Legge 24 novembre 2000, n. 340
Disposizioni
per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2000, n. 275)
Art. 18. - Termini
1. Omissis
2. Omissis
3. Omissis
4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:
"4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali".
5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:
"6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali".
6. Omissis