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La Corte costituzionale decide: via libera agli "sfratti"
degli studi d'artista. Riflessioni sulla sentenza n. 185/2003

di Anna Simonati


Sommario: 1. Il contenuto della sentenza. - 2. Un aspetto "preliminare": l'abolito divieto di rilascio degli studi d'artista come misura di tutela del patrimonio culturale. - 3. La disposizione annullata come fonte di vincolo espropriativo non indennizzato. - 4. I problemi irrisolti. - 5. Considerazioni critiche.



1. Il contenuto della sentenza

Con la sentenza n. 185 del 2003, la Corte Costituzionale - nell'ambito della controversia che da tempo vede impegnati, da un lato, gli eredi del pittore Francesco Trombadori e, dall'altro lato, lo Stato francese - dichiara l'illegittimità dell'art. 52, comma 1, d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, nella parte in cui vietava la sottoposizione a provvedimenti di rilascio degli studi d'artista aventi valore storico, ivi protetti [1]. Ciò significa che d'ora in poi, al termine del rapporto di locazione, agli studi d'artista si applicherà il regime "ordinario" ed essi potranno essere "sfrattati" dal titolare dell'immobile.

La Consulta ritiene che la disposizione annullata fosse in contrasto con il principio di ragionevolezza, imponendo al proprietario del bene un sacrificio eccessivo, tale da configurare ai suoi danni un vero e proprio effetto espropriativo, illegittimo per l'assenza di previsione di un qualche ristoro economico. Tale circostanza risulterebbe a maggior ragione ingiustificata a causa della presenza di una serie di norme ulteriori, idonee a garantire in altro modo la conservazione e la tutela dell'interesse culturale.

La decisione offre all'interprete lo spunto per soffermarsi su vari aspetti di notevole rilievo.

 

2. Un aspetto "preliminare": l'abolito divieto di rilascio degli studi d'artista come misura di tutela del patrimonio culturale

Si è detto della decisiva importanza che assume, agli occhi della Consulta, la circostanza che la norma censurata non rappresentasse l'unica previsione a difesa degli studi d'artista, inserendosi, al contrario, in un "ampio contesto di misure di cura e salvaguardia", tra cui spiccano "il divieto di adibire il bene ad usi incompatibili con il suo carattere storico o artistico, la necessità della preventiva autorizzazione del ministro o del soprintendente per eseguire opere, l'obbligo per il proprietario, possessore o detentore di realizzare gli interventi necessari ad impedire il deterioramento del bene".

Precisamente, a parere della Corte, l'esenzione degli studi d'artista dai provvedimenti di rilascio previsti dalla disciplina sulla locazione degli immobili urbani - determinando di fatto la prosecuzione sine die dei rapporti contrattuali stipulati - violava il principio di ragionevolezza, in quanto poneva un vincolo eccessivamente restrittivo, non proporzionato all'intento di realizzare l'obbiettivo della conservazione dei beni culturali, rispetto al raggiungimento del quale le altre precauzioni assunte dal legislatore risultano pienamente idonee e sufficienti.

Da questo punto di vista, è interessante esprimere qualche considerazione su un profilo, per così dire, "terminologico" a prima vista di secondaria importanza (tanto che non viene affatto analizzato nella sentenza in commento), ma suscettibile di produrre non trascurabili implicazioni sul piano della (perdurante) legittimazione ad intervenire del legislatore statale. Non va trascurato, infatti, che la Consulta ha individuato il contenuto dell'art. 52 T.U. nella "integrazione e specificazione dei generali obblighi di conservazione dei beni culturali", riconducendo tali attività al momento della tutela dei beni stessi. E' richiamata, dunque, un'espressione (tutela, appunto) che nel nostro ordinamento, a seguito della recente riforma del Titolo V della Costituzione, assume una valenza tecnica, poiché, come è noto, determina l'ambito dei compiti rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in vista della difesa del patrimonio culturale [2].

Peraltro, sul preciso significato di questa espressione molto si è discusso e tuttora si discute: ad una concezione ampia e dinamica (tendenzialmente comprensiva anche degli interventi preordinati alla fruizione e alla valorizzazione), accolta nell'art. 9, II comma 2, della Costituzione e nel T.U., si contrappone quella "statica" di cui all'art. 148, lett. c) del d.p.r. 112/1998, comprensiva solo del riconoscimento, della conservazione e della protezione dei beni culturali [3]. La seconda accezione - anche alla luce della nuova formulazione dell'art. 117 della Costituzione - è forse quella che corrisponde meglio alle distinzioni di carattere lessicale operate dalla riforma del 2001 [4]. La regolazione dei rapporti di locazione degli studi d'artista di cui all'art. 52 T.U. certamente rientra fra le attività volte alla tutela "in senso stretto" del patrimonio storico.

Pertanto, nella prospettiva di un eventuale intervento normativo a seguito della sent. n. 185/2003, pare essersi mantenuto il relativo potere in capo al legislatore statale [5], anche a prescindere dalla palese interferenza con il diritto privato, che rientra comunque nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione.

 

3. La disposizione annullata come fonte di vincolo espropriativo non indennizzato

Come si è detto, l'aspetto decisivo, che ha indotto la Consulta ad annullare il primo comma dell'art. 52 T.U., concerne l'eccessiva compressione delle attribuzioni dominicali che esso comportava. Precisamente, il giudice sottolinea che i diritti del locatore dell'immobile risultavano compromessi dall'indeterminatezza del lasso di tempo nel corso del quale il provvedimento di rilascio non poteva essere emanato. Nonostante nella sentenza non si ravvisi alcun riferimento esplicito in questi termini, è tuttavia evidente che le considerazioni espresse vanno inquadrate nell'ambito della giurisprudenza in materia di disciplina vincolistica ed espropriazione di fatto [6].

Peraltro, è interessante notare che la disposizione impugnata non viene ritenuta illegittima, per così dire, in assoluto, bensì solo in quanto palesemente pletorica, a fronte della ricchezza e varietà delle altre misure poste a tutela degli studi di artista in quanto beni culturali. La Corte, invero, prudentemente omette di prendere posizione direttamente sui rilievi avanzati dallo Stato francese (a parere del quale l'art. 52, comma 1, T.U. avrebbe configurato una forma di espropriazione, priva però delle garanzie predisposte dall'art. 42 della Costituzione), soffermandosi esclusivamente sul motivo di censura ritenuto "assorbente" rispetto a tutti gli altri. Questa scelta risulta pienamente giustificata sul piano dell'economia processuale. Ciò non toglie, però, che la questione sia comunque meritevole di autonoma considerazione almeno in questa sede.

Il problema che si staglia sullo sfondo è quello del rapporto fra gli artt. 9, comma 2, e 42 della Costituzione. Come è noto, la prima delle due disposizioni pone il principio per cui la Repubblica "tutela (...) il patrimonio storico e artistico della nazione": dal punto di vista della delimitazione dell'ambito di applicabilità oggettivo di tale previsione, pare condivisibile la tesi per cui, rispetto al contenuto dell'art. 42, è possibile ravvisare un rapporto di specialità. In entrambi i casi, infatti, si parla di beni suscettibili di appropriazione e utilizzo da parte di soggetti pubblici o privati, ma solo nell'art. 9 si richiedono l'interesse storico-artistico e l'inerenza al patrimonio culturale della Nazione [7].

L'adesione a tale ipotesi ricostruttiva non comporta, naturalmente, l'automatico accoglimento anche della tesi per cui la specialità dell'art. 9 legittimerebbe qualsiasi deroga al regime costituzionale della proprietà privata, purché giustificata dall'intento di proteggere adeguatamente i beni culturali. Al contrario, la Corte Costituzionale [8] ha più volte ricondotto proprio alla previsione della funzione sociale della proprietà privata il regime vincolistico preordinato a salvaguardare la destinazione del patrimonio culturale.

Tuttavia, non può tacersi che la peculiarità dell'interesse culturale talora è stata dalla giurisprudenza [9] ritenuta sufficiente a giustificare la compressione totale delle attribuzioni dominicali, senza che tale fattispecie fosse ricondotta all'espropriazione di fatto e, di conseguenza, anche in assenza di indennizzo: in quei casi, però, il regime eccezionalmente sfavorevole per il proprietario si giustificava per l'inesistenza di strumenti alternativi, ugualmente idonei alla realizzazione del medesimo risultato. E' questo, secondo la Consulta, il presupposto mancante nella vicenda che ha dato vita alla sent. n. 185.

Inoltre, un aspetto rilevante, che il giudice delle leggi dimostra di avere avuto ben presente in occasione dell'assunzione della decisione qui in commento, concerne l'altro elemento, in presenza del quale la compressione (anche particolarmente significativa) della proprietà privata è tollerata. Si tratta, come è noto, della straordinarietà della restrizione, dalla quale deriva la sua temporaneità, con conseguente riespansione del regime "ordinario" alla conclusione delle condizioni particolari che la avevano originariamente giustificata [10]. Anche questa variabile, secondo la Corte, non ricorre nella fattispecie esaminata, in cui le esigenze del proprietario dell'immobile risultano ingiustificatamente compresse ad aeternitatem.

 

4. I problemi irrisolti

L'itinerario argomentativo seguito dalla Corte Costituzionale è chiaro.

La norma oggetto della pronuncia è considerata illegittima in quanto comportava l'ingiustificata compressione dei diritti del titolare dell'immobile adibito a studio d'artista, il quale era sostanzialmente obbligato a subire l'indeterminata prosecuzione del rapporto locatizio, anche in caso di morosità del conduttore o di mancato rinnovo del contratto. Ciò dava luogo a una sorta di esproprio di fatto, in presenza del quale non era corrisposto alcun indennizzo a vantaggio del soggetto pregiudicato. Tale misura, in presenza di altre previsioni a garanzia dell'inamovibilità e della destinazione d'uso del bene, sufficienti a predisporne adeguata tutela, risultava palesemente sovrabbondante. Di conseguenza, era eccessivo e irrazionale il sacrificio imposto ai danni delle attribuzioni dominicali.

Si è fin qui rilevato come il risultato a cui la decisione è pervenuta sia tendenzialmente [11] in linea con l'orientamento tradizionalmente seguito dalla Consulta in materia di apposizione di vincoli alla proprietà privata. Va sottolineato, tuttavia, che l'apertura all'applicabilità agli studi d'artista della disciplina che autorizza l'emanazione dei provvedimenti di rilascio introduce alcuni interrogativi di non poco conto.

In seguito allo "sfratto", infatti, la conseguenza apparentemente più logica sembrerebbe rappresentata, da un lato, dalla permanenza dei beni mobili che costituiscono lo studio nella titolarità degli eredi dell'artista e, dall'altro lato, nel loro trasferimento presso un altro immobile [12]. Questa soluzione, però, è suscettibile di produrre effetti assai pregiudizievoli per l'integrità del patrimonio culturale, alterando in sostanza proprio il valore storico che quei beni, appunto perché collocati in quel luogo, rivestivano. Inoltre, a fronte della permanenza del vincolo di inamovibilità (ribadita anche nella sentenza n. 185), essa risulta incompatibile con il quadro normativo vigente.

D'altra parte, proprio alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte in merito alla perdurante e necessaria valenza dei vincoli di inamovibilità e immutabilità, è stata proposta un'altra via [13], che comporterebbe l'efficacia esclusivamente "personale" del provvedimento di sfratto. Precisamente, l'artista o i suoi eredi sarebbero costretti ad abbandonare, se non la titolarità, certamente la fisica apprensione dei beni, che, per salvaguardarne l'importanza nell'ambito del patrimonio culturale nazionale, dovrebbero essere lasciati nel luogo in cui da sempre si trovano. In questo modo, il proprietario dell'immobile ne acquisterebbe il possesso e si concretizzerebbe una situazione diametralmente opposta ma giuridicamente equivalente a quella che il giudice delle leggi ha ritenuto di dover censurare, eliminando la previsione dell'art. 52, comma 1, T.U. Infatti, anche nell'eventualità ora prospettata si verificherebbe una compressione, sostanzialmente ablativa e senza indennizzo, delle attribuzioni dominicali, in questo caso ai danni dell'artista o dei suoi aventi causa. Anche a prescindere da questa considerazione, comunque, la via ora indicata non risulta praticabile in quanto non tiene minimamente conto della posizione dei privati coinvolti nella fattispecie, ingiustificatamente imponendo un grave sacrificio al proprietario degli arredi e attribuendo al titolare dell'edificio il possesso di beni nei confronti dei quali egli presumibilmente non nutre alcun interesse.

La sent. n. 185/2003, dunque, ha lasciato irrisolti profili assai problematici, la cui complessità pare quanto meno equivalente a quella delle perplessità sollevate dalla disposizione annullata. Si è osservato, in dottrina [14], che la conseguenza immediata potrebbe consistere nell'attribuzione di un ruolo decisivo alla pubblica amministrazione, la quale potrebbe intervenire mediante adeguati provvedimenti di natura espropriativa.

 

5. Considerazioni critiche

A conclusione di queste sintetiche note, non resta che ribadire come la sentenza in commento lasci aperta la questione dell'individuazione degli strumenti giuridici, adeguati a proteggere gli studi di artista dotati di valore storico-artistico. Pur dando spazio a comprensibili esigenze di tutela della proprietà privata (ed eliminando una disposizione che con quelle esigenze risultava palesemente in contrasto), essa non suggerisce al legislatore alcuna soluzione appagante.

Anzi, ne deriva un esito quasi paradossale. Da un lato, l'artista o i suoi eredi, in seguito allo "sfratto", tendenzialmente non potranno trasferire i beni che costituiscono lo studio, che risulteranno tuttora gravati dal vincolo di inamovibilità. Dall'altro lato, il proprietario dell'immobile sarà a sua volta costretto a subire i perduranti effetti del vincolo medesimo e le sue facoltà di godimento e disposizione dell'edificio appena recuperato saranno alquanto limitate. Dunque, nonostante egli sia svincolato dagli obblighi derivanti dall'ormai indesiderato rapporto locatizio, il principale vantaggio che potrebbe eventualmente ricavare dall'edificio pare correlato all'esercizio del diritto di visita da parte del pubblico, ex art. 106 T.U. Soprattutto laddove neanche questa ipotesi si concretizzi, la sfera delle sue attribuzioni dominicali rimarrà sensibilmente compromessa, tanto che potrebbe presentarsi la necessità di indennizzarlo.

Pertanto, è forse utile segnalare, benché con tutta la cautela necessaria, una strada alternativa che avrebbe potuto essere percorsa dalla Consulta. La Corte avrebbe potuto, per esempio, riconoscere l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, comma 1, T.U., nella sola parte in cui, pur determinando l'apposizione di un vero e proprio vincolo di natura espropriativa, ometteva la previsione della corresponsione di un equo indennizzo, quale ristoro del sacrificio imposto al proprietario dell'immobile.

Ovviamente, a monte di una scelta di questo tipo avrebbe dovuto essere effettuata una valutazione assai differente delle variabili che contraddistinguono la fattispecie. In particolare, il giudice delle leggi avrebbe dovuto maturare una diversa convinzione in merito all'utilità della regola sull'esenzione degli studi d'artista dai provvedimenti di rilascio, rispetto al generico obbligo di conservazione del bene (preordinato all'obbiettivo della tutela), che risulta garantito anche da altri precetti.

Non è forse arbitrario avanzare l'ipotesi che l'orientamento seguito sia stato adottato in considerazione, tra l'altro, di esigenze di "risparmio" del denaro pubblico. Resta il fatto che alla preesistente situazione di certezza e omogeneità di disciplina sull'intero territorio nazionale se ne potrebbe sostituire oggi una in cui (come sopra segnalato) [15] l'amministrazione potrebbe essere chiamata (almeno nelle vicende più complesse) a commisurare reciprocamente gli interessi concretamente contrapposti, mediante una valutazione casistica che presenta complessi profili di discrezionalità e potrebbe condurre all'emanazione di ordinari provvedimenti espropriativi passibili di indennizzo. E' appena il caso di sottolineare come tale eventualità si prospetti altrettanto "dispendiosa" in termini economici e più complessa in termini operativi, rispetto a quella, proposta in questa sede, che avrebbe contemplato il mantenimento in vita del I comma dell'art. 52 T.U., con il correttivo del versamento di un'indennità nei casi di restrizione sostanzialmente ablatoria della proprietà privata.

Solo il tempo potrà dimostrare se davvero la strada percorsa è quella più conveniente. Certamente, nonostante le apparenze [16], la sentenza in commento non si allinea del tutto all'orientamento tradizionalmente seguito in materia di protezione del patrimonio culturale. Pareva, infatti, potersi evincere dalla precedente giurisprudenza costituzionale che vi sono ragioni della proprietà, incompatibili con la difesa dei beni culturali, le quali, in quanto meno protette al supremo livello normativo [17], sono destinate a soccombere [18]. Nella pronuncia in esame, la Corte sostiene che le ragioni della proprietà devono, invece, ricevere piena tutela poiché, nei casi analoghi a quello sottoposto alla sua attenzione, l'interesse alla conservazione del patrimonio culturale è sufficientemente garantito dalle misure già rintracciabili nell'ordinamento vigente. Come si è ripetutamente segnalato, resta aperta la spinosa questione relativa, per così dire, alla "distribuzione dei costi" della fattispecie, con conseguenze di ampio respiro che è ancora prematuro tentare di prevedere. E' probabile che, nell'immediato, la principale conseguenza dell'orientamento seguito dalla Consulta sia rappresentata dall'implicita (ma non per questo meno significativa) incentivazione della "autoregolamentazione" pattizia da parte dei soggetti coinvolti nelle controversie simili a quella che ha dato luogo alla sentenza n. 185/2003.

 



Note

[1] Sull'illegittimità costituzionale della disciplina relativa agli studi d'artista contenuta nel testo unico, v. già F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002, 171. V. anche W. Cortese, I beni culturali e ambientali. Profili normativi, Padova, 2002, 257.

[2] V. art. 117, comma 2, lett. s). E' altrettanto noto che la valorizzazione dei beni culturali ricade, invece, nella competenza legislativa concorrente dello Stato, ex art. 117, comma 3, Cost.

[3] Sul punto v., per esempio: M. Ainis, Il decentramento possibile, in Aedon, n. 1/1998; M. Cammelli, Il decentramento difficile, ibidem; G. Pitruzzella, Art. 148, in Le Regioni, 1998, 955; L. Piscitelli, La disciplina dei beni culturali nell'ordinamento italiano. Sviluppi recenti, in G. Cofrancesco (a cura di), Beni culturali - profili di diritto comparato ed internazionale, Roma, 1999, 28; G. Caia (a cura di), Il Testo Unico sui beni culturali, Milano, 2000; A.R. Pelillo, I beni culturali nella giurisprudenza costituzionale: definizioni, poteri, disciplina, in Aedon, n. 2/1998. Sulla nozione di "tutela" v. anche, per esempio: S. Amendola, A proposito della tutela dei beni culturali e ambientali, in Amm. it., 1991; A. Mansi, La tutela dei beni culturali, Padova, 1993; C. Caturani, La disciplina giuridica dei beni culturali in Italia: strumenti dinamici di tutela e valorizzazione, in L. Mezzetti (a cura di), I beni culturali, Padova, 1995, 41 ss.; S. Cassese, I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione, in Giorn. Dir. Amm., 1998, 673 ss.; A. Rota, La tutela dei beni culturali tra tecnica e discrezionalità, Padova, 2002; P. Stella Richter - E. Scotti, Lo statuto dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione, in A. Catelani - S. Cattaneo (a cura di), I beni e le attività culturali, Padova, 2002, 385 ss.

[4] V. F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, cit., 277 ss.

[5] Sull'assetto delle competenze in materia di beni culturali dopo la riforma del Titolo V, v.: G. Sciullo, Beni culturali e riforma costituzionale, in Aedon, n. 1/2001, M. Cammelli, Il nuovo titolo V della Costituzione e la finanziaria 2002: note, in Aedon, n. 1/2002; A. Poggi, Dopo la revisione costituzionale: i beni culturali e gli scogli del "decentramento possibile", ibidem; D. Nardella, I beni e le attività culturali tra Stato e Regioni e la riforma del Titolo V della Costituzione, in Dir. Pubbl., 2002, 671 ss.

[6] E' appena il caso di richiamare, in proposito, la distinzione, proposta nella giurisprudenza costituzionale in materia urbanistica, fra vincoli di natura espropriativa, per i quali è necessaria la previsione di un indennizzo, e vincoli privi di tale carattere, che, concernendo intere categorie di beni, non richiedono alcun ristoro finanziario in capo al soggetto colpito. Nella giurisprudenza recente della Corte Costituzionale, v. in proposito soprattutto le sentenze 23 aprile 1993, n. 185 e n. 186 (in Giur. Cost., 1993, rispettivamente 1277 e 1303), 7 novembre 1994, n. 379 (ivi, 1994, 3422), 28 luglio 1995, n. 417 (ivi, 1995, 3007), 19 luglio 1996, n. 259 (ivi, 1996, 2319), 27 dicembre 1996, n. 419 (ibidem, 3743), 20 maggio 1999, n. 179 (ivi, 1999, 1750), 23 giugno 2000, n. 238 (ivi, 2000, 1817).

[7] V. F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, cit., soprattutto 59, ove l'autore critica la tesi a suo tempo avanzata da Bonamore, Tutela, vendita ed esportazione del patrimonio artistico, nel segno dell'art. 9 Cost. (in Foro. Amm., 1983, 1, 613 ss.), a parere del quale una norma rientrante fra i principi fondamentali (l'art. 9 della Costituzione) non potrebbe comunque costituire specificazione di una norma che non ne fa parte (l'art. 42).

[8] V. Corte Cost., 6 marzo 1990, n. 118 (in Cons. Stato, 1990, II, 435) e 21 luglio 1992, n. 388 (in Giur. Cost., 1992, 3109). Analogamente, v. Tar Lombardia, sez. Brescia, 10 ottobre 1995, n. 944, in I Tar, 1995, I, 4824.

[9] V. Cons. Stato, VI, 15 maggio 2000, n. 2776, in Foro Amm., 2000, 1771, ove si ritiene che non sia necessaria la prestazione dell'indennizzo a fronte dell'apposizione di un vincolo storico-artistico tale da interdire in toto l'esercizio dello jus aedificandi. V. anche Tar Lazio, II, 4 marzo 1997, n. 432, in I Tar, 1997, I, 1215.

[10] In questo senso, è significativa soprattutto la giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di equo canone e proroga dei contratti di locazione: v. Corte Cost., 25 marzo 1980, n. 82 (in Giur. Cost., 1980, 241), 5 aprile 1984, n. 89 (ivi, 1984, 496), 23 aprile 1986, n. 108 (ivi, 1986, 582), 28 aprile 1994, n. 166 (ivi, 1994, 1249).

[11] Ma v. i rilievi espressi infra, 5.

[12] V. così U. Giuliani, Studi d'artista? Sfrattati!

[13] V. ancora U. Giuliani, Una recente sentenza della Corte Costituzionale. Gli studi d'artista aventi valore storico possono essere... sfrattati! Scaduto l'affitto tutto finisce. Ma qualche aspetto del provvedimento non è chiaro. Vediamolo brevemente insieme..., cit.

[14] V. U. Giuliani, ibidem.

[15] V. supra, 4.

[16] V. le considerazioni espresse supra, 4., a proposito della sostanziale coerenza della decisione in commento con l'orientamento tradizionalmente seguito dalla Corte Costituzionale in materia di vincoli espropriativi. In dottrina, v., fra gli altri, D. Rolla, Beni culturali e funzione sociale, in Le Regioni, 1987 e G.R. Carnevale, Disciplina normativa dei beni culturali e proprietà privata, in Riv. Giur. Urb., 1993.

[17] Basti qui richiamare quanto si è accennato supra a nota 11 a proposito dell'appartenenza del solo art. 9, e non anche dell'art. 42, alla parte della Costituzione dedicata ai principi fondamentali. In dottrina, v., fra gli altri, F. Merusi, Art. 9, in G. Branca (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Artt. 1-12, Bologna - Roma, Zanichelli - Soc. Ed. Foro Italiano, 1975, 434 ss., nonché Significato e portata dell'art. 9 della Costituzione, in AA.VV., Aspetti e tendenze del diritto costituzionale. Scritti in onore di C. Mortati, Milano, 1977, III, 806 ss. e M.S. Giannini, Sull'art. 9 della Costituzione, in AA.VV., Scritti in onore di A. Falzea, Milano, 1991, III, 435 ss.

[18] In proposito, v. la ricostruzione della giurisprudenza costituzionale effettuata da A.R. Pelillo, I beni culturali nella giurisprudenza costituzionale: definizioni, poteri, disciplina, cit..

 



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