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L’ordinamento dei beni culturali: elementi di contesto

Patrimonio culturale, ricerca e formazione superiore: rapporti da costruire [*]

di Carla Barbati

Sommario: 1. Una questione di distanze. - 2. La formazione superiore: difficili convivenze e occasionali interazioni. - 3. La ricerca scientifica: dei reciproci confini. - 4. Le interdipendenze mancate: il caso dei musei. – 5. I saperi per il patrimonio culturale: ovvero di un percorso e delle sue tappe.

Cultural Heritage, research and higher education: connections to built
This paper will focus on the intimate relationships between cultural heritage and higher education institutions and on how to improve and strenghten these connections so as to meet the new needs of cultural heritage, at the same time allowing higher education institutions to fully fulfill their role, as creators of human capital. Of all the categories of cultural heritage, museums are among the ones that can most implement these relationships. Indeed, museums and higher education institutions share similar values and goals. Not surprisingly, over the last decades a lot of example of collaborations between them have florisched all over the world and also in Italy, where however they still have an episodic and unstable character. To strengthen these relatioships system policies and procedures therefore seem necessary.

Keywords: Cultural Heritage; Museums; Education; Research.

1. Una questione di distanze

L'esistenza di intime connessioni fra le espressioni di quanto oggi è compreso nella nozione di patrimonio culturale e l'insieme delle attività che danno contenuto alla ricerca scientifica può considerarsi immanente alla stessa categoria dei beni culturali e paesaggistici che vanno a costituirlo.

Connessioni che interessano tutti i saperi e tutte le esperienze che ad essi attingano ma che nel caso del patrimonio culturale posseggono quella speciale, sebbene non unica, rilevanza tratta dalle esigenze di una ricerca e di una formazione, intrinsecamente teorico-pratiche, il cui proficuo svolgimento presuppone complementarità se non vere e proprie compenetrazioni.

Questo rapporto naturale tra la cultura, nelle sue diverse espressioni, la ricerca scientifica e la formazione era stato, d'altro canto, percepito già dal legislatore dello Stato unitario quando, pur nel quadro dell'amministrazione "minima" dello Stato ottocentesco, caratterizzata dalla presenza di un numero contenuto di apparati ministeriali, le contiguità dei due ambiti indussero, fra i diversi assetti ipotizzati, a deciderne la riconduzione al governo di un unico ministero, quello della Pubblica Istruzione, e di un unico ministro quale vertice politico e, per allora, anche amministrativo [1].

Pur godendo in tal modo, e per molti anni, di un comune ambiente politico e amministrativo, le relazioni fra i due settori non si estendevano tuttavia al piano delle funzioni né delle modalità di loro esercizio, raccontando un'affinità statica che non riusciva a farsi interazione né tantomeno integrazione di azioni e di politiche, che restavano distanti.

Una distanza che fu espressamente dichiarata quando nel 1975 la cura del patrimonio culturale, già assegnata a un distinto vertice politico, pur senza portafoglio, venne ascritta alla responsabilità di un apposito ministero, quello per i beni culturali e ambientali [2].

Da allora, le differenti soggettività degli apparati ministeriali di riferimento hanno fatto delle affinità e delle reciproche funzionalità la ragione di rapporti al più supposti fra due ambiti diventati oggetto di competenze distinte e soprattutto intese dai rispettivi titolari in termini pressoché dominicali.

Da un lato, dunque, quello che sarebbe diventato, ed è, il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da sempre retto da regolamenti attenti prevalentemente alla sistemazione interna delle funzioni ad esso assegnate, poveri di indicazioni circa le modalità del loro esercizio oltre che silenti in merito ai rapporti attivabili con i soggetti della ricerca e della formazione diversi da quelli riconducibili al sistema delle istituzioni e degli enti sottoposti al suo indirizzo e alla sua vigilanza.

Dall'altro, quello che, con il d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368, diventa il ministero per i Beni e le Attività culturali, titolare di attribuzioni che il decreto istitutivo estende allo "studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza" [3], quasi a dotare di un contesto funzionale più ampio e normativamente identificato attività da esso già assolte tramite strutture risalenti quali le Scuole di Alta Formazione e di Studio operanti presso l'Istituto Centrale del Restauro, l'Opificio delle Pietre Dure, l'Istituto Centrale per la Patologia del Libro che, nella configurazione dell'(allora) nuovo ministero, trovavano del pari una conferma del loro riconoscimento [4].

Ed è a sviluppo di queste esperienze che il Mibact, nell'organizzazione per esso delineata dal d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171 e, sotto questo profilo, conservata dal successivo d.p.c.m. 19 giugno 2019, n 76, vede rafforzarsi il proprio ruolo anche con riguardo alle attività di formazione e ricerca condotte presso le sue strutture centrali e periferiche.

Espressione, fra le più significative, della rinnovata attenzione portata a queste aree di intervento, è la scelta di dotarlo di un'apposita direzione generale dedicata a Educazione e Ricerca, accompagnata dalla previsione di un impegno in queste attività anche delle articolazioni periferiche, segnatamente, delle soprintendenze e dei musei [5].

Quanto alla nuova direzione generale, essa è così tenuta, fra le altre, a svolgere "funzioni e compiti relativi al coordinamento, alla elaborazione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei campi di pertinenza del ministero" nonché a promuovere iniziative formative e di ricerca anche in collaborazione con enti pubblici e privati, istituzioni di ricerca europee e internazionali. Soprattutto, è invitata a cooperare con il Miur, con il CNR e con altri enti di ricerca italiani o esteri "alle attività di coordinamento dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del ministero" [6].

La collaborazione supposta cede in tal modo il passo a una collaborazione esplicitamente evocata, sia pure da una sola delle due parti, ma che, destinata ad affermarsi in un ambiente governato da apparati attenti a difendere anziché condividere i propri spazi, si annuncia pur sempre come collaborazione debole, capace di vivere essenzialmente nello spazio delle enunciazioni e degli intenti dichiarati più che tradursi in politiche di sistema e in azioni concrete.

Ed è in questo ambiente che le distanze espresse dagli apparati, sedi di assetti e di scelte amministrative nonché di indirizzi politici atti a orientare e, a determinati effetti, condizionare anche l'azione delle tante autonomie o comunque dei tanti attori cui è affidato il funzionamento dei settori ad essi sottoposti, trovano tanti interpreti, diventando anche distanze fra gli interessi dei quali i loro diversi soggetti sono portatori.

2. La formazione superiore: difficili convivenze e occasionali interazioni

Le distanze più che le vicinanze fra i due ambiti connotano così, e innanzi tutto, la configurazione e l'erogazione dei percorsi formativi per il patrimonio culturale, consegnandoli a interazioni occasionali, di per sé instabili, e a limitati avvicinamenti di sistema che, proprio perché intercorrenti fra soggetti impegnati a ribadire l'esclusività del proprio ruolo, generano sovrapposizioni quando non alimentano difficili convivenze.

Nello spazio della formazione superiore, ormai sottratta al monopolio delle Università, per essere oggetto di competenze riconosciute anche ad altre strutture, fra le quali talune direttamente riconducibili all'apparato ministeriale dei beni e delle attività culturali, si sviluppano in tal modo poche convivenze di sistema.

Fra queste, quelle proposte dai dibattuti percorsi necessari all'acquisizione della qualifica di restauratore e all'esercizio della corrispondente professione [7].

Corsi professionalizzanti, previsti e richiesti già dall'art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per il quale sono abilitate a renderli le Scuole di alta formazione e studio, istituite ai sensi dell'art. 9 del d.lg. n. 368/1998, le Accademie di belle arti nonché centri istituiti d'intesa dal ministero e dalle regioni, anche con il concorso delle Università e di altri soggetti pubblici e privati, accreditati secondo modalità e requisiti minimi di organizzazione e di funzionamento stabiliti con decreto interministeriale [8].

Ed è stato appunto con il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, adottato congiuntamente dal Miur e dal Mibac, che si sono definiti i criteri e i livelli di qualità per l'insegnamento del restauro nonché le modalità di accreditamento e vigilanza delle strutture che lo impartiscono, fra le quali sono espressamente annoverate le Istituzioni universitarie.

Un sistema plurale, quanto ai soggetti legittimati a erogare un percorso educativo a ciclo unico, articolato in 300 crediti, corrispondenti ai crediti formativi universitari, al termine del quale le Università rilasciano la laurea magistrale abilitante alla professione di restauratore, la cui classe sarà poi istituita con d.m. 2 marzo 2011 [9], le accademie di belle arti rilasciano il diploma accademico di secondo livello e le altre istituzioni formative accreditate un diploma equiparato alla laurea magistrale [10], sottoposto alla verifica di una commissione mista, istituita con l'art. 2, comma 5, del decreto interministeriale 7 febbraio 2011, i cui componenti sono espressione di designazioni effettuate dai due ministeri e dai loro organi consultivi.

Un modello che supera ogni esclusività di ruolo e che soprattutto contempla un'integrazione di competenze teorico-pratiche, estese al corpo docente, che ne fa uno dei pochi spazi formativi qualificato da cooperazioni di sistema fra i due settori, pur nelle difficoltà dei reciproci riconoscimenti.

Egualmente complesse sono le altre convivenze proposte dalla presenza di Istituzioni formative, pubbliche o private, di rilevanza nazionale, in materia di audiovisivo, cinema, teatro, musica, danza e letteratura, alle quali si accede con il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che il legislatore legittima a rilasciare titoli di studio suscettibili di essere riconosciuti equipollenti alla laurea, alla laurea magistrale e al diploma di specializzazione universitari.

A prevedere questa possibilità è l'art. 1, comma 21, della legge 13 luglio 2015, n. 107, subordinandola al rispetto di modalità e di requisiti che si vogliono fissati con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, adottato di concerto con il ministro dei Beni e delle Attività culturali, quale sarà il decreto interministeriale 22 dicembre 2015, n. 941, e al parere obbligatorio di un'apposita Commissione tecnico-consultiva mista Miur-Mibact, alla quale spetta anche individuare la classe di laurea cui il titolo è riconosciuto equipollente [11].

Procedure che non sempre hanno conosciuto esiti facili e immediati, a fronte delle elevate disomogeneità nei criteri di identificazione delle discipline oggetto delle attività formative previste nei rispettivi ordinamenti didattici e delle conseguenti difficili corrispondenze. Non a caso, oggetto di forti reazioni da parte degli organi rappresentativi del sistema universitario, impegnati a difendere il ruolo delle proprie istituzioni, dei propri percorsi e soprattutto a evitare trattamenti differenziati quanto ai processi di accreditamento e di valutazione delle strutture.

Per il resto sono appunto le distanze a connotare rapporti consegnati a interazioni contingenti. Ad essi restano affidate le pur numerose partnerships, per la formazione superiore in materia di patrimonio culturale, fra singole Università e singole articolazioni del ministero, specie Istituzioni museali, che prendono forma e vita in forza di iniziative assunte, spontaneamente e dal basso, dai soggetti dei due settori, talvolta su iniziativa dei governi territoriali [12].

Esperienze che, in quanto espressione di collaborazioni occasionali, non riescono tuttavia a farsi premessa di raccordi di sistema, continuando anche perciò a proporsi come percorsi integrativi o se si vuole accessori rispetto a tracciati che, per tutti i cicli della formazione superiore universitaria, restano nella competenza e nel controllo esclusivo, quanto ad attività erogabili, degli Atenei oltre che dello stesso Miur e dei suoi organi ausiliari.

La sola eccezione, per il terzo ciclo della formazione, rimane quella delle scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Solo per esse, con le loro tipicità e con le loro risalenti necessità di riordino, si prevede che gli ordinamenti didattici siano definiti "sulla base di criteri predeterminati con decreto del ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il ministro per i Beni e le Attività culturali" [13].

Ed è per colmare tali distanze, che possono significare anche allontanamento dei percorsi formativi universitari dalle necessità del patrimonio culturale e delle sue professioni, che prende avvio la ricerca di quella collaborazione fra i due ambiti, esplicitamente evocata dal regolamento di organizzazione del Mibact, la cui debolezza annunciata troverà conferma nell'esperienza. In particolare, nelle vicende che andranno a interessare l'attuazione del Protocollo d'Intesa firmato il 19 marzo 2015 dai Ministri Mibact e Miur [14].

L'impegno di durata quinquennale, benché rinnovabile, per una cooperazione rafforzata fra i due ministeri nel campo sia della ricerca sia della formazione superiore, con le parti che si propongono, fra l'altro, di operare per la revisione e la qualificazione dei corsi di laurea di primo e di secondo livello, delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato in materia di beni culturali e paesaggistici, al fine di garantire una maggiore aderenza alla necessità del mercato del lavoro, una più sicura adeguatezza ai profili professionali del settore che il Mibact era impegnato a definire e per assicurare un rapporto più stretto e proficuo con le esigenze della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, non vedrà la stipula degli accordi di programma previsti.

A interazioni contingenti continuano perciò ad essere affidate anche le collaborazioni, pur sempre immaginate dal Protocollo d'Intesa del 2015, fra gli Uffici centrali e periferici e gli Istituti di ricerca del Mibac, da un lato, le Università e gli enti di ricerca vigilati dal Miur, dall'altro. Rapporti pensati per elaborare congiuntamente progetti di ricerca e formativi relativi al patrimonio culturale basati anche su scambi e internships nonché per favorire la creazione di sinergie, anche in una prospettiva interdisciplinare, fra la rete museale in tutte le sue articolazioni e la rete dell'alta formazione del Miur, specie con riferimento a Dottorati e Master di formazione professionale.

Neppure l'iniziativa assunta, con l'avallo dei due Ministri, dagli organi consultivi più direttamente competenti, operanti presso il Miur e il Mibac, ossia il Consiglio Universitario Nazionale, deputato a rendere propri pareri sugli ordinamenti didattici dei corsi universitari, e il Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici per una revisione e una qualificazione dei corsi di laurea di primo e di secondo livello, funzionale alla costruzione di competenze rispondenti ai profili professionali del settore, vedrà mai la firma congiunta dell'accordo di programma a tal fine proposto, complice anche, sebbene non solo, la fine della legislatura e l'avvicendamento nei vertici ministeriali.

Del lavoro svolto dai due organi resterà nondimeno la conferma della necessità dei raccordi e delle armonizzazioni immaginate nel Protocollo d'Intesa, specie per quanto concerne l'offerta formativa universitaria. L'analisi del CUN evidenzierà infatti la presenza di una pluralità di classi di laurea triennale o magistrale direttamente o indirettamente volte alla formazione di professionalità per il patrimonio culturale, tutte debolmente rispondenti alle nuove esigenze dei beni culturali. In particolare, quanto ai corsi attivati, rileverà la limitata presenza di docenti impegnati in attività di formazione nella nuova museologia, nella digitalizzazione del patrimonio culturale, nella sua sicurezza statica e sismica e nella sua gestione manageriale, con l'assenza altresì di integrazioni, che non siano solo episodiche, di competenze.

Il quadro si delinea non meno confuso per il terzo ciclo della formazione, occupato da master universitari e da dottorati di ricerca nei quali non è del pari immediatamente riconoscibile la capacità di proporre percorsi rispondenti alle nuove necessità e consapevolezze della ricerca e delle professioni per il patrimonio culturale o comunque definiti in dialogo con esse [15].

Un'analisi che diventa dunque racconto di contesti che procedono l'uno separatamente dall'altro, con i raccordi che si fanno "eccezioni" rispetto a rapporti di sistema da costruire.

3. La ricerca scientifica: dei reciproci confini

E le distanze connotano anche le attività di ricerca, con la ricerca scientifica svolta presso le strutture e nei luoghi del patrimonio culturale e quella effettuata, sugli stessi temi e sovente sugli stessi oggetti, presso le Istituzioni universitarie e gli enti di ricerca che appongono l'una all'altra i limiti delle proprie modalità e condizioni di svolgimento.

La pluralità degli spazi ove si conduce la ricerca, di per sé connaturata a un'attività che da sempre conosce più sedi, sia pubbliche sia private, presso le quali può e deve essere svolta, si fa così differenza fra soggetti che si occupano prioritariamente di affermare le proprie specificità, dandosi regole organizzative e di funzionamento che diventano confini da difendere per il soddisfacimento di interessi che si vogliono anch'essi differenti, al limite della difficile compatibilità.

Indicatore risalente nonché perdurante, e pertanto tipico, di questa alterità e delle sue ragioni è la disciplina delle attività di ricerca archeologica, attualmente dettata dagli artt. 88 e 89 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, derivata dagli artt. 85-86 del d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, a loro volta intervenuti sulle disposizioni recate in proposito dagli artt. 43-50 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 [16]. Distanze come differenze che acquistano ulteriore spessore con i mutamenti che andranno a interessare, nel tempo, l'apparato chiamato a farsi portatore delle funzioni di tutela del patrimonio culturale.

Mentre la legge n. 1089 del 1939, nel suo art. 45, riservava infatti allo Stato queste attività di ricerca, imputando al ministro della Pubblica Istruzione, autorità unica di riferimento, il potere di "fare concessione a enti o privati di eseguire ricerche archeologiche", con l'art. 86 del Testo Unico del 1999 il soggetto legittimato a disporre queste concessioni sarà il ministero dei beni e delle attività culturali. La distinzione si consolida con il Codice del 2004, quando le attività di ricerca archeologica diventano oggetto di una riserva non più allo Stato, ma direttamente al Mibac, al quale viene esplicitamente attribuito il potere di riconoscere a terzi, pubblici o privati, la concessione all' esecuzione delle attività di ricerca archeologica [17].

A seguito delle riorganizzazioni che, per effetto del d.p.c.m. n. 171 del 2014 e dei suoi provvedimenti attuativi e correttivi, specialmente del d.m. 23 gennaio 2016, n. 44 l'amministrazione centrale e periferica del Mibact, il potere di dare in concessione a terzi l'esecuzione delle ricerche archeologiche diventa poi, nell'interpretazione dello stesso ministero, competenza esclusiva della direzione generale (unica) Archeologia, Belle arti e Paesaggio, anche quando abbia riguardo all'esecuzione di ricerche non invasive [18].

Scelta che si vuole dettata dalla necessità di superare la possibilità di deleghe alle soprintendenze anch'esse ormai unificate e perciò ritenute potenzialmente sprovviste dei saperi tecnici necessari a "decidere". Ma ciò che più rileva, ai fini del rapporto con la ricerca archeologica svolta da altri soggetti, segnatamente da quelli universitari, è al Mibac, nelle sue articolazioni centrali, che si assegna la valutazione dell'adeguata qualificazione e specializzazione delle persone autorizzate ad effettuarla, anche quando esse appartengano alla comunità scientifico-accademica. E al Mibac spetta anche la definizione delle condizioni temporali e sostanziali delle autorizzazioni [19].

In questa disciplina continua così a riflettersi l'idea, già considerata vetusta all'epoca della sua prima formulazione per opera della legge n. 1089 del 1939 [20], che la "cosa", qualificata dal principio dominicale dell'appartenenza, definisca, limitandole, le funzioni e gli interessi dei quali può essere oggetto sino a disconoscere la necessità di una composizione con altre funzioni ed altri interessi comunque insistenti su di essa.

Sullo sfondo resta, quasi sempre più disconosciuto, il rapporto fra le ricerche svolte dalle strutture del patrimonio culturale e quelle condotte dagli altri soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere queste attività di ricerca scientifica, quali appunto le Università e gli enti di ricerca. Sullo sfondo restano anche i rapporti che il Mibac potrebbe intrattenere con essi nonché con il ministero cui fanno riferimento, oggetto di un silenzio nel quale è facile scorgere la manifestazione di una volontà del legislatore e per esso del ministero.

Basti, in proposito, ricordare le osservazioni inutilmente formulate, in occasione dell'approvazione del Testo Unico del 1999, dalla VII Commissione della Camera perché i rapporti tra il Mibac e il sistema universitario e della ricerca fossero presi in considerazione e valorizzati. Un analogo parere fu espresso dall'allora Consiglio nazionale per i beni culturali, per il quale si sarebbe dovuto prevedere che lo Stato potesse effettuare le ricerche archeologiche, ad esso riservate, non solo attraverso le soprintendenze archeologiche ma anche tramite altre istituzioni provviste di specifiche competenze scientifiche, comprese le Università, sulla base di programmi di ricerca pluriennali da definire territorialmente con le relative soprintendenze" [21].

Un rapporto che, in una bozza del parere, si voleva anche informato al rispetto del principio che in ogni caso le limitazioni poste per esigenze di tutela non avrebbero dovuto "precludere l'esercizio effettivo della libertà di ricerca scientifica" [22].

Il silenzio del legislatore e del ministero, con il mancato recepimento di queste indicazioni, si appresta in tal modo a descrivere un contesto in cui la ricerca scientifica-archeologica sul patrimonio culturale svolta da soggetti non riconducibili al proprio apparato amministrativo diventa "altra".

Il processo annunciato dal Mibac sarà poi alimentato dal sistema universitario. Alle specialità e specificità invocate dagli attori del patrimonio culturale si andranno ad affiancare quelle che le autonomie universitarie invocano per sé e che saranno rafforzate da una normativa impegnata a irrigidire, nell'ambito e ai fini di una riforma che pretende di incentivarne la qualità e l'efficienza [23], le regole che presiedono allo svolgimento delle attività di ricerca.

Sottoposta a criteri e a parametri di valutazione e perciò a forme di espressione e diffusione che assumono come ambiti di riferimento e di qualificazione i settori scientifici e le aree disciplinari in cui sono sistemati i saperi accademici [24], la ricerca universitaria intraprende un cammino che la condurrà ad allontanarsi progressivamente da quelle interazioni con i saperi collocati in altre aree o anche solo in altri settori che l'evoluzione delle conoscenze palesa, per contro, sempre più necessarie alla stessa tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

4. Le interdipendenze mancate: il caso dei musei

Confini reciproci dunque, alimentati da ragioni identitarie provviste di una valenza quasi difensiva di spazi e ruoli che, impedendo agli attori dei due settori e ai loro interessi di assumere quella dimensione relazionale necessaria a consentirne il raccordo e la composizione, generano quelle distanze e quegli avvicinamenti solo occasionali che ne connotano i rapporti.

Ed è nel momento in cui tanto le autonomie universitarie quanto i soggetti del patrimonio culturale si fanno portatori di distanze simmetriche a quelle espresse dagli apparati ministeriali di riferimento, che si definisce l'incidenza delle politiche perseguite dal centro statale, quasi a portare anche presso questo livello decisionale una questione che, per ricevere risposta, attende e richiede attenzioni nonché condizioni di sistema.

Di questa necessità offrono testimonianza, fra le più eloquenti, le vicende che interessano i musei.

Per quanto dimostrano le esperienze diffuse in molti Paesi, i musei sono, infatti, fra le espressioni del patrimonio culturale che maggiormente possono aspirare a quel riconoscimento condiviso utile ad assicurare effettività alle intrinseche connessioni fra la cultura, materiale e immateriale, la formazione superiore e la ricerca anche universitaria, valorizzandone le potenzialità [25].

Una significatività dei musei che è direttamente riconducibile alla loro missione, per come si va definendo all'interno di un dibattito, condotto in sede nazionale e sovranazionale, la cui estensione e complessità meriterebbero attenzioni dedicate e diffuse, per le quali queste note non offrono spazio adeguato.

Basti pertanto ricordare come possa dirsi ormai acquisito che il museo non sia più solo luogo deputato alla conservazione ed esposizione al pubblico di raccolte d'arte e antichità [26]. Accanto a questa funzione originaria e insuperabile, è comune riconoscimento che il museo assolva altri ruoli e di questa consapevolezza ha inteso farsi interprete anche il nostro legislatore.

Superando la definizione tipica di museo accolta dall'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ove lo si qualifica come "struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e studio", l'art. 35 del regolamento di organizzazione, già adottato con il d.p.c.m. n. 171 del 2014, sceglie di riferirsi ai musei come "istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo", aperti al pubblico e vocati a compiere "ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente", acquisendole, comunicandole ed esponendole a fini di studio, educazione e diletto. Al loro direttore compete altresì assicurare lo svolgimento di attività di ricerca, collaborare alle attività formative coordinate e autorizzate dalla direzione generale Educazione e Ricerca, anche ospitando tirocini. Il d.m. 23 novembre 2014 aggiungerà poi che ai musei spetta promuovere la conoscenza del patrimonio conservato presso il pubblico e la comunità scientifica.

Una nuova definizione, ripresa anche dal d.m. 23 dicembre 2014 sulla "Organizzazione e funzionamento dei musei statali", che vale ad ampliare la missione dei musei sulla scorta delle indicazioni offerte dall' International Council of Museums (ICOM) [27], di recente intento a valutare ulteriori, possibili espansioni di un ruolo che li vede concorrere allo sviluppo, anche in termini di impatto economico, dei territori nei quali operano, come peraltro si vuole proprio di tutte le istituzioni del patrimonio culturale, oltre che impegnati a favorire il dialogo interculturale e intergenerazionale [28].

È pertanto questo museo, occupato ad assolvere un ruolo analogo a quello che, nelle diverse sedi nazionali e sovranazionali, si vuole proprio delle Università, che si fa o può farsi naturale interlocutore degli altri soggetti istituzionalmente chiamati a compiti di ricerca e formazione [29].

Un museo che ad essi si avvicina anche in ragione dell'attività di ricerca e di pubblicazioni scientifiche cui si dedica e che, in molti casi, ne connota le stesse funzioni statutarie. Anche perciò espressamente legittimato, dallo stesso d.p.c.m. n. 171 del 2014, a sottoscrivere convenzioni, per fini di didattica, con enti pubblici e istituti di studio e ricerca [30]. Riferimento successivamente taciuto, non si sa con quale consapevolezza, nella correzione del regolamento di organizzazione del 2019, il cui silenzio non si può comunque ritenere impeditivo di questa possibilità nella quale si esprime l'autonomia tecnico-scientifica da sempre propria dei musei e l'autonomia amministrativa che sia ad essi attribuita.

Come si ricordava nelle pagine che precedono, molte sono state d'altro canto le collaborazioni avviate fra singoli musei e singoli Atenei, sin prima e indipendentemente da ogni esplicito riconoscimento normativo [31]. Esperienze entro le quali il museo resta, tuttavia, una parte che non riesce a farsi soggetto.

Anche le istituzioni museali che, avendo come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, e grazie alla forma giuridica fondazionale o associativa, diventano, quanto meno ai fini della deducibilità delle donazioni ad essi effettuate, "soggetti di ricerca" restano infatti, al pari di tutti i musei, prive di quella piena soggettività di ricerca e formazione atta a riconoscerli come attori di un sistema, almeno a certi effetti, integrato e condiviso [32].

E sono queste lontananze, che si fanno differenze, a non consentire ai musei di farsi soggetti dei progetti di ricerca di interesse nazionale finanziati dal Miur né di avvalersi di semplificazioni eguali a quelle riconosciute agli enti pubblici di ricerca e che da ultimo si è immaginato di estendere alle Università statali e alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca [33].

Lontananze che non consentono loro neppure di essere soggetti dei percorsi formativi erogati entro il sistema universitario, potendo esserne al più parti in via accessoria e in un contesto che, come si ricordava, rimane governato dalle Università e dalle regole che ne disciplinano gli ordinamenti didattici e le attività formative.

I musei e, più ampiamente, i luoghi della cultura restano in tal modo privi di ogni equiparazione agli organismi della ricerca e della formazione qual è invece loro riconosciuta in sede europea dove, non a caso, possono essere soggetti, e non solo partners, dei programmi di ricerca e di innovazione.

Sempre in ambito europeo, d'altro canto, anche la recente Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, nel fornire nuove indicazioni circa le eccezioni e le limitazioni al copyright, pur mantenendo ferma la distinzione degli organismi di ricerca dagli istituti di tutela del patrimonio culturale, in ragione del carattere solo accessorio che la ricerca riveste per questi ultimi, li assoggetta a indicazioni uniformi circa la titolarità a un accesso legale all'estrazione di testi o di dati, necessario allo sviluppo della ricerca, della cultura e dell'innovazione per il quale si ritiene anch'essi operino [34].

Alle distanze che, in tal modo, allontanano i musei appartenenti al sistema del patrimonio culturale dalle istituzioni della ricerca e della formazione superiore, si aggiungono le altre e diverse distanze che connotano quella peculiare tipologia di musei rappresentata dai musei universitari.

Componenti di un sistema, qual è appunto quello universitario, che non li riconosce nella loro soggettività museale, non destinando loro né fondi né personale propri, e parti di un rapporto altrettanto indefinito con quello del patrimonio culturale, i musei universitari, oggetto di incerte collocazioni e sorti anche nelle esperienze di diversi Paesi [35], diventano, nel nostro ordinamento, altri testimoni delle mancate interdipendenze fra i due settori.

Molto eterogenei dal punto di vista delle collezioni e dei beni che raccolgono, comprensivi di archivi, biblioteche, orti botanici, organizzati in molti casi in sistemi museali di Ateneo, secondo gli auspici formulati da un'apposita Commissione Musei costituita nel 1999, in senso alla CRUI, essi sono stati interessati, in ragione del patrimonio che li connota, da una possibile collocazione nel Sistema nazionale di musei e Centri scientifici e storico-scientifici, previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 10 gennaio 2000, n. 6 [36].

Benché abbiano partecipato alle azioni di catalogazione nell'ambito del sistema informativo generale del catalogo (SIGEC) realizzato dall'ICCD per integrare il patrimonio scientifico universitario in quello culturale, i musei universitari mancano di un pieno inserimento nei sistemi museali regionali, spesso costituiti sulla base di criteri che non ne considerano le specificità.

Allo stesso modo, anche le iniziative avviate per favorire la loro integrazione nel sistema museale nazionale si sono misurate con le debolezze della collaborazione fra i due settori, come dimostrano le sorti dell'accordo stipulato il 1 novembre 2015 tra il Mibact e l'Associazione Nazionale Musei Scientifici per la definizione di indirizzi volti a inserirli nel sistema museale nazionale, coinvolgendo a tal fine oltre all'ANCI, il Miur, quale soggetto capace di incentivare, mediante la cooperazione con le Università, le attività di formazione e aggiornamento del personale cui affidare la gestione dei musei.

Miur che è perciò diventato parte di un accordo attuativo del 3 maggio 2016 volto a favorire la collaborazione fra i due ministeri "per potenziare l'efficienza e l'efficacia delle attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali", integrando i musei scientifici e, per quanto ad essi assimilabili, quelli universitari nel sistema museale nazionale. A tal fine, immaginando azioni dirette, fra l'altro, a sostenere progetti culturali per promuovere efficaci azioni di tutela, conservazione, ricerca, valorizzazione e ottimizzazione della fruibilità del patrimonio culturale scientifico da essi custodito, attuare iniziative per la sua salvaguardia, dare impulso al progetto di censimento e mappatura delle collezioni naturalistiche italiane, avviato dalla loro Associazione con il sostegno del Miur.

Anche questo accordo non riuscirà tuttavia a meglio definire un quadro che, per i musei universitari, si misurerà ancor più con le complessità generate dalle distanze che ne investono l'identità museale quando, con il d.m. 21 febbraio 2018, n. 113, si andranno a definire i livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi di appartenenza pubblica ai fini dell'attivazione del sistema museale nazionale. Un sistema che ad essi è astrattamente aperto, in quanto composto "dai musei e dagli altri luoghi della cultura statali di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio nonché dagli altri musei di appartenenza pubblica, dai musei privati e dagli altri luoghi della cultura pubblici e privati che, su base volontaria, e secondo le modalità definite dal decreto, chiedano di essere accreditati [37].

Laddove l'accreditamento al sistema museale nazionale vuole, fra l'altro, potenziare la fruizione del patrimonio culturale, garantire un accesso di qualità per gli utenti e un miglioramento della protezione dei beni, favorire la promozione dello sviluppo della cultura nel rispetto delle specificità delle diverse tipologie di museo, le distanze dei musei universitari diventano differenze, nell'incontro con la valutazione cui sono sottoposti quali componenti del sistema universitario.

Con le linee guida per la valutazione delle attività di terza missione adottate dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), nell'ambito della VQR 2011-2014, i cosiddetti "poli museali", definiti come "strutture museali di cui l'Università detiene la proprietà diretta o la gestione", con espressione di dubbia efficacia rispetto ai già avviati sistemi museali di Ateneo, sono infatti sottoposti a indicatori di valutazione di per sé molto fragili e comunque inidonei a valorizzarne il ruolo sia museale sia scientifico, basati come sono su "valori" quali lo spazio in metri quadri messo a disposizione, il numero di giorni di apertura all'anno e, quando l'informazione sia disponibile, il numero di visitatori [38].

Parametri che non tengono in adeguato conto altri profili la cui considerazione consentirebbe ai musei universitari di affermarsi nella loro piena soggettività museale, intersecando anche gli standard minimi dei livelli uniformi di qualità richiesti per gli accreditamenti al sistema museale nazionale. Al contempo, privi di riferimenti alle attività scientifiche e di formazione che ne connotano una genesi e una vocazione, poi chiamata a confrontarsi con i mutamenti intervenuti nelle attività di ricerca e didattica delle diverse discipline sino a smarrire gran parte di un ruolo perciò da ripensare anche nelle sue connessioni con la ricerca scientifica e con la formazione superiore.

5. I "saperi" per il patrimonio culturale: ovvero di un percorso e delle sue tappe

La necessità di favorire una formazione superiore e una ricerca capaci di porsi in dialogo con le esigenze delle diverse professioni, pubbliche e private, per come si vanno ridefinendo nel confronto con l'avanzamento delle conoscenze e con le trasformazioni che investono i contesti sociali ed economico-produttivi, interessa, per quanto si anticipava, tutti i saperi e tutti gli ambiti del lavoro che ad essi attingano.

Questione, la cui estensione non trova dunque facili confini e da tempo in attesa di risposte che appaiono particolarmente urgenti per il settore pubblico, in relazione al quale interseca anche la definizione di modalità di selezione, reclutamento e formazione continua del personale atte a riconoscerne, valorizzarne e assicurarne le necessarie competenze, conoscenze e abilità [39].

Un'esigenza generale che nondimeno si afferma con proprie specificità e rilevanze, fra le altre, per le professioni del patrimonio culturale e, per esse, non solo con riferimento al settore pubblico né tantomeno statale di loro impiego, stante la pluralità ed eterogeneità dei soggetti, anche privati, che concorrono alla gestione del complesso sistema dei beni culturali.

L'evoluzione delle tante e diverse scienze che lo assumono a proprio oggetto di studio in un continuum di rinvii dell'una all'altra che supera i confini delle singole discipline, unitamente all'emergere di nuove consapevolezze e all'individuazione di nuovi strumenti per una "cura" del patrimonio culturale non più obbediente alle sole logiche vincolistiche che, a lungo, ne hanno alimentato uno statuto perciò stesso statico e in sé risolto, orientando la conseguente formazione del personale, consegna al tema dei saperi per il patrimonio culturale un peculiare spessore e una dimensione che vale a proporla come questione capace di coinvolgere una molteplicità di momenti e di sedi formative e di ricerca.

Ad essere chiamate in scena, per dare risposta a un'esigenza che rinvia a nuovi approcci, indotti anche da nuove intersezioni fra saperi, e a nuovi profili professionali sono pertanto, e innanzi tutto, fra i diversi soggetti della formazione superiore e della ricerca, le istituzioni universitarie, nel ruolo che ad esse compete di sedi chiamate a costruire le conoscenze e a formare le competenze, sino a farsi anche parte dei percorsi per la individuazione e la stessa selezione delle diverse figure professionali.

Una chiamata in scena che le vuole accanto alle istituzioni del patrimonio culturale, per interazioni alle quali occorre qualche cosa in più di una mera disponibilità delle parti, quale si esprime nelle tante collaborazioni contingenti che già pongono in connessione singoli Atenei o dipartimenti e singole istituzioni del patrimonio culturale.

Perché i rapporti tra patrimonio culturale, formazione superiore e ricerca possano esprimere appieno le proprie potenzialità contribuendo a creare un ambiente, fatto di integrazioni di conoscenze e competenze, capace di alimentarne i reciproci sviluppi, ad apparire necessari sono infatti anche adeguamenti di sistema per i quali occorre l'intervento di altre sedi, segnatamente di quelle preposte al governo dei due settori.

Basti d'altro canto pensare a quanto si ricordava, nelle pagine che precedono, in merito alle regole che governano l'attività di ricerca delle autonomie universitarie, con la loro capacità, rafforzata dall'incontro con la nuova valutazione esterna cui sono sottoposte, di costringerle nelle maglie di una sistemazione in settori e in aree disciplinari, pensati in altri tempi e per finalità organizzative e di funzionamento meramente interne alle comunità accademiche. Perciò spesso inadeguate ad accogliere e a valorizzare le interdisciplinarità che sempre più si fanno parte costitutiva delle conoscenze in cui si estrinseca la stessa tutela del patrimonio culturale e, ancor più, la sua gestione e fruizione, al punto da costringere la ricerca innovativa per il settore, sia essa di base o applicata, al di fuori dell'Università e dei contributi che essa può portare.

A queste si aggiungano le altre regole che disciplinano l'attività didattica, con le complesse integrazioni di competenze proposte dalle modalità e dai soggetti, prioritariamente interni al sistema universitario, ai quali ne deve essere affidata l'erogazione e al loro complesso e irrisolto rapporto con la natura intrinsecamente teorico-pratica della formazione.

È appunto quella difficile multidisciplinarità della formazione e della ricerca universitarie, con i limiti e con gli ostacoli che ne derivano alle integrazioni e contaminazioni di conoscenze collocate in altre aree o anche solo in altri settori, che trova in questi assetti e in queste regole, fattesi interne alle comunità accademiche, una delle proprie cause. Forse, tra le più recondite o comunque fra le meno percepite, ma nondimeno fra le più incidenti, come dimostra l'attenzione che la stessa sede ministeriale ritenne di dedicare alla necessità di un ripensamento, in termini che si volevano anche di superamento, della risalente sistemazione in settori, quale passaggio indispensabile alla capacità del sistema universitario di rispondere alle nuove necessità dei diversi contesti [40].

Costruire i saperi significa, d'altro canto, anche identificare le conoscenze, le competenze e le abilità necessarie allo sviluppo dei diversi settori.

Un'esigenza che per il patrimonio culturale è stata solo parzialmente soddisfatta dal d.m. 20 maggio 2019, n. 244 con il quale, in attuazione di quanto previsto dalla legge 22 luglio 2014, n. 110, si sono definite le modalità e i requisiti per l'iscrizione dei professionisti del settore negli elenchi nazionali istituiti presso il Mibact [41].

I profili professionali identificati in quelli dell'antropologo, dell'antropologo fisico, dell'archeologo, dell'archivista, bibliotecario, esperto in diagnostica dei beni culturali, e storico dell'arte valgono d'altro canto come stabilizzazioni di competenze e di abilità risalenti. Per riconoscimento dello stesso decreto, essi necessitano di essere completati e precisati, specie con riferimento alle professioni museali e alla normativa che verrà a riguardarli, ma più ampiamente con riguardo a tutte le nuove "conoscenze, abilità e competenze" coinvolte negli interventi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché in quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione degli stessi.

Percorsi dunque consolidati e percorsi nuovi che ancora una volta guardano alla costruzione di rapporti di sistema e dei quali non può non essere parte anche il riconoscimento ai luoghi della cultura, che ne presentino i requisiti, di una soggettività di ricerca e di formazione che consenta quella piena compenetrazione di competenze e di conoscenze necessaria alle esigenze del patrimonio culturale e al contempo capace di rafforzare il ruolo dello stesso sistema universitario, accrescendone la capacità di rispondere alle mutate esigenze dei contesti culturali e professionali e perciò l'attrattività sulla scena nazionale e internazionale.

Se si vuole, il "caso" della ricerca e della formazione per il patrimonio culturale, con i tanti soggetti che ad essa concorrono, nella diversità delle esperienze di cui sono portatori e dei ruoli assolti, anche in ragione dei differenti sistemi ai quali appartengono e delle differenti regole che li governano, si fa prova, fra le più eloquenti, di quanto quella che il legislatore universitario ha scelto di definire come incentivazione della "qualità e dell'efficienza" dei percorsi formativi e della ricerca sia un obiettivo il cui conseguimento deve essere affidato a politiche e a scelte, anche regolative, che sappiano darsi le condizioni organizzative e di funzionamento nonché le flessibilità occorrenti ai diversi soggetti e ai diversi contesti per riconoscersi reciprocamente ed entrare in relazione.

In questo senso, anche, prova, fra le più eloquenti, delle inadeguatezze di ogni sistema che si definisca guardando solo a sé stesso e alle proprie ragioni.

Spazi, dunque, per primi passi di un cammino più esteso che se non può omettere di considerare fra le sue tappe il momento della formazione e della ricerca universitaria, è destinato a svolgersi, sino a concludersi, all'interno del sistema del patrimonio culturale, chiamato nei suoi soggetti sia pubblici sia privati a definire modalità di selezione, di reclutamento e di formazione continua capaci di riconoscere e di valorizzare le conoscenze e le competenze per il settore.

Un'altra e successiva esigenza, dunque, per la quale lo stesso Mibact ha cercato di procurare risposte tramite l'istituzione di un'apposita Scuola dei beni e delle attività culturali, sottoposta all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo della direzione generale Educazione e Ricerca [42], ma in attesa di raccordarsi essa stessa con i contesti di cui è sviluppo, qual è quello della formazione superiore e della ricerca universitaria, e insieme con i contesti di cui è premessa, qual è quello dei diversi soggetti, pubblici e privati, che operano per la tutela, la conservazione, la protezione, la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale.

 

 

Note

[*] Attualitą - Valutato dalla Direzione. Lo scritto, in una versione in alcune parti differente, è stato destinato anche al successivo volume di Scritti in onore di Eugenio Picozza.

[1] A completamento, si può qui ricordare che le competenze statali in materia di beni culturali furono, per la maggior parte, imputate al ministero della Pubblica istruzione dal quale venivano fatte dipendere, all'interno di soluzioni organizzative che mutarono più volte nel tempo, le Antichità e le Belle arti, con residue attribuzioni assegnate al ministero dell'Interno oltre che alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Solo nel 1864, comunque, il Consiglio dei Ministri si pronunciò per l'attribuzione delle competenze in materia di conservazione dei monumenti al ministero della Pubblica Istruzione, superando le tesi propense ad assegnarle al ministero dell'Interno. Sulle complesse vicende che interessarono la prima amministrazione del settore, presso il centro statale, e nell'ambito della copiosa documentazione in materia, si rinvia a Archivio Centrale dello Stato, L'archivio della Direzione generale delle antichità e belle arti (1860-1890), ministero per i beni culturali e ambientali, Poligrafico e Zecca dello Stato, 1994.

[2] In questo senso, cfr. d.l. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del ministero per i beni culturali e ambientali. Per una valutazione e un'analisi critica di questa scelta, che lo stesso ministro promotore Spadolini ricondusse alle acquisizioni della Commissione d'indagine, istituita con legge 16 aprile 1964, n. 310, per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio nota anche, dal nome del suo Presidente, come Commissione Franceschini, cfr. S. Cassese, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in Rassegna degli Archivi di Stato, a. XXXV, n. 1-2-3, 1975, pag. 116 ss.

[3] Cfr. art. 2, comma 2, lett. e), d.lg. n. 368 del 1998.

[4] Cfr. art. 9, d.lg. n. 368 del 1998.

[5] Sulla volontà di collegare l'amministrazione dei beni culturali alla scuola, all'Università e alla ricerca, quale direttrice che innerva la nuova organizzazione del ministero e insieme il nuovo statuto dei musei statali, cfr. L. Casini, Il "nuovo" statuto giuridico dei musei italiani, in Aedon, 2014, 3.

[6] In questo senso, art. 13, segnatamente comma 1 e comma 2, lett. g) ed h) già del d.p.c.m. n. 171 del 2014 e ora del d.p.c.m. n. 76 del 2019. In proposito, è comunque opportuno ricordare anche le disposizioni dedicate dal Codice dei beni culturali e del paesaggio alla "ricerca" di una collaborazione fra i due ministeri e i loro soggetti, fra le quali quelle contenuti negli artt. 118 e 119, intitolati rispettivamente alla "Promozione di attività di studio e ricerca" e alla "Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole" nonché quanto previsto nell'art. 114, in merito ai "Livelli di qualità della valorizzazione", per la cui fissazione si prevede "anche" l'eventuale concorso delle Università.

[7] Più precisamente, l'art. 29 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod.) nel suo comma 6, fa riferimento agli interventi di "restauro sui beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici", fermo quanto previsto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di lavori, ovvero alla riserva di attività per le professioni regolamentate, quali ingegneri e architetti.

[8] Si rammenta qui a completamento e precisazione di quanto detto nel testo che con legge 14 gennaio 2013, n. 7 si intervenne sulla disciplina transitoria per il conseguimento delle qualifiche di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, modificando a tal fine l'art. 182 del Codice. In particolare, la legge citata ha previsto un "doppio binario", per effetto del quale entrambe le qualifiche si acquisiscono, in presenza di determinati requisiti di esperienza indicati, in esito a una procedura di selezione pubblica ovvero, nel caso di altri requisiti specificati, previo superamento di una prova di idoneità. Disposizioni sulle quali è ulteriormente intervenuta la legge 7 ottobre 2013, n. 112 per modificare l'art. 182 del codice sul punto delle condizioni di iscrizione nell'elenco dei restauratori.

[9] È questo il d.m. 2 marzo 2011 di "Definizione della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e Restauro dei beni culturali - LMR/02".

[10] Su tali complesse vicende, si cfr. E. Del Mastro, La formazione nel restauro, in Aedon, 2006, 2; C. Tubertini, La disciplina degli operatori del restauro: l'art. 182, in Aedon, 2008, 3; A. Sau, Un passo in avanti nella disciplina della formazione dei restauratori: il decreto del Miur 2 marzo 2011, in Aedon, 2011, 2.

[11] La previsione contenuta nella disposizione citata, della legge di "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", ha appunto trovato attuazione nel decreto interministeriale del 2015, per il "Riconoscimento dell'equipollenza di titoli nei settori Mibact"

[12] In proposito, si rinvia a quanto si documenterà più diffusamente al par. 4, in particolare sub nt. 31.

[13] In merito agli ordinamenti di queste Scuole, cui si accede con il titolo di laurea magistrale o specialistica, cfr. d.m. 21 gennaio 2006 di loro riassetto, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 della legge 31 febbraio 2001, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività culturali", ove si stabiliva appunto che gli ordinamenti didattici di tali Scuole sarebbero stati deliberati dalle Università che intendessero attivarle "sulla base di criteri predeterminati con decreto del ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnolologica, di concerto con ministro per i beni e le attività culturali".

[14] Su altri accordi cercati o tentati da parte del Mibact sia con il Miur sia con altri ministeri, cfr. B. Cortese, Sub artt. 118 e 119, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, III edizione, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2019, pag. 1051 ss.

[15] Per il materiale licenziato dai due organi consultivi, cfr. http://www.cun.it.

[16] Al d.lg. n. 490/1999 si deve l'adozione del "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali". A completamento di quanto indicato nel testo, è opportuno ricordare qui che la legge del 1939 era intervenuta a sostituire la legge 20 giugno 1909, n. 364, la quale aveva a sua volta abrogato la disciplina originaria dettata dalla legge 12 giugno 1902, n. 185.

[17] In proposito, si rammenta che la loro configurazione come concessioni, anche quando l'istanza provenga dal proprietario del bene, si deve al Codice del 2004 che ne ha perciò superato la precedente natura di mera autorizzazione. Sul punto, si rinvia a quanto stabilito negli artt. 88 e 89 del d.lg. n. 42 del 2004 e successive modificazioni, come ricordati nel testo. Per una loro analisi, cfr. C. Marzuoli, Sub artt. 88 e 89, in Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M. Cammelli, Bologna, Il Mulino, 2007, pag. 365 ss. e B. Lubrano, Sub art. 88, in M.A. Sandulli, Codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., pag. 847 ss.

[18] Con il d.m. n. 44 del 2016, intitolato alla "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 218" si è appunto, e fra l'altro, disposta l'istituzione delle soprintendenze (uniche) Archeologia, belle arti e paesaggio, "quale risultato della operazione di fusione e accorpamento, su tutto il territorio nazionale, delle Soprintendenze Archeologia e delle Soprintendenze Belle arti e paesaggio" e la conseguente "fusione della direzione generale Archeologia e della direzione generale Belle arti e paesaggio in una sola struttura dirigenziale di livello generale, denominata direzione generale Archeologia, Belle arti e paesaggio" (in questo senso, cfr. art. 1, comma 2, d.m. n. 44 del 2016).

[19] Cfr. in proposito, la circolare n. 4/2018 della direzione generale Archeologia, Belle arti e Paesaggio, avente ad oggetto "Concessione di ricerche e scavi archeologici (D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, artt. 88-89). Atto di indirizzo in relazione alle richieste di concessioni di scavo e di ricerca".

[20] Cfr. M.S. Giannini, Disciplina della ricerca e della circolazione delle cose d'interesse archeologico, in AA.VV. Tecnica e diritto nei problemi della odierna archeologia, CNR, Roma, 1964, spec. pag. 234. Sul punto, cfr. C. Marzuoli, Commento all'art. 88, in M. Cammelli (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., pag. 368 s.

[21] In particolare, la VII Commissione della Camera dei Deputati aveva rilevato, in occasione del parere reso, nella seduta del 26 maggio 1999, sullo "schema di decreto legislativo riguardante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali" che "non appare sufficientemente posto in luce e valorizzato il rapporto, esistente in molti casi nei fatti, tra il ministero, le Università e i centri di ricerca pubblici e privati, sia per quanto riguarda gli scavi archeologici, che per quanto concerne la ricerca in genere, l'educazione alla fruizione e la formazione delle figure preposte alla tutela, alla valorizzazione ecc." (punto 11 del parere). Quanto al Consiglio nazionale per i Beni culturali e ambientali, in questo senso il parere del 24 febbraio e 2 marzo 1999. Per il testo delle due pronunce, cfr. Appendici, a M. Cammelli (a cura di), La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali, Bologna, Il Mulino, 2000. Per una lettura critica delle mancate attenzioni prestate al ruolo delle Università e al loro rapporto con il Mibac, che già si riteneva connotassero le scelte e i silenzi sul punto del d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, cfr. D. Manacorda, Università e tutela dei beni archeologici, in Aedon, 1999, 1.

[22] Sul punto cfr. C. Marzuoli, cit., pag. 369.

[23] Il riferimento è qui essenzialmente al processo di riforma avviato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

[24] Sul punto e, in particolare, sulla capacità conformativa della nuova valutazione esterna alla quale, con l'attuazione della legge n. 240 del 2010, viene sottoposto il sistema universitario, in tutte le sue componenti, ci si permette di rinviare a C. Barbati, Il sistema delle autonomie universitarie, Giappichelli, Torino, 2019, spec. pag. 11 ss., 39 ss. e 57 ss.

[25] In questo senso, è utile ricordare come la ricerca di collaborazioni fra musei e Università occupi molte esperienze della scena anche internazionale, fondata com'è sul presupposto che entrambe le istituzioni condividano gli stessi valori e obiettivi e che una loro azione congiunta possa generare impatti positivi sulle comunità di riferimento, anche territoriale. Su questa base si è così sviluppata, fra le tante che possono ricordarsi, la partnership tra l'Università del Maryland e la Phillips Collection per lo sviluppo anche di nuovi percorsi formativi in materia di patrimonio culturale, giudicati utili sia a innovare i programmi accademici sia a consentire ai musei di avvalersi delle acquisizioni della ricerca e della formazione superiore. Ancor più pronunciata è stata la collaborazione avviata all'interno del progetto del North Carolina Museum of Natural Sciences, per il quale si è giunti a prevedere la possibilità di ricercatori condivisi e cofinanziati dal settore museale e universitario. Quanto all'ambito europeo, merita di essere ricordata l'esperienza del MUPI, Museum University Partnership Initiative, sostenuto dall'Arts Council of England e sviluppatosi sino al 2018, su cui cfr. C.Bonacchi e J. Willcocks, Realities and Impacts of museum-university partnerships in England, 2016, Project Report, National Coordinating Centre for Public Engagement, nonché l'attenzione dedicata alle tante possibili collaborazioni in Danimarca (sulle diverse forme di "cross-institutional collaboration between museum professionals and university", cfr. L.V. Knudsen e C.E. Simonsens, Contemporary collaborations between museums and universities, in Nordisk Museologi, 2017, n. 2, pag. 88 ss.). Sul tema, più ampiamente si vedano anche i contributi raccolti nel Journal of Museum Education, vol. 41, No. 4, 2016.

[26] In proposito, cfr., fra i tanti, M.C. Pangallozzi, L'istituzione museale: effetti e prospettive di una conquistata autonomia, in Aedon, 2019, 1, anche quanto al resoconto della letteratura risalente in materia e, in particolare, degli scritti di M. Grisolia, Pinacoteche e musei, in Nuovo Dig. It., 1939, pag. 1138; G. Santaniello, Gallerie, Pinacoteche e Musei, in Enc. dir., 1969, pag. 433 s.; A. Emiliani, Musei e museologia, in Storia d'Italia, vol. V, tomo II, Torino, 1973, pag. 1613 ss.

[27] Così, la definizione di Museo accolta nello Statuto ICOM approvato in occasione della ventiduesima General Assembly tenutasi a Vienna il 24 agosto 2007 e in base alla quale "A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment".

[28] In questo senso anche i riscontri e le analisi della stessa ICOM e le risultanze accolte di recente nella pubblicazione " Una guida per le amministrazioni locali, le comunità e i musei" elaborata da Oecd/Icom, 2019, in http://www.musei.beniculturali.it. Quanto alla ricerca di una definizione di museo che, pur ribadendone la funzione principale di cura e conservazione del patrimonio culturale, valga a riconoscerne la capacità di dare risposta alle principali sfide, culturali e sociali, del presente, si ricorda il dibattito ospitato in occasione di ICOM General Conference, Kyoto 2019, e conclusasi peraltro con il rinvio di ogni decisione in merito.

[29] Sulla capacità del museo di "generare conoscenza e dialogo fra culture", proponendosi come luogo deputato alla ricerca e all'educazione, come prevede anche la Raccomandazione Unesco 2015 sulla protezione e promozione di musei e collezioni, cfr. L. Casini, in C Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, Diritto del patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2017, pag. 223. Sui rapporti tra l'amministrazione preposta ai beni culturali, il settore della scuola, dell'Università e della ricerca, come riconosciuto dal legislatore, cfr. anche M. Giusti, I musei autonomi: il caso delle Gallerie Nazionali di Arte Antica, in Aedon, 2018, 1.

[30] In questo senso, cfr. art. 35, comma 2, d.p.c.m. n. 171 del 2014.

[31] In proposito, e senza voler qui considerare le esperienze di tirocinio e di stage presso i "luoghi della cultura" previste, in misura sempre più frequente, nell'ambito di diversi corsi di studio, fra i tanti esempi di collaborazione fra musei e Università, oggetto di censimenti ancora da effettuare, anche quanto ai soli musei statali, si può ricordare l'accordo stipulato nel 2017 tra il Polo museale del Lazio e l'Università "La Sapienza" di Roma, per l'attivazione di partnerships su specifici progetti didattici e di ricerca. Ad essi si aggiunge il recente progetto "MANN in Campus/Federico II", presentato il 31 ottobre 2019, che, a completamento di un percorso già fatto di collaborazioni fra le due istituzioni, prevede non solo lo svolgimento di lezioni nelle sale delle collezioni, nei depositi e nei laboratori di restauro del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ma anche la costituzione, all'interno dello stesso, di un "Dipartimento di ricerca" destinato a lavorare in stretta sinergia con il personale accademico dell'Università di Napoli Federico II. Sempre a titolo meramente esemplificativo, si può inoltre ricordare la peculiare iniziativa avviata dalla Fondazione Museo Nazionale della scienza e tecnologia Leonardo da Vinci, istituita con il d.lg. 20 luglio 1999, n. 258, come soggetto di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Miur e nel cui consiglio di amministrazione siedono rappresentanti sia del Miur sia del Mibact, costituita anch'essa come sede di corsi universitari dedicati in particolare alla museologia contemporanea, e con coinvolgimento di professionisti, che si svolgono presso la sua struttura, sulla base di una convenzione con l'Università degli Studi di Milano. Ancor più diffuse sono poi le esperienze di collaborazione avviate dai musei di enti locali, come negli esempi offerti dal Muse di Trento e dalla Fondazione Musei civici di Venezia con i tanti accordi stipulati con molti Atenei e loro Dipartimenti nonché con enti di ricerca, all'interno di un elenco di analoghe iniziative tanto instabile quanto perciò di difficile ricostruzione. Sempre in merito a queste esperienze, è opportuno rammentare le iniziative assunte dalla regione Toscana, in particolare con il bando POR FSE 2014-2020 per il finanziamento di assegni di ricerca in ambito culturale, volti a favorire l'integrazione delle conoscenze apprese in ambito accademico con le competenze acquisite in specifici contesti di esperienza, nell'ambito di progetti di ricerca condotti in collaborazione obbligatoria tra Università, Enti e Centri di Ricerca toscani e operatori della filiera culturale e creativa regionale. In proposito, è opportuno ricordare il riconoscimento che della opportunità di questi rapporti è stato offerto anche dalla direzione generale Musei del Mibact, alla quale si deve un recente auspicio per accordi fra musei, scuole, accademie, Università, centri di ricerca "per trovare sostegno e confronto nelle scelte e ove possibile anche sostegno in fasi operative" (in questo senso, la circolare n. 29 del 2019 della direzione generale Musei "Miglioramento costante del racconto museale: 'Linee guida per la redazione di didascalie e pannelli").

[32] Sono tali, ad esempio, la Fondazione MAXXI-Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, la Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. In questo senso, cfr. d.p.c.m. 15 aprile 2011 e d.p.c.m. 18 aprile 2013.

[33] In proposito, ci si riferisce alle misure previste dal d.lg. 25 novembre 2016, n. 218 di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca " che, sulla base della delega conferita con l'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 ha inteso sottoporli a una normativa semplificata che consenta loro di rispondere più efficacemente alle necessità delle attività di ricerca, alleggerendo le complessità procedurali in materia di acquisti di beni e servizi, di spese generali e di consumi, di reclutamento e riducendo anche il sistema dei controlli preventivi ai quali sono assoggettati. Con l'art. 4 del d.l. 26 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità e urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", le semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca sarebbero state estese anche alle Università statali e alle Istituzioni Afam.

[34] Il riferimento è alla Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, in relazione alla quale merita ricordare anche l'art. 2 per le distinte identificazioni e definizioni degli organismi di ricerca e degli istituti di tutela del patrimonio culturale.

[35] Musei universitari perciò diventati destinatari di attenzioni specifiche anche all'interno dello stesso International Council of Museums, attraverso la costituzione di un Committee for University Museums and Collections (UMAC) e la promozione di progetti volti, in particolare, a favorire una formazione del personale capace di rispondere alle migliori pratiche museali. In proposito, cfr. il progetto di ricerca "Professionalising museum work in higher education. A global approach".

[36] È questa la legge recante "Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 113, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica".

[37] In questo senso, cfr. art. 2 del d.m. 2018 di "Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale".

[38] Cfr. punto 15 delle "Linee Guida per la compilazione della Scheda Unica Annuale per la terza missione 2014". Né gli indicatori mutano sostanzialmente nella proposta 2018 delle nuove Linee Guida, dove ci si limita ad aggiungere la richiesta di informazioni su attività collaterali, quali l'esistenza di un sito web o di pagine social, l'esistenza di collaborazioni con altri musei (vd. pt. I.5.b) È tuttavia da rilevare come le "Linee Guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2015-2019", approvate con d.m. 29 novembre 2019, n. 1110, nel superare ogni riferimento a siffatti indicatori, propongano con riguardo alle attività di terza missione, altresì definite "attività di valorizzazione dei risultati della ricerca", criteri differenti, più attenti alle interdisciplinarità, anche nella costituzione dei GEV, e riferiti a case studies da valutare tenendo conto, fra l'altro, "della dimensione sociale, economica e culturale dell'impatto, della rilevanza rispetto al contesto di riferimento, del valore aggiunto per i beneficiari", nei termini e alle condizioni che saranno specificate nel successivo Bando dell'Anvur.

[39] Basti, in proposito, rinviare alle rinnovate raccomandazioni rivolte, anche di recente, dall'Europa all'Italia perché alla pubblica amministrazione siano assicurate, tramite adeguati percorsi formativi e di apprendimento anche permanente, le conoscenze e le competenze indispensabili ad accrescerne l'efficienza e a migliorare l'utilizzo delle risorse disponibili. In questo senso, le Raccomandazioni formulate, con specifico riferimento all'Italia, dal Consiglio Ecofin del 9 luglio 2019, come tali richiamate anche nella Nota di aggiornamento del DEF 2019, presentata il 30 settembre 2019.

[40] In proposito, il riferimento è alla nota trasmessa l'11 gennaio 2018 dal ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla Presidente del Consiglio Universitario Nazionale in cui si richiamava l'esigenza di procedere, quanto ai settori scientifico-disciplinari, a una revisione "dell'attuale impianto della classificazione" atto a renderlo "più aderente agli attuali sviluppi culturali" quale necessaria premessa di "una revisione complessiva delle classi di corsi di studio", nella direzione di un "aggiornamento degli obiettivi qualificanti", in conseguenza "delle mutate esigenze culturali e professionali delle società contemporanee e del contesto internazionale nel quale l'Università è chiamata ad agire". Sui contenuti di questa nota e sui processi cui diede avvio, cfr. Consiglio Universitario Nazionale, parere generale n. 22 del 2 maggio 2018, "Per un modello di aggiornamento e razionalizzazione della classificazione dei saperi accademici e del sistema delle classi di corso di studio, anche in funzione della flessibilità e dell'internazionalizzazione dell'offerta formativa", in http://www.cun.it.

[41] Si ricorda qui che quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 22 luglio 2014, n. 110 è poi confluito nell'introduzione di un nuovo articolo, 9-bis, al Codice dei beni culturali e del paesaggio. Su questa disposizione, cfr. R Dipace, in M.A. Sandulli, Codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., pag. 127 ss.

[42] La Scuola dei beni e delle attività culturali è stata istituita, nella forma della Fondazione di partecipazione, dall'art. 5, commi 1-bis e 1-ter, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito in legge 27 febbraio 2015, n. 11, per il quale essa subentra in tutti i rapporti giuridici alla Fondazione per gli studi universitari e di perfezionamento sul turismo di cui all'art. 67 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Circa la sua sottoposizione all'indirizzo, alla vigilanza e al controllo della direzione generale Educazione e Ricerca, cfr. art. 13, comma 2, lett. z) d.p.c.m. n. 76 del 2019.

 

 

 



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