La dimensione codicistica del patrimonio culturale tra materialità e immaterialità
Architettura contemporanea e vincolo storico relazionale (nota a Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8035)
di Giuseppe Garzia [*]
Sommario: 1. Premessa. - 2. La vicenda relativa al “Garage delle Nazioni”. - 3. Il vincolo storico relazionale: caratteri e problemi di applicazione. - 4. (segue). Le possibili (e ingiustificate) interpretazioni estensive. - 5. Il vincolo sulle opere architettoniche previsto dalla legge sul diritto d’autore. - 6. Rapporti tra il vincolo storico relazionale e quello “intrinseco”. - 7. Riflessioni di sintesi.
Il presente articolo esamina e commenta la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8035, riguardante l’imposizione di un vincolo storico relazionale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. n. 42/2004) sul parcheggio denominato “Garage delle Nazioni”, situato a Milano. Più in generale, il caso offre l’occasione per affrontare la questione della possibile tutela delle opere di architettura contemporanea nell’attuale quadro normativo, considerandone le diverse dimensioni, e propone, in conclusione, alcune riflessioni critiche su tale tema.
Parole chiave: architettura contemporanea; vincolo relazionale; patrimonio storico.
Contemporary architecture and the relational historical-heritage constraint (Note on Council of State, Section VI, 14 October 2025, No. 8035)
This article examines and comments on the judgment of the Council of State, Section VI, 14 October 2025, no. 8035, concerning the imposition of a relational historical constraint pursuant to the Italian Code of Cultural Heritage and Landscape (Legislative Decree No. 42 of 2004) on the parking facility known as the “Garage delle Nazioni,” located in Milan. More broadly, the case provides an opportunity to address the issue of the possible protection of works of contemporary architecture under the current legal framework, considering its various dimensions. Finally, the article offers some critical reflections on this subject.
Keywords: contemporary architecture; relational constraint; historical heritage.
Tra le categorie di beni culturali previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (di seguito Codice [1], quella individuata dall’art. 10, comma 3, lett. d), e definita comunemente di carattere “storico relazionale”, “estrinseco” [2] o “per riferimento” [3] costituisce probabilmente la fattispecie che presenta le maggiori problematiche, sia sul piano del suo inquadramento sistematico che, di conseguenza, nei suoi aspetti applicativi [4].
Secondo tale disposizione costituiscono beni culturali “le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria o della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose” [5].
Si tratta, quindi, di una norma dall’ambito di riferimento potenzialmente molto vasto, non solo per il suo stesso tenore testuale, ma anche per il fatto che, non applicandosi il limite temporale di settanta anni dalla realizzazione dell’opera previsto dall’art. 10, comma 5 [6], può ricomprendere anche beni di epoca contemporanea. Inoltre può riguardare sia beni mobili che immobili di proprietà pubblica e privata.
Per tali ragioni l’art. 10, comma 3, lett. d), considerato il sistema del codice articolato secondo un principio di “pluralità” e “tipicità” dei beni culturali [7], in un certo qual modo costituisce una disposizione che ha, nella sostanza, una funzione di “chiusura” del sistema, nel senso che ricomprende una categoria di beni dai contorni ampi ma non intrinsecamente di interesse culturale e che quindi sarebbe esclusa dal regime di tutela del Codice in quanto non riconducibile all’interno delle fattispecie tipiche.
Tutto ciò ha determinato un rilevante utilizzo dell’istituto da parte del ministero della Cultura (di seguito MiC) soprattutto per imporre vincoli di tutela su beni di non agevole caratterizzazione sul piano degli aspetti culturali; utilizzo che però, inevitabilmente, ha favorito il formarsi, soprattutto di recente, di un notevole contenzioso che ha riguardato, in particolare, le opere di architettura contemporanea.
Sotto questo profilo la recente decisione del Consiglio di Stato relativa al “Garage delle Nazioni” di Milano oggetto del presente studio [8] ne costituisce un esempio paradigmatico, non solo per l’importanza storico - architettonica del bene, ma anche in quanto ben argomentata e ricca di interessanti spunti di riflessione critici.
2. La vicenda relativa al “Garage delle Nazioni”
Con provvedimento della commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia del 7 agosto 2023 è stato dichiarato, ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del Codice, di particolare interesse culturale il cd. “Garage delle Nazioni” ubicato nel centro di Milano.
Si tratta di un’autorimessa, di circa 3000 mq racchiusa su tre lati, progettata dall’arch. Antonio Cassi Ramelli (1905-1980) e realizzata tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta del secolo scorso [9]. Dal punto si vista architettonico è costituita da una struttura multipiano il cui fulcro compositivo è dato da un sistema di rampe elicoidali sostenuto da pilastri in cemento armato che, oltre ad attutire i rumori delle automobili in movimento, favoriscono un ampio spazio di manovra per il parcheggio. È sviluppata su quattro piani fuori terra ed è in grado di ospitare fino a ottocento vetture potendo anche contare sulla possibilità di parcheggiare sul tetto. L’utilizzo di materiali quali cemento e vetro permette all’edificio di assecondare le esigenze funzionali con quelle più strettamente di natura estetica.
Le motivazioni della imposizione del vincolo storico relazionale sono ben esplicitate nella relazione storico-artistica allegata al provvedimento, che è costituita da quattro parti; di queste però il punto focale è la quarta nella quale si precisa che “Garage delle Nazioni” costituisce un riferimento della cultura architettonica italiana del dopoguerra che, in un periodo di profonde trasformazioni della città, è chiamata a disegnare nuove funzioni urbane.
In particolare il “Garage delle Nazioni” rappresenta un simbolo del cd. “boom economico”, una fase storica nella quale la diffusione dell’auto privata ha avuto un ruolo centrale, sia per la produzione industriale sia per modificare la libertà di movimento dei cittadini.
L’opera è altresì “testimone” del fatto che le autorimesse, proprio a partire dagli anni Cinquanta, divengono una necessità urbanistica cui occorre dare risposta non solo in termini tipologici (impianto) o di ubicazione, ma soprattutto per il più ampio valore che esse hanno e che potrebbe essere definito “sociale”, nel più vasto senso linguistico.
Si tratta di riflessioni in larga parte condivisibili. L’automobile tra gli anni ’50 e ’60 non ha soltanto segnato il passaggio dell’Italia da essere un Paese agricolo ad uno industriale, ma ha indubbiamente favorito anche una crescita “sociale” nonché di “libertà” delle persone.
Nella decisione di primo grado, il Tar Lombardia [10], dopo aver rilevato che nel provvedimento impositivo del vincolo non si fa riferimento ad alcun evento particolare o specifico cui poter collegare l’immobile, ha osservato, e questo è il punto focale della decisione, che, in contraddizione con quanto previsto dall’art. 10, comma 3, lett. d), si da preminente rilievo alle qualità “estetiche e compositive del garage”, le quali, anzi, sono state dichiarate espressamente prevalenti su quelle “funzionali”.
Più nello specifico si osserva come “l’amministrazione non si riferisca a un dato o un fatto storico precisamente collegato nel tempo, ma piuttosto alla funzione sociale del boom economico, sottraendosi però al proprio obbligo di individuare quale apporto specifico possa provenire dal Garage delle Nazioni al fine di rendersi testimonianza particolarmente importante di quella fase storica dai contorni così ampi da rendersi in astratto compatibile con qualsivoglia sviluppo dell’economia”. Infine si rileva che “il tema dell’autorimessa multipiano era stata già percorsa con esiti felici negli anni trenta e che la stessa soluzione del parcheggio sul tetto non costituisce una novità assoluta”.
Detto in altre parole, essendo del tutto assente lo specifico legame storico - relazionale necessario per poter imporre il vincolo di tutela, ne consegue, a parere del Tar, l’illegittimità del provvedimento impugnato.
Il Consiglio di Stato, nella decisione di appello [11], ribalta quella di primo grado ridefinendo proprio il nucleo centrale delle motivazioni espresse dal Tar Lombardia.
In particolare, dopo una premessa sulla nozione stessa di “bene culturale”, nonché sulla sua natura e sul suo inquadramento sul piano dogmatico, nel giustificare la riforma della decisione di primo grado osserva che l’amministrazione, nel provvedimento in questione, non ha fatto un generico riferimento a testimonianze del boom economico, ma ha indicato il valore culturale del bene quale testimonianza: 1) di una parte della storia dell’architettura, e, in particolare, non del valore estetico - architettonico in sé ma della funzione di un immobile ideato e realizzato per soddisfare nuove esigenze connesse con il boom economico; 2) della storia e della tecnica dell’industria, atteso che l’avvento e lo sviluppo dell’industria e dell’automobile hanno rivestito un ruolo determinante che si riflette proprio nella forma architettonica del bene in oggetto; 3) della storia del costume e dei cambiamenti sociali, atteso che il garage è testimonianza di quel fenomeno di diffusione dell’automobile con cambiamento delle modalità di movimento dei cittadini e, quindi, con mutamento delle abitudini e della vita dei cittadini.
Più nello specifico “dalla relazione storica allegata al vincolo e dalle controdeduzioni della Soprintendenza si evince come il bene, in disparte il pregio architettonico dello stesso, sia una testimonianza di particolare importanza per il periodo del boom economico”; si tratta, in altre parole, di un’architettura “iconica” della città di Milano [12].
Inoltre il garage “è una delle pochissime testimonianze sopravvissute alle trasformazioni urbanistiche del centro città, per la capienza eccezionale, per il configurarsi come edificio funzionalmente autonomo e per essere in ordine di tempo una delle prime autorimesse multipiano del centro città”.
Pertanto, a differenza di quanto osservato dal Tar Lombardia, il provvedimento di imposizione del vincolo, pur considerando anche i non trascurabili pregi architettonici dell’immobile, fa leva proprio sui profili di carattere “relazionale” esistenti tra lo stesso immobile e la seconda metà del Novecento, e, nello specifico, “sul nesso tra l’opera e una parte rilevante della storia e della tecnica e dell’industria, nonché del costume e della società (e, quindi, della cultura)”.
Inoltre, nonostante il fatto che era stata realizzata a Milano un’autorimessa multipiano in epoca precedente, “l’importanza del Garage delle Nazioni non sta tanto nel tipo di struttura realizzata, ma nella connessione dell’immobile con la funzione svolta nel periodo del boom economico”.
In conclusione, secondo il Consiglio di Stato il “Garage delle Nazioni” costituisce una significativa testimonianza di un momento importante della storia del Novecento, quello del cd. “boom economico” collegato con il fenomeno della motorizzazione di massa, e questo indipendentemente dal suo valore sul piano architettonico in quanto l’interesse storico relazionale risiede nella sua funzione da cui deriva la forma architettonica risultante.
3. Il vincolo storico relazionale: caratteri e problemi di applicazione
Esaurito l’esame della vicenda si può ora passare ad esporre alcune considerazioni di natura critica riguardanti i caratteri del vincolo storico relazionale con particolare riferimento alle opere di architettura contemporanea.
Sul piano sistematico va premesso che l’architettura costituisce una delle possibili forme espressive dell’uomo e, come tale, può essere connotata da un carattere artistico che ne determina il suo inquadramento come arte [13] nonché espressione di cultura e bellezza [14]. Come è stato osservato [15] l’architettura costituisce l’arte che più di ogni altra accompagna l’esistenza quotidiana degli uomini, esprimendone la spiritualità e i bisogni.
La riconduzione delle opere di interesse architettonico tra le forme d’arte fa si che ad esse è in linea di principio applicabile la disciplina di tutela prevista dal Codice, anche se, a dire il vero, non sono molti i riferimenti che lo stesso Codice dedica a tale materia.
L’art. 10, comma 4, lett. l), prevede che possano rientrare nella nozione di bene culturale anche “le architetture rurali aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico” [16]; l’art. 11, tra i beni culturali oggetto alle disposizioni del Codice da esso espressamente richiamate (e quindi non dal Codice nel suo complesso), ricomprende anche quella di cui alla lett. e), riguardante “le opere di architettura contemporanea di valore artistico, a termini dell’articolo 37”; norma che, a sua volta, attiene alla possibilità di ottenere contributi in conto interesse da parte del MiC in relazione a interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.
Si tratta, quindi, di richiami specifici e non particolarmente rilevanti se visti su un piano generale; senza dubbio le opere di interesse architettonico non godono di particolare considerazione (e protezione) da parte del Codice; pertanto l’unica possibilità di assoggettarle a tutela è quella di ricondurle a quelle di natura artistica. Come si è visto si tratta di un’operazione ermeneutica pienamente corretta in quanto l’architettura ben può essere ricompresa tra le manifestazioni artistiche.
Si è in precedenza accennato che l’applicabilità del vincolo relazionale, pur caratterizzando, ovviamente, anche altre tipologie di beni di interesse culturale [17], con riferimento ai beni architettonici ha presentato, e tuttora presenta, uno specifico interesse dimostrato anche dall’ampia casistica giurisprudenziale soprattutto degli ultimi anni.
Sul piano sistematico la questione di maggiore importanza che si pone riguarda l’interpretazione del legame “relazionale” che deve sussistere tra il bene e i fatti della storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria o della cultura in genere.
Sul punto la giurisprudenza pare oscillare tra alcune interpretazioni fortemente restrittive ed altre, forse, eccessivamente ampie.
In particolare, in relazione al primo orientamento, emblematica è la decisione del Consiglio di Stato riguardante il vincolo posto sull’ex cinema America di Roma (n. 139 del 2014), ritenuto illegittimo in quanto del tutto mancante il riferimento ad uno “specifico evento storico, quale che sia il suo rilievo nella storia generale nella città e nel Paese” [18]. Si trattava, in altri termini, di riferimenti a un’epoca del tutto generica e non precisamente individuata tanto nell’estensione temporanea quanto al richiamo a personaggi ed eventi che la contraddistinsero [19].
La necessità di fare riferimento a specifici fatti storici costituisce, peraltro, un orientamento che, oltre che ad essere non conforme allo stesso tenore testuale dell’art. 10, comma 3, lett. d), ove si fa riferimento, in modo generico, alla “storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria o della cultura”, è da ritenersi ormai superato [20].
Del resto la stessa decisione del Tar Lombardia oggetto del caso in esame, pur annullando il provvedimento impugnato, ha espressamente affermato: “resta inteso che il dato storico al quale connettere il rilievo culturale del bene ben può consistere non solo in un momento storico o un fatto isolato di particolare importanza nella sua unicità, ma anche in un fenomeno di vasta portata, del quale il bene sia l’epifania”.
Lo stesso concetto è ribadito con chiarezza nella decisione del Consiglio di Stato in commento: “il vincolo non è limitato a episodi specifici ma può essere imposto anche per il riferimento con un determinato periodo storico // È vero che nel caso del riferimento ad un determinato evento la connessione dello stesso ad un bene può risultare di più immediata e diretta apprensione ma ciò non esclude la possibilità di predicare una relazione tra un bene e un periodo”.
Ciò non toglie che in determinati casi o circostanze possa ritenersi pienamente sufficiente anche il semplice richiamo a fatti ed eventi - comunque specifici - della storia (anche “locale” o “minore”), purché tali fatti siano di una certa importanza e comunque idonei a giustificare la conservazione e la trasmissione del valore culturale evidenziata nell’ambito di una approfondita istruttoria [21].
Ciò non è avvenuto, ad esempio, nel caso del vincolo posto sul teatro Italia di Mezzano (Ravenna) [22], in quanto gli eventi richiamati (programmazione lirica di grande pregio avvenuta tra il 1924 e il 1928), non solo non risultavano documentati, ma neppure erano accompagnati da qualche indicazione da cui far discendere un sicuro rilievo sotto il profilo del particolare interesse culturale del teatro.
4. (segue). Le possibili (e ingiustificate) interpretazioni estensive
Accertato che il vincolo in questione non richiede necessariamente il collegamento a fatti specifici ma può anche essere in qualche modo identificativo di un determinato periodo o epoca storica, com’è del tutto evidente l’ulteriore rischio che si pone è quello di accoglierne una visione troppo ampia, in modo da far si che, in linea teorica, qualsiasi edificio avente pregi architettonici e appartenente a un determinato periodo storico possa essere considerato di interesse culturale in quanto identificativo dello stesso.
Il punto è chiaramente evidenziato dalla consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato [23]: “la mera generica circostanza tipologica che un fabbricato rappresenti una testimonianza di un determinato periodo storico non è di per sé elemento sufficiente a giustificare l’adozione di un provvedimento individuale e concreto // Qualsiasi fabbricato è di per sé testimonianza di un tipo di costruzione del proprio periodo nella zona in cui si trova”.
In altre parole il rischio che si corre è quello di dilatare eccessivamente il perimetro di azione della norma, il che porterebbe, com’è del tutto evidente, ad una sua inevitabile perdita di significato.
Pertanto, indipendentemente dalla possibilità di collegare il bene a specifici fatti, non si può comunque prescindere da una valutazione di carattere non puramente astratta ma che sia incentrata sul pregio distinto, selettivo e irripetibile della singola cosa rispetto ai fatti storici di riferimento.
Ad esempio non appare accettabile un apprezzamento che risulti basato sulla mera valenza documentaria e sull’aspetto “emozionale” [24]; oppure il caso in cui la rilevanza del bene venga riconosciuta sulla base di riferimenti assolutamente generici, una semplice testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose [25].
Sotto altro profilo, come è avvenuto nella vicenda riguardante il vincolo posto sul quartiere QT8 di Milano [26], non può ritenersi ammissibile la possibilità di assoggettare a vincolo storico relazionale una pluralità di beni individuati solo genericamente, salvo il caso in cui sia proprio la pluralità nel suo complesso ad esprimere detto valore.
Si tratta, quindi, di trovare un punto di equilibrio tra le diverse possibili interpretazioni dell’istituto; la relazione tra il bene e la storia non può essere costituita da un legame di tipo puramente astratto o generico, ma deve dar conto della specificità riconosciuta al bene rispetto al periodo storico di riferimento [27].
Detto in altre parole, il bene deve essere in qualche modo identificativo del periodo storico, per i suoi caratteri distintivi o per eventi di particolare importanza ad esso collegabili [28].
Com’è del tutto evidente tale legame dovrà emergere in modo chiaro e circostanziato dalla relazione storico-artistica allegata al provvedimento di tutela.
Alla luce delle suddette considerazioni la decisione del Consiglio di Stato in commento appare nel complesso condivisibile, nel senso che riesce a dimostrare che il “Garage delle Nazioni”, proprio per i suoi tipici caratteri architettonici, risulta essere particolarmente identificativo di un periodo storico, quello tra la fine degli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta del secolo scorso, caratterizzato da eventi economici e sociali di grande importanza.
In altre parole, come si precisa nella stessa decisione, “l’amministrazione non ha fatto generico riferimento a testimonianze del boom economico ma ha indicato il valore del bene quale testimonianza di una storia dell’architettura”.
Sotto questo profilo i pregi architettonici del “Garage delle Nazioni”, pur essendo indubbiamente presenti e ben evidenziati nella relazione storico-artistica, presi in sé appaiono comunque secondari rispetto al valore che rivestono sul piano funzionale e relazionale, o, meglio, vanno principalmente letti proprio in funzione del loro collegamento con il periodo storico (fine anni Cinquanta, inizio anni Sessanta) nel quale il bene è stato realizzato.
Tutto ciò porta a riconoscere una indubbia specificità del bene e quindi rendere legittimo il riconoscimento della sua particolare importanza culturale.
5. Il vincolo sulle opere architettoniche previsto dalla legge sul diritto d’autore
Un’ulteriore forma di tutela che può riguardare le opere di architettura contemporanea anche se strutturalmente diversa da quella in precedenza esaminata è riconducibile all’art. 20, comma 2, della legge sul diritto d’autore [29]. Secondo tale disposizione l’autore non può opporsi alle modificazioni delle opere che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione nonché a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all’opera già realizzata. Viceversa nel caso di opere architettoniche riconosciute dal MiC di “importante interesse artistico” esse possano essere modificate solo dall’autore.
La norma nasce da un bilanciamento tra diversi interessi; nella prima parte della disposizione viene data la prevalenza alle facoltà inerenti di proprietà rispetto a quelle inerenti al diritto morale d’autore. Viceversa nella seconda (opere riconosciute di importante interesse artistico) è previsto un temperamento a favore dell’autore e a scapito del diritto di proprietà il cui fine è strumentale allo studio e alle modifiche dell’opera [30].
Com’è del tutto evidente l’istituto in questione ha una natura giuridica completamente diversa rispetto a quella propria del vincolo storico relazionale (e, più in generale, al sistema di vincoli di cui al Codice), nel senso che non ha alcuna valenza pubblicistica ma è inquadrabile all’interno del sistema di tutele di carattere privatistico proprio della legge sul diritto d’autore.
Del resto gli stessi presupposti di natura “oggettiva” esistenti alla base del riconoscimento del “particolare interesse artistico” sono diversi rispetto a quanto elaborato dalla giurisprudenza riguardo al vincolo storico relazionale (e comunque più in generale ai vincoli di natura pubblicistica previsti dal Codice); infatti, mentre in questo secondo caso si vuole proteggere una oggettiva testimonianza materiale di civiltà [31], nella prima ipotesi l’opera architettonica viene ad essere legata in modo inscindibile al progettista e alla sua capacità artistica.
In altre parole, la finalità della seconda parte dell’art. 20, comma 2, non è quella di introdurre un vincolo pubblicistico di immodificabilità dell’opera, bensì di tutelare il diritto personale e morale dell’autore [32], e questo può avvenire qualora l’opera rispetti determinati requisiti individuati dalla circolare del MiC n. 29 del 2021 [33].
La disposizione non fornisce, quindi, una tutela in funzione oggettiva dell’opera, diretta cioè ad assicurare l’integrità nel pubblico interesse per la sua intrinseca qualità [34]; non a caso il procedimento in questione è attivabile non d’ufficio, ma solamente su istanza dell’interessato, e, inoltre, il diritto stesso si estingue con la morte dell’autore (non estendendosi quindi neppure agli eredi), in quanto solamente quest’ultimo è in grado di valutare la compatibilità dei nuovi lavori con il disegno artistico originale.
Tali considerazioni sono adeguatamente esplicitate e motivate nella sentenza del Tar Toscana riguardante la tutela delle opere architettoniche realizzate dall’arch. Pier Luigi Nervi nello stadio comunale “Franchi” di Firenze [35].
Dopo aver premesso che “nel disegno della norma il riconoscimento dell’importante carattere artistico non è fine a se stesso ma funzionale allo studio e all’attuazione delle modifiche da parte dell’autore”, si è osservato che “tale diritto non può essere imputato a soggetti diversi dai creatori dell’opera e nemmeno agli eredi, quand’anche fossero in proprio dotati di capacità professionali e tecniche. La necessaria capacità creativa costituisce una qualità personale che viene meno con il decesso dell’artista” [36].
Ne consegue che la previsione di cui all’art. 20, comma 2, della legge n. 633 del 1941 evidenzia un coinvolgimento del progettista nella progettazione modificativa dell’opera realizzata che risulta strettamente legato alla sua presenza fisica.
Infine, sotto un ulteriore profilo, la valutazione sull’“importante interesse artistico” di cui alla norma in esame non va neppure confusa con quella concernente il “particolare valore artistico” prevista dall’art. 37 del Codice in funzione della possibilità di ottenere contributi statali da parte del MiC per la realizzazione di interventi conservativi su opere di architettura contemporanea.
Infatti, a parte la diversità testuale delle due espressioni (importante interesse e particolare valore) [37], anche in questo caso siamo di fronte a norme aventi logiche e quindi presupposti completamente diversi, nel senso che l’art. 37 del Codice ha essenzialmente la funzione di incentivare la realizzazione, da parte del proprietario, di interventi conservativi su opere architettoniche aventi valore artistico che, una volta trascorsi settanta anni dalla loro realizzazione, potrebbero essere assoggettate a vincolo di tutela.
6. Rapporti tra il vincolo storico relazionale e quello “intrinseco”
Nelle dinamiche dei sistemi di imposizione delle diverse tipologie di vincoli di tutela previsti dal Codice un aspetto molto delicato riguarda i rapporti e le possibili interrelazioni sussistenti tra il vincolo storico relazionale e quello che abbiamo definito “intrinseco” [38], in quanto, a differenza del primo, attiene alle caratteristiche proprie del bene in sé e non a quelle al di fuori di esso.
La struttura del vincolo storico relazionale è ben evidenziata dalla giurisprudenza amministrativa; in particolare si è osservato che “il valore storico non sta nella cosa ma è esterno ad essa” [39], pertanto il bene acquista valore culturale solo se collegato funzionalmente con i fatti della storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria o della cultura in genere. Come osserva Morbidelli [40] nel vincolo storico relazionale ciò che determina il valore culturale “è un fatto esterno e non la cosa in sé”.
Si tratta, quindi, di due vincoli completamente diversi sul piano della struttura e dei presupposti anche se poi giungono al medesimo risultano finale: la dichiarazione di particolare interesse culturale del bene e, conseguentemente, il suo assoggettamento a tutela secondo le disposizioni del Codice.
Riguardo ai possibili rapporti tra le due tipologie di vincoli la prassi ha messo in luce due ordini di problematiche di una certa importanza: la prima riguarda l’utilizzo del vincolo storico relazionale per “aggirare” i limiti temporali propri del vincolo ordinario; la seconda attiene alla possibilità di utilizzare, contestualmente, i due tipi di vincoli nell’ambito del medesimo provvedimento di tutela.
Riguardo al primo aspetto va osservato che, come opportunamente messo in luce dalla dottrina [41], non sono pochi i casi nei quali il vincolo storico relazionale viene imposto su edifici di particolare interesse artistico - architettonico per i quali, non essendo ancora raggiunti i settanta anni dalla loro realizzazione, non è ancora applicabile il vincolo di natura intrinseca [42].
In altre parole, il vincolo storico relazionale in tali circostanze costituisce un escamotage per assoggettare a tutela immobili di interesse architettonico o artistico di epoca contemporanea.
Si tratta, in fondo, del ragionamento utilizzato dal Tar Lombardia nella vicenda in commento, il quale si basa proprio sul fatto che dalla relazione storico-artistica allegata al provvedimento di imposizione del vincolo storico relazionale emergerebbe che la reale intenzione dell’amministrazione sarebbe stata quella di tutelare il “Garage delle Nazioni” proprio per i suoi pregi architettonici, non essendo possibile ricorrere al vincolo ordinario per mancata decorrenza dei settanta anni dalla sua realizzazione finale avvenuta, come si è detto, nel 1963.
Com’è del tutto evidente siamo di fronte ad un uso strumentale e non corretto della norma attributiva del potere all’amministrazione che comporta l’illegittimità del provvedimento sotto il profilo dell’eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
Una seconda problematica riguarda la possibilità di inserire, nell’ambito del medesimo provvedimento, sia vincoli di tipo storico relazione che di natura intrinseca; ad esempio questa è una prassi spesso utilizzata per gli impianti sportivi [43], ma anche per altre tipologie di beni di natura sia immobile che mobile [44].
Sul punto va detto che, in linea di principio, le due tipologie di vincoli, pur essendo soggette a presupposti diversi, ben possono convivere nell’ambito del medesimo provvedimento di tutela; anzi, come rileva Carpentieri: “i casi di vincolo storico-relazionali ‘vincenti’ sono soprattutto quelli nei quali l’interesse relazionale esterno si abbina a quello ‘intrinseco’ diretto sul bene attraverso l’adozione di un atto ‘plurimotivato’” [45].
In altre parole, ferma restando la necessaria sussistenza del limite dei settanta anni rispetto alla loro realizzazione, il vincolo storico relazionale può essere utilizzato come elemento “rafforzativo” di quello intrinseco, anche se questo potrebbe determinare qualche sovrapposizione soprattutto a livello di motivazione della relazione storico-artistica che difficilmente può essere in grado di scindere i due diversi profili. In altri termini i due vincoli, pur rimanendo strutturalmente distinti, possono agire in modo coordinato in funzione di perseguimento del medesimo risultato: il riconoscimento dell’importante interesse architettonico del bene.
Ciò detto, rimane comunque il fatto che, in taluni casi, il richiamo alle due diverse tipologie di vincoli nell’ambito dello stesso atto potrebbe derivare anche dalla volontà dell’amministrazione di rendere più “solido” il provvedimento di tutela e, di conseguenza, meno probabile una sua dichiarazione di illegittimità da parte del giudice amministrativo.
Senza dubbio se si considera il quadro giuridico nella sua complessità possiamo affermare che le opere di architettura contemporanea aventi interesse culturale sono prive di una adeguata tutela. Ciò è dovuto, in primo luogo, alla loro mancata inclusione all’interno delle categorie di beni culturali da parte del Codice, che, come si è visto, a tale riguardo si limita solamente ad alcuni richiami che attengono ad aspetti molto specifici senza alcuna valenza generale.
Tale lacuna, oltre che lasciare prive di protezione opere di grande rilievo artistico [46] di cui è indispensabile salvaguardarne l’identità, costituisce anche una evidente discrasia rispetto al principio di necessaria tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione di cui all’art. 9, comma 2, della Costituzione.
Soprattutto la salvaguardia dell’identità del bene dal punto di vista architettonico rappresenta un valore fondamentale da perseguire, e questo vale, com’è logico, anche per le opere contemporanee. La stessa Enciclica di Papa Francesco Laudato Sì [47] al par. 143 afferma: “Bisogna integrare la storia, la cultura e l’architettura di un determinato luogo, salvaguardandone l’identità originale”.
Del resto, anche il fatto che talvolta si sia ricorsi ad un uso “improprio” del vincolo storico relazionale dimostra che per tale categoria di beni culturali vi è comunque una esigenza tutela che non trova adeguata copertura nel sistema delle norme vigenti.
Sotto questo profilo anche l’art. 20, comma 2, della legge sul diritto d’autore non può ritenersi uno strumento pienamente soddisfacente in quanto è collegato alla mera volontà dell’autore dell’opera e non pensato per tutelare il bene in quanto tale su un piano oggettivo.
In altre parole “nelle more del procedimento di “invecchiamento” codicistico le architetture contemporanee di carattere artistico risultano sfornite di qualsivoglia tutela pubblicistica” [48]. Questo vale, com’è ovvio, con l’esclusione dei casi nei quali vi siano delle specifiche disposizioni di tutela a livello di pianificazione urbanistica, le quali, peraltro, sono sempre più orientate a favorire la trasformazione e la rigenerazione del patrimonio esistente (anche contemporaneo) piuttosto che la sua conservazione in chiave identitaria.
Infatti, finita l’epoca della espansione dei piani regolatori [49] e considerato che i processi urbanistici, favoriti anche dalla recente legislazione regionale [50], sempre più spesso si muovono in una logica di rigenerazione urbana [51] e riconversione del patrimonio edilizio esistente [52], il rischio, come si è detto, è quello di disperdere almeno una parte di un patrimonio edilizio architettonico di grande importanza sul piano culturale [53], anche perché, per ciò che attiene alle scelte urbanistiche sovente è prevalsa la logica, spesso mossa da interessi economici di operatori privati, secondo cui, in fondo, un “edificio vale l’altro”.
Eppure, in linea teorica, gli “strumenti” a disposizione dell’amministrazione comunale per tutelare i beni architettonici di interesse culturale (anche di recente edificazione) non mancano e riguardano più propriamente la sfera urbanistica.
Si pensi, ad esempio, ai piani di recupero di cui agli artt. 27 ss. della legge n. 457 del 1978, oppure alla categoria dei cd. “beni culturali urbanistici”, costituita da quei beni che pur non possedendo i requisiti storico - artistici per poter essere assoggettati a vincolo di tutela ai sensi del d.lg. n. 42/2004, hanno comunque una loro indubbia rilevanza culturale in quanto spesso legati per varie ragioni ad una specifica comunità locale [54]. Peraltro va osservato che il comune in tali circostanze non è titolare di una potestà indefinita e non soggetta a limiti, nel senso che il Prg potrà procedere secondo delle “microzonizzazioni”, cioè mediante l’individuazione di sottozone con caratteristiche peculiari, purché però sia rispettata la necessità che, per le aree aventi caratteristiche comuni ed omogenee, sia individuata la corrispondente classificazione e con essa l’uniformità della disciplina.
Se poi estendiamo lo sguardo oltre l’orizzonte più propriamente giuridico probabilmente la modesta tutela delle opere di architettura contemporanea sconta anche un aspetto di natura culturale; essendo le opere del dopoguerra molto vicine a noi facciamo fatica a coglierne il reale valore dal punto di vista artistico e architettonico; in altre parole forse ci manca “un’educazione allo sguardo” per afferrare i rapporti nevralgici del costruito [55]. Scrive Ugo Carughi [56]: “L’architettura contemporanea ha sempre costituito un argomento defilato nelle ovattate sagrestie della conservazione del patrimonio culturale, come se fosse condannata per un certo tempo a restare fuori dalla storia. Viceversa si ritiene che sia possibile valutare qualsiasi architettura, compresa quella contemporanea, attraverso l’individuazione di una sua valenza storica”.
Da qui l’appello, senz’altro pienamente condivisibile: “Salviamo l’architettura italiana del ’900” [57].
In conclusione, come è stato proposto dalla dottrina [58], per risolvere il problema della tutela degli edifici di architettura contemporanea una soluzione potrebbe forse essere quella proporre una modifica del Codice inserendo le opere di architettura di particolare interesse artistico realizzate da meno di settanta anni tra le tipologie di beni soggette a vincolo di tutela. Pur tuttavia, in mancanza della suddetta modifica del Codice e al netto degli aspetti più propriamente urbanistici, una possibile strada ad oggi percorribile per tutelare singoli edifici di particolare interesse architettonico, pur se con non pochi limiti e difficoltà, rimane quella del vincolo storico relazionale [59], e, il caso relativo al “Garage delle Nazioni”, ne costituisce una emblematica testimonianza.
Note
[*] Giuseppe Garzia, ricercatore di Diritto amministrativo presso il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna, via degli Ariani 1, 48121 Ravenna, giuseppe.garzia@unibo.it.
[1] Per un inquadramento generale sulle diverse categorie di beni si veda. G. Sciullo, Patrimonio e beni, in Diritto del patrimonio culturale, C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata e G. Sciullo, Il Mulino, Bologna, 2025, pag. 37 ss.
[2] Con il termine “estrinseco” si intende differenziare tale categoria da quella riguardanti i beni culturali aventi carattere “intrinseco”, quest’ultima caratterizzata per il fatto che il valore storico artistico risulta essere insito nel bene e non esterno ad esso. Sul punto si rinvia al successivo paragrafo n. 6.
[3] Quest’ultima espressione è di G. Morbidelli, Commento all’art. 10, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, Giuffrè, Milano, 2019, pag. 141.
[4] La natura particolarmente problematica del vincolo in questione è sottolineata da C. Gabbani, Le cose di interesse artistico nel codice dei beni culturali e del paesaggio, in Aedon, 2017, 2.
[5] La seconda parte dell’art. 10, comma 3, lett. d) inoltre dispone che “Se le cose rivestono altresì un valore testimoniale o esprimono un collegamento identitario o civico di significato distintivo eccezionale, il provvedimento di cui all’articolo 13 può comprendere, anche su istanza di uno o più comuni o della regione, la dichiarazione di monumento nazionale”.
[6] Infatti il limite in questione è stabilito solo per le cose indicate nel comma 1 e comma 3 lett. a) ed e), con l’implicita esclusione di quelle di cui alla lett. d). Sulle ragioni per le quali il limite dei settanta anni non si applica ai beni storico relazionali si veda Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 20 marzo 2017, n. 672.
[7] Come osserva G. Sciullo, Patrimonio e beni, in Diritto del patrimonio culturale, cit., pag. 40, i tre caratteri che caratterizzano i beni culturali sono la tipicità, la pluralità e la materialità. Sul carattere di “tipicità” come elemento fondamentale dei beni culturali insiste anche A. Bartolini, Beni culturali, in Enc. dir, Annali, VI, 2013, pag. 97.
[8] Cons. St., sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8035.
[9] Più precisamente la licenza edilizia per la realizzazione del garage è stata rilasciata il 15 luglio 1954, mentre il completamento definitivo dei lavori risale al 1963.
[10] Tar Lombardia, Milano, sez. III, 13 maggio 2024, n. 1430.
[11] Cons. St., sez.VI, 14 ottobre 2025, n. 8035.
[12] Com’è dimostrato anche dal fatto che l’autorimessa era divenuta negli anni Sessanta e Settanta anche un’oggetto -riproduzione come giocattolo da regalo di grandissimo successo per tanti italiani.
[13] In questo senso M. Monti, L’architettura come forma d’arte: tra libertà e tutela, in Aedon, 2019, 1, pag. 94 ss., al quale si rinvia anche per le numerose argomentazioni volte a giustificare la ricostruzione dell’architettura come forma d’arte e sulle sue conseguenze anche in relazione ai principi costituzionali.
[14] Sul punto si veda E. Tanzarella, Il diritto alla bellezza nel prisma della città: architettura e “moral equality”, in Dir. ec., 2023, pag. 375 ss., che osserva (pag. 378): “L’architettura è una arte funzionale ai bisogni essenziali della collettività // ed è anche arte da tutelare in quanto espressione della cultura, perché chi la desideri possa fruire della bellezza”.
[15] M. Ainis e M. Fiorillo, L’ordinamento della cultura, Giuffrè, Milano, 2015, pag. 15.
[16] Sullo specifico tema si veda N. Ferrucci, Profili giuridici dell’architettura rurale, in Riv. giur. amb., 2014, 6, pag. 685 ss.
[17] Si consideri, ad esempio, al vincolo posto sul sistema dei Laghi di Mantova, sul canale Rio e sui ponti Mulini e di S. Giorgio, ritenuto dal Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2012, n. 3893, meritevole di salvaguardia in quanto “testimonianza della storia e della tecnologia idraulica, delle tecniche agrarie e della storia politica e militare della città di Mantova, oltre all’importanza della sua “cifra identitaria” alla luce dell’iconografia consegnata alla storia dell’arte italiana”.
[18] Cons. St., sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2920.
[19] Peraltro, proprio in conseguenza della suddetta decisione di annullamento, il MiC ha emanato un nuovo decreto (n. 85 del 2020) così motivato: “L’interesse storico-relazionale particolarmente importante del Cinema America si ravvisa, ai sensi dell’articolo 10. comma 3, lettera d), rispetto al suo valore di testimonianza: a) di una tipologia architettonica di cinema destinato alla fruizione popolare, come indica l'insieme integrato di elementi progettuali e tecnologici all'epoca particolarmente avanguardistici (capienza di settecento posti, copertura apribile, cinemascope al fine di consentire la migliore visuale e acustica da qualsiasi punto della sala, pensilina nervata sulla strada, insegna luminosa, edifìcio destinato a cinema isolato nel tessuto edilizio, innovative soluzioni illuminotecniche); b) del connubio tra architettura e arte, nei suoi apparati decorativi pertinenziali (mosaici di facciata e interni, maniglie, espositori, ringhiere, soffitti connotati da profili geometrici monacromi); c) dell’esordio, della diffusione e infine della crisi del fenomeno della fruizione cinematografica popolare nel cinema monosala fra la fine degli anni Cinquanta e la fine degli anni Novanta. Peraltro sin dalla fine degli anni Cinquanta, in un periodo che vedeva al contempo la fiorente attività dell'industria cinematografica a Cinecittà, il Cinema America ha costituito continuativamente e coerentemente un luogo di aggregazione sociale e un punto di riferimento culturale attraverso la diffusione tra le diverse classi sociali del medium filmico”. Questo secondo vincolo, a differenza di quello del 2014, è stato dichiarato legittimo dai giudici amministrativi: Tar Lazio, Roma, sez. II quater, 5 giugno 2000, n. 5972, confermata da Cons. St., sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2641). Sulla complessa vicenda del “ex cinema America” si veda G. Mari, L’ex Cinema America: la tutela dell’architettura contemporanea tra codice dei beni culturali e legge sul diritto d’autore, in Riv. giur. ed., 2020, 4, pag. 979 ss.
[20] Il punto è sottolineato anche dalla importantissima decisione dell’adunanza plenaria del Cons. St., n. 5/2023 su cui si veda la nota subito di seguito. Peraltro va comunque rilevato che sussistono ancora pronunce di segno opposto anche recenti: Tar Lombardia, Milano, sez. III, 6 settembre 2023, n. 2060, riguardante il vincolo storico relazionale imposto sul dipinto “L’Amitìe” di Leonor Fini.
[21] In questo senso Cons. St., ad. plen., 13 febbraio 2023, n. 5, relativa al cd. vincolo di destinazione d’uso. Sull’importante decisione si veda: I confini della tutela: il vincolo culturale di destinazione d’uso, con scritti di M. Cammelli, G. Sciullo, G. Severini, F. Cortese, P. Marzano, A. Bartolini, C.P. Santacroce, G. Morbidelli e N. Aicardi, in Aedon, 2023, 1.
[22] Cons. St., sez. VI, 9 novembre 2016, n. 2903.
[23] Da ultimo Cons. St., sez. VI, 7 febbraio 2024, n. 1245.
[24] È il caso relativo al cinema “Orso” di Catanzaro, su cui si veda Cons. St., sez. VI, 24 giugno 2025, n. 5481.
[25] Come nella fattispecie riguardante l’immobile denominato “Stabilimento Spigadoro s.p.a.”, su cui si rinvia a Cons. St., sez. IV, 19 maggio 2025, n. 4259.
[26] Tar Lombardia, sez. III, 29 novembre 2021, n. 2630.
[27] Cfr. G. Mari, L’ex Cinema America: la tutela dell’architettura contemporanea tra codice dei beni culturali e legge sul diritto d’autore, cit., pag. 1000, che, richiamando la sentenza del Tar Lazio, Roma, sez. II-quater, 27 agosto 2019, n. 10615 relativa al vincolo imposto sulla scuola media “Roberto Rossellini” di Formello, opportunamente osserva che è onere dell’amministrazione di indicare le ragioni di particolare interesse culturale per le quali quel tipo di stile costruttivo merita particolare tutela: deve essere dimostrata la rarità, se non l’unicità dell’edificio.
[28] Ad esempio tale legame è stato ritenuto sussistente nella vicenda concernete il vincolo posto sull’immobile denominato “Palazzo d’Anna Martinengo Talenti Volpi di Misurata” di Venezia (su cui si veda Cons. St., sez. VI, 27 maggio 2025, n. 4628) nella quale è emerso il collegamento tra Giuseppe Volpi, di cui è incontestabile la fama e lo stretto legame con la storia, e il palazzo in questione.
[29] Legge 2 aprile 1941, n. 633.
[30] Per una approfondita analisi del tema in questione, anche attraverso l’analisi di casi di studio di estremo interesse si rinvia a G. Mari, Il patrimonio architettonico del XX secolo e contemporaneo di pregio: limiti delle forme di tutela “altre” rispetto a quelle codicistiche sui beni culturali e prospettive di riforma, in Riv. giur. ed., 2023, 2, pag. 113 ss.
[31] In questo senso Cons. St., sez. VI, 4 settembre 2020, n. 5357.
[32] In questo senso si veda la recente decisione del Tar Emilia-Romagna, sez. II, 8 ottobre 2025, n. 246, concernente il problema del riconoscimento del diritto d’autore nel caso di allestimenti museali.
[33] Si tratta di sette criteri. Di questi, ai fini del riconoscimento del “particolare interesse artistico”, è necessaria la presenza di almeno tre. I criteri sono: l’edificio o l’opera di architettura è citata in almeno tre studi storico-sistematici sull’architettura contemporanea di livello nazionale e/o internazionale; l’edificio o l’opera di architettura è illustrata in almeno due riviste di architettura di livello nazionale e/o internazionale; l’edificio o l’opera di architettura ha una riconosciuta importanza nel panorama dell’architettura nazionale, degli anni nei quali è stata costruita, anche in relazione ai contemporanei sviluppi sia del dibattito, sia della ricerca architettonica nazionale e internazionale; l’edificio o l’opera di architettura riveste un ruolo significativo nell’ambito dell’evoluzione del tipo edilizio di pertinenza, ne offre un’interpretazione progressiva o sperimenta innovazioni di carattere distributivo e funzionale; l’edificio o l’opera di architettura introduce e sperimenta significative innovazioni nell’uso dei materiali o nell’applicazione delle tecnologie costruttive; l’edificio o l’opera di architettura è stata progettata da una figura di rilievo nel panorama dell’architettura nazionale e/o internazionale; l’edificio o l’opera di architettura si segnala per il particolare valore qualitativo all’interno del contesto urbano in cui è realizzata.
[34] In questo senso G. Mari, L’ex Cinema America: la tutela dell’architettura contemporanea tra codice dei beni culturali e legge sul diritto d’autore, cit., pag. 992.
[35] Tar Toscana, sez., I, 26 giugno 2023, n. 646, che riprende nella sostanza quanto esposto dal Cons. St., sez. VI, 15 aprile 2008, n. 1749.
[36] Nello stesso senso Tar Calabria, 8 luglio 2015, n. 668: “Le facoltà inerenti lo studio e l’attuazione elle modifiche sono, peraltro, strettamente personali, di tal guisa che possono essere esercitate solo dall’autore, e non dai suoi eredi, atteso che esse implicano il possesso di cognizioni tecniche e doti artistiche che intrinsecamente appartengono solo all’autore”; “siffatta facoltà è riservata esclusivamente all’autore dell’opera: di tal guisa che, una volta intervenutone il decesso, deve escludersi che la relativa posizione giuridica pretensiva possa formare oggetto di vicenda devolutiva sia nei confronti degli eventuali eredi, sia - a fortiori - con riguardo alla pubblica Autorità”.
[37] La giurisprudenza ha chiarito (Tar Lazio, Roma, sez. II-quater, 5 dicembre 2018, n. 11798) che la valutazione sul particolare valore artistico richiede un livello di qualità artistica superiore rispetto a quella concernente l’importante interesse artistico, proprio in funzione dell’erogazione di un beneficio economico da parte dello Stato. Sul punto, per maggiori approfondimenti si rinvia a G. Mari, Il patrimonio architettonico del XX secolo e contemporaneo di pregio: limiti delle forme di tutela “altre” rispetto a quelle codicistiche sui beni culturali e prospettive di riforma, cit.
[38] T. Alibrandi e P.G. Ferri, I beni culturali e ambientali, Giuffrè, Milano, 2001, pag. 143, parlano di pregio artistico come di un carattere “intrinseco e diretto” del bene; sul punto anche la giurisprudenza: Tar Lazio, Roma sez. II, 8 marzo 2024, n. 4750: “ai fini dell’imposizione del vincolo occorre che il bene possegga un intrinseco valore dal punto di vista storico-artistico”.
[39] Cons. St., sez. VI, 22 maggio 2008, n. 2430; più recentemente sez. VI, 9 febbraio 2023, n. 1433: il vincolo di cui all’art. 10, comma 3, lett. d) “non tutela il valore intrinseco della cosa, bensì un interesse fondato sulla valenza testimoniale che la cosa possiede ...”.
[40] Commento all’art. 10, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., pag. 143.
[41] P. Carpentieri, La tutela dell’architettura contemporanea tramite il vincolo storico artistico - relazionale previsto dalla lettera d) del comma 3 dell’art. 10 del codice del 2004. Limiti e opportunità, in Riv. giur. ed., 2023, 2, pag. 144, dello stesso autore si veda anche: Decoro urbano e tutele e promozione dei locali storici e delle attività tradizionali, in Riv. giur. urb., 2018, 1, pag. 217; M. Monti, L’architettura come forma d’arte: fra libertà e tutela, cit., pag. 5 ss. e U. Carughi, Maledetti vincoli. La tutela dell’architettura contemporanea, Allemandi, Torino, 2013.
[42] È il caso, ad esempio, del vincolo posto sul dipinto “L’Amitìe” citato nella precedente nota n. 20. Per una interessante analisi su tale casistica v. G. Mari, L’ex Cinema America: la tutela dell’architettura contemporanea tra codice dei beni culturali e legge sul diritto d’autore, cit., pag. 997.
[43] Tra cui lo stadio “Adriatico” di Pescara, il Quartiere ippico di San Siro e il velodromo “Maspes - Vigorelli”. Sul punto sia consentito il rinvio a G. Garzia, Gli impianti sportivi di interesse storico artistico. Regime di tutela e necessità di ammodernamento, in Riv. giur. urb., 2021, 2, pag. 309 ss.
[44] Tra i moltissimi casi, si prendano, ad esempio, quelli riguardanti i vincoli posti sulla “Cascina Roncaccio” (Cons. St., sez. VI, 7 febbraio 2024, n. 1245) oppure sul casolare agricolo denominato “Potere Spicca” sito in provincia di Terni (su tale vicenda si veda Cons. St., sez. VI, 5 agosto 2025, n. 6912). Per ciò che attiene ai beni mobili interessante è la vicenda relativa al vincolo posto su la “suite da tavolo da pranzo composta da tavolo e sei sedie, progettate e realizzate tra il 1944 e il 1945 da Carlo Mollino” (Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2026, n. 886).
[45] P. Carpentieri, La tutela dell’architettura contemporanea tramite il vincolo storico artistico - relazionale previsto dalla lettera d) del comma 3 dell’art. 10 del codice del 2004. Limiti e opportunità, cit., pag. 148.
[46] M. Monti, L’architettura come forma d’arte: fra libertà e tutela, cit., pag. 4, riporta, tra gli altri, il caso dell’Auditorium Paganini di Renzo Piano, del Moma di Rovereto, del Centro Islamico di Roma di Paolo Portoghesi. Interessante poi è il caso dello stadio “Meazza” di Milano, realizzato in tre fasi successive (1925; 1955 e 1990) e oggetto di una complessa vicenda riguardo alla imposizione dei vincoli di tutela da parte del MiC (su tale specifico aspetto sia consentito il rinvio a G. Garzia, L’ammodernamento degli stadi di interesse culturale. Il caso dello stadio “Meazza” di Milano, in Riv. giur. ed., 2023, 6, pag. 409 ss.).
[47] Enciclica sulla cura della casa comune, S. Paolo, Roma, 2015.
[48] M. Monti, L’architettura come forma d’arte: fra libertà e tutela, cit., pag. 4.
[49] P. Urbani a questo proposito, parla di vero e proprio “declino” del piano regolatore: Il declino del piano: un nuovo rapporto tra autorità e libertà, in Riv. giur. urb., 2025, 1, pag. 127.
[50] Emblematico in tal senso è il caso della l.r. Lazio 18 luglio 2017, n. 7, “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, dichiarata peraltro illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 51 del 2025.
[51] Sulla rigenerazione urbana il contributo della dottrina è molto vasto; tra i tanti si rinvia a P. Carpentieri, Il “consumo” del territorio e le sue limitazioni. La “rigenerazione” urbana, in federalismi.it, 2020, 1; G. Piperata, Rigenerazione urbana e patrimonio culturale nell’esperienza amministrativa di ripresa e resilienza, in Aedon, 2024, 1, pag. 7 ss.; F. Cusano, La rigenerazione urbana dal basso, tra teoria e prassi, in Riv. giur. ed., 2024, 5, pag. 377 ss.
[52] Cfr. P. Stella Richter, Costruire sul costruito e tutela dell’architettura contemporanea, in Riv. giur. urb., 217, 3, pag. 616, che osserva come tra centri storici, immobili vincolanti e limiti derivanti dal piano regolatore gli interventi edilizi avranno come destinatari prevalentemente immobili realizzati in epoca recente, con il rischio di compromettere beni di pregio e di significativa rilevanza.
[53] Cfr. G. Mari, L’ex Cinema America: la tutela dell’architettura contemporanea tra codice dei beni culturali e legge sul diritto d’autore, cit., pag. 986 “l’interesse per la creazione di un efficace sistema di tutela giuridica dell’architettura contemporanea, tale da garantire adeguate forme di conservazione, protezione e valorizzazione si è acuito recentemente: tramontata l’epoca dei piani urbanistici di espansione e prevalso un approccio di maggiore sostenibilità dello sviluppo urbanistico, le politiche della rigenerazione e gli interventi del legislatore convergono verso il recupero o la sostituzione del patrimonio esistente, anche con la previsione di misure incentivanti”.
[54] M.S. Giannini, a tal proposito, aveva utilizzato l’espressione “altri beni”; I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 1, pag. 33. Sulla “problematica” categoria dei beni culturali urbanistici, anche sotto il profilo del loro inquadramento costituzionale, si veda N. Pignatelli, I “patrimoni culturali urbanistici” della Costituzione, in federalismi.it, 2025, n. 1. In termini generali, sul rapporto tra comuni e beni culturali C. Barbati, Governo del territorio, beni culturali e autonomie: luci e ombre su un rapporto, in Aedon, 2009, 2; F. Salvia, Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici, in Riv. giur. ed., 2018, II, pag. 131 ss. e, più recentemente, M.G. Della Scala, Tutela e valorizzazione dei beni culturali diffusi tra pianificazione culturale nazionale e patrimoni culturali minori, in Dir. amm., 2025, 3, pag. 829 ss.
[55] In questo senso G. Biondillo, Lessico metropolitano. Manuale di seduzione urbana, Guanda, Parma, 2021.
[56] Condizionamento e arbitrio nella tutela del territorio, in Riv. giur. ed., 2011, 2-3, pag. 53 ss.
[57] G. Famiglietti, Salviamo l’architettura italiana del ’900, in Economia della cultura, 2011, 2, pag. 476 ss.
[58] G. Mari, Il patrimonio architettonico del XX secolo e contemporaneo di pregio: limiti delle forme di tutela “altre” rispetto a quelle codicistiche sui beni culturali e prospettive di riforma, cit. L’Autrice, a tal proposito, riflette sulle possibili soluzioni che possono astrattamente essere adottate anche attraverso richiami di diritto comparato.
[59] In questo senso P. Carpentieri, La tutela dell’architettura contemporanea tramite il vincolo storico artistico - relazionale previsto dalla lettera d) del comma 3 dell’art. 10 del codice del 2004. Limiti e opportunità, cit. pag. 144.