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Dibattito sul Testo Unico

Perpetuazione dei vincoli storico-artistici antecedenti alla legge 1089/39

di Luca Leone
(Soprintendenza per i Beni ambientali e architettonici di Verona)


Chi è attento alle novelle normative sulla materia ricorda bene che nell'art. 12 comma 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (c.d. "Bassanini bis"), dove si davano alcune fondamentali disposizioni in tema di alienazioni di beni appartenenti al c.d. demanio storico artistico, il nostro legislatore, nell'intento generalizzato di semplificare il procedimento amministrativo, interveniva anche su un altro e ugualmente importante aspetto dell'alienazione dei beni culturali.

Decideva, in particolare, di affrontare il non facile problema della piena applicabilità anche nei confronti degli immobili vincolati in base alle leggi di tutela antecedenti al 1939 (legge 20 giugno 1909, n. 364 e legge 11 giugno 1922, n. 778) di quel particolare regime dettato dagli artt. 30 e ss. della legge n. 1089 del 1939.

Detti articoli, ora abrogati, ma sostanzialmente riconfermati nel recente Testo Unico in materia di beni culturali e ambientali, approvato con  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 stabilivano, com’è noto, sia l'obbligo di denuncia al Ministero che il riconoscimento a quest'ultimo del diritto di prelazione nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

 La questione deriva dal fatto che la legge n. 1089 impose ex novo la trascrizione generalizzata dei vincoli storico artistici nei registri immobiliari, non prevista in precedenza, ovviando così alla altrimenti difficoltosa conoscibilità dell'esistenza degli stessi da parte degli interessati alla circolazione dei beni tutelati. Fece salvi in via transitoria nell'art. 71 i precedenti vincoli, dei quali dispose il rinnovo e la trascrizione "nel termine che verrà stabilito nel regolamento per l'esecuzione della presente legge"”.

Tale regolamento, purtroppo, non è mai stato emanato e la pubblica amministrazione, libera da scadenze e onerata di un compito obbiettivamente impegnativo, ha lasciato lo stesso in gran parte inadempiuto. Le ragioni di questa inadempienza devono forse essere cercate a 360 gradi e non attribuite sic et simpliciter alla cronica lentezza della burocrazia italiana, difficilmente negabile, ma che si è dovuta anche scontrare con determinate coincidenze storiche, quali furono nel primo periodo gli eventi bellici ed in seguito l'innovata esigenza dello Stato di contenere un dilagante abusivismo edilizio.

Ad ogni modo, molti vincoli di vecchia data, privi pertanto di identificazione catastale, non sono stati rinnovati nei più di 60 anni trascorsi e spesso si tratta proprio di quelli posti a tutela degli immobili di maggiore pregio, come nel caso, per esempio, delle tante ville storiche del Veneto, probabilmente meno in evidenza agli occhi delle Soprintendenze perché presenti fuori dai centri urbani e perché garantiti da una più spiccata tendenza conservativa da parte delle famiglie proprietarie.

Forse mosso da un comprensibile imbarazzo, lo Stato, nel sopra ricordato art. 12 comma 3 della legge n. 127 del 1997, dava ai proprietari di tali immobili la possibilità di effettuare entro un anno dall'entrata in vigore della legge un’apposita domanda di rinnovazione del vincolo, offrendo la garanzia di una "sanatoria" per i passaggi di proprietà avvenuti in precedenza [1]. Da un'attenta lettura dell'articolo, infatti, si ricavava che in mancanza di tale domanda i relativi vincoli di tutela storico artistica dovevano intendersi quali decaduti o privi comunque di efficacia, se non erano intervenuti nel frattempo il rinnovo della notifica e la trascrizione [2]

A chi scrive non sembra di potere condividere il pensiero di coloro che, pur dopo avere ravvisato nell'indicazione "beni immobili di cui al periodo precedente" il riferimento alla "frase" precedente, escludendo giustamente di interpretare invece "periodo" quale "tempo dell'atto", abbiano tuttavia ritenuto di limitare la suddetta sanatoria alle sole alienazioni dei beni culturali per i quali fosse stata presentata domanda di rinnovo del vincolo. Ciò perché il rimando operato dalla norma in esame non può sintatticamente che fermarsi alla specificazione del soggetto, appunto "i beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364 e legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089", e non anche estendersi alla parte predicativa "sono, su domanda degli aventi diritto, da presentare..."

Dopo pochi mesi il legislatore si accorse però della conseguente situazione di mancata tutela che si sarebbe pericolosamente venuta a creare per moltissimi edifici di interesse storico artistico presenti sul territorio nazionale, a fronte della probabile inerzia dei proprietari, dimostratasi poi ampiamente nei ridotti numeri delle richieste di rinnovo presentate alle Soprintendenze. Tra l'altro detti proprietari erano talora ignari della stessa esistenza del vincolo del quale avrebbero dovuto chiedere il rinnovo, circostanza che sembra appunto essere stata la motivazione per la prevista "sanatoria" di cui sopra.

L'art. 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (la legge delega del citato Testo Unico) aggiunse così al comma 3 dell'art. 12 della legge n. 127 del 1997 che "agli immobili per i quali non sia intervenuta la domanda degli aventi diritto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 71 secondo comma della legge 1089/39", reintroducendo in questo modo il regime di vigenza transitoria (sic!) ivi previsto.

Questo tormentato comma è stato poi interamente abrogato dal laconico art. 2 della legge 16 giugno 1998 n. 191  (c.d. "Bassanini ter"). Ma l'art. 33 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999) ha esternato un ulteriore ripensamento e riscritto la disposizione in materia di rinnovo dei vincoli esattamente nel testo originario della legge n. 127 del 1997, senza quindi la norma di salvaguardia per la validità dei decreti di tutela non rinnovati introdotta dalla legge n. 191 del 1998, che parrebbe così essere stata scientemente negata (ubi lex voluit, dixit, ubi noluit tacuit).

Nondimeno, quest'ultima ha invece trovato in seguito un implicito riconoscimento nell’art. 13 del nuovo Testo Unico che ha riconfermato, sempre in via transitoria, il disposto del già citato art. 71 della legge n. 1089 del 1939.

Invero, il compilatore del Testo Unico, seguendo le prescrizioni della legge delega del 1997, come esplicitato nell'art. 166 comma 2, ha potuto prendere in considerazione unicamente la legislazione in vigore alla data del 31 ottobre 1998, ignorando così il precetto della succitata legge n. 448.

Di fronte all'intricata situazione che si è venuta a creare non resta pertanto che auspicare un nuovo e più attento intervento del legislatore, preferibilmente a mezzo del primo decreto legislativo di aggiornamento del Testo Unico sui beni culturali, che potrà essere emanato entro tre anni dalla sua entrata in vigore, ai sensi dell’art. 1 comma 4 della legge n. 352 del 1997, e che avrà il non facile compito di segnare il punto sull'avvicendamento normativo in materia.

Nel frattempo rimane l'incertezza, stante la previsione dell'art. 33 della legge n. 448 del 1998, a tutt'oggi non abrogato e in vigore dal 1 gennaio 1999, almeno per quanto riguarda il periodo compreso tra il 31 dicembre 1999, termine di scadenza per presentare le richieste di rinnovo dei vincoli da parte dei proprietari, e l'11 gennaio 2000, data di entrata in vigore del Testo Unico; incertezza che non pare facilmente superabile in via interpretativa.

 


Note

[1] L’art. 12 comma 3 della legge n. 127 del 1997 disponeva testualmente che “"i beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364 e legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sez. II, della legge 1 giugno 1939 n. 1089", corrispondenti appunto agli artt. 30 e ss.

[2] Sull'argomento si veda anche Wanda Cortese, I beni culturali a ambientali, Padova, 1999, 218 sg.



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