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Legge 24 novembre 2000, n. 340

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi

(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2000, n. 275)



Art. 18. - Termini

1. Omissis

2. Omissis

3. Omissis

4. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

"4. Il testo unico può essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio dei Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali".

5. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è sostituito dal seguente:

"6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali".

6. Omissis


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