Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti
Sentenza 26 maggio - 4 giugno 2010, n. 193
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (del Piemonte) che prevedono l'affidamento ai gestori dei parchi naturali regionali del compito di tutelare il patrimonio storico-culturale ed architettonico, nonché dell'affidamento ai gestori delle aree protette denominate "riserve speciali" del compito di tutelare il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale. Infatti tali disposizioni, con cui la regione dispone autonomamente, al di fuori di ogni forma di cooperazione con lo Stato, l'assegnazione di compiti di tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale ai predetti gestori, sono chiaramente in contrasto con gli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che impongono detta cooperazione quale presupposto per l'esercizio da parte delle regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche) alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale; contrasto che si estende all'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., nonché all'art. 118 Cost.
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (del Piemonte) secondo cui è compito dei gestori dei parchi naturali regionali "garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientale". Infatti l'art. 133 del d.lg. 42/2004 ribadisce il principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per "la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio", mentre nel caso di specie la regione ha legiferato autonomamente. Ciò comporta la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost., nonché dell'art. 118 Cost.
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (del Piemonte) secondo cui per le aree naturali protette classificate parco naturale o zone naturali di salvaguardia è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, e secondo cui i piani naturalistici hanno valore di piani di gestione dell'area protetta e le norme in essa previste sono vincolanti ad ogni livello. Le disposizioni censurate contrastano, infatti, con l'art. 145 del d.lg. 42/2004, il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Ciò si traduce nella violazione dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost.
Sentenza 7-15 luglio 2010, n. 254
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile (oltre che dello Statuto di autonomia), la disposizione legislativa regionale (del Friuli-Venezia Giulia) che attribuisce alla regione anziché allo Stato la potestà di concedere deroghe alle norme tecniche per le costruzioni zone sismiche per ragioni di salvaguardia delle caratteristiche ambientali dei centri storici.
E' costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza dello Stato in materia di ambiente così come esercitata con l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la disciplina legislativa regionale (del Friuli-Venezia Giulia) che prevede uno strumento regionale per la classificazione del territorio i cui contenuti si sovrappongono a quelli della pianificazione di bacino.
Sentenza 17-26 novembre 2010, n. 344
Sono costituzionalmente illegittime, per contrasto con l'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione nonché con il comma terzo dello stesso articolo, le disposizioni legislative regionali (della Puglia) che, disciplinando la realizzazione degli impianti eolici, limitano i luoghi in cui gli stessi possono essere installati, e aggiungono ai fini delle relative autorizzazioni degli adempimenti non previsti dalla normativa posta dallo Stato.
L'indicazione da parte delle regioni dei luoghi ove non è possibile costruire gli impianti eolici può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dovendosi qualificare tale norma come espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale. La predisposizione delle linee guida è finalizzata a garantire un'adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa. L'impossibilità da parte delle regioni di adottare una propria disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell'approvazione delle indicate linee guida nazionali rende, poi, irrilevante l'adozione di queste ultime - con il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) - nelle more del giudizio di costituzionalità.
La disciplina da parte delle regioni del procedimento per l'autorizzazione degli impianti eolici deve rispettare i principi fondamentali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, così come rinvenibili nell'articolo 12, commi 3-4, del d.lg. 387/2003. Tale normativa statale, infatti, è ispirata a canoni di semplificazione, ed è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa. Al contrario, l'impugnata legge regionale contempla degli adempimenti aggiuntivi quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei comuni di uno specifico strumento di pianificazione (Prie) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P). Tale contrasto comporta la violazione dell'indicato parametro costituzionale.