un sistema socio-ecologico: gli argini storici e le stazioni di pompaggio, le aree umide, i villaggi di pescatori e le attività produttive formano un intreccio di valori culturali, naturali ed economici.

Figura 3: Il paesaggio dell’acquacoltura all’interno della Sacca degli Scardovari (comune di Porto Tolle-Rovigo-Parco Regionale del Delta del Po Veneto).

Il riconoscimento di quest’area come area Mab Unesco sottolinea la necessità di integrare protezione ecologica, paesaggistica e produttiva, riconoscendo la pluralità di interessi e la complessità normativa che regolamenta l’area [46]. Nello specifico, la tutela giuridica, che include vincoli paesaggistici, norme ambientali e strumenti di pianificazione territoriale, deve essere quindi letta non solo come imposizione di conservazione, ma come quadro di governance per le trasformazioni necessarie a garantire la resilienza del territorio [47]. Il piano Mab, in particolare, mette in evidenza come la partecipazione delle comunità locali sia un elemento chiave per garantire la continuità dei valori tutelati e per orientare interventi infrastrutturali e produttivi [48].

4.4. Il coordinamento istituzionale nella gestione dei paesaggi costieri

Dall’analisi di questa complessità di patrimonio costiero emergono tre linee di riflessione rilevanti per la governance:

- La prima riguarda l’integrazione dei regimi di tutela, dove la protezione paesaggistica deve dialogare con le normative ambientali, di protezione civile e di gestione delle attività produttive, evitando approcci settoriali che compromettano la funzione complessiva del paesaggio [49].

- La seconda si focalizza sulla dimensione processuale della tutela: la legge e la Convenzione Europea richiedono strumenti di pianificazione e gestione continui, capaci di tradurre in decisioni operative gli obiettivi di qualità paesaggistica, dall’adeguamento infrastrutturale alla regolazione delle attività economiche [50].

- Infine, la terza guarda all’adattamento come principio operativo, dove la tutela non è incompatibile con la trasformazione; al contrario, la protezione dei beni e dei sistemi socio-ecologici deve prevedere interventi controllati, che garantiscano resilienza e continuità dei valori [51].

Il patrimonio costiero italiano non può essere quindi ridotto ad un mero elenco di beni da proteggere: esso costituisce un sistema complesso, stratificato e dinamico, nel quale tutela e pianificazione si integrano per garantire la continuità dei valori riconosciuti, la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e la conservazione della funzione storica, culturale ed ecologica delle coste.

5. Dalla “resistenza” alla “resilienza”: prospettive operative per la pianificazione

Nella ricostruzione svolta fino a questo punto, il patrimonio costiero è emerso come sistema stratificato di beni, infrastrutture e pratiche sociali. Il passaggio successivo riguarda non più la descrizione della sua complessità, ma la riconfigurazione dei criteri attraverso cui esso viene governato. La tutela di questi territori, infatti, non può più limitarsi a un approccio conservativo, basato esclusivamente sulla protezione statica dei beni o sull’adozione di misure emergenziali.

Le strategie tradizionali di tutela si sono storicamente fondate su un paradigma di resistenza, inteso come mantenimento dello stato dei luoghi attraverso opere di difesa e strumenti vincolistici. Tuttavia, l’innalzamento del livello del mare, la maggiore frequenza di eventi estremi e l’erosione accelerata hanno reso evidente che tali strumenti, se non integrati in una visione territoriale di medio-lungo periodo, risultano strutturalmente insufficienti [52]. Il cambiamento climatico non agisce come fenomeno esterno alla tutela, ma incide direttamente sulle note costitutive del patrimonio costiero, modificandone le condizioni di equilibrio ecologico e funzionale. In questo scenario, la resilienza non si configura come alternativa alla tutela, bensì come sua evoluzione interpretativa: capacità dei sistemi socio-ecologici di assorbire, integrare e riorganizzare perturbazioni, preservando nel contempo struttura, funzioni fondamentali e continuità identitaria.

In questa prospettiva, casi come quello del Delta del Po rendono visibile la necessità di una gestione adattativa basata su conoscenze scientifiche dettagliate: i processi ecologici legati alle comunità fitoplanctoniche e alla produzione di molluschi sono influenzati da variabili ambientali e idrologiche che richiedono una gestione adattativa basata su conoscenze scientifiche dettagliate.

Dal punto di vista giuridico, il passaggio dal paradigma della mera resistenza a quello della resilienza comporta una riconfigurazione dei criteri di conformazione dei vincoli e dei regimi di tutela, non più intesi in chiave esclusivamente conservativa, bensì orientati a integrare istanze adattative. In tale quadro, la Costituzione, la Convenzione europea del paesaggio e il Codice dei beni culturali e del paesaggio delineano un fondamento normativo idoneo a legittimare interventi di adattamento, purché questi risultino oggetto di un’adeguata pianificazione e siano sorretti da una motivazione coerente con gli obiettivi di qualità paesaggistica e con la salvaguardia dei valori culturali e ambientali tutelati dall’ordinamento.

In coerenza a questo, la pianificazione territoriale non deve operare in funzione derogatoria rispetto alla tutela o costituirsi come un limite alla trasformazione, ma deve diventare lo strumento principale attraverso il quale tradurre i principi costituzionali e convenzionali in azioni concrete, coordinate e controllabili, comprese strategie di mitigazione e adeguamento delle difese costiere [53].

Il concetto di resilienza supera la logica della protezione passiva e riconosce che i paesaggi costieri sono sistemi dinamici, la cui conservazione richiede la capacità di accogliere cambiamenti programmati e adattamenti strutturali: ciò implica non solo interventi infrastrutturali ma anche piani di gestione coerenti con la variabilità dei processi naturali, come l’aumento del carico idrico e la dinamica sedimentaria tipici dei sistemi deltizi [54]. Le azioni sito-specifiche e impatto-specifiche non devono essere pensate come misure isolate, ma come parti di una strategia integrata che considera le interazioni tra elementi fisici, insediamenti, ecosistemi e attività produttive; in particolare, la pianificazione assume una funzione di governance della trasformazione, rendendo operativo il principio di tutela dinamica sancito dalla legge.

Un caso emblematico per comprendere la relazione tra tutela, adattamento e resilienza è rappresentato dall’ostricoltura nel Delta del Po: le attività di molluschicoltura si confrontano con pressioni ecologiche e climatiche che richiedono strategie di adattamento informate da dati scientifici locali, come la gestione delle dinamiche fitoplanctoniche e idrologiche che influenzano direttamente la produzione e la salute dei popolamenti di bivalvi [55]. Questa attività, storicamente radicata sul territorio, non è semplicemente una fonte di reddito, ma un elemento costitutivo del paesaggio socio-ecologico; la sua continuità dipende dalla capacità di adeguarsi alle trasformazioni naturali e climatiche attraverso politiche e piani di gestione adattativi.

Ciò che interessa, in questa sede, non è tanto la specificità del settore produttivo, quanto la dimostrazione che l’adattamento può essere integrato entro i regimi di tutela senza svuotarli, ma al contrario rendendoli effettivi.

Figura 4: Attività produttive di Ostricoltura all'interno della Riserva di Biosfera Mab Unesco - Delta del Po.

La manutenzione e l’adeguamento delle difese costiere, la regolazione dei canali di irrigazione e scolo, e l’organizzazione delle aree di allevamento in funzione della variabilità degli ingressi d’acqua sono esempi di come la pianificazione possa tradurre la tutela paesaggistica in strumenti concreti di adattamento ad hoc, evitando conflitti tra vincolo e uso effettivo del territorio [56].

La resilienza, in tale prospettiva, diventa criterio di valutazione delle decisioni pubbliche, più che semplice obiettivo programmatico.

Il caso dell’ostricoltura e della sua infrastrutturazione territoriale mostra, inoltre, l’importanza del coinvolgimento delle comunità locali nella definizione e nell’attuazione delle strategie di resilienza. La prospettiva scientifica e di governance integrata richiede che ogni decisione sia giustificata non solo in termini di tutela statica, ma anche in funzione della capacità del sistema di adattarsi e di preservare la propria integrità funzionale nel lungo periodo, integrando conoscenze locali con evidenze scientifiche e modelli prognostici [57].

6. Discussione: implicazioni per strumenti e decisioni pubbliche

La considerazione dei paesaggi costieri italiani, delle loro vulnerabilità e dei loro patrimoni stratificati, evidenzia alcune implicazioni significative per la pianificazione e la gestione pubblica.

Il primo aspetto riguarda la natura dei vincoli e dei piani previsti dal Codice dei beni culturali e della Convenzione europea del paesaggio. Lungi dall’essere meri strumenti di interdizione, questi strumenti costituiscono piattaforme operative per guidare le trasformazioni del territorio, conciliando tutela, uso e adattamento. In particolare, la nozione di paesaggio definita dalla Convenzione Europea consente di estendere la protezione non solo ai beni eccezionali, ma a tutti i contesti costieri, considerati nella loro dimensione socio-ecologica e produttiva. Ciò comporta un impegno da parte delle amministrazioni a tradurre i principi generali in obiettivi di qualità misurabili, regolando le trasformazioni senza compromettere la fruibilità, la funzione storica o i valori culturali.

Un secondo aspetto riguarda la necessità di una governance integrata e multilivello. Le coste italiane sono caratterizzate dalla sovrapposizione di competenze statali, regionali e locali: demanio marittimo, tutela paesaggistica, protezione civile, regolamentazione delle attività produttive e gestione dei rischi naturali. La complessità di queste sovrapposizioni richiede strumenti di coordinamento efficaci, in grado di orientare le decisioni pubbliche secondo un quadro coerente di obiettivi strategici. In questo contesto, la pianificazione territoriale e paesaggistica deve diventare il principale strumento di mediazione, trasformando le norme giuridiche in decisioni operative e garantendo che gli interventi settoriali rispettino i principi costituzionali e convenzionali di tutela.

Un terzo elemento riguarda la dimensione partecipativa. La Convenzione europea del paesaggio sottolinea l’importanza del coinvolgimento delle comunità locali nella definizione delle strategie di gestione e di trasformazione dei paesaggi [58]. Dal punto di vista giuridico, questo implica non solo la consultazione, ma l’inclusione attiva dei cittadini nei processi decisionali, affinché gli obiettivi di qualità paesaggistica riflettano le esigenze reali e siano condivisi. La partecipazione diventa così uno strumento di legittimazione e di effettiva governance, in grado di conciliare tutela, uso e adattamento, e di prevenire conflitti tra vincolo e pratiche quotidiane.

Figura 5: Principi guida, Macro-Obiettivi e suddivisione delle azioni previste dal nuovo Piano di Gestione della Riserva di Biosfera MAB Unesco - Delta del Po per il periodo 2026-2035.

Il caso dei paesaggi produttivi, come l’ostricoltura nel Delta del Po, illustra concretamente queste implicazioni. Le decisioni pubbliche devono considerare la simultaneità di valori culturali, economici e ambientali: tutelare i manufatti storici, mantenere la funzionalità delle infrastrutture idrauliche, preservare le pratiche economiche tradizionali e adattare le attività ai cambiamenti climatici. La pianificazione diventa in questo senso il dispositivo chiave per orientare gli interventi, definire criteri operativi e garantire la coerenza delle azioni tra diversi livelli di governo.

Un’ulteriore implicazione riguarda la necessità di strumenti di monitoraggio e valutazione continua. La resilienza dei paesaggi costieri non può essere assicurata mediante provvedimenti una tantum, ma richiede processi di gestione adattativa, basati su dati aggiornati e analisi territoriali. Gli strumenti di pianificazione, come i PTRC e le varianti paesaggistiche, devono essere concepiti come strumenti flessibili, capaci di aggiornarsi alla luce dei cambiamenti climatici, delle pressioni antropiche e delle evoluzioni delle attività produttive. L’integrazione tra protezione del paesaggio, gestione delle infrastrutture e regolazione delle attività economiche diventa così un elemento essenziale della funzione pubblica, garantendo che la tutela sia effettiva e sostenibile nel tempo.

Infine, la discussione mette in evidenza che il paesaggio, se interpretato come bene comune, non può essere separato dalle scelte di pianificazione strategica e di gestione dei rischi. La protezione delle coste, la salvaguardia dei patrimoni culturali e produttivi e la capacità di adattarsi ai fenomeni climatici devono costituire un unico quadro decisionale, in cui il diritto paesaggistico diventa strumento operativo e non solo principio astratto. In tal senso, le amministrazioni pubbliche sono chiamate a trasformare gli obblighi giuridici in azioni concrete, utilizzando la pianificazione come mezzo per coordinare interventi settoriali, integrare la partecipazione delle comunità e assicurare la continuità dei valori tutelati, anche in scenari di cambiamento rapido e complesso.

7. Conclusioni

Le aree costiere, trattate qui come patrimonio fragile mostrano come tale accezione non sia un attributo contingente, ma una condizione strutturale dei territori in cui si intrecciano elevata esposizione climatica, densità di valori culturali e intensità di usi economici. Questi contesti rappresentano quindi uno spazio in cui tale intreccio diviene più evidente: l’innalzamento del livello del mare, l’erosione, la pressione turistica e infrastrutturale non producono soltanto trasformazioni fisiche, ma mettono in tensione l’assetto normativo che governa il territorio.

In questa prospettiva, fragilità non coincide con debolezza, bensì con complessità relazionale. Essa rende visibile l’interdipendenza tra sistemi ecologici, assetti insediativi e decisioni pubbliche. Il patrimonio costiero non è fragile perché statico o residuale, ma lo diviene proprio perché dinamico: la sua permanenza nel tempo dipende dalla capacità delle istituzioni di governare trasformazioni inevitabili senza dissolverne i valori costitutivi.

Il contributo ha sostenuto che il quadro costituzionale e convenzionale italiano - dall’articolo 9 alla Convenzione europea del paesaggio - offre già una base concettuale per una tutela non difensiva ma evolutiva. La nozione di paesaggio come espressione dell’interazione tra natura e comunità implica, infatti, che ciò che viene protetto non sia una forma cristallizzata, ma una relazione storica in continua trasformazione. In questo senso, la categoria di patrimonio fragile consente di rileggere la tutela come regolazione del mutamento, non come sua negazione.

Questa rilettura assume particolare rilievo nel contesto della crisi climatica, che introduce un elemento di incertezza strutturale nei sistemi territoriali. Il diritto del paesaggio è tradizionalmente fondato su presupposti di stabilità e prevedibilità: vincoli, perimetrazioni, classificazioni. La crisi climatica, al contrario, impone di confrontarsi con scenari variabili, soglie critiche e cambiamenti progressivi. La sfida che emerge non è dunque soltanto ambientale, ma epistemica e istituzionale: come garantire certezza del diritto in un contesto di crescente incertezza ecologica?

La risposta proposta da questo lavoro non consiste nell’abbandono della tutela, ma nel suo ripensamento in chiave processuale. La resilienza, in questa prospettiva, non è una categoria tecnica, bensì una qualità normativa: indica la capacità dell’ordinamento di mantenere continuità di valori attraverso trasformazioni regolate. La tutela paesaggistica diviene allora uno spazio di mediazione tra esigenze potenzialmente conflittuali - conservazione, sviluppo, adattamento - organizzato non secondo logiche emergenziali, ma attraverso strumenti ordinari di pianificazione e valutazione. La categoria di patrimonio fragile integra così tre livelli di riflessione: quello ecologico, che riconosce la variabilità e l’instabilità dei sistemi costieri; quello giuridico, che afferma il carattere primario e intergenerazionale della tutela; e quello pianificatorio, che traduce tali principi in assetti spaziali coerenti. È nell’intersezione tra questi livelli che si colloca la possibilità di una resilienza istituzionale, capace di governare la trasformazione senza dissolvere l’identità territoriale.

Un ulteriore elemento emerge con chiarezza: la fragilità costiera costringe a ridefinire il concetto stesso di interesse pubblico. Nelle aree costiere, tutela ambientale, valorizzazione culturale, attività economiche e sicurezza territoriale non possono essere trattate come interessi separati e gerarchicamente ordinabili in modo rigido. Essi costituiscono dimensioni interdipendenti di un unico sistema socio-ecologico. Il diritto del paesaggio, se interpretato in chiave integrativa, offre il quadro entro cui tali interessi possono essere bilanciati non episodicamente, ma in modo strutturale. In questo senso, l’adattamento climatico non deve essere considerato un ambito derogatorio rispetto alla disciplina paesaggistica, bensì una sua articolazione interna. La trasformazione controllata - dall’adeguamento delle infrastrutture alla riorganizzazione degli usi - non rappresenta un’eccezione alla tutela, ma una modalità attraverso cui essa si rende effettiva nel tempo. La permanenza dei valori non coincide con la permanenza delle forme, ma con la continuità delle relazioni che le hanno generate.

Le coste italiane diventano così un laboratorio paradigmatico per una più ampia riflessione sul rapporto tra diritto e cambiamento climatico. La fragilità, lungi dall’essere soltanto un indicatore di rischio, si configura come criterio di orientamento normativo: essa impone di considerare la tutela come processo, di integrare scale e competenze, di assumere la dimensione temporale lunga come elemento costitutivo delle decisioni pubbliche.

 

Note

[*] Filippo Magni, ricercatore RTT presso l’Università IUAV di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, filippo.magni@iuav.it.

Elena Ferraioli, assegnista di ricerca presso l’Università IUAV di Venezia, Santa Croce 191, 30135 Venezia, elena.ferraioli@iuav.it.

[1] Si vedano: R.J. Nicholls, Coastal flooding and wetland loss in the 21st century: changes under the SRES climate and socio-economic scenarios, in Global Environmental Change, 2004, 14(1), pag. 69 ss.; IPCC, Climate Change 2022 - Impacts, Adaptation and Vulnerability, Cambridge, 2023; European Environment Agency, European Climate Risk Assessment (EUCRA), Copenhagen, 2024.

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[11] M. Déjeant-Pons, The European Landscape Convention, in Landscape Research, 2006, 31(4), pag. 363 ss.

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[14] G. Severini, “Paesaggio”: Storia italiana, ed europea, di una veduta giuridica, in Aedon, 2019, 1.

[15] S. Settis, Paesaggio costituzione cemento: la battaglia per l'ambiente contro il degrado civile, Torino, 2010, nonché nonché K.R. Olwig, The practice of landscape ‘Conventions’ and the just landscape, cit.

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[17] Legge 9 gennaio 2006, n. 14.

[18] M. Antrop, Why landscapes of the past are important for the future, in Landscape and Urban Planning, 2005, 70(1-2), pag. 21 ss.

[19] R. Olwig, The practice of landscape ‘Conventions’ and the just landscape, cit.

[20] T. Beatley, Planning for Coastal Resilience, cit.

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[29] E. Furlan, D. Derepasko, S. Torresan, H.V. Pham, S. Fogarin, A. Critto, Ecosystem services at risk in Italy, cit. e N. Sarkar, A. Rizzo, V. Vandelli, M. Soldati, A literature review of climate-related coastal risks in the Mediterranean, cit.

[30] C. Guida, C. Gargiulo, R. Papa, G. Carpentieri, Vulnerability and Exposure of Mediterranean Coastal Cities to Climate Change-Related Phenomena, in Environmental Sciences Proceedings, 2022, 21(1).

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[32] J. Hinkel, Indicators of vulnerability and adaptive capacity: Towards a clarification of the science-policy interface, in Global Environmental Change, 2011, 21(1), pag. 198 ss.

[33] P. Lionello, F. Abrantes, M. Gacic, S. Planton, R. Trigo, U. Ulbrich, The climate of the Mediterranean region: research progress and climate change impacts, in Regional Environmental Change, 2014, 14(5), pag. 1679 ss. e L. Tosi, C. Da Lio, S. Donnici, T. Strozzi, P. Teatini, Vulnerability of Venice’s coastland to relative sea-level rise, cit.

[34] F. Magni, G. Magnabosco, Verso un approccio quantitativo a supporto dei processi di pianificazione costiera climate proof. In Geografie del rischio: nuovi paradigmi per il governo del territorio, Donzelli Editore Srl, 2020, pag. 149 ss.

[35] E. Furlan, D. Derepasko, S. Torresan, H.V. Pham, S. Fogarin, A. Critto, Ecosystem services at risk in Italy, cit. e C. Guida, C. Gargiulo, R. Papa, G. Carpentieri, Vulnerability and Exposure of Mediterranean Coastal Cities, cit.

[36] S. Hallegatte, C. Green, R.J. Nicholls, J. Corfee-Morlot, Future flood losses in major coastal cities, in Nature Climate Change, 2013, 3, pag. 802 ss. e R.J. Nicholls, W.N. Adger, S. Brown, S. Hanson, Sea-level rise and its possible impacts given a ‘beyond 4°C world’ in the twenty-first century, in Philosophical Transactions of the Royal Society A, 2011, 369, pag. 161 ss.

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[38] M. Ramajoli, Il paesaggio a vent’anni dal Codice, cit. e G. Torelli, I borghi costieri come luoghi “in-definiti”: Tra prospettiva dal mare e valorizzazione turistica, in Luoghi indefiniti: Diritto e pianificazione dei borghi e delle aree costiere (a cura di) L. Balestra, G. della Cananea e G. Piperata Napoli, 2026, pag. 137 ss.

[39] S. Refulio-Coronado, K. Lacasse, T. Dalton, A. Humphries, S. Basu, H. Uchida, E. Uchida, Coastal and marine socio-ecological systems: A systematic review of the literature, in Frontiers in Marine Science, 2021, 8.

[40] Y. Zhao, Z. Han, C. Zhang, Y. Wang, J. Zhong, M. Gao, Coastal Cultural Ecosystem Services: A Bridge between the Natural Ecosystem and Social Ecosystem for Sustainable Development, in Land, 2024, 13(9).

[41] C. Gonçalves e P. Pinho, In search of coastal landscape governance: A review of its conceptualisation, operationalisation and research needs, in Sustainability Science, 2022, 17, pag. 2093 ss.

[42] M. Antrop e V. Van Eetvelde, Landscape Perspectives: The Holistic Nature of Landscape, Cham, 2017.

[43] IPCC, IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere, cit.

[44] M. de Andrés e J.M. Barragán-Muñoz, A manifesto for coastal landscape governance: Reframing the relationship between coastal and landscape governance, in Ambio, 2024 e M. Déjeant-Pons, The European Landscape Convention, in Landscape Research, 2006, 31(4), pag. 363 ss.

[45] A.S. Garmestani, R.K. Craig, J. McDonald, N. Soininen, W. van Doorn-Hoekveld, The role of social-ecological resilience in coastal zone management: A comparative law approach to three coastal nations, in Frontiers in Ecology and Evolution, 2019, 7.

[46] A.H. Kanan e C. Giupponi, Coastal Socio-Ecological Systems, cit.

[47] S. Refulio-Coronado, K. Lacasse, T. Dalton, A. Humphries, S. Basu, H. Uchida, E. Uchida, Coastal and marine socio-ecological systems, cit.

[48] Y. Zhao, Z. Han, C. Zhang, Y. Wang, J. Zhong, M. Gao, Coastal Cultural Ecosystem Services, cit.

[49] C. Gonçalves e P. Pinho, In search of coastal landscape governance, cit.

[50] M. Antrop, Why landscapes of the past are important for the future, cit.

[51] R.K. Craig, Stationarity is dead - long live transformation: five principles for climate change adaptation law, in Harvard Environmental Law Review, 2010, 34, pag. 9 ss.

[52] A. Taramelli, E. Valentini, M. Righini, F. Filipponi, S. Geraldini, A. Nguyen Xuan, Assessing Po River deltaic vulnerability using Earth observation and a Bayesian belief network model, in Water, 2020, 12(10).

[53] C. Favaretto, P. Ruol e L. Martinelli, Analysis of the vulnerability of the lagoon levees of the Po Delta to coastal flooding in a changing climate, in Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2024.

[54] A. Taramelli, E. Valentini, M. Righini, F. Filipponi, S. Geraldini, A. Nguyen Xuan, Assessing Po River deltaic vulnerability, cit.

[55] F. Bolinesi, E. Rossetti, O. Mangoni, Phytoplankton dynamics in a shellfish farming lagoon in a deltaic system threatened by ongoing climate change, in Scientific Reports, 2024, 14.

[56] C. Favaretto, P. Ruol e L. Martinelli, Analysis of the vulnerability of the lagoon levees of the Po Delta, cit.

[57] A. Taramelli, E. Valentini, M. Righini, F. Filipponi, S. Geraldini, A. Nguyen Xuan, Assessing Po River deltaic vulnerability, cit.

[58] M. Carmosino, La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società, in Aedon, 2013, 1 e G. Carpentieri, Il ruolo del paesaggio nei processi di riappropriazione dell’identità locale, in Aedon, 2018, 2.

 

 

 



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