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Tutela del patrimonio archeologico

Metal detecting e tutela del patrimonio culturale: una difficile prova di equilibrismo giuridico

di Ferdinando Angeletti [*]

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Il Metal detector: funzionamento e uso. - 3. Cenni sulla disciplina italiana in materia di ricerche archeologiche. - 4. Il rinvenimento fortuito. - 5. Specifiche fattispecie normative e uso del metal detector. - 6. Le conseguenze penali dell’uso del metal detector. - 7. Conclusioni.

L’articolo fornisce un’analisi giuridica della pratica della ricerca di metalli con metal detector in Italia, un fenomeno che ha registrato una crescita significativa negli ultimi anni. Questo sviluppo è in parte attribuibile all’ambiguità e alla mancanza di trasparenza nella pubblicità delle attività di ricerca di metalli con metal detector. Lo studio inizia con una concisa panoramica della funzionalità e dell’applicazione dei metal detector. Prosegue poi affrontando la compatibilità del loro utilizzo con il quadro normativo che disciplina la tutela del patrimonio culturale, insieme ai potenziali rischi associati a un uso improprio.

Parole chiave: protezione dei beni culturali; metal detector; traffico illecito; reperti archeologici.

Metal detecting and cultural heritage protection: a difficult legal balancing act
The article provides a legal analysis of the practice of metal detecting in Italy, a phenomenon that has seen significant growth in recent years. This development is partly attributable to the ambiguity and lack of transparency in the advertising of metal detecting activities. The study commences with a concise overview of the functionality and application of metal detectors. It then proceeds to address the compatibility of their use with the regulatory framework governing the protection of cultural heritage, along with the potential risks associated with improper usage.

Keywords: cultural property protection; metal detector; illicit trafficking; archaeological artefacts.

1. Introduzione

Appare sempre più comune, tra i social network e la rete web, imbattersi in gruppi e singoli soggetti dedicati ad un nuovo/vecchio hobby: quello dell’uso del metal detector (d’ora in avanti Md). Lo sviluppo di questo hobby è sicuramente derivante anche dalla produzione televisiva e cinematografica che, esaltando l’uso dello strumento ma, ancora di più, le possibilità di guadagno derivanti dal ritrovamento del “tesoro”, provano a stuzzicare lo spirito di avventura e di facile guadagno che alberga in molti [1].

Cosa unisce, però, tutte le produzioni cinematografiche e televisive e le varie pubblicità? Il filo rosso è quello di essere girate ed ambientate perlopiù in paesi terzi, dove la legislazione permette la libera (o quasi) ricerca nel sottosuolo ma, soprattutto, concede la proprietà di quanto trovato al rinveniente. Una caccia al tesoro dei tempi moderni - si penserà - ma in Italia, la legislazione ancorché certamente non in modo esplicito, pone numerosi e pericolosi paletti all’attività [2].

E probabilmente proprio su questa mancata esplicitazione, a differenza di altri paesi, si basa quell’ambiguità sull’uso del Md [3]. Uso che in molti casi è divenuto distorto e, così, improprio, specialmente nel campo della tutela del patrimonio culturale.

Ovvio, infatti, che si è abituati a collegare l’uso del metal detector a motivi prettamente di sicurezza, come nei controlli aeroportuali. Così come molti saranno sicuramente a conoscenza dell’uso che ne viene fatto nell’ambito dei servizi pubblici essenziali laddove il Md risulta strumento utile a “tracciare”, ad esempio, le condotte dei servizi pubblici essenziali [4].

Il problema reale, tuttavia, sorge allorquando il metal detecting viene applicato alla ricerca di oggetti nel sottosuolo. Come è stato altrove scritto, “L’interconnessione si è originata principalmente dall’impiego improprio dello strumento” [5]. Sin da subito, pertanto, appare essenziale chiarire come ad essere criminalizzato non è il possesso o l’uso in sé dello strumento Md [6] (che, come si vedrà, si limita ad una “analisi” dell’area ricercata) ma alle attività immediatamente successive al suo uso. Come ormai evidenziato dalle plurime attività investigative, condotte in particolare dal Comando Carabinieri tutela patrimonio culturale [7], alla rilevazione di metalli nel sottosuolo con l’uso di Md o Pin pointer fa poi seguito un’attività di scavo che, invece, può costituire un illecito.

2. Il Metal detector: funzionamento e uso

Prima della disamina giuridica del fenomeno, appare importante chiarire l’oggetto della nostra analisi. In definitiva cosa è un Md?

Un Md è un dispositivo elettronico progettato per individuare la presenza di oggetti metallici nelle vicinanze. Utilizzato in molteplici settori, dai controlli di sicurezza agli hobby come la ricerca di tesori, il suo funzionamento si basa su principi elettromagnetici. Il Md sfrutta infatti l’interazione tra campi magnetici e metalli per rilevare la presenza di questi ultimi, anche se sepolti o nascosti. Il funzionamento di un Md si basa principalmente su un fenomeno fisico noto come induzione elettromagnetica [8].

Il Md possiede una bobina (o una serie di bobine) che genera un campo magnetico alternato quando attraversata da corrente elettrica. Questo campo si espande nello spazio circostante, penetrando il terreno o altri materiali non metallici. Se un oggetto metallico si trova all’interno del campo magnetico, esso viene “attivato” dal campo e genera a sua volta un campo magnetico secondario. Questa reazione avviene perché il metallo conduce l’elettricità e reagisce all’induzione elettromagnetica.

La bobina ricevente (che può essere la stessa di quella trasmittente in alcuni modelli) rileva il campo magnetico secondario generato dall’oggetto metallico. Il segnale rilevato viene quindi amplificato e analizzato dal circuito elettronico del dispositivo.

Quando viene rilevato un oggetto metallico, il dispositivo avvisa l’utente congiuntamente o separatamente attraverso segnali acustici o visivi. In alcuni modelli più avanzati, il Md è in grado di distinguere tra diversi tipi di metalli, fornendo informazioni sulla probabile composizione dell’oggetto.

Esistono diverse tipologie di Md, progettate per specifiche applicazioni. In prima istanza i cd. Vlf (Very low frequency); sono i Md più comuni e utilizzano due bobine: una trasmittente per generare il campo magnetico e una ricevente per captare il segnale riflesso. Sono ideali per la ricerca di oggetti in terreni poco profondi e per distinguere tra metalli diversi.

Esistono poi i Pi (Pulse induction), i quali utilizzano impulsi magnetici rapidi per rilevare oggetti metallici. Sono più adatti per terreni difficili, come spiagge o terreni altamente mineralizzati, ma sono meno efficaci nel distinguere i tipi di metalli ed infine abbiamo i Bfo (Beat frequency oscillation), meno sofisticati e più economici. Funzionano basandosi sulla differenza tra due frequenze di oscillazione, una delle quali cambia in presenza di metallo.

Utilizzare un Md, anche a seconda del modello e della professionalità dello strumento può dipendere da una serie di qualità o di caratteristiche. In primis va ricordato che i Md possono essere regolati per essere più o meno sensibili, a seconda dell’ambiente e del tipo di ricerca. Tale sensibilità, peraltro, si combina anche con l’eventuale profondità del rilevamento, dalle dimensioni dell’oggetto e dalla composizione del terreno. Infatti terreni ricchi di minerali possono interferire con il funzionamento del Md, richiedendo modelli specifici o regolazioni particolari. Anche per questi motivi, alcuni Md hanno una funzione di discriminazione che permette di ignorare certi tipi di metalli (ad esempio, ferro o alluminio) per concentrarsi su quelli di maggiore interesse.

Come appare evidente da questa disamina, e volendo particolarmente riassumere l’utilizzo, è evidente che un Md sia uno strumento utile a segnalare ad un soggetto la presenza, nel sottosuolo o comunque sotto ad uno strato di materiale, di metalli di tipologia diversa [9].

3. Cenni sulla disciplina italiana in materia di ricerche archeologiche

La ricerca con un Md, purtroppo troppo spesso scambiata per un innocuo hobby, rischia però di entrare in contrasto con diverse normative nazionali, anche di tipo penalistico [10]. Questo perché l’uso di un metal detector - o rectius: dello scavo che immediatamente ne segue - risulta tremendamente vicino ad una vera e propria ricerca archeologica.

Occorre quindi chiarire alcuni aspetti. In primis il fatto che le ricerche archeologiche, ai sensi della normativa italiana, sono unicamente monopolio dello Stato e, in particolare del ministero della Cultura come appare lapalissiano dalla semplice lettura degli articoli 88 e 89 del d.lg. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, d’ora innanzi Cbcp).

Tale attività di ricerca, peraltro “delegabile” dallo Stato in forma di concessione, può anche fortemente limitare il diritto di proprietà, pur con alcuni “contrappesi” tra cui indennità varie e limiti temporali ben definiti.

A tutela di questo monopolio statale nelle ricerche archeologiche, lo stesso Cbcp prevede apposita fattispecie penale e sanzioni adeguate. Così infatti l’art. 175 (che, probabilmente non a caso, è sopravvissuto alla riforma dei reati contro il patrimonio culturale avvenuta nel 2022) che punisce esattamente chi “esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione” ma anche, e appare sin da subito opportuno riportarlo, “chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 90, comma 1, le cose indicate nell’articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea”.

“La questione della individuazione di regole specifiche per la qualificazione dei beni culturali non ancora rinvenuti ha animato il dibattito giuridico italiano sin dalla fine dell’Ottocento” [11]. Inizialmente, in realtà, la problematica era più di individuazione dei contorni precisi del concetto di bene culturale ritrovato e, in particolare, sulla sua differenziazione con una categoria civilistica, invece, ben nota, ossia il cosiddetto “tesoro” [12] anche al fine, nemmeno troppo nascosto, di permettere un “intervento” statale evidentemente limitativo della proprietà privata.

A partire dalla legge n. 364/1909 (cd. legge Rosadi), gli oggetti rinvenuti, indipendentemente dalla persona che li individui e dal modo in cui vengano scoperti, entrano automaticamente e a titolo originario nella sfera giuridica pubblica [13], e, per quelle mobili in particolare, nel patrimonio indisponibile [14].

È opportuno chiarire che la previsione contenuta nel Cbcp non implica automaticamente che ogni oggetto di recente scoperta sia qualificabile ex se come bene culturale ai fini giuridici. L’uso, da parte del legislatore, del termine “cosa” in luogo di “bene” evidenzia la necessità che l’Amministrazione effettui una valutazione specifica sulla reale natura dell’oggetto rinvenuto [15].

Si realizza, dunque, un’attivazione dell’Amministrazione che acquisirà (a quel punto a titolo originario) solo ciò che riterrà di rilevanza culturale lasciando il resto nella sfera giuridica privata. Si tratta, in definitiva, di soddisfare l’esigenza di esigenza di garantire al ministero della Cultura un controllo assoluto su ogni scoperta (fatto che comporta anche la competenza esclusiva ministeriale in materia di ricerche archeologiche [16].

E quando si parla di scoperte nel sottosuolo è chiaro che, per la quasi totalità, si parla di patrimonio archeologico. Non a caso la giurisprudenza, ormai consolidatasi in materia, ha avuto sempre a che fare con reperti archeologici o tutt’al più numismatici [17]. Ormai pertanto l’orientamento giurisprudenziale è piuttosto granitico e vede sancire il principio (enunciato in primis dalla legge nr. 364 del 1909 e ribadita anche da ultimo nel Cbcp) dell’appartenenza allo Stato di ogni reperto archeologico, da chiunque e in qualunque modo ritrovato nel sottosuolo o sui fondali marini del territorio nazionale con annesso corollario dell’inversione dell’onere della prova del lecito possesso [18]. Quest’ultimo di fatto, si riduce ad ipotesi tassative e peraltro peculiari [19]. Relativamente agli oggetti di interesse artistico, storico o archeologico, la Suprema Corte si è ancora espressa, sostenendo che una volta definito il procedimento penale, devono essere restituiti allo stato non soltanto in caso di positiva verifica del loro “interesse culturale”, ma anche nel caso in cui, risoltasi negativamente detta verifica, il detentore non fornisca prova della legittimità della detenzione [20].

4. Il rinvenimento fortuito

Una volta, quindi, chiarito senza alcun dubbio quale sia il regime giuridico dei beni provenienti dal sottosuolo, appare dunque opportuno in questa sede chiarire e sgomberare il campo da uno dei più diffusi falsi miti inerenti l’uso del Md ovverosia il suo inquadramento normativo nell’ambito della disciplina del rinvenimento fortuito di cui parla il Cbcp all’art 90.

L’esperienza di chi scrive, nonché una rapida visione di blog o siti di settore, infatti, vede alcuni detectoristi convinti che la denuncia del rinvenimento fortuito entro 24 ore agli enti competenti, secondo il dettato dell’art. 90 Cbcp, li esenti da qualunque responsabilità penale o amministrativa [21].

Eppure già da un punto di vista logico ci si rende conto dell’impossibilità di un’identificazione dell’uso del Md nel dettato normativo e tutto ruota attorno al concetto di “fortuito”. La casualità della scoperta, infatti, risulta elemento fondante della norma stessa e di tutto il corpus normativo che a tale scoperta fa seguito, in primis, il cd. Premio di rinvenimento su cui dottrina e giurisprudenza sono più volte intervenute [22].

“Al di fuori dell’attività svolta dal ministero o da soggetti ad esso legati da un regime di concessione, il rinvenimento di beni culturali può ragionevolmente avvenire anche in via accidentale, indipendentemente dall’avvio di una formale attività a ciò finalizzata. Scoperte fortuite possono aversi durante lavori agricoli o edilizi, per effetto di fenomeni naturali (mareggiate, terremoti, straripamento di fiumi) che riportino in luce oggetti conservati nel sottosuolo, nonché nel corso di lavori di scavo di qualsiasi altra natura” così la dottrina, nel richiamare anche la Legge Bottai [23] riferisce in merito al rinvenimento fortuito [24].

Il carattere fondante della “scoperta” è dunque la sua accidentalità, ossia la non prevedibilità ed è questo il discrimine tra un “ricercatore” ed uno “scopritore”.

Il primo, infatti, compie atti specificatamente diretti al ritrovamento di manufatti, normalmente secondo una pianificazione di ricerca. Teleologicamente parlando, quindi, la sua attività è intenzionalmente condotta al ritrovamento di beni.

Il secondo, invece, ha un rapporto meramente accidentale con l’oggetto rinvenuto. Non vi è un’intenzionalità specifica nel recupero del bene. Non sfuggirà a nessuno che l’attività di metal detecting non può in nessun modo rientrare in questa seconda categoria trattandosi, ancorché in forma particolarmente essenziale, di vera e propria attività di ricerca [25].

D’altra parte, la stessa Corte di cassazione, in realtà, ha posto l’accento, in merito all’accidentalità della scoperta, addirittura sulla presenza o meno di attività di ricerca formalmente devoluta al ministero o dallo stesso delegata in regime di concessione [26].

Da ultimo anche lo stesso ministero della Cultura, nell’ambito di una circolare inerente il procedimento e le modalità di attribuzione del premio di rinvenimento (di cui agli artt. 91 e ss. Cbcp) e che fa proprio il ragionamento di cui sopra chiarisce esplicitamente: “Ferma restando la responsabilità penale, si ritengono altresì esclusi dalla qualifica di fortuiti quei ritrovamenti avvenuti a seguito di ricerche nel sottosuolo condotte con strumentazione potenzialmente lesiva della corretta conservazione dei depositi archeologici, e specificamente i ritrovamenti col Metal Detector, per i quali è implicita l’intenzionalità della ricerca stessa, e più in generale i ritrovamenti frutto di violazioni in materia di ricerche archeologiche punite ai sensi dell’art. 175 del Codice” [27].

5. Specifiche fattispecie normative e uso del metal detector

Esistono inoltre, sul territorio nazionale e, per certi versi, regionale, alcune ulteriori considerazioni da fare visto che, soprattutto le regioni e le province a statuto speciale hanno inteso normare la materia quasi sempre ponendo sotto stretta autorizzazione l’uso dei rilevatori di metalli nel proprio territorio.

Ecco quindi che la regione autonoma Valle d’Aosta, sin dal lontano 1986, con la legge regionale quadro in materia di beni culturali (l.r. n. 56/1983) ha espressamente vietato, all’art. 7 l’uso di Md su tutto il territorio regionale, fatta salva autorizzazione esplicita della giunta regionale.

Molto recentemente, peraltro, il governo regionale valdostano è nuovamente intervenuto modificando il citato articolo 7 che non solo ha invalidato tutte le autorizzazioni concesse dal 1986 ma ne ha ristretto ancora di più il campo di applicazione. Chi intende far uso del Md, infatti, non deve solo presentare una richiesta generica ma, anzi, specificare il periodo di utilizzo e, soprattutto quale sia lo scopo (unicamente didattico o scientifico) sotteso all’uso. Si tratta, come evidente, della volontà politica di controllare in modo particolarmente attento l’uso dello strumento.

In modo analogo si è comportata la provincia autonoma di Bolzano che, con legge provinciale n. 26 del 12 giugno 1975, riguardante l’istituzione della soprintendenza provinciale, all’art. 5-sexies, comma 1, ha introdotto analogo generalizzato divieto con la possibilità di autorizzazione a singoli che specifichino le finalità di utilizzo.

Per completezza di esposizione non può poi non riportarsi (e chiarire) l’aspetto normativo (riferibile anche all’uso del Md) collegato al patrimonio storico del primo conflitto mondiale, oggetto di una apposita normativa di tutela nazionale e regionale.

La legge n. 78/2001 (entrata in vigore nel 2012) all’art. 9, “reperti mobili e cimeli”, parla espressamente della possibilità di collezioni di cimeli posseduti o rinvenuti sul fronte terrestre del primo conflitto mondiale, obbligando i rinvenitori/proprietari a comunicare quanto ritrovato/posseduto al Sindaco. Ma soprattutto il medesimo testo normativo, all’art. 7 delega le regioni a statuto ordinario (evidentemente solo quelle relative al “fronte terrestre del primo conflitto mondiale) a legiferare sulla “attività di raccolta”.

Ed è la regione Veneto (che evidentemente, da una norma del genere è quella maggiormente interessata) ad essere la prima (e a quanto risulta unica) regione a statuto ordinario a intervenire, anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 78. La legge regionale n. 17/2011 ha ad oggetto proprio la “Disciplina dell’attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra” e stabilisce, essenzialmente, che “la raccolta dei reperti mobili e cimeli della Prima guerra mondiale, è soggetta ad “autorizzazione regionale”, della durata di cinque anni, rilasciata dagli uffici regionali su richiesta dell’interessato o per il tramite di associazioni culturali [28].

In questo contesto, l’art. 3 comma 1 della legge regionale sembrerebbe fare un riferimento all’uso di Md laddove parla di “utilizzo di attrezzature atte a localizzare, individuare e rimuovere i reperti mobili e cimeli”.

Ma tale potenziale apertura all’uso, in realtà è tutto sommato velleitaria e volutamente letta in modo ambiguo. Infatti, anche in virtù dei principi della normativa nazionale in materia di tutela del patrimonio culturale (che, si ricorda, è materia di legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione) la legge regionale non può andare contro il corpus normativo statale. Ed infatti quando si parla di raccolta, lo stesso articolo 3 chiarisce riguardare “reperti mobili e i cimeli individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l’uso delle mani o con il ricorso a mere movimentazioni di superficie, (...) escludendo in ogni caso operazioni di scavo”. E non a caso, anche nella modulistica per il rilascio dell’autorizzazione, il richiedente autocertifica di “essere a conoscenza delle caratteristiche dei beni potenzialmente oggetto di recupero e di avere adeguata cognizione della normativa a tutela dei beni culturali, attestando di essere informato delle prescrizioni in materia del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004), e di avere anche preso visione dell’informativa sintetica in calce alla presente domanda”. L’informativa sintetica allegata, non a caso, cita espressamente tra gli altri, l’art. 91 del Cbcp e le sanzioni penali degli artt. 175 e 176 (quest’ultimo ora abrogato) Cbcp in materia di ricerche archeologiche e impossessamento di beni culturali.

Quindi, per quanto riguarda la regione Veneto, la liceità dell’uso del Md è, come peraltro si poteva evincere supra, non tanto nell’uso dello strumento in sé, quanto nella sua non propedeuticità all’attività di scavo conseguente.

Concludendo questa panoramica, e per completezza, si riferisce che sono state rinvenute anche ordinanze comunali di regolamentazione (anche) dell’utilizzo di rilevatori metallici. Così l’ordinanza comunale n. 80 del 26 luglio 2007 del Comune di Folgaria (Tn) [29], riguardante la ricerca di residuati bellici la vieta “con ogni mezzo” mentre ancora più specifica è l’ordinanza comunale n. 155/2021 del Comune di Castello Tesino (Tn) [30], che vieta invece “l’esecuzione di attività di scavo o simili non autorizzate, anche mediante l’uso del Md o di analoghi strumenti di ricerca su tutto il territorio di proprietà del Comune di Castello Tesino”, prevendendo sanzioni amministrative a riguardo.

6. Le conseguenze penali dell’uso del metal detector

A completamento della trattazione in materia di uso di Md sul territorio nazionale italiano, appare più che opportuna una digressione sulle sanzioni che l’ordinamento giuridico italiano intende applicare e che, a bene vedere, risultano diverse a seconda della condotta che l’autore intende porre in essere. E la loro elencazione seguirà proprio, in un ipotetico scenario, le diverse condotte di uso del Md e le relative violazioni penalistiche secondo un ideale sviluppo di attività che parte dal possesso, passa all’uso ed infine alle azioni che, di norma, ne conseguono.

Ecco pertanto adeguato iniziare con l’unica norma che si riferisce espressamente all’uso di Md.

Si tratta dell’art. 707-bis c.p. introdotto con la nota riforma penale del 2022 che punisce, come recita la rubrica il “Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli”. Contravvenzione al codice penale, fattispecie evidentemente di mero sospetto, vede però il legislatore fare tesoro della giurisprudenza costituzionale sui principi di materialità e offensività [31],- modellando una figura penale compatibile con le garanzie costituzionali: prescinde da ogni riferimento a caratteristiche soggettive del reo ed è costruita non sulla mera detenzione, bensì su una forma specifica di possesso qualificato da elementi che lo rendono oggettivamente e concretamente pericoloso [32], configurandosi come una sorta di tentativo del reato di sottrazione illecita di beni culturali appartenenti al demanio culturale statale, disciplinato dall’art. 518-bis c.p. [33].

L’articolo 707-bis c.p. pertanto si pone quale tutela anticipata al patrimonio culturale, sanzionando chi venga trovato in possesso di Md (o altre apparecchiature per il sondaggio del terreno) “all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge” senza giustificato motivo. La sanzione prevista è quella dell’arresto sino a due anni e della multa da 500 a 2.000 euro.

Il possesso ingiustificato è un illecito comune, con una fattispecie incriminatrice fondata sul sospetto, che assume però una idoneità offensiva in presenza di requisiti giustificativi (o meglio, di assenza di giustificazioni) e spaziali. È infatti la presenza del soggetto (qualificata dal possesso non giustificato di Md) in determinate aree, tassativamente individuate, a connotare la fattispecie. In primis si parla di parchi o aree archeologiche, per i quali occorre rifarsi all’art. 101, comma 2, lett. d) e e) Cbcp [34], in seconda battuta si parla di “zone di interesse archeologico delimitate con atto dell’amministrazione competente” e, infine, le “aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge”.

Perché si configuri la contravvenzione prevista dall’art. 707-bis c.p., è necessario che il soggetto non sia in grado di offrire una motivazione plausibile circa l’attuale uso delle attrezzature in suo possesso. È sufficiente la mera disponibilità degli strumenti, congiunta a una concreta possibilità di utilizzo immediato; non è, invece, necessaria la prova di un impiego effettivo [35].

Proseguendo in un ipotetico sviluppo di condotte, dopo il mero possesso qualificato (punibile quindi solo in determinate aree del territorio nazionale) il legislatore non ha inteso punire il generico uso di un Md quanto più le condotte che, di norma, seguono al rilevamento di metalli da parte dello strumento.

È probabilmente questo il punto nodale della trattazione. La detenzione e il possesso di un Md sono di norma lecite (tranne l’eccezione di cui supra), altrettanto lo è il mero utilizzo quale rilevatore. È l’attività di norma immediatamente successiva, relativa allo scavo che assume, di nuovo, i caratteri dell’illiceità penalmente rilevante. È su questo punto che i possessori di Md e le associazioni di categoria basano spesso il loro riferimento ad una liceità generica. E, in punta di mero diritto, hanno ragione. Ma il mero rilevamento metallico, non seguito da attività di scavo è verosimilmente poco appetibile, anche quale hobby. A che pro rilevare un metallo nel sottosuolo se poi non posso portarlo in superficie? È su quest’ambiguità però che si gioca tutto.

Come accennato già supra, infatti, ogni ricerca nel sottosuolo (che non sia evidentemente giustificabile in altro modo) è sussumibile nelle ricerche archeologiche, di cui lo Stato (rectius: il ministero della Cultura) ha il monopolio. Pertanto è abbastanza normale che ai sensi dell’art. 175 Cbcp si punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da 310 a 3.099 euro “chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all’articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall’amministrazione”. Il poter ricondurre l’uso del Md [36] alla contravvenzione penale di cui sopra è proprio nella locuzione “opere per il ritrovamento di cose indicate all’art. 10”. È nella finalità dell’utilizzo. Se, come la stragrande maggioranza di detectoristi, intendo recarmi in qualche area boschiva o rurale a “spazzolare” il terreno sperando di trovarvi nel sottosuolo qualche moneta o qualche residuato bellico, anche risalente nel tempo, è chiaro che sto svolgendo, ancorché in forma particolarmente primitiva e embrionale, opere per il ritrovamento di beni culturali senza concessione.

Non a caso la contravvenzione di cui all’art. 175 comma 1 Cbcp (reato di pericolo presunto e di mera condotta) intende tutelare l’integrità del patrimonio archeologico da forme di inquinamento dei contesti (scientificamente importantissimi) contrastando anche il pericolo di dispersione di beni culturali.

Ed è proprio in questo contesto che lo stesso art. 175 Cbcp alla lettera b punisce anche chi “essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 90, comma 1, le cose indicate nell’articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea” La disposizione (reato omissivo di pericolo presunto) si applica pertanto ai rinvenimenti (veramente) fortuiti di cui si è ampiamente parlato prima. Anche un uso legittimo di Md che porti al ritrovamento, evidentemente non nel sottosuolo ma in superficie, di beni culturali, comporta l’obbligo di denuncia alle autorità previste (Sindaco, Autorità di pubblica sicurezza e Soprintendente) e di conservazione temporanea del bene rinvenuto sino all’intervento dell’autorità. Al riguardo, l’art. 90 Cbcp impone allo scopritore di lasciare il bene nelle condizioni e nel luogo di rinvenimento, riconoscendogli, però, la facoltà, con riferimento ai soli beni mobili, di rimuovere gli stessi per meglio garantirne la conservazione e la sicurezza nell’ipotesi in cui “non si possa altrimenti assicurarne la custodia”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, per la sussistenza dell’elemento soggettivo della contravvenzione di cui all’art. 175, lett. b), Cbcp è sufficiente provare la colpa, accertando attentamente che sia possibile - sulla base della natura delle cose ritrovate e delle condizioni della sua scoperta - avvertire un obiettivo interesse culturale del bene, indipendentemente dal suo pregio più o meno rilevante [37].

Lo scavo per ricercare gli oggetti rilevati dal Md potrebbe però comportare anche ben altro in relazione al potenziale danneggiamento della cosiddetta stratigrafia archeologica [38]. Si tratta dell’insieme delle sovrapposizioni di depositi e livelli del terreno che documentano le fasi successive di utilizzo di un sito. La stratigrafia costituisce la base interpretativa dell’archeologia moderna, poiché ogni strato contiene dati cronologici, funzionali e culturali che consentono di ricostruire sequenze storiche e trasformazioni nel tempo. Un intervento che altera o distrugge la stratificazione compromette, a volte irrimediabilmente, la possibilità di leggere il sito e ricostruire la sua storia. Diversamente da un danno meramente estetico, in tali casi si distrugge il valore informativo e scientifico del bene. Evidente quindi come l’uso del Md possa certamente danneggiare la stratigrafia archeologica di un sito. La stratigrafia è da considerarsi un vero e proprio bene culturale di per sé. Le conseguenze di questo riportano ad altre due fattispecie di reato, l’art. 733 c.p. e il novello art. 518-duodecies c.p. I due reati, che sembrano punire entrambi (anche) il danneggiamento di beni culturali.

L’art.?733 c.p., rubricato “Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale”, è una contravvenzione che sanziona condotte generiche di distruzione, deterioramento o danneggiamento, punite con pene lievi (arresto o ammenda) e orientate a tutelare non tanto il bene in sé quanto l’interesse pubblico alla conservazione del patrimonio culturale nella sua dimensione collettiva e diffusa. La norma si configura come reato di chiusura, applicabile anche a beni non formalmente dichiarati culturali ma comunque riconoscibili come tali per le loro caratteristiche oggettive [39].

L’art.?518-duodecies c.p., al contrario, è una fattispecie delittuosa che punisce, con pena detentiva da due a cinque anni e con la multa da 2.500 a 15.000 euro, chiunque volontariamente danneggia, deturpa, imbratta o fa uso illecito di un bene culturale o paesaggistico. L’elevazione della soglia edittale e la natura delittuosa della condotta riflettono una diversa opzione di politica criminale, tesa a valorizzare la centralità del bene culturale come interesse costituzionalmente protetto e ad armonizzare il diritto penale interno con gli obblighi internazionali [40]. Il passaggio da una tutela “generica” (art.?733 c.p.) a una tutela “qualificata” (art.?518-duodecies c.p.) comporta importanti conseguenze interpretative. Come evidenziato già dalla relazione dell’Ufficio del massimario della Corte di cassazione [41] l’introduzione del reato di cui all’art 518-duodecies c.p. ha di fatto svuotato l’art. 733 c.p. che oggi punisce solo condotte di danneggiamento colposo. Allo stato è difficile ipotizzare, tenuto conto delle mille variabili che potrebbero comportare un elemento soggettivo diverso quale fattispecie si attagli meglio all’uso illecito del Md. Tale dubbio è peraltro aggravato dall’unica pronuncia giurisprudenziale in materia (antecedente però l’introduzione del reato ex art. 518-duodecies c.p.) che ha ritenuto il danneggiamento della stratigrafia come condotta interna alla contravvenzione dell’art. 175 Cdcp e, quindi, come parte delle ricerche archeologiche.

Archiviate le condotte di detenzione e uso del Md, si deve necessariamente proseguire oltre. Rilevato il bene e portatolo alla luce, fatti che già possono avere rilevanza penale, cosa accade se, come normalmente succede, si procede alla sua appropriazione?

Prima della riforma del 2022, era l’art 176 Cdcp a sanzionare “l’impossessamento illecito” [42]. Tale fattispecie delittuosa, oggi abrogata, è stata trasfusa nel novello art. 518-bis c.p., furto di beni culturali che, oltre che riprendere la fattispecie di furto comune, applicandola ai beni culturali, espressamente sanziona, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500 anche chiunque “si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini” condotta che si adatta perfettamente all’utilizzatore “improvvido” di Md. Con riguardo alla locuzione “beni culturali” è importante rammentare come non si debba parlare di “beni culturali” in senso formale (ovvero previa dichiarazione di interesse) ma in senso sostanziale. A riguardo, nel caso di specie, non è solo l’appartenenza ab origine allo Stato dei beni rinvenuti nel sottosuolo (che renderebbe i beni ope legis beni culturali ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Cbcp) ma anche una semplice culturalità del bene desumibile dalle caratteristiche oggettive del bene quali la tipologia, la localizzazione, la rarità o altri analoghi criteri, e la cui prova può desumersi o dalla testimonianza di organi della p.a. o da una perizia disposta dall’autorità giudiziaria. Su questa linea si è conformato anche un costante e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale [43].

Infine, si può concludere la carrellata di fattispecie penali astrattamente riconducibili all’uso del Md con la violazione di cui all’art. 518-quater c.p., ovverosia la ricettazione di beni culturali che punisce, con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000 chiunque “fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare”. Si tratta di un reato speciale “costruito” sul modello della ricettazione comune pur avendo ad oggetto “beni culturali” provenienti da qualunque delitto presupposto e dunque anche dai reati di cui si è ampiamente parlato supra.

Come è stato già evidenziato dalla relazione dell’ufficio del massimario della Cassazione [44] la condotta tipica è ampia e, proprio per quanto concerne potenzialmente l’uso del Md, diversi orientamenti giurisprudenziali hanno riconosciuto che il possesso di oggetti archeologici (che appartengono a titolo originario allo Stato) è considerato fatto indiziante di un avvenuto impossessamento (oggi furto) di beni culturali [45]. L’onere della prova sulla liceità del possesso stesso, a quel punto, incombe sul possessore [46].

7. Conclusioni

È abbastanza normale che l’evoluzione tecnologica, sociale e spesso perfino antropologica possa portare alla nascita di fenomeni umani non coperti da regole e normative che possano garantirne uno svolgimento pacifico e lecito.

Spesso però, vuoi per pigrizia mentale, vuoi per ignoranza, vuoi per dolo, ai fenomeni umani “nuovi” si pretende sempre la creazione di una normativa chiara ed evidente anche quando una lettura maggiormente approfondita delle norme esistenti permetterebbe di “inquadrare” il fenomeno, senza dover ricorrere a nuove (e a quel punto superflue) legiferazioni.

È proprio questo il caso dell’uso del metal detector. Certo, come si evincerà dalla lettura di questo contributo la norma non è evidente, non è lapalissiana, ed occorre interpolare più di una fonte normativa e scomodare diverse volte giurisprudenza e dottrina per far quadrare un cerchio. Il tutto in una branca del diritto, come la legislazione sui beni culturali, che già soffre di criticità sistemiche e di una carente attenzione - a parere di chi scrive - alla multiformità della materia, che deve tener conto, congiuntamente, di aspetti amministrativistici, penalistici, civilistici e, perché no, tributaristici e doganali in una cornice internazionale - anch’essa - non sempre chiarissima [47].

In realtà il nostro legislatore si era accorto, in sede di riforma dei reati contro il patrimonio culturale, che fosse opportuno un indirizzo normativo. In commissione giustizia al Senato, infatti, era stato presentato un apposito emendamento volto a vietare tout court l’uso del metal detector sul territorio nazionale, salvo esplicita autorizzazione della Soprintendenza competente e fatte salve attività professionali lecite [48].

L’emendamento, non approvato, è stato riconvertito in identico ordine del giorno [49]. Eppure al di là della scelta legislativa di non approvare una disciplina che nel suo essere drastica avrebbe però avuto il carattere della chiarezza, restava la possibilità - mancata - di dare un inquadramento normativo ad un hobby che, come evidente, rischia di creare più di qualche grattacapo all’utente finale.

 

Note

[*] Ferdinando Angeletti, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino. Dottore di ricerca in Storia d’Europa, ferdinando.angeletti@yahoo.it.

[1] Dall’ormai classico “I recuperanti” di Ermanno Olmi del 1970 (https://www.raiplay.it/programmi/irecuperanti (Url consultata il 20 luglio 2025) alla serie tv pluripremiata della BBC Detectorist, giunta a quattro stagioni (https://www.bbc.co.uk/programmes/b06l51nr - Url consultata il 20 luglio 2025) o il programma “Metal Detective” (https://dmax.it/programmi-dmax/metal-detective giunto ormai alla quinta stagione).

[2] L. Deporanis, Manuale del Metal Detector: segreti e tecniche per una ricerca perfetta, Independently published, 2025.

[3] E. Meacci, Ritrovamenti con il MD: no alla caccia di tesori, sì alla legalità, in Archeostorie® Magazine, 28 febbraio 2017, https://www.archeostorie.it/treasure-hunter-no-grazie-sono-un-cacciatore-di-legalita/ (Url consultata il 20 luglio 2025); Autore Sconosciuto, Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale, in Generazione di Archeologi, 20 maggio 2017, https://generazionediarcheologi.com/2017/05/20/diritto-beni-culturali-codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio-ritrovamenti-e-scoperte-sezione-i/ (Url consultata il 20 luglio 2025); Autore Sconosciuto, Un esempio di informazione diseducativa: il TG2 e l’invito ad utilizzare il MD, in Generazione di Archeologi, 8 luglio 2020, https://generazionediarcheologi.com/2020/07/08/un-esempio-di-informazione-diseducativa-il-tg2-e-linvito-ad-utilizzare-il-metal-detector/ (Url consultata il 20 luglio 2025).

[4] L. Ciocca, Teoria e Tecnica Avanzata del Metal Detecting, Createspace, 2010.

[5] E. Meacci, Il metal detecting amatoriale, Youcanprint, 2016, pag. 35. Notevole che una frase del genere sia inserita in un manuale sull’uso del Md.

[6] Fatto salvo, come si vedrà, quanto previsto per il possesso del Md in specifiche aree di cui infra.

[7] Ex plurimis si citano alcuni articoli stampa riportanti notizie di attività del Comando Cc Tpc: https://www.laprovinciacr.it/news/cronaca/479918/nei-campi-con-zappa-e-metal-detector-denunciato-l-archeologo-illegale.html; https://www.laprovinciadicomo.it/stories/premium/como-citta/gli-indiana-jones-metal-detector-cercavano-monete-antiche-denunciati-o_2621658_11/; https://www.corriereadriatico.it/pesaro/pesaro_posta_facebook_reperti_storici_trovati_metal_detector_ma_finisce_guai_la_soprintendenza_rischia_6_anni_42enne_ultime_notizie-8759089.html; https://www.ilpescara.it/cronaca/sequestro-reperti-archeologici-denunce-carabinieri-abruzzo.html; https://www.marigliano.net/2025/05/campi-flegrei-bloccati-tre-uomini-con-metal-detector-denunciati-per-violazione-del-codice-penale/110313/ (Url consultate il 20 luglio 2025).

[8] S. Yamazaki, H. Nakane, & A. Tanaka, Basic analysis of a metal detector. Instrumentation and Measurement, Ieee Transactions, 2002, n. 51, pagg. 810-814.

[9] Per le applicazioni - legali - dell’uso del Md in campo archeologico si può vedere E. Banning, The Archaeological Impacts of Metal Detecting, in Open Archaeology, 2019, 5.

[10] S. Ferreri, Il metal detector: alleato o avversario della ricerca storica? Inghilterra e Italia a confronto nel diritto: Spunti di raffronto nelle politiche di cura di tracce del passato, in Milan Law Review, 2022, 2, pagg. 1-36, per una visione tutto sommato critica dei divieti e limiti italiani in rapporto alla normativa britannica.

[11] S. Gardini, Il premio per il rinvenimento di beni culturali. Ritrovamenti, scoperte e premi nella più recente giurisprudenza, in Aedon, 2024, 2, pag. 138 ss.

[12] G. Pescatore, Dei tesori artistici e archeologici considerati nel rispetto giuridico, in Il Giornale delle leggi, VIII, pag. 1887. Fu grazie al concetto, tutto romanistico, di “depositio” che si poté garantire una differenziazione atta a permettere il - successivo - monopolio statale. Così successivamente G. Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, Firenze, 1880, vol. II, pag. 154 ss. che inserì il sottosuolo archeologico nel più ampio contesto delle cose “fatte pubbliche per uso”, poiché naturalmente classificabile come cosa pubblica. Così anche S. Jannuzzi, Del diritto dello Stato sugli oggetti di belle arti, Napoli, 1899 e F. Filomusi Guelfi, Diritti reali, Roma, 1907, pag. 160, che consideravano il sottosuolo come res publica. Tale disamina è già presente in S. Gardini, op. ult. cit. Vedasi anche, dello stesso autore, S. Gardini, La disciplina amministrativa dell’archeologia, Napoli, Edizioni Scientifiche italiane, 2023 (in particolare pagg. 40-54).

[13] Così secondo un orientamento giurisprudenziale (Corte Cass. civile, n. 10355/1995). La dottrina, a riguardo, non è stata e non è invece completamente concorde. Così in L. Parpagliolo, voce Scavo, in Enciclopedia italiana, Roma, 1936. Altra parte della dottrina, invece, riconduce tale principio alla successiva legge 1089/1939 (cd. legge Bottai), così anche, S. Gardini, La disciplina, cit.

[14] Così dal combinato disposto dell’art. 826 codice civile e art. 91 del Cbcp.

[15] S. Gardini, La disciplina, cit.

[16] Per approfondire la tematica, ancora S. Gardini, La disciplina, cit., che richiama, nel senso, G. Pistorio, Art. 90, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, cit., pag. 881 e Corte Cass., sez. I civile, n. 2995/2006, in Giur. civ., 2006, pag. 819 ss.

[17] Ex plurimis Corte Cass., sez. III, n. 24065/2018.

[18] Così ex plurimis Corte Cass. pen., sez. III, n. 28239/2010 e Corte cass. pen., sez. III, n. 42458/2015.

[19] Cessione da parte dello Stato, acquisto o circolazione antecedente il 1909, scavo su territorio estero.

[20] Corte Cass. pen., sez. III, n. 24654/2009.

[21] Tra i tanti https://www.archeostorie.it/treasure-hunter-no-grazie-sono-un-cacciatore-di-legalita/ (Url consultata il 29 marzo 2025).

[22] Da ultimo S. Gardini, op. ult. cit.

[23] Il cui art. 29 parlava di ritrovamenti in caso di demolizione.

[24] S. Gardini, op. ult. cit.

[25] Così anche Cons. St., sez. VI, n. 2302/2015, punto 2, pag. 5: “vale anche al riguardo la distinzione tra “ritrovamento” e “scoperta fortuita” di beni culturali, essendo il primo il frutto di una ricerca mirata, come quella programmata nel caso di specie (...), mentre la seconda è occasionale e indipendente da ogni preordinata ricerca, con il riconoscimento del premio a chi abbia cooperato al rinvenimento pur non essendone obbligato”.

[26] A. Ferretti, Manuale di Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio, Napoli, 2019, pag. 228.

[27] Circolare n. 29 del 2021 del ministero della Cultura - Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio - servizio II, avente ad oggetto “Premio per i ritrovamenti” (d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 90, 91, 92, 93). Procedimento di attribuzione del premio. Rintracciabile online in https://soprintendenzapisalivorno.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/08/circolare-n.29-2021-.pdf. (Url consultata il 22 aprile 2025). Grassetto dell’autore.

[28] Si veda anche la delibera di giunta regionale Veneto n. 952/2012 che disciplina i criteri di rilascio dell’autorizzazione e la modulistica derivante.

[29] https://ruma.satollo.net/wp-content/uploads/2022/05/Comune-di-Folgaria-Metal-Detector.pdf (Url consultata il 20 luglio 2025).

[30] https://www.comune.castello-tesino.tn.it/ocmultibinary/download/1047/20687/2/2b90b2220eb2976e8c371b7961c64234.pdf/file/ORDINANZA%252B155_2021.pdf (Url consultata il 20 luglio 2025).

[31] In particolare della sentenza della Corte costituzionale n. 370 del 2 novembre 1996, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale parziale dell’art. 708 c.p.

[32] A. Visconti, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, in La legislazione penale, 2021, pag. 21 ss.

[33] Purtuttavia è necessario ricordare che il reato di impossessamento illecito, di cui si parlerà infra, (oggi furto di beni culturali) presenta il presupposto necessario dell’impossessamento, una condotta per la quale la mera detenzione o possesso qualificato non raggiungono il livello di “tentativo” (cfr. G.P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis, in Dir. pen. contemp., 2022, 1, pag. 1 ss.

[34] L’area archeologica è un “sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica”, mentre un parco archeologico è un “ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all’aperto”.

[35] Il possesso generico, come evidenziato da Corte cost., 20 giugno 2008, in Giur. cost., 2008, pag. 2355, in materia di fattispecie penale analoga, non è punibile. Non basta pertanto che l’impiego per finalità illecite risulti remoto o meramente ipotetico.

[36] Ancorché si sia esplicitata la duplicazione delle azioni (rilevamento con l’uso del Md e successivo scavo), per facilità di trattazione d’ora in avanti si parlerà di un generico “uso di Md” indicando (laddove non diversamente chiarito) entrambe le attività come parti di un’unica condotta.

[37] Corte Cass. pen. n. 9011/1997 in Giust. pen., 1998, c. 282.

[38] Per la quale si possono consultare ancora i classici P. Barker, Tecniche dello scavo Archeologico, Milano, Longanesi & C., 1977 e E.C. Harris, Principles of Archaeological Stratigraphy (2nd Edition), Academic Press: London and San Diego, 1989.

[39] P. Troncone, La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell’art. 733 C.P. in Diritto Penale Contemporaneo, https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1458463602TRONCONE_2016a.pdf (Url consultata il 20 luglio 2025).

[40] N. Recchia, Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali, in Aedon, 2022, 2, pag. 90 ss.

[41] Corte Cass., Ufficio del Massimario e del Ruolo - Servizio Penale, Relazione n. 34/22 del 21 giugno 2025, pag. 47 rintracciabile in https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1656495689_relazione-massimario-34-2022.pdf (Url consultata il 20 luglio 2025).

[42] D. Colombo, Osservazioni in tema di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.), in Aedon, 2023, 1, pag. 68 ss.

[43] Corte Cass. pen., sez. III, n. 24988/2020 per l’approccio sostanzialistico, Corte Cass. pen., sez. III n. 35226/2007 per le caratteristiche oggettive del bene e la loro prova.

[44] Corte Cass., Ufficio del Massimario e del Ruolo - Servizio Penale, cit., pag. 28.

[45] Corte Cass. pen., sez. III, n. 49413/2003.

[46] Ex plurimis Corte Cass. pen., sez. IV, n. 14792/2016.

[47] A. Ciampi, La protezione del patrimonio culturale: strumenti internazionali e legislazione italiana, Torino, Giappichelli, 2014.

[48] Si tratta della proposta di emendamento 1.0.1 al ddl n. 882 che testualmente recitava “Dopo l’articolo aggiungere il seguente: ART. 1-bis (Autorizzazione all’utilizzo di apparecchiature per la rilevazione dei metalli) 1. Sul territorio nazionale è vietato l’utilizzo di rivelatori di metalli (metal detector) senza specifica autorizzazione, se non per uso connesso a specifiche attività professionali. Chiunque intenda farne uso deve chiedere apposita autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio del luogo ove avviene l’utilizzo del rilevatore, specificandone la tipologia e le finalità della ricerca. 2. Le aree interdette ai rilevatori di metalli sono indicate nei Piani Territoriali regionali. 3. Qualora nella rilevazione si rinvenga qualsiasi oggetto archeologico, questo va consegnato alla più vicina Sovrintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio. 4. Con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministero delle attività produttive, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, si provvede a stilare l’elenco di tutte le attività professionali che utilizzano abitualmente i metal detector, per le quali non è necessaria l’autorizzazione di cui al comma 1. 5. Il controllo sull’osservanza delle disposizioni del presente articolo compete al Ministero della cultura agli organi di polizia locale e agli organi di pubblica sicurezza”. Così in https://www.senato.it/show-doc?leg=18&tipodoc=EMENDC&id=1315515&idoggetto=1088930 (Url consultata il 20 luglio 2025).

[49] Ordine del Giorno n. G/882/2/2 al ddl n. 882, rintracciabile in https://www.senato.it/show-doc?leg=18&tipodoc=EMENDC&id=1317918&idoggetto=1088930 (Url consultata il 20 luglio 2025).

 

 

 



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