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Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di Leonardo Zanetti

 

Sentenza 24 aprile-3 maggio 2013, n. 81

È costituzionalmente legittima, in relazione all'articolo 97 della Costituzione, la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) che attribuisce alla giunta competenza a decidere sulla valutazione di impatto ambientale di interesse provinciale o regionale, peraltro "sulla base dell'attività istruttoria" di competenza dei dirigenti. Infatti si determina una divisione di competenze tra la Giunta e i dirigenti regionali che non appare irragionevole, anche in considerazione della particolare complessità della Via, in cui a verifiche di natura tecnica circa la compatibilità ambientale del progetto, che rientrano nell'attività di gestione in senso stretto e che vengono realizzate nell'ambito della fase istruttoria, possono affiancarsi e intrecciarsi complesse valutazioni che - nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell'ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico - assumono indubbiamente un particolare rilievo politico.

Sentenza 9 aprile-9 maggio 2013, n. 85

Sono costituzionalmente legittime, in relazione all'art. 32 della Costituzione, le disposizioni legislative statali (artt. 1 e 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231) che per gli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (tra cui nel caso di specie l'Ilva di Taranto) consentono al provvedimento di autorizzazione integrata ambientale di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva per un periodo di tempo determinato e non superiore a 36 mesi anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro degli impianti. La ratio della disciplina censurata consiste nella realizzazione di un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (art. 32 Cost.), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso. Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro" (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.

Sentenza 20-22 maggio 2013, n. 93

Sono costituzionalmente illegittime, per violazione della direttiva n. 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 e - di conseguenza - dell'articolo 117, comma primo, della Costituzione, le disposizioni legislative regionali (delle Marche) che, nel disciplinare la valutazione d'impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità (regionale o provinciale), dispongono in difformità da tale direttiva, in particolare per i seguenti aspetti:

- ove non prevedono che si debba tener conto di tutti i criteri configurati nella direttiva per identificare i progetti da sottoporre alle procedure in questione;

- ove non prevedono che il proponente debba specificare tutte le informazioni configurate dalla direttiva;

- ove stabiliscono che il proponente debba provvedere alla pubblicazione a mezzo stampa dopo la, e non contestualmente alla, presentazione della domanda;

- ove escludono i rilievi geofisici dalle tipologie progettuali da sottoporre a verifica di assoggettabilità, in relazione alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma.

 

 



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