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Tutela dei beni culturali

La legge 40/2026 “Italia in scena”: le innovazioni in tema di tutela

di Girolamo Sciullo [*]

Sommario: 1. Premessa. - 2. Le modifiche agli artt. 21 e 48 del Codice. - 3. (segue) ... all’art. 65. - 4. (segue) ... all’art. 68. - 5. (segue) ... all’art.72. - 6. Conclusioni.

L’articolo esamina la recente legislazione italiana in materia di tutela delle opere d’arte e le conseguenti modifiche introdotte nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Parole chiave: circolazione internazione dei beni culturali; mercato dell’arte.

Law 40/2026 "Italy on Stage": Innovations in the Protection of Works of Art
The article examines recent Italian law on works of art regarding their protection and the resulting changes introduced to the Cultural Heritage and Landscape Code.

Keywords: international circulation of artworks; art market.

1. Premessa

La legge 17 marzo 2026, n. 40 (nel prosieguo Legge), considerata in quanto atto ad iniziativa parlamentare, presenta profili di continuità e di discontinuità a seconda del punto di osservazione scelto. Nell’ambito delle leggi e dei decreti legge intervenuti nella XIX Legislatura, menzionati dal sito www.parlamento.it nell’area tematica “Cultura, spettacolo, sport e turismo” e interessanti il patrimonio culturale, essa costituisce un ulteriore esempio dell’‘attivismo’ parlamentare in materia, in particolare espresso dalle leggi 7 ottobre 2024, n. 152 (Manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo dell’adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale), 15 aprile 2025, n. 59 (Manifestazioni in abiti storici) e 13 febbraio 2026, n. 24 (Cammini d’Italia), tutte promosse da parlamentari. Attivismo questo che fa da significativo contraltare agli atti ad iniziativa governativa, costituiti soprattutto dalle leggi 15 luglio 2022, n. 106 (Spettacolo), 22 gennaio 2024, n. 6 (Sanzioni amministrative e penali in tema di distruzione ecc. di beni culturali e paesaggistici), e 21 febbraio 2025, n. 16 di conv. del d.l. 27 dicembre 2024, n. 201 (Piano Olivetti per la cultura ecc.) [1].

Di discontinuità della Legge si può, viceversa, parlare con riferimento all’incidenza esercitata sul testo del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (d’ora in avanti Codice). Nei quarantasette atti normativi che hanno apportato modifiche al suo tessuto originario la Legge, sempre intesa come atto ad iniziativa parlamentare, trova come precedenti solo la legge 22 luglio 2014, n. 110, introduttiva dell’art. 9-bis (in tema di professioni abilitati ad operare su beni culturali). Precedente questo assai meno significativo (quantomeno in termini quantitativi) avendo essa modificato nel Codice cinque articoli (21, 48, 65, 68 e 72) e introdotto dei nuovi (121-bis e 121-ter). Di qui anche il rilievo dell’intervento normativo compiuto, anche a prescindere dall’enfasi che ha accompagnato la sua presentazione e approvazione [2] e la impegnativa denominazione corrente (“Legge Italia in scena”). Rilievo che non si arresta ai contenuti specifici delle nuove disposizioni, ma che, come si dirà, va considerato anche in relazione al ‘segnale’ che essa invia al ministero della Cultura, tradizionale depositario della disciplina codicistica.

L’analisi che ci si accinge a compiere si occuperà dei profili della legge concernenti la tutela dei beni culturali (e in genere delle cose d’arte) e delle conseguenti innovazioni apportate al Codice.

2. Le modifiche agli artt. 21 e 48 del Codice

Dei temi inerenti all’area della tutela si occupano gli artt. 4-6 che complessivamente (e in termini non organici) riguardano gli artt. 21 (Interventi su beni culturali soggetti ad autorizzazione), 48 (Mostre ed esposizioni), 65 (Uscita dal territorio della Repubblica), 68 (Attestato di libera circolazione) e 72 (Ingresso nel territorio nazionale).

È interessante notare che il p.d.l. di origine dedicava all’area della tutela solo l’art. 4, con previsioni tutto sommato di limitata portata (come del resto comprovava l’assenza di riferimenti ad esse nella relazione illustrativa) concernenti il termine per il rilascio dell’autorizzazione per mostre ed esposizioni, la vigilanza dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell’AGCM sulle polizze assicurative concernenti beni culturali oggetto di prestito (art. 48 Codice), la validità temporale delle dichiarazioni per l’uscita dal territorio nazionale (art. 65 Codice) e il divieto di diniego dell’attestato di libera circolazione per le opere di autori stranieri prive di una specifica attinenza alla storia della cultura italiana (art. 68 Codice).

Solo nel corso dei lavori della Commissione VII (Cultura ecc.) e dell’Aula della Camera le previsioni incidenti sull’area della tutela sono divenute più significative, tanto per le modifiche apportate all’originario art. 4 del p.d.l. quanto per introduzione dell’attuale art. 5 (in tema di mercato dell’arte), pur conservando un carattere tutto sommato ‘ausiliario’ o complementare rispetto agli obiettivi che hanno ispirato l’iniziativa parlamentare.

Se questi, come emerge dal testo della Legge, dalla relazione al progetto di legge iniziale e dalle dichiarazioni svolte nel corso dei lavori parlamentari, si riassumono fondamentalmente nella promozione della valorizzazione anche economica dei beni culturali specie di pertinenza pubblica e nello sviluppo della loro fruizione [3] - obiettivi questi cui si è aggiunto nel corso dei lavori parlamentari quello di favorire il mercato dell’arte [4] - non stupisce che la Legge sia intervenuta sui punti della disciplina di tutela direttamente coinvolti da tali finalità, quali lo spostamento dei beni culturali, il prestito per mostre ed esposizioni nonché la circolazione internazionale dei beni culturali e delle cose di interesse culturale.

Per ragioni di chiarezza espositiva, invece che procedere all’esame analitico seguendo l’ordine degli articoli della Legge, si considereranno le disposizioni del Codice interessate dalle modifiche introdotte.

L’art. 21 del Codice, nella precedente versione, subordinava all’autorizzazione del ministero taluni interventi tra i quali “lo spostamento, anche temporaneo, dei beni culturali mobili” (comma 1, lett. b), salvo quelli dipendenti “dal mutamento di dimora o di sede del detentore” per i quali si sanciva la previa “denuncia” al soprintendente, che, “entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie per cui i beni non subiscano danno dal trasporto” (comma 2) [5].

L’art. 4, comma 1, della Legge ha, nell’art. 21, abrogato al comma 1 la lettera b) e soppresso al comma 2 il riferimento allo spostamento dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore. In conclusione, ora ogni spostamento [6] (anche temporaneo e a prescindere dalle ragioni che lo motivano) risulta sottoposto a preventiva denuncia al ministero, che entro trenta giorni dal suo ricevimento può prescrivere le misure idonee ad evitare danni al bene in ragione del trasporto. Si tratta, quindi, di una generalizzazione di un regime giuridico semplificato preesistente in via di eccezione, regime che richiama quello della Scia di cui all’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ma che se ne differenzia essendo consentito lo svolgimento dell’attività ‘semplificata’ (ossia lo spostamento) non immediatamente, ma solo dopo che siano trascorsi trenta giorni dal ricevimento della denuncia. È da pensare peraltro, che in forza del principio di salvaguardia del bene culturale sotteso dall’art. 20 del Codice, una prescrizione tardiva, ma che sopraggiunga a trasporto non ancora avvenuto, debba essere osservata dall’interessato pena l’applicazione dell’art. 171 del Codice [7].

Meno significative risultano le variazioni apportate all’art. 48 del Codice, disciplinante le autorizzazioni per mostre ed esposizioni. Al comma 3 viene inserita la previsione che esse siano rilasciate “entro novanta giorni dalla data della richiesta”, e si introduce il comma 5-bis, secondo il quale “l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'esercizio delle proprie funzioni, garantiscono la trasparenza e la sostenibilità del mercato assicurativo con riferimento alle polizze stipulate per i beni oggetto di prestito ai sensi del presente articolo”. Nel primo caso, viene fissato con legge il termine di conclusione di un procedimento amministrativo, peraltro identico a quello già vigente in forza di un atto regolamentare (All. 1 del d.p.c.m. 22 dicembre 2010, n. 271) [8], e, nel secondo, a corredo del rilievo che il comma 5 della disposizione in esame assegna alla copertura assicurativa dei beni culturali in prestito per mostre ed esposizioni, si sottolinea un compito di per sé già presente nelle funzioni di spettanza dei due organismi.

3. (segue) ... all’art. 65

Certamente più significative risultano le modifiche introdotte nella disciplina della circolazione internazionale (in uscita o in entrata rispetto al territorio della Repubblica) dei beni culturali e delle cose di interesse culturale [9]. Ai fini di una loro migliore comprensione è bene tenere presente che l’art. 65 del Codice, per l’uscita dal territorio nazionale, distingueva tre categorie di fattispecie variamente articolate:

1) La prima costituita dai beni culturali e dalle cose di interesse culturale non ancora qualificabili come tali, ma sottoposte provvisoriamente al regime di tutela (i. beni culturali di cui all’art. 10, commi 1-3; ii. cose ad appartenenza pubblica o di persone giuridiche private no profit di cui art. 10, comma 1, costituenti opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalisse a oltre settanta anni, in attesa di verifica ex art. 12; iii. cose, a chiunque appartenenti, rientranti nelle categorie indicate all’art. 10, comma 3, per i quali il ministero avesse vietato l’uscita per un tempo determinato [10] (art. 65, commi 1 e 2).

2) La seconda rappresentata da: i. cose a chiunque appartenenti che presentassero interesse culturale, fossero opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalisse a oltre settanta anni; ii. archivi e singoli documenti, appartenenti a privati, presentanti interesse culturale; iii. cose rientranti nelle categorie di cui alle lettere f), g) e h) dell’art. 11, comma 1 (art. 65, comma 3). In ogni caso tutte entità non ancora individuate come beni culturali.

3) La terza, infine, costituita dalle cose di cui alla lettera d) dell’art. 11, comma 1, ossia opere d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalisse ad oltre settanta anni (art. 65, comma 4, lettera a).

Per la prima categoria era disposto il divieto di uscita definitiva e quella temporanea poteva essere autorizzata in taluni casi (in particolare per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte) e a certe condizioni (art. 65, commi 1 e 2, e artt. 66 e 67).

Per la seconda, occorreva distinguere. A seconda di una casistica specifica l’uscita definitiva e quella temporanea erano soggette a un regime autorizzativo (art. 65, comma 3, e artt. 66 e 67), oppure a un regime dichiarativo (art. 65, comma 4-bis). In particolare, fatta eccezione per le cose di cui all’Allegato A, lettera B, numero 1, relativamente a quelle che presentassero interesse culturale, fossero opera di autore non più vivente e con esecuzione risalente ad oltre settanta anni, il discrimine per l’applicabilità dei due regimi dipendeva dal valore superiore o inferiore a 13.500 euro (art. 65, comma 3, lettera a), e comma 4, lettera a).

Per la terza, trovava applicazione il regime dichiarativo a prescindere dal valore denunciato. (art. 65, comma 4).

L’art. 5 della legge introduce nell’assetto appena riassunto due modifiche, lasciandone invariate le linee generali. Anzitutto eleva la soglia dei 13.500 euro a 50.000, ma al contempo la mantiene per i beni librari sempre ripetendo la formula “a chiunque appartenenti, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni” (nuove lettere a-bis del comma 2 e b-bis del comma 4 dell’art. 65). Pertanto, come prospettato in dottrina a proposito del d.d.l. A.S. n. 762 del giugno 2023 [11], viene fondamentalmente mantenuta una soglia unica come discrimine ai fini dell’uscita dal territorio nazionale fra liberalizzazione con dichiarazione dell’interessato e sottoposizione ad autorizzazione amministrativa, ma viene elevata la soglia del valore. Al contempo si introduce per i beni librari quella differenziazione di soglie che tale disegno di legge intendeva generalizzare [12]. È peraltro da precisare che, anche con l’aumento della soglia a 50.000 euro, per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1 del Codice (ossia reperti archeologici, smembramenti di monumenti, incunaboli e manoscritti, archivi) è confermato il regime autorizzatorio a prescindere dal valore dell’oggetto in uscita.

A sua volta l’art. 4 della legge inserisce sempre nell’art. 65 il comma 4-ter, per il quale la validità della dichiarazione - con cui l’interessato attesta che quanto intende trasferire all’estero rientra nelle ipotesi per le quali non è richiesta l’autorizzazione - ha pari durata dell’attestato di libera circolazione rilasciato dall’ufficio esportazione ai sensi del successivo art. 68, comma 5, ossia la validità della dichiarazione è anch’essa quinquennale. Ciò, come chiarito dal Relatore nel corso dei lavori in commissione della Camera [13], sulla base dell’art. 48, comma 1, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 [14] e sul presupposto che la dichiarazione sia da intendere come sostitutiva dell’attestato di libera circolazione.

Di recente la pronuncia della Corte costituzionale n. 51/2026 (pressoché coeva alla Legge, infra nel testo) ha dichiarato non fondala la q.l.c. della norma ricavata dal combinato disposto dell’art. 70 con gli artt. 68 e 65, lett. a), del Codice, che consentiva all’amministrazione l’acquisto coattivo della cosa per la quale era richiesto l’attestato di libera circolazione solo nel caso in cui presentasse un valore superiore a 13.500 euro [15] (quindi con riferimento alla versione dell’art. 65 precedente alle modifiche introdotte dalla Legge). Secondo la Corte la correlata esclusione delle cose di valore inferiore a tale soglia non dava luogo ad un’irragionevole disparità di trattamento fra cose di interesse culturale né al contempo ad un affievolimento della relativa tutela, come invece prospettato il giudice a quo.

È da pensare che un’analoga q.l.c. che venisse sollevata con riguardo al testo ora vigente dell’art. 65 (con soglia quindi a 50.000 euro) incontrerebbe identico esito. Vero è che il giudice costituzionale per affermare la non irragionevolezza del bilanciamento operato fra i valori in gioco (tutela del patrimonio culturale e buon andamento dell’amministrazione, da un lato, e diritto di proprietà e libertà di iniziativa economica dall’altro) ha richiamato anche “l’esigua stima economica a delimitazione del potere acquisitivo” [16], sicché il significativo incremento della stessa operato dalla Legge potrebbe determinare, in ipotesi, una diversa valutazione. Tuttavia, nell’iter argomentativo svolto dalla Corte, decisiva appare la considerazione che sulla cosa destinata all’esportazione può essere apposto il vincolo storico-artistico (ricorrendo beninteso i requisiti previsti dall’art. 10, comma 3, del Codice) senza che abbia rilievo il suo valore economico [17] e che inoltre, ancora senza distinzione di valore, la cosa una volta sottoposta a vincolo può essere oggetto di espropriazione ai sensi dell’art. 95, comma 1, sempre del Codice. In sostanza par di capire che la sottoposizione ad un fondamentalmente comune [18] regime di tutela per le cose di rilievo culturale esclude ad avviso della Corte la irragionevolezza del loro diverso trattamento in tema di acquisto coattivo.

4. (segue) ... all’art. 68

L’art. 68 in tema di attestato di libera circolazione viene modificato dall’art. 4, comma 4, della Legge con l’inserimento alla fine del comma 2 del seguente periodo: “Il soggetto che presenta la denuncia e i suoi aventi causa possono ritirarla prima della notificazione della comunicazione dell’attestato di libera circolazione o del diniego “. La previsione però sembra aggiungere ben poco a quanto era e resta desumibile dal comma 2, secondo periodo, dell’art. 70 del Codice, per il quale “fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto [coattivo], l’interessato può rinunciare all’uscita dell’oggetto e provvedere al ritiro del medesimo”. Invero, poiché l’ufficio di esportazione ai sensi del comma 1 può proporre al ministero l’acquisto coattivo della cosa per la quale è richiesto l’attestato di libera circolazione “qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell’attestato di libera circolazione”, già l’art. 70 permetteva (e permette) all’interessato di conseguire effetti corrispondenti sul piano sostanziale al ritiro della denuncia.

Senza toccare i disposti dell’art. 68, incide sulla loro applicazione l’art. 4, comma 5, della Legge, secondo cui “per le opere di autori stranieri” l’attestato di libera circolazione “non può in ogni caso essere negato qualora non sia accertata la specifica attinenza delle stesse alla storia della cultura italiana”. A latere di ogni valutazione in termini di politica culturale, pare indubbio che il nuovo accertamento richiesto agli uffici esportazione non faciliterà i compiti ad essi affidati ove si considerino le note relazioni, influenze e contaminazioni che da sempre si sviluppano fra fenomeni culturali di differenti Paesi.

5. (segue) ... all’art. 72

L’art. 72, comma 1, del Codice viene modificato dall’art. 4, comma 6, della Legge con la soppressione del riferimento al “comma 3”, sicché la disposizione ora stabilisce che “La spedizione in Italia da uno Stato membro dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo delle cose o dei beni indicati nell’articolo 65 [senza ulteriore specificazione] sono certificati, a domanda, dall’ufficio di esportazione”.

Per comprendere la portata della modifica, è opportuno ricordare che il certificato relativo all’ingresso nel territorio nazionale (dal Codice indicato come “certificato di avvenuta spedizione”, nel caso di provenienza della cosa o del bene da uno Stato membro della Unione europea, e come “certificato di avvenuta importazione”, nell’ipotesi di ingresso da un Paese terzo) ha la funzione tanto di attestare la provenienza e l’identità della cosa o del bene, quanto di consentirne il ritrasferimento, purché all’interno del termine di validità del certificato, senza osservare le modalità previste dall’art. 65 (a seconda dei casi con attestato di libera circolazione o con autodichiarazione) [19]. In altri termini, e secondo le espressioni utilizzate dal giudice costituzionale, il certificato in questione consente di ritrasferire all’estero l’oggetto cui si riferisce “in via agevolata, tramite un’autorizzazione ‘a scarico’, rilasciata in esito al solo riscontro dell’identità dell’opera certificata in entrata e di quella in uscita” [20]. Conseguentemente, precisa la giurisprudenza amministrativa, l’oggetto di provenienza estera viene sottratto durante il periodo di permanenza in Italia, alla disciplina di tutela dettata dal Codice [21].

Si comprende allora che, nell’obiettivo di promuovere il mercato delle opere d’arte, la modifica introdotta dall’art. 4, comma 6, della Legge ha determinato l’ampliamento dell’ambito applicativo del certificato di ingresso previsto dall’art. 72, non limitandolo più ai soli casi previsti dal comma 3 dell’art. 65.

Merita di essere segnalato che l’intervento del legislatore si pone in sintonia con gli orientamenti espressi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 51/2026 relativa all’art. 72 (ante Legge), pronuncia temporalmente parallela a tale intervento [22].

Il giudice costituzionale ha anzitutto ritenuto fondata la q.l.c. dell’art. 72, comma 1, del Codice nella parte in cui non prevedeva che fosse certificato l’ingresso nel territorio italiano delle cose indicate nel comma 4, lettera b), dell’art. 65, ravvisando sia un’irragionevole disparità di trattamento fra le cose di interesse culturale sotto soglia rispetto a quelle sopra soglia (soltanto per le quali l’art. 72 consentiva la possibilità di certificazione), sia una sproporzionata e irragionevole compressione della libertà di iniziativa economica [23].

In secondo luogo, e in via consequenziale [24], la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale ancora dell’art. 72, comma 1, ma nella parte in cui non prevedeva analoga certificazione per le cose di cui al comma 4, lettera a), dell’art. 65, ossia per le opere d’arte di cui all’art. 11, comma 1, lettera d), della Codice (ossia di autore vivente o con esecuzione non superiore a settanta anni). Per le opere “recenti” andava, ad avviso della Corte, garantito il libero mercato dell’arte, trattandosi di una categoria tendenzialmente esclusa dalla disciplina di tutela in forza dell’art. 10, comma 5 del Codice [25].

Si può pertanto affermare che la riforma operata dalla Legge ‘suggelli’ il percorso seguito dal giudice costituzionale che aveva ampliato alle cose di cui al comma 4 dell’art. 65 l’area della certificazione all’ingresso nel territorio nazionale stabilita dall’art. 72, comma 1.

Peraltro, la lettera di tale disposizione dopo la riforma, facendo riferimento indistintamente alle “cose e ai beni indicati nell’articolo 65”, parrebbe spingersi oltre a quanto deciso dal giudice costituzionale, abbracciando anche le cose e i beni menzionati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo. Senonché l’interpretazione letterale della disposizione non regge a una necessaria interpretazione sistematica. Se si tiene presente che i commi 1 e 2 dell’art. 65 riguardano cose e beni per i quali è esclusa l’uscita dal territorio della Repubblica, sarebbe paradossale reputare che un oggetto d’arte illecitamente allontanato dal territorio italiano possa, una volta ricondottovi, essere oggetto di un certificato di ingresso e di conseguenza fatto riuscire legittimamente, seppure in dispregio della disciplina nazionale di tutela. È sulla base di tale considerazione che il giudice amministrativo, nelle pronunce poco sopra citate [26], ha espresso l’avviso che l’amministrazione in sede di richiesta di rilascio del certificato ex art. 72 sia “tenuta a verificare che la presenza all’estero della cosa o del bene [in ingresso in Italia] non sia frutto di una previa illegittima esportazione dall’Italia“ [27]. Su tale orientamento non può che convenirsi e pertanto deve ritenersi che neanche l’attuale versione dell’art. 72 permetta il rilascio del certificato di ingresso nel caso di fuoruscita della cosa o del bene dal territorio italiano in violazione dei commi 1 e 2 dell’art. 65 (e, più in generale, della normativa di tutela vigente all’epoca del trasferimento dall’Italia).

6. Conclusioni

L’analisi appena condotta giustifica l’affermazione contenuta nella premessa che gli interventi in tema di tutela operati dalla Legge trovano la loro ratio negli obiettivi da essa perseguiti di valorizzazione anche economica dei beni culturali e di promozione del mercato dell’arte. Invero le modifiche introdotte in tema di spostamento dei beni culturali, di prestito per mostre ed esposizioni nonché di circolazione internazionale anche delle cose di interesse culturale non qualificabili come beni risultano strumentali al perseguimento di detti obiettivi. I meccanismi utilizzati variano a seconda dei casi: dall’alleggerimento dello strumento giuridico previsto per il controllo da parte dell’amministrazione (denuncia dell’interessato in luogo dell’autorizzazione) alla riduzione del tempo per il rilascio dell’autorizzazione, dall’innalzamento della soglia di valore come discrimine per l’applicazione dei due regimi alla variazione in meius (per l’interessato) del regime della denuncia (possibilità del suo ritiro e doverosità del suo rilascio) fino all’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione per il certificato di ingresso [28].

Alla fine, ne risulta la previsione di un regime di tutela delle cose d’arte più attento alle esigenze degli interessati.

Al contempo emerge anche un segnale inviato al ministero della Cultura, da sempre ‘responsabile’ della disciplina del patrimonio culturale circa l’opportunità di operare un ‘tagliando’ e se del caso un aggiornamento del Codice a più di vent’anni dalla entrata in vigore [29]. Sembra del resto ormai maturo il tempo di una riflessione complessiva sulle sue disposizioni e sulla loro applicazione da parte dell’amministrazione e dei giudici. Lo scorcio temporale disponibile nella presente legislatura è ristretto e incombono problemi di certo di maggior peso. Ma il tema resta.

 

Note

[*] Girolamo Sciullo, già professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università di Bologna, Via Zamboni 33, 40116 Bologna, g.sciullo@studiogam.it.

[1] Incidentalmente, merita di essere rilevata una certa ‘ritrosia’ da parte dell’Esecutivo all’esercizio di deleghe legislative nel settore culturale. Ai primi di aprile del corrente anno è scaduto il termine per esercitare la delega conferita dalla citata legge 152/2024 (per maggiore precisione va detto che il suo art. 11, comma 1, prevede che la delega sia esercitata “entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”. La legge è entrata in vigore il 1° novembre 2024. Pertanto, la delega andava esercitata ex art. 2963, comma 4, c.c. entro il 1° aprile 2026, giorno festivo, oppure il 2 a ritenere applicabile il disposto il comma 3 della stessa disposizione.) e si approssima a scadenza quello relativo alla delega conferita dalla (ormai lontana) legge 15 luglio 2022, n. 106 (Spettacolo), ripetutamente prorogato (ad oggi al 31 dicembre 2026). Al momento isolata traccia del suo esercizio è costituita dalla bozza presentata nel luglio del 2025 alle autonomie territoriali dall’allora sottosegretario Mazzi (con delega allo spettacolo dal vivo), e indicata come “testo zero”.

[2] Cfr., in particolare, la presentazione del p.d.l. di origine, il titolo e l’art. 3 della legge nonché gli interventi nell’aula della Camera degli Onorevoli Manzi e Mollicone (primo firmatario del progetto), consultabili all’indirizzo https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=1521.

[3] Da conseguirsi in particolare attraverso il ricorso alla sussidiarietà orizzontale, al partenariato pubblico/privato e alla collaborazione pubblico/pubblico.

[4] Come emerge soprattutto dall’art. 5 introdotto dall’Aula della Camera.

[5] Analogamente il comma 3 esentava dalla autorizzazione lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici, ma lo sottoponeva all’obbligo di “comunicazione” al Ministero ai fini dell’esercizio del potere di vigilanza di cui all’art. 18 del Codice.

[6] Diverso da quello degli archivi correnti dello Stato e degli enti e degli istituti pubblici che continua ad essere disciplinato dal comma 3 invariato.

[7] Del resto nel caso della Scia è espressamente prevista l’ipotesi di adozione di provvedimenti ‘postumi’, cfr. art. 19, comma 3, legge 241/1990.

[8] Atto recante “i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata non superiore a novanta giorni”.

[9] Sul tema della circolazione internazionale dei beni culturali cfr. L. Casini, Advanced Introduction to Cultural Heritage Law, Cheltenham, Elgar, 2024, pag. 60 ss. e A. Pirri Valentini, Il controllo della circolazione internazionale delle opere d’arte, Milano, Giuffrè, 2023, anche per ulteriori riferimenti.

[10] La formulazione letterale spingerebbe a sovrapporre parzialmente tale previsione a quella di cui al comma 1 dello stesso art. 65 (ossia riferita a cose di interesse culturale individuate come beni culturali ex art. 13), Per conferirle autonoma valenza non resta che intenderla come concernente cose di soggetti privati individuali o collettivi profit non ancora individuate come beni culturali. In proposito cfr. comunque G. Famiglietti, D. Carletti, G. Veccia, Art. 65, in R. Tamiozzo (con il coordinamento di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, Giuffrè, 2005, pag. 299 ss.

[11] Cfr. L. Casini, La circolazione delle opere d’arte tra semplificazioni e complicazioni, su questa Rivista, 2023, 3, par. 4.

[12] V. l’art. 2, comma 1, lettera c). Il d.d.l. n. 762 è stato assorbito nell’A.S. n. 1695 (recante il d.d.l. A.C. n. 1521 come approvato dalla Camera il 21 ottobre 2025). Nel corso dei lavori svoltisi nell’Aula della Camera fu bocciato l’emendamento Cangiano che inseriva nell’art. 65 del Codice soglie differenziate corrispondenti a quelle contenute nel d.d.l. n. 762.

[13] Seduta del 3 dicembre 2024.

[14] Secondo tale disposizione “Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono”.

[15] Punto 7.1. del Considerato in diritto.

[16] Punto 7.1.3. del Considerato in diritto.

[17] Punti 6.1. e 7.1.2. del Considerato in diritto, in cui si richiamano i punti 7.1., 8. e 12.1. della sentenza 160/2025 della Corte.

[18] Ossia, a parte la non sottoponibilità all’acquisto coattivo ex art. 70 del Codice delle cose con valore sotto soglia.

[19] Cfr. Cons. St., VI, nn. 93, 94 e 95/2026, punti 3.5 e 3.6 dei Motivi della decisione. In termini più ampi (ma v. anche infra nel testo), cfr. Tar Lazio, Roma, Sez. II-quater, n. 895/2019 e C. Fraenkel-Haeberle, Art. 72, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, (a cura di) M.A. Sandulli, Milano, Giuffrè, 2019, pag. 737.

[20] Corte cost., 51/2026, punto 7.2.1. del Considerato in diritto.

[21] Cfr. Cons. St., VI, nn. 93-95/2026, punto 3.7. dei Motivi della decisione.

[22] La decisione della pronuncia è del 23 febbraio 2026, l’approvazione definitiva della legge da parte del Senato è del successivo 11 marzo. Peraltro, in termini di decorrenza degli effetti giuridici, quelli della Legge (dal 14 aprile) precedono quelli della sentenza (dal 16 aprile). Nell’iter di formazione della Legge non emergono riferimenti alla vicenda esaminata della Corte o alla sua pronuncia.

[23] Punti 7.2.2. e 7.2.3. del Considerato in diritto.

[24]Ex art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

[25] Punto 8.1. del Considerato in diritto, dove si richiama la pronuncia 160/2026, punto 5.1. del Considerato in diritto.

[26] Supra, nt. 18.

[27] Cons. St., nn. 93-95/2026, punti 3.8 e s. Quanto all’onere probatorio il giudice è dell’opinione secondo cui il privato, “che comunque deve provare la provenienza dell'opera da un Paese estero, debba essere chiamato a provare anche la legittima presenza all'estero della cosa o del bene (e, quindi, la legittimità della previa esportazione dall'Italia) solamente laddove l'amministrazione abbia elementi, anche di natura indiziaria, idonei a far ritenere che l'opera sia in precedenza uscita illegittimamente dal territorio italiano ovvero laddove - in assenza di tali elementi indiziari - la narrazione dei fatti del privato volta a spiegare l'assenza della prova della lecita esportazione abbia elementi di logica incongruità.” (punto 3.12).

[28] Cfr. nell’ordine artt. 21, 48, 65, 68 del Codice, art. 4, comma 5, della Legge e art. 72 del Codice.

[29] Nella stessa direzione spinge esplicitamente (perché contenente una delega al Governo) il p.d.l. Camera n. 2606 (in precedenza Senato n. 1372) in tema di autorizzazione paesaggistica, anch’esso di iniziativa parlamentare.

 

 

 



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