Legge 8 ottobre 1997, n. 352
Disposizioni sui beni culturali
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1997, n. 243 - suppl. ord. n. 212)
Art. 1. - Testo unico delle norme in materia di beni culturali
Il Governo della Repubblica
è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, un decreto legislativo recante
un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni
legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali. Con l'entrata
in vigore del testo unico sono abrogate tutte le previgenti disposizioni
in materia che il Governo indica in allegato al medesimo testo unico.
Nella predisposizione
del testo unico di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi
e criteri direttivi:
possono essere inserite
nel testo unico le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge, nonché quelle che entreranno
in vigore nei sei mesi successivi;
Lo schema di testo
unico è trasmesso, entro sette mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinché le competenti Commissioni parlamentari esprimano il loro
parere. Si applica la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il testo unico può
essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui al
comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore,
con uno o più decreti legislativi il cui schema è deliberato dal Consiglio
dei ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema è trasmesso, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, con relazione cui sono allegati
i pareri del Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti
commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque
giorni dal ricevimento. Ciascun decreto legislativo è emanato su proposta
del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro
per gli affari regionali [1]
Il testo unico è
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
per i beni culturali e ambientali, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso
entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo schema.
Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attività culturali può avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito delle ordinarie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali [2]
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1999, n. 122)
Art. 1.
I termini di cui ai
commi 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come prorogati
dal comma 6-bis dell'articolo 12 della legge 15 marzo 1997, n.
127, introdotto dall'articolo 2, comma 25, della legge 16 giugno 1998,
n. 191 [3], sono ulteriormente
prorogati di sei mesi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Dato a Roma, addì 5 maggio 1999
SCALFARO
D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali
Note
[3] Il comma 6-bis dell'art. 12 della legge 15 maggio 1997, n. 127, introdotto dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, recante "Modifiche ed integrazione alle leggi 15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica", così recita: "6-bis. I termini cui al comma 1, al comma 2, lettera a) e al comma 3 dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, sono prorogati di sei mesi".