Tutela e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici
Conservazione, valorizzazione e riuso dei beni culturali ecclesiastici. La disciplina canonica
di Alberto Tomer [*]
Sommario: 1. La Chiesa cattolica e i beni culturali. La rilevanza ecclesiale e lo statuto giuridico. - 2. Il contesto italiano e l’attenzione per il problema dei fondi. Fonti di finanziamento per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici. - 2.1. Le Disposizioni per la concessione di contributi: gli interventi finanziabili. - 2.2. (segue) Le Disposizioni per la concessione di contributi: le procedure. - 3. Le possibilità di utilizzo dei luoghi sacri. Disciplina generale e usi specifici. - 3.1. Mostre d’arte. L’allestimento nelle chiese e il prestito di opere: limiti e criteri. - 3.2. L’esecuzione di concerti musicali nelle chiese: tipologie e procedure. - 3.3. L’accesso in chiesa e la fruizione turistica.
Conservation, enhancement and re-use of religious cultural heritage. Canon law provisions
It is well-known that a large amount of the Italian cultural heritage is composed by forms of sacred art, mainly pertaining Catholicism: on a juridical level, this means that, when dealing with such goods, it is essential to pay attention not only to the State legislation on cultural heritage, but also to the dispositions of Canon law. Moreover, relevant and detailed recommendations can be found in the documents of the Roman Curia and - for our country - in those of the Italian Bishops Conference, which therefore cannot be ignored. Starting from such a theoretical framework, the paper aims to offer an overall depiction of two concrete major issues: on the one hand, the topic of the funding of religious cultural heritage, namely in light of the recent Provisions concerning the granting of financial contributions from the Italian Bishops Conference for ecclesiastical cultural heritage and places of worship; on the other hand, the matter of the legal discipline of sacred places and especially churches, with particular regard to their potential cultural uses (as for art exhibitions, music concerts and tourist visits).
Keywords: Religious Cultural Heritage; Funding of Cultural Heritage; Sacred Places.
1. La Chiesa cattolica e i beni culturali. La rilevanza ecclesiale e lo statuto giuridico
Guardando all’interesse sempre crescente che circonda il tema della tutela e della valorizzazione del variegato patrimonio composto dai cosiddetti “beni culturali ecclesiastici”, è agevole riconoscere come un’attenzione costante a tale dimensione sia stata dedicata nel corso dei secoli da parte della Chiesa cattolica, tanto che la Pontificia commissione per i beni culturali della Chiesa, nella sua lettera circolare Necessità e urgenza dell’inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa del 1999, ha potuto a buon diritto affermare che “la Chiesa è stata fra le prime istituzioni pubbliche che abbiano regolato con leggi proprie la creazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico posto al servizio della propria missione”. A tale riguardo, si ritiene comunemente che uno spartiacque fondamentale sia da individuarsi nel Concilio Vaticano II, a seguito del quale la Chiesa universale avrebbe maturato un rinnovato approccio nei confronti del proprio patrimonio artistico. La Costituzione conciliare sulla sacra liturgia Sacrosanctum Concilium, ad esempio, al n. 122 chiarisce in maniera limpida il ruolo attribuito a tali opere nel già accennato “servizio della missione della Chiesa”: dichiarando che esse “sono tanto più orientate a Dio e all’incremento della sua lode e della sua gloria, in quanto nessun altro fine è loro assegnato se non contribuire il più efficacemente possibile [...] a indirizzare pienamente le menti degli uomini a Dio”, il documento fornisce infatti la chiave di lettura delle disposizioni canoniche relative ai beni culturali.
Limitandoci quindi alle fonti successive a questo essenziale momento di passaggio, se da un lato è innegabile che nel Codex Iuris Canonici del 1983 non si rintraccia una disciplina organica disegnata su una categoria unitaria di bona culturalia, bensì un elevato numero di norme sparse nei suoi diversi Libri e riconducibili ora all’una e ora all’altra tipologia specifica di beni di valore storico-artistico, dall’altro è pure vero che questi ultimi sono fatti oggetto in altre fonti di innumerevoli indicazioni puntuali, di rango differente dal dettato codiciale, ma cionondimeno estremamente significative: sia di portata universale, come per quanto riguarda i principi desumibili dalla giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica o i criteri elaborati da vari organismi della curia romana (alcuni dei quali istituiti appositamente per occuparsi della materia, come nel caso del Pontificio consiglio per la cultura), sia di valenza locale, con riferimento particolare alle molteplici direttive fornite dalle singole Conferenze episcopali; cosicché è possibile, attraverso la ricerca di queste stratificate disposizioni, ricostruire quella fitta rete di prerogative e doveri dal cui complesso - e dalla cui complessità - sono ricavabili gli statuti propri delle diversificate categorie di beni culturali all’interno dell’ordinamento canonico.
2. Il contesto italiano e l’attenzione per il problema dei fondi. Fonti di finanziamento per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici
Alla luce di tali premesse, è evidente come un’attenzione prioritaria al tema dei beni culturali dovesse essere tributata dall’autorità ecclesiastica nel nostro Paese, dove una fetta preponderante della ricchezza culturale è costituita da forme di arte sacra. Non stupisce quindi l’impegno profuso da parte della CEI nella formulazione di linee guida finalizzate alla corretta gestione di un simile patrimonio: nel corso degli anni numerosi documenti sono stati prodotti con questo precipuo scopo, alcuni attinenti a profili specifici e altri di carattere generale, tra i quali il punto di riferimento è tuttora rappresentato dagli Orientamenti circa I beni culturali della Chiesa in Italia del 1992. Dimostrando grande attenzione anche per gli aspetti pratici della materia, il n. 13 di quest’ultimo testo individua nella carenza di fondi uno dei problemi più gravi per la salvaguardia dei beni culturali ecclesiastici, recuperando così una questione che era già stata posta al centro delle riflessioni della CEI nel 1988, in occasione dell’elaborazione del documento Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli, al n. 10 del quale si segnalava appunto che “in tutte [le diocesi] si fa di anno in anno più drammatico il problema della conservazione e del restauro delle chiese antiche e in genere dei beni culturali ecclesiastici”.
La preoccupazione per tale aspetto è rimasta costante nonostante i decenni trascorsi, rendendo sistematici gli sforzi profusi per affrontare le difficoltà ad esso collegate: tra questi, l’esempio più recente consiste nell’approvazione nel 2018 delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza episcopale italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto e del corrispondente Regolamento applicativo, quest’ultimo rivisto e integrato già nell’anno seguente. Oltre alle norme puntuali, tale revisione ha portato ad un più generale cambio di prospettiva rispetto alle versioni precedenti delle stesse Disposizioni, che hanno spostato il proprio centro d’interesse dalla ripartizione delle risorse economiche messe a disposizione delle diocesi all’instaurazione di un’adeguata interlocuzione con le stesse: operazione che permette sia di individuare precisamente le esigenze di culto delle rispettive comunità, sia di concordare nel modo più efficace la conseguente programmazione, così da garantire una gestione maggiormente consapevole e integrata dei medesimi investimenti.
A dispetto dell’ampio tratto di tempo intercorso tra la loro pubblicazione, sarebbe peraltro un errore considerare i documenti richiamati come l’uno indipendente dall’altro: al contrario, è proprio a partire dal confronto tra il n. 15 degli Orientamenti del 1992 e l’art. 4, par. 1 delle Disposizioni del 2018 che risulta possibile ricavare una vera e propria “gerarchia delle fonti di finanziamento”. Secondo le indicazioni fornite, infatti, le diocesi e gli altri enti ecclesiastici proprietari di beni culturali devono fare in prima battuta affidamento sul sostegno offerto dalle rispettive comunità cristiane, potendo poi ricorrere alla solidarietà di comunità diverse dalla propria solo qualora ciò si rivelasse indispensabile. In secondo luogo, è inoltre raccomandato loro di attingere ai fondi eventualmente messi a disposizione tanto da soggetti privati quanto dalle amministrazioni pubbliche (al riguardo gli Orientamenti menzionano espressamente il principio di tutela del patrimonio culturale sancito dall’art. 9 Cost. per richiamare il supporto dovuto da parte di comuni, regioni, ministero per i Beni e le Attività culturali e altri organismi), comprendendo in tale categoria di finanziamenti le “agevolazioni di vario tipo - fiscale, assicurativo, ecc... - delle quali anche gli enti ecclesiastici possono valersi”. Nel caso in cui i mezzi conseguiti non fossero ancora sufficienti, agli stessi enti è infine concesso di sottoporre alla CEI la propria richiesta per integrare le spese sostenute con i contributi appositamente stanziati da quest’ultima.
Se la seconda fonte della “gerarchia” descritta trova evidentemente la propria origine nella legislazione secolare, le altre appartengono invece alla sfera di esclusiva competenza dell’autorità ecclesiastica. Riguardo al contributo fornito dalla comunità di riferimento, va precisato che la ragione della preminenza attribuitagli va ricercata non in un criterio di “autosufficienza” dell’ente proprietario, bensì nel significato stesso rivestito dal patrimonio artistico nella prospettiva canonistica. Come evidenziato al n. 15 dello stesso documento, infatti, “i beni culturali ecclesiastici sono in primo luogo espressione di valori specifici della comunità cristiana stessa, sono costati sacrifici ai suoi membri, sono di sua proprietà e sono posti al suo servizio”: di conseguenza la ricerca dei fondi necessari alla loro conservazione e valorizzazione “non può essere ridotta a mera operazione finanziaria, ma va considerata come un’occasione opportuna per la formazione sia della comunità cristiana sia della comunità civile”, le quali - riscoprendo in questo modo il valore di tale patrimonio - sono portate a rinsaldare il proprio senso di appartenenza e ad allontanare invece “il rischio della mentalità di tipo assistenziale che scarica sugli enti pubblici ogni responsabilità”. In quest’ottica, l’apporto della comunità alla tutela dei beni culturali ecclesiastici può quindi essere ricondotto all’obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, sancito per tutti i fedeli dal can. 222, §1.
Le molteplici modalità in cui tale obbligo si sostanzia sono concretamente declinate dalle disposizioni contenute nei diversi Libri del Codex, a loro volta raccolte e sintetizzate nella Istruzione in materia amministrativa proposta dalla CEI nel 2005, il cui capitolo quarto raggruppa le differenti tipologie di finanziamento secondo un criterio soggettivo: ai nn. 29 e ss. elencando le diverse offerte che possono essere effettuate da parte dei fedeli, ai nn. 41 e ss. individuando invece le principali fonti di sovvenzione a cui possono attingere le diocesi. È tra queste ultime che si rinviene il riferimento al terzo elemento della summenzionata “gerarchia”, cioè alle “assegnazioni dalla CEI per esigenze di culto della popolazione e interventi caritativi”, rispetto alle quali il n. 45 precisa che “parte delle somme destinate alle esigenze di culto e pastorale della popolazione e agli interventi caritativi è assegnata alle diocesi italiane ed è affidata alla diretta gestione dei vescovi diocesani, secondo i criteri (modo, misura, tempi, rendiconto) stabiliti dalla CEI. La parte restante di tali somme è affidata alla gestione della Presidenza della CEI”. La descrizione delle modalità specifiche in cui si articola tale assegnazione non va però ricercata nello stesso testo dell’Istruzione - né, ovviamente, in quello del Codice -, bensì nelle già richiamate Disposizioni e nel rispettivo Regolamento.
2.1. Le Disposizioni per la concessione di contributi: gli interventi finanziabili
La continuità delle direttive attinenti all’assegnazione dei contributi della CEI con i criteri elaborati dagli altri documenti richiamati è d’altronde resa evidente già in apertura delle Disposizioni, che all’art. 1, par. 1 dichiarano di porsi nel solco tracciato dalle Norme del 1974 e dagli Orientamenti del 1992 al fine di promuovere “la conoscenza, la tutela, la manutenzione, la fruizione, la promozione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali ecclesiastici”. All’estensione di tale obiettivo corrisponde di conseguenza un ventaglio altrettanto ampio di tipologie di interventi finanziabili, le cui numerose ipotesi - elencate in maniera tassativa all’art. 3 delle Disposizioni e successivamente dettagliate agli artt. 1-12 del Regolamento - possono essere raggruppate per comodità` in alcuni macro-settori. Tra esse è infatti possibile riconoscere:
• un certo numero di attività in cui si riscontra un comune scopo preventivo (l’inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici e il censimento informatizzato dei beni immobili di cui al n. 1 dell’art. 3; l’installazione e la messa a norma di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche di cui al n. 4);
• altre in cui prevale il profilo della valorizzazione, eventualmente da perseguire anche fornendo supporto e collaborazione a ulteriori iniziative già organizzate (i progetti di conservazione, consultazione, promozione e valorizzazione di musei diocesani o di altri istituti di cui al n. 2; il sostegno ai progetti di valorizzazione promossi mediante volontari associati di cui al n. 3; il sostegno a iniziative di livello nazionale di cui al n. 12);
• altre riconducibili all’ambito del restauro (il restauro di organi a canne di interesse storico-artistico di cui al n. 5; gli interventi - diversi dalla manutenzione ordinaria - su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni di cui al n. 6);
• altre destinate invece alla costruzione di opere ex novo (la costruzione di nuovi edifici di cui al n. 7; la realizzazione di nuove opere d’arte di cui al n. 8; la costruzione, l’acquisto e l’eventuale adattamento di edifici da destinarsi a case canoniche per il clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive di cui al n. 11);
• altre ancora contraddistinte da un carattere di straordinarietà (l’acquisto in via straordinaria delle aree per la realizzazione degli edifici di culto di cui al n. 9; l’acquisto in via straordinaria ed eventuali lavori di edifici da adibire a casa canonica e/o locali di ministero pastorale di cui al n. 10).
Rispetto a tali interventi, i contributi della CEI si pongono quindi - come ribadito all’art. 4, par. 1 delle Disposizioni - quale “concorso nella spesa, che gli enti beneficiari dell’intervento devono sostenere per i beni culturali di loro proprietà e l’edilizia di culto”, andando cioè ad integrare le altre fonti di finanziamento finora illustrate: è perciò evidente che, come sottolineato invece dall’art. 16, lett. h), del Regolamento, tale apporto “non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario per le opere ammissibili”. Va in ogni caso ricordato che il criterio adottato per l’assegnazione non si fonda sulla proprietà del bene, bensì sull’obiettivo di provvedere alle esigenze di culto dei fedeli: principio che emerge concretamente dalla disciplina riservata agli interventi sul patrimonio immobiliare esistente, che possono essere ammessi al finanziamento anche qualora gli edifici interessati non appartengano agli enti ecclesiastici indicati, purché siano comunque “sede di parrocchia o [...] svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale da almeno 20 anni” (art. 4, par. 1, lett. b), e art. 6, par. 1, lett. b), del Regolamento).
In merito agli enti che possono fruire delle somme stanziate, l’art. 2 delle Disposizioni distingue tre categorie di soggetti definibili rispettivamente come destinatari e beneficiari “propri”, “assimilati” e “aggiunti” del contributo.
• Ordinariamente, la qualifica di ente “destinatario” è attribuita alla diocesi, alla quale sono erogati i fondi e a cui è perciò assegnato il ruolo di “unico referente della Conferenza episcopale italiana durante ogni fase del procedimento” (art. 4, par. 4); la qualità di “beneficiario”, invece, è riconosciuta agli enti ecclesiastici con finalità di religione e di culto sottoposti alla giurisdizione dell’ordinario diocesano (tra i quali, oltre alle diocesi stesse, la norma menziona a fini esemplificativi anche i seminari, le chiese cattedrali, i capitoli, le parrocchie, le chiese rettorie, i santuari e le confraternite), in favore dei quali viene effettuato l’intervento finanziato.
• Ai soggetti “destinatari” di questa prima coppia sono poi generalmente assimilate le figure descritte al can. 370: alle diocesi corrispondono infatti le abbazie e le prelature territoriali, equiparandosi di conseguenza gli abati e i prelati territoriali ai vescovi.
• Per quanto riguarda l’ultima ipotesi, è prevista infine l’eventualità che anche gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica possano fruire in quanto “beneficiari” dell’erogazione dei contributi, la quale stavolta sarà tuttavia condizionata al soddisfacimento di un triplice ordine di requisiti: relativamente allo status giuridico, è infatti richiesto che l’ente sia civilmente riconosciuto; riguardo alla presentazione dell’istanza alla CEI, si stabilisce che essa debba comunque essere effettuata mediante gli ordinari diocesani; a proposito dell’oggetto del finanziamento, se ne limita la portata ai soli archivi generalizi o provinciali e alle biblioteche di particolare rilevanza.
2.2. (segue) Le Disposizioni per la concessione di contributi: le procedure
Per quanto riguarda invece l’iter predisposto per la formulazione delle richieste e per la conseguente erogazione dei contributi, l’art. 15 del Regolamento traccia due diversi procedimenti sulla base delle differenze tra le varie tipologie di attività, contrapponendo la procedura di forma “aggravata” dettata per i progetti descritti ai nn. 5-11 dell’art. 3 delle Disposizioni a quella più snella prevista invece per le iniziative corrispondenti ai nn. 2-4.
Posto che, a monte, compete all’assemblea generale della CEI stabilire la ripartizione delle risorse disponibili, i passaggi iniziali sono comunque comuni a entrambi i percorsi: è infatti in ogni caso prescritto che sia il vescovo a presentare la richiesta di contributo, la quale deve essere inoltrata “utilizzando le procedure dell’apposito sistema informatico” (art. 6, par. 1 delle Disposizioni), nei modi e nei tempi indicati dall’Ufficio nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto, a pena di decadenza. Allo stesso Ufficio sono inoltre affidati in questa prima fase i compiti di assistere le diocesi nella preparazione dell’istanza e di provvedere all’istruttoria della documentazione corrispondente, che viene poi sottoposta all’esame del Comitato per la valutazione dei progetti riguardanti i beni culturali e l’edilizia di culto (d’ora in poi solo Comitato) affinché proponga l’ammontare del contributo.
Da questo momento, l’andamento dei due procedimenti inizia invece a divergere. Già sulla base della valutazione effettuata dal Comitato, per quanto riguarda l’itinerario più semplice, la presidenza della CEI può infatti disporre con formale decreto l’assegnazione del contributo, il quale è tuttavia accreditato tramite bonifico bancario su un conto corrente intestato alla diocesi - anche qualora i destinatari di tale somma fossero degli istituti di vita consacrata o delle società di vita apostolica - solo in seguito alla presentazione della documentazione tecnico-amministrativa appositamente richiesta dall’Ufficio nazionale. Segue infine un passaggio meramente eventuale, connesso alla successiva introduzione di varianti al progetto iniziale: prima di procedere all’esecuzione delle modifiche adottate, in un caso simile è infatti necessario comunicarne le modalità all’Ufficio, così da permettere un nuovo esame da parte del Comitato.
Più articolato risulta invece il percorso seguito dall’altro gruppo di iniziative. Per queste ultime, infatti, all’intervento dello stesso Comitato non segue immediatamente l’assegnazione del contributo, ma solo la presentazione della proposta formulata in merito dal segretario generale della CEI al vescovo diocesano, il quale ha quindi tre mesi di tempo per accettare tale somma e per garantire mediante formale dichiarazione la copertura della quota di spesa eccedente presentando il piano finanziario. In questa fase, l’insorgere di un ulteriore obbligo per il vescovo è inoltre previsto laddove il costo complessivo dell’intervento dovesse superare la soglia dei 100 mila euro, eventualità alla quale è infatti collegato l’onere di allegare anche “gli estratti dei verbali delle riunioni del collegio dei consultori e del consiglio diocesano per gli affari economici, dai quali si evincono i pareri circostanziati circa l’opportunità e la sostenibilità economica del progetto” (art. 15, par. 2, lett. d), del Regolamento).
È a questo punto che il presidente della CEI assegna con decreto il contributo, il cui accredito è però condizionato non solo alla presentazione della già richiamata documentazione tecnico-amministrativa ma anche al rispetto dei tempi dettati per i lavori, i quali dovranno necessariamente iniziare entro otto mesi dalla data del decreto stesso e terminare entro tre anni dal loro inizio, con la facoltà di domandare all’Ufficio nazionale non più di due proroghe (per le quali è a loro volta prescritta la durata massima di otto mesi e di un anno rispettivamente per l’inizio e per la conclusione dei lavori). Anche per questa ipotesi è stabilito che eventuali varianti al progetto debbano essere previamente sottoposte ad un ulteriore vaglio del Comitato, ma nel caso in cui simili modifiche dovessero incidere sulla spesa e quindi sul contributo assegnato si dispone stavolta la necessità di un secondo decreto del presidente della CEI, la cui emanazione è condizionata all’onere di presentare nuovamente la documentazione.
Agli organi già menzionati sono inoltre affidate ulteriori funzioni nell’ambito delle attività di controllo e di monitoraggio disciplinate dall’art. 7 delle Disposizioni e dei relativi obblighi di rendicontazione che l’art. 16 del Regolamento, dopo averne stabilito i caratteri generali nella coerenza con i preventivi presentati e nell’accuratezza per l’intera operazione finanziata, dettaglia in modo diverso per ogni tipologia di intervento. Se al presidente del Comitato per la valutazione dei progetti è attribuito in particolare il compito di informare la presidenza della CEI sulle iniziative svolte nell’anno, “avendo particolare riguardo agli aspetti di rigore e trasparenza” (art. 7, par. 1 delle Disposizioni), all’Ufficio nazionale è invece assegnato quello di verificare il puntuale rispetto delle procedure descritte, sia attraverso la richiesta di documentazione sia mediante sopralluoghi, e di informare delle inadempienze riscontrate la presidenza della CEI per il tramite della segreteria generale: in presenza di conferme documentali di omissioni gravi - quale ad esempio il mancato invio all’Ufficio della documentazione finale dei lavori - è infatti prevista la decadenza del diritto di usufruire del contributo, con la conseguente facoltà per la stessa presidenza di disporre la revoca dell’impegno finanziario assunto e di obbligare la diocesi destinataria alla restituzione delle rate già percepite (art. 7, par. 3 delle Disposizioni e art. 16, lett. d), del Regolamento).
3. Le possibilità di utilizzo dei luoghi sacri. Disciplina generale e usi specifici
Alla luce di quanto finora esposto riguardo alla salvaguardia del patrimonio culturale, tra i dati maggiormente rilevanti emerge in particolare il ruolo rivestito dai luoghi di culto: i quali rispetto alle opere d’arte in essi custoditi non si pongono come meri contenitori di carattere museale, bensì ne rappresentano la collocazione naturale e, in quanto tale, l’unica che ne garantisce la piena leggibilità. Come sottolinea la già menzionata lettera circolare del 1999, infatti, “oltre alla “tutela vitale” dei beni culturali è dunque importante la loro “conservazione contestuale”, poiché la valorizzazione deve essere intesa complessivamente, specie per quanto concerne i sacri edifici, dove è presente la maggior parte del patrimonio storico-artistico della Chiesa”, assunto dal quale discende coerentemente il principio secondo cui “non si può, inoltre, sottovalutare l’esigenza di mantenere, per quanto possibile, inalterato il legame tra gli edifici e le opere in essi contenute, onde garantirne una completa e globale fruizione”.
Tale criterio rende perciò evidente l’opportunità di approfondire la disciplina riservata ai “loca sacra”, che il can. 1205 definisce individuandone gli elementi costitutivi nella destinazione al culto divino o alla sepoltura dei fedeli e nel corrispettivo rito della dedicazione o della benedizione prescritto dai libri liturgici: tra questi, in particolare, data la loro centralità sia sul piano religioso sia - di conseguenza - su quello culturale, in virtù della ricchezza del patrimonio storico-artistico ad esse legato, conviene concentrarsi specialmente sulla condizione delle chiese, che il can. 1214 descrive come edifici sacri individuandone la specificità nel diritto di ogni fedele di entrarvi per esercitare il culto.
A tale qualifica, assunta anche giuridicamente a seguito delle celebrazioni dei riti menzionati, si accompagnano le garanzie ad essa attribuite dal diritto. Un esempio particolarmente eloquente è rappresentato a questo riguardo dal can. 1213, che sottolinea come proprio nei luoghi sacri debba essere riconosciuta all’autorità ecclesiastica la facoltà di esercitare in piena libertà i suoi poteri e uffici. Questo non significa che per tali spazi sia reclamata un’esenzione assoluta dalla giurisdizione civile, come asseriva invece espressamente il can. 1160 del Codice del 1917: rimane tuttavia fermo il principio in virtù del quale al loro interno non può essere tollerata nessuna forma di ingerenza da parte dell’autorità civile, che è infatti solita offrire garanzie del rispetto dovuto alla santità di questi luoghi nell’ambito della legislazione pattizia, come dimostrato dai nn. 1 e 2 dell’art. 5 del Concordato del 1984, i quali stabiliscono rispettivamente che “gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica” e che, “salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica”.
Una simile attenzione non è peraltro esclusiva del solo diritto pubblico, ma si estende pure a quello privato: basti pensare al comma 2 dell’art. 831 c.c., che prevede la sussistenza di uno specifico vincolo in base al quale “gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano”, rinviando così alle apposite disposizioni canoniche. A quest’ultimo proposito, va inoltre sottolineato come la compressione delle facoltà di godimento di un eventuale proprietario privato - la cui posizione appare evidentemente subordinata rispetto a quella dell’autorità ecclesiastica nei confronti del medesimo bene - non risulti circoscritta alla sola occasione, pur primaria, delle celebrazioni liturgiche.
Anche al di fuori di tali momenti, infatti, lo status di luogo sacro comporta un preciso regime di fruizione delineato nei suoi criteri essenziali dal can. 1210, il quale in particolare distingue tre categorie di utilizzi, che possono essere rispettivamente indicati come “propri”, “vietati” e “permissibili”. Se da un lato viene cioè ribadito il principio generale secondo cui “in loco sacro ea tantum admittantur quae cultui, pietati, religioni exercendis vel promovendis inserviunt”, dall’altro è coerentemente escluso in modo assoluto che al loro interno possa essere svolta qualsiasi attività che risulti aliena alla sacralità del luogo stesso. Tra questi due estremi, tuttavia, il canone prende in considerazione anche tutte quelle ipotesi intermedie che, pur non coincidendo con i fini propri dell’edificio, siano comunque in grado di garantire l’assenza di condotte irrispettose: la decisione a questo riguardo è demandata al giudizio dell’ordinario, al quale è affidata la facoltà di permettere simili usi per modum actus.
3.1. Mostre d’arte. L’allestimento nelle chiese e il prestito di opere: limiti e criteri
I criteri delineati dalla normativa appena illustrata consentono di cogliere in modo più puntuale il valore rivestito nell’ordinamento canonico dal patrimonio storico-artistico ecclesiastico e in particolare dagli edifici sacri, delle cui peculiarità è perciò indispensabile tenere conto in ogni momento della loro gestione, dai profili relativi alla conservazione alle iniziative attinenti alla valorizzazione. Una grande rilevanza al riguardo è assunta soprattutto dal principio dettato in merito al loro utilizzo dal menzionato can. 1210, rispetto al quale ci si può domandare se nell’“area grigia” delle attività permissibili su giudizio dell’ordinario in quanto non contrarie alla sacralità del luogo possano trovare collocazione anche usi di carattere “culturale”. Data la frequenza con cui si è riproposto il problema della loro opportunità, per alcune di queste ipotesi l’autorità ecclesiastica ha chiarito in modo più preciso il significato da attribuire ai parametri enunciati.
Prendendo in esame i documenti già passati in rassegna, un esempio indicativo a questo riguardo è offerto dal n. 34 degli Orientamenti del 1992, che nell’affrontare la questione dell’allestimento di mostre d’arte all’interno di edifici sacri richiama anche nella formulazione l’indicazione fornita dal canone in parola, ribadendo che “le chiese sono essenzialmente destinate all’esercizio e alla promozione del culto, della pietà, della religione. Altri usi, in genere, non ne garantiscono adeguatamente il dovuto rispetto, la buona conservazione e il pubblico godimento”. È dunque per tale ragione che il testo sconsiglia di realizzare esposizioni di qualsiasi natura all’interno di chiese aperte al culto, prevedendo però un’eccezione per le sole chiese non parrocchiali, nelle quali l’ordinario del luogo può autorizzare ex can. 1210 l’organizzazione di mostre - preferibilmente, ma non necessariamente, di arte sacra - nell’osservanza delle norme civili e purché siano rispettate due ulteriori condizioni di carattere ecclesiale: da un lato è infatti sottolineato come sia indispensabile che l’allestimento e la visita non disturbino in alcun modo lo svolgimento di eventuali celebrazioni liturgiche, dall’altro è richiesto che le stesse mostre ospitate “siano di effettiva utilità pastorale per un’educazione umana in senso cristiano e in una prospettiva culturale-spirituale propedeutica alla fede”.
Per converso, il n. 38 degli stessi Orientamenti prende in considerazione un’eventualità affine ma di carattere diverso, cioè quella relativa alla collaborazione di un ente ecclesiastico alla mostra realizzata da enti pubblici o da privati attraverso il prestito di proprie opere: pure in questo caso, oltre ad evidenziare il ruolo ricoperto dall’apposito ufficio diocesano, il documento ammette simili possibilità “a condizione che le esigenze pastorali non ne risultino compromesse, che si tratti di manifestazioni veramente significative e programmate nel pieno rispetto della normativa canonica e civile, che la salvaguardia delle opere sia garantita anche da provvedimenti assicurativi “da chiodo a chiodo”“.
3.2. L’esecuzione di concerti musicali nelle chiese: tipologie e procedure
Se estendiamo lo sguardo a ricomprendere le indicazioni formulate circa l’utilizzo dei luoghi sacri non solo da parte delle Conferenze episcopali, ma pure dagli organi della curia romana, è tuttavia possibile riconoscere come un’attenzione ben più approfondita sia stata dedicata a una diversa ipotesi, cioè a quella relativa all’uso della chiesa come sede per l’esecuzione di concerti musicali. Il frutto maggiormente rilevante di tale riflessione, in particolare, è rappresentato dall’apposita lettera De concentibus in ecclesiis predisposta dalla Congregazione per il culto divino nel 1987 allo scopo di fornire criteri univoci ai quali vescovi, parroci e rettori di chiese potessero conformarsi per assumere decisioni pastorali valide.
A tale scopo, il documento provvede innanzitutto a suddividere le possibili forme di esecuzioni musicali interessate in tre differenti tipologie, rispettivamente indicate come “musica e canto per la liturgia, musica a ispirazione religiosa, musica non religiosa” (n. 3). La prima categoria è cioè quella riguardante la cosiddetta “musica sacra”, che la lettera descrive al n. 6 come “quella che, composta per la celebrazione del culto divino, è dotata di santità e bontà di forme”. Con riferimento a tale repertorio, una rilevanza fondamentale è peraltro assunta dal contesto nel quale la sua concreta esecuzione si colloca, risultando indispensabile distinguere il caso in cui la musica sacra sia effettivamente inserita all’interno della liturgia da quello in cui essa venga invece proposta al di fuori delle celebrazioni a scopi meramente concertistici. Quanto alle altre fattispecie, se il concetto di “musica profana” non sembra necessitare di ulteriori specificazioni, la “musica religiosa” è invece definita al n. 9 come “quella che si ispira al testo della Sacra Scrittura o della Liturgia o che richiama a Dio, alla Vergine Maria, ai Santi, o alla Chiesa”.
Chiarito l’oggetto dell’intervento della Congregazione, la lettera procede quindi ad interpretare il fenomeno in parola alla luce di quanto stabilito dalla tradizione, dal magistero e dalla normativa canonica, giungendo così alla seguente conclusione: “Il principio che l’utilizzazione della chiesa non deve essere contraria alla santità del luogo determina il criterio secondo il quale si deve aprire la porta della chiesa a un concerto di musica sacra o religiosa, e la si deve chiudere ad ogni altra specie di musica” (n. 8). Grazie a tale indicazione, diviene perciò possibile collocare i differenti tipi di esecuzioni musicali all’interno della cornice disegnata dal can. 1210. In particolare, se il ricorso alla musica sacra durante la celebrazione corrisponde evidentemente a un uso proprio dell’edificio, l’interpretazione di musica non religiosa va invece considerata un’attività in ogni caso vietata, indipendentemente dalle altre caratteristiche dello specifico repertorio in questione, sottolineando chiaramente il documento allo stesso n. 8 che “la più bella musica sinfonica, per esempio, non è di per sé religiosa. [...] Non è legittimo programmare in una chiesa l’esecuzione di una musica che non è di ispirazione religiosa e che è stata composta per essere eseguita in contesti profani precisi, sia essa classica, o contemporanea, di alto livello o popolare: ciò non rispetterebbe il carattere sacro della chiesa, e la stessa opera musicale eseguita in un contesto non connaturale ad essa”.
Una considerazione aggiuntiva risulta invece necessaria con riguardo alle altre due categorie richiamate, cioè quella della musica sacra fuori dalla liturgia e quella della musica religiosa, la disciplina delle quali è determinata caso per caso dall’ambito in cui esse sono proposte. Qualora la loro esecuzione sia indirizzata direttamente a uno degli scopi ricompresi nel primo gruppo di attività descritte dal can. 1210, anch’essa rappresenterà un uso “proprio” dell’edificio sacro: si pensi ad esempio al caso in cui se ne faccia ricorso per la preparazione alle principali solennità al di fuori delle celebrazioni o per l’accentuazione del carattere particolare dei diversi tempi liturgici. Diversa è invece l’ipotesi in cui i medesimi repertori siano eseguiti soltanto in forma di concerto, cioè con finalità esclusivamente culturale e senza un immediato intento religioso, circostanza che ne determina la collocazione nel novero delle attività “permissibili” per modum actus da parte dell’ordinario.
In simili casi, oltre a ricordare che l’autorizzazione può avere ad oggetto solamente “concerti occasionali”, essendo invece da escludere la possibilità di “una concessione cumulativa, per esempio, nel quadro di un festival o di un ciclo di concerti”, il n. 10 della lettera delinea la procedura essenziale per la corrispondente istanza. Ai soggetti che intendono organizzare il concerto è innanzitutto richiesto di predisporre la domanda per iscritto, indicando la data, l’orario e il programma puntuale dell’esibizione, e di presentarla con sufficiente anticipo all’ordinario. L’esecuzione, se consentita, deve in ogni caso svolgersi nel pieno rispetto della sacralità del luogo, l’accesso al quale va mantenuto anche in questa occasione libero e gratuito: a questo scopo è pertanto richiesto che sia i musicisti e i cantori sia gli uditori garantiscano un atteggiamento consono, tanto nell’abbigliamento quanto nel comportamento. Un ulteriore adempimento grava infine sull’organizzatore del concerto, che - come sancito alla lett. h) - è tenuto a “assicur[are] per iscritto la responsabilità civile, le spese, il riordinamento nell’edificio, i danni eventuali”.
Anche negli anni successivi, l’attenzione per la questione da parte dell’autorità ecclesiastica si è mantenuta costante e l’orientamento appena descritto ha ricevuto conferme sia a livello universale sia sul piano locale. Con specifico riguardo alla nostra realtà territoriale, ad esempio, alla materia è riservato il n. 130 della già citata Istruzione in materia amministrativa del 2005, che precisa come un’esecuzione musicale in chiesa al di fuori della liturgia possa essere considerata “attività istituzionale dell’ente officiante” solo quando siano soddisfatte cumulativamente tre condizioni, consistenti nella sua organizzazione da parte dello stesso ente ecclesiastico, nella proposta di un repertorio composto almeno prevalentemente di musica sacra, nella possibilità per chi intenda partecipare all’evento di accedervi liberamente e gratuitamente. Qualora anche uno solo di questi requisiti dovesse mancare, il documento mette invece in evidenza che in un simile caso “il concerto costituisce un’attività culturale, diversa da quella di culto, che richiede, a norma del can. 1210, la licenza scritta dell’ordinario diocesano per l’uso profano della chiesa per modum actus ed è assoggettabile alla normativa sugli spettacoli”.
3.3. L’accesso in chiesa e la fruizione turistica
La questione dell’ingresso in chiesa, richiamata sia dalla lettera della Congregazione per il culto divino sia dall’Istruzione della CEI, viene peraltro in rilievo anche con riferimento a un altro uso degli edifici sacri di carattere culturale, cioè quello della loro fruizione turistica. A questo riguardo, si è assistito negli ultimi anni al progressivo affermarsi della prassi di richiedere l’acquisto di un biglietto per la visita di chiese di particolare pregio artistico: a fronte degli effetti indubbiamente vantaggiosi che tale ipotesi presenta, permettendo di accantonare fondi utili per la manutenzione o il restauro dell’immobile e delle opere in esso contenute, un simile espediente ha tuttavia spesso suscitato perplessità non solo per le conseguenze negative che inevitabilmente comporta, determinando di fatto la reclusione dello spazio per la preghiera personale a una posizione sempre più marginale, ma, prima ancora, per il suo essenziale porsi in contrasto con la natura e la funzione stesse dei luoghi sacri. In virtù di tali qualità peculiari, questi ultimi sono peraltro pienamente salvaguardati non solo nel diritto canonico, ma anche nell’ordinamento civile, che pure assicura loro specifiche tutele non certo sulla base di un interesse meramente museale, bensì riconoscendone il ruolo insostituibile proprio nel soddisfacimento dei bisogni religiosi della popolazione.
Rimanendo tuttavia nella prospettiva canonistica del problema, al fine di valutare la liceità della soluzione in parola essa deve evidentemente essere ricondotta al più ampio tema dell’accesso in chiesa e delle sue possibili limitazioni. Tra le norme del Codex, quella che in modo più immediato si rivolge a questo ambito è indubbiamente il can. 1221, il quale sancisce che durante il tempo delle sacre funzioni l’ingresso in chiesa debba inderogabilmente essere libero e gratuito. Ciò non significa, tuttavia, che al di fuori di questi momenti fondamentali l’accesso possa essere discrezionalmente impedito o condizionato al pagamento di una somma di denaro: per delineare un quadro completo, tale termine di riferimento primario deve infatti essere integrato con quanto previsto dai cann. 1214 e 937. Il primo indica quale elemento distintivo del concetto stesso di “chiesa” proprio il diritto di tutti i fedeli di entrarvi per esercitare soprattutto pubblicamente il culto, implicando perciò la generale necessità di riconoscere nel modo più ampio possibile tale prerogativa; il secondo stabilisce invece che debbano necessariamente restare aperte ai fedeli almeno per qualche ora al giorno le chiese nelle quali viene conservata la Santissima Eucaristia, cosicché coloro che lo desiderano possano trattenersi in preghiera davanti al Santissimo Sacramento.
Come per gli altri aspetti illustrati, anche sotto questo profilo la cornice normativa delineata dal Codice ha rappresentato la base sulla quale la CEI ha dettagliato alcune indicazioni circa i risvolti più pratici della questione. Al “fenomeno del turismo di massa, espressione della civiltà del tempo libero” è infatti dedicato il n. 39 degli Orientamenti del 1992, che presenta a questo riguardo una duplice esigenza: da un lato, quella di garantire per quanto possibile “un’accoglienza generosa e intelligente” ai visitatori, ad esempio proponendo loro sussidi, itinerari e iniziative che siano in grado di consentire una fruizione dei beni culturali ecclesiastici rispettosa della loro specificità, obiettivo per il quale si raccomanda peraltro di promuovere “intese con i competenti organismi delle istituzioni civili, non trascurando soggetti e categorie imprenditoriali responsabilmente coinvolti nel fenomeno del turismo”; dall’altro, quella - primaria - di salvaguardare in ogni circostanza il carattere sacro del luogo, prevedendo a questo scopo adeguate limitazioni e, soprattutto, assicurando il rispetto delle disposizioni codiciali, che il documento richiama espressamente.
Un orientamento più restrittivo pare potersi riscontrare invece nell’Istruzione in materia amministrativa del 2005, che al n. 129 evidenzia come non sia possibile separare la dimensione culturale da quella religiosa dei beni culturali ecclesiastici, rappresentando la destinazione al culto la loro ragion d’essere e perciò anche il presupposto ineliminabile alla loro piena comprensione: alla luce di queste considerazioni, il documento sottolinea perciò che “le chiese non sono semplici beni di consumo turistico” e ribadisce di conseguenza il principio che esse debbano essere mantenute accessibili “liberamente e gratuitamente a tutti nell’orario stabilito dal rettore”.
Il documento ecclesiale più recente che si rivolge alla questione è tuttavia rappresentato dalla Nota L’accesso nelle chiese prodotta nel 2012 dal consiglio permanente della CEI, che recupera e rielabora organicamente le riflessioni inserite all’interno dei testi precedenti, prendendo in esame anche la questione del biglietto di ingresso a pagamento. Il n. 7, in particolare, precisa a questo riguardo come l’introduzione di un simile sistema sia “ammissibile soltanto per la visita turistica di parti del complesso (cripta, tesoro, battistero autonomo, campanile, chiostro, singola cappella, ecc.), chiaramente distinte dall’edificio principale della chiesa”, il quale deve restare invece a disposizione per la preghiera, garantendone a tutti l’accesso gratuito nelle fasce orarie previste. Anche laddove l’afflusso di visitatori si rivelasse molto intenso, richiedendo perciò l’adozione di apposite misure di contingentamento, il n. 5 propone comunque modalità che non implichino necessariamente un esborso di denaro, come ad esempio la limitazione del numero di turisti che possono essere accolti contemporaneamente o della durata della loro permanenza. Per quanto il documento confermi quindi in ampia misura “la tradizione italiana, [secondo cui] è garantito a tutti l’accesso gratuito alle chiese aperte al culto” (n. 1), va d’altro canto anche osservato come esso non escluda in maniera assoluta l’ipotesi di richiedere l’acquisto di un biglietto per la visita turistica agli edifici sacri, possibilità che il n. 2 riserva al giudizio dell’ordinario diocesano limitandola però ai soli casi eccezionali e apponendovi alcuni correttivi, quale il dovere di garantire sempre l’accesso gratuito “a quanti intendono recarsi in chiesa per pregare”, nonché “ai residenti nel territorio comunale” (n. 6).
Bibliografia
Per un approfondimento sulle tematiche esposte, ci permettiamo di segnalare alcuni riferimenti bibliografici essenziali.
Per uno sguardo complessivo sui beni culturali nel diritto canonico, innanzitutto, cfr. G. Feliciani, I beni culturali nel nuovo Codice di diritto canonico, in Vitam impendere vero. Studi in onore di Pio Ciprotti, (a cura di) W. Schulz, G. Feliciani, Roma, 1986, pagg. 249-259; Id., La nozione di bene culturale nell’ordinamento canonico, in Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis, (a cura di) J.J. Conn, L. Sabbarese, Roma, 2005, pagg. 445-455; C. Azzimonti, I beni culturali ecclesiali nell’ordinamento canonico e in quello concordatario italiano, Bologna, 2001; Id., I beni culturali ecclesiali in Italia, in Quaderni di diritto ecclesiale, 2016, pagg. 347-378; R. Astorri, La tutela nelle leggi canoniche, in Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l’Intesa del 26 gennaio 2005, (a cura di) M. Madonna, 2007, pagg. 93-116; E. Camassa, I beni culturali di interesse religioso. 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Vázquez Sánchez, El derecho-deber de los fieles de ayudar a la Iglesia en sus necesidades (c. 222 § 1 del CIC), in Ius canonicum, 2015, pagg. 269-312; G. Baturi, Il finanziamento della Chiesa in Italia. Evoluzione e prospettive in una ottica ecclesiale, in Ius Ecclesiae, 2018, pagg. 269-284; L. Lacroce, Il diritto particolare della Conferenza Episcopale Italiana nel secondo decennio del secolo ventunesimo, in Ephemerides Iuris Canonici, 2020, pagg. 471-473. Inoltre, in merito alla disciplina canonica dei luoghi sacri - e in particolare delle chiese -, cfr. M. Calvi, L’edificio di culto è un “luogo sacro”? La definizione canonica di “luogo sacro”, in Quaderni di diritto ecclesiale, 2000, pagg. 228-247; P. Malecha, Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici, Roma, 2002; J. Werckmeister, L’édifice cultuel en droit canonique catholique, in Les lieux de culte en France et en Europe. Statuts, Pratiques, Fonctions, (a cura di) di M. Flores-Lonjou, F. Messner, Leuven, 2007, pagg. 215-224; M. del Pozzo, La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia della Chiesa, Roma, 2012, pagg. 347-373; A.S. Sánchez-Gil, Práctica administrativa canónica en materia de iglesias y lugares sagrados. La experiencia de la Iglesia en Italia y en la Diócesis de Roma, in Ius canonicum, 2012, pagg. 117-170; J.T. Martín De Agar, Lugares de culto. Marco de la regulación canónica y tipología, in Régimen legal de los lugares de culto. Nueva frontera de la libertad religiosa, (a cura di) J. Otaduy, Barañáin (Navarra), 2013, pagg. 131-162; T. Rincón-Pérez, La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa, (a cura di) A.S. Sánchez-Gil, Roma, 20182, pagg. 515-524; B.F. Pighin, I sacramenti. Dottrina e disciplina canonica, Venezia, 2020, pagg. 371-403. Infine, oltre a Concilium Oecumenicum Vaticanum II, Costituzione Sacrosanctum Concilium, 4 dicembre 1963, in Acta Apostolicae Sedis, 1964, pagg. 97-138; Congregatio pro cultu divino, De concentibus in ecclesiis, 5 novembre 1987, in Notitiae, 1988, pagg. 3-39; Pontificia Commissio de Ecclesiae bonis culturalibus, Lettera circolare Necessità e urgenza dell’inventariazione e catalogazione dei beni culturali della Chiesa, 8 dicembre 1999, in Enchiridion dei beni culturali della Chiesa. Documenti ufficiali della Pontificia Commissione per i beni culturali della Chiesa, Bologna, 2002, pagg. 400-437; per i citati documenti della Conferenza Episcopale Italiana, si vedano Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli, 14 novembre 1988, in Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana, 1988, pagg. 157-182; I beni culturali della Chiesa in Italia. 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Note
[*] Alberto Tomer, dottorando di ricerca in Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Bologna, Dipartimento Scienze giuridiche, Via Zamboni, 27-29, Bologna, alberto.tomer2@unibo.it.