Corte costituzionale
Sentenza 17-26 novembre 2010, n. 344
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Ugo De Siervo (Presidente); Paolo Maddalena; Alfio Finocchiaro; Alfonso Quaranta; Franco Gallo; Luigi Mazzella; Gaetano Silvestri; Sabino Cassese; Maria Rita Saulle; Giuseppe Tesauro; Paolo Maria Napolitano, Giuseppe Frigo; Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), promosso dal Tribunale amministrativo regionale della Puglia nel procedimento vertente tra la Farpower S.r.l. e la regione Puglia ed altra con ordinanza del 9 settembre 2009, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 2010.
Visti gli atti di costituzione della Farpower S.r.l. e della regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Maria Rita Saulle;
uditi gli avvocati Eugenio Picozza per la Farpower S.r.l. e gli avvocati Maria Liberti e Leonilde Francesconi per la regione Puglia.
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, con ordinanza del 9 settembre 2009, ha sollevato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), nella parte in cui prevede che "la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia)".
Il rimettente impugna, altresì, per effetto del richiamo operato dalla norma censurata, gli artt. da 4 a 8 e gli artt. 10, 13 e 14 del regolamento regionale n. 16 del 2006.
Il giudizio principale ha ad oggetto la richiesta di annullamento della determinazione della regione Puglia - Ufficio Programmazione VIA e Politiche Energetiche n. 342 del 4 giugno 2008 - che, nel richiamare gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del 2006, ha negato l'autorizzazione richiesta dalla ricorrente, Farpower S.r.l., per la realizzazione di un parco eolico.
L'atto impugnato era motivato sul presupposto che parte delle opere oggetto di valutazione erano in contrasto con i divieti di cui agli artt. 10 e 14, comma 2, e che, comunque, il rilascio del provvedimento richiesto era subordinato al rispetto del parametro di controllo previsto dall'art. 14, comma 7.
Il rimettente, dopo aver rilevato che la materia oggetto del giudizio a quo trova la sua disciplina nel decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), ritiene che il regolamento n. 16 del 2006, oggetto del rinvio recettizio operato dall'art. 3 impugnato, sia in contrasto con gli indicati parametri costituzionali.
In particolare, le disposizioni impugnate violerebbero sia la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della salute sia quelle concorrenti relative alla produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia e al governo del territorio. Il legislatore regionale avrebbe, infatti, reso obbligatorio uno strumento di pianificazione - i Piani regolatori per l'installazione di impianti eolici (PRIE) - sconosciuto alla legge statale e provveduto ad indicare i criteri in base ai quali si individuano le aree non idonee alla installazione dei suddetti impianti senza il preventivo necessario coinvolgimento dello Stato.
In proposito il remittente osserva che gli artt. 4, 5 e 6 del regolamento n. 16 del 2006 disciplinano il contenuto e le modalità di approvazione dei PRIE di cui i Comuni si devono dotare al fine di individuare le aree in cui non è consentito localizzare gli aerogeneratori, indicando l'art. 6, comma 3, a prescindere dall'adozione dei suddetti Piani e in attesa delle linee guida statali di cui al comma 10 dell'art. 12 del d.lg. n. 387 del 2003, specifiche zone ritenute non idonee alla installazione di impianti eolici.
I successivi artt. 8 e 10 prevedono, poi, che la valutazione di impatto ambientale relativa agli indicati impianti deve avvenire mediante uno studio comparato delle diverse proposte progettuali concorrenti in uno stesso ambito pianificatorio (ossia in uno stesso PRIE), da tenersi a scadenze prefissate in sede regionale, e ciò al fine di individuare gli elementi di eventuale incongruità o di sovrapposizione tra le diverse installazioni e, quindi, di razionalizzare le relative proposte.
In particolare, l'art. 10 detta i criteri ai quali deve attenersi la documentazione che il proponente deve presentare al fine di consentire la valutazione sopra indicata, tra i quali rilevano le prescrizioni a salvaguardia dell'effetto visivo e paesaggistico (lett. b), della flora e della fauna (lett. c), dell'inquinamento acustico (lett. d), della sicurezza (lett. g), della viabilità (lett. h), delle linee elettriche (lett. i), delle pertinenze (lett. j).
Il TAR della Puglia osserva, ancora, che, con l'art. 13, il legislatore regionale ha introdotto un indice massimo di affollamento, denominato "parametro di controllo" (P), limitativo del numero di aerogeneratori autorizzabili in determinate aree territoriali e frutto del rapporto tra la somma delle lunghezze dei diametri di tutti gli aerogeneratori (installati e autorizzati in un Comune) ed il lato del quadrato di area uguale alla superficie comunale.
Infine, il remittente rileva che l'art. 14 del regolamento n. 16 del 2006 detta disposizioni transitorie particolarmente restrittive applicabili, con effetto di salvaguardia, nelle more dell'approvazione dei PRIE e per un tempo massimo di centottanta giorni, decorsi i quali "si potranno realizzare impianti eolici solo se le Amministrazioni comunali saranno dotate dei suddetti PRIE".
In particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 14 indicano un insieme di aree non idonee all'installazione di impianti eolici e i criteri in base ai quali è possibile individuare quelle in cui è invece possibile localizzare tali strutture, stabilendo il successivo comma 7 che nell'indicato periodo transitorio il parametro di controllo comunale (P) di cui all'art. 13 è ridotto al valore di 0,25.
Così riportato il testo delle norme impugnate, il TAR remittente ritiene che esse, nella parte in cui determinano le zone non idonee alla installazione di impianti eolici e i relativi criteri di individuazione, violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Sul punto verrebbe in rilievo l'art. 12, comma 10, del d.lg. n. 387 del 2003, il quale, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, riserva alla Conferenza unificata il compito di adottare le linee guida volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e, quindi, di indicare i siti adatti alla loro costruzione.
A parere del remittente le disposizioni oggetto di censura contrasterebbero anche con il principio fondamentale relativo alle materie "trasporto e distribuzione nazionale di energia" e "governo del territorio" fissato dall'art. 12, commi 3 e 4, del d.lg. n. 387 del 2003.
Ed invero, le indicate competenze legislative verrebbero in rilievo con riferimento a quelle disposizioni regolamentari che prevedono l'approvazione a livello comunale dello strumento di pianificazione (PRIE), la fissazione di un indice massimo di affollamento (il parametro di controllo P) e il blocco sine die della realizzazione di nuovi impianti eolici in assenza dell'indicato strumento di pianificazione comunale per il quale non viene previsto un termine per la sua adozione.
Osserva il TAR remittente che l'art. 12, commi 3 e 4, del d.lg. n. 387 del 2003, nel disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti di energia alimentati da fonti rinnovabili, non contempla simili poteri, né consente di aggravare il procedimento di autorizzazione, ovvero di limitare la possibilità di costruire nuovi aerogeneratori mediante la formazione di piani regolatori settoriali o l'applicazione di indici massimi di densità.
Il legislatore nazionale con l'art. 12 ha, infatti, voluto perseguire la finalità di semplificazione; finalità, con la quale le norme regionali si pongono in contrasto, non prevedendo esse neanche un termine entro il quale devono essere approvati i PRIE, risultando così eluso anche il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 12 per la conclusione del procedimento autorizzatorio.
Con riferimento alla rilevanza della questione sollevata, il rimettente osserva che il provvedimento oggetto del giudizio principale di fatto impedisce, per effetto del suo richiamo al regolamento n. 16 del 2006, il rilascio dell'autorizzazione unica richiesta dalla ricorrente.
2. Si è costituita in giudizio la Farpower S.r.l. chiedendo che la Corte dichiari fondata la questione sollevata dal TAR della Puglia.
La parte privata, dopo aver censurato l'utilizzo del rinvio recettizio operato dal legislatore regionale alla fonte regolamentare, ripropone in modo sostanzialmente analogo le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione, rilevando che, per effetto delle disposizioni contenute nel regolamento impugnato, la regione Puglia ha introdotto una disciplina che limita l'installazione di impianti eolici in contrasto con quanto disposto dal legislatore statale il quale ha, al contrario, dettato una normativa volta all'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
3. Si è costituita in giudizio la regione Puglia chiedendo che la Corte dichiari le questioni inammissibili o, in subordine, infondate.
3.1. La difesa regionale, in via preliminare, ritiene inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione prospettata in riferimento agli artt. 4, 5, 6, 7, 8 e 13 del regolamento n. 16 del 2006, in quanto il provvedimento, impugnato nel giudizio principale, richiama esclusivamente gli artt. 10 e 14.
La fattispecie oggetto di esame da parte del giudice a quo, infatti, risulterebbe regolata dalla disciplina transitoria di cui all'art. 14, comma 1, il quale indica i criteri di valutazione dei progetti di impianti eolici presentati, come quello della società ricorrente, nei termini di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento n. 16 del 2006 e in assenza dell'approvazione dei PRIE.
3.2. Nel merito la regione Puglia ritiene, comunque, le questioni infondate.
Per quanto attiene alla presunta violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., la regione osserva che la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto alle regioni la possibilità di fissare, nell'esercizio delle loro potestà legislative, limiti di tutela ambientale più rigorosi rispetto agli standard minimi uniformi previsti dal legislatore statale.
Nel caso di specie, il regolamento n. 16 del 2006 pur dovendo essere ricondotto alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", conterrebbe anche prescrizioni di tutela ambientale assumendo sul punto rilievo quanto disposto dall'art. 12, comma 10, del d.lg. n. 387 del 2003.
Osserva la regione che tale norma non è stata ancora attuata con la conseguenza che, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale sopra indicata, non può essere preclusa alle regioni la possibilità di introdurre una disciplina volta ad una corretta installazione degli impianti eolici sul territorio al fine di evitare un vulnus alla tutela ambientale.
A sostegno di quanto sopra la regione Puglia rileva che proprio l'indicata norma statale prevede, dopo l'adozione delle suddette linee guida, un obbligo di adeguamento alle stesse da parte delle regioni. Conseguirebbe da ciò l'implicito riconoscimento in capo al legislatore regionale del potere di adottare, nelle more dell'approvazione delle indicate linee guida, una disciplina come quella impugnata.
La difesa regionale ritiene, pertanto, infondate le censure proposte dal TAR remittente nei confronti delle norme regolamentari richiamate dall'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, in quanto esse non hanno la finalità di limitare l'installazione degli impianti eolici, ma di porre, nei sensi sopra esposti, una disciplina efficace solo fino alla emanazione delle linee guida statali ex art. 12, comma 10 del decreto legislativo n. 387 del 2003 e, dunque, stante il loro carattere di cedevolezza, esse non sarebbero idonee a ledere sfere di competenza legislativa dello Stato.
Con riferimento alla presunta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. la regione Puglia, dopo aver osservato che le norme regionali non impongono un blocco sine die alla realizzazione degli impianti eolici in assenza dei PRIE, rileva che sebbene tali strumenti di pianificazione non siano contemplati dall'art. 12 del d.lg. n. 387 del 2003, quest'ultimo, comunque, non preclude ai Comuni la possibilità di individuare le aree in cui è possibile installare i suddetti impianti.
4. In prossimità dell'udienza la regione Puglia e la Farpower S.r.l. hanno depositato memorie con le quali hanno ribadito le argomentazioni contenute nei rispettivi atti di costituzione.
In particolare la regione Puglia ha evidenziato che il 18 settembre 2010 è stato pubblicato il decreto del ministro dello Sviluppo economico con il quale sono state dettate, in attuazione dell'art. 12, comma 10, del d.lg. n. 387 del 2003, le linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. La difesa regionale afferma che, nel rispetto di quanto previsto dall'indicato decreto, la regione ha posto in essere la necessaria attività al fine di adeguare la propria normativa alle suindicate linee guida.
Considerato in diritto
1. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia dubita, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), nonché degli artt. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, e 14 del Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia), richiamati dalla fonte legislativa impugnata.
1.1. In particolare, l'art. 3, comma 16, della legge reg. n. 40 del 2007 prevede che "la realizzazione dei parchi eolici è disciplinata dalle direttive di cui al Reg. 4 ottobre 2006, n. 16 (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia)".
Dato il rinvio, di tipo evidentemente ricettizio, che la diposizione censurata compie alle norme regolamentari, i rilievi di costituzionalità vanno riferiti anche ai contenuti che essa ha in tal modo recepito.
2. Nel merito la questione è fondata nei termini di seguito indicati.
Il giudizio a quo ha ad oggetto l'impugnativa di un provvedimento con il quale la regione Puglia ha negato l'autorizzazione alla realizzazione di un parco eolico, in quanto il relativo progetto non rispettava le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento n. 16 del 2006.
Il riferimento alle disposizioni sopra indicate è giustificato dal fatto che la fattispecie oggetto del giudizio principale è regolata, ratione temporis, dalla disciplina transitoria di cui all'art. 14, comma 1, valida per i progetti eolici presentati prima dell'approvazione dei Piani regolatori per l'installazione di impianti eolici (PRIE) previsti dal cennato regolamento e, comunque, fino al termine massimo di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso. Tra tali progetti rientra quello in esame, in quanto presentato il 28 novembre 2006, a circa un mese di distanza dalla entrata in vigore del regolamento, avvenuta il 21 ottobre 2006.
Su tali evenienze si fonda l'eccezione di inammissibilità formulata dalla regione Puglia, in relazione alla rilevanza nel giudizio a quo dei soli artt. 10 e 14 del regolamento: essa però risulta superata dalla circostanza che tali disposizioni operano numerosi richiami alle altre norme contenute nel regolamento, nonché dal fatto che l'art. 14 si pone in rapporto di strumentalità con queste ultime: in effetti detto articolo si limita ad introdurre una disciplina transitoria che, in attesa dell'entrata in vigore di quella prevista dai precedenti articoli, ne richiama espressamente i contenuti al fine di assicurarne gli obiettivi.
In particolare, l'art. 14, dopo aver stabilito al comma 1 i limiti di efficacia della disciplina transitoria, al successivo comma 2 indica le aree che devono considerarsi non idonee all'installazione di impianti eolici, riproducendo in modo quasi identico le indicazioni contenute ai medesimi fini nell'art. 6, comma 3.
Sempre l'art. 14, al comma 7, prevede, poi, che per l'intera durata di applicazione delle norme transitorie, il parametro di controllo comunale di cui all'art. 13, non potrà superare il valore di 0,25, ivi compreso il territorio già interessato da impianti realizzati e/o autorizzati.
Quanto all'art. 10 del regolamento n. 16 del 2006, esso stabilisce i criteri di redazione della relazione di impatto ambientale che il richiedente l'autorizzazione deve presentare al fine di consentire all'amministrazione la valutazione del progetto, secondo quanto previsto dal precedente art. 8.
In particolare, l'art. 10, nel prendere in considerazione l'impatto visivo e paesaggistico (lettera b), il rispetto della flora, della fauna e dell'ecosistema (lettera c), l'inquinamento acustico ed elettromagnetico (lettere d ed e), nonché aspetti prettamente tecnici (lettere f, g, h, i, j, l, m), sottopone il progetto di cui si chiede l'autorizzazione all'osservanza di specifiche regole.
2.1. Così individuata la portata precettiva delle norme regionali sopra indicate, va osservato che le medesime, nella parte in cui prevedono aree non idonee all'installazione degli impianti eolici e i criteri per individuare le suddette zone, si pongono in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
Questa Corte ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali analoghe a quelle oggetto di scrutinio, in quanto l'indicazione da parte delle regioni dei luoghi ove non è possibile costruire i suddetti impianti può avvenire solo a seguito della approvazione delle linee guida nazionali per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio da parte della Conferenza unificata ex art. 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), dovendosi qualificare l'indicata norma quale espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale (sentenza n. 119 del 2010).
La Corte ha, in particolare, affermato che la predisposizione delle indicate linee guida è finalizzata a garantire un'adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle regioni "proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa" (sentenza n. 16 del 2009).
L'impossibilità da parte delle regioni di adottare una propria disciplina in ordine ai siti non idonei alla installazione degli impianti eolici prima dell'approvazione delle indicate linee guida nazionali rende, poi, irrilevante l'adozione di queste ultime avvenuta con il D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), nelle more del presente giudizio di costituzionalità.
2.2. Le impugnate norme regionali, poi, nella parte in cui prevedono limiti, condizioni e adempimenti al cui rispetto è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di un impianto eolico, contrastano con l'art. 117, terzo comma, Cost., e, in particolare, con i principi fondamentali fissati dal legislatore statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
In particolare, viene in rilievo l'art. 12, commi 3 e 4, d.lg. n. 387 del 2003, che disciplina il procedimento amministrativo volto al rilascio della indicata autorizzazione.
La norma statale, infatti, ispirata a canoni di semplificazione, è finalizzata a rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa e non contempla alcuna delle condizioni o degli adempimenti previsti dalle disposizioni regionali impugnate quali, tra gli altri, la necessaria previa adozione da parte dei Comuni di uno specifico strumento di pianificazione (PRIE) e la fissazione di un indice massimo di affollamento (parametro di controllo P).
Tale contrasto comporta la violazione dell'indicato parametro costituzionale, non potendo il legislatore regionale introdurre, nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui all'art. 12 del d.lg. n. 387 del 2003, nuovi o diversi adempimenti rispetto a quelli indicati dalla norma statale (sentenza n. 124 del 2010).
2.3. Il richiamo compiuto dagli artt. 10 e 14 alle altre disposizioni contenute nel regolamento n. 16 del 2006 impone alla Corte l'esame anche di queste ultime.
In particolare, dopo l'indicazione contenuta negli artt. 1, 2, e 3 delle finalità e dell'ambito di applicazione dell'indicato regolamento, gli artt. 4, 5, 6 e 7 sono diretti alla disciplina dei PRIE di cui i Comuni si devono dotare al fine di individuare le aree non idonee all'installazione di impianti eolici.
Il successivo art. 8 stabilisce che la valutazione di impatto ambientale relativa al singolo progetto di impianto eolico deve essere compiuta mediante un esame congiunto con gli altri progetti che insistono sulla stessa area, elencando i successivi artt. 9, 10 e 11 i documenti che a tali fini il richiedente deve depositare e i criteri con i quali vanno predisposti.
L'art. 12 detta la disciplina in materia di impianti eolici off-shore; l'art. 13 introduce, poi, il parametro di controllo con lo scopo di regolare il numero di interventi in determinate aree territoriali (comunali e intercomunali). Tale parametro, fissato in 0,75, è calcolato sulla base del rapporto tra la somma delle lunghezze dei diametri di tutti gli aerogeneratori e il lato del quadrato di area della superficie comunale secondo il dato ISTAT.
Infine, quanto all'art. 14, oltre a contenere le previsioni già sopra scrutinate, al comma 3 individua i criteri tecnici validi per l'individuazione delle zone dov'è possibile collocare gli impianti eolici (anch'essi in parte indicati dall'art. 3); mentre i commi da 4 a 6 fissano gli adempimenti che il proponente deve rispettare per ottenere l'autorizzazione, tra i quali rientra il rispetto in sede di progettazione delle prescrizioni contenute nell'art. 10 dalla lettera b) alla lettera n) e nell'art. 11.
Dal vaglio delle diverse disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 è evidente lo stretto legame in cui risultano avvinte, in quanto sono tutte dirette a disciplinare il procedimento di autorizzazione alla costruzione di impianti eolici, in contrasto con i parametri costituzionali sopra indicati.
Ciò comporta che, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale consequenziale dell'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le disposizioni del regolamento n. 16 del 2006 diverse dagli artt. 10 e 14, commi 2 e 7 (sentenza n. 69 del 2010).
3. Restano assorbiti gli ulteriori profili di censura dedotti dal remittente.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge della regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della regione Puglia), nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14, commi 2 e 7, del regolamento 4 ottobre 2006, n. 16. (Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella regione Puglia);
dichiara, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 40 del 2007, nella parte in cui richiama le restanti disposizioni del regolamento n. 16 del 2006.