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“Il diritto dei beni culturali” – Papers Convegno OGIPaC (27 maggio 2021)

Il sostegno dei beni culturali: riflessioni per una strategia “altruistica” [*]

di Andrea Montanari

Sommario: 1. Sponsorizzazione e donazione modale. - 2. Corrispettività e interdipendenza. - 3. Sostegno dei beni culturali con scopo di lucro e mecenatismo. - 4. Conclusioni: per una strategia “altruistica”.

The support of cultural heritage: considerations for an “altruistic” strategy
This essay investigates the support of cultural heritage from the perspective of private law. It compares the support carried out for profit, in particular through sponsorship, and that exercised in a purely altruistic manner, resorting to liberal acts. In this regard, the Author highlights how the latter activities: i) offer a greater contribution in terms of intensifying the link between individuals and the cultural life of the community to which they belong; ii) are more in line with the dogmatic meaning of cultural heritage, which represents a ‘value’ and not a ‘utility’.

Keywords: Patronage; Sponsorship; Donation; Cultural Heritage.

1. Sponsorizzazione e donazione modale

Quando si pensa al tema del “sostegno dei beni culturali” vengono alla mente diverse riflessioni: quella, di matrice tributaria, che evidenzia gli incentivi fiscali [1]; quella, di taglio più spiccatamente amministrativistico, tesa all’analisi delle semplificazioni procedurali contemplate dal legislatore (art. 19 d.lgs. 50/2016) [2]; quella museale, volta a valutare l’incidenza della tutela e della valorizzazione dei beni culturali sulla gestione di un museo [3]; quella di tipo storico-culturale che evidenzia la progressiva diffusione dell’idea della partecipazione dei privati allo sviluppo culturale della società [4].

In questa sede, il sostegno dei beni culturali verrà indagato dalla prospettiva del diritto privato, la quale consente di richiamare una distinzione che, attraverso il discorso giuridico, rinvia a quello socio-culturale sull’idea che sottende alle forme di partecipazione dei consociati alla vita culturale della comunità, mediante la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico. La distinzione è quella tra corrispettività e liberalità: la prima identifica le forme di sostegno dell’arte esercitate con scopo di lucro; la seconda evoca, invece, il fenomeno sociale del mecenatismo, inteso nel suo significato etimologico più puro, ossia la tendenza a promuovere la cultura in maniera libera ed economicamente disinteressata [5]. Tale distinzione rivela, al contempo, i due interessi che animano l’agire del soggetto: l’interesse egoistico, cui risulta complementare quello altruistico, e l’interesse genuinamente altruistico [6].

Entrambe le forme di sostegno ora menzionate mirano alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali. Due concetti, questi ultimi, normativamente distinti, la cui sinergia consente di approdare al fine unico di contribuire alla crescita culturale del Paese [7]. In estrema sintesi, la “tutela” allude al complesso di attività, scientificamente qualificate, volte all’individuazione del bene, al mantenimento e al miglioramento delle sue condizioni, mediante opere di protezione e conservazione, per favorirne la fruizione da parte della società (art. 3, Codice). La valorizzazione consiste, invece, nelle iniziative tese alla promozione della conoscenza del patrimonio culturale, assicurandone le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione (art. 6, Codice). Detto altrimenti, mentre la tutela consiste in funzioni ed attività che s’incentrano sulla cosa-bene culturale presa in considerazione, perché venga fruita dalla collettività, la valorizzazione prende corpo in funzioni e in attività che hanno di mira il contesto spaziale e culturale in cui la cosa risulta collocata, per incentivarne la conoscenza da parte della comunità [8]. La tensione di entrambe queste attività, volta ad assicurare la fruizione del bene culturale, riflette, poi, la sua concezione non già statica, quale pura cosa materiale, bensì dinamica, come medio per stimolare la sensibilità artistica e culturale della società [9].

Riprendendo il tema che maggiormente ci occupa, alla forma giuridica della corrispettività corrisponde la regolamentazione dei rapporti tesi sia alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, sia al soddisfacimento dell’interesse economico del soggetto sostenitore. A tale riguardo, lo schema contrattuale di riferimento è la sponsorizzazione, identificata dall’art. 120, co. 1, del codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42/2004, d’ora in poi anche ‘Codice’) [10] in “ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante”. Si tratta di un contratto atipico in cui una parte, il c.d. sponsor, eroga una somma di denaro o una prestazione funzionale all’iniziativa della controparte, il c.d. sponsee, la quale è tenuta a permettere lo sfruttamento economico dei segni distintivi dello sponsor [11]. Emerge in maniera evidente, pertanto, il nesso di corrispettività tra le prestazioni poste in capo ai contraenti, nonché l’interesse economico che vi sottende: l’art. 120 sopra menzionato esibisce chiaramente l’inserimento della tutela e della valorizzazione dei beni culturali all’interno dell’azione dello sponsor tesa alla promozione della propria attività economica. E l’assunto risulta ulteriormente confermato dalla constatazione che la figura contrattuale in parola proviene dal settore della pubblicità commerciale, distinguendosene per il legame posto tra la promozione dell’immagine dello sponsor e il progetto dello sponsee, che gioca un ruolo determinante nella riuscita dell’operazione in esame.

Diverso è l’interesse che sottende alla donazione e finanche alla donazione modale, la quale abilita le parti a modificare la struttura del contratto tramite l’inserimento dell’onere unito alla possibilità di esperire la risoluzione in caso di suo inadempimento (art. 793 c.c.). In questo modo, viene riconosciuta, sì, la possibilità ai contraenti di costituire un nesso di interdipendenza tra l’adempimento dell’onere e il soddisfacimento del programma contrattuale [12], ma ciò senza intaccare lo spirito di liberalità o animus donandiche contraddistingue la donazione (art. 769 c.c.).

La regola sulla donazione modale sollecita, allora, l’indagine sulla differenza tra la “corrispettività” e la “interdipendenza” [13] e ciò in ragione del collegamento sistematico con la disciplina della risoluzione (art. 793, co. 4, c.c.), il cui ambito di applicazione è rappresentato, sul piano della disciplina generale, dall’area dei contratti con prestazioni corrispettive (art. 1453 c.c.).

2. Corrispettività e interdipendenza

La figura del contratto con prestazioni corrispettive è stata introdotta dal legislatore del ’42, sostituendo la categoria del contratto bilaterale prevista dall’art. 1165 del codice abrogato (art. 1165). Come si è spiegato in maniera approfondita altrove [14], la portata innovativa dell’introduzione in parola va identificata nell’accento posto sulla particolare relazione tra le prestazioni contrattuali: il contratto con prestazioni corrispettive s’incentra sul rapporto tra le prestazioni, segnalandone il nesso di corrispettività o di interdipendenza, che consiste nella causalità reciproca fra esse, sicché ciascuna parte “non è tenuta alla propria prestazione, se non sia dovuta, ed effettuata, la prestazione dell’altra” [15]. La violazione del nesso di corrispettività, il cui impatto sull’assetto degli interessi riversati nella lex contractus risulti di “non scarsa importanza” avuto riguardo all’interesse della controparte (art. 1455 c.c.), comporta la risoluzione del contratto.

In questo quadro normativo e dogmatico s’inserisce la disciplina della risoluzione sulla donazione modale [16], la cui natura essenzialmente gratuita permette di dare risalto alla specificità del significato di “corrispettività” rispetto a quello di “interdipendenza”. Entrambi i termini richiamano, infatti, il collegamento causale tra le prestazioni, ma soltanto la prima, ossia la corrispettività, rimanda anche all’idea di scambio in termini puramente economici [17]. Diversamente dall’interdipendenza, la corrispettività esibisce, sul piano semantico, una sovrastruttura di tipo economico, che rimanda alla misurazione della corrispondenza o della proporzione tra le prestazioni dedotte in contratto: emblematico, al riguardo, è l’esempio della vendita che prevede il trasferimento della proprietà “verso il corrispettivo di un prezzo” (art. 1470 c.c.).

In questo senso, il nesso di corrispettività, proprio della sponsorizzazione, fa trapelare l’interesse lucrativo perseguito dallo sponsor, allontanando, quindi, questa figura contrattuale dalle forme giuridiche in cui prende corpo il sostegno dei beni culturali caratterizzato dalla generosità del sostenitore. Tra queste rientra la donazione e anche la donazione modale la quale, e lo si è anticipato, sebbene risulti caratterizzata dalla interdipendenza tra le prestazioni, conserva la sua natura essenzialmente gratuita legata allo spirito di liberalità.

Il riferimento a quest’ultimo rende opportuno ripercorrere alcuni degli assunti che hanno connotato la riflessione giuridica su di esso. E ciò in quanto gli stessi appaiono assai significativi se posti nella prospettiva di attribuire giuridicità al fenomeno sociale del mecenatismo. Procedendo in questo senso emerge, anzitutto, la mancanza di corrispondenza biunivoca tra liberalità e donazione, giacché lo stesso legislatore contempla la possibilità di c.d. “liberalità non donative” [18], per estendervi l’applicazione delle norme sulla revocazione delle donazioni per causa d’ingratitudine e per sopravvenienza di figli, nonché quelle sulla riduzione delle donazioni (art. 809 c.c.). L’autonomia del concetto di liberalità rispetto alla donazione ha motivato, quindi, l’evidenziazione dei diversi significati che assume la liberalità sul piano normativo: talvolta designa un “effetto economico” [19], che può essere prodotto sia dai contratti gratuiti sia da quelli onerosi [20], talaltra la causa del contratto, come nell’ipotesi della donazione [21]. La liberalità non va identificata, poi, con la mera assenza di corrispettivo; essa gode, infatti, di un più preciso significato rispetto alla gratuità [22]. Il che giustifica anche la differenza tra la c.d. donazione indiretta e il contratto gratuito: “il comodato della casa di villeggiatura per una sola stagione è contratto a titolo gratuito non donativo; ma il comodato per tutte le stagioni estive della vita del donante che in pratica non l’ha mai usato lasciandola in pieno godimento al “comodatario” è donazione indiretta. Si riscontra nel primo caso la gratuità, nel secondo caso la liberalità donativa. Ora nel negozio gratuito non donativo non vi è arricchimento, mentre nel negozio indiretto donativo si registra l’arricchimento di chi riceve l’attribuzione” [23]. La liberalità impedisce, inoltre, di concepire l’atto cui accede dalla specola delle logiche di mercato [24]. Ancora, la liberalità esula dalla categoria del dovere, poiché essa qualifica l’esercizio di un atto nullo iure cogente, rappresentando un evidente ossimoro l’attribuzione della natura di “dovuto” a un atto “spontaneo”; qual è per definizione l’atto liberale [25]. La previsione dello spirito di liberalità da parte del legislatore del 1942 (art. 769) ha sostituito il ridondante riferimento alla “spontanea liberalità”, contemplata dal codice abrogato (art. 1050) [26], accentuandone così la venatura soggettiva [27]. Venatura soggettiva che trova riscontro anche nella sua collocazione sistematica all’interno del libro delle successioni, la cui disciplina risulta notoriamente connotata dalla positivizzazione di elementi soggettivi [28]. Una venatura che non rende, tuttavia, coincidente lo spirito di liberalità con il motivo, giacché il primo dimostra che l’attribuzione patrimoniale diretta all’arricchimento del donatario manca di costrizione, mentre il secondo è “un movente tutto personale e concreto dell’atto volitivo” [29].

I dati brevemente richiamati sembrano giustificare la considerazione per cui la liberalità, là dove venga considerata come significante dell’effetto economico dell’atto, evidenzia l’aspetto puramente oggettivo di arricchimento mero dell’accipiens, mentre quando, come nella donazione, funge da punto di osservazione connotante l’azione del soggetto, mette oggettivamente in mostra il profilo semantico di generosità proprio dell’intento dell’agente. È questo secondo angolo visuale che offre il terreno dal quale ipotizzare la lettura giuridica dell’azione illuminata del mecenate, la cui caratteristica principale, la libertà [30], la riallaccia sul piano filologico alla liberalità [31]. Quell’azione rinviene, dunque, il suo “atto tipico” nella donazione, quale “strumento di realizzazione [...] del sentimento di una sola parte, del donante” [32]. In questo senso, la liberalità funge da ponte per l’inserimento del mecenatismo nel discorso giuridico e ciò in base ai dati più sopra menzionati, i quali, segnando il perimetro della categoria in questione, offrono il proprio riverbero sulla considerazione socio-culturale delle azioni di sostegno ai beni culturali. Detto altrimenti: cosa è mecenatismo e cosa non lo è; quale condotta possa essere considerata essenzialmente liberale e quale, invece, risulti strumentale allo scopo di lucro. Il collegamento della liberalità al fenomeno sociale del mecenatismo consente, infine, alla prima di riacquisire sul piano giuridico il suo tratto semantico innato di generosità libera ed immotivata, il quale è andato sfumando, secondo una dottrina autorevole, nell’epoca contemporanea [33].

Questo è, in definitiva, il significato sottostante al confronto tra corrispettività e interdipendenza proposto in queste pagine. Confronto che ha generato, attraverso il riferimento alla donazione, la dialettica tra corrispettività e liberalità che, sul fronte del tema indagato, sostanzia la contrapposizione tra attività lucrativa a sostegno dei beni culturali e azione puramente altruistica.

3. Sostegno dei beni culturali con scopo di lucro e mecenatismo

Il discorso giuridico sulla differenza tra corrispettività e interdipendenza fa affiorare una distinzione significativa: quella tra l’attività guidata dall’interesse al profitto e l’azione altruistica. In questo senso, altro è la sponsorizzazione, altro sono la donazione modale e, più in generale, le forme di elargizione liberale. La sponsorizzazione contempla un’operazione, di certo apprezzabile, in cui è fuori di dubbio, però, la strumentalità della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale rispetto all’accrescimento dell’immagine dell’azienda-sponsor [34]. Come si è segnalato in precedenza, l’art. 120 Codice inserisce l’attività economica svolta dallo sponsor nel cono prospettico della tutela e della valorizzazione dei beni culturali. E ciò trova una conferma nello stesso art. 120 del Codice che se, da un lato, impedisce che il bene culturale venga posto alla mercé dello sponsor, stabilendo che la promozione debba avvenire in forme compatibili con il carattere artistico o storico, con l’aspetto e con il decoro del bene culturale (2° comma), dall’altro lato, attribuisce allo sponsor il potere contrattuale di definire le forme del controllo sulla realizzazione dell’iniziativa cui il contributo si riferisce (3° comma). La disposizione in parola mette in evidenza l’elemento causale del contratto in questione [35]: il contributo, che può consistere, com’è noto, in una somma di denaro (c.d. sponsorizzazione pura) o nella prestazione di servizi (c.d. sponsorizzazione tecnica) oppure, ancora, in entrambi (c.d. sponsorizzazione mista), risulta preordinato alla conservazione e protezione del bene o alla promozione della conoscenza, per garantire o migliorare la fruibilità del patrimonio culturale da parte della comunità. La causa del contratto segna, in questo senso, il perimetro dell’attività promozionale dello sponsor, ma anche di quella dello sponsee sul fronte dell’utilizzazione delle risorse ricevute.

Diversa è l’area in cui si disloca il mecenatismo. Quest’ultimo contempla la partecipazione alla crescita culturale della comunità attraverso condotte connotate da liberalità. L’azione liberale del mecenate, da una diversa prospettiva epistemologica, manifesta, infatti, il legame forte di quel soggetto con l’ambiente umano e sociale nel quale svolge la sua vita ed attività [36]. Il che fa emergere, anche sotto questo profilo, come la liberalità possa costituire la chiave di accesso del mecenatismo nel discorso giuridico. Utili appaiono, in proposito, gli studi delle scienze comportamentali i quali rivelano sia la diffidenza legislativa nei confronti delle attribuzioni liberali [37], sia la distanza presente tra il modello comportamentale presupposto dal diritto e quello definito dal paradigma dell’homo oeconomicus. “Il “soggetto” della donazione non è un individuo isolato, né un freddo calcolatore, né tanto meno una persona dotata di un illimitato bagaglio di informazioni e impeccabile nel valutarle. Al contrario è un soggetto suscettibile di cader vittima delle passioni e delle emozioni; immerso in una rete di rapporti personali e familiari con cui l’atto donativo necessariamente interferisce” [38]. L’assunto risulta particolarmente significativo per il tema che ci occupa, poiché fa affiorare la valenza socio-culturale dell’attività donativa, la quale risulta integrata nella complessa trama delle relazioni sociali, che ne influenza significati ed effetti e dalla quale il donante, neppure volendo, può fare astrazione [39]. Il dono è molte volte all’origine delle relazioni sociali: il dono ha gettato le basi della convivenza di molte comunità; la storia racconta di legami, alleanze ed amicizie favorite dallo scambio di doni [40].

Occorre, allora, riportare il discorso sul tema del presente contributo, per valutarne le ripercussioni. Il “valore” comunitario [41] delle cose-beni culturali, “quali testimonianze aventi valore di civiltà” (art. 2, co. 2, Codice) [42], mette in evidenza l’assurgere delle forme di sostegno offerte dal mecenate a mezzo rivelativo della sua partecipazione alla conservazione e allo sviluppo culturale della società di cui è parte. Il sostegno dell’arte rappresenta, in questo senso, anche il modo di manifestare l’appartenenza alla comunità ed il proprio identificarvisi. Ancora, l’attività del mecenate volta a favorire la fruibilità delle cose-beni culturali diviene lo strumento per meglio affrontare e spiegare, attraverso l’indagine storica, le vicende che caratterizzano l’epoca contemporanea [43].

Dalla prospettiva squisitamente giuridica, il discorso assume, dunque, altri e significativi profili rispetto alla sponsorizzazione. Quest’ultima mette in secondo piano la portata eminentemente valoriale della cosa-bene culturale considerandola sotto il profilo squisitamente utilitaristico e, quindi, come mero bene giuridico. In questa prospettiva, il bene culturale esibisce ciò che ontologicamente non è o non dovrebbe essere: un’utilità [44]. Viceversa, l’azione illuminata del mecenate si pone fuori dalle logiche del mercato, e s’incentra esclusivamente sulla tutela e sulla valorizzazione dei beni culturali, sicché il linguaggio non è tanto quello della “promozione della propria immagine”, bensì quello della “condivisione comunitaria della propria passione”. L’attività del mecenate si pone pienamente in linea con l’evoluzione della nozione di bene culturale, la quale ha registrato l’accantonamento della concezione estetizzante, per promuoverne una spiccatamente culturale [45].

Quest’ultimo assunto rende opportuno spendere qualche parola sulla legge del 1° ottobre 2020, n. 133, con la quale l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” (c.d. Convenzione di Faro) del 2005 [46]. Focalizzando in questa sede l’attenzione sugli aspetti che appaiono rilevanti rispetto al tema indagato, occorre segnalare talune perplessità che affiorano dal testo normativo, le quali incidono, quanto meno potenzialmente, sul futuro articolarsi del rapporto tra comunità e identità culturale.

La Convenzione offre una visione antropologica del “cultural heritage”, la quale s’incentra sulle prerogative dell’individuo [47]. Questa visione si ricava in modo emblematico dall’art. 1, secondo cui gli Stati aderenti s’impegnano “a riconoscere che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo [cors. agg.]” [48]. Altrettanto emblematico è l’art. 2, che, alla lettera a), collega la definizione di “patrimonio culturale” a ciò che le persone identificano come tale, in quanto riflesso ed espressione “dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione”, e che, alla lettera b), individua la “comunità patrimoniale” in quella “costituita da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, che essi desiderano, nel quadro dell’azione pubblica, mantenere e trasmettere alle generazioni future”.

La prospettiva in parola si contrappone a quella della “realità” sposata dalla nostra legislazione sul diritto dei beni culturali [49] e richiama sul piano giuridico la sussidiarietà c.d. orizzontale contemplata dalla nostra Carta costituzionale al quarto comma dell’art. 118 [50]. Ciò evidenzia, in primo luogo, l’aporia nel sistema provocata dalla traduzione, scorretta e inappropriata dell’inglese “cultural heritage” con l’italiano “patrimonio culturale” [51], per cui si hanno due concetti omonimi, ma che assumono una forma giuridica qualitativamente e quantitativamente diversa [52]: la nozione di patrimonio culturale offerta dalla legge di ratifica include in sostanza qualsivoglia manifestazione culturale [53], mentre quella contemplata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio risulta circoscritta, e l’argomento risale alla Commissione Franceschini, alle cose, testimonianze materiali aventi valore di civiltà [54]. In secondo luogo, quella visione ha suscitato più di una perplessità in dottrina, correlata per lo più al contesto ‘politico’ nel quale risulta collocata. In questo senso, viene rilevato che la Convenzione se, per un verso, pone il legame tra la comunità insediata in un territorio e l’identità culturale che la definisce, per altro verso, insiste mediante vari riferimenti normativi sulla promozione della “diversità culturale”. Il che, letto dalla prospettiva antropologica, fa emergere il conflitto tra la comunità, che si consolida e si identifica attorno alle sue tradizioni, e l’altro da sé, ossia il diverso, fatto, a sua volta, di differenti usi e costumi: “il diversitarismo che astrae da territorialità e storicità delle espressioni culturali si risolve in disorientamento e nel pericolo concreto di frizioni e tensioni irrimediabili, all’opposto della c.d. interculturalità che qualcuno vorrebbe vedere in questa Convenzione il cui testo però non vi fa alcun riferimento” [55]. Ciò che non emerge, in altri termini, è l’idea kantiana di rispetto, per la quale la differenza è tanto più riconosciuta quanto più si è consapevoli della propria identità.

L’epilogo è uno scenario normativo difficilmente decifrabile, annacquato da un lessico “politically correct” calato nel contesto post-moderno [56] dell’Eclissi giuridica [57], con il risultato di esaltare tutte le negatività del relativismo insito nella nozione di comunità patrimoniale sopra menzionata [58]. Uno scenario che accende, pertanto, i riflettori sull’ulteriore ambiguità emergente dall’art. 4 della legge di ratifica, il quale prevede la possibilità di limitare “l’esercizio del diritto al patrimonio culturale” per la “protezione dell’interesse pubblico, degli altrui diritti e libertà”. Una disposizione che alimenta più di un timore nel senso di paventare un omaggio alla nota campagna della c.d. cancel culture, la quale, realizzando la riduzione del tempo a mera attualità, e quindi la cancellazione della storia come ‘diacronia’ [59], si situa all’opposto del significato dogmatico della nozione di bene culturale.

4. Conclusioni: per una strategia “altruistica”.

La differenza giuridico-privatistica tra la “corrispettività” e la “interdipendenza” offre la chiave di lettura per cogliere appieno il tratto distintivo tra la sponsorizzazione e la donazione modale. Quella distinzione possiede, d’altra parte, un significato ulteriore che si spinge oltre il discorso puramente giuridico per abbracciare quello socio-culturale. Sotto questo profilo, il tratto specificante la corrispettività rispetto all’interdipendenza consente di dare risalto all’animus donandi, per evidenziare il diverso approccio comunitario dei soggetti che sostengono i beni culturali.

Su questo fronte, le politiche d’incentivo alle forme di elargizione liberale devono essere favorite rispetto a quelle promotrici delle iniziative con fine di lucro. Le prime, a differenza delle seconde, rendono, infatti, il mecenate pienamente partecipe della comunità in cui si svolge la propria esistenza, perché lo scopo del suo agire è puramente altruistico.

Promuovere il sostegno della cultura con spirito di liberalità rappresenta, in definitiva, un investimento nella collettività, per trasmetterle la consapevolezza dell’ambiente sociale e culturale in cui vive e, quindi, della propria identità [60]. Detto altrimenti, un tale tipo partecipazione alla vita culturale della comunità richiede un’azione dello Stato volta alla creazione di persone consapevoli del loro essere inseriti in una società dalla quale ricevono e alla quale possono dare. Si tratta di incentivare un movimento teso alla realizzazione di una società orientata maggiormente all’altruismo e non esclusivamente all’utilitarismo. Il patrimonio culturale va sostenuto per favorirne la fruizione (artt. 3 e 6 del Codice) e, quindi, per ingenerare nei consociati la consapevolezza della propria identità: “senza cultura non c’è identità” [61]. Il fine di lucro o, detto in maniera più chiara, il do ut des esula da quest’orizzonte concettuale o, quanto meno, assume un ruolo necessariamente marginale. Al contrario, rivestono maggiore rilievo le iniziative associative, mirate a includere tutte le fasce sociali della popolazione [62] nella contribuzione spontanea alle istituzioni culturali: si pensi, per fare degli esempi concreti, agli “Amici della Triennale di Milano” oppure agli “Amici del Castello di Rivoli”.

Agli esempi ora menzionati va aggiunto quello, assai diffuso, del c.d. crowdfunding, il quale, nella sua declinazione specifica del c.d. civic crowdfunding, tende al coinvolgimento dei consociati nella raccolta di fondi a sostegno delle opere pubbliche [63]. Il fenomeno in parola rintraccia le sue origini nel finanziamento per la costruzione del piedistallo su cui poggia la “Statua della Libertà” situata a New York. I vari tentativi di raccolta della somma necessaria a finanziare il progetto furono superati dall’iniziativa di Joseph Pulitzer, il quale offrì di pubblicare sul quotidiano di cui era editore il nome di chiunque avesse contribuito al progetto; e ciò a prescindere dal quantitativo di denaro donato. Il risultato fu che in pochi mesi venne raccolta la somma necessaria all’impresa.

L’aneddoto che ho ricordato offre in maniera chiara i principali tratti dell’odierno civic crowdfunding: la forza aggregante sprigionata dalla ‘colletta’, la quale attrae i consociati attorno alla costruzione di un monumento-testimonianza della storia della comunità; il valore socio-emozionale della campagna, la cui riuscita si fonda sulla risonanza interiore che il progetto suscita nei consociati, i quali individuano la loro ricompensa nell’intensificazione del senso di appartenenza alla società in cui vivono.

L’avvento delle nuove tecnologie è risultato particolarmente congeniale per la diffusione e la crescita del civic crowdfunding. La rete di Internet permette, infatti, una comunicazione ad ampio raggio che investe praticamente l’intero pianeta e incrementa, quindi, il grado di conoscibilità del progetto civico che necessita del finanziamento, consentendo a livello potenziale l’attrazione di fondi da qualunque parte del mondo e da una vasta quantità di soggetti. Ancora, Internet favorisce la trasparenza sull’amministrazione dei fondi e aumenta, pertanto, la fiducia nel sistema da parte dei donatori.

Questa breve descrizione consente di evidenziare i punti di contatto del civic crowdfunding con il discorso che si è svolto in queste pagine. Il sistema di finanziamento in esame rinvigorisce il legame tra la comunità e la sua storia, stimolando la partecipazione dei consociati alla vita culturale della comunità stessa a un costo che dipende esclusivamente dall’altruismo dei soggetti coinvolti. In quest’orizzonte di azione assume un ruolo fondamentale la forza del sentimento che viene trasmesso dalla partecipazione al progetto civico. Un valore che ha il suo significato più profondo nel rendere i soggetti partecipanti consapevoli della loro appartenenza a una determinata civiltà, le cui testimonianze materiali vanno conosciute, preservate e rispettate, perché rispettandole si manifesta il rispetto per sé stessi e per la propria storia [64]. Affiora, in definitiva, l’immagine di un circolo virtuoso, secondo il quale il coinvolgimento dei privati al sostegno dei beni culturali e la consapevolezza della propria identità si alimentano vicendevolmente.

 

Note

[*] Il presente contributo trae spunto dalla discussione, sul tema “Il sostegno dell’arte tra corrispettività e liberalità”, tenuta il 27 maggio 2021 al “Convegno il Diritto dei Beni culturali. In memoria di Paolo Giorgio Ferri”, organizzato dall’Osservatorio giuridico sulla tutela del patrimonio culturale presso l’Università degli studi “Roma Tre”.

[1] V. ad es. M. Fiorilli, S. Gatti, Beni culturali. Fiscalità. Mecenatismo. Circolazione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019.

[2] Cfr. ad es. G.D. Comporti, Sponsorizzazione ed erogazioni liberali, in Aedon, 2015, 2; M. Fiorilli, S. Gatti, Beni culturali. Fiscalità. Mecenatismo. Circolazione, cit., pag. 120 ss.

[3] V. ad es. M.L. Tomea Gavazzoli, Manuale di museologia, Rizzoli, Milano, 2011.

[4] V. ad es. L. Casini, E. Pellegrini (a cura di), Donare allo Stato. Mecenatismo privato e raccolte pubbliche dell’Unità d’Italia al XXI secolo, Il Mulino, Bologna, 2019.

[5] Sulle varie definizioni di mecenatismo v. il recente contributo di E. Bortoluzzi Dubach, C. Tinonin, La relazione generosa. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati, Milano, 2020, pag. 17 ss. Sulla distinzione menzionata nel testo cfr. M. Vita De Giorgi, Sponsorizzazione e mecenatismo. I. Le sponsorizzazioni, Cedam, Padova, 1988, pag. 54 ss.

[6] Per la dialettica tra l’agire egositico e l’agire altruistico si veda sin d’ora R. von Jhering, Lo scopo nel diritto, trad. it. a cura di M.G. Losano, Milano, 1972, spec. pagg. 53-54: “l’egoista è un miglior calcolatore, l’abnegazione è un lusso che egli non si può permettere e che, nel fondo del suo cuore, quando la vede in altri ritiene pazzia oppure cerca di interpretare in modo consono ai propri principî, mediante l’introduzione di bassi motivi egoistici”. Di conseguenza l’a. esamina la specifica differenza che corre tra l’altruismo e l’abnegazione: la prima non comporta né un vantaggio, né uno svantaggio per il soggetto agente; la seconda comporta un sacrificio, “cioè una negazione di se stessi”.

[7] Sull’etimologia dell’attributo di “culturale” del bene, che rimanda al termine “Kultur” di matrice tedesca, cfr. part. F. Rimoli, Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, (a cura di) E. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, Roma tre Press, Roma, 2017, pag. 91 ss.; G. Magri, Beni culturali, in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino, 2011 (I agg.), § 1.

[8] Non è possibile, in questa sede, un maggiore approfondimento dei concetti menzionati: al riguardo cfr., senza alcuna pretesa di esaustività, M. Fiorillo in M. Ainis, M. Fiorillo, I beni culturali, in S. Cassese (a cura di) Trattato di diritto amministrativo. Diritto amministrativo speciale. Il lavoro e le professioni. La cultura e i “media”. I beni, i lavori pubblici e l’ambiente, II, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 1470 ss.; L. Casini, Beni culturali (dir. amm.), in Diz. dir. pubbl., dir. da S. Cassese, I, Milano, 2006, pag. 685 ss., 687 ss.; G. Boldon Zanetti, Il nuovo diritto dei beni culturali, Venezia, 2016, pag. 26 ss.; S. Marotta, Per una lettura sociologico-giuridica dei beni culturali come ‘beni comuni’, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, cit., pag. 37 ss.; E. Battelli, I soggetti privati e la valorizzazione del patrimonio culturale, ibidem, pag. 59 ss., 63 ss.; A. Bartolini, Beni culturali (diritto amministrativo), in Enc. dir., Annali, VI, Milano, 2013, pag. 113 ss. ed in part. 122 ss.; A. Buzzanca, La valorizzazione dei beni culturali di appartenenza privata. Profili civilistici, Napoli, 2019, passim; S. Amorosino, Diritto dei beni culturali, Milano-Padova, 2019, pag. 60 ss., 127 ss. e 191 ss.; G. De Giorgi Cezzi, Sub Art. 3, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, Milano, 2019, pag. 37 ss.; G. Severini, Sub Artt. 6 e 7, ibidem, pag. 53 ss. Per un’analisi della compatibilità tra gli strumenti messi a disposizione dall’economia finanziaria e la tutela e la valorizzazione dei beni culturali cfr. G. Natale, L’arte come strumento di evoluzione dell’economia: le prospettive future, in Cura e tutela dei beni culturali, (a cura di) G.M. Esposito, F. Fasolino, Milano-Padova, 2020, pag. 273 ss. Con riferimento all’impatto potenziale sui concetti di tutela e di valorizzazione dei beni culturali della legge n. 133 del 1° ottobre 2020 di ratifica della “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società”, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 (c.d. Convenzione di Faro), v. sin d’ora le considerazioni critiche di G. Severini, P. Carpentieri, La ratifica della Convenzione di Faro “sul valore del patrimonio culturale per la società”: politically correct vs. tutela dei beni culturali, in Federalismi.it, 24 marzo 2021, pag. 224 ss.

[9] Che il concetto di bene culturale trascenda la materialità della cosa viene sottolineato, sotto diversi profili, da F. Santoro Passarelli, I beni della cultura secondo la Costituzione, in Studi in memoria di Carlo Esposito, III, Padova, 1973, pag. 1421 ss.; M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, spec. pag. 24 ss.; M. Ainis, M. Fiorillo, I beni culturali, cit., pag. 1466 ss.; V. Piergigli, I “beni culturali”: interpretazione evolutiva di una nozione giuridica consolidata, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio tra teoria e prassi, (a cura di) V. Piergigli, A.L. Maccari, Milano, 2006, pag. 36 s.; R. Di Raimo, La “proprietà” pubblica e degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei beni culturali, in Rass. dir. civ., 2010, pag. 1102 ss.; G. Boldon Zanetti, Il nuovo diritto dei beni culturali, cit., pag. 93; B. Cortese, Patrimonio culturale, diritto e storia, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, cit., pag. 18 ss.; E. Battelli, I soggetti privati e la valorizzazione del patrimonio culturale, cit., pag. 53 ss.; F. Rimoli, Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale, cit., pag. 104 ss.; Benigni, Tutela e valorizzazione del bene culturale religioso. Tra competenza statale e collaborazione con le confessioni religiose, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, pag. 115 ss. Il protrarsi della nozione di bene culturale oltre la cosa materiale ha innescato il dibattito sulla materialità e immaterialità del bene culturale [al riguardo cfr. tra gli altri Magri, Beni culturali, cit., § 3; C. Lamberti, Ma esistono i beni culturali immateriali? (in margine al Convegno di Assisi sui beni culturali immateriali), in Aedon, 2014, 1; Bartolini, Beni culturali (diritto amministrativo), cit., pag. 97 ss. e 110 ss.; S. Amorosino, Diritto dei beni culturali, cit., pag. 51 ss.; A. Gualdani, I beni culturali immateriali: una categoria in cerca di autonomia, in Aedon, 2019, 1; dibattito che trova eco anche con riferimento alla recente legge di ratifica della Convenzione di Faro: cfr. G. Severini, P. Carpentieri, La ratifica della Convenzione di Faro sul valore del patrimonio culturale per la società”: politically correct vs. tutela dei beni culturali, cit., pag. 249 ss. e 253 ss.. Questa linea di pensiero ha motivato altresì l’inserimento dei beni culturali nella discussione sui beni comuni: cfr. S. Marotta, Per una lettura sociologico-giuridica dei beni culturali come ‘beni comuni’, cit., pag. 43 ss.; U. Mattei, Beni culturali, beni comuni, estrazione, in Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela, cit., pag. 147 ss.; L. Nivarra, Beni comuni: dalla fruizione alla gestione, ibidem, pag. 155 ss.

[10] Cfr. tra gli altri M. Vita De Giorgi, Sponsorizzazione e mecenatismo. I. Le sponsorizzazioni, cit., spec. pag. 79 ss.; S. Gatti, Sponsorizzazione, in Enc. dir., Milano, XLIII, 1990; M. Bianca, Sponsorizzazione, in Dig. disc. priv., Utet, Torino, 1998 (agg.); M. Ainis, M. Fiorillo, I beni culturali, cit., pag. 1485 ss.; A. Nervi, Il comodato di opera d’arte. La sponsorizzazione culturale. I diritti di sfruttamento economico dell’opera d’arte e il merchandising museale, in I contratti del turismo, dello sport e della cultura, (a cura di) F. Delfini, F. Morandi, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino, 2010, pag. 556 ss.; A. Fantin, La sponsorizzazione dei beni culturali: nuovi orizzonti del partenariato pubblico-privato, in Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural Heritage, 2011, 2, pag. 115 ss.; R.E. Cerchia, Sponsorizzazione (contratto di), in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino, 2013 (agg.); V. Gastaldo, La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e sponsorizzazioni, in Dir. econ., pag. 609 ss.; G.D. Comporti, Sponsorizzazione ed erogazioni liberali, cit.; Natale, L’arte come strumento di evoluzione dell’economia: le prospettive future, cit., pag. 294 ss.

[11] Non appare del tutto rigorosa, sul punto, l’affermazione secondo la quale in capo allo sponsee graverebbe un’obbligazione di mezzi, sicché non sarebbe tenuto a garantire il c.d. ritorno pubblicitario allo sponsor (così invece V. Gastaldo, La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e sponsorizzazioni, cit., pag. 611). Risulta, infatti, ampiamente acquisito l’insegnamento autorevole che segnala l’inconsistenza dogmatica della distinzione tra obbligazioni di “risultato” e obbligazioni di “mezzi”, giacché “non è concepibile un rapporto obbligatorio da cui sia escluso il momento del risultato dovuto” (L. Mengoni, Obbligazioni di “risultato” e obbligazioni di “mezzi” (Studio critico), in Riv. dir. comm., 1954, I, pag. 185 ss., 280 ss. e 366 ss., ora in Scritti, II. Obbligazioni e negozio, (a cura di) C. Castronovo, A. Albanese e A. Nicolussi, Milano, 2011, pag. 145; e v. anche, più di recente, F. Piraino, Adempimento e responsabilità contrattuale, Napoli, 2011, pag. 509 ss., il quale nega, sì, la distinzione in parola, ma non rifiuta la considerazione del presupposto fenomenologico su cui essa poggia e di cui quella distinzione ha esasperato il significato. In quest’ottica, occorre accantonare il sintagma decettivo “obbligazioni “di mezzi” ed obbligazioni “di risultato”“, “per discorrere invece [...] di inadempimento verificabile soltanto in concreto (e dunque sempre controvertibile) e di inadempimento già definito in astratto (e dunque incontrovertibile nella sua mera oggettività). Questa coppia dialettica meglio rappresenta, infatti, il presupposto fenomenico travisato dalla distinzione tra obbligazioni “di mezzi” e obbligazioni “di risultato”“ (ibidem, pag. 594). In giurisprudenza v. Corte Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15781, in Eur. dir. priv., 2006, pag. 781 ss., con nota di A. Nicolussi, Il commiato della giurisprudenza dalla distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi; Corte Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Danno resp., 2008, pag. 788 ss., con commenti di G. Vinciguerra, Nuovi (ma provvisori?) assetti della responsabilità medica; ivi, pag. 871 ss., con commento di A. Nicolussi, Sezioni sempre più unite contro la distinzione tra obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi. La responsabilità del medico; ivi, pag. 1002 ss., con commento di M. Gazzarra, Le S.U. ‘‘fanno il punto’’ in tema di onere della prova della responsabilità sanitaria; ivi, pag. 1265 ss., con commento di R. Breda, Contenuto del rapporto obbligatorio e onere della prova nella responsabilità medica). Con riferimento al tema che ci occupa, è corretto affermare, quindi, che lo sponsee non è tenuto a “garantire” il c.d. ritorno pubblicitario, ma ciò non in quanto su di esso grava un’inesistente obbligazione di mezzi, bensì perché un vincolo siffatto assumerebbe la diversa forma giuridica della garanzia, per l’appunto, e non già dell’obbligazione. Quest’ultima consiste, infatti, in un “rapporto giuridico caratterizzato da un dovere possibile in capo al debitore e funzionale a un interesse del creditore” (A. Nicolussi, Diritto europeo della vendita dei beni di consumo e categorie dogmatiche, in Eur. dir. priv., 2003, pag. 528), sicché lo sponsee è tenuto, come detto nel testo, a porre in essere una condotta propedeutica, in positivo, a pubblicizzare l’attività economica dello sponsor (es. inserendo i segni distintivi nelle brochure) e/o, in negativo, a consentire tale pubblicizzazione allo sponsor (es. non ostacolandola in via diretta o indiretta).

[12] Così A. Cataudella, La donazione, in Successioni e donazioni, in Tratt. Bessone, V, Torino, 2005, pag. 145.

[13] Distinguono il significato di interdipendenza da quello di corrispettività, con riferimento all’eccezione d’inadempimento, F. Realmonte, Eccezione di inadempimento, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, pag. 223 ss.; A.M. Benedetti, Le autodifese contrattuali. Artt. 1460-1462, in Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2011, pag. 28 ss.

[14] Cfr. il mio, Il danno da risoluzione, Napoli, 2013, pag. 13 ss.

[15] F. Messineo, Contratto (dir. priv.), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, pag. 911. Identificano la corrispettività con il legame causale o di interdipendenza tra le prestazioni, tra gli altri, F. Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Jovene, Napoli, 1962, pag. 221; A. Cataudella, Sul contenuto del contratto, Milano, 1974, pag. 319; A. Luminoso, Sub Art. 1453, in A. Luminoso, U. Carnevali, M. Costanza, Della risoluzione per inadempimento. Art. 1453-1454, in Comm. Scialoja-Branca-Galgano, I, Bologna-Roma, 1990, pag. 2 ss.; R. Verdera Server, Inadempimento e risoluzione del contratto, Padova, 1994, pag. 25; P. Barcellona, Diritto privato e società moderna, Napoli, 1996, pag. 364; C. Camardi, Economie individuali e connessione contrattuale. Saggio sulla presupposizione, Milano, 1997, pag. 455; M. Tamponi, La risoluzione per inadempimento, in E. Gabrielli, I contratti in generale, II, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino, 1999, pag. 1709 ss.; L. Cabella Pisu, Impossibilità sopravvenuta. Art. 1463-1466, in Comm. Scialoja-Branca-Galgano, Bologna-Roma, 2002, pag. 44; A. Trabucchi, Istituzioni di diritto civile, (a cura di) G. Trabucchi, Padova, 2005, pag. 694. Diversamente, G. Scalfi, Corrispettività e alea nei contratti, Milano-Varese, 1960, pag. 57, sostiene che “quando la legge usa l’espressione contratto con prestazioni corrispettive essa indica quei contratti caratterizzati da ciò: che le utilità che le parti tendono a conseguire (che cioè il contratto è destinato a procurare loro) sono reciproche”. Un’ulteriore differente lettura è proposta, poi, da A. Pino, Il contratto con prestazioni corrispettive. Bilateralità, onerosità e corrispettività nella teoria del contratto, Padova, 1963, pag. 159, secondo cui il dato caratteristico e tipico del contratto con prestazioni corrispettive è “lo scambio, inteso non in senso economico, giacché qualunque negozio con contenuto patrimoniale può essere utilizzato per svolgere attività economica, ma in senso giuridico, con il significato cioè che appare accolto dalla disciplina positiva: il reciproco trasferimento di beni o di servizi attuato con un unico strumento negoziale”.

[16] Sulla quale sia consentito il rinvio a A. Montanari, Il danno da risoluzione, cit., pag. 23 ss. e alla bibliografia ivi citata.

[17] Sul punto cfr. G. Amadio, Inattuazione e risoluzione: la fattispecie, in Tratt. Roppo, V. Rimedi, 2, Milano, 2006, pag. 65, secondo cui la risoluzione della donazione modale “solo impropriamente appare riferibile al concetto tipico di inattuazione di uno scambio”.

[18] Al riguardo cfr. V. Caredda, Le liberalità diverse dalla donazione, Torino, 1996, passim; Id., Donazioni indirette, in A. Palazzo, S. Mazzarese, I contratti gratuiti, in Tratt. Rescigno-Gabrielli, Torino, 2008, pag. 175 ss.

[19] Cfr. U. Carnevali, Liberalità (atti di), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, § 2.

[20] Cfr. L. Gatt, Onerosità, gratuità, liberalità, in Corrispettività, onerosità e gratuità. Profili tributari, (a cura di) V. Ficari e V. Mastroiacovo, Torino, 2014, pag. 57 ss.; nonché il più risalente e ampio contributo, Id., La liberalità, I, Torino, 2002, pag. 179 ss. e 463 ss. e passim.

[21] Si tratta dell’opinione pressoché prevalente: cfr. A. Checchini, Liberalità (atti di). I) Diritto civile, in Enc. giur. Treccani, XVIII, Roma, 1990, pag. 2 ss.; V. Caredda, Donazioni indirette, cit., pag. 214; P. Morozzo Della Rocca, Gratuità, liberalità e solidarietà, Giuffrè, Milano, 1998, pag. 57 ss. Di contro, v. le osservazioni di C. Argiroffi, Il formalismo e la donazione, in Il principio di gratuità, (a cura di) A. Galasso, S. Mazzarese, Milano, 2008, spec. pag. 147 ss., il quale ritiene che la donazione sia un patto sine causa che trova la sua vincolatività nella forma solenne.

[22] Così A. Palazzo, Donazione, in Dig. disc. priv., Sez. civ., agg., Torino, 1991, § 1; P. Morozzo Della Rocca, Gratuità, liberalità e solidarietà, cit., pag. 57. Sull’idea di gratuità come “principio” cfr. A. Galasso, Il principio di gratuità, in Riv. crit. dir. priv., 2001, pag. 205 ss.; S. Mazzarese, Il c.d. principio di gratuità, in Persona e diritto. Giornate in onore di Alfredo Galasso, (a cura di) R. Alessi, S. Mazzarese e S. Mazzamuto, Milano, 2013, pag. 395 ss.; nonché i contributi raccolti in A. Galasso e S. Mazzarese (a cura di), Il principio di gratuità, cit.

[23] A. Palazzo, Donazione, cit., § 2.

[24] Cfr. N. Irti, Concetto giuridico di mercato e dovere di solidarietà, in Riv. dir. civ., 1997, I, pag. 186 ss.

[25] Cfr. G. Oppo, La prestazione in adempimento di un dovere non giuridico (cinquant’anni dopo), in Riv. dir. civ., 1997, I, pag. 515 ss., ove viene ripreso e messo in relazione con l’evoluzione legislativa contemporanea lo studio più risalente, Id., Adempimento e liberalità, Milano, 1947; B. Biondi, Le donazioni, in Tratt. Vassalli, vol. XII, t. IV, UTET, Torino, 1961, pag. 72; A. Palazzo, Donazione, cit., § 1. Sulla questione se la liberalità si esaurisca nella spontaneità unita all’assenza di corrispettivo o debba includere anche l’interesse non economico del soggetto agente cfr. V. Caredda, Donazioni indirette, cit., pag. 181 ss.

[26] La spontaneità non aggiunge nulla ai requisiti della donazione: “costituisce una superfluità, opportunamente abolita”: A. Torrente, La donazione, (a cura di) U. Carnevali, A. Mora, in Tratt. Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2006, pag. 227; nonché B. Biondi, Le donazioni, cit., pag. 72.

[27] Sul punto P. Morozzo Della Rocca, Gratuità, liberalità e solidarietà, cit., pag. 58; nonché gli studi più risalenti di Torrente, La donazione, cit., pag. 221 ss.; e di A.C. Jemolo, Lo spirito di liberalità (riflessioni su una nozione istituzionale), in Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli, II, Torino, 1960, pag. 973 ss.

[28] Cfr. sul punto B. Biondi, Le donazioni, cit., pag. 580 ss.

[29] Così A. Palazzo, Donazione, cit., § 1.

[30] Sul punto v. part. E. Bortoluzzi Dubach, C. Tinonin, La relazione generosa. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati, cit., pag. 23 s., 141 s. e passim.

[31] Cfr. sul punto B. Biondi, Le donazioni, cit., pag. 72.

[32] A. Torrente, La donazione, cit., pag. 223. Sul punto v. anche A. Palazzo, Donazione, cit., § 2, il quale rileva che là dove venga a mancare la consistenza economica dello scambio e il requisito formale dell’atto pubblico, e quindi si ricada nei negozi gratuiti diversi dalla donazione, l’individuazione della figura donativa risulta legata allo spirito di liberalità e alla causa dell’attribuzione.

[33] Cfr. N. Lipari, “Spirito di liberalità” e “spirito di solidarietà”, in Riv. dir. civ., 1997, I, pag. 8: “nella realtà dell’esperienza contemporanea, lo spirito di liberalità appare sempre più lontano dai connotati della generosità libera ed immotivata e si viene, di volta in volta, colorando delle specificità di un rapporto concreto, ancorché questo talora si stemperi nella singolarità di atti apparentemente autonomi”.

[34] Sul punto appare assai significativa la considerazione di G. Oppo, La prestazione in adempimento di un dovere non giuridico (cinquant’anni dopo), cit., pag. 523: “Strumentali rispetto al fine economico sono, ad esempio, i vantaggi di vario genere offerti dalle imprese con un fine di promozione e che, come si sa, sotto i codici previgenti erano ricondotti addirittura agli atti soggettivi di commercio; collaterali possono considerarsi, come ricordava anche Falzea, le erogazioni di certi enti economici a favore di iniziative benefiche, culturali e simili, come pure le erogazioni nelle quali si realizza la così detta mutualità esterna nelle società cooperative (mutualità non a favore dei soci ma di terzi appartenenti alla medesima “categoria” sociale o portatori di un medesimo bisogno); strumentale al perseguimento di valori sociali è la possibile attività economica di enti (in tutto o in parte) non profit, attività che, quando favorita in ragione di quell’intento, può anche creare problemi sul piano concorrenziale e, più in genere, sul piano della disciplina del mercato”.

[35] Al riguardo cfr. part. A. Nervi, Il comodato di opera d’arte. La sponsorizzazione culturale. I diritti di sfruttamento economico dell’opera d’arte e il merchandising museale, cit., pag. 560 ss.

[36] Per l’analisi che mette in risalto i risvolti sociali correlati al mecenatismo culturale v. E. Bortoluzzi Dubach, C. Tinonin, La relazione generosa. Guida alla collaborazione con filantropi e mecenati, cit., spec. pag. 144 ss.; AA.VV., Donare si può? Gli Italiani e il mecenatismo culturale diffuso, Convegno svoltosi a Roma il 3 dicembre 2009.

[37] Diffidenza che include a livello più generale le attribuzioni gratuite relegate ad eccezione rispetto a quelle onerose dall’impianto codicistico: cfr. S. Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, Milano, 2006, pag. 124; Id., Gratuità e solidarietà tra impianti codicistici e ordinamenti costituzionali, in Il principio di gratuità, cit., pag. 97 ss.

[38] G. Resta, Gratuità e solidarietà: fondamenti emotivi e “irrazionali”, in Riv. crit. dir. priv., 2014, pag. 36, al quale si rinvia anche per la bibliografia sul tema.

[39] Così S. Rodotà, La vita e le regole. Tra diritto e non diritto, cit.,125. Sui riflessi sociali del principio di gratuità v. anche, tra le indagini di natura socio-antropologica e filosofica del dono, M. Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’echange dans les sociétés archaïques, in M. Mauss, Sociologie et Anthropologie, int. di Cl. Lévi-Strauss, Presses Universitaires de France, Paris 1950, pag. 145 ss. (per la versione in lingua italiana v. Id., Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, Einaudi, Torino, 2002); A. Caillé, Il terzo paradigma. Antropologia filosofica del dono, tr. it. A cura di A. Cinato, Torino, 1998; J.T. Godbout, Il linguaggio del dono, Torino, 1998; AA.VV., Il dono. Tra etica e scienze sociali, (a cura di) G. Gasparini, Roma, 1999; AA.VV., Il codice del dono. Verità e gratuità nelle ontologie del Novecento. Atti del IX Colloquio su filosofia e religione. Macerata, 16-17 maggio 2002, a cura di) G. Ferretti, Macerata, 2003; Ph. Chanial, F. Fistetti, Homo Donator. Come nasce il legame sociale, Genova, 2011.

[40] Al riguardo cfr. M. Aime, Da Mauss al MAUSS, in Saggio sul dono. Forma e motivo dello scambio nelle società arcaiche, cit., VII ss.

[41] Cfr. sul punto B. Cortese, Patrimonio culturale, diritto e storia, cit., pag. 18, la quale chiarisce, muovendo dalla riconduzione legislativa dei beni culturali al concetto di “bene giuridico”, il quale è per definizione “qualunque cosa possa formare oggetto di diritto in quanto dotata di utilità”, “che l’utilità dei beni culturali e paesaggistici ha, o dovrebbe avere, un valore squisitamente ideale e spirituale, in quanto sottratti alle logiche materialistiche e di mercato, e probabilmente impone di parlare non tanto di ‘utilità’, quanto di ‘valore’”. Sul punto v. anche M. Musella, Produzione e valore non patrimoniale: beni ambientali e culturali. Brevi riflessioni di un economista, in Benessere e regole dei rapporti civili. Lo sviluppo oltre la crisi, Atti del 9° Convegno nazionale della SISDIC. In ricordo di Giovanni Gabrielli, 8-9-10 maggio 2014 Napoli, Napoli, 2015, pag. 23 ss., la cui analisi economica sollecita il superamento dell’unidimensionalità del PIL, per includere in esso il miglioramento della qualità della vita dei consociati favorito dal consumo e dalla produzione dei beni culturali e ambientali: ossia dalla creazione di ‘valore non patrimoniale’, non misurabile tramite i consueti indicatori.

[42] Tale definizione risale, com’è noto, alla Commissione Franceschini istituita con la legge n. 310/1964, la quale si pone sulla linea già tracciata dalla Convenzione dell’Aja del 14 marzo 1954. Tale definizione, dalla prospettiva dell’Unione europea, ha generato la valorizzazione della “diversità culturale” tra gli Stati membri (art. 3, § 3, TUE; art. 167 TFUE; art. 22 CDFUE): cfr. B. Pasa, Beni culturali (diritto dell’Unione europea), in Dig. disc. priv., Sez. civ., Torino, 2010 (agg.), § 1; F. Rimoli, Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale, cit., pag. 96, che evidenzia come tale valorizzazione non possa restringersi, alle culture stricto sensu europee, dovendo essere intesa “anche come presupposto di apertura alle culture “altre”, extraeuropee”.

[43] Non pare inopportuno sul punto richiamare l’affermazione di F. Santoro Passarelli, I beni della cultura secondo la Costituzione, cit., pag. 1422, secondo cui i beni culturali “se da un lato sono testimonianza di civiltà, dall’altro costituiscono strumento di incivilimento”.

[44] Emblematica, sul punto, è la tendenza delle imprese a sponsorizzare, per lo più, soltanto le operazioni che involgano la tutela e/o la valorizzazione delle opere importanti: lo segnala V. Gastaldo, La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e sponsorizzazioni, cit., pag. 614. E v. anche il più risalente contributo di M. Vita De Giorgi, Sponsorizzazione e mecenatismo. I. Le sponsorizzazioni, cit., pag. 51, la quale collega però tale tendenza alla scarsa trasparenza offerta in quell’epoca alle operazioni in esame. Scarsa trasparenza che ha favorito anche sponsorizzazioni diseconomiche.

[45] Così M. Ainis, M. Fiorillo, I beni culturali, cit., pagg. 1465-1466.

[46] Al riguardo cfr. C. Carmosino, La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, in Aedon, 2013, 1, pag. 1 ss.; P. Carpentieri, La Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per la società (da un punto di vista logico), in Federalismi.it, 22 febbraio 2017, pag. 2 ss.; A. Gualdani, L’Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano?, in Aedon, 2020, 3, pag. 1 ss.; G. Severini, P. Carpentieri, La ratifica della Convenzione di Faro”sul valore del patrimonio culturale per la società”: politically correct vs. tutela dei beni culturali, cit., pag. 224 ss.

[47] Sul punto v. C. Carmosino, La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, cit., pag. 3.

[48] Il punto viene segnalato tra gli altri da A. Gualdani, L’Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano, cit., pag. 4.

[49] Lo segnala A. Gualdani, L’Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza nel diritto del patrimonio culturale italiano, cit., pag. 3.

[50] Art. 118, co. 4, Cost.: “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

[51] Il punto viene messo in evidenza in particolare da G. Severini, P. Carpentieri, La ratifica della Convenzione di Faro“sul valore del patrimonio culturale per la società”: politically correct vs. tutela dei beni culturali, cit., pag. 224 ss.; nonché già P. Carpentieri, La Convenzione di Faro valore dell’eredità culturale per la società (da un punto di vista logico), cit., pag. 6 ss., il quale aveva evidenziato la necessità di approdare a una traduzione diversa per evitare l’aporia di cui si parla nel testo.

[52] L’aporia si riverbera nella difficoltà di individuare il confine tra ciò che va e non va considerato come “patrimonio culturale”, un’incertezza che si riflette sulle funzioni di tutela e di valorizzazione che non sempre risultano compatibili con il cultural heritage di cui parla la Convenzione: cfr. G. Severini, P. Carpentieri, La ratifica della Convenzione di Faro“sul valore del patrimonio culturale per la società”: politically correct vs. tutela dei beni culturali, cit., in part. pag. 231 ss.

[53] Parla di “approccio onnicomprensivo”, C. Carmosino, La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, cit., pag. 3.

[54] La diversità deriva dalla differente concezione di cultura abbracciata dalla Convenzione, la quale trova riverbero nella maggiore ampiezza del concetto di patrimonio culturale dalla stessa contemplato: cfr. sul punto G. Severini, P. Carpentieri, La ratifica della Convenzione di Faro“sul valore del patrimonio culturale per la società”: politically correct vs. tutela dei beni culturali, cit., pag. 241 ss.

[55] G. Severini, P. Carpentieri, op. ult. cit., pag. 264.

[56] Cfr. sul punto in part. G. Severini, P. Carpentieri, op. ult. cit., passim. Con riferimento al dibattito sul diritto della c.d. postmodernità si vedano, senza pretesa di esaustività, le riflessioni di: P. Grossi, Introduzione al Novecento giuridico, Roma-Bari, 2012, pag. 3 ss. e passim; F. Piraino, Riflessioni su dogmatica e autonomia privata: il concetto di causa del contratto, in Ragionare per decidere, (a cura di) G. Bombelli, B. Montanari, Torino, 2015, pag. 35 ss.; G. Grisi, Giudice e legge nell’agone del postmoderno, in Riv. crit. dir. priv., 2017, pag. 431 ss.; A. di Majo, Una riflessione sul diritto post-moderno, in Eur. dir. priv., 2018, pag. 655 ss.; S. Mazzamuto, Il diritto post-moderno: un concetto inutile o addirittura dannoso?, ivi, pag. 845 ss.; Id., L’Europa del diritto: quali prospettive, in Jus civile, 2019, pag. 519 ss.; C. Salvi, Diritto postmoderno o regressione premoderna?, in Eur. dir. priv., 2018, pag. 865 s.; C. Castronovo, Il codice civile italiano: significato storico e ideale, ivi, 2019, pag. 1182 ss.; B. Montanari, La figura del giurista al tempo del “post-pensiero”, ivi, 2020, pag. 423 s.

[57] Cfr. C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, Milano, 2015; nonché i più recenti Id., L’aporia tra ius dicere e ius facere, in Eur. dir. priv., 2016, pag. 981 ss.; Id., Diritto privato e realtà sociale. Sui rapporti tra legge e giurisdizione a proposito di giustizia, in Eur. dir. priv., 2017, pag. 765 ss.

[58] Su tale relativismo v. D. Manacorda, Patrimonio culturale: un diritto collettivo, in Democrazia della conoscenza, in Atti del Convegno del Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia Trieste, 28-29 gennaio 2016, (a cura di) R. Auriemma, Forum, Udine, 2017.

[59] Sono vari gli esempi di tale campagna: basti in questa sede citare l’esempio della Walt Disney, la quale ha previsto di far precedere le proprie pellicole, che presentano contenuti stereotipati e razzisti, dalla proiezione dell’avviso secondo cui il programma include “rappresentazioni negative e/o trattamenti sbagliati nei confronti di persone e culture. Questi stereotipi erano errati allora e lo sono oggi”.

[60] Sul punto v. le riflessioni, condotte da diverse prospettive epistemologiche, elaborate da R. Di Raimo, La “proprietà” pubblica e degli enti privati senza scopo di lucro: intestazione e gestione dei beni culturali, cit., pag. 1104 ss.; B. Cortese, Patrimonio culturale, diritto e storia, cit., pag. 11 ss.; F. Rimoli, Profili costituzionali della tutela del patrimonio culturale, cit., pag. 93 ss., 97 ss.; F. Longobucco, Beni culturali e conformazione dei rapporti tra privati: quando la proprietà ‘obbliga’, ivi, pag. 217 ss.

[61] B. Cortese, Patrimonio culturale, diritto e storia, cit., pag. 11.

[62] Il che manifesta il tentativo di superare la visione ‘elitaria’ del mecenatismo; superamento sollecitato da V. Gastaldo, La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e sponsorizzazioni, cit., pag. 634.

[63] Tra gli scritti sul tema si veda il recente e denso contributo monografico di A. Renda, Donation-based crowdfunding, raccolte fondi oblative e donazioni di scopo, Milano, 2021, e, con specifico riferimento al civic crowdfunding, gli studi di S. Esposito De Falco, T. Volpe, N. Cucari, Civic crowdfunding e valore del territorio: un’analisi empirica attraverso due piattaforme italiane, in Edt, 2015, pag. 675 ss.; E. Giannola, S. Abruscato, F. Cane, F.P. Riotta, Civic crowdfunding: a bottom-up practice for a consensual urban development, 2015, nonché, con riferimento ai beni culturali, il contributo di V. Gastaldo, La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e sponsorizzazioni, cit., pag. 627 ss.

[64] Appare interessante, sul punto, lo studio di E. Giannola, S. Abruscato, F. Cane, F.P. Riotta, Civic crowdfunding: a bottom-up practice for a consensual urban development, cit., i quali analizzano il ruolo giocato, sul piano dell’attrattività dei progetti di civic crowdfunding, dal valore socio-culturale del territorio.

 

 



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