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Patrimonio culturale e cambiamento climatico: idee, suggestioni e proposte / Atti del Convegno di Macerata

Cambiamento climatico e strategie glocali: le comunità patrimoniali nei processi adattivi e collaborativi

di Alessandra Piconese [*]

Sommario: 1. Premessa. - 2. La pianificazione globale nelle valutazioni tecniche del Gruppo intergovernativo per il cambiamento climatico (IPCC). - 3. La strategia nazionale di adattamento al clima. - 4. I processi di governance adattivi e collaborativi quali modalità di concretizzazione delle misure di adattamento. - 5. Il rischio climatico per il patrimonio culturale a livello globale e locale. - 6. Il modello delle comunità patrimoniali. - 7. Note conclusive.

Il cambiamento climatico si presta a numerose considerazioni di ampia portata che coinvolgono attori istituzionali a tutti i livelli. Il quadro giuridico per la resilienza climatica riconosce la necessità di un’azione urgente per ridurre le emissioni di gas serra e contrastare il riscaldamento globale. Gli esperti di governance del cambiamento climatico sono alla ricerca di modelli di adattamento integrati basati su considerazioni di genere, equità, giustizia, sistemi di conoscenza indigeni e sull’individuazione dei bisogni locali. Per quanto riguarda la tutela del patrimonio culturale dai rischi climatici, la carenza di dati e informazioni a livello globale rappresenta un limite che può essere superato attraverso i processi adattivi delle comunità locali. Nella prospettiva del “nuovo diritto alla città” e dei “diritti alla città”, questo contributo mira a verificare se il modello della comunità patrimoniale (ancora da sviluppare) possa essere annoverato tra i modelli adattivi e collaborativi capaci di individuare, attraverso la popolazione, i bisogni della memoria e, insieme ad essa, governare il cambiamento valorizzando il patrimonio culturale.

Parole chiave: cambiamento climatico; valorizzazione del patrimonio culturale; comunità locali.

Climate change and glocal strategies: heritage communities in adaptive and collaborative processes
Climate change lends itself to numerous wide-ranging considerations involving institutional actors at all levels. The legal framework for climate resilience recognises the need for urgent action to reduce greenhouse gas emissions and tackle global warming. Climate change governance experts are looking for integrated adaptation models based on considerations of gender, equity, justice, indigenous knowledge systems and the identification of local needs. With regard to the protection of cultural heritage from climate risks, the lack of data and information at the global level is a limitation that can be overcome through the adaptive processes of local communities. From the perspective of the “new right to the city” and “rights to the city”, this contribution aims to verify whether the heritage community model (yet to be developed) can be counted among the adaptive and collaborative models that are able to identify the needs of memory through the population and, together with them, govern change through the enhancement of cultural heritage.

Keywords: climate change; promotion of cultural heritage; local communities.

1. Premessa

Il tema del cambiamento climatico si caratterizza per il coinvolgimento di una molteplicità di soggetti istituzionali [1].

Nella prospettiva globale l’obiettivo è quello di prevenire le azioni umane pericolose per il clima [2]. In quella locale si pone il problema delle modalità attraverso cui le città e i territori possono prepararsi [3] e adattarsi agli effetti del cambiamento climatico [4].

Nel diritto della città [5] la logica della progettazione assume un ruolo fondamentale per il tipo di governance, la struttura fisica e morfologica, la sostenibilità dell’uso delle risorse, i principi di equità [6] e giustizia [7].

Nel moderno diritto alla città [8] l’auspicio è quello di riconquistare lo spazio pubblico partecipato, ripensare i contesti urbani come luoghi di ristrutturazione delle relazioni sociali, economiche e politiche, prendere atto della rigenerazione e del riuso [9] come strumento di resilienza urbana [10], dare spazio a chi resta ed ha intenti propositivi e di rinnovamento [11]. Il coinvolgimento delle comunità attive nella definizione delle regole locali e nella gestione sostenibile delle risorse è ancora oggetto di scarsa attenzione nell’ambito che ci occupa [12].

Intendiamo qui coltivare quei processi dinamici di creatività e valorizzazione del patrimonio culturale, che partono dal basso e che sono in grado di rigenerare il luogo abitato. L’esigenza di intervenire a causa degli eventi climatici spesso catastrofici porta, perciò, ad interrogarsi sui modelli di regolazione efficaci nella prospettiva della sicurezza del patrimonio [13] e della garanzia di fruizione a vantaggio delle future generazioni [14].

Abbiamo scelto di prendere in considerazione le comunità patrimoniali che, secondo la Convenzione di Faro, sono costituite da persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale e che desiderano, nell’ambito dell’azione pubblica, preservarli e trasmetterli alle future generazioni [15].

Proveremo innanzitutto a definire il valore dell’eredità culturale rispetto ai cambiamenti climatici e conseguentemente declinare il diritto alla vita culturale delle comunità [16].

Assumiamo come dato di partenza la libertà degli Stati firmatari della Convenzione di Faro di decidere sui mezzi più convenienti per la definizione delle misure previste insieme alla convinzione dell’assenza di limiti alla tutela, alla fruizione, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Proveremo a comprendere se la diffusione del modello delle comunità patrimoniali - tutto da costruire nell’ordinamento giuridico interno - possa contribuire a rendere più efficace l’esercizio delle funzioni amministrative rispetto al patrimonio culturale.

Sulla base delle premesse indicate vogliamo comprendere (1) se la comunità patrimoniale risponde alle esigenze legate ai cambiamenti climatici e alle azioni necessarie richieste agli Stati dalle convenzioni internazionali sul clima; (2) in che modo e secondo quale approccio il potere pubblico può sollecitare l’azione collettiva dei privati al fine di coniugare le esigenze del patrimonio rispetto al clima; (3) infine, quali sono le utilità che derivano dalla diffusione del modello delle comunità patrimoniali sul territorio di riferimento.

2. La pianificazione globale nelle valutazioni tecniche del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC)

La premessa necessaria è quella di definire le valutazioni tecniche entro cui analizzare i processi di adattamento al clima per le esigenze di conservazione, rigenerazione, valorizzazione, fruizione del patrimonio culturale [17].

In linea generale negli accordi internazionali sul clima l’obiettivo è quello di prevenire le interferenze antropogeniche pericolose in relazione al sistema terrestre [18].

Se guardiamo alla Convenzione quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite possiamo trarre spunti interessanti dall’analisi che viene costantemente condotta dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico [19]. Costituito nel 1988 con finalità di studio sul riscaldamento globale [20], l’organo è attualmente articolato in tre gruppi di lavoro: il primo incaricato di approfondire le basi scientifiche fisiche dei fenomeni, il secondo gli impatti, l’adattamento e la vulnerabilità; il terzo gli aspetti della mitigazione.

Sotto il profilo giuridico occorrono soluzioni urgenti per lo sviluppo di una strategia resiliente (il cosa) che contempla il coinvolgimento di attori di varia provenienza, ad esempio responsabili politici, membri del governo, soggetti che appartengono alla società civile, imprenditori (il chi). È essenziale, infine, stabilire come intervenire.

In questo senso gli studi del Gruppo intergovernativo costituiscono un prezioso punto di partenza per la nostra analisi [21].

Sono stati raccolti dati e informazioni che si riferiscono a 164 paesi nel mondo. Sul totale delle fonti normative analizzate, il 44% degli atti hanno natura parlamentare [22].

In linea generale le osservazioni conclusive hanno riguardato la relazione causa-effetto tra norme sul clima e comportamento umano. A questo proposito è emersa una stretta correlazione tra l’introduzione di una disciplina normativa per il clima come facilitazione del cambiamento sui comportamenti diffusi a livello sociale [23].

Tra gli effetti positivi sono emersi il coinvolgimento di tutti gli attori pubblici e privati, la facilitazione del coordinamento tra i diversi livelli di governo, l’incremento di risposte efficaci, l’acquisizione di valore delle azioni per il clima [24]. Sul piano dell’attuazione è stato studiato che l’introduzione di leggi sul clima ha determinato una efficace interazione con gli strumenti di pianificazione e ha reso i decisori politici meno vulnerabili al cambiamento [25].

L’osservazione ha condotto verso la individuazione della presenza di ostacoli ai processi di cambiamento che contribuiscono ad aggravare le vulnerabilità e le disuguaglianze presenti sul territorio. Proprio la gestione adattiva degli interventi di pianificazione e attuazione contribuisce a rendere efficace la strategia di intervento per il clima [26].

L’approccio basato sull’adattamento caratterizza le leggi sul clima più recenti, soprattutto quelle che sono state scritte in epoca successiva all’Accordo di Parigi [27].

In particolare, risulta che le leggi settoriali di tipo adattivo, che rispondono alle esigenze e alle condizioni proprie di un contesto territoriale, riescono a migliorare le risposte in favore del cambiamento climatico. È il caso delle leggi che integrano la disciplina sulla valutazione di impatto ambientale, oppure che individuano le misure poste a protezione delle inondazioni e intervengono sulla pianificazione delle infrastrutture in ragione degli effetti che derivano dal cambiamento climatico.

Conseguentemente il quadro giuridico che consegue alla introduzione di leggi sul clima è necessariamente di tipo aggregato, in cui l’efficacia dell’azione normativa interna dipende dalla capacità dell’ordinamento giuridico di rispondere alle sollecitazioni che provengono da fonti sovranazionali.

Dall’esame degli strumenti giuridici adottati dai singoli paesi a livello regionale e locale è emerso che, nel sistema giuridico di 68 paesi, ben 136 realtà costiere hanno introdotto una disciplina sui cambiamenti climatici per effetto delle sollecitazioni del diritto sovranazionale. Il dato numerico segue un trend positivo, perché è in costante aumento.

Nello speciale focus sulle città è stato possibile individuare un piano per l’adattamento e per la mitigazione degli effetti in una percentuale pari al 26% fra città medie e grandi.

Lo studio dei dati raccolti a livello mondiale e le osservazioni condotte del Gruppo intergovernativo hanno consentito di accertate che, sulla spinta del diritto sovranazionale, l’introduzione di specifiche leggi sul clima produce nella maggior parte dei casi effetti positivi. Per un quarto delle città medio-grandi osservate, i processi di tipo adattivo, cioè che si adattano alle esigenze e alle condizioni specifiche di un contesto, rientrano nella pianificazione locale. Spesso questa rappresenta una strategia efficace per superare vulnerabilità e disuguaglianze sul territorio.

3. La strategia nazionale di adattamento al clima

Nel nostro Paese la Strategia nazionale di adattamento al clima è contenuta in un decreto del 2015 del ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Mase) che ha posto ambiziosi obiettivi destinati alla protezione della salute, del benessere e dei beni della popolazione [28].

In sede di attuazione il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, contenuto nel d.m. 2 dicembre 2023, n. 434, ha concretamente definito le misure e le azioni sistemiche [29] all’interno di una apposita struttura organizzativa [30]. Esso rappresenta la cornice di riferimento per il successivo sviluppo della pianificazione e delle azioni di adattamento a livello regionale e locale.

Sul piano del metodo le azioni sono distinte sulla base degli scenari climatici e dei rischi rilevanti. La valutazione avviene per macro-categorie omogenee di intervento, individuate sulla base di uno specifico valore attribuito, cioè alto, medio-alto, medio, medio-basso e basso. Una valutazione, che tra l’altro, tiene conto dei risultati della consultazione pubblica avvenuta sulla base di questionari fatti compilare nel 2018, quando era in fase di redazione la medesima proposta di piano.

Le azioni di adattamento settoriali, poi, sono valutate sulla base di criteri di efficacia, cioè di riduzione degli impatti negativi del cambiamento climatico, di efficienza, cioè di massimizzazione degli indici di costi-efficacia, infine di ulteriori effetti di secondo ordine, ad esempio sul modello win to win o di performance in presenza di incertezza, ma anche di flessibilità e robustezza e di considerazioni necessarie per l’implementazione politica, ovvero di percorribilità istituzionale e sociale, multidimensionalità della misura o urgenza.

Di seguito all’indicazione dei presupposti generali per una efficace strategia, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici fa espresso riferimento al patrimonio culturale e al paesaggio [31].

Il parametro di riferimento è il “degrado” del bene e l’impatto che ad esse deriva per effetto dei cambiamenti climatici.

La protezione, il controllo e la prevenzione dei danni al bene si basano sullo studio dei materiali di cui il bene è fatto, sulle possibili forme di degrado nella relazione con l’ambiente, il paesaggio e l’intervento dell’uomo [32].

In questo caso il principale fattore di degrado è rappresentato dall’acqua e dai fenomeni atmosferici come ad esempio precipitazioni intense, alluvioni e tempeste [33].

Nelle zone costiere si considera il rischio di erosione per effetto dell’innalzamento del livello del mare.

La correlazione tra degrado sul bene e fenomeni atmosferici viene inoltre studiata riguardo al cambiamento della vegetazione o una diversa presenza di parassiti. Infine, è valutata l’interferenza fra settori attraverso la correlazione degli effetti tra gli stessi.

In definitiva il Piano nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici definisce concretamente una governance per l’adattamento, che è basata su azione sistemica multisettoriale e che pretende una organizzazione multilivello, che sia capace di intercettare le competenze necessarie per cui è richiesta la partecipazione attiva e consapevole la società civile.

I piani settoriali e intersettoriali [34] indicano gli specifici interventi sul bene in anche mediante il coinvolgimento dell’Osservatorio nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici [35] e dei portatori di interessi, più in generale della società civile. La piattaforma nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici costituirà l’ausilio informatico di riferimento per i lavori del forum [36].

Coerentemente con le sollecitazioni del diritto sovranazionale la legislazione sul clima in Italia ha generato una governance multilivello basata sulla individuazione del rischio anche nel settore del patrimonio culturale. La presenza dei portatori di interessi e della società civile diventa patrimonio di conoscenze da acquisire nell’ambito del processo adattivo pianificato a livello regionale e locale.

4. I processi di governance adattivi e collaborativi quale modalità di concretizzazione delle misure di adattamento

Nel diritto dell’Unione europea la specifica strategia di adattamento [37] è contenuta nel libro bianco della Commissione europea 2009/147 e nella successiva comunicazione del 2021.

Nella prima si assume la consapevolezza che il processo sarà lungo e continuo e che riguarderà il coinvolgimento a tutti i livelli, compresi gli stakeholder. Nella seconda è individuato il livello locale come base di adattamento del percorso giuridico [38], che trova la propria struttura economica nei fondi strutturali e in quelli di investimento ad esempio per l’agricoltura [39], per la protezione dell’ambiente e della natura [40] o più in generale nei dispositivi per la ripresa e la resilienza [41].

Sotto il profilo giuridico, i principali strumenti sono la pianificazione di bilancio e l’intensificazione della programmazione a livello locale. Riguardano in particolare l’acqua [42], gli oceani [43] e il suolo [44]. Tra i punti di forza degli interventi vi sono la progettazione delle infrastrutture e la fornitura dei servizi resilienti ai cambiamenti climatici [45].

Non mancano gli elementi di debolezza del sistema che da molte parti sono stati individuati nell’assenza di concretezza di quelle che possono considerarsi solo dichiarazioni di intenti o soluzione difficilmente praticabili [46].

In molti casi, invece, il coinvolgimento dal basso contribuisce al raggiungimento di un adeguato livello di concretezza richiesto [47].

La missione Orizzonte Europa ha fissato come obiettivo il raggiungimento della resilienza climatica per il 2050 proprio attraverso l’intervento sui cittadini. Il programma prevede infatti il coinvolgimento di 200 comunità nello sviluppo di soluzioni per l’adattamento trasformativo. Nel caso specifico i processi di adattamento e le dimostrazioni di resilienza climatica riguardano la salute del suolo, le città a impatto climatico zero, gli oceani [48].

La missione europea per i processi regionali e locali di adattamento [49] individua come obiettivo il sostegno nella pianificazione. La stessa è destinata al raggiungimento di un futuro resiliente al cambiamento climatico. Tra le misure di concretezza vi è la guida pratica per lo sviluppo e il monitoraggio dei piani, conosciuta come MIP4 Adapt Regional Adaptation Planning DIY Toolkit. Essa definisce almeno tre tipi di assistenza tecnica [50], come la valutazione dei rischi e delle vulnerabilità [51], l’identificazione del tipo di progetto e le modalità di finanziamento dello stesso, infine le strategie di coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholders, per esempio, mediante workshop o campagne di sensibilizzazione o comunità locali di pratica che promuovono la collaborazione [52].

Attraverso l’uso dell’assistenza tecnica sono stati studiati gli effetti positivi del processo partecipativo sul miglioramento della qualità ed equità delle valutazioni e decisioni, che incorporano le dinamiche territoriali, culturali, dei vincoli, delle contingenze, del contesto sociale. La partecipazione ha offerto inoltre un’ampia gamma di prospettive, attraverso l’incremento della conoscenza e della competenza diffusa. Essa ha contribuito ad aumentare la legittimità e l’accettazione del processo e dei risultati, infine ha costruito o aumentato la comprensione, la conoscenza e le capacità degli attori coinvolti [53].

Come spazio virtuale della collaborazione in senso dinamico, il Forum è il luogo in cui le idee sono condivise, le soluzioni innovative sono presentate, la direzione futura della Missione è definita [54].

In linea con la necessità di concretizzazione, le missioni europee che abbiamo individuato

costituiscono modelli di democratizzazione dei processi di adattamento. Essi prendono forma attraverso la partecipazione dei cittadini e degli stakeholders, che sono in grado di migliorare la qualità delle valutazioni e delle decisioni pubbliche, aumentare la legittimità e l’accettazione degli strumenti giuridici per la resilienza climatica. La presenza della comunità locale contribuisce a migliorare l’equità della pianificazione pubblica per l’adattamento al clima [55].

5. Il rischio climatico per il patrimonio culturale a livello globale e locale

La strategia di adattamento ai cambiamenti climatici per il patrimonio culturale necessita di superare il punto di debolezza del sistema, che è costituito dall’assenza di indicatori unici attraverso cui avviene la misurazione dell’impatto dei fenomeni naturali sui beni e sulle attività culturali.

Il dato unico informativo di tipo quantitativo e qualitativo è essenziale per pianificare gli interventi e tradurre gli stessi in specifiche misure di intervento sul territorio di riferimento.

Sul punto possiamo considerare almeno due studi condotti a livello globale, che offrono una riflessione puntuale sullo stato dell’arte.

Per un verso il Report on cultural heritage: indicators and process per gli anni 2024 e 2025 dell’Organizzazione delle Nazioni unite per il Cambiamento Climatico (UNFCCC) e per l’altro le conclusioni comuni cui 70 esperti di 42 paesi sono giunti all’esito del Workshop organizzato nel 2025 dall’UNESCO.

Il tema comune a entrambi è rappresentato dalla protezione dell’eredità culturale dai rischi legati al clima. Come presupposto si assume il fatto che il patrimonio culturale non va considerato solo in relazione alla sua conservazione e protezione, ma anche per la sua natura dinamica ovvero per la capacità di sostenere la resilienza e l’adattamento a livello globale [56]. Esso include, tra l’altro, una varietà di forme e tipi, ciascuno dei quali deve essere preso in considerazione nella relazione con l’ambiente naturale e l’ecosistema. Pertanto, in forma tangibile o intangibile, il patrimonio culturale necessita di strategie che siano in grado di realizzare infrastrutture resilienti.

Alla base del processo di costruzione giuridica vi deve essere la conoscenza tradizionale, quella dei popoli indigeni e, più in generale, il sistema di conoscenza locale. Gli esperti ritengono che possano fare da guida nella progettazione degli interventi. Il sistema di conoscenza è trasversale rispetto a tutte e tre le componenti in cui si articola l’obiettivo indicato e che specificamente consistono nella valutazione dell’impatto del clima sul patrimonio culturale, nelle strategie di adattamento necessarie per proteggere e preservare i siti culturali, nell’implementazione delle risposte adattive per il patrimonio culturale.

Proprio a partire da specifici rischi (il livello del mare, il caldo, gli incendi, le inondazioni, il degrado degli ecosistemi) occorre che siano elaborati gli indicatori formali e standardizzati a livello globale e conseguentemente permettere il monitoraggio delle misure di adattamento, rendendo operativi i risultati misurabili. Gli indicatori consentirebbero, tra l’altro, di rendere visibili e verificare i progressi compiuti tramite interventi specifici sul patrimonio culturale.

La strategia di adattamento deve essere preceduta, perciò, dalla elaborazione di indicatori di quantità e di qualità. Secondo le indicazioni del Global Goal on Adaptation occorre intervenire prima possibile e in modo efficace per contenere i danni e le perdite che riguardano le manifestazioni significative del patrimonio culturale considerati come depositi di insegnamenti e strumenti per un futuro sostenibile [57].

Si osserva infine che risulta imprescindibile incidere a livello locale con l’aggiornamento degli inventari ovvero il rafforzamento del profilo informativo proveniente dal patrimonio culturale. In questo senso la moderna tecnologia digitale e l’uso dell’Intelligenza artificiale potrebbero essere d’ausilio per raccogliere, confrontare, collegare dati e informazioni su aspetti ancora poco studiati [58].

Coerentemente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, si osserva a livello globale che per far fronte ai danni e alle perdite sul patrimonio culturale per effetto del clima è necessario elaborare standard uniformi per individuare gli interventi, controllare le azioni, monitorare le risposte adattive. Il sistema di conoscenza locale costituisce la base di riferimento per le infrastrutture giuridiche resilienti. Occorre infine che sia rafforzato il profilo informativo attraverso la catalogazione, la predisposizione di inventari e la raccolta dei dati utili per sostenere le azioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale a vantaggio delle future generazioni.

6. Il modello delle comunità patrimoniali

La necessità di realizzare infrastrutture giuridiche resilienti è forte. La strategia adattiva che parte dal basso, sostenuta dal sistema della conoscenza locale e dall’informazione che può essere reperita dal territorio, costituisce il punto di partenza per la individuazione di interventi efficaci.

Le comunità patrimoniali, indicate come modello di sviluppo economico e sociale dei territori, sono ancora poco studiate in relazione ai bisogni climatici. Tuttavia, le politiche pubbliche nazionali sulla transizione ecologica puntano a rafforzare il consenso e promuovere il coinvolgimento dei privati per una più ampia diffusione delle misure previste [59].

Previste nella Convenzione di Faro [60] e promosse dal Consiglio d’Europa le comunità patrimoniali sono definite come strumento giuridico per selezionare bisogni locali, mettere insieme processi di partecipazione, valorizzare dei beni comuni [61]. Sono in grado di rafforzare prospettive di equità intergenerazionale, attraverso la conservazione di memorie a vantaggio delle future generazioni [62].

La nozione giuridica delle comunità patrimoniali esalta infatti il profilo di attribuzione di valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale: attraverso la costituzione delle comunità patrimoniali la popolazione locale sceglie ciò che desidera sostenere e trasmette il proprio patrimonio di conoscenza alle future generazioni. Questo avviene nell’ambito di una azione pubblica locale [63].

Già nella Relazione esplicativa alla Convenzione quadro del Consiglio d’Europea sul valore del patrimonio culturale per la società è precisato che il concetto di comunità del patrimonio assume la sua consistenza giuridica attraverso la concretizzazione del desiderio di trasmettere ad altri aspetti specifici del proprio patrimonio culturale.

Poiché è nozione a geometria variabile, la comunità patrimoniale non fa riferimento ad una etnia particolare o a comunità di tipo rigido. Essa può assumere, infatti, una base geografica definita intorno a una lingua o a una religione o anche intorno a valori umani condivisi, ma anche a legami storici passati. Si caratterizza insomma per l’interesse comune che può essere di ogni tipo: l’interesse per l’archeologia può portare, ad esempio, alla creazione di una comunità archeologica, i cui membri sono legati da quel patrimonio culturale, che è alla base dell’attività intrapresa.

In definitiva la comunità patrimoniale è un modello aperto e non precostituito [64], che mette insieme il dato comunitario e gli interessi a cui si intende dare valore.

Con lo strumento giuridico della comunità patrimoniale [65] lo sviluppo sostenibile di una comunità [66] e la promozione della cultura possono essere tra gli interessi collettivi selezionati per la valorizzazione. In ciò si identifica il processo pubblico e privato di attribuzione di valore in termini di benessere sul territorio, che assume anche in questo caso le caratteristiche concrete della gestione condivisa di beni comuni.

Modello che, sulla spinta del regolamento di Bologna [67], trova la sua definizione giuridica all’interno dei patti di collaborazione [68] diffusi sul territorio nazionale [69].

Con un approccio di tipo collaborativo, i patti stipulati sul territorio offrono un quadro giuridico interessante per la definizione di strategie locali per la conservazione del bene, la gestione del patrimonio culturale esistente, la rievocazione di pratiche della tradizione da preservare.

Definita come infrastruttura culturale e sociale di prossimità la comunità patrimoniale è in grado di mettere in atto un percorso di innovazione culturale, sociale ed economica in continua evoluzione [70]. È in grado di dare risposte nuove a bisogni che sono selezionati dalla comunità locale, secondo esperienze di memoria a vantaggio delle future generazioni.

Sono in grado di coniugare l’azione pubblica e privata sul patrimonio culturale in reciproca connessione con le esigenze climatiche e secondo una strategia di tipo adattivo e collaborativo. Una strategia che necessiterebbe della pianificazione locale basata sulla capacità amministrativa di misurare gli impatti del clima sul patrimonio culturale.

7. Note conclusive

Le comunità patrimoniali sono strumenti giuridici a geometria variabile aperti agli interessi della collettività. Sono in grado di dare risposte nuove a bisogni selezionati dalla comunità locale, secondo esperienze di memoria e a vantaggio delle generazioni future. Permettono di trasmettere il patrimonio di conoscenza mediante processi di conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

Rispetto al clima sono in grado di intercettare risposte di tipo adattivo secondo una strategia pubblica locale.

In risposta ai cambiamenti climatici la comunità locale può essere uno strumento per attribuire valore all’eredità culturale locale, secondo un processo selettivo che passa concretamente dalla stipula dei patti di collaborazione, sulla scorta del modello bolognese.

All’interno della strategia globale, che definisce le azioni necessarie per far fronte ai danni e alle perdite per il cambiamento climatico, le comunità patrimoniali (1) possono costituire una risposta locale per affrontare le esigenze dei territori rispetto al patrimonio culturale, poiché si basano sulla sinergia tra pubblico e privato nella comune prospettiva di individuare gli interventi necessari.

Nel contesto nazionale e all’interno della legislazione sul clima e della successiva attuazione per il tramite della pianificazione, (2) le comunità patrimoniali offrono un contributo di concretezza per la definizione di interventi attuati mediante la stipula dei patti di collaborazione tra comunità e istituzione locale.

Come modello destinato a rafforzare gli strumenti giuridici per la cura e la gestione dei beni comuni, (3) le comunità patrimoniali rappresentano una grande occasione giuridica per attribuire valore al patrimonio culturale esistente, in forma tangibile e intangibile. Le prospettive indicate che sono di tipo adattivo permetterebbero di offrire soluzioni di intervento alle amministrazioni locali.

Sulla base di quanto osservato siamo in grado di affermare che il modello delle comunità patrimoniali costituisce una soluzione giuridica efficace per garantire la protezione e la promozione del patrimonio culturale nella prospettiva dell’adattamento ai cambiamenti climatici. Esso risponde alle caratteristiche della pianificazione adattiva di tipo collaborativo.

La diffusione del modello per effetto della regolazione giuridica insieme al rafforzamento della capacità di raccolta delle informazioni a livello diffuso - e secondo standard comuni - potrebbe essere d’ausilio rispetto alle manifestate esigenze di costruzione degli indicatori di rischio a partire dai dati locali sul patrimonio culturale e sul clima. Ciò incide sulla connessa esigenza di implementare la funzione di catalogazione della pubblica amministrazione.

Tuttavia, restano almeno due aspetti da non sottovalutare per l’efficace utilizzo delle comunità patrimoniali.

Il primo è quello della definizione a livello globale degli indicatori quantitativi e qualitativi che consentono di individuare gli interventi, controllare le azioni, monitorare l’efficacia delle stesse. Il contributo degli esperti sarà essenziale.

Il secondo è quello della pianificazione a livello locale delle azioni basate sul patrimonio di conoscenza tradizionale dei cittadini per garantire l’efficacia degli interventi attuati.

 

Note

[*] Alessandra Piconese, Assegnista di ricerca in Diritto Amministrativo presso l’Università Magna Græcia di Catanzaro, Campus “Salvatore Venuta”, Viale Europa, 88100 Catanzaro, a.piconese@unicz.it.

[1] A. Voghera, B. Giudice, Planning for Landscape and Heritage. A Community Perspective to Overcome Risks and Vulnerabilities in the Italian Case Study, in International Journal of disaster risk reduction, 2024, 110, pagg. 1-11.

[2] G. Contaldi, A. Cossiri, C. Feliziani (a cura di), Studi in tema di cambiamento climatico e giustizia climatica, Napoli, 2025.

[3] E. Fontanari, G. Piperata, Agenda re-cycle. Proposte per reinventare la città, Bologna, 2017.

[4] F. Cortese, Cosa succede in città? Editoriale, in Munus, 2024, 3, pag. XII.

[5] C. Iaione, Il diritto delle comunità urbane, Bologna, 2021.

[6] C. Iaione, L. Kappler, Governing for the extreme self-sustaining diverse co-cities for just adaption, in Rivista giuridica dell’edilizia, 2023, 6, pagg. 373-407.

[7] M. Mattalia, Contenzioso climatico e condizioni dell’azione davanti al giudice amministrativo, Torino, 2025.

[8] H. Lefebvre, Il diritto alla città, Bologna, 2014.

[9] C. Vitale, Riuso e valorizzazione del patrimonio culturale nelle aree interne. Profili giuridici, Torino, 2024.

[10] F. Saitta, Sul «diritto alla città» come catalogo di pretese, doveri, responsabilità: appunti per una declinazione moderna di un concetto antico, in Munus, 2024, 2, pagg. 461-529.

[11] L. Tozzi, L’invenzione di Milano. Culto della comunicazione e politiche urbane, Napoli, 2023.

[12] C. Iaione, L. Kappler, Governing for the extreme self-sustaining diverse co-cities for just adaption cit., pag. 373.

[13] G. Piperata, Rigenerazione urbana e patrimonio culturale nell’esperienza amministrativa italiana di ripresa e resilienza, in Aedon, 2024, 1.

[14] A. D’Aloia, Generazioni future (diritto costituzionale), in Enc. giur., 2016, Milano, pagg. 331-390. Sulla responsabilità intergenerazionale e la sostenibilità del presente v. F. Rimoli, Tutela dell’ambiente, ecologismo e interesse delle generazioni future: spunti per una lettura critica, in Italian Papers on Federalismi, 2024, 3, pagg. 301-317.

[15] Art. 2 lett. b) della Convenzione di Faro (traduzione nostra).

[16] C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2025.

[17] M. Dugato, Fruizione e valorizzazione dei beni culturali come servizio pubblico e servizio privato di utilità pubblica, in Aedon, 2007, 2.

[18] Art. 2 della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, ONU, 1992. Sulla gerarchizzazione degli interessi e il fenomeno dell’erosione della discrezionalità amministrativa v. M. Renna, Limiti planetari e discrezionalità amministrativa, in Rivista quadrimestrale di diritto amministrativo, 2025, 1, pag. 628 e 632.

[19] IPCC, Climate change 2022. Impacts, adaptation and vulnerability. Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, in www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/downloads/report/IPCC_AR6_WGII_FullReport.pdf.

[20] Sul ruolo dell’ecologica nella regolazione v. E. Chiti, Liaisons dangereuses: ecologia e diritto, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2025, 1, pagg. 329-346.

[21] IPCC, Climate change 2022. Impacts, adaptation and vulnerability. Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, cit.

[22] IPCC, Climate change 2022. Impacts, adaptation and vulnerability. Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, pag. 2581.

[23] Le considerazioni richiamano gli studi recenti R.H. Thaler, C.R. Sunstein, A. Oliveri, Nudge. La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità. L’edizione definitiva (trad. it.), Bologna, 2022 e A. Zito, La nudge regulation nella teoria giuridica dell’agire amministrativo. Presupposti e limiti del suo utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche, Napoli, 2021. Inoltre G. Tropea, Spinte gentili per la pubblica amministrazione? in Il diritto dell’economia, 2022, 1, pagg. 31-64.

[24] Sulle strategie integrate v. M. Cafagno, Affinare la protezione dell’ambiente attraverso lo studio dei comportamenti, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2025, 1, pag. 325, in cui l’A. descrive il ruolo dell’amministrazione quale “generatrice di contesto, in grado di creare coerenza tra gli obiettivi normativi e il vissuto quotidiano dei cittadini”. Dove “l’efficacia di una misura non dipende solo dalla sua logica interna, ma anche dalla ricezione sociale, dall’intelligibilità delle regole e dalla loro compatibilità con gli schemi di comportamento consolidati”. Sulla capacità del diritto di orientare le scelte v. F. Severgnini, Governare la sostenibilità: indicatori, rating ESG e transizioni nelle amministrazioni locali, in Rivista quadrimestrale dell’ambiente, 2025, 1, pag. 380.

[25] Sul tema G. Tropea, Norme tecniche e soft law, in Nuove autonomie, 2022, 2, pagg. 425-447.

[26] Sul tema S. Civitarese Matteucci, La pianificazione paesaggistica: il coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione, in Aedon, 2005, 3; G. Sciullo, Pianificazione amministrativa e partecipazione, vol. 1: I procedimenti, 1984 e P. Stella Richter, Profili funzionali dell’urbanistica, Milano, 1984.

[27] Sul ruolo svolto dall’Unione europea v. D. Bevilacqua, La normativa europea sul clima: una regolazione strategica o un passo troppo timido? in Rivista giuridica dell’ambiente, 26 febbraio 2022.

[28] Decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015.

[29] F. Franceschelli, La “governance” del PNACC: un contributo all’obiettivo globale di adattamento ai cambiamenti climatici, in Federalismi.it, 2025, 24, pagg. 127-150.

[30] MASE, Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, in www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/pnacc_documento_di_piano-pdf, pag. 86.

[31] MASE, Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, cit., pag. 78.

[32] G. Piperata, Territori da tutelare e transizioni ecologiche da promuovere: armonizzazione degli interessi e ruolo dei poteri regionali e locali, in Le Regioni, 2023, 5, pagg. 903-928.

[33] M. Gargano, Cambiamento climatico ed acqua. La situazione dell’uso idrico in Italia e strategie per il futuro, in Rivista quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, 2024, 1, pagg. 444-449.

[34] Sui limiti per l’assenza di azioni concrete v. S. Nespor, PNACC: come l’Italia affronta il cambiamento climatico, in Giornale di diritto amministrativo, 2024, pagg. 320-325.

[35] Sulle potenzialità dell’Osservatorio v. F. Franceschelli, La governance del PNACC: un contributo all’adattamento ai cambiamenti climatici, in Federalismi.it, 10 settembre 2025.

[36] C. Iaione, Il diritto delle comunità urbane, Milano, 2021.

[37] S. Nespor, La lunga marcia per un accordo globale sul clima: dal protocollo di Kioto all’accordo di Parigi, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2016, 1, pagg. 81-121.

[38] COM (2021), Comunicazione della commissione al parlamento europeo al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La muova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, in eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082.

[39] C. Leone, I regimi ecologici a sostegno dell’ambiente nel quadro della nuova politica agraria, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2025, 2, pagg. 251-274.

[40] Con il Regolamento (CEE) n. 1973/92 del Consiglio del 21 maggio 1992, che istituisce uno strumento finanziario per l’ambiente (LIFE), è avviata la politica comunitaria in materia ambientale e per la protezione della natura.

[41] M. Ciaschi, L. Sartorato, PNRR e coesione territoriale: verso una politica strutturale nazionale, in Italian papers on federalism, 2025, 2, pagg. 177-183.

[42] Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.

[43] Commissione europea, Patto europeo per gli oceani, in https:// ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/881318/Ocean-Pact-Factsheet-June-2025-short.pdf.

[44] Direttiva (Ue) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio e la resilienza del suolo, 12 novembre 2025.

[45] Commissione europea, Commission unveils 2026 work programme, 21 ottobre 2025, in ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/ip_25_2414/IP_25_2414_EN.pdf.

[46] Commissione europea, Comunicazione della commissione europea al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni, Plasmare un’Europea resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell’UE di adattamento ai cambiamenti climatici, in https:// eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082, punto 2.1.1 pag. 14.

[47] K. Lonsdale, P. Pringle, B. Turner, Adattamento trasformativo: che cos'è, perché importa e che cosa è necessario, UK Climate Impacts Programme, Università di Oxford, Oxford, 2015.

[48] Parlamento europeo, Relazione sulla valutazione dell’attuazione di Orizzonte Europa in vista della sua valutazione intermedia e le raccomandazioni per il decimo programma quadro per la ricerca, 26 febbraio 2025, 2024/2109 (INI).

[49] Un altro strumento di supporto all’adattamento regionale denominato Regional adaptation support tools (RAST) è stato messo a punto dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA).

[50] Unione Europea, MIP4Adapt Regional Adptation Planning DIY Toolkiy, in https://mission-adaptation-portal.ec.europa.eu/mip4adapt-regional-adaptation-planning-diy-toolkit_en.

[51] Sugli esiti assai diversi dei patti territoriali a livello locale v. E. Polizzi, M. Castelli, Le sfide attuative dell’amministrazione condivisa Cosa apprendere dall’esperienza, in Rivista Trimestrale di scienza dell’amministrazione, 2023, 2, pag. 1 ss. e spec. pag. 4.

[52] Unione europea, Eu Missions Adaptation to climate change. Activity Report April 2025, in https://climate-adapt.eea.europa.eu/it/mission/solutions/resources.

[53] Orizzonte Europa, Climax Craa Handbook, in https://handbook.climaax.eu/CRA_steps/beforeyoustart/participatory_processes.html.

[54] Activity Report cit., pag. 29.

[55] U. Allegretti, Procedura, procedimento, processo. Un’ottica di democrazia partecipativa, in Diritto Amministrativo, 2007, 4, pagg. 779-804.

[56] Sui processi di rigenerazione urbana che interagiscono con il patrimonio culturale e i differenti gradi di complessità v. G. Piperata, Rigenerazione urbana e patrimonio culturale nell’esperienza amministrativa italiana di ripresa e resilienza, in Aedon, 2024, 1.

[57] M. o Ensor, Cultural heritage, loss and damage and the global goal on adaptation to climate change, in Environmental, Social, and Governance (a cura di) A. Crockett, H. Hunter, G. Johnsen, Oxford Law Pro, 14 maggio 2025.

[58] UNFCCC, Report on Cultural Heritage Target: indicators and process 2024-2025, in https://unfccc.int/sites/default/files/resource/9%28g%29_Cultural_heritage_and_knowledge.pdf.

[59] Sulla necessità di aumentare la credibilità del consenso nelle politiche clima-energia v. R. Zoboli, Legittimità e credibilità delle politiche ambientali trasformative, in Rivista quadrimestrale di diritto dell’ambiente, 2025, n. 1, pagg. 638-655.

[60] A. Gualdani, L’Italia ratifica la convenzione di Faro: quale incidenza sul diritto del patrimonio culturale italiano?, in Aedon, 2020, 3.

[61] Sul clima come bene comune v. F. Mite, Il clima come bene comune. Considerazioni alla luce di uno studio recente, in Diritto e processo amministrativo, 2025, n. 3, pagg. 607-611; A. Giordano, Introduzione alla tutela del clima come bene comune, Napoli, 2024.

[62] A. Piconese, Cultural actions in administrative law: heritage communities to enhance integenerational equity, in The Cardozo Electronic Law Bulletin, in fase di pubblicazione.

[63] Art. 2b della Convenzione di Faro.

[64] R. Franceschelli, R. Patrinieri, La partecipazione delle comunità di patrimonio: la ricerca della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, in https://www.agenziacult.it/notiziario/la-partecipazione-delle-comunita-di-patrimonio-la-ricerca-della-fondazione-scuola-dei-beni-e-delle-attivita-culturali/. Attraverso la piattaforma delle comunità patrimoniali promossa dal Consiglio d’Europa e disponibile all’indirizzo https://faroitaliaplatform.it è possibile rilevare la presenza sul territorio delle comunità italiane e la specificità delle stesse in relazione all’ambito di intervento. Ad esempio in Piemonte si annoverano le attività legate alla pastorizia e alla rete casearia (La pecora di Pagoldo, Langa del sole); alle varietà agronomiche, ai prodotti e ricette della tradizione (Rosignano Monferrato, Saperi e sapori); alla transumanza (Paraloup, rete memorie della guerra e Faro transumanza); alla cultura del trasporto ferroviario (Ferrovie storiche del Piemonte); alla creatività locale dell’arte e dell’artigianato (Miribrart di Ostana); alle memorie della guerra e la resistenza (Quartieri militari); all’antico sistema territoriale del borghi dell’astigiano (Casermone). Nelle Marche è valorizzato il patrimonio di manufatti e tecniche industriali (Miniere di Cabernardi); è promossa la varietà agronomica di prodotti e ricette della tradizione (Brodetto di Porto Recanati); sono valorizzate le mure urbiche e le fortificazioni (Tolentino La Rancia); la creatività locale (Falerone, rete borghi creativi). Il Piemonte e le Marche sono le regioni in cui sono presenti il maggior numero di comunità patrimoniali.

[65] C. Carmosino, La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, in Aedon, 2013, 1.

[66] Idem.

[67] R. Franceschelli, R. Patrinieri, La partecipazione delle comunità di patrimonio: la ricerca della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, cit.

[68] Redazione Labsus, Fare città insieme. I patti di collaborazione come strumenti di governo, in www.labsus.org, 9 dicembre 2025.

[69] R. Franceschelli, R. Patrinieri, La partecipazione delle comunità di patrimonio: la ricerca della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali, cit.

[70] R. Franceschelli, R. Patrinieri, op. ult. cit.

 

 

 



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