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Tutela del paesaggio e uso del territorio

La vicenda degli ulivi secolari pugliesi: un paesaggio rurale in cerca di tutela [*]

di Antonello Denuzzo

Sommario: 1. La dimensione culturale del paesaggio. - 2. Il concetto di paesaggio rurale. - 3. La disciplina regionale pugliese del paesaggio degli ulivi. - 4. L'affaire xylella fastidiosa (l'approvazione della legge regionale pugliese n. 37/2017). - 5. Alcune annotazioni a margine della sentenza n. 105/2017 della Corte costituzionale.

The changing fortunes of apulian secular olive trees: a rural landscape in search of protection
The present mood towards heritage is also valid for the notion of nature and particularly for animate nature. Within it, the "monumental trees" are one of the most suggestive examples of the transformation into heritage. A singular and controversial case is represented by the apulian secular olive trees, which have been lately supported by the region Apulia with new rules.

Keywords: Landscape, Olive trees, Xylella.

1. La dimensione culturale del paesaggio

Secondo una particolare lettura, il paesaggio costituisce una proiezione culturale del territorio, ossia una testimonianza tangibile delle comunità stabilite nel tempo in una determinata area e, di conseguenza, un'espressione significativa dei variegati profili della personalità umana [1]. Dunque un paesaggio che si qualifica come "bene al quale si connettono altri beni culturali, anche immateriali, come i fenomeni etnografici, la memoria orale, il patrimonio linguistico dialettale" [2].

Queste interpretazioni, offerte dalla storia dell'architettura e dalle altre scienze sociali [3], non sono sconosciute al legislatore, in quanto affiorano da alcune disposizioni del decreto legislativo n. 42/2004 (in particolare dagli artt. 2 e 131), nonché dal decreto legislativo n. 63/2008, laddove il paesaggio è definito "espressione di valori culturali, rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale" (art. 2) [4].

Negli anni anche il giudice costituzionale ha riservato una crescente attenzione al significato attribuito al paesaggio dalla moderna coscienza sociale, una volta assimilato il concetto della limitatezza delle risorse paesaggistico-culturali, che impedisce di considerarle come un qualunque bene di consumo [5]; tra le altre, la sentenza n. 341/1996 ha affermato "che il paesaggio costituisce, nel nostro sistema costituzionale, un valore etico-culturale nella cui realizzazione sono impegnate tutte le pubbliche amministrazioni e, in primo luogo, lo Stato e le Regioni, ordinarie o speciali, in un vincolo reciproco di cooperazione leale" (punto 4 del Considerato in diritto) [6].

Per l'esattezza, in tema di paesaggio la coscienza sociale venne evocata già nella sentenza n. 151/1986, con cui la Corte riconobbe il carattere di riforma economico-sociale della legge n. 431/1985 (c.d. legge Galasso), recante "Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale"; è stato osservato come probabilmente in quel caso la Corte abbia inteso garantire un surplus di legittimazione politica alla legge censurata, che aveva introdotto una tendenza dell'ordinamento attuativa della preminenza del valore culturale del paesaggio, "profondamente avvertita dalla coscienza sociale" (punto 8 del Considerato in diritto). Come aveva intuito Costantino Mortati, le pronunce della Corte rischierebbero di essere eluse qualora "non potessero contare su un rapporto di fiducia con l'opinione pubblica quale è possibile ottenere non dal freddo dettato di una legge, bensì solo dall'intima consonanza con lo spirito popolare" [7].

Questo riconoscimento, da parte del legislatore attuale e della Corte, della dimensione culturale del paesaggio e del suo porsi come manifestazione identitaria del territorio si raccorda evidentemente con l'opzione costituzionale di collocarne la tutela nell'art. 9, insieme a quella del patrimonio storico e artistico, sancendo in questo modo il superamento, già in quell'epoca, della tradizionale concezione meramente statico-contemplativa del paesaggio.

Quando nel 1971 Giovanni Urbani affermò che "l'essenza vera del problema, in Italia, è riuscire a inscrivere in uno stesso disegno la tutela del patrimonio naturale e del patrimonio culturale", lo storico dell'arte tradusse appunto in programma operativo la ratio dell'art. 9 Cost., riassumendone i due commi - quello in cui la Repubblica promuove "la ricerca scientifica e tecnica" e quello in cui la stessa Repubblica "tutela il paesaggio e il patrimonio" - in una visione di conservazione programmata, praticata su basi scientifiche e su scala ambientale [8].

2. Il concetto di paesaggio rurale

Nel saggio di Alberto Predieri sull'art. 9 Cost., pubblicato alla fine degli anni Sessanta, il paesaggio è descritto come il prodotto "di forze umane e naturali che agiscono perennemente, perciò un farsi, un processo creativo continuo, incapace di essere configurato come realtà immobile, suscettibile di essere valutato diacronicamente e sincronicamente, sempre tenendo presente la sua perenne non staticità", ossia come il risultato "dell'azione cosciente e sistematica della comunità umana che vi è insediata in modo intensivo o estensivo, nelle città o nella campagna che agisce sul suolo, che produce segni della sua cultura"; il cenno alla campagna - corredato della citazione della Storia del paesaggio agrario di Emilio Sereni - è il segnale dell'apertura a una dimensione paesaggistica integrale, caratterizzata dall'interazione uomo-natura nel contesto rurale, lontana dall'ideale della bellezza naturale di tipo monumentale, tutelabile nella sua eccezionalità [9].

Questo insegnamento è stato accolto nella Convenzione europea firmata a Firenze il 20 dicembre 2000 e ratificata dall'Italia con legge n. 9/2006, secondo cui "il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale; concorre alla elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere e alla soddisfazione degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea; è un elemento importante della qualità della vita delle popolazioni nelle aree urbane e nelle campagne" (Preambolo); è una "componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità" (art. 5).

Se da un lato il paesaggio culturale può considerarsi ormai una categoria giuridica consolidata [10], dall'altro lato si deve però constatare l'assenza di una elaborazione del concetto specifico di paesaggio rurale [11] (nonostante i piani di sviluppo rurale delineati dall'Ue [12]).

Oltre al dettato costituzionale secondo cui la tutela e la valorizzazione del paesaggio si impongono in Italia quali esigenze di rilievo primario - in quanto l'art. 9 include perlomeno la tutela tra i compiti della Repubblica -, che è il presupposto fondamentale di tutta la disciplina del settore, sia statale sia regionale (art. 117, comma 2, lett. s, e comma 3), nell'ordinamento giuridico sono presenti soltanto due riferimenti espressi al paesaggio rurale. Il primo si trova nell'art. 135, comma 4, lett. d del decreto legislativo n. 42/2004, laddove si prescrive che la pianificazione paesaggistica presti "particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali" [13].

Il secondo riferimento è contenuto nel decreto n. 17070 del 19 novembre 2012 del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha istituito sia l'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali sia il Registro nazionale dei paesaggi rurali storici (ossia una lista di aree individuate dallo stesso Osservatorio, che abbiano custodito antiche consuetudini di lavorazione), tra i quali è stato di recente inserito il Paesaggio agrario della Piana degli Oliveti Monumentali di Puglia [14].

L'art. 2 del decreto n. 17070 identifica i paesaggi rurali tradizionali e di interesse storico con "porzioni di territorio che, pur continuando il loro processo evolutivo, conservano evidenti testimonianze della loro origine e della loro storia, mantenendo un ruolo nella società e nell'economia. Essi comprendono ordinamenti colturali, manufatti ed insediamenti, di uso agricolo, forestale e pastorale che mostrano caratteristiche di tradizionalità o interesse storico" [15].

La definizione normativa contenuta nel decreto ministeriale rievoca le impressioni riportate da Goethe nel suo Viaggio in Italia, laddove egli colse nelle architetture che puntellano il nostro paesaggio "una seconda natura, indirizzata a fini civili", così riconoscendo nel paesaggio italiano modellato dalla mano dell'uomo il riflesso di un secolare processo di civiltà agraria, in cui i centri urbani e le zone rurali sono la viva tessitura di una stessa storia e di uno stesso catalogo di valori [16].

3. La disciplina regionale pugliese del paesaggio degli ulivi

Negli ultimi anni la nozione di patrimonio culturale, originariamente riferita alle sole bellezze artistico-monumentali, ha conosciuto dunque progressive variazioni e "appare oggi ben più strutturata della prospettiva riduzionistica che emerge dal Codice dei Beni culturali del 2004" [17].

In particolare, alla prima articolazione fra "patrimonio culturale e patrimonio naturale", certificata dalla Convenzione Unesco di Parigi del 1972 [18], si sono aggiunte ulteriori distinzioni tipologiche, espresse attraverso la proliferazione degli aggettivi qualificativi utilizzati, che hanno aperto la strada alla tutela del patrimonio verde - che consta di parchi e giardini storici, di fenomeni geologici, di aree parco e di ecosistemi -, del patrimonio etnologico e anche dei beni immateriali [19].

Poiché in queste righe si intende riflettere sull'estensione del concetto di patrimonio culturale in direzione della natura [20], l'ulivo pugliese si presta bene allo scopo.

La tutela delle piante in questione risale al regio decreto n. 3267/1923, che subordinò lo sradicamento degli ulivi improduttivi a un'apposita autorizzazione e, nel secondo dopoguerra, al decreto legislativo luogotenenziale n. 475/1945, che vietò l'espianto di questi alberi (anche se danneggiati da eventi bellici, purché recuperabili), ribadendo la necessità dell'autorizzazione.

In seguito la legge n. 144/1951 stabilì con maggiore precisione i casi in cui poteva essere concessa l'autorizzazione allo sradicamento, individuando nell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura l'ente competente al rilascio [21].

Sul versante letterario, alla fine di un viaggio in giro per l'Italia che vedeva l'alba del miracolo economico, Guido Piovene scrisse nel suo reportage del 1957: "L'impressione di sfarzo della terra, e quasi di Terra Promessa, per cui spesso la Puglia sembra ricchissima, e non è, si ha nella traversata dal centro della Puglia a Taranto. Splendidi olivi, immensa varietà di colture" [22].

La recente scoperta di un traffico illecito di esemplari secolari estirpati e venduti nelle Regioni settentrionali [23] ha rinfocolato il dibattito sulla necessità di preservare questa componente tipica del paesaggio rurale pugliese, mediante una disciplina più attenta ai valori estetici, storici, simbolici (oltre che ambientali e produttivi) degli ulivi, che definisse in maniera puntuale le condizioni per l'espianto.

Con la legge regionale n. 14/2007 ("Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia") sono state adottate misure specifiche di conservazione con la finalità espressa dall'art. 1, che recita: "La Regione Puglia tutela e valorizza gli alberi di ulivo monumentali, anche isolati, in virtù della loro funzione produttiva, di difesa ecologica e idrogeologica nonché quali elementi peculiari e caratterizzanti della storia, della cultura e del paesaggio regionale".

Quindi la stessa legge del 2007 ha definito i parametri con cui valutare il carattere di monumentalità delle piante, prevedendone una rilevazione sistematica sotto il controllo di una "Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali", allo scopo di redigere un "Elenco degli ulivi ed uliveti monumentali" da sottoporre anche a vincolo paesaggistico.

Alla tutela sono state affiancate azioni di valorizzazione come la speciale menzione "Olio extravergine degli ulivi secolari di Puglia", utilizzabile dai produttori di olio ricavato da piante monumentali inserite nell'Elenco e associabile ad altri marchi territoriali. Sono stati previsti sia un sostegno alla produzione e una corsia preferenziale nei finanziamenti per i progetti di miglioramento qualitativo e di manutenzione paesaggistica, sia azioni di promozione turistica dell'immagine degli ulivi. Infine la concessione di eventuali deroghe ai divieti di danneggiamento, abbattimento, espianto e commercio degli ulivi monumentali inseriti nell'Elenco è stata rimessa alla Commissione tecnica, chiamata a esprimere un parere vincolante [24].

In seguito la legge regionale n. 36/2011 [25] ha apportato alcune limitate modifiche alla disciplina previgente, ma quel che conta è che nel lasso di tempo di un decennio sia stato avviato e portato a termine il processo di costituzione in patrimonio culturale degli ulivi pugliesi, finalmente riconosciuti come un'irrinunciabile eredità condivisa.

4. L'affaire xylella fastidiosa (l'approvazione della legge regionale pugliese n. 37/2017)

Investiti dall'incedere della xylella fastidiosa - il batterio che secondo diverse ricerche scientifiche agirebbe da detonatore nel complesso di cause che portano all'essiccamento rapido delle piante -, gli ulivi di Puglia hanno suscitato di recente l'interesse non soltanto degli studiosi e dei pianificatori più lungimiranti, ma anche di quote crescenti della popolazione e addirittura di un movimento internazionale di opinione che ha contestato la presunta inerzia delle istituzioni territoriali nel contrastare la malattia [26].

La polarizzazione delle posizioni assunte è andata progressivamente trasformandosi in un conflitto che ha incrinato la fiducia reciproca tra le parti, alimentando opposti oltranzismi e suscitando preoccupazioni anche sul piano dell'ordine pubblico [27]. Sul tema si è stratificata una produzione ipertrofica di provvedimenti legati da scarsa coerenza, che rivelano un intreccio di rinvii interni, sovrapposizioni e abrogazioni, seguendo un ritmo impressionante. La difficoltà di condurre un'analisi sistematica di un quadro normativo così affollato e la sua estrema instabilità - fattori che di per sé minano la certezza del diritto ai fini dell'orientamento delle condotte degli operatori pubblici e privati - lasciano intendere che la regolazione abbia, più che governato, inseguito affannosamente l'emergenza senza riuscire a collocarla in un binario di norme saldo ed efficace [28].

Le circostanze essenziali della complessa questione possono riassumersi nel modo seguente. Nel dicembre 2015 l'Ue ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura d'infrazione relativa ai ritardi nell'applicazione della Decisione di esecuzione della Commissione n. 789/2015, che aveva disposto la rimozione di tutte le piante ospiti della xylella nel raggio di cento metri intorno alla pianta risultata ammalata e aveva stabilito inoltre la necessità di creare una zona "cuscinetto", posta a nord della zona "infetta" nel Salento, tra il mare Jonio e il mare Adriatico, nel cui perimetro i proprietari dei terreni avrebbero dovuto usare buone pratiche colturali (in particolare diserbo e aratura).

L'Italia ha applicato - almeno in parte - le misure prescritte dall'Ue tramite un piano predisposto dalla regione Puglia, che è stato però frenato prima da numerosi interventi della giustizia amministrativa e poi dalla Procura di Lecce, che ha posto sotto sequestro tutte le aree interessate dall'infezione individuate dallo stesso piano, ciò allo scopo di appurare se l'essiccamento degli ulivi fosse stato causato proprio dalla xylella e non fosse invece di matrice dolosa [29].

Dal canto suo l'Ue, dopo avere disposto la sospensione della procedura d'infrazione apprezzando gli sforzi italiani, l'ha riavviata nel luglio 2016 per il ritardo accumulato nel contrastare la diffusione del batterio [30]; tuttavia un'ulteriore verifica eseguita nel febbraio 2017 ha indotto il Comitato fitosanitario permanente europeo a rilevare che la regione Puglia avesse gestito i focolai rintracciati nel 2016 in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Decisione n. 789/2015 e pertanto la procedura di infrazione è stata di nuovo sospesa.

In seguito alla scoperta di altre zone infette, nel luglio 2017 si è registrata però un'inversione di rotta, in quanto a Bruxelles sono stati valutati, da una parte, troppo alto il rischio di contagio negli altri Stati e, dall'altra parte, troppo blande le misure poste in essere in Italia.

Quindi la Commissione europea ha inviato a Roma un parere tranchant, lamentando l'incapacità di arrestare la diffusione di un organismo nocivo nel territorio europeo, annunciando l'aggravarsi della procedura d'infrazione avviata nel luglio 2016 e infine concedendo all'Italia due mesi di tempo per eliminare tutti gli ulivi intaccati dalla xylella, compresi quelli monumentali, nell'area di 20 chilometri a nord della provincia di Brindisi, pena il deferimento alla Corte di giustizia [31].

Se con la legge regionale n. 4/2017 [32] la Puglia aveva intanto provato ad alleggerire il peso delle prescrizioni comunitarie, risparmiando gli ulivi monumentali sani ovunque si trovassero rispetto alle piante infette, la più recente diffida dell'Ue non ha lasciato alcun margine di manovra.

Così la Giunta regionale ha approvato il disegno di legge regionale n. 128/2017 sulla "interpretazione autentica" di tre articoli (5, 6 e 8) della legge n. 4/2017, assoggettando alla misura dell'eradicazione tutte le piante ammalate presenti nella zona "cuscinetto"; saranno graziati i soli ulivi monumentali non contagiati che si trovano nella zona "infetta", anche se ricadenti nel raggio di 100 metri di distanza dalla pianta ospite della xylella, che verranno sottoposti a misure di isolamento tali da permettere la sperimentazione di eventuali soluzioni proposte dalla ricerca scientifica [33].

Nel settembre 2017 anche il Consiglio regionale pugliese ha approvato il disegno di legge n. 128/2017, divenuto la leggere regionale n. 37/2017.

5. Alcune annotazioni a margine della sentenza n. 105/2017 della Corte costituzionale

Nella querelle relativa agli ulivi si è innestata la vicenda della costituzionalità della legge regionale pugliese n. 7/2016, recante una "Modifica all'articolo 1 della legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41 (Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa)", che ha introdotto sia il divieto per sette anni di cambiare la destinazione urbanistica dei terreni agricoli raggiunti dal patogeno, sia l'eccezione allo stesso divieto, rappresentata dalle sole infrastrutture pubbliche ritenute necessarie e non anche da quelle private (per esempio il gasdotto Tap [34]).

Con la sentenza n. 105/2017 la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità del terzo comma dell'art. 1 della legge impugnata [35], affermando che "le deroghe al vincolo urbanistico stabilite dai commi precedenti, quando riguardino opere rientranti nella competenza dello Stato, possono essere regolate solo dallo stesso Stato, previa intesa, ove prevista, con la Regione"; è chiaro il riferimento alla materia "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", come aveva specificato il Consiglio dei Ministri nell'atto introduttivo del giudizio.

Già nel 2004 la Corte costituzionale aveva suggerito, in materia di energia, il ricorso ad adeguate forme di intesa e di collaborazione, così da garantire la partecipazione dei diversi livelli di governo interessati dalla decisione e anche dei soggetti organizzati della società civile portatori di istanze territoriali. Per esempio, a proposito della costruzione di centrali elettriche e di elettrodotti, la Corte aveva indicato l'istituto dell'intesa "forte" per assicurare alle Regioni un effettivo potere di codeterminazione paritaria; pertanto il mancato raggiungimento di una tale intesa costituisce "ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento [...] a causa del particolarissimo impatto che una struttura produttiva di questo tipo (impianto di energia elettrica) ha su tutta una serie di funzioni regionali relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, al turismo, etc." (sentenza n. 6/2004, punto 7 del Considerato in diritto) [36].

La contesa non riguarda soltanto l'individuazione del soggetto legittimato a decidere: se il Governo in solitario, ovvero lo Stato centrale insieme alle Regioni e alle autonomie locali, come auspica la Costituzione. Più esattamente si tratta del modo in cui tali decisioni andrebbero adottate, posto che anche la politica energetica dovrebbe sottostare ai circuiti democratici di valutazione [37]. L'ampia pubblicità che caratterizza i processi politici risponde appunto al dovere di informare l'opinione pubblica circa il senso delle scelte compiute (anche quelle impopolari), consentendo ai cittadini di percepire con nettezza la dimensione dell'interesse generale [38].

Peraltro a presidiare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, posseduto da qualsiasi zona rurale sono molto spesso le sole associazioni private. Pur riconoscendo il ruolo fondamentale dei volontari, il caso degli ulivi pugliesi ha mostrato quanto sia indispensabile il coinvolgimento di esperti che dispongano di una preparazione specifica. Da qui l'esigenza di formare figure professionali adeguate, anzi di partire da operazioni elementari quali l'individuazione delle singole attività da svolgere, delle competenze che esse richiedono, dei finanziamenti che possono essere utilizzati. A questi fini emerge il ruolo cruciale delle Regioni e degli enti locali [39], quali istituzioni naturalmente preposte alla valorizzazione del territorio, senza escludere gli istituti di cultura e in particolare le Università [40].

D'altra parte le preoccupazioni di tipo ambientale, legate alla salvaguardia degli ulivi secolari, includono quelle per la trasmissione di talune conoscenze agrarie e gastronomiche del passato.

Nel 2010, con l'iscrizione della Dieta mediterranea nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale dell'umanità, l'olio di qualità ha ricevuto una doppia investitura, sia come principale condimento del modello nutrizionale costituito dalla Dieta, sia come bene culturale in cui è condensata la biografia spirituale dell'intera area mediterranea; di conseguenza il paesaggio rurale pugliese dovrebbe apprestarsi a un salto di categoria, appellandosi a questo riconoscimento internazionale per diventare un patrimonio dell'umanità [41].

Per tutti questi motivi, la ricerca di una soluzione per mettere in salvo gli ulivi secolari pugliesi, prima che si trasformino in altre lapidi di legno disseminate in un deserto di terra rossa, rappresenta un terribile banco di prova che non può essere aggirato [42]. Come ha avvertito Salvatore Settis parafrasando le celebri parole che Dostoevskij fa pronunciare nell'Idiota al principe Myškin, "la bellezza non salverà il mondo se noi non salveremo la bellezza" [43].

 

Note

[*] Intervento cofinanziato dal Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013-APQ Ricerca Regione Puglia "Programma regionale a sostegno della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale-FutureInResearch".

[1] M. Immordino, La dimensione "forte" della esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, in Aedon, 2008, 1, pag. 4.

[2] C. Barbati, Il paesaggio come realtà etico-culturale, in Aedon, 2007, 2.

[3] In proposito, diffusamente, M. Monteduro-P. Buongiorno-S. Di Benedetto-A. Isoni (eds.), Law and Agroecology. A Transdisciplinary Dialogue, Springer, Verlag Berlin Heidelberg, 2015.

[4] Per questi riferimenti si veda ancora C. Barbati, Il paesaggio come realtà etico-culturale, cit., 2.

[5] M. Immordino, La dimensione "forte" della esclusività della potestà legislativa statale sulla tutela del paesaggio nella sentenza della Corte costituzionale n. 367 del 2007, cit., 2.

[6] In tal senso anche le sentenze n. 379/1994, n. 302/1988, n. 359/1985 della Corte costituzionale.

[7] Per questi riferimenti - alla giurisprudenza della Corte e al pensiero di Costantino Mortati - si rinvia a G.A. Ferro, Il richiamo alla "coscienza sociale" in alcune pronunce della Corte costituzionale, in Corte costituzionale e processi di decisione politica. Atti del seminario di Otranto-Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, (a cura di) V. Tondi della Mura, M. Carducci, R.G. Rodio, Giappichelli, Torino, 2005, pag. 491 e pag. 500.

[8] G. Urbani, B. Zanardi, Per una archeologia del presente, in Scritti sull'arte contemporanea, Skyra, Milano, 2012, pag. 242.

[9] A. Predieri, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Id., Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Giuffrè, Milano, 1969, pagg. 10-13; queste considerazioni sono di P. Passaniti, Dalle bellezze naturali al paesaggio integrale. Il contributo di Alberto Predieri al diritto ambientale, in Storia e Futuro, 2013, 32, pag. 3.

[10] S. Amorosino, Introduzione al diritto del paesaggio, Laterza, Roma, 2010, pag. 62; P. Carpentieri, La nozione giuridica di paesaggio, in Rivista trim. dir. pubbl., 2004, 2, pag. 363 ss.; G.F. Cartei, Il paesaggio, in Trattato di diritto amministrativo, (a cura di) S. Cassese, II, Giuffrè, Milano, 2003, pag. 2123 ss.

[11] Come ha rilevato P. Petrillo, Tutela giuridica del paesaggio culturale rurale tradizionale, Documento realizzato nell'ambito delle attività previste dal programma Rete Rurale Nazionale 2007-2013, a cura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali-Dipartimento delle Politiche Europee ed Internazionali e dello Sviluppo Rurale, pag. 5 e pag. 18 ss.

[12] La politica di sviluppo rurale dell'Ue è finanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), con una dotazione di cento miliardi di euro per il periodo 2014-2020 (si veda https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_it).

[13] In proposito si veda la sentenza n. 4352 del 18 settembre 2017 del Consiglio di Stato, sez. IV, secondo cui "il potere di pianificazione urbanistica del territorio - la cui attribuzione e conformazione normativa è costituzionalmente conferita alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni, ex art. 117, comma terzo, Cost. ed il cui esercizio è normalmente attribuito, pur nel contesto di ulteriori livelli ed ambiti di pianificazione, al Comune - non è limitato alla individuazione delle destinazioni delle zone del territorio comunale, ed in particolare alla possibilità e limiti edificatori delle stesse. Al contrario, tale potere di pianificazione deve essere rettamente inteso in relazione ad un concetto di urbanistica che non è limitato solo alla disciplina coordinata della edificazione dei suoli (e, al massimo, ai tipi di edilizia, distinti per finalità, in tal modo definiti), ma che, per mezzo della disciplina dell'utilizzo delle aree, realizzi anche finalità economico-sociali della comunità locale (non in contrasto ma anzi in armonico rapporto con analoghi interessi di altre comunità territoriali, regionali e dello Stato), nel quadro di rispetto e positiva attuazione di valori costituzionalmente tutelati".

[14] Si tratta di un'area, candidata dall'Ente Parco Naturale Regionale delle Dune Costiere da Torre Fasano a Torre San Leonardo, in cui numerose emergenze storico-culturali testimoniano del rapporto che si è instaurato storicamente tra la coltivazione dell'olivo e l'organizzazione sociale del territorio: oltre alle 212.000 piante di olivo monumentale censite ed etichettate dalla regione Puglia, sono presenti una fitta rete di masserie, una rete viaria minore e un'estesissima rete di muretti a secco che separano le proprietà coltivate.

[15] Si veda ancora P. Petrillo, Tutela giuridica del paesaggio culturale rurale tradizionale, cit., pag. 18.

[16] J.W. Goethe, Viaggio in Italia, trad. it. di E. Castellani, Mondadori, Milano, 1983, pag. 133; ma per questo rilievo si veda S. Settis, A titolo di sovranità, in Costituzione incompiuta. Arte, paesaggio, ambiente, (a cura di) A. Leone, P. Maddalena, T. Montanari, S. Settis, Einaudi, Torino, 2013, pag. 61.

[17] M. Fiorillo, S. Silverio (a cura di), Cibo, cultura, diritto, Mucchi, Modena, 2017, pag. 31.

[18] Proprio alla Convenzione Unesco del 1972 si deve l'introduzione della categoria del paesaggio culturale rappresentativo come specifico elemento da salvaguardare, cui sono stati ricondotti alcuni siti agricoli che riflettono tecniche specifiche di utilizzo del territorio in grado di sostenerne la diversità biologica; in tema si veda P. Petrillo, O. Di Bella, N. Di Palo, La Convenzione Unesco per il patrimonio mondiale e la valorizzazione dei paesaggi rurali, in Patrimonio culturale e creazione di valore. Verso nuovi percorsi, (a cura di) G. Golinelli, Cedam, Padova, 2012, pag. 187 ss.

[19] Il rilievo è di M.C. Zerbi, Ulivi, paesaggio e prodotti tipici come componenti del patrimonio in Valori naturali, dimensioni culturali, percorsi di ricerca geografica. Studi in onore di Cosimo Palagiano, (a cura di) E. Paratore, R. Belluso, Edigeo, Roma, 2013, pag. 464.

[20] Il d.lgs. n. 63/2008 ha modificato l'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel punto 1.a, nel modo seguente: "Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali". Per una ricostruzione del ruolo occupato dalla natura nella storia costituzionale occidentale si vedano M. Carducci, Natura (diritti della), in Digesto delle Discipline Pubblicistiche. Aggiornamento, Utet, 2017, pag. 499 ss.; A. Pisanò, Diritti deumanizzati. Animali, ambiente, generazioni future, specie umana, Giuffrè, Milano, 2012, pag. 114 ss.

[21] Anche per questi riferimenti normativi si rinvia a M.C. Zerbi, Ulivi, paesaggio e prodotti tipici come componenti del patrimonio, cit., pag. 460.

[22] G. Piovene, Viaggio in Italia, Bompiani, Firenze, 2017, pag. 749.

[23] M. Mangano, Puglia, 100mila ulivi sani vengono sradicati ogni anno, in www.lagazzettadelmezzogiorno.it, 5 aprile 2017.

[24] Per una disamina della disciplina indicata si veda ancora M.C. Zerbi, Ulivi, paesaggio e prodotti tipici come componenti del patrimonio, cit., pag. 461 ss.

[25] Legge regionale recante "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) e alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse)".

[26] D. Palmiotti, La Puglia chiede aiuto ad Helen Mirren per salvare ulivi millenari, in Il Sole 24 Ore del 5 agosto 2017.

[27] N. Quaranta, Tap e No Tap, mai dialogo. "L'eclissi della mediazione". Studiosi a confronto dopo la tavola rotonda interrotta al Rettorato, in Nuovo Quotidiano di Puglia del 22 novembre 2017, 4-5; Atti vandalici tra gli ulivi di Presicce. Distrutti gli innesti contro la Xylella, in www.corriere.it, 21 settembre 2017.

[28] Per queste riflessioni e più in generale per un inquadramento dell'emergenza xylella fastidiosa dal punto di vista giuridico sia consentito il rinvio al documento a cura di M. Monteduro-L. De Bellis-M. Brocca-P. Buongiorno-S. Di Benedetto-A. Isoni-S.S. Luchena-M. Pierri-S. Tommasi-M. Troisi-A. Denuzzo-G. Buia-R.F. Greco-A. Gusmai-D. Quarta-S. Stradiotti-V. Tascagni, Emergenza xylella fastidiosa: perché l'obbligo di estirpazione di tutti gli ulivi non infetti (privi di sintomi indicativi di possibile infezione e non sospetti di essere infetti) nel raggio di 100 metri da quelli infetti è una misura contestabile sul piano giuridico e scientifico, Documento di ricerca del 12 novembre 2015 consultabile all'indirizzo http://xylella.unisalento.it/c/document_library/get_file?uuid=f078d893-c990-4cd6-b46f-2bdc785b48ec&groupId=59837089.

[29] D. Rielli, Gli scienziati indagano sul batterio che devasta gli uliveti salentini e la Procura indaga sugli scienziati, in http://24ilmagazine.ilsole24ore.com/, 28 agosto 2016.

[30] C. Spagnolo, Xylella, la Ue mette di nuovo sotto accusa l'Italia: "Troppi ritardi per fermarla", in www.repubblica.it, 22 luglio 2016.

[31] L'Italia avrebbe dovuto attuare prima dell'estate misure immediate per rendere operativa la Decisione di esecuzione n. 764/2016, con cui l'Ue ha modificato (nella parte relativa alla definizione di zona "infetta") la Decisione n. 789/2015, che aveva imposto l'eradicazione degli alberi infetti e di quelli sani nel raggio di 100 metri in una vasta area a cavallo tra le province di Lecce e Brindisi.

[32] Legge regionale recante misure per la "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia", il cui art. 8 dispone: "Poiché la Regione Puglia intende proteggere l'inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nella presente legge, non si procede alla rimozione degli alberi di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) bensì si adottano misure di isolamento delle piante dal relativo contesto. La Giunta regionale promuove tutte le iniziative volte ad aggiornare l'elenco degli ulivi e degli uliveti monumentali di cui all'articolo 5 della l.r. 14/2007" (comma 5); "la vitalità degli ulivi monumentali risultati infetti è sostenuta con ogni mezzo. A tal fine si incentiva la sperimentazione delle soluzioni proposte dalla ricerca scientifica" (comma 6); "per prevenire l'infezione degli ulivi monumentali presenti nella zona cuscinetto, la regione Puglia promuove iniziative di temporaneo isolamento fisico degli alberi monumentali dal contesto ambientale con barriere o coperture delle piante. Nelle aree con presenza di alberi monumentali saranno particolarmente attenzionate le operazioni di lotta obbligatoria al vettore e di potatura, avendo cura soprattutto delle aree abbandonate" (comma 7); peraltro "nelle aree infette si promuove la ricostituzione dei manufatti rurali tipici del paesaggio" (comma 8).

[33] Xylella, approvato disegno di legge. Un'Agenzia garantirà l'applicazione, in www.lagazzettadelmezzogiorno.it, 4 agosto 2016, ove si osserva come, per ripristinare l'equilibrio economico e ambientale delle aree colpite e per tutelare il paesaggio, il disegno di legge regionale n. 128/2017 offra "attenzione soprattutto alla salvaguardia degli ulivi monumentali e al ripristino dei muretti a secco".

[34] Partendo dalla Grecia, il gasdotto Tap (acronimo di Trans Adriatic Pipeline) attraverserà l'Albania per approdare nel territorio della provincia di Lecce, permettendo l'afflusso di gas naturale proveniente dall'area del Mar Caspio (Azerbaigian) in Europa.

[35] La disposizione censurata recitava: "È fatta salva la realizzazione di opere pubbliche prive di alternativa localizzativa e necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente e per le quali sia stata svolta con esito positivo la valutazione di impatto ambientale (VIA) e ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) che l'opera autorizzata con procedura VIA abbia un livello di progettazione esecutiva e sia immediatamente cantierabile; b) che si sia adempiuto a tutte le prescrizioni rivenienti dal provvedimento VIA e che la relativa verifica di ottemperanza sia stata asseverata da tutti gli enti competenti; c) che l'opera oggetto di autorizzazione sia coerente con ulteriori opere tecnicamente connesse che dovessero risultare necessarie all'esercizio dell'opera stessa, nonché con il contesto produttivo territoriale".

[36] In tal senso anche la sentenza n. 27/2004 della Corte costituzionale. Sul punto si vedano V. Tondi della Mura, Territori deboli se lo Stato impone Regioni impotenti, in Nuovo Quotidiano di Puglia del 6 novembre 2016, 4; O. Chessa, Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a confronto (nota a Corte cost. sent. n. 6/2004), in Le Regioni, 2004, 4, pag. 941 ss.

[37] Queste osservazioni sono di V. Tondi della Mura, La bufala di Renzi per nascondere i favori ai petrolieri, in www.ilsussidiario.net, 15 aprile 2016.

[38] L. Violante, Il dovere di avere doveri, Einaudi, Torino, 2014, pag. 153. Per una ricostruzione della storia della "pubblica opinione" si veda M. Fiorillo, Corte costituzionale e opinione pubblica, in Corte costituzionale e processi di decisone politica, cit., pag. 93 ss.

[39] Si veda V. Tondi della Mura, Regione e sussidiarietà orizzontale, in Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Puglia, (a cura di) G. Campanelli, M. Carducci, I. Looiodice, V. Tondi della Mura, Giappichelli, Torino, 2016, pag. 182 ss.

[40] Si inscrive in questa prospettiva l'istituzione del Corso di Laurea in Viticoltura ed Enologia nell'Università del Salento, attivo dall'a.a. 2017/2018.

[41] In seguito alla richiesta congiunta di Spagna, Grecia, Italia e Marocco, il V Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito a Nairobi dal 15 al 19 novembre 2010, ha decretato l'inserimento della Dieta mediterranea nella Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità; in proposito si veda M.C. Zerbi, Ulivi, paesaggio e prodotti tipici come componenti del patrimonio, cit., pag. 465 ss.

[42] Nel settembre 2017 il Comitato fitosanitario permanente europeo ha accolto la richieste dell'Italia concernenti: a) il reimpianto di varietà di ulivo resistenti al patogeno nelle zone infette, abrogando l'art. 5 della Decisione n. 789/2015 che ne disponeva il divieto; b) la possibilità di non abbattere le piante secolari monumentali risultate non contaminate che si trovano nei 100 metri da una pianta infetta, a patto però che vengano protette dal vettore e ispezionate periodicamente; c) la libera movimentazione dalla zona demarcata delle tre varietà di vite risultate resistenti alla xylella (Negramaro, Primitivo e Cabernet Souvignon): si veda Xylella, il Comitato di Bruxelles accoglie le richieste dell'Italia, in www.corriere.it, 22 settembre 2017.

[43] S. Settis, Il mondo salverà la bellezza? Responsabilità, anima, cittadinanza, Ponte alle Grazie, Milano, 2015, pag. 19.

 

 



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