Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti [*]
Sentenza 14 gennaio-11 marzo 2025, n. 28
È costituzionalmente illegittima la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) che, nelle more dell’approvazione di una apposita legge della regione medesima nonché di vari strumenti di pianificazione tra cui il Piano paesaggistico, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi, comporta il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in una serie di siti (quali aree protette, zone umide, aree della rete Natura 2000, aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, aree caratterizzate da situazioni di rischio o dissesto idrogeologico).
La disciplina sub judice, pur dichiaratamente volta alla tutela del paesaggio in base all’articolo 9 della Costituzione, risulta in contrasto con i principi posti dall’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030 (comma 5) e il divieto di introduzione di moratorie (comma 6). A loro volta, tali principi vengono in rilievo sia ai fini degli articoli 3 e 4 dello Statuto di autonomia sia ai fini dell’articolo 117, comma primo, della Costituzione, visto in particolare il loro collegamento con la direttiva n. 2018/2001/Ue e il regolamento n. 2021/1119/Ue.
[*] Leonardo Zanetti, ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Scienze giuridiche, Università degli Studi di Bologna, Via Zamboni 22, 40126 Bologna, leonardo.zanetti@unibo.it