Patrimonio culturale e cambiamento climatico: idee, suggestioni e proposte / Atti del Convegno di Macerata
Vulnerabilità climatica e strumenti di tutela: quali riflessi sul patrimonio culturale? [*]
di Chiara Feliziani [**]
Sommario: 1. In via di premessa. - 2. Vulnerabilità ambientale e questione climatica: un rapporto genus-species. - 3. Vulnerabilità climatica e strumenti di tutela: uno sguardo d’insieme. - 3.1. La legislazione: tendenze e (segnali di) controtendenze. - 3.2. La giurisdizione: quali spazi per la climate change litigation in Italia?. - 4. Vulnerabilità climatica e patrimonio culturale nella recente giurisprudenza amministrativa. - 5. Considerazioni di sintesi.
Dopo una breve riflessione sul legame tra cambiamenti climatici e vulnerabilità ambientale, il saggio si concentra innanzitutto sull’analisi dei principali strumenti giuridici messi in atto per far fronte ai cambiamenti climatici. In secondo luogo, il Lavoro sviluppa una riflessione sull’impatto che tali strumenti potrebbero avere sulla gestione del patrimonio culturale. Nel farlo, il contributo prende in esame alcune recenti sentenze amministrative che evidenziano un nuovo equilibrio tra la tutela del clima e la tutela del patrimonio culturale.
Parole chiave: tutela; patrimonio culturale; vulnerabilità climatica; cambiamenti climatici.
Climate vulnerability and protective measures: what are the implications for cultural heritage?
Moving from a brief consideration regarding the link between climate change and environmental vulnerability, the paper – first of all – focuses on the analysis of the main legal instruments put in place with the aim of coping climate change. Secondly, the essay develops a reflection on the impact that such instruments are likely to have on the administration of the cultural heritage. In doing so, the paper gives account of some recent administrative judgements that show a new balance between climate protection and cultural heritage protection.
Keywords: protection; cultural heritage; climate vulnerability; climate change.
Il clima e, in particolare, il cambiamento climatico con i suoi molteplici corollari di ordine ambientale, sociale, geopolitico e - non da ultimo - economico occupa da alcuni anni a questa parte un posto assolutamente centrale nel dibattito in materia di ambiente e non solo [1]. Al punto tale che, secondo una certa corrente di pensiero il clima - in ragione dell’entità e delle peculiarità della questione - avrebbe (rectius, meriterebbe di) guadagnato persino uno spazio significativo di autonomia rispetto all’ambiente tout court inteso e al diritto di questo [2].
Pur non ritenendo di poter convintamente aderire a tale ultima ricostruzione, deve però osservarsi come le misure a vario livello adottate al fine di contrastare, o quanto meno mitigare, il fenomeno (rectius, emergenza) del cambiamento climatico e le molteplici conseguenze che ad esso si legano siano suscettibili di recare un impatto significativo in vari ambiti del vivere quotidiano: dalla produzione industriale [3] alla mobilità [4], passando per l’edilizia [5] e il verde urbano [6].
Dal proprio canto, si intuisce come neppure il patrimonio culturale [7], inteso nel suo complesso, possa dirsi estraneo alle dinamiche che interessano primariamente i tentativi di fronteggiare detta emergenza climatica [8].
Dunque, muovendo da una breve riflessione in ordine al legame che sussiste tra la questione climatica e il più ampio concetto di vulnerabilità ambientale [9], il saggio si sofferma innanzitutto ad analizzare i principali strumenti giuridici - i.e. normativi e giurisdizionali - messi in campo allo scopo di fronteggiare il fenomeno in parola, per poi muovere verso una riflessione in ordine all’incidenza che tali strumenti sono suscettibili di avere sulla amministrazione (in senso ampio) del patrimonio culturale. Nel fare ciò, si darà conto di alcuni recenti arresti della giurisprudenza amministrativa, dall’analisi dei quali si coglie come la riconosciuta necessità di fronteggiare l’emergenza climatica e di assicurare l’effettività delle misure a tal fine fissate a livello normativo, spinga questo giudice a dover ricercare nuovi punti di equilibrio tra l’interesse alla tutela del clima e l’interesse alla tutela del patrimonio culturale.
2. Vulnerabilità ambientale e questione climatica: un rapporto genus - species
Tanto premesso, occorre per prima cosa osservare come con un pò di ritardo rispetto ad altre branche del sapere [10], anche la scienza giuridica abbia preso ad interessarsi al tema della vulnerabilità [11]. Lo ha fatto dapprima con riguardo ai diritti umani cd. fondamentali [12], per poi allargare lo sguardo ad altre questioni tra cui - in tempi recenti - l’ambiente [13], inteso sia come entità di per se stessa vulnerabile, sia come presupposto ineludibile per la garanzia del diritto fondamentale di vivere in un ambiente salubre [14].
Si tratta, in ogni caso, di un ritardo che in una qualche misura stupisce, atteso che - almeno secondo una certa corrente di pensiero filosofico-giuridico [15] - tra il concetto di vulnerabilità e il diritto tout court inteso sussisterebbe un nesso causale tale per cui il secondo troverebbe la propria origine e giustificazione nel primo [16]. In altri termini, sarebbe l’esistenza di una qualche forma di vulnerabilità a chiamare in causa il diritto, inteso come strumento atto ad elidere il pregiudizio o, almeno, a mitigarne le conseguenze.
Se così è, appare allora evidente come il concetto di vulnerabilità possa considerarsi consustanziale già all’emersione dello stesso interesse ambientale [17], nonché al conseguente sviluppo di quell’insieme di principi e regole che va sotto il nome di diritto dell’ambiente e che, non a caso, è stato efficacemente descritto come un “diritto di riconciliazione” [18].
In tempi recenti, in effetti, il termine vulnerabilità compare (più) spesso accostato a quello di ambiente, tanto genericamente inteso quanto considerato in alcuna delle sue specificità [19] (i.e. l’aria, il suolo, le specie animali e così via). E, benché il legislatore - a qualunque livello - non offra una compiuta definizione del concetto di “vulnerabilità ambientale”, la stessa sembra potersi ricavare, oltre che dall’osservazione del reale, dalle pieghe della giurisprudenza. In particolare, da quella di Lussemburgo [20], l’analisi della quale permette di arrivare a ritenere che con l’espressione "vulnerabilità ambientale" si faccia riferimento a tutte quelle situazioni in cui l’ambiente o, meglio, una delle sue molteplici componenti si trova, in ragione innanzitutto delle caratteristiche biologiche e strutturali che lo connotano, ad essere esposto ad una situazione di pericolo e/o di danno [21].
Orbene, tra le varie forme di vulnerabilità ambientale, sicuramente una di quelle su cui ad oggi sembrano prioritariamente concentrarsi gli sforzi della scienza giuridica (e non solo) è rappresentata dal cambiamento climatico [22]. Il clima infatti - inteso come “lo stato di equilibrio energetico tra il flusso totale di energia entrante sul nostro pianeta (i.e. energia solare) ed il flusso totale di energia uscente dal nostro pianeta, che è in parte radiazione solare riflessa (...) ed in parte energia emessa (...) dalla Terra nel suo insieme” [23] - appare significativamente minacciato dall’introduzione, in tale complesso equilibrio, di sostanze quali i gas serra, che producono l’effetto di aumentare la capacità termica del Pianeta, ossia la capacità di trattenere calore sulla superficie terrestre. Di qui, la necessità del sistema nel suo complesso di trovare nuovi equilibri che si traducono in mutamenti del clima: il cambiamento climatico, appunto.
Quasi superfluo specificare che per molta parte in tale processo - che ha radici lontane [24] - ha concorso e concorre tuttora l’opera dell’uomo: si pensi innanzitutto alle emissioni da impianti industriali [25], ma anche all’utilizzo massiccio (specie) di alcuni mezzi di trasporto [26] o alla deforestazione indiscriminata [27].
La questione del clima e della sua vulnerabilità, infatti, è emersa ufficialmente a livello internazionale verso la fine degli anni Ottanta [28] e poi specialmente negli anni Novanta del secolo scorso in seno al più ampio dibattito in corso intorno al rapporto tra ambiente e sviluppo economico (rectius, industriale) [29], che - non a caso - ha costituito il tema centrale della Conferenza di Rio del 1992 [30]. Di lì in poi detta questione, anche in ragione del suo progressivo aggravarsi, ha conquistato uno spazio vieppiù crescente, fino a divenire assolutamente centrale in ogni discorso o politica che - a qualsiasi livello - voglia misurarsi con il tema della sostenibilità (specie) ambientale [31].
Tanto interesse da parte del mondo del diritto, dunque, si assume dipenda dal fatto di rappresentare, quella climatica, sia un’emergenza di per sé considerata, sia la causa non secondaria di una serie di altri severi problemi di matrice ambientale [32]. Tra questi, si considerino - ad esempio - la perdita della biodiversità [33], lo scioglimento dei ghiacciai [34], gli tsunami [35], ma anche le epidemie [36] e - non da ultimo per importanza - le migrazioni climatiche [37].
3. Vulnerabilità climatica e strumenti di tutela: uno sguardo d’insieme
Volendo qui soffermarsi sugli strumenti messi in campo dalla scienza giuridica al fine di rispondere al fenomeno della vulnerabilità climatica, occorre dare conto del fatto che si è trattato innanzitutto di atti di natura (in senso lato) normativa [38], fino ad arrivare - specie più di recente - a interventi anche di carattere giurisdizionale [39].
Prima di muovere ad esaminare più da vicino tale complesso strumentario, sembra però d’uopo offrirne una chiave di lettura generale ed unitaria, mettendo in rilievo come nel tempo la risposta offerta dal mondo del diritto sia cresciuta, tanto per mole quanto per intensità.
E se è vero che tale processo incrementale è corso in parallelo all’aggravarsi del fenomeno, è altresì indubbio che molto hanno pesato in tal senso fattori (almeno apparentemente) ad esso estranei. Tra questi, specialmente la presa d’atto del fallimento del sistema economico lineare [40] e poi, soprattutto, la necessità di disancorare la produzione di energia dal ricorso alle fonti fossili al fine di garantire la sicurezza e l’indipendenza dell’approvvigionamento energetico [41].
È per questa via dunque che, almeno a livello europeo, si è riusciti - ad esempio - a passare da un approccio (principalmente) di soft law ad uno (anche) di hard law [42] e che si sono delineati i contorni di una vera e propria politica in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili [43]. Ma soprattutto è così che - come in parte già anticipato e come si dirà ulteriormente infra la questione del contrasto al cambiamento climatico ha preso ad integrarsi, fino anche a condizionare significativamente, altri ambiti o settori pure regolamentati dal diritto [44]. Il pensiero corre qui innanzitutto all’industria [45], ma anche - ad esempio - all’agricoltura [46], alla gestione del demanio marittimo [47] e - per quanto qui ci occupa - al patrimonio culturale [48].
3.1. La legislazione: tendenze e (segnali di) controtendenze
Orbene, muovendo dalla analisi dalla legislazione, va detto che proprio a valle della poc’anzi richiamata Conferenza di Rio la comunità internazionale ha preso a mobilitarsi per affrontare quella che, già al tempo, sembrava a tutti gli effetti rappresentare una ipotesi significativa di vulnerabilità ambientale.
Si è arrivati così alla firma della Convenzione quadro delle Nazioni unite sui cambiamenti climatici (Unfcc) [49], il cui obiettivo centrale era prevenire i cambiamenti climatici irreversibili attraverso la riduzione dell’anidride carbonica nell’atmosfera e dei gas serra.
L’attuazione di tale Convenzione Quadro, tuttavia, è stata rimessa ad atti successivi. Tra questi, i più importanti - per le ragioni che appresso si diranno - sono stati senz’altro il Protocollo di Kyoto del 1997 [50] e l’Accordo di Parigi del 2015 [51].
Il primo, ossia il Protocollo di Kyoto, ha segnato una tappa importante nel contrasto al cambiamento climatico nella misura in cui ha (provato a) fissato degli impegni vincolanti per il periodo 2008 - 2012 e, proprio per questa ragione, è parso inaugurare una nuova stagione del diritto internazionale dell’ambiente [52]. Tra gli impegni in discorso, deve rammentarsi specialmente quello della riduzione di gas inquinanti in una misura media, ossia calcolata facendo applicazione del principio di responsabilità comune ma differenziata [53], del 5,2% rispetto al 1990 (anno base di riferimento).
Il secondo, ossia l’Accordo di Parigi, ha rappresentato invece il primo accordo universale e giuridicamente vincolante sui cambiamenti climatici, ponendosi come un “ponte” tra le politiche ambientali del tempo e l’obiettivo del raggiungimento della neutralità climatica entro la fine del secolo [54]. A tal fine, ha stabilito un quadro di regole volte tanto ad evitare l’aggravarsi del fenomeno del cambiamento climatico, quanto a ridurne nel tempo la portata fino a raggiungere un livello zero. Le parole chiave di tale Accordo sono, dunque, “mitigazione” e “adattamento” [55].
A seguire, come in parte anticipato, il tema del cambiamento climatico è stato posto trasversalmente e con sempre maggior frequenza al centro delle molte iniziative adottate a livello internazionale. Si pensi - in via meramente esemplificativa - al Piano globale d’azione per il clima [56], varato a Marrakech nel 2016, o alla coeva Agenda Urbana Habitat III [57] e soprattutto all’Agenda Onu 2030 [58], che indica la lotta al cambiamento climatico come uno dei suoi diciassette sustainable goals [59].
A livello di Unione europea il tema del cambiamento climatico, già presente nell’ambito delle molte iniziative volte favorire la costruzione di un modello economico circolare [60], è stato affrontato con priorità a partire dalla comunicazione “Un pianeta pulito per tutti” [61] del 2018 e poi specialmente dal Green Deal Europeo [62] del 2019. Con tale seconda comunicazione, infatti, la Commissione europea ha inteso rendere nota la sua “nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’UE in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. [Una strategia che] mira inoltre a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell’UE e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. (...)” [63].
Il Green Deal dunque, nel più ampio quadro di azioni volte alla affermazione del modello economico circolare [64], ha inteso rappresentare una vera e propria "tabella di marcia" dettata al fine di (provare ad) addivenire alla cd. neutralità climatica in Europa entro il 2050 [65].
Infatti, come anticipato, la presa d’atto del fallimento del sistema economico lineare e la conseguente volontà di virare verso un modello economico circolare hanno portato con sè la necessità di intervenire anche sul settore energetico al fine di disancorare i sistemi produttivi dall’impiego massivo di fonti fossili e, più in generale, di risorse naturali [66].
Per questa via, nel 2021 il Parlamento europeo è giunto ad approvare il regolamento europeo sul clima [67], con cui sono stati resi giuridicamente vincolanti l’obiettivo di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 e l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Inoltre, per far sì che l’UE possa effettivamente (provare a) raggiungere l’obiettivo fissato per il 2030, la Commissione europea nello stesso anno ha proposto un pacchetto di norme - i.e. Fit for 55 - che include 13 riforme legislative correlate e 6 proposte di legge sul clima e l’energia [68].
Tali misure hanno avuto ovviamente un’eco significativa nei contesti nazionali. Per quel che concerne l’Italia, evidenza di ciò può essere rintracciata specialmente nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) [69], varato nel 2021, e prima ancora nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec) [70]. In particolare, quest’ultimo, in uno con la Strategia a lungo termine per la riduzione dei gas a effetto serra [71], “fornisce l’architettura di riferimento per la definizione delle politiche nazionali in materia energetico-climatica, tracciando il percorso lungo il quale l’Italia è chiamata a orientare la propria trasformazione verso un modello economico privo di emissioni nette di gas a effetto serra” [72].
A seguire, complici lo scoppio del conflitto bellico in Ucraina e la crisi energetica che ad esso ha fatto seguito, la strategia di contrasto e di mitigazione nei riguardi del cambiamento climatico ha finito per intersecarsi (rectius, integrarsi) con quella posta in essere a garanzia della sicurezza energetica dell’Unione europea [73]. La necessità di assicurare l’indipendenza degli approvvigionamenti e al contempo il contenimento dei costi ha spinto infatti sia le istituzioni europee, sia - di riflesso - le istituzioni nazionali a varare una serie di importanti iniziative. Se con riguardo al secondo aspetto merita richiamare la proposta - da parte del Consiglio - di un regolamento ad hoc [74]; con riferimento al primo profilo hanno assunto particolare rilievo le azioni tese a favorire la diversificazione delle fonti di approvvigionamento contenute nel piano REPowerEU [75] e qui, specialmente, quelle volte a promuovere gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili [76].
Tali previsioni, dunque, benché introdotte al fine di rispondere alla crisi energetica ingenerata dal conflitto bellico in Ucraina, hanno finito di fatto per andare ad integrarsi, rafforzandole, con le misure - di cui si è detto poco sopra - previste dall’UE al fine di contrastare l’emergenza climatica. Un rafforzamento che - come evidenziato da attenta dottrina - è parso correre lungo quattro dimensioni assiologiche, ossia: “la diversificazione delle fonti di approvvigionamento; il risparmio energetico; l’accelerazione della transizione; il passaggio verso la vera Unione dell’energia” [77].
Da ultimo, tuttavia, merita dare conto di taluni segnali di controtendenza. In proposito, basti qui richiamare la lettera con cui, nel mese di dicembre 2025, il cancelliere tedesco ha chiesto alla presidente della Commissione europea di rivedere il divieto di commercializzazione di automobili a motore termico dopo il 2035, nonché e più in generale un certo arretramento da parte della stessa Commissione europea rispetto alla posizione tenuta negli scorsi anni nei riguardi della produzione industriale [78].
Se, infatti, documenti come il Green Deal europeo erano espressione di quella che da più parti è stata descritta come una iper-regolamentazione green, di recente sembra farsi strada la linea di voler "alleggerire" il settore dell’industria da alcuni oneri legati ai tre pilastri (i.e. rendicontazione, due diligence, tassonomia) su cui poggia la sostenibilità aziendale al fine (dichiarato) di favorirne la competitività [79].
Tanto si può spiegare, non solo con una certa difficoltà del comparto industriale e, in specie, delle PMI - di soddisfare richieste (per alcuni versi) stringenti, quanto e soprattutto alla luce del contesto internazionale, i cui equilibri paiono sempre più precari [80]. Certo è che se questo nuovo corso della politica europea dovesse trovare effettivamente conferma, già nel medio periodo è verosimile attendersi un rallentamento nel perseguimento degli ambiziosi obiettivi di neutralità climatica previsti dal Green Deal europeo, in uno con un possibile ripensamento anche di quanto sin qui fatto [81].
3.2. La giurisdizione: quali spazi per la climate change litigation in Italia?
Lo strumentario messo in campo dal mondo del diritto a presidio del clima comprende - come sopra anticipato - anche la giurisdizione. Così almeno sembra potersi dire avuto riguardo dei tempi più recenti, in cui a livello internazionale si è sviluppata “la tendenza ad un certo attivismo giudiziario” [82] che si suole apostrofare climate change litigation o anche strategic climate change litigation. Espressione, questa, che sta per l’appunto ad indicare “quell’insieme di azioni legali, indirizzate a organi giurisdizionali, tribunali costituzionali ovvero volte a ottenere una risoluzione alternativa delle controversie (Adr), attraverso cui si richiede, spesso contro soggetti di natura pubblica (ma non esclusivamente), la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il riconoscimento della responsabilità per il mancato adeguamento al cambiamento climatico o, puntualmente, l’identificazione di un nesso di casualità (nesso scientifico) tra le emissioni climalteranti e l’impatto di queste sul clima” [83].
I casi riconducibili al novero della climate change litigation sono oramai un numero significativo e forieri di una certa risonanza, anche mediatica, benché - come anticipato - si collochino tutti in un arco temporale piuttosto recente [84].
Se, infatti, a livello legislativo (in senso ampio) - si è visto - la comunità internazionale si è mobilitata già a partire dai primi anni Novanta del secolo scorso, più lento e ben più accidentato è stato invece il percorso - invero, non ancora del tutto compiuto - che ha portato i giudici ad aprirsi al tema della vulnerabilità climatica.
Tanto è dipeso, e dipende tuttora, da una serie di fattori, tra cui specialmente deve annoverarsi la circostanza per cui le regole che informano il giudizio davanti alle Corti sono costruite in modo tale da non consentire un accesso alla tutela giurisdizionale sganciato dal soddisfacimento di alcune condizioni o pre-condizioni [85]. Il riferimento è, nella specie, a questioni come la legittimazione ad agire e l’interesse a ricorrere [86], ma anche al rispetto di quelle regole su cui trova fondamento l’an della giurisdizione stessa [87].
A questo ultimo proposito e avuto riguardo all’esperienza italiana, merita dare brevemente conto innanzitutto del noto caso giudizio universale [88], introdotto dinanzi al Tribunale civile di Roma nel 2021 e attualmente pendente in grado di appello.
La vicenda vede come parte attrice alcune organizzazioni non governative unitamente a singoli cittadini; mentre, parte convenuta è lo Stato italiano e segnatamente la presidenza del Consiglio dei ministri, a cui si imputa di non aver prontamente adottato misure adeguate per affrontare il problema del cambiamento climatico.
La sentenza [89] che, nel marzo del 2024, ha chiuso il primo grado di giudizio non è arrivata tuttavia ad affrontare il merito delle doglianze, giacché non sono state ritenute positivamente superate le preliminari verifiche in rito. Infatti, con riferimento alla domanda principale e alla prima delle subordinate [90] il giudice ha concluso nel senso del difetto assoluto di giurisdizione; mentre, con riferimento alle altre due domande subordinate [91] lo stesso ha concluso nel senso della loro inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Nel caso in parola, dunque, a venire in rilievo sono stati i limiti, esterni ed interni, della giurisdizione ed il loro superamento [92]. Quanto ai primi, vale a dire i limiti esterni, possono dirsi superati quando si ha uno sconfinamento in un ambito in cui non vi è - di regola - giurisdizione alcuna, motivo per cui si parla di difetto assoluto di giurisdizione [93]. Nella vicenda in esame, infatti, le decisioni del Governo portate all’attenzione del giudice erano decisioni che quest’ultimo ha (in maniera condivisibile) ritenuto di dover qualificare come atti politici [94].Ossia, atti espressione della funzione politica, come tali liberi nel fine e connotati da una amplissima discrezionalità tale per cui devono ritenersi sottratti al sindacato giurisdizionale [95].
Quanto invece ai limiti interni, questi - come noto - tracciano il confine (rectius, riparto) tra la giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del giudice amministrativo. Si parla dunque di difetto di giurisdizione ogni qual volta, in base alle regole che definiscono tale riparto, la giurisdizione spetta all’altro giudice. Nella vicenda in esame, poiché si faceva discorso della correttezza del Pniec [96] - vale a dire, di un atto di pianificazione generale [97] adottato dal Mase, di concerto con il Mimit e Mit - il giudice ordinario (opportunamente) non ha potuto fare a meno di rilevare il proprio difetto di giurisdizione, quest’ultima spettando necessariamente al giudice amministrativo.
In tema, deve poi rammentarsi che, nelle more della definizione del giudizio appena ricordato, il Tribunale di Roma è stato investito anche di un’altra questione, ad oggi ancora pendente in primo grado, che ugualmente si inserisce nel filone della climate change litigation.
A differenza di quanto visto con riguardo al caso giudizio universale, però, questa volta due associazioni ambientaliste e alcuni cittadini, “residenti in aree del territorio nazionale particolarmente esposte al cambiamento climatico”, hanno citato in giudizio una società - la Eni S.p.a. - unitamente al ministero dell’Economia e delle Finanze e a Cassa depositi e prestiti, in quanto titolari di partecipazioni azionarie nella prima [98]. Di tal che, in questa vicenda le condotte portate all’attenzione del giudice non sono - come nel caso giudizio universale - poste in essere nell’esercizio del potere di indirizzo politico o pubblico, bensì rientrano nel novero dell’attività che i soggetti convenuti pongono in essere iure privatorum.
È questo del resto quanto emerge anche dall’ordinanza [99] con cui le Sezioni Unite della Corte di cassazione, pronunciandosi sul regolamento di giurisdizione promosso - sempre da parte attrice - ex art. 41 c.p.c. [100], configurano “la fattispecie in esame (...) come una comune azione risarcitoria, fondata sull’allegazione di un danno” [101]. E - si legge nell’ordinanza in parola - è proprio “sulla base di tali allegazioni in fatto ed in diritto, [che] viene poi chiesto l’accertamento della responsabilità solidale dell’ENI, in quanto esercente direttamente la predetta attività industriale e commerciale, e degli altri due convenuti, in quanto titolari di una posizione di controllo (inteso in senso privatistico) che consente loro d’intervenire indirettamente su tale attività, con la condanna degli stessi ad adottare le misure idonee a ridurre le emissioni entro i limiti previsti dalle fonti internazionali indicate” [102].
Dunque - proseguono le sezioni unite - “nel caso di specie, gli attori non fanno valere una responsabilità dello Stato legislatore per ‘atti, provvedimenti e comportamenti manifestamente espressivi della funzione di indirizzo politico [...]’, ma una responsabilità dei convenuti, quali soggetti operanti direttamente o indirettamente nel settore della produzione e distribuzione dei combustibili fossili, per la mancata adozione delle misure necessarie a ridurre le emissioni climalteranti prodotte dall’attività aziendale: il compito affidato al Giudice consiste pertanto soltanto nel verificare se le fonti internazionali e costituzionali invocate (...) risultino idonee ad imporre un dovere d’intervento direttamente a carico dei convenuti, tale da fondare una responsabilità extracontrattuale degli stessi, e quindi da giustificarne la condanna al risarcimento in forma specifica, ai sensi dell’art. 2058 cod. civ.” [103].
Da quanto precede consegue che la suprema Ccrte ha ritenuto di non poter estendere alla vicenda de qua la soluzione che il Tribunale di Roma ha dato al caso giudizio universale e, per l’effetto, ha dichiarato la sussistenza della “giurisdizione dell’Autorità giudiziaria italiana, e [ha rimesso] le parti al Tribunale di Roma, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di legge”.
4. Vulnerabilità climatica e patrimonio culturale nella recente giurisprudenza amministrativa
Quanto poc’anzi osservato con riguardo alla climate change litigation in Italia e, in particolare, con riguardo al caso Giudizio Universale non deve tuttavia indurre a concludere nel senso che la giurisprudenza nel nostro Paese sia impermeabile alle istanze di tutela legate al clima e, più in generale, all’ambiente.
Al contrario, deve rammentarsi come la giurisprudenza italiana - a partire da quella della Corte costituzionale [104] - abbia offerto nel tempo un contributo importante nella materia de qua, non di rado anche anticipando soluzioni solo successivamente fatte proprie dal legislatore. Si pensi - ad esempio - alla individuazione dei contorni di un diritto fondamentale a vivere in un ambiente salubre [105] o all’ampliamento della maglie della legittimazione ad agire in giudizio, avuto particolare riguardo alle associazioni ambientaliste [106], o, ancora e più di recente, alla valorizzazione e alla implementazione dell’istituto del green public procurement [107].
Concentrando ratione materiae l’attenzione sulla giurisprudenza amministrativa, deve darsi conto di come questo giudice sempre più spesso si stia mostrando attento alle ragioni dell’ambiente e in particolare del clima, per l’effetto facendosi strumento di attuazione concreta di indirizzi e obiettivi fissati a livello normativo, tanto europeo quanto nazionale [108]. Nel fare ciò, inoltre, il giudice amministrativo si trova sovente a dover rintracciare un nuovo punto di equilibrio tra le ragioni della tutela climatica e altri interessi ugualmente meritevoli di tutela [109]. Interessi, questi ultimi, che un tempo senz’altro sarebbero stati ritenuti prevalenti, ma che oggi, proprio in ragione della diffusa sensibilità (anche politica) nei riguardi della questione climatica, finiscono non di rado per essere considerati cedevoli. Tra di essi, anche quelli collegati alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale [110].
In proposito, si vedano - ad esempio - alcune recenti sentenze del Consiglio di Stato in materia di energie rinnovabili, che - si ribadisce - costituisce un tassello molto importante della politica europea e nazionale in campo energetico dal punto di vista sia della garanzia dell’autosufficienza degli approvvigionamenti sia del contrasto alla vulnerabilità climatica [111].
In una prima pronuncia - Cons. Stato, sez. VI, 23 settembre 2022, n. 8167 [112] - una società privata aveva avanzato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di due pale eoliche sul territorio di un comune del Molise. Sebbene la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici avesse espresso parere negativo, all’esito della conferenza dei servizi la regione ha comunque rilasciato l’autorizzazione in favore dell’impresa proponente. Nel frattempo, però, la Direzione regionale per i beni culturali e il paesaggio ha dichiarato di interesse culturale il sistema delle croci votive e viarie insistente nel territorio del medesimo Comune e, nel fare ciò, ha prescritto misure di tutela indiretta nelle aree circostanti che andavano ad interferire con la costruzione delle pale eoliche in questione.
La VI sezione del Consiglio di Stato ha speso parole molto interessanti in ordine alla consistenza delle misure di tutela indiretta imposte dalla Direzione regionale, ritenendole sproporzionate, giacché - si legge nella pronuncia - “se paragoniamo l’obiettivo perseguito dalla Soprintendenza – la tutela culturale delle croci votive – ed il mezzo utilizzato – il radicale svuotamento delle possibilità d’uso alternativo del territorio, soprattutto ai fini della produzione di energia eolica – appare evidente quanto sia sbilanciata la ponderazione effettuata”. Infatti - prosegue il collegio - “l’interesse pubblico alla tutela [e conservazione] del patrimonio culturale non ha, nel caso concreto, il peso e l’urgenza per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda meno dannosi per l’ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone”.
In considerazione di quanto precede - ha concluso il Collegio - si ha pertanto che “gli atti impugnati risultano violativi anche del principio di integrazione delle tutele – riconosciuto, sia a livello europeo (art. 11 del Tfue), sia nazionale (art. 3-quater del d.lg. n. 152 del 2006, sia pure con una formulazione ellittica che lo sottintende) – in virtù del quale le esigenze di tutela dell’ambiente devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione delle altre pertinenti politiche pubbliche, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile”.
Una seconda sentenza - Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 2023, n. 3406 - è stata adottata, invece, in relazione ad una vicenda che vedeva contrapposti il ministero della Cultura e il comune di Galatina. Nella specie, il Tar Lecce [113] aveva annullato il provvedimento con cui la Soprintendenza per i beni culturali e il paesaggio aveva imposto delle prescrizioni realizzative per il progetto di posizionamento di alcuni moduli fotovoltaici sulla copertura del foyer del teatro comunale di Galatina.
Il Consiglio di Stato, dopo aver operato un attento distinguo tra beni culturali e beni paesaggistici, ha osservato che “le differenze di regime tra [detti beni] emergono, inoltre, anche dalla specifica normativa in materia di interventi di efficienza energetica e piccoli impianti a fonti rinnovabili”, laddove “per i beni culturali rimane immutato l’obbligo di autorizzazione dell’intervento ai sensi della previsione di cui all’art. 21 del Codice di settore”.
Dal che, il collegio ha potuto concludere nel senso della legittimità delle “prescrizioni con cui la Soprintendenza autorizza l’istallazione di pannelli fotovoltaici su un edificio di valore storico e architettonico, subordinatamente al rispetto di alcune condizioni”. E ciò in quanto - a giudizio del Consiglio di Stato - “si tratta (...) di prescrizioni che raggiungono un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze di efficientamento energetico e quelle di tutela del bene culturale”.
Infine, una terza sentenza - Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2025, n. 5325 - ha visto una società chiedere la riforma della pronuncia con cui il giudice di primo grado [114] aveva respinto la richiesta di annullamento del parere rilasciato dalla Soprintendenza in merito ad un intervento edilizio di ristrutturazione concernente l’istallazione di pannelli fotovoltaici. In particolare, ad avviso della ricorrente la Soprintendenza avrebbe - tra le altre cose - negato la realizzazione degli interventi senza fornire prove concrete circa la loro incompatibilità paesaggistica, con ciò dando luogo ad un provvedimento viziato - tra gli altri - da difetto di motivazione.
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso muovendo innanzitutto dal ricordare l’esistenza di “un preciso orientamento giurisprudenziale che prende atto del ‘trend normativo, sempre più favorevole e incentivante all’utilizzo delle fonti rinnovabili, oltre che costantemente interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa all’insegna della necessità della ricerca e della verifica, di volta in volta, in concreto, di un ragionevole bilanciamento tra interessi pubblici e privati e anche tra valori costituzionali in potenziale conflitto tra di loro quali il paesaggio e l’ambiente’ (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8258)”.
Di qui, il collegio ha poi osservato come in casi come quello di specie vi sia la necessità che l’amministrazione assolva ad “un preciso e rigoroso onere motivazionale”. In particolare, si rende necessario un attento bilanciamento di interessi, il quale ogni qual volta “‘l’opera progettata dal privato ha una espressa qualificazione legale in termini di opera di pubblica utilità, non può ridursi all’esame dell’ordinaria contrapposizione interesse pubblico/interesse privato, (...), ma impone una valutazione più analitica che si faccia carico di esaminare la complessità degli interessi coinvolti. Ciò in quanto la produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce, sia pur indirettamente, alla salvaguardia dei valori paesaggistici’ (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201)” [115].
Nel caso di specie tuttavia, non solo tale attento bilanciamento è mancato, ma - osserva la VI sezione - l’Amministrazione ha dato “mostra [...]di avere trascurato le specifiche caratteristiche del progettato intervento, che, così come descritte, appaiono tali da adeguatamente bilanciare le esigenze di approvvigionamento energetico con la salvaguardia dell’armonia estetica dell’area di interesse paesaggistico”.
Volendo provare a ricondurre ad unità le considerazioni che precedono, deve osservarsi come lo strumentario messo in campo dal mondo del diritto per far fronte al fenomeno della vulnerabilità climatica, pur al netto - si è visto - della sua perfettibilità, ad oggi si presenti senza dubbio più ricco e variegato rispetto ad un tempo.
Benché evidentemente non risolutivi del problema clima, che ad oggi costituisce una vera e propria emergenza, sono però stati significativi i passi in avanti compiuti negli ultimi quarant’anni dalla scienza giuridica.
In particolare, sul fronte normativo merita senz’altro evidenziare l’introduzione a livello sia sovranazionale sia interno, accanto alle misure di soft law, anche di strumenti di hard law [116], attese le conseguenze che specie in punto di effettività si legano a questi ultimi. Nonché, più in generale, deve darsi atto di una significativa tendenza ad integrare le misure di contrasto al cambiamento climatico nella regolamentazione di altri (e apparentemente distanti) settori [117], quali - si è detto, ad esempio - l’industria, i trasporti, l’agricoltura e - per quanto qui ci occupa - il patrimonio culturale [118].
Parimenti, sul fronte della giurisdizione vanno salutati con favore gli sforzi compiuti dalla giurisprudenza e, per quanto riguarda l’ordinamento italiano, specialmente dal giudice amministrativo nella ricerca di nuovi equilibri all’atto del bilanciamento tra interessi “classici”, come quelli legati alla gestione patrimonio culturale, e interessi più “giovani”, come l’implementazione delle misure legislative in materia di clima ed energia [119].
Per contro, non mancano neppure i punti deboli. Infatti, da un lato, si è visto come a livello europeo sia possibile cogliere dei segnali di arretramento rispetto agli obiettivi ambiziosi fissati con il Green Deal - e con gli atti che ad esso hanno fatto immediato seguito - allo scopo di chiarato di non pregiudicare la competitività delle imprese europee in un contesto internazionale caratterizzato da equilibri politici sempre più precari [120]. Dall’altro lato, si è visto altresì come nel contesto dell’ordinamento italiano i tentativi di introdurre, sull’esempio di quanto accaduto in altri Paesi europei, una climate change litigation si scontrino con le regole processuali che presiedono all’esercizio della funzione giurisdizionale. E tanto specialmente quando ad essere messa in discussione è la responsabilità dello Stato per le scelte politiche compiute dall’esecutivo [121].
In conclusione, rispetto ad un quadro, quale quello appena tracciato, fatto di luci ma anche di talune non trascurabili ombre sembra potersi preconizzare come, un cambio di passo da parte dell’Unione europea in materia (ambientale e) climatica, possa trovare nel contesto nazionale un argine, o quanto meno un utile temperamento, nella giurisprudenza amministrativa. Questa, infatti, da sempre molto attenta all’evolvere in senso complesso della società, da ultimo - come evidente dalle sentenze in materia di energie da fonti rinnovabili analizzate nelle pagine che precedono - ha mostrato di non trascurare affatto la questione della vulnerabilità climatica e la sua urgenza.
Nè peraltro può escludersi in radice che questo stesso giudice possa nel prossimo futuro offrire un contributo altrettanto importante anche in punto di climate change litigation. Tanto più che qui - è stato osservato - siamo di fronte ad una particolare categoria di contenzioso promosso proprio con l’intento di far evolvere l’ordinamento anche oltre i confini della legislazione vigente, realizzando così “un dialogo tra le strutture formali (l’ordinamento giuridico) e quelle sociali (le comunità di amministrati)” [122].
Note
[*] Il saggio - frutto delle ricerche condotte nell’ambito del progetto “Innovazione e vulnerabilità: problemi giuridici e tutele” del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Macerata (finanziamento Mur, programma: Dipartimenti di Eccellenza 2023-2027)” e del Modulo Jean Monnet Save-Eu “EU State Aid to protect Vulnerable Environment and ensUre climatE mitigation” (Grant Agreement Project 101239980) - ripropone con i dovuti adattamenti il contenuto della relazione tenuta al convegno Patrimonio culturale e cambiamento climatico: dialoghi, organizzato dalla prof.ssa Carmen Vitale presso Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata il 25 novembre 2025.
[**] Chiara Feliziani, Professoressa associata in Diritto amministrativo e pubblico presso l’Università di Macerata, Dipartimento di Giurisprudenza, Piaggia dell’Università 2, 62100 Macerata, c.feliziani@unimc.it.
[1] Per uno sguardo d’insieme sul tema, e salvi gli ulteriori contributi variamente richiamati nel prosieguo del lavoro, si v. Studi in tema di cambiamento climatico e giustizia climatica, (a cura di) G. Contaldi, A. Cossiri, C. Feliziani, F. Gambino e F. Marongiu Buonaiuti, Editoriale scientifica, Napoli, 2025, passim.
[2] D. Bodansky, J. Brunnée e L. Rajamani, International climate change law, Oxford, 2017, passim.
[3] Di recente, si v. la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 29 gennaio 2025, recante “Bussola per la competitività dell’UE”, Com (2025) 30 final, spec. pag. 10 ss. Per un commento v. M. Maresca, Il “Competitiveness Compass” della Commissione europea, in Quaderni AISDUE, 2025, 1, pag. 1 ss.
[4] Con riferimento al contesto italiano, si v. amplius il rapporto del 2022 della Commissione - istituita presso l’allora Mubs - Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità sostenibili, recante Cambiamenti climatici, infrastrutture e mobilità, liberamente consultabile al seguente link: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-02/Rapporto_Carraro_Mims.pdf.
[5] Basti porre mente al fatto che il Pnrr con riferimento all’obiettivo della “rivoluzione verde e transizione ecologica” ha previsto specifiche azioni in merito all’efficientamento energetico degli edifici. Amplius, https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/il-piano/missioni-pnrr/rivoluzione-verde-transizione-ecologica.html.
[6] In argomento, senza pretesa di esaustività alcuna, si v. M. Brocca, PNRR e “verde storico”, in Aedon, 2022, 3, pag. 1, e M.F. Errico, Per “fare” una città ci vuole un albero? Note in tema di città e verde urbano, in Riv. giur. ed., 2024, 4, pag. 301.
[7] Sulla nozione di patrimonio culturale la bibliografia è particolarmente vasta. Sia qui sufficiente richiamare, per tutti, l’autorevole contributo di G. Severini, Art. 2 - Patrimonio culturale, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, M.A. Sandulli, Milano, 20219.
[8] In argomento, per tutti, si v. il saggio di C. Vitale, Il sentiero del Brigante. Itinerari turistico-culturali e vincoli paesaggistici tra norme e prassi, in Aedon, 2024, 1.
[9] Su cui sia consentito rinviare a C. Feliziani Vulnerabilità, ambiente e diritto: una introduzione, in RQDA, 2025, 1, pag. 3 ss.
[10] Per uno sguardo d’insieme, si v. Vulnerabilità. Analisi multidisciplinare di un concetto, (a cura di) O. Giolo e B. Pastore, Roma, 2018, passim.
[11] Per tutti, B. Pastore, Semantica della vulnerabilità, soggetto, cultura giuridica, Torino, 2021, pag. 3, e A. Schiavello, Vulnerabilità, concetto di diritto e approccio clinico-legale, in Etica & Politica, 2019, XXI (3), pag. 255.
[12] In argomento, si v. - ad es. - E. Pariotti, Vulnerability and Human Rights: which compatibility?, in Int. Journ. For Semiotics of Law, 2023, 36, pagg. 1401-1413.
[13] Al riguardo, si v. innanzitutto il fascicolo speciale n. 1/2025 della Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente interamente dedicato al tema della vulnerabilità ambientale. Inoltre, con specifico riguardo al nesso tra vulnerabilità e questione climatica, si v. il recente contributo di M.A. Tigre, M.J. Murcott e S.A. Samuel, Climate litigation and vulnerabilities. Global South Perspective, Routledge, London, 2025, passim.
[14] In argomento sia consentito rinviare a C. Feliziani, Il diritto fondamentale all’ambiente salubre nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte EDU in materia di rifiuti. Analisi di due approcci differenti, in Riv. ita. dir. pubbl. comunit., 2012, 6, pag. 999.
[15] Per tutti, H.L.A. Hart, Il concetto di diritto, Einaudi, Torino, rist. 2002.
[16] Suggestioni in tal senso sono presenti anche in S. Romano, (voce) Diritto (funzione del), in Id., Frammenti di un dizionario giuridico, Macerata, 2019, pag. 103 ss. e spec. pag. 110.
[17] Amplius, se si vuole, C. Feliziani, Vulnerabilità, ambiente e diritto: una introduzione, cit., pag. 3 ss.
[18] J. Morand-Deviller, Il giusto e l’utile del diritto dell’ambiente, in Trattato di Diritto dell’ambiente, (a cura di) R. Ferrara e M.A. Sandulli, I, Milano, 2014, pag. 1.
[19] Per esemplificazioni si rinvia nuovamente ai contributi pubblicati nel fascicolo speciale 2025, 2, della Rqda.
[20] Trib. Ue, sez. VII ampliata, 11 giugno 2025, Regno di Spagna c. Commissione europea, T-681/22.
[21] Si v. spec. par. 33 della sentenza richiamata alla nota che precede.
[22] In proposito, si v. nuovamente Studi in tema di cambiamento climatico e giustizia climatica, cit., passim.
[23] Definizione tratta dal sito istituzionale del ministero dell’ambiente https://www.mase.gov.it/portale/il-clima.
[24] Detto fenomeno si lega,
infatti, all’intensificarsi dell’incidenza delle attività umane sull’ambiente
al fine, essenzialmente, di produrre beni e ricchezza. Evento centrale
storicamente
parlando
è stato dunque
l’avvento della macchina con la Prima Rivoluzione Industriale, su cui, amplius, Storia economica. La
rivoluzione industriale e i suoi sviluppi, (a cura di) H.J. Habakkuk e M.
Postan, VI, Einaudi, Torino, 1974, passim.
[25] Senza dover andare troppo lontano, basti porre mente alla vicenda dell’Ilva di Taranto, su cui v. spec. G. Montedoro, Il caso ILVA tra crisi economica ed emergenza ambientale, in Apertacontrada.it, 2013; F. Trimarchi Banfi, Politica e diritto: il caso Ilva, in Dir. amm., 2025, 1, pag. 59 ss.
[26] Di
qui, l’esigenza
ritenuta impellente anche a livello europeo
(https://www.consilium.europa.eu/it/policies/clean-and-sustainable-mobility/#goals)
di porre in essere strategie di
de-carbonizzazione nel settore dei trasporti. In argomento, si v. ad es. G.
Valenti, M.P. Valentini e F. Vellucci, Mobilità
sostenibile e cambiamento climatico, in Energia,
ambiente e innovazione, 2024, 2, pag. 86 ss.
[27] Amplius, a mero titolo esemplificativo, https://www.wwf.it/cosa-facciamo/pubblicazioni/deforestazione-e-cambiamento-climatico/.
[28] S.R. Weart, The Discovery of Global Warming: Revised and Expanded Edition, Harvard University Press, Cambridge, 2008, passim.
[29] Tema che, invero, era stato affrontato già nello studio The Limits to Growth condotto - su mandato del Club di Roma - dai ricercatori del MIT di Boston e pubblicato nel 1972. Di recente, lo studio è stato ripubblicato in lingua italiana: D.H. Meadows e a., I limiti della crescita, (a cura di) S. Armenia, Editoriale scientifica, Napoli, 2023, passim.
[30] In proposito, per tutti, A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia e N. Olivetti Rason, Introduzione al diritto dell’ambiente, Laterza, Bari, 2018, pag. 7 ss.
[31] Sul conetto di sostenibilità nelle sue plurime sfaccettature si v. spec. il recente lavoro The Prism of Sustainability. Multidisciplinary Profiles, (a cura di) di A. Bartolacelli, Editoriale scientifica, Napoli, 2025, passim.
[32] In questo senso E. Scotti, Il diritto dell’economia nella transizione ecologica, in Lezioni di diritto dell’economia, (a cura di) E. Bani, F. Di Porto, G. Luchena e E. Scotti, Giappichelli, Torino, 2023, spec. pag. 248 ss.
[33] Sul punto, si v. il recente contributo di C. Lauri, Vulnerabilità ambientale, One health e biodiversità. Alla ricerca di un bilanciamento possibile, in RQDA, fasc. speciale 2025, 1, pag. 74 ss.
[34] Sul tema si v. la ricerca condotta dai ricercatori dell’Università dei Leeds: https://www.leeds.ac.uk/news/article/4514/greenland_losing_ice_faster_than_expected.
[35] In
proposito, si v.
ad esempio
https://www.ingv.it/stampa-urp/ufficio-stampa/comunicati-stampa/clima-il-riscaldamento-globale-amplifica-la-pericolosita-degli-tsunami-sulle-coste-del-mediterraneo.
[36] Si v. spec. E. Scotti, One Health: per un’integrazione tra salute umana e ambientale, in One Health: la tutela della salute oltre i confini nazionali, (a cura di) F. Aperio Bella, Editoriale Scientifica, Napoli, 2022, pag. 45.
[37] In argomento, per tutti, S. Borràs Pentinat, Le migrazioni climatiche, in Studi in tema di cambiamento climatico e giustizia climatica, cit., pag. 41 ss.
[38] Per un quadro d’insieme, si v. - tra i molti - D. Bodansky, J. Brunnée, L. Rajamani, International climate change law, cit., passim; S. Kingstone, V. Heyvaert e A. ?avoški, European Environmental Law, Cambridge University Press, Cambrigde, 2017, pag. 257 ss.; P. Sands, J. Peel, Principles of International Environmental Law, IV ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2018, pag. 295 ss.
[39] Il riferimento è alla “esplosione” del fenomeno della cd. climate change litigation. Sul punto, salvo gli ulteriori riferimenti di cui infra, si v. - avuto riguardo solamente della letteratura nazionale - A. Giordano, Introduzione alla tutela del clima come bene comune, Jovene, Napoli, 2024, spec. pag. 91 ss.; E. Guarna Assanti, Il contenzioso climatico europeo. Profili evolutivi dell’accesso alla giustizia in materia ambientale, Franco Angeli, Milano, 2024, passim; Y. Guerra, Aspetti costituzionali del Climate change litigation: qualche riflessione sull’impiego strumentale dei tribunali sul diritto al clima, in G. Contaldi, A. Cossiri, C. Feliziani, F. Gambino, F. Marongiu Buonaiuti (a cura di), Studi in tema di cambiamento climatico e giustizia climatica, cit., pag. 237; M. Mattalia, Contenzioso climatico e condizioni dell’azione avanti al giudice amministrativo, Giappichelli, Torino, 2025, spec. pag. 79 ss.
[40] Sul punto, si rimanda - per tutti - alle riflessioni di R. Ferrara, Brown economy, green economy, blue economy: l’economia circolare e il diritto dell’ambiente, in Studi in tema di economia circolare, (a cura di) F. de Leonardis, Eum, Macerata, 2019, pag. 39.
[41] In argomento, si v. A. Giordano, Golden power e vulnerabilità energetica, in RQDA, fasc. speciale 2025, 1, pag. 134 ss.
[42] Si pensi, ad esempio, al regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (Ce) n. 401/2009 e il regolamento (Ue) 2018/1999 (Normativa europea sul clima).
[43] In proposito, si consentito rinviare a C. Feliziani, Le energie rinnovabili in tempo di economia circolare. Alla ricerca di un equilibrio sostenibile tra sviluppo e paesaggio, in Il “governo” del mare. Tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile dalla prospettiva della pianificazione marittima, (a cura di) C. Vitale, Editoriale scientifica, Napoli, 2024, pag. 99 ss.
[44] In ordine al principio di integrazione si v. R. Ferrara, La tutela dell’ambiente e il principio di integrazione tra mito e realtà, in Riv. giur. urb., 2021, 1, pag. 12 ss. e - se si vuole - C. Feliziani, Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla Rivoluzione industriale all’economia circolare, in Dir. amm., 2020, 4, pag. 843.
[45] Si v. nuovamente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 29 gennaio 2025, recante Bussola per la competitività dell’UE, Com (2025) 30 final.
[46] In argomento, si v. P. Lattanzi e A. Isidori, Il complesso cammino delle agroenergie verso la sostenibilità. Quale ruolo per le comunità energetiche rinnovabili?, in Przeglad Prawa Rolnego, 2024, 2, pag. 83 ss.; G. Sonnino e A. Sonnino, Agricoltura e cambiamento climatico, in Energia, ambiente e innovazione, 2020, 1, pag. 58 ss.
[47] Sul tema - per tutti - C.P. Santacroce, Tutela del paesaggio, promozione delle energie rinnovabili e pianificazione dello spazio marittimo nell’era della transizione verso la sostenibilità: pluralità di interessi e priorità, in C. Vitale (a cura di), Il “governo” del mare. Tutela del paesaggio e sviluppo sostenibile dalla prospettiva della pianificazione marittima, Editoriale scientifica, Napoli, 2024, pag. 23 ss.
[48] In proposito, oltre al contributo di C. Vitale, Paesaggio e beni culturali di fronte alla sfida del cambiamento climatico: spunti di riflessione e prospettive di ricerca, cit., v. già I. Paglialunga, Il ruolo delle politiche contro il cambiamento climatico nella tutela e nella conservazione dei beni culturali e paesaggistici, in Governance ambientale e politiche normative: l’attuazione del Protocollo di Kyoto, (a cura di) M. Carli, Il Mulino, Bologna, 2008, pag. 323 ss.
[49] Amplius - per tutti - sulla Unfccc A. Bodansky, The United nations Framework Convention on Climate Change: a Commentary, in 18 Yale Journal of International Law, 1993, pagg. 451 - 558.
[50] Sul punto, sia sufficiente richiamare - per tutti - P. Sands, J. Peel, Principles of International Environmental Law, IV ed., pag. 307 ss.
[51] Per un approfondimento sul tema si v. - ancora - P. Sands, J. Peel, Principles of International Environmental Law, IV ed., pag. 318 ss.
[52] In questo senso L. Pineschi, I principi del diritto internazionale dell’ambiente: dal divieto di inquinamento transfrontaliero alla tutela dell’ambiente come common concern, in Trattato di diritto dell’ambiente, cit., pag. 128.
[53] In ordine a tale principio si v. specialmente S. Nespor, La lunga marcia per un accordo globale sul clima. Dal Protocollo di Kyoto all’Accordo di Parigi, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, 1, spec. pag. 87 ss.
[54] E. Scotti, Il diritto dell’economia nella transizione ecologica, cit., spec. 249, dove si legge: “l’Accordo di Parigi, che definisce un obiettivo comune ma rimette ai sottoscrittori di definire le modalità per il suo perseguimento, rappresenta un cambio di passo rispetto alla precedente legislazione internazionale climatica, vale a dire il Protocollo di Kyoto (...). Il diritto internazionale climatico ha assunto così una connotazione più flessibile e mite, che ne ha decretato il successo sul piano delle adesioni”.
[55] Si v. ancora E. Scotti, Il diritto dell’economia nella transizione ecologica, cit., 249.
[56] Amplius, https://unfccc.int/climate-action/engagement/marrakech-partnership.
[57] Qui consultabile nella versione in lingua inglese: https://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-English.pdf.
[58] Amplius, https://sdgs.un.org/2030agenda.
[59] Segnatamente, si tratta dell’obiettivo numero 13.
[60] A mero titolo esemplificativo, basti prendere in esame il considerando n. 1 della direttiva (Ue) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (inserita nel cd. pacchetto sull’economia circolare). Qui si legge infatti: “la gestione dei rifiuti nell’Unione dovrebbe essere migliorata e trasformata in una gestione sostenibile dei materiali per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell’economia circolare, intensificare l’uso delle energie rinnovabili, incrementare l’efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell’Unione dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. Al fine di creare un’autentica economia circolare, è necessario adottare misure aggiuntive sulla produzione e il consumo sostenibili, concentrandosi sull’intero ciclo di vita dei prodotti in modo da preservare le risorse e fungere da “anello mancante”. L’uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell’Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra”. Enfasi aggiunta.
[61] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca europea per gli investimenti del 28 novembre 2018, recante Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un’economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra, Com(2018)773.
[62] Ossia la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni dell’11 dicembre 2019, recante Il Green Deal europeo, Com (2019) 640.
[63] Così al par. 1 della comunicazione in parola. Enfasi aggiunta.
[64] In argomento, sia consentito rinviare a C. Feliziani, Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla Rivoluzione industriale all’economia circolare, cit., spec. pag. 871 ss. Più in generale, sul concetto di economia circolare, si v. spec. F. de Leonardis, (voce) Economia circolare (diritto pubblico), in Dig. disc. pubbl., 2021, pag. 161 e il recente lavoro monografico di S. Vernile, Dall’economia circolare al principio di circolarità. Una lettura giuridica nel solco dell’art. 9 Cost., Giappichelli, Torino, 2024, passim.
[65] In dottrina, sul punto, si v. spec. E. Scotti, Il diritto dell’economia nella transizione ecologica, cit., pag. 260 ss. e F. Vetrò, Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel "nuovo ordinamento" dell’energia, in Riv. ita. dir. pubbl. comunit., 2022, 1, pag. 53 ss.
[66] Sul tema, amplius E. Bruti Liberati, Transizione energetica e politiche pubbliche, in Giorn. dir. amm., 2024, 6, pag. 745 ss., nonché - se si vuole - C. Feliziani, Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla Rivoluzione industriale all’economia circolare, cit., spec. pag. 871 ss.
[67] Vale a dire, il regolamento (Ue) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il “quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (Normativa europea sul clima)”.
[68] Più diffusamente sul punto: https://www.consilium.europa.eu/it/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/.
[69] Sottolinea come non sarebbe potuto essere diversamente, attese le indicazioni contenute nelle Linee Guida della Commissione europea del 12 febbraio 2021, E. Cardi, Mercati e istituzioni in Italia, Giappichelli, Torino, 2022, pag. 176. Qui il testo del piano: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/home.html.
[70] Amplius, si v. https://www.mase.gov.it/energia/energia-e-clima-2030 e con riferimento alla versione aggiornata trasmessa alla Commissione europea nel luglio 2024 si v. https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/-/clima-energia-l-italia-ha-inviato-il-pniec-a-bruxelles.
[71] Introdotta - pari del Pniec - dal regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (Ce) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
[72] In termini, F. Vetrò e N. Brignoli, Le transizioni nel sistema elettrico. Prolegomeni ad una teoria delle transizioni, in Resp. civ. prev., 2025, 4, pag. 1126 ss. e spec. pag. 1152.
[73] Per tutti, v. E. Bruti Liberati, La strategia di decarbonizzazione e il nuovo modello di disciplina dei mercati alla luce dell’emergenza ucraina, in Riv. reg. mercati, 2022, 1, pag. 3 ss.
[74] Segnatamente, Com (2022) 668 final. Qui invece, riassuntivamente, il quadro delle misure adottate dall’Italia: https://temi.camera.it/leg18/temi/le-misure-adottate-contro-i-rincari-dei-prezzi-energetici.html. In dottrina, si v. - per tutti - E. Bruti Liberati, Emergenza energetica, interventi pubblici sui prezzi al dettaglio e tutela della logica di mercato, in Riv. reg. mercati, 2024, 1, pag. 107 ss.
[75] Vale a dire, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 18 maggio 2022, recante REpowerEU Plan, Com(2022)230 final, nel cui solco può essere ricondotta anche la successiva direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. In dottrina, si v. W. Lehnert e Y. Traum, The ‘new’ Renewable Energy Directive (RED III): An overview, in 12 European Energy and Climate Journal, 2024, pagg. 40-47.
[76] In argomento si v. E. Scotti, Il diritto dell’economia nella transizione ecologica, cit., pag. 262. Inoltre, per un quadro di sintesi: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/repowereu-affordable-secure-and-sustainable-energy-europe_it#investire-nelle-energie-rinnovabili.
[77] Così ancora E. Scotti, Il diritto dell’economia nella transizione ecologica, cit., pag. 262, la quale sottolinea altresì come “l’attuazione di tali obiettivi [sia] rimessa più concretamente al menzionato pacchetto di proposte di cui alla Comunicazione Pronti per il 55% (...)”, il quale “dà l’avvio ad un ampio processo che include la revisione delle direttive sulle energie rinnovabili (COM (2021) 00557), sull’efficienza energetica (COM (2021) 0558) e sulla tassazione dell’energia (COM (2021) 0563)”.
[78] Amplius, l’articolo pubblicato su il Sole 24 ore del 2 dicembre 2025, Il Green Deal perde pezzi e l’industria tira il fiato.
[79] Amplius, l’articolo pubblicato su il Sole 24 ore del 20 gennaio 2026, Sostenibilità, test semplificazione UE.
[80] Si v., solo da ultimo, le notizie che trapelano dal World Economic Forum di Davos.
[81] Si pensi, ad esempio, al regolamento (Ue) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (cd. Cbam). In tema, si v. il recente lavoro M. Chamon, T. Velleren, Empowering the Green Deal: significant delegation and constitutional limits in CBAM and CRMA, in M. Peeters and a. (eds.), Greening the EU and Rule of Law, Edward Elgar, Cheltenham, 2026, pag. 47 ss.
[82] In termini Y. Guerra, Aspetti costituzionali del Climate change litigation: qualche riflessione sull’impiego strumentale dei tribunali sul diritto al clima, cit., pag. 240.
[83] In termini, ancora, Y. Guerra, Aspetti costituzionali del Climate change litigation: qualche riflessione sull’impiego strumentale dei tribunali sul diritto al clima, cit., pag. 240.
[84] Tra le più note a livello europeo, si ricordano: Hoge Raad 20 dicembre 2019, n. 19/00135 (caso Urgenda); Tribunal Administratif de Paris 3 febbraio 2021, n. 1904967 e a. (caso Affaire du siècle); Cgue, Grande sezione, 22 dicembre 2022, J.P. c. Ministre de la Transition écologique e Premier Ministre, C-61/21; Corte Edu, Grande camera, 9 aprile 2024, KlimaSeniorinenen Schweiz, ric. n. 53600/20. In dottrina, per uno sguardo d’insieme, si v. M. Delsignore, Il contenzioso climatico dal 2015 ad oggi, in Giorn. dir. amm., 2022, 2, pag. 265 ss.
[85] Per una più approfondita riflessione sul punto, sia consentito rinviare a C. Feliziani, Dall’accesso alla giustizia ambientale alla giustizia ambientale, in OIDU, 2023, 3, pag. 597 ss.
[86] Sul tema amplius M. Mattalia, Contenzioso climatico e condizioni dell’azione avanti al giudice amministrativo, cit., pag. 79 ss.
[87] In argomento, si v. F. Marongiu Buonaiuti, L’incidenza della disciplina della giurisdizione nelle azioni nei confronti delle società multinazionali per danni all’ambiente sul diritto di accesso alla giustizia, in OIDU, 2023, 3, pag. 635 ss.
[88] Rispetto a tale vicenda, si è sviluppata un’ampia bibliografia. Tra i contributi principali, si v. L. La Verde, “Giudizio Universale”: la prima causa italiana in materia di cambiamento climatico tra principio di separazione dei poteri ed effettività della tutela, in Resp. civ. e prev., 2024, 4, pag. 1276 ss.; M. Ramajoli, Il cambiamento climatico tra Green Deal e Climate Change Litigation, in Riv. giur. amb., 2021, 1, pag. 53 ss.; S. Valaguzza, Gli orizzonti del diritto dell’ambiente a partire dal contenzioso climatico, in Dir. proc. amm., 2024, 4, pag. 917 ss.
[89] Trib. civ. Roma, sez. II, 6 marzo 2024, n. 3552.
[90] Nel dettaglio, parte attrice: i) con la domanda principale chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c. dello Stato italiano per non aver adottato misure idonee a contrastare adeguatamente la crisi climatica e, dunque, la condanna dello stesso ex art. 2058, comma 1, c.c.; ii) con la prima domanda subordinata chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051 c.c. dello Stato italiano per non aver adottato misure idonee a contrastare adeguatamente la crisi climatica e, dunque, la condanna dello stesso ex art. 2058, comma 1, c.c.
[91] Nel dettaglio, parte attrice con la seconda e la terza domanda subordinata chiedeva - rispettivamente - di i) accertare e dichiarare l’inadempimento dello Stato ex art. 1173 c.c. dell’obbligazione di protezione derivante da contatto sociale qualificato e, dunque, la condanna dello stesso ex art. 1453 c.c. a modificare/adeguare il Pniec; ii) accertare e dichiarare la responsabilità da contatto sociale qualificato ex art. 1218 c.c. e, dunque, la condanna dello stesso ex art. 2058, comma 1, c.c., a modificare/adeguare il Pniec.
[92] Amplius, per tutti, A. Romano, Giurisdizione amministrativa e limiti della giurisdizione ordinaria, Milano, 1975, passim, nonché - più di recente - A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, XIV ed., Giappichelli, Torino, 2023, pag. 119 ss.
[93] Con espresso riferimento alla vicenda in parola, si v. il già richiamato contributo di S. Valaguzza, Gli orizzonti del diritto dell’ambiente a partire dal contenzioso climatico, cit., pag. 921 ss.
[94] In dottrina, per tutti, E. Casetta, Manuale di Diritto amministrativo, XXVI ed., (a cura di) F. Fracchia, Milano, 2018, pag. 44 ss.
[95] Così già all’art. 3 della legge 31 marzo 1889, n. 5992 (cd. legge sul Consiglio di Stato), che escludeva la possibilità di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla IV sezione del Consiglio di Stato avverso “atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio di un potere politico”. Oggi, si v. l’art. 7, comma 1, ultimo inciso, c.p.a., a mente del quale “non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell’esercizio del potere politico”.
[96] Sul punto, sia sufficiente richiamare per tutti E. Scotti, Il diritto dell’economia nella transizione ecologica, cit., pag. 263.
[97] In generale, rispetto a questa categoria di atti si v. E. Casetta, Manuale di Diritto amministrativo, XXVI ed., cit., pag. 386.
[98] Segnatamente, parte attrice con il proprio atto di citazione chiede al giudice di “accertare l’inottemperanza agli obblighi inerenti al raggiungimento degli obiettivi climatici internazionalmente riconosciuti e la responsabilità per i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati dal cambiamento climatico, con la conseguente condanna dell’ENI alla limitazione del volume annuo aggregato delle emissioni di CO2 in atmosfera derivante dalle attività industriali e commerciali e dai prodotti per il trasporto dell’energia da essa venduti, e del Ministero e della Cassa DDPP all’adozione di una policy operativa che definisca e monitori gli obiettivi climatici di cui l’ENI dovrebbe dotarsi, nonché, in subordine, con la condanna dei convenuti all’adozione delle iniziative necessarie a garantire il rispetto degli scenari elaborati dalla comunità scientifica internazionale per mantenere l’aumento della temperatura entro 1,5 gradi”.
[99] Vale a dire C. Cass., sez. un., ord., 21 luglio 2025, n. 20381, per un commento alla quale si v. L. La Verde, Verso un nuovo paradigma di giustizia climatica in Italia: commento all’ordinanza delle Sezioni Unite su "la giusta causa", in Resp. civ. prev., 2025, 5, pag. 1519 e E. Romani, Il contenzioso climatico e la tutela a geometria variabile offerta dal giudice ordinario e dal giudice amministrativo, in Dir. proc. amm., 2025, 4, pag. 903.
[100] Il ricorso per il regolamento di giurisdizione è stato notificato il 10 giugno 2024. Con esso, parte attrice ha chiesto “la dichiarazione della spettanza della giurisdizione al Giudice adìto, ed in subordine la proposizione della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 204 del 2016, per contrasto con gli artt. 2,9,24,41 e 117 Cost., nella parte in cui non consente di immettere nell’ordinamento statale tutte le norme necessarie a rendere immediatamente applicabili le disposizioni dell’Accordo di Parigi nei confronti sia dei soggetti pubblici che dei cittadini e delle imprese”.
[101] Si v. spec. par. 7.1 delle motivazioni.
[102] Così sempre al par. 7.1 della parte motiva. Enfasi aggiunta.
[103] Ancora par. 7.1 della parte motiva. Enfasi aggiunta.
[104] In proposito, per tutti, P. Maddalena, La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di tutela e fruizione dell’ambiente e le novità sul concetto di “materia”, sul concorso di più competenze sullo stesso oggetto e sul concorso di materie, in Riv. giur. ed., 2010, 1, pag. 13 ss.
[105] Si v. già C. Cass. civ., sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172.
[106] Sottolinea questo aspetto anche A. Travi, Lezioni di giustizia amministrativa, XIV ed., cit., 89. A mero titolo esemplificativo e con riguardo alla giurisprudenza amministrativa più recente, si v. Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2014, n. 4928 e Tar Sardegna, sez. I, 11 luglio 2014, n. 599.
[107] Per tutte, si v. Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2022, n. 8773.
[108] Si v. par. 3.1, retro.
[109] Per un attento esame dei criteri di bilanciamento tra interesse alla realizzazione di infrastrutture energetiche e interesse paesaggistico impiegati dalla giurisprudenza amministrativa e da quella costituzionale si v. il recente contributo di M. Ramajoli, B. Tonoletti, Fonti energetiche rinnovabili e paesaggio: criteri di composizione, in Riv. reg. mercati, 2025, 2, pag. 386 ss. Sul tema, invero non nuovo, v. già - per tutti - F. de Leonardis, Criteri di bilanciamento tra paesaggio e energia eolica, in Dir. amm., 2005, 4, pag. 889 ss.
[110] Sul tema, in generale, si v. P. Petraroia e V.M. Sessa, Miglioramento energetico e conservazione del patrimonio culturale, in Aedon, 2023, 3, pag. 375 ss.
[111] In dottrina, si v. - per tutti - i già richiamati contributi di E. Bruti Liberati, Transizione energetica e politiche pubbliche, cit., pag. 745 ss.; E. Scotti, Il diritto dell’economia nella transizione ecologica, cit., pag. 260 ss. e F. Vetrò, Sviluppo sostenibile, transizione energetica e neutralità climatica. Profili di governance: efficienza energetica ed energie rinnovabili nel “nuovo ordinamento” dell’energia, cit., pag. 53 ss.
[112] Per un commento alla quale si v. F. Pellizzer e E. Caruso, Tutela della cultura e transizione ecologica nel vincolo culturale indiretto: un binomio (solo) occasionale. Alcune riflessioni a margine di Cons. Stato, sez. VI n. 8167/2022, in Aedon, 2023, 2, pag. 289 ss.
[113] Il riferimento è alla sentenza Tar Puglia, Lecce, sez. I, 13 febbraio 2023, n. 216.
[114] Segnatamente Tar Piemonte, sez. II, 30 giugno 2021, n. 683.
[115] Richiamando un proprio altro precedente, la sezione ha osservato infatti che “‘le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica’. (...)” (si v. Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2020, n. 3696).
[116] Per tutti, sia sufficiente richiamare, a livello europeo, il regolamento (Ue) 2021/1119, cit.
[117] Amplius, se si vuole, C. Feliziani, Industria e ambiente. Il principio di integrazione dalla Rivoluzione industriale all’economia circolare, cit., pag. 871 ss.
[118] In tema, si v. nuovamente C. Vitale, Paesaggio e beni culturali difronte alla sfida del cambiamento climatico: spunti di riflessione e prospettive di ricerca, cit.
[119] Sul punto, si v. l’analisi della giurisprudenza condotta al par. 4, retro.
[120] In proposito, si rimanda a quanto più diffusamente osservato al par. 3.1, retro.
[121] Il riferimento è qui ovviamente al caso Giudizio Universale, su cui v. amplius il par. 3.2, retro.
[122] S. Valaguzza, Gli orizzonti del diritto dell’ambiente a partire dal contenzioso climatico, cit., pag. 917 ss.