Il Decreto "Art Bonus"
Lo spettacolo nel decreto "Art Bonus". Conferme e silenzi
Sommario: 1. Le misure condivise "per lo sviluppo della cultura". - 2. Le conferme. - 2.1. Lo spettacolo lirico-sinfonico. - 2.2. Il settore cinematografico e audiovisivo. - 3. I silenzi.
Performing Arts in the "Art Bonus" Decree: Confirmations and Silences
Law decree No. 83 of 31 May 2014,
the so-called "Art Bonus" Decree, converted into Law by Law No. 106
of 29 July 2014, once again provides for urgent measures aimed at supporting
performing arts, in particular lyric foundations and cinema activities. Most of
them confirm, with some corrections, previous measures established by law n.
112/2013, based as they are on fiscal incentives, in the form of a tax credit,
or on the possibility of granting an autonomous statute to lyric foundations
presenting a number of given prerequisites. Although these measures respond to
some of lyric foundations and film industry needs, performing arts sector is
still waiting for mayor policies able to recognize its interactions with
cultural field.
Keywords: "Art Bonus"
Decree; Performing Arts; Fiscal Incentives.
1. Le misure condivise "per lo sviluppo della cultura"
Con il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 convertito, con modificazioni, nella l. 29 luglio 2014, n. 106 [1], lo spettacolo lirico-sinfonico e il settore cinematografico e audiovisivo sono oggetto, ancora una volta, di disposizioni urgenti volte a favorirne lo sviluppo attraverso strumenti di sostegno, diretto e indiretto, capaci di rispondere a quelle che, nella valutazione del legislatore, si definiscono fra le principali necessità di queste forme di spettacolo.
La portata innovativa degli interventi, a tal fine, previsti è tuttavia limitata rispetto a quella che connota le soluzioni introdotte, per le altre espressioni della cultura, da questo decreto noto anche come "Art Bonus", quasi a voler rappresentare già nel nomen, evocativo delle misure principalmente fiscali in esso contenute, l'attenzione alla ricerca di quelle risorse pubbliche e in particolare private, economiche ma anche organizzative, necessarie a una valorizzazione sempre più percepita nella sua connessione funzionale, e non più oppositiva, alla tutela del patrimonio culturale.
Delle misure accolte con la l. n. 106/2014 a favore della cultura, lo spettacolo condivide quelle contemplate nell'art. 1, dirette a incentivare il mecenatismo e le erogazioni liberali in denaro effettuate, da parte di qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica.
Previste nella formulazione originaria della norma, solo per le erogazioni aventi ad oggetti taluni interventi identificati e concernenti "la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo", a seguito della modifica apportata dall'art. 1, c. 11 della l. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), se ne è ampliato l'ambito di applicazione, ammettendo al beneficio fiscale - nel caso di fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione - anche le erogazioni liberali, destinate alla produzione dello spettacolo lirico-sinfonico e teatrale e non solo agli interventi sulle strutture [2].
A queste erogazioni si prevede l'applicazione di un regime fiscale agevolato, di natura temporanea, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate negli anni 2014 e 2015 e del 50 per cento per il 2016 [3], così introducendo una deroga temporanea, triennale, alle misure di vantaggio fiscale già previste dal Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) e, in particolare, dal suo art. 15, laddove si prevede che le erogazioni liberali in denaro effettuate a questi fini, per importo non superiore al 2 per cento del reddito dichiarato, siano detraibili per un importo pari al 19 per cento dall'imposta lorda [4].
Il credito di imposta, in base a quanto precisa l'art. 1, nel comma 2, è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annuali, così riproducendo sostanzialmente, come si legge nella Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del d.l. n. 83/2014, presentato alla Camera, il modello francese, dimostratosi "efficace nello stimolare il mecenatismo sia individuale sia d'impresa". Per quest'ultima, "applicare il limite del reddito imponibile potrebbe infatti avere la conseguenza paradossale di impedire a soggetti in parità di bilancio di usufruire del credito d'imposta, non avendo di fatto un imponibile da detrarre" [5].
Una semplificazione e insieme un rafforzamento, dunque, dei benefici fiscali come potenziamento del contributo pubblico, sia pure indiretto, alla conservazione o comunque al recupero delle strutture destinate alle attività di spettacolo [6].
Le restanti disposizioni urgenti, dedicate allo spettacolo lirico-sinfonico e al settore cinematografico e audiovisivo, più che a innovare sono semmai volte a confermare il disegno tracciato da precedenti legislatori, proponendosi al più di facilitarlo se non consolidarlo tramite interventi correttivi o anche solo esplicativi di talune scelte.
2.1. Lo spettacolo lirico-sinfonico
Di sostanziale "conferma" sono, perciò, le disposizioni dedicate dall'art. 5 della l. n. 106/2014 all'"organizzazione e al funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche", per come erano stati delineati dall'art. 11 della l. 7 ottobre 2013, n. 112, di conversione del cosiddetto "decreto Valore Cultura", ossia del d.l. 8 agosto 2013, n. 91 [7].
Al medesimo fine, dichiarato, "di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche", con l'art. 11 della l. n. 112/2013 si decisero due ordini d'interventi urgenti.
Da un lato, si definirono le procedure di amministrazione straordinaria alle quali sottoporre le fondazioni lirico-sinfoniche "in crisi" per gravi irregolarità o perdite finanziarie (art. 11, l. n. 112/2013, commi da 1 a 14). Dall'altro lato, s'introdussero (commi 15 e ss.) modifiche alla configurazione e al modello di funzionamento nonché di finanziamento di tutte le fondazioni lirico-sinfoniche, in attuazione di un disegno volto a ricondurle nella sfera non solo pubblica ma soprattutto del centro statale, così segnando l'inversione del percorso verso la privatizzazione avviato con la loro trasformazione in fondazioni per opera del d.lg. 29 giugno 1996, n. 367 [8].
Su questo insieme di misure, l'art. 5 della l. n. 106/2014 interviene con disposizioni correttive, alcune delle quali concernono, innanzi tutto, le soluzioni che, in tema di personale, sono consentite alle fondazioni sottoposte ad amministrazione straordinaria.
Si riconosce pertanto, e fra il resto, la possibilità, per le sole fondazioni che abbiano presentato il piano di risanamento, e "nelle more della definizione del procedimento di contrattazione collettiva", di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali, pur sempre compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano stesso (art. 5, comma 1, lett. a); si riformula la possibilità di procedere al prepensionamento del personale in eccedenza all'esito delle riduzioni di organico (art. 5, comma 1, lett. b), disponendo, per quello ancora eccedente alla data di entrata in vigore del decreto, l'assunzione a tempo indeterminato, mediante procedura di mobilità avviata dalla fondazione, e alle condizioni indicate, fra le quali il superamento di una prova d'idoneità funzionale al loro miglior inquadramento nelle posizioni disponibili, da parte della società Ales s.p.a. (art. 5, comma 1, lett. b) [9].
A queste si aggiungono specifiche misure di agevolazione come il riconoscimento alle fondazioni che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi, nel rispetto delle condizioni fissate dall'art. 11 della l. n. 112/2013, della possibilità di accedere alla transazione fiscale, con conseguente dilazione dei debiti fiscali e contributivi, ove essa risulti necessaria alla realizzazione dei piani (art. 5, comma 1-bis della l. n. 106/2014).
Altre disposizioni intervengono, invece, sugli assetti statutari e organizzativi delle fondazioni lirico-sinfoniche, disponendo la proroga al 31 dicembre 2014 del termine, prima fissato al 30 giugno 2014, per l'adeguamento degli statuti ai nuovi criteri organizzativi [10], con la precisazione, rispetto al silenzio serbato in proposito dall'art. 11 del d.l. n. 91/2013, che "all'entrata in vigore delle nuove disposizioni statutarie si rinnovano gli organi di amministrazione, ivi incluso il collegio dei revisori dei conti" (art. 5, comma 1, lett. c) ed e).
Si dispone altresì che l'amministrazione straordinaria delle fondazioni che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge (1 giugno 2014), non abbiano adeguato i propri statuti sia prorogata sino alla "nomina dei nuovi organi ordinari a seguito dell'approvazione del nuovo statuto" (art. 5, comma 3) e comunque previa verifica della sussistenza degli eventuali requisiti per il riconoscimento loro della forma organizzativa speciale.
Si adegua il trattamento economico dei dipendenti, consulenti e collaboratori nonché dei componenti dei diversi organi di governo delle fondazioni (art. 5, comma 4) al limite massimo retributivo annuo previsto per chiunque riceva emolumenti o retribuzioni a carico delle finanze pubbliche, nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni (art. 5, comma 4) [11].
Si prevede, poi, un incremento, pari a 50 milioni di euro per il 2014, del fondo di rotazione, di cui all'art. 11, comma 6, del d.l. n. 91/2013, per la concessione di finanziamenti alle fondazioni lirico-sinfoniche in situazione di difficoltà economico-patrimoniale. (art. 5, comma 6) [12].
Una maggiore rilevanza ordinamentale appartiene, invece, alla previsione con cui si ripropone, accogliendolo nell'art. 11, comma 21-bis, della l. n. 112/2013, quanto fu introdotto, con l. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), a correttivo del disegno di riconduzione delle fondazioni lirico-sinfoniche al centro statale delineato, solo poche settimane prima, dal decreto "Valore cultura".
Con l'art. 1, comma 326, della l. n. 147/2013 si era, infatti, integrato l'art. 11 della l. n. 112/2013, stabilendo che, entro il 28 febbraio 2014, s'individuassero, con apposito decreto del ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, le fondazioni lirico-sinfoniche che "presentando evidenti peculiarità per la specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza internazionale, le eccezionali capacità produttive, i rilevanti ricavi propri, nonché per il significativo e continuativo apporto finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme organizzative speciali" [13].
Una "correzione di rotta" riproposta dalla l. n. 106/2014 laddove, all'interno di una disposizione destinata a sostituire quella introdotta dalla l. n. 147/2013, detta una nuova procedura, richiedendo che sia un decreto di natura non regolamentare adottato, entro il 31 luglio 2014, dal ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, a determinare i criteri per l'individuazione delle fondazioni che, possedendo i caratteri già enunciati dalla l. n. 147/2013, possono accedere a forme organizzative speciali. La loro concreta identificazione spetta poi a un decreto del ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo da adottare entro il 31 ottobre 2014, aggiornabile ogni tre anni.
Una condizione differenziata che diventa perciò titolo per usufruire, a decorrere dal 2015, di specifici contributi dello Stato, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo (Fus), determinati in una percentuale con valenza triennale, oltre che presupposto di una maggiore autonomia, anche degli assetti organizzativi, capace di favorire la presenza di quei "soci privati" ai quali la l. n. 112/2013 assegna posizioni solo di minoranza all'interno degli organi di governo delle fondazioni.
In questo senso, lo schema di decreto approvato dal ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo consente che la presenza dei soci privati possa derogare al limite quantitativo fissato dalla l. n. 112/2013, pur dovendo essere proporzionata ai loro apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione e comunque in linea con le finalità culturali dell'ente [14].
Come precisa lo stesso comma 21-bis dell'art. 11, introdotto dalla l. n. 106/2014, alle fondazioni lirico-sinfoniche dotate di forme organizzative speciali è consentito anche contrattare "con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative un autonomo contratto di lavoro che regola all'unico livello aziendale tutte le materie che sono regolate dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) di settore e dagli accordi integrativi aziendali, previa dimostrazione alle autorità vigilanti della compatibilità economico-finanziaria degli istituti previsti e degli impegni assunti".
Egualmente "nuova" è la previsione, dovuta all'art. 5, comma 6-bis della l. n. 106/2014, introdotto in sede di conversione in legge che, per individuare misure utili a garantire la sostenibilità del debito gravante sulle fondazioni e il contenimento degli oneri finanziari, s'istituisca presso il Mibact un "tavolo tecnico tra le fondazioni lirico-sinfoniche, il sistema bancario e la società Cassa depositi e prestiti".
Una soluzione che intende aprire nuovi scenari capaci di procurare altre risposte, diverse o comunque ulteriori a quelle sin qui previste dal legislatore, alle criticità del settore in termini di costi e produttività. Si chiamano così in scena altri attori e soprattutto altre risorse non solo finanziarie, ma di competenze e consapevolezze dei contesti, benché affidandosi a uno strumento, qual è il "tavolo tecnico", del quale è conosciuta l'idoneità a documentare una volontà di attenzione ai diversi problemi, mentre è meno sperimentata quella di operare come sede provvista di un'effettiva capacità decisionale e operativa, tanto più a fronte delle importanti complessità proposte da questo settore e delle deboli risposte che sono state sin qui procurate con i tanti interventi legislativi che si sono succeduti [15].
2.2. Il settore cinematografico e audiovisivo
Quanto alle attività cinematografiche e audiovisive, anche per esse si conferma, ancora una volta, la scelta del legislatore per una valorizzazione affidata a misure di natura fiscale, come il credito d'imposta o tax credit. Scelta condivisa dagli operatori del settore che, da tempo, hanno mostrato di preferire strumenti di sostegno finanziario, sia pure indiretto, a più ampi interventi di riorganizzazione e ripensamento delle modalità dell'intervento pubblico, che nondimeno furono cercati [16].
Di qui, la conferma e il rafforzamento, in termini di risorse complessive annue ad esso destinate, del sistema di agevolazioni tributarie introdotto dalla l. 24 dicembre 2007, n. 244 a favore delle imprese che effettuino investimenti nella filiera cinematografica (produzione, distribuzione, esercizio) e che l'art. 8 della l. n. 112/2013 rese permanente, estendendolo ai produttori indipendenti di opere audiovisive [17].
A questo fine, e tra l'altro, si aumenta da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo, riferito non più alla singola opera, ma alla singola "impresa di produzione esecutiva", del credito di imposta a favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione per film girati sul territorio nazionale con manodopera italiana, ma su commissione di produzioni estere (art. 6, comma 1).
Inoltre, s'incrementa da 110 a 115 milioni di euro annuali, a decorrere dall'1 gennaio 2015, il limite massimo di spesa a favore del tax credit per la produzione, la distribuzione e l'esercizio cinematografico, differendo al 30 giugno 2014 il termine per l'adozione del decreto interministeriale cui compete definire la disciplina applicativa dei benefici fiscali, previsto dall'art. 8 del d.l. n. 91/2013 [18].
Si autorizza, inoltre, l'utilizzo entro il 15 dicembre 2015 delle somme stanziate dall'art. 7 della l. n. 112/2013 per la copertura di un credito d'imposta a favore delle attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali di giovani artisti o compositori emergenti [19].
Nell'ambito di queste politiche di promozione fiscale, una particolare attenzione è dedicata dall'art. 6, comma 2-bis, della l. n. 106/2014 al ripristino, al restauro, all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per "favorire l'offerta cinematografica di qualità artistico - culturale".
In particolare, alle imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media impresa ai sensi della normativa europea, si riconosce, per gli anni 2015 e 2016, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti con riferimento alle sole sale esistenti almeno dal 1 gennaio 1980 e dotate di non più di due schermi, secondo i criteri e le procedure fissate con apposito decreto del ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, adottato di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sentito il ministro dello Sviluppo economico. Ed è per provvedere all'onere derivante da queste misure che si dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Mibact, di un Fondo apposito "per il restauro delle sale cinematografiche" [20].
Una serie di provvedimenti con i quali si conferma, dunque, l'attenzione per il settore dell'esercizio cinematografico quale ultimo anello di un processo produttivo che trova nella fase della rappresentazione e, per quanto ad esso intrinsecamente funzionale, della distribuzione dell'opera il proprio mercato e perciò anche le condizioni della propria promozione e sostenibilità economica, come tale già oggetto di precedenti misure di favore fiscale. Innanzi tutto, di quelle previste dall'art. 15 del d.lg. 22 gennaio 2004, n. 28, ove ai medesimi soggetti, oltre che ai proprietari di sale cinematografiche, si riconosce la concessione di "contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore ai quindici anni". Misure rispetto alle quali quelle previste dall'art. 6 sono alternative e non cumulabili, come espressamente stabilisce l'art. 6 nel comma 2-quinquies.
Soprattutto, provvedimenti con i quali si esprime un'attenzione alla tutela delle sale cinematografiche, esistenti almeno dal 1 gennaio 1980, che trova sviluppo anche nella direttiva del ministro dei Beni e delle Attività culturali e del turismo, adottata il 26 agosto 2014, con la quale, ravvisando in queste sale "una componente importante dell'offerta culturale del paese", si riconosce l'opportunità di individuare quelle "caratterizzate da lunga tradizione e da una peculiare attività culturale tali da poter richiedere l'apposizione del vincolo di interesse storico", dando a tal fine avvio a un'operazione di loro censimento che consenta di verificarne le specifiche esigenze di tutela [21].
Valutare, e non solo esaminare, per ciò che in essi si dispone, gli interventi previsti dal decreto Art Bonus a favore dello spettacolo, almeno di quelle sue forme tipicamente oggetto della maggiore attenzione legislativa, può dunque risolversi nella riproposizione di considerazioni già svolte in quanto interventi che confermano e, per taluni aspetti, consolidano scelte che non sono nuove.
E' semmai quando si analizzino nel più ampio contesto del provvedimento di cui sono parte che, se è riconoscibile la volontà di procurare alcune risposte "urgenti" a quelle che possono considerarsi fra le principali necessità delle fondazioni lirico-sinfoniche e del settore cinematografico e audiovisivo, per come si definiscono sulla base delle norme che li disciplinano, è del pari evidente l'interesse accessorio o, se si vuole, solo settoriale che esse documentano, ancora una volta, nei confronti delle attività di spettacolo.
Lo spettacolo, ritenuto per molto tempo ambito a sé, imputato alla competenza di un apparato ministeriale distinto da quello dedicato ai beni culturali, oggetto di discipline differenti in cui si riflette l'eterogeneità delle forme in cui si esprime [22], conosce un primo avvicinamento alla cultura quando, con il d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368 s'istituisce il nuovo ministero per i Beni e le Attività Culturali, al quale è ricondotto, pur conservando una sorta di identità interna propria e separata dagli altri settori assegnati alla competenza dell'apparato ministeriale.
Di là da quella che ne è l'ontologica appartenenza alla cultura, stenta infatti a condividerne le attenzioni, gli strumenti, le politiche di supporto e promozione, per essere essenzialmente destinatario di misure, dirette e indirette, di sostegno economico, le sole che, per quanto detto, lo stesso settore si mostra interessato e disponibile a sollecitare e ad accogliere. Anche da qui, dunque, le difficoltà del suo dialogo con l'ambito culturale, oltre che con quel turismo che costituiva l'area alla quale era accostato quando il suo riferimento, presso il centro statale, era il ministero del Turismo e dello Spettacolo [23].
Ed è questo, del riconoscimento e della valorizzazione delle possibili sinergie tra lo spettacolo e il restante ambito della cultura, il passaggio mancante che attende di essere compiuto e che il decreto Art Bonus non compie, ma per il quale nondimeno pone le premesse. Consentendo a talune forme dello spettacolo, sebbene non a tutte, di usufruire delle condizioni "di partenza" per potersi esprimere ed essere perciò conservate, lascia aperto il percorso perché diventino, e si facciano, componenti di un sistema che, anche con recenti scelte organizzative, come quelle accolte nel nuovo regolamento del Mibact [24], intende elevare la cultura a polo attrattore e motore di politiche capaci di favorire le interazioni fra le risorse, anche economiche, che essa genera e al contempo può attrarre, in quanto tale già percepito nelle sue connessioni con il turismo.
Ogni sostegno, soprattutto se di natura solo fiscale, necessita d'altro canto di un contesto, anche dal punto di vista organizzativo e perciò delle politiche, adeguato ad attrarre risorse alle quali possono non bastare queste sole misure come proprio lo spettacolo, specie quello lirico-sinfonico, insegna all'intero settore della cultura.
Note
[1] E' questa la legge recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", di conversione, con modificazioni, del d.l. 31 maggio 2014, n. 83.
[2] Si ricorda qui che sempre all'art. 1, c. 9 della l. n. 190/2014 si deve l'istituzione, nello stato di previsione del Mibact, del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, con una dotazione iniziale di 100 milioni di Euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, da utilizzare nell'ambito di un programma triennale con le modalità e le procedure indicate nel c. 10 del medesimo art. 1.
[3] In questo senso, cfr. art. 1, c. 1, della l. n. 106/2014, ove si precisa perciò che per tali erogazioni "non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" (Tuir).
[4] E' opportuno rilevare che questa deroga, di cui all'art. 1 non si applica alle erogazioni liberali effettuate a favore della produzione nei vari settori dello spettacolo. Sulle modalità applicative dell'Art Bonus, così disciplinato, cfr. circolare Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2014.
[5] Così, testualmente, Relazione al d.d.l. C2426 presentato alla Camera dei deputati il 31 maggio 2014.
[6] Per quanto concerne gli altri aspetti di disciplina dell'Art Bonus, oggetto dell'art. 1, si rinvia ai commenti ad esso dedicati in questo numero della Rivista.
[7] E' questo il decreto recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo".
[8] In questo senso, sia consentito rinviare a C. Barbati, Il rilancio dello spettacolo nelle scelte urgenti del decreto "Valore cultura", in Aedon, 2013, 3.
[9] Si ricorda qui che la Società Arte Lavoro e Servizi (Ales spa) è stata istituita ai sensi dell'art. 20, commi 3 e 4, della l. 24 giugno 1997, n. 196, poi costituita il 17 dicembre 1998, al fine di consentire la stabilizzazione del personale impiegato in attività socialmente utili presso il Mibac. Quale oggetto sociale ha "l'esercizio di attività e la realizzazione di iniziative volte alla gestione e alla valorizzazione dei beni culturali in ambito nazionale e internazionale [...]" (art. 3 Statuti Ales del 17 gennaio 2010). Per un'analisi più estesa di questa società, ci si permette di rinviare a C. Barbati, I soggetti, in Diritto e gestione dei beni culturali, (a cura di) C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bologna, il Mulino, 2011, pag. 166 ss.
[10] Si ricordano gli adeguamenti statutari già approvati dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo (d.m. 24 gennaio 2014) e dalla Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino (d.m. 21 febbraio 2014).
[11] Il rinvio è ai limiti previsti dall'art. 23-ter del d.l. dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminati dal d.l. n. 66/2014.
[12] A questo proposito, il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, all'atto di presentare le linee programmatiche del suo dicastero, presso la VII Commissione del Senato (24 aprile 2014) riferì che otto fondazioni lirico-sinfoniche avevano presentato domanda per accedere a questo fondo, la cui capienza non risultava adeguata a soddisfare le richieste delle fondazioni.
[13] In questo senso, il comma 19-bis, inserito nell'art. 11 della l. n. 112/2013 ad opera dell'art. 1, comma 326 della l. n. 147/2013.
[14] Il riferimento è allo schema licenziato nell'ottobre 2014 e, al momento in cui si scrive, trasmesso al Mef.
[15] Per un'analisi critica, più diffusa, delle difficili vicende conosciute e proposte dalle Fondazioni lirico-sinfoniche, valga sempre il rinvio a C. Barbati, Il rilancio dello spettacolo nelle scelte urgenti del decreto "Valore cultura", cit.
[16] In proposito, si rinvia ai temi, oggetto delle relazioni presentate all'incontro di studio "L'intervento pubblico per la promozione delle attività culturali-Cinema e spettacolo dal vivo", Roma, 9 ottobre 2007, in questa Rivista, 2007, 3.
[17] Cfr. ancora, C. Barbati, Il rilancio dello spettacolo nelle scelte urgenti del decreto "Valore cultura", cit.
[18] Cfr. art. 6, comma 2, lett. a) e b) della l. n. 106/2014.
[19] Cfr. art. 6, c. 1-bis, l. n. 106/2014.
[20] Cfr. art. 6, comma 2-sexies l. n. 106/2014.
[21] Per il testo della Direttiva, citata nel testo, cfr. http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_470633494.html.
[22] In merito alle differenti attenzioni e scelte legislative delle quali lo spettacolo è stato oggetto, sia consentito rinviare a C. Barbati, voce Spettacolo, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. Cassese, vol. VI, pag. 5670 ss., Giuffrè, Milano, 2006.
[23] Il ministero del Turismo e dello Spettacolo fu soppresso, in esito al referendum popolare, celebrato il 18 aprile 1993, per l'abrogazione della l. 31 luglio 1959, n. 617 che lo aveva istituito.
[24] Il riferimento è al d.p.c.m. di riorganizzazione del ministero, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014.