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Testimonianza

La circolazione delle opere d’arte tra semplificazioni e complicazioni [*]

di Lorenzo Casini [**]

Sommario: 1. Premessa. - 2. La circolazione delle opere d’arte in Italia. - 3. Le disposizioni sui modi di individuazione dei beni culturali. - 4. Il tema delle soglie di valore. - 5. Le misure sui procedimenti autorizzatori e altre disposizioni. - 6. Conclusioni.

The circulation of artworks between simplifications and complications
The article examines a recent Italian legislative proposal regarding the art market. Topics covered include authorization procedures, value thresholds, the so-called silence-consent, and even how to identify cultural property. In general, the proposed law displays feo lights and many shadows, which risk complicating the current regulations more than simplifying them.

Keywords: cultural property; circulation of artworks; art market; EU regulations of cultural property.

1. Premessa

Questo scritto prende in esame il disegno di legge A.S. 762, recante “Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione” (d’ora in avanti, “d.d.l. n. 762”).

Dopo alcune considerazioni introduttive sul regime della circolazione delle opere d’arte in Italia (par. 2), l’analisi si sofferma tre ambiti trattati dal d.d.l.:

1) i modi di individuazione dei beni culturali (par. 3);

2) l’innalzamento delle soglie di valore delle cose ai fini di una loro più ampia circolazione (par. 4);

3) le misure sui procedimenti di autorizzazione e l’introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso (par. 5).

Può sin da ora anticiparsi che il d.d.l. n. 762 presenta diversi profili problematici, sia di carattere generale (con riguardo alle tecniche di individuazione delle cose da tutelare), sia con specifico riferimento ai procedimenti autorizzatori (se si pensa, per esempio, alle complicazioni e all’incertezze legate alla previsione di meccanismo di silenzio assenso).

2. La circolazione delle opere d’arte in Italia

Il d.d.l. n. 762 detta misura finalizzate a semplificare la circolazione delle cose di interesse storico e artistico [1].

Tale normativa è stata oggetto di un importante riforma nel 2017, quando la legge sulla concorrenza n. 124 del 2017 ha apportato significative modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lg. n. 42 del 2004 (di seguito “Codice”).

In quell’occasione, Governo e Parlamento hanno recepito molte delle istanze provenienti dal mercato dell’arte per semplificare il quadro normativo e snellire le procedure amministrative. I tempi dei procedimenti avevano infatti raggiunto ritardi non più tollerabili, acuiti dalla cronica carenza di personale del ministero.

In particolare, con la legge n. 124 del 2017:

1) è stata elevata da cinquant’anni a settant’anni la soglia temporale per dichiarare beni culturali le cose mobili, così allineando tale regime a quello delle cose immobili già portato a settant’anni nel 2011;

2) conseguentemente, per assicurare allo Stato uno strumento di verifica sull’interesse delle cose mobili passate al nuovo regime settantennale, è stato previsto un nuovo modo di individuazione dei beni culturali, diretto a tutelare le “le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione” (nuova lettera d-bis dell’articolo 10, comma 3, del Codice);

3) è stato quindi regolato lo specifico procedimento per eventualmente identificare tali cose di eccezionale interesse, la cui dichiarazione è stata attribuita alla Direzione generale centrale (e non alla Commissione regionale come negli altri casi di vincolo) (articoli 14, comma 6, secondo periodo - incomprensibilmente non soppressò dal d.d.l. n. 762 - e 65, comma 4-bis, secondo periodo, del Codice, del quale comma si prevede invece l’abrogazione);

4) è stata prevista per la prima volta una soglia di valore, corrispondente a quella più bassa indicata dalle norme europee, pari a 13.500 euro, al di sotto della quale, una volta autocertificata, risulta possibile l’uscita di cose non ancora dichiarate beni culturali (ferma restando la possibilità di dichiararle come tali in presenza di un interesse culturale);

5) è stata elevata da 3 anni a 5 anni la durata dell’attestato di libera circolazione (articolo 68, comma 5, del Codice);

6) è stato previsto un decreto attuativo del Ministro della cultura sia per definire e aggiornare gli indirizzi di carattere generale cui gli uffici di esportazione devono attenersi per la valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, ai sensi dell’articolo 68, comma 4, del Codice, nonché le condizioni, le modalità e le procedure per il rilascio e la proroga dei certificati di avvenuta spedizione e di avvenuta importazione, ai sensi dell’articolo 72, comma 4, del medesimo Codice; sia per istituire un apposito “passaporto” per le opere, di durata quinquennale, per agevolare l’uscita e il rientro delle stesse dal e nel territorio nazionale.

L’introduzione di queste modifiche è stata il risultato di un intenso lavoro di collaborazione tra il ministero della Cultura e gli operatori, che portò poi in tempi brevi dopo l’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017 all’adozione del d.m. 17 maggio 2018, n 246, recante “Condizioni, modalità e procedure per la circolazione internazionale di beni culturali”.

Il percorso di applicazione del decreto non ha avuto purtroppo un andamento lineare. A seguito del cambio di legislatura e di Governo avvenuto nel 2018, il ministero ha adottato alcuni atti - come il ritiro del decreto attuativo emanato nel 2018 e la predisposizione di talune circolari - finalizzati a “congelare” l’entrata in vigore delle nuove misure [2].

Successivamente, a partire dalla fine del 2019, con il ritorno del Ministro Franceschini al Collegio romano, è stato ripreso il percorso di attuazione della normativa introdotta nel 2017, con lo “sblocco” del decreto attuativo [3] e l’attivazione di un Tavolo permanente per la circolazione delle opere d’arte nel 2021 proprio per monitorare l’attuazione della normativa e agevolarne l’applicazione [4].

In tale contesto, sarebbe quindi preferibile oggi rafforzare gli uffici amministrativi e continuare l’attuazione sul piano amministrativo, invece di sopprimere norme introdotte da poco tempo o di modificarle senza aver prima dato il giusto tempo per verificarne l’efficacia. Ciò anche alla luce dei dati positivi relativi ai procedimenti di autorizzazione negli ultimi 2/3 anni, che hanno finalmente visto, da gennaio 2020, l’entrata a regime dei nuovi procedimenti semplificati tramite autodichiarazione e soglie di valore (senza contare l’inevitabile rallentamento causato negli anni 2020 e 2021 dalla pandemia).

3.   Le disposizioni sui modi di individuazione dei beni culturali

Come anticipato, il d.d.l. n. 762 sopprime innanzitutto l’ipotesi di individuazione di bene culturale, introdotta nel 2017, relativa alle cose di eccezionale interesse culturale (la lettera d-bis dell’articolo 10, comma 3, del Codice). Così facendo, viene meno la clausola di salvaguardia prevista proprio per evitare uno “svincolo” automatico delle cose mobili la cui soglia temporale è stata innalzata da 50 a 70 anni.

Tale modifica appare perciò avventata e comunque non priva di rischi per lo Stato, che perderebbe un importante strumento di verifica delle cose che potrebbero integrare il patrimonio culturale della Nazione. In aggiunta, si consideri che dal 2017 a oggi sono state adottati dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del ministero solamente pochissimi provvedimenti di dichiarazione di eccezionale interesse culturale [5]. Inoltre, si ricorda qui che in Francia, Germania e Regno Unito, così come nelle norme europee, la soglia temporale è di cinquant’anni (per cui già l’innalzamento a 70 anni realizzato dall’Italia nel 2017 è stato un cambiamento importante, proprio per questo accompagnato dalla previsione di cui alla nuova lettera d-bis dell’articolo 10, comma 3, del Codice).

Parimenti non condivisibile è la modifica proposta dal d.d.l. n. 762 di sostituire il comma 5 dell’articolo 10 del Codice introducendo una soglia unica a settant’anni. In particolare, l’applicazione di tale soglia temporale anche all’ipotesi della lettera d) del comma 3 del medesimo articolo 10 non è corretta: le cose da tutelare con il vincolo c.d. relazionale, infatti, ben possono essere riferite a eventi anche molto recenti della storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere, così come possono rappresentare testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose indipendentemente dall’essere trascorso un periodo temporale di almeno settant’anni. A titolo di esempio, il vincolo di cui alla citata lettera d) può essere usato per la dimora o l’archivio o la biblioteca di un artista ancora in vita o anche per una penna a biro usata per firmare un importante Trattato internazionale.

Viceversa, non sembra presentare profili problematici la proposta di innalzare da 50 a 70 anni la soglia temporale prevista per i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica ai fini della circolazione (articolo 11, comma 1, lettera h, del Codice).

4.   Il tema delle soglie di valore

Maggior complessità presenta la modifica che il d.d.l. n. 762 realizza all’articolo 65, commi 3 e 4, del Codice.

Qui, come anticipato, la nuova disciplina del 2017 aveva tra l’altro stabilito che:

1) è soggetta ad autorizzazione l’uscita definitiva dal territorio della Repubblica delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, del medesimo Codice (ossia i reperti archeologici, i pezzi risultanti dallo smembramento di monumenti, gli archivi, gli incunaboli e i manoscritti), sia superiore a euro 13.500;

2) non è soggetta ad autorizzazione l’uscita delle cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore sia inferiore a euro 13.500, fatta eccezione per le cose di cui all’allegato A, lettera B, numero 1, del medesimo Codice (ossia i reperti archeologici, i pezzi risultanti dallo smembramento di monumenti, gli archivi, gli incunaboli e i manoscritti).

Rispetto a questo quadro normativo, che aveva per la prima volta introdotto l’applicazione della soglia di valore, seppur commisurata all’importo più basso previsto dalla normativa europea e riportata dal Codice, ossia 13.500 euro, il d.d.l. n. 762 apporta cambiamenti rilevanti.

In particolare, il d.d.l. in esame abbandona il criterio della soglia di valore più bassa e applica direttamente le soglie stabilite dalla normativa europea, recepite dall’Allegato B dello stesso Codice. Ne deriva pertanto che le nuove soglie, arrotondate per eccesso dal d.d.l., sarebbero le seguenti e verrebbero così utilizzate:

• Euro 15.000 per mosaici e disegni; incisioni; fotografie; carte geografiche stampate;

• Euro 30.000 per acquerelli, guazzi e pastelli;

• Euro 50.000 per arte statuaria; libri; collezioni; mezzi di trasporto; altri oggetti;

• Euro 150.000 per i quadri.

Si tratta di una scelta di tipo esclusivamente politico. Nel 2017, la decisione fu di partire con la soglia più bassa anche perché si trattava della prima volta che in Italia veniva applicato questo meccanismo.

Va dato atto che in altri Paesi le soglie sono più alte (in Germania per i quadri vale la soglia di 150.000 euro). La Francia ha recentemente aumentato il valore di tutte le soglie. Con il Décret no 2020-1718 du 28 décembre 2020 modifiant le régime de circulation des biens culturels, pubblicato sul Jorf n. 0314 del 29 dicembre 2020 (entrato in vigore il 1° gennaio 2021), è stato infatti previsto l’innalzamento delle soglie di valore da 1.500 euro a 3.000 euro per i reperti archeologici aventi più di 100 anni e monete più vecchie di millecinquecento anni se non provenienti direttamente da scavi; da 150.000 a 300.000 euro per quadri e pitture; da 30.000 a 50.000 euro per gli acquerelli; da 15.000 a 30.000 euro per i disegni; da 15.000 a 20.000 euro per le incisioni, stampe, serigrafie, litografie e manifesti; da 50.000 a 100.000 euro per i prodotti dell’arte statuaria, le sculture (non rientranti nella categoria dei reperti archeologici) e gli oggetti d’antichità non rientranti nelle altre categorie; da 15.000 a 25.000 euro per le fotografie, pellicole e i rispettivi negativi e per le carte geografiche.

Le motivazioni che hanno spinto il ministero della Cultura francese a intervenire in questa direzione sono diverse, tra le quali: l’esigenza di adeguare le soglie di valore economico alle valutazioni raggiunte dai beni aventi interesse culturale; la necessità di diminuire il numero di richieste di certificati d’esportazione ricevute dagli uffici amministrativi preposti; infine, l’opportunità per la Francia di guadagnare il primato europeo nel settore del commercio delle opere d’arte in seguito alla fuoriuscita del Regno Unito dall’Unione europea. Tuttavia, va comunque ricordato che in Francia le soglie temporali coincidono con quelle previste dal Regolamento Ue, mentre in Italia oggi già vi sono dal 2017 soglie temporali maggiori (70 anni invece di 50).

Se si torna all’Italia, va osservato che introdurre soglie diversificate a seconda della categoria dei beni e molto più elevate rispetto all’attuale soglia di 13.500 euro potrebbe comportare (quale effetto indesiderato e paradossalmente opposto a quello voluto) un allungamento dei tempi procedurali anche nel regime c.d. sotto-soglia. Ad ogni modo, è innegabile che, con il tempo, sarebbe auspicabile avere un sistema di soglie identico nei diversi Paesi europei, così da favorire una applicazione omogenea delle regole dell’Ue.

La differenza principale tra i due regimi - ossia quello sotto-soglia con dichiarazione dell’interessato e quello sopra soglia con richiesta di autorizzazione - risiede oggi nel fatto che le dichiarazioni sono esaminate dai soli uffici esportazione, mentre il procedimento autorizzativo richiede il vaglio anche della Commissione consultiva presso il servizio IV Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio. L’introduzione del regime dichiarativo per le due “nuove” categorie di cose (quelle incluse nel periodo tra 50 e 70 anni dal 2017 e quelle sopra i 70 anni, ma con valore sotto i 13.500 euro, dal 2019) ha portato ad avere procedure più snelle e tempi più rapidi: ciò anche grazie alla soglia di valore molto bassa oggi prevista. I dati del ministero della Cultura mostrano, per esempio, che nel 2022 a fronte di oltre 20.000 procedure, oltre 14.000 sono state quelle con dichiarazione di valore (e, di questi, i dinieghi con conseguente apposizione del vincolo sono stati appena 77).

Innalzare la soglia di valore potrebbe perciò complicare il regime dichiarativo e riprodurre alcuni malfunzionamenti del regime autorizzativo, ossia tempi più lunghi. Fermo restando che varrebbe la pena attendere ancora qualche tempo per valutare con più dati l’efficacia della normativa introdotta nel 2017 e di fatto in vigore dal 2019, nel d.d.l. n. 762 potrebbe valutarsi, in alternativa, di mantenere una soglia unica, eventualmente più elevata (per esempio fino a 30.000 euro o fino a 50.000 euro). Oppure, una soluzione ragionevole potrebbe essere quella di introdurre le soglie previste dalla normativa europea a decorrere dal 2026 o dal 2027, così da assicurare una gradualità nell’applicazione di questi meccanismi.

5. Le misure sui procedimenti autorizzatori e altre disposizioni

Il d.d.l. n. 762 mira anche a semplificare i procedimenti autorizzatori, introducendo uno strumento già chiesto in passato dagli operatori del mercato dell’arte, anche nel 2017, ossia il silenzio-assenso.

Così, da un lato, il d.d.l. estende il termine per la conclusione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni alla libera circolazione dei beni culturali da 40 a 60 giorni; dall’altro lato, prevede la maturazione del silenzio assenso nel caso in cui il procedimento si protragga oltre il termine di legge (fermi restando i poteri di annullamento di ufficio previsti dalla legge n. 241 del 1990).

L’uso del silenzio assenso in questo ambito può essere altamente problematico, per di più considerato che l’esportazione è un settore oramai presidiato anche dal diritto penale (con l’introduzione nel 2022 del nuovo titolo nel Codice penale dedicato ai delitti contro il patrimonio culturale). Nelle ipotesi quindi in cui l’interessato - acquirente, gallerista, antiquario o altri - sia chiamato a provare la propria buona fede, l’assenza del titolo rende ciò assai più complicato. Inoltre, dato che è fatta salva l’autotutela, si rischia di creare un effetto distorsivo con probabile aumento degli annullamenti ex post d’ufficio, che ad oggi l’amministrazione cerca di limitare per garantire l’affidabilità dei titoli rilasciati.

In prospettiva comparata, va rilevato che un meccanismo simile è stato introdotto da qualche anno in Francia. Il silenzio assenso è stato previsto in via generale dalla legge del 12 novembre 2013 Habilitant le Gouvernement à semplificier les relations entre l’administration et les citoyens ed è ora codificato dall’articolo L. 231-1 del Codice des relations entre le public et l’administration. In Francia, però, il ministero della Cultura ha a disposizione quattro mesi, a decorrere dalla presentazione della domanda d’esportazione, per pronunciarsi circa la possibilità di uscita definitiva del bene al di fuori dei confini nazionali (un periodo di durata doppia rispetto ai sessanta giorni, più eventuali ulteriori trenta, previsti dal d.d.l. n. 762). Peraltro, in Francia tale disciplina non opera per i c.d. trésors nationaux, sottratti alla possibilità di uscita definitiva dal Paese.

L’applicazione del silenzio assenso in Italia non pare dunque una soluzione adeguata perché il rischio di far uscire beni anche molto importanti a seguito della semplice inerzia dell’amministrazione sarebbe comunque alto, con danni e pregiudizi non facilmente riparabili. Sarebbe del resto un caso sostanzialmente isolato nell’ambito della disciplina di tutela, dove l’interesse pubblico in materia di patrimonio culturale tende a prevalere e a richiedere sempre un provvedimento espresso. In aggiunta, va ricordato che l’art. 6 della Convenzione Unesco del 1970 sull’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, ratificata dall’Italia nel 1975, fa espresso riferimento a “un certificato appropriato” (appropriate certificate) come titolo per l’esportazione, il che potrebbe non trovare piena e adeguata attuazione tramite forme di silenzio-assenso in sostituzione di un attestato o di una licenza rilasciati dal ministero.

Il d.d.l. 762 prevede poi la possibilità di far certificare l’avvenuta spedizione (Cas) e l’avvenuta importazione (Cai) non solo dei beni culturali soggetti ad autorizzazione preventiva all’esportazione (cioè quelli di cui all’articolo 65, comma 3, del Codice) ma anche quelli non soggetti all’autorizzazione preventiva (cioè quelli di cui all’articolo 65, comma 4, del Codice). Va segnalato che tale soluzione è stata in realtà già trovata in via interpretativa dal ministero della Cultura con le Circolari della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio n. 25/2022 e n. 33/2023.

Infine, non sembrano invece esservi particolari controindicazioni nelle disposizioni finali del d.d.l. n. 762, riguardanti alcuni interventi di natura fiscale. In particolare, è prevista l’esenzione dall’IVA per le vendite fino a 20.000 euro di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione impor- tati e ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari, nonché la riduzione dell’aliquota dal 22 al 10 per cento per le cessioni di oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato, di valore inferiore uguale a euro 20.000, ceduti da soggetti diversi dall’autore o dai suoi eredi o legatari.

6. Conclusioni

In definitiva, il d.d.l. n. 762:

1) mostra profili problematici rispetto ai modi di individuazione dei beni culturali, incoerenti rispetto alla normativa di tutela prevista dal Codice;

2) introduce nuove e più elevate soglie di valore per le cose da sottoporre al regime dichiarativo e non autorizzativo;

3) apporta modifiche di apparente semplificazione, come la previsione del silenzio-assenso per i procedimenti di autorizzazione alla libera circolazione, che tuttavia appaiono sproporzionate e foriere di ritardi e blocchi.

In termini generali, sarebbe preferibile espungere dal d.d.l. le norme problematiche o non in linea con l’impianto del Codice. E potrebbero valutarsi altri tipi di intervento, come per esempio eliminare la scadenza di cinque anni per i certificati in ingresso, nel momento in cui i beni restano sul territorio nazionale. Oppure, prendendo spunto da quanto avviene in Francia, andrebbe meglio costruito - possibilmente anche con là previsioni di stanziamenti ad hoc - il meccanismo di obbligo di acquisto da parte dello Stato nel caso di diniego all’esportazione e vincolo delle cose già oggetto di vendita.

Parrebbe opportuno, però, limitare le modifiche legislative in questa fase e concentrare tutti gli sforzi nel potenziamento delle risorse finanziarie, umane e strumentali del ministero della Cultura per assicurare la piena attuazione della disciplina introdotta nel 2017. Il riferimento è in particolare all’attivazione della nuova piattaforma elettronica, alla digitalizzazione delle immagini e delle procedure, all’effettivo impiego del passaporto per le opere, nonché nel funzionamento del Tavolo permanente attivato nel dicembre 2021.

Da ultimo, in prospettiva più ampia, sarebbe auspicabile valutare modifiche di maggior portata, per esempio dirette a ripristinare un sistema - come era nella legge n. 1089/1939 e come è attualmente vigente in altri Paesi, come Francia o Giappone - in cui l’uscita definitiva di beni culturali dal territorio della Nazione non è vietata tout court, ma consentita in specifici casi o per determinate categorie di beni e comunque previa autorizzazione da parte del ministero [6].

 

Note

[*] Lo scritto riprende e sviluppa il testo dell’audizione informale tenuta il 17 ottobre 2023 in Senato della Repubblica Commissione permanente 7a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sul A.S. 762 - Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di semplificazione delle procedure per la circolazione dei beni culturali e misure di agevolazione fiscale per oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione.

[**] Lorenzo Casini è professore ordinario di Diritto amministrativo nella Scuola IMT Alti Studi di Lucca, Piazza S. Ponziano 6, 55100, Lucca, lorenzo.casini@imtlucca.it.

[1] A. Pirri Valentini, Il controllo della circolazione internazionale delle opere d’arte, Milano, Giuffrè, 2023, e la ricca bibliografia ivi citata; C. Barbati et al, Diritto del patrimonio culturale, II ed., Bologna, Il Mulino, 2020. In precedenza, M. Frigo, La circolazione internazionale dei beni culturali. Diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno, Milano, Giuffrè, 2007.

[2] Decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali 9 luglio 2018.

[3] Decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo 31 luglio 2020.

[4] Decreto del ministro della Cultura 2 dicembre 2021.

[5] Nel 2022 è stato dichiarato l’interesse eccezionale di un disegno di Carlo Scarpa del 1955 (Ddg n. 23 del 21/1/2022) e di un dipinto di Mario Schifano del 1962 (Ddg n. 1128 del 12/9/2022). Nel 2021, una scultura di Lucio Fontana del 1949 (Ddg n. 1933 del 23/12/2021), due opere di arredamento di Carlo Mollino (Ddg n. 939 del 6/8/2021 e n. 1939 del 23/12/2021) e un’automobile Ferrari del 1962 (Ddg n. 1936 del 23/12/2021).

[6] Su questi aspetti, si rinvia a L. Casini, Advanced Introduction to Cultural Heritage Law, Cheltenham, Elgar, 2024, pag. 67 ss.

 

 

 



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