Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
Pubblicato
in Suppl. ord. alla Gazz. uff. n. 92 del 21 aprile 1998.
Si riportano di seguito il capo I del titolo I ("disposizioni
generali")
e il Capo V del Titolo IV ("beni e attività culturali")
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto
1. Il presente decreto legislativo disciplina, ai sensi del Capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59, il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
regioni, alle province, ai comuni, alle comunità montane o ad altri enti
locali e, nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, nelle
materie non disciplinate dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dal
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dal decreto legislativo 18 novembre
1997, n. 426, dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dal decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, dal decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, nonché dal decreto legislativo recante riforma della disciplina
in materia di commercio, dal decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione
del sostegno pubblico alle imprese e dal decreto legislativo recante disposizioni
in materia di commercio con l'estero.
2. Salvo diversa espressa disposizione del presente decreto legislativo, il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti previsti dalla legge.
3. Nelle materie oggetto del conferimento, le regioni e gli enti locali esercitano funzioni legislative o normative ai sensi e nei limiti stabiliti dall'articolo 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. In nessun caso le norme del presente decreto legislativo possono essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 2 - Rapporti internazionali
e con l'Unione europea
1. Lo Stato assicura la rappresentanza unitaria nelle sedi internazionali e
il coordinamento dei rapporti con l'Unione europea. Spettano allo Stato i compiti
preordinati ad assicurare l'esecuzione a livello nazionale degli obblighi derivanti
dal Trattato sull'Unione europea e dagli accordi internazionali. Ogni altra
attività di esecuzione è esercitata dallo Stato ovvero dalle regioni
e dagli enti locali secondo la ripartizione delle attribuzioni risultante dalle
norme vigenti e dalle disposizioni del presente decreto legislativo.
Art. 3 - Conferimenti alle regioni
e agli enti locali e strumenti di raccordo
1. Ciascuna regione, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 5, della legge 15 marzo
1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo,
determina, in conformità al proprio ordinamento, le funzioni amministrative
che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente
a conferire tutte le altre agli enti locali, in conformità ai principi
stabiliti dall'articolo 4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonché
a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito delle rispettive competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31 dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo e ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali.
Art. 4 - Indirizzo e coordinamento
1. Relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti alle regioni e agli enti
locali con il presente decreto legislativo, è conservato allo Stato il
potere di indirizzo e coordinamento da esercitarsi ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Art. 5 - Poteri sostitutivi
1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e
agli enti locali, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento
agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di
grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna all'ente
inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri sostitutivi previste dalla legislazione vigente.
Art. 6 - Coordinamento delle
informazioni
1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal
presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono
esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici
automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le
amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il
territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Art. 7 - Attribuzione delle risorse
1. I provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, determinano
la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli enti locali delle
funzioni conferite ai sensi del presente decreto legislativo, contestualmente
all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali
e organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresì efficacia l'abrogazione
delle corrispondenti norme previste dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti criteri:
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini della quantificazione, si tiene conto:
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla individuazione delle modalità e delle procedure di trasferimento, nonché dei criteri di ripartizione del personale. Ferma restando l'autonomia normativa e organizzativa degli enti territoriali riceventi, al personale trasferito è comunque garantito il mantenimento della posizione retributiva già maturata. Il personale medesimo può optare per il mantenimento del trattamento previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, si applica la disciplina sul trattamento economico e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli stanziamenti già previsti dalle leggi stesse o dalla programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati altresì, nella misura prevista dalla legge istitutiva, i fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Conferenza unificata Stato, regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata", promuove accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono contenere:
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal presente decreto legislativo, la Conferenza unificata può predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta.
Art. 8 - Regime fiscale del trasferimento
dei beni
1. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, che trasferiscono a regioni ed enti locali
i beni in relazione alle funzioni conferite, costituiscono titolo per l'apposita
trascrizione dei beni immobili che dovrà avvenire con esenzione per gli
enti interessati di ogni onere relativo ad imposte e tasse.
Art. 9 - Riordino di strutture
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché
degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente
decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento
con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti
previsti dagli articoli 7, 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.
Art. 10 - Regioni a statuto speciale
1. Con le modalità previste dai rispettivi statuti si provvede a trasferire
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano,
in quanto non siano già attribuite, le funzioni e i compiti conferiti
dal presente decreto legislativo alle regioni a statuto ordinario.
Capo V - Beni e attività culturali
Art. 148 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
Art. 149 - Funzioni riservate
allo Stato
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni
culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1 giugno
1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,
n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.
2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.
3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:
4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:
5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.
6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
Art. 150 - La gestione
1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero
per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali
designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17,
comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali
statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa è
trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle
province o ai comuni.
2. La commissione è presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1.
3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all'articolo 154 esprimono parere.
4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attività concernenti:
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al trasferimento alle regioni, alle province o ai comuni della gestione dei musei o altri beni culturali indicati nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, nonché all'individuazione dei beni, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire e loro ripartizione tra le regioni e tra regioni, province e comuni.
6. Con proprio decreto il Ministro per i beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli standard minimi da osservare nell'esercizio delle attività trasferite, in modo da garantire un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione dei rischi. Con apposito protocollo tra il Ministro per i beni culturali e ambientali e l'ente locale cui è trasferita la gestione possono essere individuate ulteriori attività da trasferire.
7. Le regioni provvedono, con proprie norme, alla organizzazione, al funzionamento ed al sostegno dei musei o degli altri beni culturali la cui gestione è stata trasferita ai sensi del presente decreto legislativo.
8. Ai fini dell'individuazione di eventuali modifiche dell'elenco di cui al comma 2, la commissione paritetica può essere ricostituita, su iniziativa del Ministro per i beni culturali e ambientali o della Conferenza unificata, entro due anni dalla pubblicazione dell'elenco medesimo. La commissione svolge i propri lavori con le procedure di cui al presente articolo e le conclude entro un anno dalla ricostituzione.
Art. 151 - Biblioteche pubbliche
statali universitarie
1. Le università possono richiedere il trasferimento delle biblioteche
pubbliche statali ad esse collegate. Ai fini del trasferimento, il Ministro
per i beni culturali e ambientali stipula con le università apposita
convenzione, sentito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica. Nell'ambito della convenzione sono anche individuati i beni del
patrimonio bibliografico da riservare al demanio dello Stato.
Art. 152 - La valorizzazione
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito,
la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata
mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed
enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto
legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:
Art. 153 - La promozione
1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito,
alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma
attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni
ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente
decreto legislativo.
2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'articolo 154.
3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:
Art. 154 - Commissione per i
beni e le attività culturali
1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per
i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:
2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.
3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.
Art. 155 - Funzioni della commissione
1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e
di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e
annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative
attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel
territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti
locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.
2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti: