Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti
Sentenza 8 aprile-5 giugno 2020, n. 106
Sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali (della Basilicata) le quali, in tema di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:
a) prevedono limiti generali inderogabili, valevoli sull'intero territorio regionale, specie nella forma di distanze minime fisse, anziché rimettere la valutazione di idoneità dell'area ad un procedimento in attuazione dei principi di cui all'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, ad un'istruttoria volta a prendere in considerazione tutti gli interessi coinvolti (la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale). Per tale via, si determina un contrasto con i principi fondamentali posti dall'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e precisati dalle "Linee guida" di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, in relazione alla materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
b) prevedono fasi del procedimento di autorizzazione a carattere aggiuntivo rispetto a quelle configurate dalle norme dello Stato e segnatamente dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per tale via si determina un aggravamento del procedimento che si pone in contrasto tanto con gli standard di tutela ambientale posti dal legislatore statale nella materia della "tutela dell'ambiente" di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione quanto con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97 della Costituzione;
c) prevedono un tetto massimo alla produzione, in violazione dei principi fondamentali risultanti dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 nonché dal paragrafo 14.5 delle "Linee guida" di cui al decreto ministeriale 10 settembre 2010, in relazione alla materia della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.