testata

Patrimonio culturale religioso

Cammini, comunità e governance negli ecosistemi turistico-religiosi: buone prassi territoriali e novità normative

di Anna Gianfreda [*]

Sommario: 1. Per ritornare alle “radici”: il pellegrinaggio come fondamento ecclesiale del turismo religioso. - 2. Le chiavi ecclesiali dei cammini religiosi: annuncio, comunità, spazio e tempo. - 3. Pellegrinaggio, turismo religioso e prospettiva interordinamentale. - 4. L’approccio ecosistemico ai cammini religiosi e al turismo religioso. - 5. Governance, relazioni e buone prassi. - 5.1. La dimensione religiosa dei cammini nella legge n. 24 del 2026: prime osservazioni sul sistema di governance. - 5.2. Il modello emiliano-romagnolo di governance collaborativa del turismo religioso. - 5.3. Dal Cammino di San Colombano al Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Passo”: un laboratorio ecosistemico tra pellegrinaggio, governance e comunità. 6. Conclusioni. Dall’“albero” al “cantiere”: cammini religiosi, comunità e governance della cura..

Il presente articolo esamina gli itinerari religiosi e il turismo di fede come ecosistemi turistico-religiosi complessi, radicati nell’esperienza ecclesiale e spirituale del pellegrinaggio e plasmati dall’interazione tra comunità religiose, territori locali e istituzioni pubbliche. Partendo dalla rilevanza canonica del pellegrinaggio e dei santuari, il saggio sottolinea la necessità di distinguere il turismo religioso dal turismo ordinario, alla luce della libertà religiosa, dell’autonomia confessionale e della cooperazione interistituzionale. Sviluppa quindi un approccio ecosistemico in cui le dimensioni pastorali, culturali, giuridiche, sociali, economiche e ambientali sono integrate attraverso una governance collaborativa e multilivello. Particolare attenzione è dedicata alla legge italiana n. 24 del 13 febbraio 2026 sulla promozione e la valorizzazione degli itinerari italiani, con specifico riferimento al riconoscimento delle tradizioni religiose e dei luoghi di culto e ai limiti di un modello di governance che non includa espressamente gli enti religiosi tra i propri attori istituzionali. L’articolo analizza infine l’esperienza dell’Emilia-Romagna, il Cammino di San Colombano e il Parco culturale ecclesiale “Terre di Passo” come laboratori di cooperazione territoriale, partecipazione comunitaria e sviluppo sostenibile. La conclusione è che gli itinerari religiosi possono diventare luoghi di responsabilità condivisa, in grado di collegare fede, patrimonio, cura dei territori e rigenerazione delle comunità locali.

Parole chiave: itinerari religiosi; ecosistemi turistico-religiosi; libertà religiosa; governance multilivello.

Pathways, Communities, and Governance in Tourism-Religious Ecosystems: Local Best Practices and New Regulations
This article examines religious routes and faith-based tourism as complex tourist-religious ecosystems, rooted in the ecclesial and spiritual experience of pilgrimage and shaped by the interaction between religious communities, local territories and public institutions. Starting from the canonical relevance of pilgrimage and sanctuaries, the essay highlights the need to distinguish religious tourism from ordinary tourism, in light of religious freedom, confessional autonomy and inter-institutional cooperation. It then develops an ecosystemic approach in which pastoral, cultural, legal, social, economic and environmental dimensions are integrated through collaborative and multilevel governance. Particular attention is devoted to Italian Law no. 24 of 13 February 2026 on the promotion and enhancement of Italian routes, with specific reference to the recognition of religious traditions and religious sites and to the limits of a governance model that does not expressly include religious entities among its institutional actors. The article finally analyses the Emilia-Romagna experience, the Way of St Columbanus and the Ecclesial Cultural Park "Terre di Passo" as laboratories of territorial cooperation, community participation and sustainable development. The concluding argument is that religious routes can become places of shared responsibility, capable of connecting faith, heritage, care for territories and the regeneration of local communities.

Keywords: religious routes; tourist-religious ecosystems; religious freedom; multilevel governance.

1. Per ritornare alle “radici”: il pellegrinaggio come fondamento ecclesiale del turismo religioso

Una riflessione sul turismo religioso e sui cammini di fede non può che muovere dal loro nucleo originario: il pellegrinaggio [1]. Pur non coincidendo pienamente con il turismo religioso, il pellegrinaggio ne costituisce la matrice più autentica, sia sotto il profilo fenomenologico sia sotto quello giuridico-canonistico [2]. Esso consente, infatti, di cogliere la specificità di un’esperienza, con uno spessore antropologico, storico ed ecclesiale [3], che non può essere ridotta a semplice mobilità turistica, né a mera fruizione culturale del territorio [4].

Nel vigente Codice di diritto canonico, il pellegrinaggio non riceve una disciplina autonoma, ma emerge all’interno della normativa dedicata ai santuari, collocata nel libro IV, relativo alla funzione di santificare della Chiesa, e più precisamente nel titolo dedicato ai luoghi e ai tempi sacri [5]. I cann. 1230 e seguenti permettono di desumerne, dunque, indirettamente alcuni elementi fondamentali [6]. Il santuario è definito come una chiesa o altro luogo sacro verso il quale i fedeli si recano numerosi in pellegrinaggio, per un peculiare motivo di pietà, con l’approvazione dell’Ordinario del luogo. Tale definizione evidenzia immediatamente la connessione tra pellegrinaggio, luogo sacro, comunità ecclesiale e ruolo di riconoscimento dell’autorità competente.

Il primo tratto qualificante del pellegrinaggio è, dunque, la sua dimensione spirituale. Esso nasce da un movimento interiore del fedele, motivato dalla pietà, dalla conversione, dalla preghiera e dalla ricerca di Dio. Non si tratta, pertanto, di un semplice spostamento fisico, ma di un atto religioso che coinvolge la persona e la sua fede nella sua interezza [7]. Questo dato, assieme alla già ricordata collocazione sistematica codiciale, segnalano che il santuario, quale meta del pellegrinaggio, è luogo di santificazione della Chiesa, per il tramite del pellegrinaggio, il quale a sua volta, in quanto mezzo di grazia, assume il carattere di un vero e proprio atto di culto. Esso è esperienza personale e comunitaria, nella quale la fede si manifesta attraverso il cammino, l’approdo a un luogo sacro, la partecipazione liturgica e l’incontro con una tradizione di pietà.

Da questa prospettiva deriva una distinzione essenziale: il pellegrinaggio non può essere sovrapposto integralmente al turismo religioso [8]. Quest’ultimo può includere finalità culturali, storiche, artistiche, esperienziali o identitarie; il pellegrinaggio, invece, conserva come proprio centro il cammino di fede e l’incontro con il sacro. Il turismo religioso può dunque essere considerato una categoria più ampia, nella quale il pellegrinaggio rappresenta il nucleo spirituale qualificante ed imprescindibile.

Un secondo elemento rilevante è la connessione con il santuario. Il pellegrino non si muove verso uno spazio qualsiasi, ma verso un luogo riconosciuto ecclesialmente, abitato da una memoria di fede e da una particolare intensità devozionale. Il santuario, a seconda del grado di riconoscimento, può assumere rilievo diocesano, nazionale o internazionale. Ciò mostra come il pellegrinaggio sia radicato in una dimensione territoriale ed ecclesiale: esso coinvolge la porzione del popolo di Dio affidata alla cura dell’Ordinario del luogo e, al tempo stesso, può aprirsi a una dimensione più ampia, nazionale o universale.

Infine, la normativa canonica richiama la funzione propria dei santuari come luoghi nei quali offrire con maggiore abbondanza i mezzi della salvezza: l’annuncio della Parola di Dio, la celebrazione dell’Eucaristia, il sacramento della penitenza e la valorizzazione delle sane forme della pietà popolare. Il santuario è anche luogo di custodia delle testimonianze votive, dell’arte e della devozione popolare [9].

Proprio tale ultimo profilo è richiamato dagli orientamenti offerti dal Direttorio su pietà popolare e liturgia della Congregazione (ora Dicastero) per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti del 2002, il quale, ai nn. 261-287, sviluppa il rapporto tra santuario, pellegrinaggio, celebrazione liturgica e pietà popolare, completando in chiave pastorale quanto il Codice lascia emergere in forma normativa [10]. Il santuario vi appare non soltanto come luogo giuridicamente riconosciuto, ma come spazio ecclesiale di evangelizzazione, carità, cultura, accoglienza e maturazione della fede, nel quale il pellegrinaggio diviene esperienza di conversione, preghiera e appartenenza al popolo di Dio.

In continuità con tale prospettiva si pone anche il Motu Proprio Sanctuarium in Ecclesia di Papa Francesco, dell’11 febbraio 2017, che, nel trasferire le competenze sui santuari al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, ha ulteriormente richiamato il ruolo dei santuari nel loro peculiare apporto alla missione evangelizzatrice della Chiesa [11].

Il Pontefice sottolinea, infatti, come essi costituiscano luoghi privilegiati nei quali la pietà popolare può essere custodita, purificata e orientata all’incontro con Cristo, mediante la proclamazione della Parola, la celebrazione dei sacramenti, specialmente l’Eucaristia e la Riconciliazione, e la testimonianza della carità.

Il focus, dunque, non è soltanto sul pellegrino che si reca verso il luogo sacro, ma anche sul luogo sacro che accoglie, custodisce e dispensa beni spirituali.

2. Le chiavi ecclesiali dei cammini religiosi: annuncio, comunità, spazio e tempo

Il pellegrinaggio trova il proprio fondamento simbolico e teologico nelle grandi icone bibliche del cammino, del viaggio e dell’esodo [12]. Dalla Scrittura emerge una dinamica ricorrente, articolata attorno ad alcuni elementi fondamentali: l’annuncio, la comunità, lo spazio, il tempo, l’incontro e il riconoscimento.

L’annuncio costituisce il nucleo generativo dell’esperienza del cammino religioso. Il pellegrinaggio nasce da una chiamata, da una parola che mette in movimento, da una promessa che apre alla trasformazione. Il cammino non è mai neutro: esso implica una conversione dello sguardo, una disponibilità a lasciarsi trasformare e una tensione verso un compimento.

La comunità è un secondo elemento essenziale. Il cammino religioso non è mai esperienza puramente individuale. Anche quando il pellegrino si muove da solo, egli porta con sé la propria comunità di appartenenza, che alimenta un patrimonio spirituale, etico e culturale. Durante il cammino entra poi in relazione con altre comunità: quelle che condividono l’esperienza del pellegrinaggio, quelle che custodiscono i luoghi sacri, quelle che accolgono e trasmettono tradizioni, riti e forme di pietà popolare. Il pellegrinaggio genera così relazioni e mette in comunicazione comunità diverse.

Anche lo spazio assume una valenza decisiva. Esso non è un semplice scenario, ma un luogo abitato da memoria, fede e significati. Il territorio attraversato dal pellegrino diventa spazio teologico e pastorale: non mero supporto fisico del cammino, ma parte integrante dell’esperienza spirituale. Le immagini bibliche aiutano a comprendere questa dimensione. Adamo ed Eva, dopo l’uscita dall’Eden, evocano la condizione dell’uomo come homo viator; Abramo rappresenta la chiamata a lasciare la propria terra e a mettersi in cammino verso una promessa. Il pellegrinaggio diventa così figura dell’esistenza credente, segnata da partenza, ricerca, affidamento e conversione.

Accanto allo spazio, il tempo del pellegrinaggio introduce una diversa qualità dell’esperienza. Il cammino interrompe il tempo ordinario e apre un tempo di discernimento, memoria, attesa e trasformazione. Non è il tempo rapido del consumo turistico, ma un tempo abitato, capace di generare consapevolezza spirituale e relazioni nuove.

Da tale intreccio nasce l’esperienza dell’incontro e del riconoscimento. Come nel racconto evangelico dei discepoli di Emmaus, il cammino produce incontro con Dio, con sé stessi, con gli altri e con i luoghi. Ma produce anche riconoscimento: del valore spirituale del territorio, della comunità che lo custodisce e della propria identità di credente in cammino. Il pellegrino ritorna così alla comunità trasformato, portando con sé un annuncio di bellezza, speranza e rinnovamento, che auspicabilmente genera evangelizzazione e conversione.

3. Pellegrinaggio, turismo religioso e prospettiva interordinamentale

La dimensione ecclesiale e spirituale del pellegrinaggio consente di comprendere più adeguatamente la rilevanza giuridica del turismo religioso. Se il turismo religioso conserva imprescindibilmente al proprio interno il nucleo essenziale del pellegrinaggio, esso non può essere disciplinato dagli ordinamenti civili come una semplice forma, una species del genus di turismo. Pur producendo effetti culturali, sociali, economici e territoriali, infatti, esso mantiene una qualificazione autenticamente religiosa/ecclesiale che deve essere riconosciuta e tutelata [13].

Il primo profilo di questa tutela riguarda la connessione fondamentale tra il turismo religioso/pellegrinaggio e il principio di libertà religiosa. Quando il turismo religioso include un atto di culto, quale, come visto, il pellegrinaggio, esso deve essere ricondotto all’ambito della libertà religiosa costituzionalmente garantita, in particolare dall’art. 19 della Costituzione italiana. Il pellegrinaggio, infatti, costituisce una forma individuale e collettiva di manifestazione della propria appartenenza e identità religiosa, che si realizza attraverso una dimensione spaziale, itinerante e comunitaria: la fede si esprime attraverso il movimento, il cammino, la visita ai luoghi sacri e la partecipazione a pratiche devozionali.

Il secondo profilo concerne il principio di autonomia confessionale. Se il nucleo essenziale del turismo religioso nasce all’interno di una tradizione religiosa e trova disciplina e fondamento in un ordinamento confessionale, la sua disciplina non può essere definita esclusivamente dall’ordinamento civile o modellata secondo logiche puramente turistiche o economico-promozionali. Spetta anzitutto alle confessioni religiose nell’esercizio specifico delle loro attività di culto (cfr. art. 16 lett. a, legge 222 del 1985 per gli enti della chiesa cattolica) riconoscerne il significato, custodirne le finalità spirituali, disciplinarne le forme e indicare i luoghi, i tempi e le modalità attraverso cui esso si esprime.

Ciò non significa escludere l’intervento pubblico, con le specificità che lo caratterizzano, ma collocarlo entro una logica di dialogo e cooperazione. Il turismo religioso può essere dunque definito come un fenomeno di intersezione: appartiene, da un lato, alla sfera propria delle confessioni religiose e dell’esercizio del culto ai sensi degli artt. 7 comma 1 e 8 comma 2 della Costituzione ed è espressione della libertà di manifestazione della religione dei cittadini-fedeli; dall’altro, entra in relazione con competenze civili relative al territorio, al patrimonio culturale, alla sicurezza, all’accoglienza, alla mobilità e allo sviluppo locale.

Ne deriva l’esigenza di modelli di governance interordinamentale. Le politiche pubbliche, gli interventi normativi e le buone prassi devono essere capaci di valorizzare gli effetti culturali, economici e sociali del turismo religioso senza neutralizzarne il fondamento confessionale. Il rischio, altrimenti, è quello di ricondurre il turismo religioso a una species indistinta del più ampio genus turistico, ignorandone la peculiarità rispetto ad altre forme di turismo, quali quello balneare, culturale, termale o naturalistico.

La specialità del turismo religioso consiste proprio nel suo collocarsi a cavallo tra più ordinamenti e nel coinvolgere valori di rango costituzionale, tra cui libertà religiosa, autonomia confessionale, uguaglianza, tutela del patrimonio culturale e promozione della persona. Per questa ragione, ogni modello di regolazione giuridica del fenomeno del turismo religioso dovrebbe integrare stabilmente gli enti religiosi nei livelli di governance, evitando che essi siano meri destinatari indiretti di politiche pubbliche elaborate altrove.

4. L’approccio ecosistemico ai cammini religiosi e al turismo religioso

Per rispondere alla complessità del fenomeno appare particolarmente feconda la categoria di ecosistema turistico-religioso [14]. Con tale espressione si può intendere un sistema integrato di relazioni, risorse e attori che cooperano nella promozione e gestione di esperienze di turismo a valenza spirituale, pastorale, culturale e comunitaria, ispirate ai valori religiosi e alla sostenibilità.

L’approccio ecosistemico nasce dall’esigenza di superare una visione settoriale del pellegrinaggio e del turismo religioso. Troppo spesso, infatti, le dimensioni economica, pastorale, giuridica, culturale e ambientale sono state trattate separatamente, senza considerarne la complessa e fruttuosa coesistenza.

In questa prospettiva, il turismo religioso non può essere interpretato soltanto come fruizione di beni, itinerari o servizi, ma come esperienza di rigenerazione della persona e del territorio. Il valore non risiede esclusivamente nel prodotto turistico, ma nell’esperienza trasformativa che coinvolge pellegrini, comunità e luoghi. Il territorio diviene così un organismo vivente, nel quale cultura locale, memoria religiosa, significato evangelizzatore e ambiente naturale dialogano tra loro.

L’ecosistema turistico-religioso si fonda su una concezione integrata di economia, pastorale, diritto ed ecologia. Esso valorizza la partecipazione comunitaria, le reti territoriali, la mobilità lenta, la sostenibilità e la custodia del patrimonio culturale materiale e immateriale. Tale approccio appare coerente con la visione dell’ecologia integrale, nella quale la cura della casa comune è inseparabile dalla cura delle relazioni umane, sociali e spirituali.

Le dimensioni dell’ecosistema sono, dunque, molteplici, connesse tra loro ma con obiettivi e ambiti di attuazione e sviluppo specifici e peculiari. La dimensione ecclesiale, ad esempio, coinvolge parrocchie, diocesi, enti religiosi, cammini di fede e santuari, con l’obiettivo di custodire spiritualmente e pastoralmente i luoghi e promuovere l’evangelizzazione. La dimensione territoriale riguarda paesaggi, beni culturali, comunità locali e tradizioni, orientandosi alla valorizzazione del territorio come spazio di incontro e testimonianza. La dimensione turistica comprende operatori, servizi, infrastrutture e accoglienza, con l’obiettivo di offrire esperienze sostenibili e coerenti con i valori religiosi. La dimensione socio-culturale favorisce l’incontro tra pellegrini, turisti, residenti e volontariato, promuovendo rispetto, solidarietà e partecipazione. Infine, la dimensione ambientale richiama gli ecosistemi naturali, le pratiche ecologiche e la mobilità lenta, orientandosi verso un turismo responsabile.

5. Governance, relazioni e buone prassi

Dal punto di vista organizzativo, l’ecosistema turistico-religioso richiede una governance collaborativa e multilivello. Essa si fonda anzitutto sull’interconnessione tra Chiesa, comunità religiose, territorio, enti locali, operatori privati ed enti del Terzo settore. Nessuno di questi soggetti è in grado, da solo, di custodire la complessità del fenomeno. Occorre, piuttosto, un metodo relazionale fondato sulla cooperazione stabile e sulla corresponsabilità, allo scopo di costruire luoghi di coordinamento nei quali le diverse dimensioni del fenomeno possano dialogare: quella spirituale, quella culturale, quella economica, quella ambientale e quella sociale.

Un ulteriore principio è la circolarità delle risorse. Le risorse spirituali, culturali, economiche, sociali e ambientali non devono essere pensate come ambiti separati, ma come elementi che si alimentano reciprocamente. Il cammino religioso genera valore non soltanto perché produce flussi turistici, ma perché attiva processi di cura, educazione, partecipazione e rigenerazione comunitaria [15].

Infine, risultano decisive la formazione e la comunicazione. La qualità dell’esperienza pellegrinale e turistico-religiosa dipende anche dalla preparazione degli operatori, che non riguarda solo le classiche figure di guida turistica o di coloro che accompagnano i pellegrini lungo i cammini, ma dovrebbe coinvolgere a più ampio raggio tutte le componenti di quelle “comunità ospitanti” che abitano il territorio e che con differenti funzioni lo custodiscono e lo promuovono. Dunque, sarebbe auspicabile che anche i gestori degli enti di terzo settore, i privati titolari di servizi ricettivi, turistici, nonché il personale degli enti locali e delle associazioni di categoria competenti, possano sviluppare e approfondire competenze non solo tecniche, ma anche teologiche, pastorali, giuridiche, culturali e comunicative. Il patrimonio ecclesiale/culturale sarebbe così un’importante occasione per lo sviluppo di una comunità consapevole dei luoghi che abita, “formata” e “formativa”, oltre che accogliente ed “evangelizzante”.

La comunicazione, a sua volta, deve essere coerente con la natura dell’esperienza proposta: non promozione superficiale o mercificazione del sacro, ma narrazione rispettosa della memoria, della fede e delle comunità locali.

5.1. La dimensione religiosa dei cammini nella legge n. 24 del 2026: prime osservazioni sul sistema di governance.

La recente legge 13 febbraio 2026, n. 24, dedicata alla promozione e valorizzazione dei cammini d’Italia, riconosce espressamente la dimensione religiosa come una componente qualificante dei cammini. Nell’art. 1, comma 1, i cammini sono definiti come itinerari di rilievo europeo, nazionale o regionale, percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce e sostenibile, attraverso i quali si realizza una fruizione del patrimonio naturale e culturale diffuso. In questa cornice, la legge include tra gli elementi da valorizzare anche gli attrattori “religiosi”, accanto a quelli culturali, storici, artistici, linguistici, paesaggistici, enogastronomici e sportivi. La dimensione religiosa è quindi considerata parte integrante dell’identità territoriale e culturale dei cammini, non come elemento secondario, ma come uno dei fattori che contribuiscono alla loro rilevanza pubblica, culturale e turistica. L’art. 1, comma 2, rafforza tale impostazione, prevedendo che la promozione e la valorizzazione dei cammini siano finalizzate anche all’incentivazione delle attività connesse alle tradizioni dei territori attraversati, comprese “le tradizioni religiose, i luoghi e le comunità”. La norma collega così il cammino non soltanto ai beni materiali o ai monumenti, ma anche alle pratiche, alle memorie, alle comunità e ai significati spirituali e religiosi che caratterizzano i territori. Sempre l’art. 1, comma 2, richiama inoltre la valorizzazione dei monumenti e dei siti di interesse “storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico”, confermando che il patrimonio religioso rientra tra i beni da promuovere e rendere fruibili. La stessa disposizione include tra le finalità anche lo studio degli aspetti “storici, culturali, religiosi, sociali, ambientali, paesaggistici ed enogastronomici” dei cammini, attribuendo quindi rilievo scientifico e conoscitivo alla componente religiosa. Infine, la legge riconosce ai cammini una funzione relazionale e sociale, poiché individua tra le finalità anche il “dialogo interculturale e interreligioso”: in questo senso, il cammino è inteso non solo come infrastruttura turistica o culturale, ma anche come spazio di incontro, conoscenza reciproca e dialogo tra tradizioni, comunità e appartenenze diverse.

Proprio a fronte di questo esplicito riconoscimento della dimensione religiosa sul piano delle finalità generali, risulta tuttavia significativo che, ad oggi, la legge non preveda, nella composizione degli organismi di programmazione, partecipazione e governance, alcuna presenza espressamente riferita agli enti religiosi civilmente riconosciuti, né alle autorità o istituzioni religiose competenti per i territori attraversati dai cammini. La dimensione religiosa è dunque richiamata come contenuto da valorizzare, come tradizione da promuovere, come patrimonio da studiare e come fattore di dialogo interreligioso, ma non trova una corrispondente traduzione soggettiva nella composizione degli organismi chiamati a programmare, coordinare e monitorare le politiche pubbliche in materia di cammini. Analoga criticità emerge sul piano degli strumenti conoscitivi e informativi: la legge istituisce una nuova banca dati nazionale dei cammini, ma non richiama le modalità per una sua integrazione, coordinamento o raccordo con il Catalogo nazionale dei cammini religiosi, già finanziato e attuato nell’ambito delle misure riconducibili al Fondo per i cammini religiosi. Ne deriva che la dimensione religiosa, pur espressamente evocata nelle finalità della legge, non riceve, al momento, una disciplina specifica né sotto il profilo dei soggetti istituzionali coinvolti, né sotto quello del coordinamento con gli strumenti già esistenti dedicati ai cammini religiosi.

Quanto agli organismi deputati alla programmazione e alla governance, infatti, la legge costruisce un sistema coordinato, affidando un ruolo centrale al ministero del Turismo, presso il quale sono istituiti sia la banca dati dei cammini d’Italia, sia la cabina di regia nazionale, sia il tavolo permanente. L’art. 2 istituisce la banca dati dei cammini d’Italia, finalizzata a favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela e la promozione dei cammini, anche a fini turistici. Essa integra una mappa digitale con informazioni relative alle principali caratteristiche dei cammini, in modo da orientare il potenziale fruitore. Possono essere inseriti nella banca dati i tratti italiani dei cammini riconosciuti come itinerari culturali europei dal Consiglio d’Europa, i cammini interregionali, quelli riconosciuti da regioni o province autonome come cammini di interesse regionale o locale, nonché quelli riconosciuti dalle città metropolitane e da Roma Capitale come cammini di interesse locale. Il ministero del Turismo provvede all’inserimento nella banca dati e attribuisce contestualmente la qualifica di “cammino d’Italia”, ai sensi dell’art. 2, comma 3. Le linee guida per la realizzazione, la gestione e l’aggiornamento della banca dati, gli standard di qualità e le modalità di inserimento, sospensione e cancellazione sono definiti con decreto del ministro del Turismo, di concerto con il ministro della Cultura, su proposta della cabina di regia nazionale e sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, come stabilito dall’art. 2, comma 4.

Anche in questa sede, pur essendo la banca dati destinata a raccogliere cammini che possono avere una marcata identità religiosa o devozionale, non è previsto alcun coinvolgimento espresso degli enti religiosi civilmente riconosciuti o delle autorità religiose nella definizione dei criteri, degli standard o delle modalità di inserimento. Inoltre, la norma non prevede un raccordo esplicito con il Catalogo nazionale dei cammini religiosi e con le attività realizzate mediante il Fondo per i cammini religiosi. Tale omissione può determinare il rischio di duplicazione o frammentazione degli strumenti di censimento, classificazione e promozione, anziché favorire una piena valorizzazione dell’esperienza già maturata sul versante specifico dei cammini religiosi.

L’organismo principale di indirizzo e coordinamento è, poi, la cabina di regia nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia, disciplinata dall’art. 3. Essa è istituita presso il ministero del Turismo con decreto, di concerto con il ministro della Cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni. La sua funzione è agevolare il conseguimento delle finalità della legge, favorendo il coordinamento delle politiche e degli interventi che le amministrazioni interessate devono attuare. L’art. 3, comma 2, stabilisce che la cabina di regia, sentito il tavolo permanente, definisce gli standard di qualità dei cammini d’Italia, eventualmente anche prevedendo l’utilizzo della segnaletica europea del Club alpino italiano sulla base di una convenzione con il Cai; definisce le modalità per la realizzazione, la gestione e l’aggiornamento della banca dati; definisce il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia e ne monitora l’attuazione; approva ogni altra proposta o iniziativa utile a favorire lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia.

Quanto alla composizione, l’art. 3, comma 3, prevede che la cabina di regia sia composta da un membro della segreteria tecnica, due rappresentanti del ministero del Turismo, due rappresentanti del ministero della Cultura, un rappresentante del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante del ministero dell’Università e della Ricerca, un rappresentante del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La presidenza spetta al ministro del Turismo o a un suo delegato. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche competenti nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all’ordine del giorno.

Tale composizione conferma l’impostazione prevalentemente pubblicistico-amministrativa della cabina di regia: tra i soggetti indicati non figurano infatti rappresentanti degli enti religiosi civilmente riconosciuti, né rappresentanti delle confessioni religiose, né forme specifiche di raccordo con autorità ecclesiastiche o religiose. La possibilità di invitare rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche non appare idonea, di per sé, a colmare tale lacuna, poiché resta circoscritta a soggetti pubblici aventi competenza nelle materie trattate e non richiama in alcun modo soggetti religiosi o forme di collaborazione interistituzionale tra autorità civili e religiose.

Accanto alla cabina di regia, l’art. 4 istituisce il tavolo permanente per i cammini d’Italia, anch’esso presso il ministero del Turismo. Esso è istituito con decreto del ministro del turismo, sentiti il ministro della Cultura, il ministro per le Disabilità e la Conferenza unificata. La composizione è definita dal decreto istitutivo e il tavolo è presieduto dal ministro del Turismo o da un suo delegato. Ai sensi dell’art. 4, comma 3, vi partecipano i componenti della cabina di regia, i rappresentanti delle associazioni, incluse quelle a tutela delle persone con disabilità, delle università, degli enti del Terzo settore, degli operatori e organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia. Il tavolo può articolare i propri lavori in sezioni specializzate su specifici aspetti dei cammini, alle quali possono essere chiamati rappresentanti di amministrazioni pubbliche o altri soggetti esperti competenti nelle materie trattate.

La funzione del tavolo permanente, indicata dall’art. 4, comma 4, è quella di costituire una sede stabile di consultazione, favorendo il confronto e il monitoraggio di problematiche, esigenze e profili di evoluzione dei cammini, lo scambio di esperienze e buone pratiche, nonché l’elaborazione di proposte normative e amministrative. La finalità è favorire lo sviluppo dei cammini mediante la pianificazione condivisa dei progetti, il coordinamento delle attività tra gli attori coinvolti e la creazione di reti di collaborazione tra le parti interessate. Anche in questo caso, tuttavia, la disposizione non menziona espressamente gli enti religiosi civilmente riconosciuti tra i soggetti chiamati a partecipare al tavolo. La previsione relativa ad associazioni, università, enti del Terzo settore, operatori e organismi attivi nei settori culturale e turistico, nonché esperti della materia, potrebbe consentire in via indiretta la partecipazione di soggetti, anche confessionali, portatori di competenze o esperienze legate ai cammini religiosi; tuttavia, manca un riferimento normativo specifico agli enti ecclesiastici o religiosi, alle istituzioni religiose territoriali (come le Conferenze episcopali regionali) che già partecipano a esperienze e buone prassi di co-programmazione delle azioni nell’ambito di valorizzazione e fruizione dei beni culturali, turismo e pellegrinaggi, anche attraverso forme strutturate di cooperazione con i soggetti civili in sede di Tavoli permanenti, convenzioni, accordi ecc. Tale assenza appare particolarmente rilevante, poiché il tavolo permanente è proprio la sede destinata alla consultazione stabile, alla pianificazione condivisa e alla costruzione di reti di collaborazione tra le parti interessate.

Alla luce delle lacune normative rilevate in ordine al coinvolgimento di specifici soggetti confessionali negli organismi di governance previsti dalla legge, sarebbe auspicabile che, nella fase attuativa, tale profilo fosse adeguatamente valorizzato, prevedendo l’integrazione dei suddetti soggetti all’interno dei medesimi organismi [16].

Lo strumento programmatorio centrale è infine il programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei cammini d’Italia, disciplinato dall’art. 5. Esso è predisposto dalla cabina di regia, sentito il tavolo permanente, e indica le priorità degli interventi, definendo la strategia unitaria di promozione e valorizzazione dei cammini d’Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale. Gli interventi inseriti nel programma sono realizzati dalle amministrazioni centrali, regionali o locali secondo le rispettive competenze, con il coordinamento del ministero del Turismo. Ne emerge un modello di governance cooperativa e multilivello, nel quale il ministero del Turismo assicura il coordinamento generale, la cabina di regia definisce indirizzi, standard, strumenti e programma nazionale, il tavolo permanente garantisce consultazione, partecipazione, monitoraggio e proposta, mentre le amministrazioni centrali, regionali e locali attuano gli interventi secondo le rispettive competenze.

Tuttavia, proprio con riferimento alla fase programmatoria, il modello delineato dalla legge sembra prestarsi a una lettura prevalentemente “discendente”, nella misura in cui la definizione delle priorità e della strategia unitaria è concentrata a livello nazionale, mentre agli enti territoriali e agli altri soggetti partecipativi pare essere riservato soprattutto un ruolo di attuazione degli interventi già inseriti nel programma. Sotto questo profilo, la programmazione rischia di risultare non pienamente radicata nelle specificità dei territori e nelle esperienze maturate dai soggetti che, a livello locale, custodiscono, animano e rendono concretamente fruibili i cammini. Anche rispetto al programma nazionale, inoltre, la legge non prevede alcuna specifica forma di coinvolgimento degli enti religiosi civilmente riconosciuti o delle autorità religiose nella fase di definizione delle priorità, della strategia unitaria o del monitoraggio degli interventi. La collaborazione tra autorità civili e religiose, pur astrattamente coerente con la valorizzazione delle tradizioni religiose, dei siti religiosi e del dialogo interreligioso richiamati dall’art. 1, non è dunque espressamente presa in considerazione dalla legge.

Nel complesso, la legge presenta dunque un significativo scarto tra il piano oggettivo e quello soggettivo-strumentale della disciplina. Sul piano oggettivo, la dimensione religiosa dei cammini è più volte riconosciuta: come attrattore territoriale, come tradizione delle comunità, come patrimonio monumentale e culturale, come oggetto di studio e come occasione di dialogo interculturale e interreligioso. Sul piano soggettivo e istituzionale, invece, gli organismi deputati alla programmazione, alla consultazione e alla governance dei cammini non includono mai in modo espresso gli enti religiosi civilmente riconosciuti, né prevedono forme specifiche di collaborazione tra autorità religiose e autorità civili. Sul piano strumentale, inoltre, la banca dati nazionale dei cammini non è posta in esplicito raccordo con il Catalogo nazionale dei cammini religiosi e con le politiche già avviate attraverso il Fondo per i cammini religiosi. La conseguenza è che la dimensione religiosa resta valorizzata prevalentemente come contenuto, bene o finalità, ma non viene accompagnata da un corrispondente riconoscimento dei soggetti religiosi quali interlocutori istituzionali nei processi decisionali, programmatori e partecipativi, né da una chiara integrazione degli strumenti conoscitivi già attivati per i cammini religiosi.

5.2. Il modello emiliano-romagnolo di governance collaborativa del turismo religioso

La fattibilità di un modello eco-sistemico di turismo religioso è testimoniata dall’esperienza proposta dalle politiche regionali in materia in Emilia-Romagna. La legge regionale Emilia-Romagna n. 4 del 2016, infatti, ha ridefinito l’ordinamento turistico regionale secondo una logica integrata, valorizzando la collaborazione tra soggetti pubblici, enti locali, operatori privati e altri attori del territorio. Con specifico riferimento al turismo religioso e alle vie di pellegrinaggio, la collaborazione tra regione e Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna aveva già trovato un primo riconoscimento nella deliberazione della Giunta regionale n. 548 del 18 aprile 2016, recante Itinerari della religione - approvazione convenzione tra Regione Emilia-Romagna e Conferenza Episcopale Emilia-Romagna per l’attivazione di un tavolo di lavoro comune su azioni di valorizzazione degli itinerari della religione in Emilia-Romagna. Tale deliberazione dava seguito a un percorso avviato già nel 2015 dall’Assessorato regionale al Turismo e Commercio con la Commissione “Tempo libero, Turismo, Sport e Pellegrinaggi” della Conferenza episcopale Emilia-Romagna, sui temi del turismo religioso e delle vie di pellegrinaggio [17].

Il quadro istituzionale di tale collaborazione è stato poi ulteriormente precisato dalla Risoluzione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, oggetto n. 2810, approvata il 17 ottobre 2017, relativa alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale associato ai cammini. Con tale atto, l’Assemblea legislativa ha riconosciuto il rilievo strategico dei cammini quale strumento di valorizzazione territoriale, culturale e turistica, impegnando la Giunta a proseguire le azioni coordinate in materia. In particolare, la Risoluzione richiama l’esigenza di sviluppare modelli di rete, linee guida, banche dati, disciplinari di qualità e collaborazioni con enti territoriali, università, associazioni e operatori, confermando così un’impostazione fondata sulla cooperazione tra soggetti istituzionali, ecclesiali e territoriali [18].

In questo contesto si inserisce il Tavolo permanente per il turismo religioso, i cammini e l’iniziativa “Monasteri Aperti”, configurabile come sede stabile di raccordo tra Regione Emilia-Romagna e Conferenza episcopale dell’Emilia-Romagna. Istituito nell’ambito della convenzione avviata nel 2016 tra l’Assessorato regionale al Turismo e la Ceer - Ufficio per la pastorale del turismo, il Tavolo è stato coordinato operativamente anche attraverso Apt Servizi ed è stato successivamente consolidato con il rinnovo del 2019, che ha visto l’ingresso dell’Assessorato regionale alla Cultura. La collaborazione è stata infine ulteriormente confermata dal protocollo triennale rinnovato nel 2025.

Tale metodo mostra come il turismo religioso possa essere considerato non soltanto un fattore di sviluppo economico, ma anche uno strumento di inclusione, coesione comunitaria e rigenerazione sociale, nonché un ambito privilegiato di sperimentazione della collaborazione tra istituzioni civili ed ecclesiali che sul territorio operano per la promozione del bene degli individui e delle comunità.

5.3. Dal Cammino di San Colombano al Parco Culturale Ecclesiale “Terre di Passo”: un laboratorio ecosistemico tra pellegrinaggio, governance e comunità

In questo quadro si colloca il “caso studio” del Cammino di San Colombano, particolarmente significativo per osservare, in concreto, le dinamiche proprie di un ecosistema turistico-religioso.

Il Cammino di San Colombano, tra gli itinerari religiosi più estesi del continente europeo, attraversa diversi Paesi e restituisce la dimensione transnazionale della memoria colombaniana. Nel tratto italiano, esso assume una particolare densità storica, spirituale e culturale lungo il percorso che da Villa di Chiavenna conduce fino all’abbazia di Bobbio, luogo della tomba del Santo e centro simbolico della sua eredità monastica, missionaria e culturale. Tale itinerario non rappresenta soltanto una direttrice geografica, ma un asse di connessione tra territori, comunità, tradizioni religiose, patrimoni materiali e memorie spirituali.

Particolarmente rilevante è il profilo della governance del Cammino di San Colombano, che si articola su più livelli e riflette la natura composita, transnazionale e territoriale dell’itinerario. A livello sovranazionale europeo, un ruolo centrale è svolto dall’Associazione Europea del Cammino di San Colombano, chiamata a garantire una cornice unitaria di riferimento, la continuità della narrazione colombaniana e il coordinamento tra i diversi territori europei attraversati dal percorso. Tale livello consente di collocare il Cammino entro una dimensione più ampia, nella quale l’itinerario assume non soltanto valore devozionale, ma anche funzione culturale europea, come strumento di dialogo tra popoli, valorizzazione del patrimonio comune e costruzione di relazioni tra comunità locali appartenenti a ordinamenti e contesti territoriali differenti.

A questo livello sovranazionale si collega la dimensione nazionale di coordinamento, nella quale opera l’associazione Amici di San Colombano - Rete dei Cammini, che svolge una funzione di raccordo tra la prospettiva europea e le concrete articolazioni territoriali italiane del percorso. Accanto ad essa si colloca anche la Via degli Abati, itinerario che interseca la memoria colombaniana e contribuisce alla più ampia trama dei cammini storici e religiosi collegati a Bobbio e alla figura di san Colombano. La presenza di tali soggetti evidenzia come la governance del Cammino non sia affidata a un unico centro decisionale, ma si sviluppi attraverso una rete di enti, associazioni e percorsi che concorrono, con competenze e finalità differenziate, alla promozione, alla manutenzione simbolica e alla fruizione dell’itinerario.

Sul piano nazionale e territoriale italiano, assumono rilievo anche gli enti affiliati all’Associazione Europea, tra cui l’Aps “Amici del Cammino di San Colombano di Vaprio d’Adda” e l’Aps “Amici di San Colombano per l’Europa”. Tali realtà, riconducibili al mondo degli enti del terzo settore, rappresentano il livello più prossimo ai territori e alle comunità locali. Esse svolgono un ruolo essenziale nella cura del cammino, nella promozione culturale e spirituale dell’itinerario, nell’animazione delle reti territoriali, nella sensibilizzazione delle comunità attraversate e nel supporto alle attività di accoglienza e accompagnamento dei pellegrini. La loro presenza mostra come la governance dei cammini religiosi si fondi spesso su una pluralità di soggetti non profit, capaci di integrare finalità culturali, sociali, spirituali e turistiche.

L’analisi del tratto emiliano consente inoltre di evidenziare come i cammini religiosi possano generare un impatto economico diffuso, sostenendo le imprese locali legate all’ospitalità, alla ristorazione, ai servizi turistici, all’accompagnamento e alla valorizzazione dei prodotti territoriali. Tuttavia, il valore di tali percorsi non può essere ridotto alla sola dimensione economica. Il cammino, infatti, produce anche capitale sociale: favorisce la conoscenza e la cura del patrimonio culturale e religioso, promuove relazioni tra soggetti diversi, rafforza la consapevolezza identitaria delle comunità attraversate e contribuisce alla rigenerazione dei luoghi, soprattutto nei territori interni o meno coinvolti dai circuiti turistici tradizionali.

Al tempo stesso, il caso del Cammino di San Colombano mette in luce alcune criticità che appaiono ricorrenti nella gestione degli itinerari religiosi. Tra i principali punti di forza possono essere richiamati la ricchezza della narrazione storica e spirituale, il radicamento identitario della venerazione colombaniana, la proiezione europea del percorso e la progressiva costruzione di reti associative e territoriali. Tra gli aspetti problematici emergono, invece, la non sempre chiara articolazione della governance, alcune fragilità nella comunicazione e nella promozione coordinata del percorso, nonché l’esigenza di una formazione più strutturata delle risorse umane coinvolte.

Se, sotto il profilo esperienziale e gestionale, i cammini religiosi possono essere letti come veri e propri ecosistemi turistici territoriali, dal punto di vista più specificamente ecclesiale tale prospettiva trova una traduzione particolarmente efficace nel modello dei Parchi Culturali Ecclesiali elaborato dalla CEI nell’ambito del progetto “Bellezza e speranza per tutti” [19]. Tale modello consente infatti di superare una concezione frammentata del patrimonio ecclesiale, proponendo una lettura integrata dei beni culturali, dei luoghi di culto, delle comunità, degli itinerari, delle pratiche devozionali, dell’accoglienza e delle forme di sviluppo sostenibile del territorio.

In questa prospettiva si inserisce il Parco culturale ecclesiale “Terre di Passo”, promosso dalla Diocesi di Piacenza-Bobbio nella forma della Fondazione di partecipazione Ets. Esso nasce come esito di un percorso di ricerca, ascolto e collaborazione volto a integrare patrimonio ecclesiale, cammini religiosi, comunità locali, accoglienza, sostenibilità e sviluppo territoriale. Il Parco non si limita dunque a organizzare o promuovere singoli beni o itinerari, ma mira a costruire una cornice stabile di relazione tra soggetti ecclesiali, istituzioni civili, enti del terzo settore, operatori turistici, comunità locali e pellegrini [20].

Il modello del Parco Culturale Ecclesiale, pur ricco di potenzialità, presenta alcune sfide decisive.

La prima riguarda la tutela dell’autenticità spirituale e culturale. Occorre evitare che l’esperienza religiosa venga mercificata, banalizzata o ridotta a prodotto turistico. La valorizzazione del patrimonio ecclesiale deve restare coerente con la sua natura spirituale, liturgica, devozionale e comunitaria.

La seconda sfida, già richiamata, concerne la formazione degli operatori e, più in generale, delle comunità coinvolte nei cammini. L’accompagnamento dei pellegrini e dei turisti religiosi richiede infatti competenze trasversali e interdisciplinari - teologiche, pastorali, giuridiche, culturali, comunicative, relazionali e organizzative - capaci di restituire la complessità dell’esperienza del cammino religioso. La qualità dell’accoglienza dipende in larga misura dalla capacità non solo degli operatori, ma anche delle comunità ospitanti, di comprendere la specificità dei luoghi, il valore del patrimonio materiale e immateriale che essi custodiscono e il significato spirituale, culturale e identitario degli itinerari.

In questa prospettiva, la formazione non può essere limitata ai soggetti professionalmente impegnati nella gestione degli enti e delle organizzazioni coinvolte nel cammino, né a coloro che svolgono funzioni di accompagnamento, accoglienza e mediazione culturale e spirituale nei confronti dei pellegrini. Essa deve estendersi anche ai titolari delle strutture ricettive collocate lungo i percorsi, agli operatori economici e turistici, alle associazioni locali e alle cosiddette comunità patrimoniali, chiamate a riconoscersi come custodi attive del patrimonio che abitano e trasmettono.

Si tratta, dunque, di promuovere una formazione ampia, stabile e condivisa, orientata alla costruzione di una comunità consapevole ed educante: una comunità capace non soltanto di accogliere il pellegrino, ma anche di interpretare, narrare e rigenerare il proprio territorio, trasformando il cammino in occasione di corresponsabilità, cura dei luoghi e promozione culturale, spirituale e sociale.

La terza sfida riguarda la gestione sostenibile dei flussi. È necessario trovare un equilibrio tra fruizione turistica, salvaguardia dei luoghi, tutela delle comunità residenti e cura dell’ambiente. Il turismo religioso, proprio perché radicato in una visione spirituale del territorio, dovrebbe diventare laboratorio privilegiato di sostenibilità e responsabilità.

Infine, resta centrale il dialogo tra sfera religiosa e sfera civile. Le politiche pubbliche e i sistemi di governance non possono procedere in modo parallelo e impermeabile rispetto alle istituzioni ecclesiali. Al contrario, occorre costruire forme stabili di integrazione, capaci di rispettare l’autonomia confessionale e, insieme, di promuovere il bene comune.

6. Conclusioni. Dall’“albero” al “cantiere”: cammini religiosi, comunità e governance della cura.

Il modello ecosistemico così delineato può essere efficacemente rappresentato attraverso l’immagine dell’albero. Il pellegrinaggio ne costituisce le radici, poiché rappresenta l’elemento originario e generativo che nutre di significato spirituale l’intera esperienza del turismo religioso. L’itinerario religioso può essere identificato con il tronco, in quanto struttura portante che connette luoghi, territori, comunità, pratiche di accoglienza e forme di mobilità lenta. Dai rami si sviluppano le molteplici esperienze culturali, spirituali, artistiche, devozionali, formative e comunitarie che il cammino rende possibili. La fronda, infine, può essere individuata nel Parco Culturale Ecclesiale, quale dimensione integrativa e generativa dell’ecosistema: una cornice di governance capace di mettere in relazione patrimonio, fede, comunità e sviluppo territoriale.

Al centro di tale modello si pone il principio di reciprocità. Il territorio accoglie il pellegrino, offrendogli luoghi, relazioni, memoria, spiritualità e servizi; allo stesso tempo, il pellegrino contribuisce alla rigenerazione spirituale, culturale, sociale ed economica del territorio attraversato. L’ecosistema turistico-religioso non si configura, pertanto, come un sistema unidirezionale fondato sulla mera offerta e sul consumo di esperienze, ma come uno spazio relazionale e trasformativo, nel quale luoghi, persone, istituzioni e comunità si modificano reciprocamente.

In conclusione, i cammini religiosi e gli ecosistemi turistico-religiosi rappresentano oggi un ambito privilegiato per ripensare il rapporto tra fede, territorio, comunità e sviluppo. Il pellegrinaggio, lungi dall’essere un residuo del passato, appare come una forma attuale di esperienza spirituale, capace di generare relazioni, custodire memorie, attivare processi di rigenerazione e aprire nuove prospettive di collaborazione. Come ricordato da Papa Leone XIV, in una recente omelia, “[...] il pellegrinaggio [...] ci ricorda che la vita è viva solo se è in cammino, solo se sa compiere dei “passaggi”, cioè se è capace di fare Pasqua. È bello pensare alla Chiesa, [...] che [...] sperimenta questo essere in cammino, ricordando a sé stessa di avere costantemente bisogno di convertirsi, di dover sempre camminare dietro Gesù senza tentennamenti e senza la tentazione di sorpassarlo, di essere sempre bisognosa di Pasqua, cioè di “passare” dalla schiavitù alla libertà, dalla morte alla vita” [21].

In tale prospettiva, risulta particolarmente significativa la metafora utilizzata da Leone XIV, nella recente Enciclica Magnifica Humanitas, che contrappone la costruzione della torre di Babele alla ricostruzione delle mura di Gerusalemme dopo la distruzione. La prima rappresenta una costruzione grandiosa ma disumanizzante, fondata sull’autosufficienza, sull’uniformità, sul dominio e sulla pretesa di un linguaggio unico; la seconda, richiamata attraverso la figura di Neemia, esprime invece un’opera paziente e condivisa, nella quale la città rinasce perché ciascuno assume la propria parte di responsabilità.

L’enciclica afferma infatti: “A ciascuno il suo tratto di muro”, indicando in questa immagine la logica di una corresponsabilità concreta, capace di coinvolgere scienziati, ricercatori, imprenditori, lavoratori, educatori, legislatori, società civile, movimenti popolari e comunità di fede.

Trasposta al tema dei cammini religiosi, questa metafora consente di leggere il turismo religioso come un processo di edificazione comune: ciascun soggetto - istituzioni civili, Chiese locali, enti ecclesiastici, terzo settore, operatori economici, comunità e pellegrini - è chiamato a contribuire al proprio “tratto di muro”, affinché il territorio non sia consumato, ma custodito; non semplicemente attraversato, ma abitato in modo nuovo. In questo senso, il cammino diviene pratica concreta di una governance sussidiaria e solidale, alternativa tanto alla frammentazione quanto a modelli decisionali calati dall’alto. Esso si colloca nel “cantiere” di una civiltà dell’incontro e della cura, nella quale lo sviluppo è autentico solo se promuove insieme la dignità delle persone, la vitalità delle comunità, la custodia della Casa comune e la speranza delle generazioni future.

 

Note

[*] Anna Gianfreda, Professore associato di Diritto ecclesiastico e canonico, Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Piacenza, Via Emilia Parmense 84, 29010 Roveleto (PC), anna.gianfreda@unicatt.it.

[1] F. Cardini, L. Russo, Homo viator. Il pellegrinaggio medievale, Viareggio, La Vela, 2019; M.L. Lo Giacco, Pellegrini, romei e palmieri. Il pellegrinaggio fra diritto e religione, Bari, Cacucci, 2008; P. Cozzo, In cammino. Una storia del pellegrinaggio cristiano, Roma, Carocci, 2021.

[2] A.G. Chizzoniti, Gli itinerari turistico-religiosi giubilari tra turismo e cultura, in Aedon, 1999, 1; V. Gassi, I pellegrinaggi tra fede, mobilità sostenibile e innovazione, in Politiche e pratiche per un turismo sostenibile. Territori, culture e normative, (a cura di) S. Attollino, Bari, Cacucci, 2026, in corso di pubblicazione.

[3] M.G. Belgiorno De Stefano, Il pellegrinaggio nella Terra di Dio ("Deh peregrini che pensosi andate"), in Religioni, diritto e regole dell'economia, (a cura di) G. Dammacco, C. Ventrella, Bari, Cacucci, 2018, pag. 381 ss.

[4] A.G. Chizzoniti, Turismo religioso e valorizzazione del patrimonio culturale religioso, in Aedon, 2023, 2; A. Ducros, Gli itinerari religiosi attraverso l'Europa: l'esperienza storica francese, in Gli itinerari culturali e religiosi. Una ricerca sui territori di Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, (a cura di) A. Gianfreda, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2025, pagg. 186-191; G. Boni, I 'beni culturali ecclesiali' e il diritto canonico, specie codiciale: verso la riabilitazione di una reputazione ingiustamente intaccata, in Archivio Giuridico Filippo Serafini, III, 2024, 1, pagg. 7-87, spec. pag. 85 ss.

[5] Cfr. C. Ventrella, Tempo divino e identità religiosa. Culto, rappresentanza, simboli dalle origini all'VIII secolo, Torino, Giappichelli, 2012, pagg. 127-167.

[6] G. Feliciani, La disciplina canonica dei santuari, in Aedon, 2003, 2; C.D. Fonseca, L'Europa dei santuari, in Romei e giubilei: il pellegrinaggio medievale a San Pietro (350-1350), (a cura di) M. D'Onofrio, Milano, Electa, 1999, pagg. 49-56.

[7] Per approfondimenti sulle dimensioni antropologiche, teologiche ed ecclesiologiche del pellegrinaggio, cfr. In cammino. Pellegrini e pellegrinaggi. Approfondimenti ed esperienze, Atti del convegno della Facoltà teologica del Triveneto, Vicenza-Padova, 27-28 marzo 2025, (a cura di) L. Sandonà, P. Spolaore, Padova, Triveneto Theology Press, 2026.

[8] V. Gassi, cit., passim.

[9] C. Ventrella, Territorio e rilevanza civile del culto per il santo patrono, in Politiche e pratiche per un turismo sostenibile. Territori, culture e normative, (a cura di) S. Attollino, Bari, Cacucci, 2026, in corso di pubblicazione.

[10] Il documento può essere letto al seguente link: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20020513_vers-direttorio_it.html.

[11] Il documento è consultabile al seguente link: https://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio_20170211_sanctuarium-in-ecclesia.html.

[12] C. Caracciolo di Forino, "Questa pietra che io ho eretto come stele sarà una casa di Dio" (Gen 28,22). In viaggio per scoprire la "Casa di Dio", in In cammino. Pellegrini e pellegrinaggi. Approfondimenti ed esperienze, cit., pagg. 133-146.

[13] Per analoghe osservazioni sul fronte dei bona culturalia, cfr. G. Boni, I 'beni culturali ecclesiali' e il diritto canonico, specie codiciale: verso la riabilitazione di una reputazione ingiustamente intaccata, in Archivio Giuridico Filippo Serafini, III, 1/2024, pagg. 7-87, spec. pag. 85 ss.

[14] Per approfondimenti cfr. A. Gianfreda, Patrimonio culturale di interesse religioso, turismo religioso e cammini della fede: fonti, esperienze e prospettive civili ed ecclesiali per lo sviluppo degli ecosistemi turistici dei territori e delle comunità, in Archivio giuridico online, IV, 2025, 2, pag. 1011-1099, https://www.archiviogiuridiconline.it/2025/06/25/anna-gianfreda-patrimonio-culturale-di-interesse-religioso-turismo-religioso-e-cammini-della-fede-fonti-esperienze-e-prospettive-civili-ed-ecclesiali-per-lo-sviluppo-degli-ecosistemi-turistici-de/.

[15] A. Cicchetti, I cammini (religiosi), uno strumento di valorizzazione territoriale, in Aedon, 2025, 1.

[16] La legge 13 febbraio 2026, n. 24, recante Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'Italia, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2026 ed è entrata in vigore il giorno successivo, ossia il 26 febbraio 2026. Da tale data decorrono i termini previsti dal legislatore per l'adozione degli atti attuativi necessari alla piena operatività del nuovo impianto normativo. In particolare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge - e dunque entro il 27 aprile 2026 - dovevano essere adottati due distinti decreti ministeriali. Il primo, previsto dall'art. 3, comma 1, riguarda l'istituzione, presso il ministero del Turismo, della cabina di regia nazionale, da costituirsi con decreto del ministro del turismo, sentiti il ministro della Cultura, il ministro per le Disabilità e la Conferenza unificata. Il secondo, contemplato dall'art. 4, comma 1, concerne invece l'istituzione del tavolo permanente per i cammini d'Italia, anch'esso affidato a un decreto del ministro del turismo. Un termine più ampio è invece previsto per il decreto attuativo relativo alla banca dati dei cammini d'Italia. Ai sensi dell'art. 2, comma 4, il ministro del turismo, di concerto con il ministro della Cultura, è chiamato ad adottare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge - e quindi entro il 26 giugno 2026 - un decreto volto a definire le linee guida della banca dati, gli standard di qualità dei cammini, nonché le modalità e i termini per l'inserimento, la sospensione e la cancellazione dei cammini medesimi.

[17] Per un commento a questa normativa, cfr. A.G. Chizzoniti, Il turismo religioso nell'ordinamento giuridico italiano: legislazione unilaterale e nuove forme di collaborazione tra Stato e confessioni religiose, in Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, XL, 2024, 1, pagg. 587-623.

[18] Cfr. A. Gianfreda, Patrimonio culturale di interesse religioso, cit.

[19] Cfr. https://turismo.chiesacattolica.it/6200-2/. Per alcuni approfondimenti, cfr. M. Tigano, Turismo sostenibile e nuove strategie per la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali di interesse religioso: i Parchi culturali ecclesiali, in Aedon, 2022, 1; L.M. Guzzo, Il patrimonio culturale, in particolare quello di rilevanza religiosa, e la Convenzione di Faro, in Aedon, 2022, 1.

[20] A. Gianfreda, G. Mazzoni, Ecosistemi turistico-religiosi, cammini religiosi e Parco Culturale Ecclesiale "Terre di Passo": gli ambiti di ricerca tra sostenibilità e valorizzazione del territorio emiliano-romagnolo, in Gli itinerari culturali e religiosi. Una ricerca sui territori di Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana, (a cura di) A. Gianfreda, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2025, pagg. 69-91.

[21] Celebrazione eucaristica con gli studenti delle Università Pontificie, Omelia del Santo Padre Leone XIV, 27 ottobre 2025, da https://www.vatican.va/content/leo-xiv/it/homilies/2025/documents/20251027-messa-univ-pontificie.html.

 

 

 



copyright 2026 by Società editrice il Mulino
Licenza d'uso


inizio pagina