Patrimonio culturale e cambiamento climatico: idee, suggestioni e proposte / Atti del Convegno di Macerata
Patrimonio culturale e crisi climatica: la componente del paesaggio e l’evoluzione delle politiche pubbliche
di Marco Brocca [*]
Sommario: 1. La genesi sovranazionale. - 2. L’ambito del paesaggio. - 2.1. Il paesaggio dei boschi e delle foreste. - 2.2. Il paesaggio urbano. - 2.2.1. I parchi e i giardini storici. - 2.2.2. Gli orti urbani. - 2.3. Il paesaggio agrario. - 3. I paesaggi della resilienza, della mitigazione e dell’adattamento climatico.
Il cambiamento climatico costituisce una questione globale ormai emergenziale, che impatta anche sul patrimonio culturale, sia nella componente dei beni culturali sia in quella del paesaggio. In particolare, il paesaggio, per la sua doppia dimensione antropica e naturale, rappresenta un osservatorio significativo per cogliere le ripercussioni del cambiamento climatico, ma anche per comprendere le dinamiche di costruzione delle relative politiche pubbliche. Come si vedrà, il paesaggio reclama e giustifica misure di contrasto del climate change, ma vale anche come parametro per orientare e delimitare la tipologia di siffatte misure; esso ammette inoltre, in ragione della natura dinamica ed evolutiva, l’emersione di nuove manifestazioni, come i paesaggi della mitigazione e dell’adattamento climatico.
Parole chiave: patrimonio culturale; cambiamento climatico; paesaggio.
Cultural heritage and climate crisis: the landscape aspect and the evolution of public policy
Climate change is now a global emergency, impacting cultural heritage, both in its cultural heritage and landscape aspects. In particular, landscape, due to its dual human and natural dimensions, represents a significant observatory for check the repercussions of climate change, but also for understanding the dynamics of how related public policies are constructed. As will be seen, landscape demands and justifies measures to combat climate change, but it also serves as a parameter for guiding and defining the types of such measures. Furthermore, due to its dynamic and evolving nature, it allows for the emergence of new manifestations, such as landscapes of climate mitigation and adaptation .
Keywords: cultural heritage; climate change; landscape.
Il tema del cambiamento climatico è ormai al centro dell’agenda pubblica, anzitutto internazionale, per la consapevolezza ormai progressivamente acquisita delle conseguenze negative che impattano sull’ambiente (scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello del mare, desertificazione, deforestazione, erosione costiera, acidificazione delle acque marine, perdita di biodiversità, ecc.) e che si ripercuotono su diversi aspetti della vita umana, in termini di salute (aumento della mortalità e di malattie per ondate di calore, riduzione della disponibilità di acqua dolce, cambiamento della qualità dell’aria, eventi meteorologici estremi come inondazioni, incendi, tempeste) e condizioni socio-economiche (maggiore vulnerabilità dei centri abitati, riduzione delle produzioni agricole e di quelle selvicolturali, revisione delle destinazioni turistiche, ecc.).
La crisi climatica impatta altresì sul patrimonio culturale, rischiando di comprometterne la conservazione e finanche la stessa esistenza. È soprattutto l’UNESCO che, da tempo, evidenzia lo stato di vulnerabilità del patrimonio culturale rispetto agli effetti del cambiamento climatico, evidenziando il rischio di perdita del “valore universale eccezionale”, in termini di “integrità” e “autenticità”, del patrimonio culturale mondiale. Le prese di posizione sono molteplici e spaziano dai primi rapporti e documenti strategici [1] all’adozione di una specifica policy [2], dall’adozione di una strategia mirata all’implementazione degli impegni presi dagli Stati membri con l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e l’Agenda 2030 dell’Onu [3] alla revisione delle linee-guida operative per l’attuazione della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972 con l’integrazione della raccomandazione di includere “la prevenzione ai disastri, ai cambiamenti climatici e ad altri rischi” nella definizione dei piani di gestione dei siti del patrimonio mondiale e delle strategie di formazione [4], dall’analisi di case studies [5] alla promozione di programmi di ricerca [6], sino al recente aggiornamento della policy [7].
L’UNESCO ha saputo far emergere la dimensione anche culturale del cambiamento climatico e, peraltro, negli approcci e nelle misure proposte può cogliersi un’evoluzione concettuale: quella per cui il patrimonio culturale non è solo potenziale “bersaglio” degli effetti del cambiamento climatico (un sito culturale può essere distrutto o danneggiato da eventi climatici estremi, lo scioglimento dei ghiacciai e la desertificazione può mutare la morfologia dei siti naturali, ecc.), ma può essere anche una risorsa utile nella lotta ai cambiamenti climatici nel senso che le relative politiche di conservazione e valorizzazione possono fornire un contributo, in termini di prevenzione degli effetti materiali e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, alla lotta ai cambiamenti climatici.
Il tema dell’impatto del cambiamento climatico sul patrimonio culturale è evidente tanto nella componente storico-artistica (cd. siti culturali) quanto in quella naturalistica (cd. siti naturali), seguendo per questa via la partizione che connota la citata Convezione UNESCO sulla protezione del patrimonio mondiale, come sono evidenti le ripercussioni sui “paesaggi culturali” (cd. siti misti), categoria sviluppata dall’UNESCO (nel 1992) attraverso le linee-guida operative per l’iscrizione dei siti nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità, che li definiscono come beni che rappresentano “creazioni congiunte dell’uomo e della natura”.
Come noto, il profilo delle interrelazioni tra fattori umani e fattori naturali quale elemento identificativo del paesaggio è dato ormai acquisito nella disciplina di settore, di livello sia internazionale (si pensi alla definizione data dalla Convezione europea di Firenze del 20 ottobre 2000) sia nazionale (si pensi al d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, che muove dalla categoria di “patrimonio culturale”, art. 2, composta dalle due species “beni culturali” e “paesaggistici”, accomunati dall’essere esponenziali del medesimo interesse, di natura culturale).
Il paesaggio, per la sua doppia componente, antropica e naturalistica, rappresenta un osservatorio significativo per cogliere le ripercussioni del cambiamento climatico e le possibili ‘reazioni’ del mondo del diritto. È innegabile che diversi effetti del cambiamento climatico, quali l’aumento della temperatura, l’intensificarsi di eventi estremi, l’innalzamento del livello del mare, lo scioglimento dei ghiacciai, alterano la struttura morfologica e idrogeologica del territorio e con essa l’aspetto estetico e visivo, dunque la configurazione paesaggistica di esso; inoltre, l’impatto sugli habitat naturali, in termini di mutamento delle condizioni di vita delle specie animali e vegetali (cambiamenti delle rotte di migrazione e delle aree di riproduzione, diffusione di insetti invasivi, colonizzazioni vegetali, perdita di biodiversità, ecc.), incidono su elementi naturali che sono componenti del paesaggio; alla stessa stregua, l’impatto sulle attività umane, in termini di ridimensionamento o mutamento degli usi tradizionali e consolidati del territorio, influenzano la componente antropica del paesaggio, rectius la percezione del valore culturale sotteso a certi usi del territorio.
La consapevolezza dell’influenza del cambiamento climatico sul paesaggio emerge progressivamente nei documenti strategici di ambito internazionale: ne sono esempio il Patto europeo del clima [8], adottato dall’Unione europea nell’ambito delle iniziative previste dal Green Deal, nel quale emerge la cognizione dei rischi del climate change anche rispetto al paesaggio e le misure proposte (forestazione urbana, conservazione dei paesaggi rurali, ecc.) sono calibrate in relazione a queste criticità; similmente la rinnovata policy dell’UNESCO in tema di cambiamento climatico e impatto sul patrimonio culturale, già citata, richiama più volte il paesaggio non solo come locus degli effetti del cambiamento climatico, ma anche come ambito che si presta all’applicazione proficua di strumenti di mitigazione e adattamento [9] (forestazione, mantenimento degli usi agricoli tradizionali, turismo sostenibile, ecc.).
Come è stato detto, il paesaggio è “lo specchio di traumi più profondi nell’ambiente in cui viviamo e forse proprio i paesaggi espressi da scenari tendenziali, che presuppongono il non intervento, nessuna modifica dei nostri comportamenti, sono anche quelli di maggiore trasformazione” [10]. Il paesaggio, infatti, è realtà eterogenea e cangiante, evoca fattori naturali e antropici, riflette l’interazione di siffatti elementi, implica azioni dell’uomo e leggi della natura, si compone di morfologie consolidate e di usi tradizionali, ma è sensibile a nuove caratterizzazioni. Quest’elemento è ben percepito nel citato codice dei beni culturali, in cui la “realizzazione di nuovi valori paesaggistici” (art. 6, comma 1; art. 131, commi 5-6) è delineata come obiettivo delle politiche pubbliche e, più precisamente, è configurata come componente della funzione amministrativa di valorizzazione del paesaggio.
Gli approcci al paesaggio riferiti al cambiamento climatico si diversificano: non si tratta soltanto di riflettere su come proteggere i paesaggi consolidati, preservandoli rispetto alle conseguenze del cambiamento climatico, ma bisogna anche considerare se e come impatta sulla conformazione del paesaggio l’adozione di misure di prevenzione, mitigazione, adattamento ai cambiamenti climatici, finanche di reazione e gestione di un disastro. Inoltre, c’è da considerare che alcune manifestazioni del paesaggio, come quello agrario, non solo risentano degli effetti, ma contribuiscano alle cause del cambiamento climatico. Non da ultimo, il tema del cambiamento climatico può innescare rinnovata attenzione al paesaggio, nell’ottica del suo recupero ovvero della ‘costruzione’ di nuovi paesaggi.
Come si vede, le prospettive sono multiformi e in questa sede non possono essere tutte approfondite, ma si ritiene utile tratteggiarle richiamando taluni beni paesaggistici ovvero manifestazioni del paesaggio, condizionati dal fenomeno del climate change e, al tempo stesso, condizionanti le relative politiche pubbliche; con l’avvertenza che in questo excursus si considereranno sia beni paesaggistici formalmente tali secondo l’ordinamento interno, dunque ai sensi del citato codice dei beni culturali e del paesaggio, sia beni ulteriori, riconducibili alla nozione di paesaggio, conformemente all’impostazione del codice che muove dalla definizione di paesaggio (art. 131) e procede con la tipizzazione e la disciplina dei beni paesaggistici (art. 136) [11].
2.1. Il paesaggio dei boschi e delle foreste
I boschi e le foreste [12] rientrano tra le categorie tipizzate dal codice di beni paesaggistici e, specialmente, tra i beni sottoposti a vincolo ex lege (cd. vincolo del secondo tipo), opzione che riprende quella introdotta negli anni ’80 dalla cd. legge Galasso (legge 8 agosto 1985, n. 431) che vi ravvisava, unitamente ad altre aree di interesse ambientale, “le grandi linee di articolazione del suolo”, le quali “costituiscono di per se stesse, nella loro struttura naturale, il primo ed irrinunciabile patrimonio di bellezze naturali e d’insieme dello stesso territorio nazionale”, cui si accompagnava la constatazione di fenomeni di loro “crescente degrado” [13]. Il vincolo si pone, pertanto, come presidio di tutela del territorio, per la condizione di immodificabilità (relativa) e il connesso regime di controllo amministrativo sotteso all’obbligo di previa autorizzazione e, pertanto, funge da limite alle attività umane ritenute pregiudizievoli.
I beni forestali sono, tuttavia, particolarmente vulnerabili rispetto ai cambiamenti climatici: l’innalzamento delle temperature, la riduzione delle precipitazioni medie annue, l’intensificarsi di eventi meteorologici estremi, come le tempeste di vento (si pensi alla tempesta Vaia del 2018 che ha sventrato le foreste delle Dolomiti), sono tutti effetti del cambiamento climatico che minacciano il patrimonio forestale. Ne deriva la necessità di una gestione attiva e sostenibile delle foreste e, dunque, l’implementazione di strumenti di programmazione, pianificazione, gestione, monitoraggio, manutenzione continua, che nel nostro ordinamento sono stati sistemati e aggiornati dal testo unico forestale, d.lg. 3 aprile 2018, n. 34. Occorrono anche azioni integrate con altri ambiti, come la gestione sostenibile delle risorse idriche, considerata la riduzione delle precipitazioni annue, e la prevenzione degli incendi, in ragione dei lunghi periodi di caldo e siccità.
Rispetto a questo strumentario il vincolo paesaggistico, come detto esteso su tutto il patrimonio boschivo, non sempre è stato adeguatamente considerato ovvero riconosciuto nella sua autentica accezione, in quanto è prevalsa la logica della contrapposizione o addirittura della conflittualità rispetto alla gestione forestale e il vincolo è stato percepito come appesantimento e rallentamento delle pratiche di gestione forestale, più che come parametro che integra e perfeziona le politiche forestali. Un’eco di queste peculiarità è rinvenibile nel regime amministrativo degli interventi antropici sui beni forestali, che il legislatore ha progressivamente delineato con opzioni diverse: dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica sancito in termini generali per gli interventi progettati su beni vincolati (art. 146, comma 2, d.lg. n. 42/2004) sono esonerati gli interventi di “taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste” (art. 149, comma 1, lett. c), con l’avvertenza che siffatto esonero vale per gli interventi su aree boschive vincolate ex lege e non anche per quelle vincolate mediante apposito provvedimento amministrativo; inoltre, altri interventi accedono al regime di autorizzazione semplificata previsto dal d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 (“interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura”, “riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq”, “interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione”, all. B, nn. B-34-35-36).
Più recentemente, anche all’esito di una controversia che ha coinvolto il legislatore regionale e la giurisprudenza amministrativa e costituzionale [14], il legislatore statale ha esteso l’esenzione dalla preventiva autorizzazione agli interventi di taglio colturale e alle altre pratiche forestali di cui all’art. 149, lett. c) del codice, da realizzarsi nelle aree vincolate per via provvedimentale, eliminando l’originario ‘doppio binario’ del regime amministrativo (obbligo di autorizzazione/esonero) che rifletteva la diversa modalità impositiva del vincolo.
Le foreste non solo soltanto il terminale passivo degli effetti del cambiamento climatico, ma ne sono anche uno dei rimedi più rilevanti. È nota la capacità delle foreste di produrre servizi ecosistemici di grande utilità, specialmente rispetto alla lotta ai cambiamenti climatici (sequestro di carbonio, emissione di ossigeno, regolazione del clima locale, conservazione della biodiversità, tutela dell’assetto idrogeologico, ecc.). La connessione con la questione del climate change connota i più recenti documenti strategici internazionali, come la Dichiarazione su suolo e foreste della COP26 (cd. accordo di Glasgow) e la Dichiarazione del G20 di Roma, entrambe del 2021, ovvero la Nuova strategia dell’UE per le foreste per il 2030, anch’essa del 2021, in cui è riconosciuta la multifunzionalità dei beni forestali anche nell’accezione di contributo alla lotta ai cambiamenti climatici [15] e si evidenzia la necessità di promuovere programmi integrati di interventi che prevedano la protezione delle foreste esistenti, l’arresto della deforestazione e la promozione di interventi di riforestazione e nuova forestazione. La frontiera più avanzata di questo programma è la cd. forestazione urbana, intesa non tanto nell’accezione di aumento degli spazi verdi urbani, quanto di creazione (o ricostituzione) di boschi urbani.
La promozione dei boschi nel contesto urbano muove da una duplice cognizione: quella della molteplicità dei benefici in chiave ambientale dei boschi e quella della condizione di ‘sofferenza ambientale’ in cui versano le città (isole di calore, inquinamento atmosferico, inquinamento acustico, ecc.), condizione destinata peraltro ad amplificarsi in ragione della tendenza all’aumento della densità abitativa [16]. In altre parole, gli effetti utili della forestazione possono concretarsi e, anzi, amplificarsi proprio nel contesto urbano.
Il tema è ancora trascurato dal legislatore statale, se è vero che non esiste specifica disciplina né la normativa di settore, come il citato testo unico forestale e la legge 14 gennaio 2013, n. 10 di promozione degli spazi verdi urbani, contemplano la categoria dei boschi urbani. Fa eccezione il cd. decreto-clima (decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141), in cui è presente una disposizione specificamente dedicata alle “azioni per la riforestazione” (art. 4) e, tra le misure indicate, è annoverata “la creazione di foreste urbane e periurbane” (comma 1).
Peculiare è l’ambito di applicazione della norma, ristretto ai territori delle città metropolitane, che, come noto, sono quegli enti istituzionali, attualmente disciplinati dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, rappresentativi delle realtà urbane più popolose e complesse del Paese dal punto di vista socio-economico e urbanistico e che, in quanto tali, avvertono maggiormente le problematiche legate all’inquinamento nelle sue diverse forme. La norma promuove un programma - emblematicamente qualificato come “sperimentale”, per ammettere lo stato ancora embrionale delle iniziative pubbliche in materia - di forestazione urbana attraverso lo stanziamento di 30 milioni (per i primi due anni) ed è indicativa l’impostazione di tipo progettuale e selettivo data all’iniziativa, nel senso che si esclude lo stanziamento ‘a pioggia’ dei fondi a favore degli enti locali e si promuove l’attivismo degli stessi mediante l’elaborazione di apposite proposte progettuali.
Un decreto ministeriale (d.m. 9 ottobre 2020) ha specificato modalità di presentazione dei progetti, requisiti di ammissibilità, nonché i criteri di valutazione degli stessi: è interessante notare che questi criteri riflettono la concezione della multifunzionalità del verde, valorizzando specialmente la valenza ambientale (assorbimento di CO2, rimozione di inquinanti atmosferici, aumento di biodiversità, inserimento in reti di aree protette, ecc.) e quella sociale (fruibilità e accessibilità del pubblico, riqualificazione delle aree, coinvolgimento della comunità locale nella pianificazione e gestione dell’area, ecc.) dei progetti di forestazione urbana [17].
Maggiori spunti di interesse sono rinvenibili dalla legislazione regionale, in cui il profilo della forestazione urbana si interseca con altri temi e risulta inserito, peraltro con iniziative ancora sporadiche, nell’ambito della legislazione urbanistica, specialmente nella disciplina della pianificazione urbanistica di livello comunale [18] e in quella relativa alla rigenerazione urbana [19], nell’ambito della legislazione forestale [20] e in quella dedicata alla promozione del verde urbano [21].
2.2. Il paesaggio urbano
Il paesaggio urbano, rappresentazione del paesaggio secondo un’accezione contemporanea di paesaggio sollecitata, tra i documenti più autorevoli, dalla Convenzione europea del paesaggio [22], costituisce un osservatorio significativo del tema considerato, in quanto le città, come detto con riferimento alla forestazione urbana, sono particolarmente vulnerabili rispetto a molteplici effetti dei cambiamenti climatici (emblematico è il fenomeno delle isole di calore urbano). Eppure, le relazioni tra città e clima non sono recenti né sono riducibili alla condizione di soggezione delle città ai cambiamenti climatici, perché da sempre il clima ha condizionato i modelli di genesi e crescita delle città e la città può essere considerata (anche) un “fenomeno ecologico” [23]: esemplare l’esperienza delle “ville comunali” tipiche delle città del Sud Italia, nate non solo come luoghi di aggregazione sociale, ma anche come oasi di refrigerio nelle calde giornate estive, capaci, per la presenza diffusa di alberi, prati, aiuole, di abbassare i valori di temperatura dell’aria [24].
La questione climatica, nella sua portata attuale, induce a nuove riflessioni sulle politiche urbane [25], nel senso di orientarle per comprendere la definizione di strategie di resilienza e adattamento climatico delle città, opzione che presuppone la piena cognizione degli impatti del fenomeno nel contesto urbano [26], ma suggerisce anche un cambio di paradigma, quello di ricavare dal momento attuale di crisi occasioni di progettualità e opportunità di miglioramento del vivere urbano. La prospettiva del paesaggio urbano può essere utile, perché se è vero che il paesaggio è entità mutevole, che si evolve attraverso nuove dinamiche dei rapporti tra uomo e natura e secondo la relativa percezione delle collettività, può assecondare nuove rappresentazioni dell’ambiente urbano che presidiano il terreno rispetto al cambiamento climatico e, al contempo, assumono significato paesaggistico.
2.2.1. I parchi e i giardini storici
I parchi e giardini storici - portati all’attenzione pubblica dagli esperti del settore sin dalla cd. Carta di Firenze del 1981 [27] quali beni autonomi e peculiari nel panorama del patrimonio culturale e qualificati come “monumenti viventi”, espressione che evidenzia la loro doppia componente, antropica e naturalistica, e sollecita il riconoscimento di uno statuto specifico - sono stati tradizionalmente ricondotti alle categorie e al relativo strumentario di tutela dei beni culturali e dei beni paesaggistici ovvero, in assenza delle condizioni per la dichiarazione dell’interesse culturale, alla categoria del verde urbano e alla relativa disciplina urbanistica e di settore. Dal primo punto di vista, rilevano le categorie del codice dei beni culturali del 2004, che riprendono quelle delle leggi del 1939, relative alle “ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico” (art. 10, comma 4, lett. f), e alle “ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza” (art. 136, comma 1, lett. b), segno della consapevolezza della rilevanza di siffatti beni secondo un giudizio tanto estetico-artistico quanto paesaggistico-ambientale.
Dal secondo punto di vista, rileva lo strumentario proprio del diritto urbanistico: si consideri l’opzione, ormai ampiamente avallata dalla giurisprudenza, che riconosce alla pianificazione urbanistica di livello comunale la capacità di rafforzare il regime speciale proprio dei beni vincolati ovvero di apprestare misure di tutela a beni non vincolati ma che sono espressione della memoria e dell’identità della collettività locale (cd. beni culturali urbanistici [28] o beni dell’identità minore [29]), segno dell’attitudine dell’urbanistica a massimizzare anche valori di lunga durata [30] e manifestazione dell’essere l’interesse culturale (e ambientale) un valore trasversale ai sensi dell’art. 9 Cost. In quanto componenti del verde urbano, i parchi e giardini storici evocano altresì le relative categorie urbanistiche (verde pubblico, verde privato, verde attrezzato, verde agricolo) [31], tutte riferibili anche ai beni in esame in ragione della loro multidimensionalità.
Ulteriore ambito applicativo è quello dei programmi e piani di rigenerazione urbana, a conferma dell’accezione avanzata di “recupero urbano”, non riducibile alle iniziative urbanistico-edilizie, ma comprensiva di interventi di natura ambientale e sociale, che implicano anche attività immateriali e finalizzate al contenimento del consumo di suolo.
In tema di verde urbano, è rilevante anche la citata legge 10/2013, relativa alla promozione degli spazi verdi urbani, che, nella lettura data dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico [32], struttura tecnica istituita dalla suddetta legge e incardinata presso il ministero dell’Ambiente, delinea un sistema ordinato e graduale di strumenti che muove dalla strategia nazionale e giunge al livello locale declinandosi negli atti del regolamento e del piano del verde urbano e nelle attività di censimento, gestione e monitoraggio e si chiude con il bilancio arboreo. Si tratta di strumentario evidentemente utile anche per i parchi e giardini storici, i quali peraltro sono espressamente menzionati dalla legge 10/2013 nella disposizione istitutiva del Comitato: tra le funzioni a esso assegnate c’è quella di “promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici” (art. 3, comma 3, lett. g) [33].
Il tema ha conosciuto rinnovata attenzione da parte del PNRR, che vi ha dedicato uno specifico investimento: nell’ambito della terza componente della prima missione, quella relativa al turismo e alla cultura, è previsto uno specifico investimento (n. 2.3) che riguarda i “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”.
Dal piano emerge l’acquisita consapevolezza dell’importanza e delle potenzialità di questi beni e, al contempo, della loro multifunzionalità. Anzitutto, è richiamata la valenza culturale di questi beni, che sono significativamente descritti come “hub di bellezza pubblica”, “luoghi identitari per le comunità urbane” e “fattori chiave nei processi di rigenerazione urbana”. Quindi, è evidenziato il loro interesse dal punto di vista ambientale, ossia la loro capacità di produrre servizi ecosistemici, non soltanto quelli di natura culturale-ricreativa, legati al benessere fisico e psichico delle persone, ma soprattutto quelli di natura ecologica: “conservazione della biodiversità, produzione di ossigeno, riduzione del livello di inquinamento ambientale e del rumore, regolazione del microclima”. Come si vede, è percepita la rilevanza ambientale sottesa alla componente naturalistica dei parchi e giardini storici e specialmente la funzione di regolazione del microclima urbano, con mitigazione delle isole di calore urbano, e contrasto alle forme di inquinamento come quello atmosferico e acustico, che sono evidenti effetti dei cambiamenti climatici.
Molti parchi e giardini storici, nati secondo il modello della villa-giardino in cui la villa era il fulcro gestionale di vaste proprietà terriere agricole, sono stati nel corso del tempo inglobati in tessuti urbani sempre più densi, perdendo il rapporto con la campagna e confrontandosi con le politiche urbanistiche moderne, talora riuscendo a mantenere la fisionomia originaria, più spesso subendo processi di degradazione o di snaturamento [34], fino ad assumere rinnovate accezioni, come quella di luogo di aggregazione sociale ovvero, da altra visuale, di “polmone verde” in trame urbanistiche sempre più sature [35].
L’impostazione della ‘doppia’ natura, culturale e ambientale, dei parchi e giardini storici è ripresa e sviluppata nell’avviso pubblico destinato a selezionare i progetti di restauro e valorizzazione [36]: per quanto qui interessa, esso ribadisce, tra le finalità, l’intento di “contribuire al rafforzamento dei valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione dell’inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc.) ...” e l’opzione è tradotta nella tipizzazione degli interventi possibili, per i quali è previsto che almeno il 60% del finanziamento riguardi costi attinenti alla componente vegetale e all’impiantistica, e nella definizione dei criteri di valutazione, tra i quali rileva la sostenibilità ambientale degli interventi e la qualità del progetto “anche in considerazione delle nuove sfide climatiche, ecologiche e delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie”.
In altre parole, i parchi e giardini storici risentono particolarmente degli effetti dei cambiamenti climatici, per la loro vetustà e per la fragilità dei loro equilibri interni; al contempo, essi possono fornire un apporto alle politiche di contrasto e i progetti presentati nell’ambito dell’iniziativa del PNRR, unitamente ad altre iniziative che vanno attuandosi in tutto il mondo [37], mostrano l’attenzione verso misure che rendano resilienti le aree e, contestualmente, contribuiscano agli obiettivi di mitigazione e adattamento climatico, come: il miglioramento della distribuzione e della ritenzione idrica, la selezione di piante resilienti tra quelle autoctone per nuovi inserimenti, la sostituzione di cultivar sensibili a patologie, il controllo ed eliminazione di piante aliene infestanti, il mantenimento degli habitat di biodiversità, ecc.
2.2.2. Gli orti urbani
Un altro spazio urbano oggetto di crescente attenzione pubblica è quello degli orti urbani. Essi occupano spazi verdi posti all’interno dell’agglomerato cittadino ovvero in aree periferiche, spesso si tratta di aree dismesse o degradate che l’amministrazione decide di recuperare, eventualmente includendo questo tipo di interventi nell’ambito di programmi di rigenerazione urbana.
Le finalità sono molteplici: dal recupero di aree inutilizzate e valorizzazione degli spazi pubblici alla sicurezza alimentare per la promozione di stili di vita e di alimentazione sani, dalla cittadinanza attiva, che implica l’aggregazione sociale e il rafforzamento del senso di identità dei luoghi della comunità, al sostegno delle famiglie con lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari sino alla promozione di opportunità di occupazione e microimpresa [38]. Le tipologie degli “orti” sono diverse e si declinano soprattutto in base alle caratteristiche dei fruitori: gli orti urbani e periurbani sono destinati a tutti i residenti, con la precisazione che essi possono ulteriormente essere riservati a particolari categorie, come anziani, associazioni o cittadini di quartiere; gli orti didattici, gestiti da istituti scolastici ed eventualmente presenti all’interno del plesso scolastico, destinati alla formazione ambientale degli studenti; gli orti terapeutici, a beneficio di soggetti con disagi o disabilità [39].
È innegabile anche la caratterizzazione in senso paesaggistico che queste nuove realtà apportano all’ambiente urbano; al riguardo, è significativa la definizione presente nella recente legge lombarda dedicata all’agricoltura urbana, secondo cui gli orti urbani sono “innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo” (l.r. Lombardia, 3 luglio 2015, n. 27, art. 2, comma 1, lett. c). Sempre più consapevole è anche la correlazione di queste esperienze con il tema del cambiamento climatico: ad es. la citata legge lombarda connota gli orti urbani come fattori di “resilienza ai cambiamenti climatici” (art. 1, comma 1), mentre la recente l.r. Sicilia 9 gennaio 2025, n. 1, collega alla promozione (anche) degli orti urbani il fine di “prevenire gli incendi, mitigare gli eccessi termici che caratterizzano in particolare l’ambiente urbano e favorire l’incremento dei livelli di permeabilità dei suoli per facilitare l’assorbimento delle acque piovane” (art. 8, comma 2).
Il profilo è particolarmente avvertito a livello europeo, in ragione delle competenze comunitarie in tema di politiche agricole e lotta ai cambiamenti climatici: studi promossi dal Parlamento europeo come “Urban agriculture in Europe: Patterns, challenges and policies” (dicembre 2017) e “Urban and Peri-urban Agriculture in the EU” (aprile 2018) hanno evidenziato il nesso tra agricoltura urbana e climate change e il contributo che la prima può apportare alle politiche pubbliche in materia climatica, avvalorando la voce di coloro che tuttora chiedono una maggiore considerazione dell’agricoltura urbana nella definizione della nuova PAC e, simmetricamente, nell’aggiornamento della Strategia europea di adattamento al cambiamento climatico, anche sulla scia del recepimento di questo nesso in documenti strategici quali la Strategia europea sulle infrastrutture verdi [40] e, più recentemente, la Strategia europea sulla biodiversità [41].
D’altra parte, da tempo gli scienziati evidenziano che l’agricoltura praticata in città induce molteplici benefici ambientali - oltreché di natura sociale, culturale, paesaggistica, sanitaria e produttiva - come l’efficienza idrica, perché la movimentazione dei terreni per le pratiche agricole favorisce l’infiltrazione e la ritenzione dell’acqua piovana nel suolo, la mitigazione dell’effetto isola di calore urbano, per l’ombreggiamento e l’evapotraspirazione delle piante, la riduzione dell’inquinamento atmosferico, per la capacità di assorbimento di CO2 degli organismi vegetali, il risparmio idrico grazie alla selezione di colture resistenti alla siccità, la riduzione delle emissioni di gas serra e di consumo energetico grazie al riciclo dei rifiuti organici, l’aumento di biodiversità locale per la capacità degli orti di attrarre ampie varietà di fauna.
Dal punto di vista del fondamento giuridico, sono ancora scarni i riferimenti normativi interni: a livello statale rileva, ad esempio, la citata legge 10/20213, la quale richiama gli orti tra le soluzioni funzionali all’obiettivo della “realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni” (art. 3, comma 2), nonché la legge 1 dicembre 2015, n. 194, “Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare” che cita la realizzazione di orti (didattici, sociali, urbani e collettivi) tra gli obiettivi delle cd. comunità del cibo. Più sensibile è l’esperienza delle regioni, in cui si registra l’inclusione del tema nell’ambito della legislazione urbanistica, sia quella generale sul governo del territorio [42] sia quella dedicata a profili speciali come la rigenerazione urbana [43] e il contenimento del consumo di suolo [44], ovvero in leggi finanziarie [45] o di welfare sociale [46]. Soprattutto si registra la presenza di leggi ad hoc [47].
Il quadro si completa, peraltro, con il livello amministrativo di ambito locale, in cui si riscontra l’attivismo dei comuni che si avvalgono della potestà regolamentare: il tema è trattato nell’ambito dei regolamenti sul verde urbano ovvero in quelli relativi all’amministrazione condivisa dei beni civici [48]; più recenti - e ricorrenti - sono i regolamenti specificamente dedicati all’assegnazione e alla gestione degli orti comunali.
Gli orti urbani costituiscono un fenomeno che muove dal basso, nato specialmente per la sensibilità della comunità attiva, che ha innescato relazioni proficue con l’amministrazione locale di riferimento, esempio pertanto di sussidiarietà orizzontale: essi vanno affermandosi ‘punteggiando’ l’intero territorio comunale di attività, quelle agricole - prima ignorate o confinate in specifiche zone urbanistiche -, che sono condotte con modalità sostenibili e dimensioni contenute. Comportano una rimodulazione della fisionomia dei luoghi, da cogliere non solo nella lettura urbanistica come riempimenti di vuoti e ricuciture del tessuto urbano, ma anche nel significato paesaggistico (secondo la già ricordata prospettiva della ‘costruzione’ di nuovi paesaggi) e nella consapevolezza della loro multifunzionalità, che comprende l’utilità ambientale e il loro essere anche presidi contro i cambiamenti climatici.
2.3. Il paesaggio agrario
Anche il paesaggio agrario è una di quelle manifestazioni del paesaggio non tipizzate dal codice tra i beni paesaggistici, ma che è certamente riconducibile alla nozione codicistica di paesaggio, se è vero, come già detto negli anni ’60 da Emilio Sereni, che si tratta dalla “forma che l’uomo, nel corso e ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale” [49]. Esso esprime al meglio la dimensione dinamica e quella storicistica proprie del paesaggio: il paesaggio agrario è la rappresentazione dell’interazione tra uomo e ambiente e, in particolare, è il risultato della stratificazione nel tempo dell’attività umana, per finalità agricole, sul territorio.
Le relazioni tra uomo e ambiente sono biunivoche: come l’agricoltura trasforma e modella il territorio e questa mutazione riflette le esigenze economiche e sociali e le tecniche produttive del tempo, così il territorio condiziona l’attività agricola, favorendo alcune produzioni e scoraggiandone altre, in virtù delle sue invarianti morfologiche, ma anche della visione ‘culturale’ e ‘identitaria’ che del territorio hanno le popolazioni locali, con l’effetto che la conformazione paesaggistica impressa ai suoli agricoli vale come condizione per il mantenimento di certe pratiche e per la selezione di nuove. È evidente che gli usi agricoli, specie quelli tipici e consolidati nel tempo, conformino il territorio, conferendo aspetti visuali, cromatici e percettivi spesso riconosciuti dalle collettività come elementi distintivi e identitari dei luoghi di appartenenza: si pensi ai paesaggi vitivinicoli, a quelli ulivetati, alle distese di campi di grano, ai pascoli e a quelle strutture realizzate dall’uomo per esigenze funzionali all’esercizio dell’attività agricola (cascine, casali, masserie, stazzi, masi, mulini, frantoi, muretti a secco, terrazzamenti, ecc.), che ormai identificano determinate aree del Paese.
Manifestazioni del paesaggio agrario sono peraltro riconducibili allo strumentario di tutela, anzitutto quello vincolistico, previsto dal codice del 2004: si consideri la categoria delle “zone gravate da usi civici” (unitamente a quelle “assegnate alle università agrarie”, art. 142, comma 1, lett. h), sottoposte dal codice a vincolo ex lege e che la recente legge sui domini collettivi, 20 novembre 2017, n. 168, qualifica come elementi del patrimonio culturale e naturale, ribadendone la condizione giuridica dell’insistenza di diritti reali di natura civica. Si tratta di beni particolarmente rilevanti nello studio del paesaggio agrario perché il regime che li caratterizza [50] (vincolo di destinazione alle attività agro-silvo-pastorali: pascolo, semina, raccolta di legna e frutti, ecc.; inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità), ha garantito il mantenimento di specifiche attività umane e, con esse, di precise caratteristiche ambientali, la cui interazione ha determinato il consolidarsi di un certo aspetto esteriore del territorio, divenuto nel tempo tipico e identitario per quei luoghi [51]. Altro riferimento del codice riguarda gli “ulteriori contesti” (art. 143, comma 1, lett. e), vale a dire categorie di beni ulteriori a quelle tipizzate, che soddisfano la definizione codicistica di paesaggio e la cui individuazione (eventuale) è rimessa alle regioni in sede di pianificazione paesaggistica [52].
La dimensione agricola e rurale del paesaggio emerge dal diritto sovranazionale: la Convenzione europea del paesaggio include nel proprio ambito di applicazione il paesaggio delle “campagne” (preambolo) e degli “spazi rurali” (art. 2) e risalta la consapevolezza che la formazione e trasformazione del paesaggio dipendano anche dalle “evoluzioni delle tecniche di produzione agricola” (preambolo), nonché l’obiettivo di “orientare e armonizzare le trasformazioni del paesaggio provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali” (art. 1, lett. e).
Un altro riferimento rinvenibile a livello internazionale riguarda la disciplina dei cd. siti UNESCO, ossia dei beni di interesse culturale e/o naturale ritenuti dall’UNESCO “patrimonio mondiale dell’umanità” sulla base della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale (Parigi, 23 novembre 1972). Per quanto qui interessa, è significativo che tra i siti riconosciuti, sub specie di “paesaggi culturali”, alcuni siano espressione del paesaggio agrario, nel senso che il binomio tra paesaggio e agricoltura è l’elemento motivazionale della dichiarazione da parte dell’UNESCO. Per l’Italia, rileva l’iscrizione del “Paesaggio vitivinicolo del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” nel 2014 e delle “Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene” nel 2019: entrambi i casi sono riconosciuti come testimonianza eccezionale del rapporto tra uomo e natura, incentrato sulla “cultura del vino”, che implica profonda conoscenza del territorio e capacità di adattamento alle condizioni ambientali e crea prodotti, luoghi produttivi, insediamenti tradizionali che evidenziano un “paesaggio vivente” [53].
In altri siti tutelati come paesaggi culturali, come le Cinque Terre e la Val d’Orcia, la presenza di colture arboree (vigneti e uliveti) è componente non esclusiva, ma essenziale del riconosciuto valore universale.
A livello interno, statale e regionale, emerge ulteriore normativa che assomma obiettivi di tutela, mediante la preservazione della morfologia dei luoghi ovvero il mantenimento delle attività agricole che in essi si svolgono, e finalità di valorizzazione e promozione del territorio, anche in chiave turistica.
Una linea direttrice seguita dal legislatore statale (e valorizzata dal legislatore regionale) riguarda le intersezioni tra prodotti agricoli locali e territorio di provenienza e, tra le possibili relazioni, particolare enfasi è data ai cosiddetti itinerari enogastronomici. Si tratta di iniziative, variamente denominate (“strade”, “percorsi”, “itinerari”, “cammini”), mutuate ovvero ispiratrici di altre esperienze di percorsi a valenza culturale [54], che sono incentrate su prodotti enogastronomici tipici di un luogo (vino, olio, latte, tartufi, ecc.) e mostrano al meglio il connubio possibile tra “cibo” e “territorio”. La valorizzazione di questo binomio, seguita attraverso le dinamiche del turismo [55], può innescare forme nuove di sviluppo economico del territorio; uno sviluppo incentrato sulla promozione, in chiave turistica, delle risorse agricole tipiche e sulla tutela e valorizzazione del paesaggio che di queste risorse è fonte e, al contempo, risultato, secondo un’opzione che è evidentemente di marketing del territorio, di tipo culturale ed economico [56].
La legge 27 luglio 1999, n. 268, “Disciplina delle strade del vino” (e il d.m. 12 luglio 2000, n. 781500, recante la definizione dei requisiti e degli standard minimi per il riconoscimento) [57] costituisce la prima legge organica in materia, con finalità evidentemente promozionali [58], che, da un lato, ha riecheggiato alcune iniziative già intraprese a livello locale e regionale, dall’altro, ha innescato l’attenzione del legislatore regionale, il quale, a sua volta, ha ripreso e sviluppato il modello statale [59].
In funzione creativa si pone il “Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali” istituito con d.m. 12 novembre 2012, n. 17070, gestito dall’Osservatorio nazionale incardinato presso il ministero delle Politiche Agricole Forestali, alimentari e del turismo: la “certificazione” dei luoghi per le loro vocazioni agricole vale come riconoscimento formale di determinate attività sul territorio e si traduce in formidabile fattore attrattivo, in chiave anzitutto turistica, implicando una sorta di vincolo di permanenza di determinate forme di produzione, tecniche di allevamento e di coltivazione collegate a produzioni di qualità [60].
In verità, le relazioni tra “paesaggio” e “agricoltura” sono alquanto complesse e divergenti. L’agricoltura non è solo fonte di ‘produzione’ di paesaggi, ma è anche causa di alterazione e perdita dei paesaggi: la progressiva affermazione - nei decenni passati, ma ancora persistente a livello globale - dell’agricoltura condotta secondo la dimensione industriale e in chiave monoculturale e intensiva, attenta a ‘sfruttare’ i progressi delle tecniche produttive e delle innovazioni tecnologiche più che ad adattarsi alle caratteristiche morfologiche e climatiche e alle peculiarità sociali e culturali delle aree, assecondata anche da politiche pubbliche come quelle della PAC europea [61], ha provocato perdita di biodiversità e compromissione di paesaggi, nonché ha contribuito ad alimentare fenomeni di inquinamento ambientale.
In altre parole, l’agricoltura è causa e vittima del suo impatto ambientale e alcuni dati sono eloquenti: il 38% del suolo e il 70% dell’acqua consumati annualmente a livello globale servono per la produzione di cibo [62], circa il 70% della perdita di biodiversità terrestre globale è causato dalle pratiche agricole [63], il 24% delle emissioni di gas serra globali proviene dall’agricoltura [64].
Se si guarda alla prospettiva qui adottata, quella del cambiamento climatico, occorre rilevare che esso è motivo di vulnerabilità particolarmente sensibile per il paesaggio agrario, con l’aggravante, come visto, che l’agricoltura è una delle cause più consistenti del fenomeno.
I cambiamenti climatici possono incidere sia sugli elementi naturalistici compositivi del paesaggio sia sulle attività umane che interessano tali elementi: periodi di siccità, fitopatie, eventi meteorologici estremi, costituiscono minacce che rischiano di modificare la morfologia dei territori, inducendo l’uomo ad abbandonare le proprie attività o ad adattarle, con l’effetto della scomparsa della fisionomia - e della relativa percezione - paesaggistica del territorio ovvero della formazione di nuovi scenari paesaggistici [65]. Da quest’ultima visuale, si consideri il fenomeno della “migrazione colturale”: la resilienza tipica della natura sta determinando una ‘spostamento’ delle colture verso latitudini e altitudini sempre più elevate e i paesaggi agrari consolidati possono diventare aree di “emigrazione colturale” e possono nascere nuove aree di “immigrazione colturale”.
Il dibattito scientifico è in corso sulle misure di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico da adottare nel settore agricolo e gli esiti compaiono nei più recenti documenti strategici e programmatici, anzitutto di livello sovranazionale. Esempi sono: la nuova Strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici [66] che richiama, tra le altre misure, l’utilizzo (e riutilizzo) sostenibile del risorse idriche, la promozione di colture resistenti alla siccità, l’agricoltura verticale, l’agricoltura di precisione; il Piano strategico per la nuova PAC 2023-2027 che include misure quali la copertura del suolo, la lavorazione ridotta, la permanenza dei residui colturali sulla superficie del suolo o il loro interramento, la gestione sostenibile degli apporti di sostanza organica, la conversione dei seminativi in prati e pascoli, il mantenimento dei prati permanenti, i terreni a riposo, l'agroforestazione, l'agricoltura biologica, la produzione integrata, l’agricoltura di precisione, le infrastrutture ecologiche (ad es. fasce tampone, fasce erbacee, boschetti, prati umidi e zone umide, ecc.), la promozione delle energie rinnovabili e la copertura degli stoccaggi [67]; la Comunicazione sulla gestione dei rischi climatici [68] e quella sulla nuova “visione” per l’agricoltura e l’alimentazione [69], che enfatizzano, tra l’altro, l’importanza della ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica per l’implementazione di nuove soluzioni, come la promozione di tecniche genomiche per produrre colture più resilienti ai cambiamenti climatici.
La questione diventa più complessa se si considera l’impatto di queste misure rispetto alla dimensione paesaggistica dei suoli agricoli. Qui l’approccio non può essere univoco, ma si declina su più fronti la cui alternatività o complementarietà è oggetto di dibattito [70]: i paesaggi agrari storici o consolidati vanno preservati nella loro fisionomia anzitutto con quegli strumenti giuridici, come il vincolo amministrativo (storico-artistico, paesaggistico, ambientale, ecc.), l’iscrizione in liste o registri, il divieto di modifica della destinazione d’uso o l’obbligo dell’esercizio di certe attività tradizionali, ma anche misure di sostegno e promozione per il mantenimento di certe pratiche che presidiano il territorio rispetto a condotte umane pregiudizievoli; ma questo strumentario diviene insufficiente riguardo a effetti sempre più conclamati del cambiamento climatico, come l’aumento delle temperature, periodi di siccità, eventi estremi, le cui soluzioni sono formulate dalla scienza in termini generali e su larga scala quali misure di compensazione e adattamento, rispetto alle quali la tutela del paesaggio agrario non può non confrontarsi. Si tratta allora di capire se e quali misure, tra quelle di mitigazione e adattamento, possano considerarsi compatibili con l’ambito delicatissimo del paesaggio agrario nella cognizione delle diverse caratterizzazioni e sfaccettature sottese, nonché nella consapevolezza della sua natura dinamica e mutevole, che implica anche, per ripetere le parole del codice dei beni culturali e del paesaggio la “realizzazione di nuovi valori paesaggistici”. In altre parole si tratta di capire quando l’innesto di misure di compensazione e adattamento climatico, in quanto necessarie per la sopravvivenza del paesaggio agrario, possano considerarsi “tollerabili” rispetto al valore sotteso e anche di riflettere, anzitutto dal punto di vista della percezione collettiva, se i paesaggi stravolti dal cambiamento climatico (si pensi al paesaggio ulivetato pugliese aggredito dal batterio della Xylella fastidiosa o alle foreste delle Dolomiti sventrate dalla tempesta Vaia), oltre a reclamare iniziative di ripristino, mantengano una caratterizzazione, sebbene rinnovata, in termini culturali e paesaggistici, quali testimonianze di memoria, di monito, di nuove accezioni culturali [71]; nonché se nuove caratterizzazioni del territorio, determinate per effetto dei cambiamenti climatici, come le aree di immigrazione colturale, possano assumere qualificazione paesaggistica.
3. I paesaggi della resilienza, della mitigazione e dell’adattamento climatico
Le domande suscitate dall’ultima prospettiva, quella del cambiamento climatico guardato dal punto di vista del paesaggio agrario, involgono le diverse manifestazioni del paesaggio e reclamano un approccio, certamente differenziato nelle opzioni e nelle soluzioni da calibrare rispetto agli ambiti paesaggistici di intervento, ma comune nell’impostazione concettuale, che si fonda sulla consapevolezza della primarietà dell’interesse paesaggistico e, al contempo, della sua natura dinamica. Ne discende che la ‘costruzione’ delle relative politiche sia ad ampio spettro, non riducibile alla logica dell’immodificabilità assoluta in nome di un obiettivo di preservazione che, come visto, può essere travolto da manifestazioni aggressive, repentine o lente, del cambiamento climatico, ma che sia consapevole della necessità di misure di mitigazione e di adattamento climatico nonché dell’importanza di riflettere anche degli scenari post-disastro.
Le domande non sono di poco conto e implicano il dialogo tra più saperi. L’osservatorio dei boschi e delle foreste è eloquente di questa complessità e anche del cambio di rotta necessario delle relative politiche. Come visto, emerge progressivamente la cognizione della multifunzionalità di questi beni anche nell’accezione di presidi di resilienza climatica, con l’effetto di un ri-orientamento delle politiche verso le opzioni della forestazione e riforestazione in luogo di quella della deforestazione. L’esperienza mostra, al contempo, la vulnerabilità di questi beni ed eventi estremi come la tempesta Vaia denotano l’indifferibilità della questione climatica, ma anche la presa di coscienza della sua prevedibilità e non eccezionalità; un evento del genere suscita ulteriori interrogativi, legati anzitutto a quali debbano essere le logiche di intervento post-disastro, se è preferibile quella del ripristino del “dov’era e com’era” [72] ovvero quella che muove dall’idea di “non ritorno” e cerca di cogliere elementi di riflessione e miglioramento (l’approccio della “distruzione creativa” [73] come è detto in ambito scientifico) che attraggono le politiche di prevenzione e di gestione selvicolturale, ma anche le nuove visuali del paesaggio.
Anche la città, che amplifica gli effetti e le conseguenze del cambiamento climatico, è chiamata a rinnovate riflessioni e l’obiettivo della sostenibilità urbana, pure nell’accezione della resilienza climatica, costituisce fonte di sollecitazione per valorizzare profili sinora marginalizzati, come quello del “verde urbano”, ma anche per ridefinire approcci generali e politiche settoriali e, da altra visuale, metodi e modalità di relazione con i cittadini; l’esperienza dell’agricoltura urbana, per la multifunzionalità che richiama, comprensiva della dimensione sociale e di quella paesaggistica, appare una significativa esemplificazione.
Nel paesaggio agrario, le interazioni tra la componente antropica e quella naturalistica sono più evidenti e, al contempo, più problematiche perché gli equilibri sottesi sono tanto consolidati quanto fragili e vulnerabili, facilmente esposti, come visto, agli effetti del cambiamento climatico. Qui la logica dell’approccio multidimensionale (dalla prevenzione alla mitigazione e adattamento, alla gestione post-disastro sino alla ‘creazione’ di nuovi paesaggi) si appalesa in tutta la sua indifferibilità.
I risvolti sul piano giuridico sono numerosi ed eterogenei. Qui se ne propongono tre, sintomatici di altrettante traiettorie di un percorso ancora in movimento.
La logica della convergenza tra agricoltura e ambiente (e paesaggio), che supera le opzioni tradizionali dell’indifferenza e della contrapposizione tra interessi, ha ispirato la recente legge 28 febbraio 2024, n. 24, istitutiva della figura dell’“agricoltore custode dell’ambiente e del territorio” [74]. Si tratta di normativa evidentemente promozionale [75] che intende incoraggiare gli agricoltori che si impegnano in attività relative alla manutenzione del territorio, custodia della biodiversità rurale, salvaguardia del paesaggio, difesa della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi, allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali, protezione di formazioni vegetali e arboree monumentali, contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo di suolo [76]. La legge si fonda sull’acquisita consapevolezza della multifunzionalità dell’agricoltura e del suo carattere servente rispetto alla questione ambientale nelle diverse accezioni che comprendono il tema climatico (“manutenzione del territorio ... cura e mantenimento dell’assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi”, art. 2, lett. a) e quello paesaggistico (“salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale”, art. 2, lett. a).
Il profilo soggettivo, considerato dalla legge 24/2024 dal punto di vista dell’imprenditore agricolo, può essere ulteriormente esaminato se si allarga la visuale dei soggetti interessati. Il riferimento è alle comunità territoriali che sono coinvolte non soltanto perché sono i terminali degli effetti del climate change e quindi sono attente all’implementazione delle misure di prevenzione, gestione e reazione, ma soprattutto perché sono depositari di saperi, frutto della conoscenza consolidata e approfondita della morfologia del territorio e del funzionamento su di esso delle regole di natura, che devono dialogare con i saperi scientifici e tecnici nella definizione delle misure. Il tema è quello della democrazia climatica [77], declinazione della democrazia ambientale, e dalla visuale paesaggistica sinora adottata può richiamarsi, al riguardo, l’esperienza del contratto di paesaggio.
I contratti di paesaggio costituiscono un’esperienza di iniziativa volontaria e di matrice consensuale che sta emergendo dai territori, il cui modello è tuttavia ignorato dalla normativa statale. Essi rappresentano un’opportunità di azione sul paesaggio condotta secondo una visione progettuale e attraverso un metodo partecipato e concertato, di tipo bottom-up: vi partecipano soggetti sia pubblici (comuni, province, comunità montane, regione, enti parco, università, ecc.) sia privati (associazioni ambientaliste, pro-loco, organizzazioni professionali, comitati, ecc.), che sperimentano un metodo concertativo sia nella fase progettuale che in quella attuativa di un insieme di interventi [78].
Dal punto di vista dell’ambito di applicazione, sono coinvolte sia aree formalmente vincolate come beni paesaggistici sia aree che, pur non assurgendo al rango (giuridico) di beni paesaggistici, hanno rilevanza paesaggistica e sono riconducibili alla nozione codicistica di paesaggio. In ogni caso, il sistema di regole che producono non si pone come alternativo o derogatorio alla disciplina paesaggistica, anzitutto a quella propriamente vincolistica, bensì come aggiuntiva e integrativa, nei limiti della compatibilità.
Nei contratti di paesaggio la motivazione culturale è evidente e il contratto di paesaggio diviene occasione e strumento per affermare e rafforzare la percezione delle collettività del senso di appartenenza e di cura del territorio [79], corroborata dal plusvalore del carattere identitario proprio del paesaggio. Essi mutuano, anche nominalmente (contratti di fiume, contratti di foresta, ecc.), altre forme di gestione del territorio incentrate sul ricorso a strumenti negoziali e pratiche collaborative, e rappresentano una feconda applicazione del principio consensualistico e di quello di partecipazione secondo un’accezione forte in un settore, quello paesaggistico, tradizionalmente caratterizzato da uno strumentario di poteri amministrativi, autoritativi e unilaterali, e da un assetto delle competenze allocato essenzialmente tra Stato e Regioni. In quest’ottica i contratti di paesaggio propongono una prospettiva nuova nell’amministrazione del paesaggio [80] e anche nel governo del territorio, suffragando la concezione che enfatizza la “dimensione a rete” [81] del territorio, il suo essere una realtà composita in cui le parti sono interconnesse.
Il modello di riferimento è il contratto di fiume, in cui il coordinamento tra amministrazioni e la partecipazione della collettività favorisce la produzione di un bagaglio di conoscenze [82] che va oltre alla logica vincolistica, da un lato, e a quella manutentivo-impiantistica dall’altro, favorendo iniziative relative alla sicurezza idrogeologica, alla prevenzione e mitigazione dei rischi, all’equilibrio climatico, alla tutela della biodiversità e del paesaggio, sino alla valorizzazione della fruizione turistica sostenibile e al sostegno della filiera agroalimentare e dei prodotti tipici. In altre parole, è la conoscenza profonda dei luoghi, in virtù della prossimità e della percezione identitaria dei luoghi, che induce una pluralità di iniziative legate alla “cultura dell’acqua” che comprendono anche gli aspetti preventivi, mitigativi e reattivi alle emergenze ambientali [83].
I contratti di paesaggio sono esperienze ancora embrionali e in fase di implementazione e la loro affermazione dipende anche dalla definizione di basi giuridiche più certe e solide. Risalta soprattutto l’assenza di qualsiasi riferimento ai contratti di paesaggio e, più in generale, all’amministrazione per accordi tra soggetto pubblico e soggetto privato, nella disciplina fondamentale in materia di paesaggio, rappresentata dal codice del 2004, e questa lacuna stride maggiormente se si considera che il cd. codice dell’ambiente è stato integrato con una disposizione specificamente dedicata ai contratti di fiume (art. 68-bis, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall’art. 59, legge 28 dicembre 2015, n. 221).
Dalle iniziative sinora promosse emerge il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata di cui all’art. 2, comma 203, legge n. 662/1996, cui si aggiunge il costante richiamo della normativa sovranazionale che valorizza il principio di partecipazione. In particolare, è richiamata la Convenzione europea del paesaggio, il cui art. 5 sancisce come principio fondamentale quello della partecipazione del pubblico e delle istituzioni locali nella definizione e attuazione delle politiche paesaggistiche. Altra fonte possibile è il piano paesaggistico, che può evocare il contratto di paesaggio nella parte propriamente progettuale [84].
Anche il citato art. 68-bis del codice dell’ambiente vale come fondamento normativo, perché i fiumi - e i corsi d’acqua in generale - costituiscono aree sottoposte ex lege a vincolo paesaggistico e, pertanto, è possibile l’attivazione di contratti di fiume-paesaggio [85].
Il tema dell’applicazione di misure di mitigazione e adattamento climatico in ambiti paesaggisticamente rilevanti merita un’ultima annotazione. Un’eco delle difficoltà di definizione e attuazione di esse può rinvenirsi sul piano giuridico nell’annosa questione dei rapporti tra la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - nelle diverse tipologie inclusa quella più recente, l’agri-voltaico - e il loro impatto paesaggistico, vicenda che in questa sede non può riproporsi se non per evidenziarne la complessità in considerazione del coinvolgimento, in più tappe, del legislatore nazionale e regionale, e dell’elaborazione di orientamenti alterni da parte della giurisprudenza amministrativa [86].
Al riguardo può richiamarsi l’insegnamento della Corte costituzionale che dalle cc.dd. sentenze Ilva sino alle decisioni più recenti in tema di definizione delle aree idonee/inidonee per la realizzazione degli impianti produttivi di energia rinnovabile, induce a rifuggire approcci di aprioristica chiusura o di incondizionata apertura - ribadendo l’infungibilità della tecnica del bilanciamento degli interessi, che deve “rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza” ed evitare la ricerca di “rigide gerarchie” o “tirannie di diritti” [87] - ogniqualvolta entrano in relazione interessi di massimo rango costituzionale, quali sono, per quanto qui interessa, la decarbonizzazione mediante diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio.
In particolare, nelle recenti decisioni in tema di Fer, la Corte ha precisato che la qualificazione, per legge statale o regionale, di un’area come “inidonea” “non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di una idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata”; con l’effetto che “la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti Fer, nelle aree indicate come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione”; con l’ulteriore, attenta precisazione che la previsione di meccanismi di risoluzione delle questioni amministrative, quale la devoluzione della decisione al Consiglio dei ministri in caso di mancata intesa tra le amministrazioni interessate, non può giammai sfuggire al “mandato di tutela” dell’ambiente, di cui all’art. 9 Cost. che “«vincola così, esplicitamente, tutte le pubbliche autorità ad attivarsi in vista della sua efficace difesa» (sentenze n. 125 del 2025 e n. 105 del 2024)” [88].
Il richiamo del procedimento amministrativo quale locus di composizione degli interessi e di costruzione della decisione finale è enfatizzato più recentemente dalla Corte la quale, nel ribadire la pronuncia precedente, aggiunge che “la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto. In quella sede, pertanto, dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato. Questo consente altresì di valutare il rapporto tra le due aree in concreto e di bilanciare compiutamente la protezione della natura e la tutela dell’ambiente mediante la riduzione delle fonti di energia inquinanti” [89].
Quella indicata dalla Corte appare la strada maestra che il legislatore dapprima e l’amministrazione poi sono chiamati a percorrere nel difficile, ma doveroso confronto tra paesaggio e cambiamento climatico. Il “mandato di tutela dell’ambiente” - ovvero, sempre secondo le parole della Corte costituzionale, “l’obbligazione di tutela” - va letto nella cornice valoriale complessiva dell’art. 9 Cost., che ricomprende il paesaggio (comma 2), e va qualificato nell’accezione di sostenibilità e responsabilità intergenerazionale che scaturisce dal rinnovato testo costituzionale (comma 3), con l’effetto che la tutela dell’ambiente attraverso la lotta ai cambiamenti climatici e la conservazione del paesaggio costituiscono valori niente affatto da porre in termini di antagonismo o di alterità [90] bensì da integrare secondo un percorso sorretto dal canone dello sviluppo sostenibile [91]: il climate change è questione vitale ed emergenziale non più differibile, innervandosi con le condizioni di esistenza stessa dell’uomo (attuale e futuro), per questo reclama centralità e priorità nell’agenda pubblica, al contempo il paesaggio è valore primario da preservare anche come eredità da lasciare alle future generazioni, per questo la relativa tutela funge da giustificazione e insieme ispirazione delle misure di lotta al cambiamento climatico, ma vale altresì come parametro di valutazione e selezione di siffatte misure, in virtù della sua dimensione valoriale.
Note
[*] Marco Brocca, Professore ordinario di Diritto amministrativo e pubblico, Università del Salento, Dipartimento di Scienze Giuridiche, Centro Ecotekne Pal. R1, Via per Arnesano, Monteroni di Lecce (LE), marco.brocca@unisalento.it.
[1] UNESCO, decisione n. 30.COM 7.1, Vilnius, 16 luglio 2006, di approvazione dei documenti Predicting and Managing the Effects of climate change on World Heritage e Strategy to Assist States Parties to the Convention to Implement Appropriate Management Responses.
[2] UNESCO, risoluzione n. 7/16.GA/10, Parigi, 24-25 ottobre 2007, Policy Document on the Impacts of Climate Change on World Heritage Properties.
[3] UNESCO, decisione n. 39 C/46, Parigi, 2 ottobre 2017, Strategy for action on climate change.
[4] UNESCO, Operational Guidelinesfor the Implementation of the World Heritage Convention, 31 luglio 2021, WHC.21/0131.
[5] UNESCO, Case Studies on Climate Change and World Heritage, Parigi, 2007.
[6] Ad es., insieme a ICOMOS e IPCC, Evaluation of UNESCO’s Strategy for Action on Climate Change, Parigi, 2021.
[7] Unesco UNESCO decisione n. 24.GA/10, Parigi, 23 novembre 2023, Updating of the Policy Document on climate action for World Heritage.
[8] Commissione europea, Comunicazione European Climate Pact, 9 dicembre 2020, COM(2020) 788 final.
[9] Sui concetti di mitigazione e adattamento climatico (modulato il primo sul profilo delle cause, il secondo su quello degli effetti) si rinvia, tra gli altri, a A. Bonomo, Il potere del clima. Funzioni pubbliche e legalità nella transizione ambientale, Bari, 2023, pag. 88 ss.
[10] M. Reho, Introduzione, in M. Reho, F. Magni, F. Musco, Cambiamento climatico e paesaggio. Dalla definizione degli impatti alla costruzione di nuovi modelli di governance, Milano, 2023, pag. 11.
[11] Il modello codicistico incentrato sulla dicotomia “paesaggio-beni paesaggistici” è stato efficacemente descritto dalla dottrina in termini di “paesaggio a strati” (E. Boscolo, La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio a strati (commento a d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63), in Riv. giur. urb., 2009, 1, pag. 57 ss.; Id., Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in appartenenza diffusa) tra valori culturali e identitari, in Giustamm.it, 2016, pag. 5), ovvero di “cerchi concentrici” (G. Piperata, Paesaggio, in C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2025, pag. 285), o come “paesaggio dilatato” (C. Tosco, Il paesaggio come storia, Bologna, 2007, pag. 8), ovvero secondo lo schema “genus/species” (C. Marzuoli, Il paesaggio nel nuovo Codice dei beni culturali, in Aedon, 2008, n. 3, pag. 1) o quello di “nozione generale/nozioni particolari” (G. Sciullo, Il paesaggio fra la Convenzione e il Codice, in Aedon, 2008, 3, pag. 4).
[12] Secondo la normativa di riferimento (d.lg. 3 aprile 2018, n. 34, recante il testo unico in materia di foreste e filiere forestali), “I termini bosco, foresta e selva sono equiparati” (art. 3, comma 1), pertanto nel presente scritto i “boschi” e le “foreste” sono considerati come realtà equivalenti, sebbene sia nota la distinzione espressa dalle scienze forestali in base al loro diverso livello di antropizzazione.
[13] Così il d.m. 21 settembre 1984, annullato da Tar Lazio, Roma, 31 maggio 1985, n. 1548, in Rivista giur. edilizia, 1985, pag. 503, che costituisce l’antecedente della legge 431/1985.
[14] Il riferimento è al parere del Cons. St., sez. I, 30 giugno 2020, n. 1233 (in www.giustizia-amministrativa.it), reso nell’ambito del procedimento innescato da un ricorso straordinario al Capo dello Stato promosso da alcune associazioni ambientaliste rispetto a un piano antincendio approvato dalla regione Toscana per la Pineta del Tombolo, area di notevole pregio naturalistico e paesaggistico, sottoposta a vincolo paesaggistico ex actu, cui è seguita la l.r. Toscana 28 dicembre 2021, n. 52, e la conseguente impugnazione dinanzi alla Corte costituzionale che si è pronunciata con la decisione 29 novembre 2022, n. 239 (in Riv. giur. ed., 2022, pag. 1402). Su questa vicenda si rinvia a N. Ferrucci, La disciplina paesaggistica del bosco, in Diritto forestale e transizione ambientale, (a cura di) N. Ferrucci, M. Brocca, Torino, 2025, pag. 148 ss.
[15] Nella Strategia europea significativamente è detto che “le foreste sono un alleato naturale nell'adattamento e nella lotta ai cambiamenti climatici e svolgeranno un ruolo fondamentale nel rendere l’Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050” (Comunicazione della Commissione europea, Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030, 16 luglio 2021, COM(2021) 572 final).
[16] Si calcola che nel 2050 la popolazione mondiale che vivrà nelle città sarà pari al 66% del totale: Rapporto ONU-IRP, Il peso delle città: i requisiti delle risorse della futura urbanizzazione, Parigi, 2018, pag. 21.
[17] Per l’annualità 2020 sono stati ammessi a finanziamento 34 progetti e per l’annualità 2021 38 progetti: https://www.mite.gov.it.
[18] Si consideri, ad esempio, la legge urbanistica emiliana che ricomprende gli “interventi di forestazione urbana e periurbana” nell’ambito delle “dotazioni ecologiche e ambientali” (art. 21, comma 3, lett. b, l.r. Emilia-Romagna, 21 dicembre 2017, n. 24), le quali costituiscono un nucleo di opere, interventi e spazi volti, insieme alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, “a contrastare i cambiamenti climatici e i loro effetti sulla società umana e sull’ambiente, a ridurre i rischi naturali e industriali e a migliorare la qualità dell’ambiente urbano” e che, in quanto tali, costituiscono componente essenziale e irrinunciabile della pianificazione urbanistica comunale ai fini del soddisfacimento degli standard urbanistici. L’opzione delle “dotazioni ecologiche e ambientali”, funzionali a “contrastare i cambiamenti climatici e i loro effetti sull’uomo e sull’ambiente, a ridurre i rischi naturali e industriali e a migliorare la qualità dell'ambiente urbano”, che il piano comunale deve definire e, tra le quali, compaiono gli “interventi di forestazione urbana e periurbana”, è ripresa dalla nuova legge sul governo del territorio della regione Abruzzo, del 20 dicembre 2023, n. 58 (art. 44). Medesima impostazione è rinvenibile nella l.r. Lombardia, 8 novembre 2021, n. 21, in cui i boschi urbani sono significativamente qualificati come “infrastrutture verdi multifunzionali” (art. 2, comma 1, lett. d), che implementano “il sistema del verde urbano e la produzione di servizi ecosistemici” e sono “attrezzature di interesse generale”, che concorrono al fabbisogno della dotazione dei servizi cui è preposto apposito piano urbanistico comunale (art. 3, comma 5).
[19] Il riferimento è a quella normativa che include nella tipologia degli interventi di rigenerazione urbana quelli di recupero e realizzazione di spazi verdi urbani: ad es. l.r. Puglia 29 luglio 2008, n. 21, l.r. Lazio 18 luglio 2017, n. 7, l.pr. Bolzano 10 luglio 2018, n. 9, l.r. Lombardia 26 novembre 2019, n. 18. Si riferisce espressamente a “rimboschimento cittadino e forestazione urbana”, ravvisandovi l’effetto utile di “aumentare la resilienza al cambiamento climatico e ai suoi effetti” (art. 4, comma 9, lett. g), la l.r. Campania 10 agosto 2022, n. 33, che li include tra gli obiettivi della rigenerazione urbana.
[20] Ne sono esempi la l.r. Lombardia, 5 dicembre 2008, n. 31 (testo unico regionale forestale), che promuove il progetto “grandi foreste” da realizzare anche nei contesti urbani, specialmente in quelli a densa urbanizzazione (art. 55), e il regolamento forestale campano (reg. Campania, 28 settembre 2017, n. 3) che, declinando le fattispecie di bosco, tipizza la categoria di “boschi urbani” e vi ricollega specifiche misure di sostegno (art. 15).
[21] Può richiamarsi la l.r. Toscana 23 luglio 2012, n. 41, che include la forestazione urbana tra gli interventi di sostegno regionale per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano (art. 2) e l’art. 6 del relativo regolamento attuativo (reg. 13 maggio 2014, n. 25) che promuove la misura specifica di realizzazione di boschi urbani, ritenuta intervento di qualificazione e valorizzazione del verde urbano e, al contempo, del paesaggio urbano. Significativo è altresì il livello amministrativo delle iniziative regionali, per la presenza di atti di programmazione e pianificazione che prevedono e incentivano interventi di forestazione urbana: tra questi possono citarsi il programma “Mettiamo radici per il futuro. Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna” (del. giunta reg. 3 giugno 2020, n. 597); il Programma “10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali” approvato dalla regione Lombardia (del. giunta reg. 20 dicembre 2016, n. 8/3839); la delibera della giunta reg. Marche (dell’1 dicembre 2008, n. 1756), che definisce i criteri per la formazione di bandi per l’assegnazione di contributi utili alla realizzazione di progetti di valorizzazione del sistema naturalistico regionale in ambito urbano e periurbano; il piano per l’attivazione delle iniziative connesse alla pianificazione forestale della regione Veneto (delibera dell’11 dicembre 2007, n. 3956); il piano paesaggistico pugliese (approvato con delib. giunta reg. n. 176 del 16 febbraio 2015), che prevede, nella parte propositiva di progetti territoriali, la creazione di parchi CO2, quale proposta di forestazione urbana nelle zone produttive o industriali per dotarle di aree di compensazione ambientale.
[22] La Convenzione fa riferimento al paesaggio come “un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni”, riferito anche alle “aree urbane” (preambolo); e il suo ambito di applicazione comprende gli “spazi urbani” (art. 2).
[23] F. Magni, Il clima cambia la città? Il paesaggio dell’adattamento urbano come nuova forma di trasformazione urbanistica contemporanea, in Cambiamento climatico e paesaggio, cit., pag. 85.
[24] L’esempio è di L. Ravanello, E. Farnè, Paesaggio per l’adattamento climatico in città, in Cambiamento climatico e paesaggio, cit., pag. 188 ss., che citano altresì Piazza del Palio di Siena come esempio di spazio pubblico mirabile per esigenze di socialità, ma anche come luogo utile per gestire i deflussi meteorici urbani.
[25] Sulle relazioni, ancora limitate e mediate, tra il diritto urbanistico e le politiche di contrasto al cambiamento climatico, si rinvia a S. Amorosino, E. Buoso, Diritto urbanistico e mutamento climatico: il caso italiano, in Riv. giur. urb., 2025, 2, pag. 258 ss.
[26] È questo l’approccio che ispira il cd. Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors), nato per iniziativa della Commissione europea del 2008 e aperto all’adesione delle amministrazioni territoriali, per sostenere iniziative locali orientate alla promozione dell’energia sostenibile, che prevede l’adozione di un apposito piano d’azione (Paes-piano d’azione per l’energia sostenibile); strumento che, nel 2015, si è evoluto in termini di piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima (Paesc), sulla base della consapevolezza del ruolo che gli enti locali possono garantire anche nelle politiche di mitigazione e adattamento climatico.
[27] Icomos-Ifla, Carta per la salvaguardia dei giardini storici, Firenze, 21 maggio 1981. Sul valore giuridico di questo documento internazionale può richiamarsi Cons. St., sez. VI, 19 febbraio 2018, n. 1052, in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui esso, sebbene non recepito in atti normativi, legislativi o regolamentari, costituisce “senza dubbio un insieme di autorevoli massime di esperienza e buone regole della materia, sì da dover essere tenute presenti nell’esercizio della discrezionalità amministrativa”. Coeva (12 settembre 1981) è la Carta italiana dei giardini storici redatta da Icomos-Italia e da Italia Nostra, recante raccomandazioni modulate sull’esperienza italiana, anche dal punto di vista giuridico (regime fiscale, standard urbanistici, ecc.).
[28] F. Salvia, C. Bevilacqua, N. Gullo, Manuale di diritto urbanistico, Milano, 2021, pag. 319 ss.
[29] G. De Giorgi Cezzi, Il diritto all’identità minore. Beni culturali e tutela degli status, in Studi in onore di Leopoldo Mazzarolli, Padova, III, 2007, pag. 219 seg.
[30] F. Salvia - C. Bevilacqua - N. Gullo, Manuale di diritto urbanistico, cit., pag. 91.
[31] Per un excursus di queste categorie urbanistiche sia consentito rinviare a M. Brocca, Note in tema di verde urbano, in Ambientediritto, 2021, 1, pag. 1 ss. Per una specifica applicazione delle categorie in esame ai parchi e giardini storici v. G. Piperata, M. Brocca, Parchi e giardini storici tra multifunzionalità e sussidiarietà, in corso di pubblicazione.
[32] Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile, 2017, in www.mase.gov.it.
[33] Il Comitato ne dà conto nella Relazione annuale-2016 (in www.mase.gov.it), in cui informa della sottoscrizione di un protocollo di intesa con l’Associazione Parchi e Giardini d’Italia-APGI (in www.mase.gov.it) allo scopo di formulare proposte di intervento in relazione a un tema ritenuto “troppo a lungo dimenticato”; nella Relazione annuale-2019 (in www.mase.gov.it), il Comitato, nello stigmatizzare ancora “un’attenzione discontinua, che si manifesta in un’azione di governo episodica, in una cronica carenza legislativa e nel carattere inadeguato delle misure fiscali che dovrebbero contribuire alla tutela dei giardini storici”, condivide le proposte avanzate da APGI relative al regime giuridico e fiscale e al profilo della formazione degli operatori del settore.
[34] Come la costruzione di campi sportivi nella Villa Scassi e nella Villa Piaggio a Genova oppure la destinazione a mercato dei Giardini di Piazza Vittorio Emanuele II a Roma ovvero il decadimento del Giardino Bellini di Catania, vicende raccontate da T. Casaburi, L’uso del giardino storico nelle città contemporanee. Dall’incuria allo sfruttamento, in UrbanisticaTre, 2017. Per un’analisi di casi di studio (giardino di Ninfa, La Mortella, giardini storici di Roma) riferiti all’impatto del cambiamento climatico e agli approcci, preventivi e reattivi, sinora adottati v. F. Lembo Fazio, Conseguenze del cambiamento climatico e sull’equilibrio dei giardini storici. Criticità metodologiche per la conservazione e il restauro, in AA.VV., La difesa dei beni culturali negli scenari di crisi. Strategie di salvaguardia e tutela del patrimonio culturale, Treviso, 2023, pag. 81 ss.
[35] In termini di “elementi vitali che, nelle nostre città, danno respiro alla struttura a tratti serrata dell’edilizia storica e moderna, divenendo spazi di aggregazione e di fruizione comune” parla A. Campitelli, Il verde nel contesto urbano tra recupero della storia e innovazione, in Diritto e città “verde”, (a cura di) M. Brocca, M. Roversi Monaco, Milano, 2023, pag. 111.
[36] L’investimento prevede altresì una quota di finanziamento per interventi su parchi e giardini storici predeterminati dal ministero della cultura (i cd. grandi attrattori) e un’altra quota per interventi di catalogazione e formazione dei cd. giardinieri d’arte: v. d.m. 13 aprile 2022, n. 161. L’avviso si riferisce a parchi e giardini storici formalmente vincolati ai sensi del d.lg. n. 42/2024 e normativa precedente. Risultano ammessi a finanziamento 129 progetti, a fronte di oltre 1.000 domande presentate, segno di un particolare interesse verso il tema (l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento è consultabile su pnrr.cultura.gov.it).
[37] Un esempio, riconosciuto come best practice dall’Agenzia europea dell’ambiente (climate-adapt.eea.europa.eu), riguarda il progetto Klimaoasen Oldenburg (Climate Oases Oldenburg) che interessa due parchi storici di Oldenburg, nella Bassa Sassonia.
[38] Sul punto v. M. Gola, Pianificazione urbanistica e attività economiche. Cibo e spazio urbano: urbanistica e mercati agroalimentari, in Riv. giur. ed.., 2016, pag. 210 ss., che sottolinea la duplice valenza degli orti urbani: di tipo esteriore-fisico, nel senso di valorizzazione del verde urbano, con le implicazioni di tutela ambientale e paesaggistica - e di converso di contrasto del consumo di suolo - che suscita anche un intento di diffusione della “cultura del verde”; di rilevanza economica, per gli effetti di gestione efficiente del patrimonio pubblico e, da altra visuale, di recupero e diffusione di produzioni tipiche del territorio e di occasione di forme integrative del reddito familiare. Evidenzia le implicazioni anche sul piano della sicurezza urbana, nel senso che la presenza di orti urbani può neutralizzare situazioni di conflittualità e insicurezza di parti del territorio comunale, favorendo la socialità e il controllo diffuso, A. Simonati, Rigenerazione urbana, politiche di sicurezza e governo del territorio: quale ruolo per la cittadinanza, in Riv. giur. ed., 2019, 1, pag. 40 ss., che pure evoca il rischio di condotte degenerate, specialmente di occupazioni abusive di aree abbandonate come atto di protesta contro l’incuria delle istituzioni ovvero sulla base di un’errata percezione del fenomeno degli orti urbani che ‘legittimerebbe’ autonome appropriazioni. Sul fenomeno degli orti urbani, nelle diverse declinazioni, v. anche M. Bottiglieri, I servizi pubblici locali di accesso al cibo e la “Turin Food Policy”, in Amministrare, 2016, pag. 73 ss.; N. Ferrucci, Agricoltura e ambiente, in Riv. giur. amb., 2014, 2, pag. 323; C. Certomà, Orti urbani, giardini condivisi, “guerrilla gardening”: l’impegno della società civile nella costruzione partecipata dello spazio pubblico, in Riv. dir. agr., 2012, 3, pag. 634 ss.; L. Galli, Orti urbani: tra il “riempimento” di spazi cittadini e i vuoti di disciplina giuridica, in Riv. giur. amb., 2023, 1, pag. 109 ss.; M. Errico, Per “fare” una città ci vuole un albero? Notte in tema di città e verde urbano, in Riv. giur. ed., 2024, 3, pag. 322 ss.; F. Cusano, La rigenerazione urbana dal basso, tra teoria e prassi, in Riv. giur. ed., 2024, 3, pag. 377 ss.; C. Losavio, Agricoltura e sussidiarietà orizzontale: le esperienze di cura e tutela del bene terra e il ruolo del legislatore, in Dir. agroalim., 2025, 1 pag. 71 ss.
[39] Sulle diverse declinazioni degli orti urbani v. E. Bertoncini, Gli orti urbani, in Diritto forestale e ambientale, (a cura di) N. Ferrucci, Torino, 2020, pag. 283 ss. Sulla loro evoluzione - nel senso che sono nati all’epoca della prima rivoluzione industriale come luoghi di socialità e condivisione di prodotti alimentari, quindi sono stati adoperati durante i conflitti mondiali (cd. orti di guerra) per sopperire alla penuria di cibo, con evidenti implicazioni autarchiche e propagandistiche, per poi essere abbandonati nel dopoguerra con l’affermarsi di nuovi stili di alimentazione se non addirittura rimossi perché legati alla memoria di eventi tragici, ed essere ripresi negli ultimi anni per esigenze di benessere psico-fisico delle persone - si veda A. Campitelli, Il verde nel contesto urbano tra recupero della storia e innovazione, cit., pag. 115 ss.
[40] Commissione europea, Comunicazione Infrastrutture verdi - Rafforzare il capitale naturale in Europa, 6 maggio 2013, COM (2013) 249.
[41] Commissione europea, Comunicazione Strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030, 20 maggio 2020, COM(2020) 380 final.
[42] L.r. Sicilia, 13 agosto 2020, n. 19, artt. 33-bis, 33-ter; l.r. Campania, 29 aprile 2024, n. 5, art. 27.
[43] L.r. Liguria, 29 novembre 2018, n. 23, art. 3, comma 1, n. 8.
[44] L.r. Veneto, 6 giugno 2017, n. 14, art. 8, comma 2.
[45] L.r. Toscana, 28 dicembre 2015, n. 82, art. 1 “Centomila orti in Toscana”; l.r. Sardegna, 8 maggio 2025, n. 12, art. 4.
[46] L.r. Piemonte, 9 aprile 2019, n. 17, art. 13 (che promuove l’affidamento comunale di terreni a persone anziane per lo svolgimento di attività, tra le quali l’orticoltura).
[47] L.r. Lombardia, 1° luglio 2015, n. 18, “Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, sociali periurbani, urbani e collettivi”; l.p. Trento, 26 gennaio 2018, n. 2, “Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici in Trentino”; l.r. Lombardia, 8 novembre 2021, n. 21, “Agricoltura urbana, periurbana e metropolitana”; l.r. Lombardia, l.r. Puglia, 19 febbraio 2024, n. 10, “Orti di Puglia. Disposizioni in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici e modifiche in materia di governo e uso del territorio”; l.r. Lombardia, 29 aprile 2024, n. 8 “Modifiche alla legge regionale 18/2015 (Gli orti di Lombardia. Disposizioni in materia di orti didattici, urbani e collettivi) - Ortoterapia”.
[48] Sugli orti comunitari oggetto di “patti sul verde” si sofferma l’ultimo Rapporto sull’amministrazione condivisa dei beni comuni curato da Labsus, del 2024, dedicato a “Ambiente e comunità”, in www.labsus.org.
[49] E. Sereni, Storia del paesaggio agrario italiano, Roma-Bari, 1961, pag. 29.
[50] Dettato dalla legge di riordino degli usi civici, legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dal regolamento di attuazione, regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.
[51] E. Tomasella, Il ruolo della proprietà collettiva nella tutela ambientale, in Trattato di diritto agrario. Il diritto agroambientale, II, (diretto da) L. Costato, A. Germanò, E. Rook Basile, Torino, 2011, pag. 225. Come ha avuto modo di affermare la Corte costituzionale, si tratta di beni che “comprendono vaste aree con destinazione a pascolo naturale o a bosco, o agricole tradizionali, e risalenti nel tempo nelle diverse regioni in relazione agli obblighi gravanti e alla particolare sensibilità alla conservazione da parte delle collettività o comunità interessate, in modo da consentire il mantenimento di una serie di porzioni omogenee del territorio, accomunate da uno speciale regime o partecipazione collettiva o comunitaria, e caratterizzate da una tendenza alla conservazione dell’ambiente naturale o tradizionale, come patrimonio dell’uomo e della società in cui vive” (Corte cost., 22 luglio 1998, n. 316, in Giur. cost., 1998, pag. 2321).
[52] Ad esempio, i “pascoli naturali” e i “paesaggi rurali” costituiscono ulteriori contesti nel piano paesaggistico della regione Puglia (art. 38, comma 3, lett. l-t, n.t.a. PPTR, approvato con delib. giunta reg. del 16 febbraio 2015, n. 176).
[53] Altri esempi di tutela di paesaggi vitivinicoli riguardano la regione vinicola dell’Alto Douro in Portogallo, la regione del vino Tokaj in Ungheria, le colline e le cantine della Champagne in Francia. Sul tema v. P.L Petrillo, O. Di Bella, N. Di Palo, La Convenzione Unesco per il patrimonio mondiale e la valorizzazione dei rurali vitivinicoli, in Patrimonio culturale e creazione di valore: verso nuovi percorsi, (a cura di) G.M. Golinelli, Padova, 2012, pag. 185 ss. Sul percorso della candidatura del paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato, v., specialmente, R. Lombardi, La candidatura dei paesaggi vitivinicoli del basso Piemonte a “territorio patrimonio dell’Umanità”: brevi note a margine della tutela dei paesaggi rurali, in Nuove auton., 2009, 2, pag. 389 ss. Un bene di interesse agricolo, la vite ad alberello di Pantelleria, è stato inserito nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale di cui alla Convenzione Unesco del 2003, per i saperi e le tecniche di coltivazione che evoca, nonché per i rituali e le feste connesse alla vendemmia; più recentemente (nel 2019) anche la transumanza è stata dichiarata “patrimonio culturale immateriale” quale attività pastorale tradizionale capace di instaurare un rapporto equilibrato tra l’uomo e la natura e un uso sostenibile delle risorse naturali, nonché di ispirare riti, feste e pratiche sociali che seguono la ciclicità delle stagioni.
[54] Sulla categoria degli itinerari e sulla relativa valenza giuridica v. S. Amorosino, Gli itinerari turistico-culturali nell’esperienza amministrativa italiana, in Riv. giur. ed.., 2000, pag. 315 ss.; A. Areddu, Analisi giuridica degli itinerari culturali, in Aedon, 2020, 1; C. Vitale, Il sentiero del Brigante. Itinerari turistico-culturali e vincoli paesaggistici tra norme e prassi, in Aedon, 2024, 1; B. Accettura, M. Brocca, F.F. Tuccari, Ecomusei e itinerari enogastronomici nel prisma del turismo sostenibile, in Turismo e territori. Problemi e prospettive per lo sviluppo sostenibile, (a cura di) L. Giani, Napoli, 2024, pag. 273 ss.; A. Cicchetti, I cammini (religiosi), uno strumento di valorizzazione territoriale, in Aedon, 2025, 1. Riflette il tema del connubio tra cibo e territorio anche l’esperienza dei “musei del cibo”, strutture stabili a gestione pubblica o privata o, più spesso, mista, che ricalcano il modello museale con la peculiarità dell’oggetto e denotano una multifunzionalità e pluralità di interessi, tra i quali la valorizzazione del paesaggio agrario: sul tema v., in particolare, P.M. Vipiana, I musei legati al cibo: introduzione ad uno studio giuridico, in Dir. econ., 2018, 1, pag. 143 ss.
[55] C. Vitale, Percorsi di valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale e promozione turistica: la disciplina degli itinerari enogastronomici per lo sviluppo dei territori, in Agr. Ist. Merc., 2018, 1, pag. 43 ss.
[56] S. Amorosino, Viticultura e tutela del paesaggio agrario, in Riv. giur. urb., 2017, 4 pag. 595; N. Ferrucci, Il paesaggio agrario, cit., pag. 241.
[57] La legge 268/1999 è stata modificata dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante la “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”.
[58] Sono previste agevolazioni e contributi finanziari per determinate iniziative: dall’allestimento della segnaletica alla messa in sicurezza dei percorsi viari, dalla creazione o adeguamento di centri di informazione e documentazione alla promozione del territorio mediante canali pubblicitari, dalla valorizzazione di attività culturali alla formazione di operatori specializzati. Dal punto di vista organizzativo, rileva generalmente la presenza di un comitato promotore e di un comitato di gestione, peraltro quest’ultimo rappresenta generalmente l’evoluzione del primo all’esito della costituzione del percorso. La composizione è variegata: talvolta, i componenti sono soltanto di natura privata, espressione delle parti economiche interessate (aziende agricole, agrituristiche, vitivinicole, associazioni di categoria, ecc.), più spesso sono a composizione mista, pubblico-privata, con la partecipazione degli enti locali di riferimento, ma anche di altre amministrazioni, come camere di commercio ed enti parco.
[59] Tra le iniziative regionali si segnalano, l.r. Umbria, 22 dicembre 1999, n. 38, “Disciplina delle strade del vino dell’Umbria”; l.r. Emilia-Romagna, 7 aprile 2000, n. 23, “Disciplina degli itinerari enogastronomici dell’Emilia-Romagna”; l.r. Abruzzo, 18 maggio 2000, n. 101, “Disciplina delle strade del vino in Abruzzo”; l.r. Veneto, 7 settembre 2000, n. 17, “Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto” (come modificata, da ultimo, da l.r. 20 maggio 2020, n. 19); l.r. Friuli Venezia Giulia, 20 novembre 2000, n. 21, “Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle strade del vino”; l.r. Lazio, 3 agosto 2001, n. 21, “Disciplina delle strade del vino, dell’olio d’oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali”; l.p. Trento, 19 dicembre 2001, n. 19, “Disciplina dell’agriturismo, delle strade del vino e delle strade dei sapori”; l.r. Sicilia, 2 agosto 2002, n. 5, “Istituzione delle strade e delle rotte del vino” (modificata, da ultimo, da l.r. 4 marzo 2021, n. 6); l.r. Toscana, 5 agosto 2003, n. 45, “Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità” (modificata, da ultimo, da l.r. 6 febbraio 2013, n. 4); l.r. Molise, 16 dicembre 2005, n. 50, “Istituzione delle strade del vino, dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise”; l.r. Liguria, 21 marzo 2007, n. 13, “Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa”; l.r. Piemonte, 9 ottobre 2008, n. 29, “Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della l.r. 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)”; l.r. Friuli-Venezia Giulia, 25 settembre 2015, n. 22, “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento e la valorizzazione delle «Strade del Vino e dei Sapori» della regione Friuli Venezia Giulia”; l.r. Calabria, 8 novembre 2016, n. 33, artt. 9 ss., “Botteghe del vino e strade del vino e dei sapori”; l.r. Sicilia, 20 giugno 2019, n. 9, art. 7, “Strada e rotta del tonno rosso”; l.r. Veneto, 30 gennaio 2020, n. 4, “Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini veneti”; l.r. Lombardia, 27 dicembre 2021, n. 24, art. 8, comma 1, lett. a “Strade dei vini e dei sapori”; l.r. Puglia, 7 novembre 2022, n. 24, “Disciplina delle strade del vino e dell'olio extravergine di oliva”; l.r. Calabria, 15 marzo 2023, n. 12, “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini di Calabria”.
Per approfondimenti sul tema si rinvia, in particolare, a G. Strambi, Le strade del vino, dell’olio e dei sapori: il quadro giuridico di riferimento, in Riv. dir. agr., 2006, pag. 204 ss.; N. Lucifero, Paesaggio, agricoltura e territorio. Nuovi modelli di tutela, in E. Rook Basile, S. Carmignani, N. Lucifero, Strutture agrarie e metamorfosi del paesaggio. Dalla natura delle cose alla natura dei fatti, Milano, 2010, pag. 229 ss.; M.E. La Torre, Attività turistica e categorie contrattuali, in Turismo. Diritto e diritti, (a cura di) L. Degrassi, V. Franceschelli, Milano, 2010, pag. 573 ss.; E. Cristiani, Codice del turismo e valorizzazione delle produzioni agro-alimentari: un’occasione mancata?, in Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti, (a cura di) M. Goldoni, E. Sirsi, Milano, 2011, pag. 258 ss.
[60] Si considerino, ad esempio, tra i primi paesaggi rurali storici registrati, le colline di Valdobbiadene e quelle di Soave. In chiave di tutela di determinate produzioni agricole, di cui sono riconosciute la valenza paesaggistica e, insieme, la rilevanza economica nonché le potenzialità in chiave turistica, si pone, inoltre, l’art. 7 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 (cd. testo unico del vino), significativamente intitolato “Salvaguardia dei vigneti eroici o storici”, norma che dispone l’individuazione dei territori in cui sono situati i suddetti vigneti e la promozione di misure di sostegno, anzitutto di tipo economico. In relazione al sostegno del settore vitivinicolo - e alla connessa valenza paesaggistica e vocazione turistica dei territori interessati - si veda anche la disciplina sul cd. enoturismo di cui all’art. 1, comma 504, legge 27 dicembre 2017, n. 505 (legge di bilancio 2018) e al successivo d.m. 12 marzo 2019 recante “Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica”: la norma riconosce specifica identità a questa forma di turismo e centralità nell’ambito dell’offerta turistica nazionale e intende valorizzare il collegamento tra prodotto vitivinicolo e luogo di produzione, facendo leva anche sulla rilevanza paesaggistica del territorio di riferimento e sulla relativa attrattività turistica. In altre parole, l’idea è di promuovere un’offerta turistica di tipo integrato incentrata sulla valorizzazione di prodotti tipici e, al contempo, sul contesto territoriale di riferimento di cui i primi sono parte integrante. La disciplina si basa sulla tipizzazione dei requisiti e standard necessari per l’esercizio dell’attività enoturistica e sulla previsione di misure di favore, soprattutto di tipo fiscale (estensione dei benefici previsti per l’attività agrituristica) e amministrativo (ricorso alla SCIA per l’avvio dell’attività e competenza comunale).
[61] Sull’evoluzione della PAC secondo il parametro ambientale sia consentito rinviare a M. Brocca, L’agricoltura custode del territorio, dell’ambiente e del paesaggio. Profili giuridici, in Transizione ambientale e digitale: effetti sul governo del territorio, Studi dal XXV Convegno nazionale AIDU (Padova, 20-21 ottobre 2023), (a cura di) A. Bartolini, E. Boscolo, P. Chirulli, P. Marzaro, Milano, pag. 72 ss.
[62] FAO, Land use in agriculture by the numbers, 7 maggio 2020, in www.fao.org/sustainability/news/detail/en/c/1274219; Water and One Health, 2024, in www.fao.org/one-health/areas-of-work/water/en.
[63] Secretariat of the Convention on Biological Diversity, Global Biodiversity Outlook 4, Montréal, 2014, pag. 10.
[64] WWF Italia, Allevamenti intensivi nemici del pianeta, 18 ottobre 2021, in www.wwf.it/pandanews/clima/allevamenti-nemici-del-clima.
[65] L’impatto dei cambiamenti climatici riguarda anche la produzione animale; gli effetti sono diversi: riduzione della resa dei pascoli, maggiore esposizione del bestiame ad agenti patogeni e a parassiti, minore produttività degli allevamenti e del benessere del bestiame nelle aree, come l’Europa Meridionale, più esposte agli effetti dei cambiamenti climatici, ecc.
[66] Commissione europea, Comunicazione Plasmare un’Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici, 24 febbraio 2021, SEC(2021) 89 final.
[67] Commissione europea, Decisione Piano Strategico della PAC 2023 - 2027 (PSP), 2 dicembre 2022, n. (C2022) 8645.
[68] Commissione europea, Comunicazione Gestire i rischi climatici: proteggere le persone e la prosperità, 12 marzo 2024, COM(2024) 91 final.
[69] Commissione europea, Comunicazione Una visione per l’agricoltura e l’alimentazione, 19 febbraio 2025, COM(2025) 75 final.
[70] Sui diversi scenari dell’agricoltura del futuro e sulle implicazioni sui paesaggi agrari si rinvia a T. Tempesta, Paesaggi rurali di interesse storico e cambiamenti climatici, in Cambiamento climatico e paesaggio, cit., pag. 62 ss.
[71] Si considerino le diverse iniziative culturali, nate in Puglia nel periodo post-Xylella - che si aggiungono a quelle scientifiche per la definizione di soluzioni di recupero del paesaggio ulivetato e al dibattito sulla necessità di puntare sulla sostituzione della coltura olivicola con altre colture più resistenti tipiche del territorio, come la vite, con la conseguente affermazione di ‘altre’ forme di paesaggio agrario. Tra le iniziative culturali, possono citarsi la nascita di un museo a cielo aperto degli ulivi che diventano opere di land art (Il Campo dei Giganti a Nardò) ovvero l’allestimento di una mostra (con previsione di realizzazione di un museo permanente) di sculture in legno realizzate con i tronchi di ulivo disseccati dalla Xylella (progetto “RigeneriAmo il Salento” promosso dalla provincia di Lecce).
[72] È ripresa l’espressione di M. Reho, Introduzione, cit., pag. 20, che pure ne evidenzia “l’impraticabilità, e forse la scarsa auspicabilità”.
[73] D. Pettenella, A. Pra, N. Andrighetto, A. Udali, Le foreste nel paesaggio della montagna: le lezioni della tempesta Vaia, in Cambiamento climatico e paesaggio, cit., pag. 213 ss.
[74] Il ruolo dell’agricoltore di tipo “custodiale” del territorio e dell’ambiente connota anche i più recenti approcci a livello europeo, come risulta, ad esempio, dalle citate Strategia sulla biodiversità per il 2030 e Comunicazione della Commissione Una visione per l’agricoltura e l’alimentazione.
[75] Si prevede l’istituzione di appositi elenchi di livello regionale, il riconoscimento di criteri di premialità, tra cui la riduzione dei tributi, e di preferenza nella stipula da parte delle pubbliche amministrazioni dei contratti di collaborazione e delle convenzioni di cui agli artt. 14-15 del d.lg. n. 228/2001, nonché ulteriori iniziative di valorizzazione e misure di favore rimesse all’attivazione delle regioni.
[76] La figura riprende il modello dell’“agricoltore custode” e dell’“allevatore custode”, ossia degli agricoltori e degli allevatori impegnati nella conservazione delle risorse genetiche di origine vegetale o animale a rischio di estinzione o di erosione genetica, di cui alla legge 1° dicembre 2015, n. 194, relativa alla biodiversità di interesse agricolo e alimentare.
[77] M. Carducci, Natura, cambiamento climatico, democrazia locale, in Dir. cost., 2020, 1, pag. 67 ss.; A. Pisanò, Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici europei, Napoli, 2022, pag. 120 ss.; A. Bonomo, Il potere del clima. Funzioni pubbliche e legalità della transizione ambientale, Bari, pag. 129 ss.; E. Buono, C. Pizi, La democrazia climatica tra climate change mitigation e climate change litigation. Spunti comparati per l’elaborazione di strumenti partecipativi, in DPCE online, 2023, pag. 1943 ss.; A. Fiorentino, La democrazia partecipativa tra crisi della democrazia rappresentativa e crisi climatico-ambientale: alcune riflessioni sulla fioritura delle assemblee dei cittadini per il clima, in Federalismi.it, 2023, 1, pag. 66 ss.
[78] Di “strumento pattizio, volontario e partecipato” parla M. Angrilli, Piano Progetto Paesaggio. Urbanistica e recupero del bene comune, Milano, 2018, pag. 226.
[79] S. Andreani - F. Bianconi - M. Filippucci, Smart cities e contratti di paesaggio: l’intelligenza del territorio oltre i sistemi urbani, in Ist. fed., 2015, 4, pag. 920.
[80] G. Piperata, Paesaggio, cit., pag. 291; L. Di Giovanni, La pianificazione paesaggistica e la gestione integrale del territorio, Napoli, 2021, pag. 261 ss.
[81] P.L. Portaluri, Dal diritto delle costruzioni nelle città al governo del territorio, in Federalismi.it, 2019, pag. 18.
[82] Sottolinea i due elementi e l’effetto di “produrre conoscenza locale” utile per “trovare le soluzioni ai problemi ambientali” C. Leone, I contratti di fiume negli argini del diritto amministrativo, Napoli, 2024, pag. 19.
[83] M. Brocca, Nuovi modelli di amministrazione del paesaggio. La rilevanza del paesaggio agrario, in N. Ferrucci, M. Brocca, Il paesaggio agrario: dal vincolo alla gestione negoziata, Milano, 2019, pag. 122. L’elemento della funzionalità in chiave ambientale compare in documenti strategici recenti, come, tra i primi, la Strategia Nazionale di Adattamento Climatico (Snac), del 16 giugno 2015, e il relativo piano attuativo (Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici-Pnacc) che menzionano i contratti di fiume tra gli strumenti di intervento; così la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, del 22 dicembre 2017, attuativa della cd. Agenda 2030, che enuncia espressamente tra gli “strumenti di custodia” i contratti di fiume. In dottrina, v. F. Appiotti, I Contratti di Fiume nei processi di trasformazione del paesaggio post-alluvione: il caso del fiume Misa-Nevola, in Cambiamento climatico e paesaggio, cit., pag. 186 ss.
[84] Esemplare è l’esperienza nella Regione Umbria: i contratti di paesaggio sono citati negli atti istitutivi dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio (d.g.r. n. 1142 del 10 ottobre 2011 e d.p.g.m. n. 90 del 22 novembre 2011) previsto dall’art. 22 della legge 26 giugno 2009, n. 13, legge urbanistica regionale, quali strumenti innovativi di iniziativa locale volti alla valorizzazione e gestione sostenibile del paesaggio, e sono stati inseriti in piani urbanistico-territoriali (come il piano territoriale di coordinamento provinciale-PTCP di Terni) ovvero sono destinati a divenire parte integrante del futuro piano paesaggistico (si vedano le delibere di preadozione della giunta regionale nn. 43 del 23 gennaio 2012 e 540 del 16 maggio 2012).
[85] Ad esempio, il contratto di fiume-paesaggio del medio Panaro e il contratto di paesaggio, costa e fiumi Etrusco-Romano.
[86] Sull’evoluzione legislativa e sulla lettura giurisprudenziale si rinvia, tra gli ultimi, a V. Padovani, Alla ricerca del punto di equilibrio tra paesaggio ed energie rinnovabili. Il principio di integrazione nella giurisprudenza amministrativa, in Federalismi.it, 2025, 1, pag. 33 ss.; L. Aiello, Paesaggio, agricoltura, energia: il modello dell’agri-voltaico, in Nuove autonomie, 2024, 1-2, pag. 461 ss.; F. Scattolin, Energie rinnovabili e paesaggio: le procedure abilitative semplificate, in Riv. giur. urb., 2023, 2, pag. 327 ss.
[87] Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, in Giur. cost., 2013, pag. 1424; Corte cost., 23 marzo 2018, n. 58, in Giur. cost., 2018, pag. 592.
[88] Corte cost., 28 luglio 2025, n. 134, in Riv. giur. ed.., 2025, 4, pag. 653.
[89] Corte cost., 16 dicembre 2025, n. 184, in www.cortecostituzionale.it.
[90] F. Fracchia, P. Pantalone, Decider(ci) per la morte: crisi, sostenibilità, energie rinnovabili e semplificazioni, Napoli, 2022, pag. 50.
[91] Rilevante per l’ottica qui seguita è la lettura del principio dello sviluppo sostenibile come “una sorta di “volano” che pone in contatto e che fa dialogare ambiente (la cui tutela, per indicazione costituzionale, deve ispirarsi alle generazioni future), paesaggio (in quanto e nella misura in cui, anche in termini di forma dello stesso, sia riconducibile all’ambiente) ed energia (che assicura lo sviluppo). Insomma, esso si configura come un crocevia, oggi di caratura addirittura costituzionale, nel quale convergono percorsi di tutela e settori di disciplina normativa che in passato si orientavano verso punti di fuga differenti”, secondo F. Fracchia, P. Pantalone, Decider(ci) per la morte, cit., p. 51.