Corte costituzionale
Sentenza 9 giugno - 8 luglio 2021, n. 144
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Giancarlo Coraggio; Giudici: Giuliano Amato, Silvana Sciarra, Daria de Pretis, Nicolò Zanon, Franco Modugno, Augusto Antonio Barbera, Giulio Prosperetti, Giovanni Amoroso, Francesco Viganò, Luca Antonini, Stefano Petitti, Angelo Buscema, Emanuela Navarretta, Maria Rosaria San Giorgio,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1 e 2, e 19 della legge della regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26 aprile-2 maggio 2019, depositato in cancelleria il 6 maggio 2019, iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di costituzione della regione Piemonte;
udito nell’udienza pubblica dell’8 giugno 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;
uditi l’avvocato dello Stato Maria Letizia Guida per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Giulietta Magliona per la regione Piemonte, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;
deliberato nella camera di consiglio del 9 giugno 2021.
Ritenuto in fatto
1. Con ricorso depositato il 6 maggio 2019 (reg. ric. n. 55 del 2019), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1 e 2, e 19 della legge della regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante), in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
1.1. L’art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 è impugnato nella parte in cui si riferisce ai campeggi temporanei o mobili che il comune può consentire su aree pubbliche o private per finalità sociali, ricreative, culturali e sportive. La norma oggetto di censura esclude tali campeggi dal vincolo di insediamento in aree specificamente individuate dai piani regolatori comunali o intercomunali, in conformità alle vigenti disposizioni in materia paesaggistica.
Il ricorrente ritiene che in tal modo tali strutture siano sottratte alla “verifica di compatibilità con le imprescindibili esigenze di tutela del patrimonio culturale”, in violazione dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e dei punti A.17, A.27, B.13, B.23, B.25 e B.26 degli Allegati A e B del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), con conseguente violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.
1.2. Tali parametri sarebbero violati anche dall’art. 9, comma 2, della medesima legge regionale, nella parte in cui sottrae espressamente ad autorizzazione paesaggistica strutture edilizie e manufatti predisposti temporaneamente dal turista, nell’ambito di un complesso ricettivo, come definiti più dettagliatamente dal precedente art. 5, comma 1, lettera f). Il ricorrente sottolinea che tali strutture non sono esenti dall’autorizzazione in base alla normativa statale recata dall’art. 149 cod. beni culturali e dal menzionato d.p.r. n. 31 del 2017.
1.3. Analogo vizio affliggerebbe l’art. 9, comma 2, impugnato, quanto alla sottrazione all’autorizzazione paesaggistica delle installazioni di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera g). Si tratta dei cosiddetti preingressi, ovvero di strutture rimovibili destinate al soggiorno diurno degli ospiti del complesso ricettivo, che la norma impugnata dichiara privi di rilevanza paesistica, ove rientranti nel punto A.27 dell’Allegato A al d.p.r. n. 31 del 2017. Con tale ultima previsione la normativa statale esonera dall’autorizzazione paesaggistica interventi di manutenzione o sostituzione di elementi amovibili situati in strutture ricettive all’aria aperta, purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti.
1.4. Il ricorrente osserva che non vi sarebbe modo, in forza della disposizione impugnata, di verificare tali ultimi requisiti poiché l’art. 9, comma 2, impugnato, impone, in sede di progetto, che siano rappresentate solo le piazzole ospitanti tali installazioni. La norma oggetto di ricorso introdurrebbe, perciò, ipotesi di sottrazione all’autorizzazione paesaggistica ulteriori rispetto alla normativa statale di cui all’art. 149 cod. beni culturali e dell’Allegato A, punto A.27, del d.p.r. n. 31 del 2017.
1.5. Infine, il ricorrente censura l’art. 19 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, che attribuisce alla Giunta regionale il potere di adottare un regolamento di attuazione, ove, in particolare, sono definiti, tra l’altro, i requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi dei campeggi temporanei o mobili di cui al precedente art. 6, comma 5, e delle aree adibite a garden sharing, di cui al precedente art. 7.
Sarebbero violati gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., poiché l’art. 19, impugnato, non contiene “un esplicito richiamo” all’osservanza, ad opera del regolamento, delle previsioni del piano paesaggistico regionale di cui agli artt. 135 e 143 cod. beni culturali, e, in generale, all’osservanza delle Parti II e III del medesimo codice.
2. Il 27 maggio 2019 si è costituita in giudizio la regione Piemonte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato non fondato.
La regione resistente osserva, quanto all’impugnato art. 9, comma 1, che esso ha per oggetto insediamenti che non modificano lo stato dei luoghi, temporanei, rimovibili e privi di opere. Pertanto, essi non sarebbero soggetti ad autorizzazione paesaggistica, al pari delle strutture di garden sharing, di cui al precedente art. 7 della legge regionale impugnata, che non è stato censurato dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Quanto all’art. 9, comma 2, in relazione ai preingressi, la regione Piemonte osserva che è lo stesso Allegato A, punto A.27, del d.p.r. n. 31 del 2017, a esonerarli dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica. In relazione alle strutture edilizie temporaneamente predisposte dal turista, poi, la regione Piemonte sostiene che la sottrazione ad autorizzazione paesaggistica discende pianamente dalla temporaneità, dalla facile rimovibilità e dalla mancata incisione dello stato dei luoghi da parte delle “verande” e dei “teloni, ombrelloni, gazebo appoggiati a terra senza ancoraggio”. D’altro canto, conclude la regione resistente, l’Allegato A del d.p.r. n. 31 del 2017, ai punti A.16 e A.17, esonera da autorizzazione paesaggistica interventi che sarebbero maggiormente incisivi di quelli descritti dalle norme impugnate.
2.1. In riferimento all’impugnato art. 19, comma 1, la regione Piemonte afferma che il regolamento ivi previsto non si confronta con la “rilevanza paesaggistica” degli interventi di cui alle lettere e) ed f), poiché esse a propria volta “non prevedono la realizzazione di alcuna opera o lavoro”, e sarebbero dunque del tutto prive di tale rilevanza.
3. Nell’imminenza dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie.
In particolare, la regione Piemonte sostiene che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che le norme impugnate sarebbero state modificate in senso satisfattivo e non avrebbero avuto applicazione medio tempore.
A tale proposito, la regione dà atto della entrata in vigore della legge reg. Piemonte 4 gennaio 2021, n. 1, recante “Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante)”.
La difesa regionale sostiene che le modifiche apportate alla legge regionale impugnata siano tali da superare le censure di illegittimità costituzionale.
In particolare, è stato modificato l’art. 6 della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, con la previsione secondo la quale, per campeggi temporanei o mobili, si intendono gli allestimenti per cui non è prevista la realizzazione di opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell’evento.
Grazie a tale definizione, secondo la regione resistente, verrebbe meno ogni dubbio in ordine all’impatto ambientale di strutture precarie sotto il profilo funzionale, sicché sarebbe evidente che tali allestimenti non richiedono autorizzazione paesaggistica. Ciò supererebbe ogni motivo di contrasto con la disciplina statale relativa a tale autorizzazione, quanto all’impugnato art. 9, comma 1.
3.1. Inoltre, la legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 ha anche sostituito il testo dell’impugnato art. 9, prevedendo, quanto alle strutture edilizie leggere e ai manufatti (art. 5, comma 1, lettera f) e ai preingressi (art. 5, comma 1, lettera g), che resta salvo il rispetto delle disposizioni a tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale. In tal modo, sarebbe stabilito che tali interventi siano assoggettati ad autorizzazione paesaggistica.
3.2. Infine, lo ius superveniens ha abrogato le parole “tecnico-edilizi” contenute nelle lettere e) ed f) dell’impugnato art. 19. Ciò comporterebbe che il regolamento attuativo della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 non disciplinerebbe più gli “aspetti tecnico-edilizi” delle strutture, ovverosia i soli che potrebbero rilevare sul piano ambientale.
La regione Piemonte aggiunge che le norme impugnate non hanno finora trovato applicazione, perché non è ancora stato approvato il regolamento di attuazione previsto dall’art. 19.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri insiste, invece, per l’accoglimento del ricorso.
Il ricorrente esclude che la legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 abbia carattere satisfattivo delle censure.
Quanto all’art. 9, comma 1, anche dopo la novella legislativa, permarrebbe il rischio di una stabile permanenza dei campeggi in loco, al servizio di “eventi” di cui l’art. 6, comma 5, della legge regionale impugnata non chiarisce la natura.
Quanto all’art. 9, comma 2, il richiamo al rispetto delle disposizioni in materia di patrimonio culturale confermerebbe la fondatezza delle censure.
Quanto all’art. 19, la norma continuerebbe a non prevedere il rispetto delle prescrizioni paesaggistiche.
In ogni caso, lo ius superveniens non avrebbe carattere retroattivo, come si dovrebbe evincere dall’art. 15 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, che permette ai complessi ricettivi all’aperto, esistenti alla data di entrata in vigore della legge, di mantenere la destinazione originaria, pur ricadendo in aree a destinazione d’uso diversa dalla destinazione turistico-ricettiva.
Considerato in diritto
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al reg. ric. n. 55 del 2019, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, commi 1 e 2, e 19 della legge della regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante), in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La legge regionale impugnata, nel recare la disciplina edilizia e urbanistica dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante, contiene anche - secondo il ricorrente - norme che si sovrappongono alla normativa dello Stato attinente alla autorizzazione paesaggistica, invadendo così il campo riservato alla competenza legislativa esclusiva statale in tema di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.) e violando, altresì, l’art. 9 Cost.
2. L’impugnato art. 9, comma 1, ammette l’insediamento dei complessi, di cui si è detto, esclusivamente nelle aree a ciò destinate, purché in conformità “alle disposizioni normative vigenti in materia urbanistica, di sicurezza idrogeologica e sismica, edilizia, paesaggistica, di aree naturali e biodiversità, della Rete Natura 2000, nonché alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e degli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali”.
A tale previsione sono però sottratti i campeggi temporanei o mobili, di cui all’art. 6, comma 5, della medesima legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, secondo il quale “[i]l comune può consentire su aree pubbliche o private, campeggi temporanei o mobili, per finalità sociali, ricreative, culturali e sportive”.
Il ricorrente ritiene che l’esclusione di tali strutture dal generale disposto dell’art. 9, comma 1, comporti che esse siano contestualmente sottratte alla tutela paesaggistica, e, in particolare, alla necessità che l’intervento sia soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).
La regione, nel costituirsi in giudizio, non contesta tale lettura, ma reputa che la natura stessa di simili campeggi sia tale da esonerarli dalla previsione di autorizzazione paesaggistica, anche alla luce del regime di semplificazione, introdotto dal d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).
3. Prima di esaminare la censura, si deve dare atto che la legge impugnata è stata modificata, nella pendenza del giudizio costituzionale, dalla legge della regione Piemonte 4 gennaio 2021, n. 1, recante “Disposizioni regionali di modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e del turismo itinerante)”.
L’impugnato art. 9 è stato sostituito integralmente dall’art. 6 di detta legge, che ne ha modificato il testo, senza tuttavia - per quanto qui interessa - alterarne la portata precettiva. Più specificamente, l’attuale testo dell’art. 9, comma 1, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019, come sostituto dall’art. 6 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, continua a prevedere che l’insediamento delle strutture ricettive all’aperto, “ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all’art. 6, comma 5”, sia concentrato in apposite aree in conformità alla normativa paesaggistica.
Tuttavia, la regione resistente ritiene che sia cessata la materia del contendere, alla luce della contestuale sostituzione dell’art. 6, comma 5, della legge regionale n. 5 del 2019, ad opera dell’art. 3 della legge regionale n. 1 del 2021.
Nel testo ora vigente, infatti, l’art. 6, comma 5, citato, prevede che “[s]ono campeggi temporanei o mobili gli allestimenti predisposti per l’esercizio di attività svolte per finalità sociali, ricreative, culturali, educative e sportive su aree pubbliche o private, per i quali non è richiesta la realizzazione di opere o interventi e con permanenza degli ospiti limitata alla durata dell'evento”.
La regione Piemonte sostiene che, escludendo l’esecuzione di opere o interventi permanenti per i campeggi, sia venuta meno ogni ragione per esigere l’autorizzazione paesaggistica.
Tuttavia, tale affermazione conferma l’interpretazione dell’impugnato art. 9, comma 1, posta a presupposto del ricorso, nel senso che tale norma ha per effetto quello di sottrarre ad autorizzazione paesaggistica i campeggi temporanei o mobili, e non permette, quindi, di ritenere satisfattivo lo ius superveniens.
Difatti, con la novella, di cui si è detto, la legge regionale impugnata continua a stabilire i casi in cui l’autorizzazione paesaggistica è dovuta, e, in particolare, ad escluderla, con previsione di legge inderogabile, per l’ipotesi dei campeggi temporanei o mobili.
Essa, perciò, continua ad esporsi al profilo di impugnazione svolto nel ricorso, ovverosia di avere invaso la sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato in tale materia. Deve perciò escludersi che sia cessata la materia del contendere.
4. La questione di legittimità costituzionale dell’impugnato art. 9, comma 1, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. è fondata.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che “[i]l potere di intervento delle regioni in materia di “governo del territorio” non si estende alla disciplina della rilevanza paesaggistica degli allestimenti mobili, che incide sul regime autorizzatorio tratteggiato dall’art. 146 del d.lg. n. 42 del 2004 ed è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ambiente”. Infatti, “[s]petta alla legislazione statale determinare presupposti e caratteristiche dell’autorizzazione paesaggistica, delle eventuali esenzioni e delle semplificazioni della procedura, in ragione della diversa incidenza delle opere sul valore intangibile dell’ambiente” (sentenza n. 246 del 2017; da ultimo, nello stesso senso, sentenza n. 74 del 2021).
Si è aggiunto che “la regione non sarebbe competente, in una materia di esclusiva spettanza dello Stato, ad irrigidire nelle forme della legge casi di deroga al regime autorizzatorio, neppure quando essi fossero già desumibili dall’applicazione in concreto della disciplina statale” (sentenza n. 139 del 2013), sicché “[n]eppure è dirimente l’asserita coincidenza, evidenziata dalla resistente, delle disposizioni impugnate con quanto stabilito negli allegati A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica) e B (Elenco di interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato) del d.p.r. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), in quanto la semplice novazione della fonte normativa costituisce comunque causa di illegittimità della disposizione regionale” (sentenza n. 178 del 2018).
4.1. Ne consegue che la norma impugnata, provvedendo direttamente ad escludere dall’autorizzazione paesaggistica l’insediamento dei campeggi temporanei o mobili, ha con ciò stesso invaso la competenza statale in tema di tutela dell’ambiente, alla quale tale regolamentazione è invece affidata.
La circostanza, indicata dalla difesa regionale, per la quale il ricorrente avrebbe omesso di impugnare ulteriori disposizioni della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 colpite da analogo vizio, infine, non è di alcun impedimento a dichiarare l’illegittimità costituzionale della norma oggetto di impugnativa (sentenza n. 210 del 2016).
4.2. È assorbita la questione di legittimità costituzionale dell’impugnato art. 9, comma 1, in riferimento all’art. 9 Cost.
5. Va ora esaminata la questione dell’art. 9, comma 2, che esonera dall’autorizzazione paesaggistica le installazioni descritte dal precedente art. 5, comma 1, lettere f) e g), ovverosia le “strutture edilizie leggere e manufatti: le strutture e i manufatti predisposti temporaneamente dal turista conformi al regolamento interno della struttura ricettiva accostabili all’allestimento o al mezzo mobile di pernottamento, non assimilabili per funzioni e dimensioni alle ordinarie abitazioni a carattere residenziale, realizzati con sistemi di prefabbricazione in materiali vari, non ancorati al suolo in modo stabile, contraddistinti dalla presenza di allacciamenti alle reti tecnologiche, provvisori e rimovibili in ogni momento” (lettera f) e i preingressi, vale a dire “le strutture, per il soggiorno diurno degli ospiti conformi al regolamento interno della struttura ricettiva, funzionali al completo utilizzo e alla protezione dell’allestimento o del mezzo mobile e rimovibili in ogni momento (lettera g)”. Il ricorrente ritiene lesi anche in tal caso gli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost.
5.1. La regione Piemonte ha eccepito la cessazione della materia del contendere, alla luce del nuovo testo dell’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 5 del 2019, come sostituito dall’art. 6 della menzionata legge regionale n. 1 del 2021.
Il citato art. 9, comma 3, stabilisce, infatti, che per le strutture di cui alle lettere f) e g) dell’art. 5, comma 1, “resta salvo il rispetto delle disposizioni di tutela del patrimonio culturale e delle prescrizioni del piano paesaggistico regionale”.
Con tale previsione, il legislatore regionale si è pienamente adeguato alla censura mossa dal ricorrente, posto che i beni paesaggistici appartengono al patrimonio culturale (art. 2, comma 1, cod. beni culturali). Ne deriva che, per effetto del vigente art. 9, comma 3, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 le strutture in oggetto restano soggette all’autorizzazione paesaggistica, ove richiesta dalla normativa statale.
5.2. Inoltre, non emerge che la norma impugnata abbia avuto applicazione nel breve periodo di tempo in cui essa ha avuto vigore.
A fronte della asserzione della difesa regionale, in ordine alla mancata applicazione, il ricorrente si è infatti limitato a sostenere che la conclusione opposta andrebbe tratta dall’art. 15 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021, con il quale si prevede che “[i] complessi ricettivi all’aperto di cui agli articoli 6 e 8 della legge regionale 5/2019 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ricadenti in aree a destinazione d’uso diversa dalla destinazione turistico-ricettiva, mantengono la destinazione originaria. In occasione di interventi di ampliamento o di modifica della tipologia ricettiva adeguano la destinazione d'uso urbanistica ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge regionale 5/2019”.
L’argomento della difesa statale è tuttavia incongruo, perché la norma appena citata reca una disciplina transitoria di carattere urbanistico, e nulla dice in ordine al regime paesaggistico degli interventi regolati dall’art. 5, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale impugnata. Si può perciò ritenere che, nel caso di specie, non vi sia motivo per dubitare dell’affermazione della regione Piemonte, in ordine alla mancata applicazione della norma impugnata medio tempore.
Ciò comporta che sia cessata la materia del contendere sulle questioni relative all’art. 9, comma 2, della legge reg. Piemonte n. 5 del 2019 (da ultimo, sentenza n. 7 del 2021).
6. L’art. 19, parimenti impugnato, conferisce alla Giunta regionale il potere di approvare il regolamento di attuazione della medesima legge regionale, ed è censurato dal ricorrente nella parte relativa alle lettere e) ed f), dedicate ai requisiti localizzativi, urbanistici, tecnico-edilizi, e igienico-sanitari, rispettivamente, dei campeggi temporanei o mobili e delle aree adibite a garden sharing.
Il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., perché il legislatore regionale ha omesso ogni riferimento alla disciplina paesaggistica, alla quale, perciò, il regolamento potrebbe apportare deroghe.
6.1. L’art. 13 della legge reg. Piemonte n. 1 del 2021 ha soppresso dalle lettere e) ed f) dell’impugnato art. 19 le parole “tecnico-edilizi”.
Tale ius superveniens, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa regionale, è privo di carattere satisfattivo rispetto alla censura del ricorrente, poiché la norma impugnata continua ad omettere ogni rinvio alla disciplina paesaggistica, come denunciato con il ricorso. Non è pertanto cessata la materia del contendere.
7. La questione non è fondata.
È infatti evidente che la disposizione impugnata possa e debba essere interpretata nel senso che la disciplina regolamentare posta dalla Giunta non potrà apportare alcuna deroga alla normativa statale a tutela del paesaggio.
Proprio per tale ragione, essa “tace” su un profilo che esula dalla competenza legislativa regionale, e sul quale essa non avrebbe nemmeno potuto intervenire, e si riferisce, invece, ad ambiti per i quali è ammesso l’apprezzamento della regione.
per questi motivi
La Corte costituzionale
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge della regione Piemonte 22 febbraio 2019, n. 5 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante), nel testo originario, limitatamente alle parole “ad esclusione dei campeggi temporanei o mobili di cui all’art. 6, comma 5”;
2) dichiara cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 2, della legge della regione Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 della legge della regione Piemonte n. 5 del 2019, nel testo originario, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.