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I beni culturali d’interesse religioso

La questione del ticket d'accesso alle chiese [*]

di Giorgio Feliciani

About Churches admission tickets
The paper points out the practice of submitting to the payment of a price the visiting of Catholic Churches in Italy, that is followed in many cases. The issue is connected to the relevant contrast between two different positions: on one hand there are the right of the people that attend the Church in order to follow the Mass or for praying: for them, the enter to the Church must be free. On the other hand there is the position of the visitors that desire enter a Church for a cultural aim, to see or study the artistic works or the historical goods that are conserved in that place. In the second case, the Church is similar to a museum, as a place that conserves and makes available to the public some pieces of the cultural heritage; so, the payment of a price for a enter ticket can appear as a normal contribution to the functioning of the structure. This essay analyses the juridical rules that the Canonical Code provide on this theme and gathers the interventions that the Ecclesiastical Authorities have done in order to clarify the possibilities of imposing this practice and to dissuade it.

In Italia, ormai da qualche anno, l'attenzione di autorità civili ed ecclesiastiche e della stessa opinione pubblica è stata richiamata dalla prassi adottata in certe città, ed invalsa anche all'estero, di condizionare l'accesso ad alcune chiese di grande rilevanza storica e artistica al pagamento di un biglietto di ingresso, comunemente chiamato ticket.

La questione non riguarda tutti gli edifici del culto cattolico, ma solo le chiese in senso proprio, vale a dire quelle a cui tutti i fedeli hanno diritto di accedere ai sensi del canone 1214 del Codice di diritto canonico. Infatti, almeno in linea di principio, nessuna obiezione potrebbe essere mossa alla richiesta di un contributo per accedere a un oratorio, per sua natura destinato a una comunità o a un gruppo determinati (can. 1223), e tanto meno a una cappella privata per definizione riservata all'uso di una o più persone fisiche (can. 1226).

Del pari è tranquillamente ammesso che si possa esigere un ticket per visitare una parte precisamente circoscritta della chiesa (come una determinata cappella o la cripta), o una pertinenza (come la sagrestia, il tesoro o museo, gli scavi, il campanile) o gli edifici annessi (come il chiostro). E nemmeno crea problema l'imposizione di un pagamento per l'accesso in occasione in occasioni straordinarie come concerti e altre manifestazioni di carattere culturale.

Per converso è da più parti criticata la soluzione adottata in alcune chiese di destinare alla visita a pagamento la quasi totalità del complesso e di lasciare a disposizione per la preghiera una piccola cappella, talvolta accessibile mediante un itinerario tortuoso.

Circa, poi, la diffusione della prassi in discussione, da un'indagine commissionata nel 2003 dalla Conferenza Episcopale Italiana (d'ora innanzi Cei) [1] risulta che essa è adottata in circa settanta edifici di culto, di cui vari situati nella medesima città come avviene a Firenze, Venezia e Verona. Un numero da valutare tenendo presente che in Italia vi sono circa 95.000 chiese di cui 85.000 sono soggette alla tutela prevista dalla legislazione dello Stato per i beni culturali [2].

Dati indubbiamente significativi, ma da assumere solamente come indicativi dal momento che gli autori della ricerca non si sono attenuti a criteri rigorosi, prendendo in considerazione, e in modo non esauriente, non solo le chiese nel senso sopra indicato, ma anche oratori nonché situazioni in cui il pagamento del biglietto riguarda solo una parte circoscritta o accessoria dell'edificio sacro.

Una volta così individuata la precisa fisionomia della prassi in discussione e, almeno indicativamente la sua diffusione, si impone una valutazione critica di essa alla luce delle leggi della Chiesa. In merito va innanzitutto ricordato come il Codice da un lato, come già ricordato, sancisca il diritto dei fedeli a entrare nelle chiese, soprattutto al fine di esercitarvi pubblicamente il culto divino (can. 1214) e dall'altro precisi che "durante il tempo delle sacre celebrazioni" l'ingresso deve essere "libero e gratuito" (can. 1221). Le due norme, così formulate, non appaiono del tutto coerenti tra loro in quanto la prima sancisce un generale diritto di accesso, mentre la seconda lo limita al periodo delle celebrazioni, senza nemmeno tenere conto del dovere, previsto dal can. 937, di offrire tempi e spazi alla preghiera personale dei fedeli davanti all'Eucarestia.

Si può dunque ritenere che la garanzia dell'entrata libera e gratuita per il tempo delle sacre funzioni non significa che, in palese contrasto con il diritto sancito dal can. 1214, "in tutti gli altri momenti, si possa limitare l'accesso a determinate persone o esigere denaro per l'entrata". Costituisce solo l'implicita licenza che "durante alcune particolari ore del giorno, si sospenda il culto e si riscuota un qualche compenso per la visita turistica del luogo" [3]. E infatti, in genere, i commentatori che si occupano espressamente di quest'ultima eventualità, la sottopongono a precise a condizioni quali l'attenzione a non ledere il diritto dei fedeli [4], la limitazione ad alcune ore della giornata [5], la richiesta di una cifra giusta [6] e modesta [7], la destinazione del ricavato a coprire le spese necessarie per la conservazione [8] e per la custodia qualificata [9]. Si aggiunga che, a giudizio di mons. Mauro Piacenza, allora Presidente della Pontificia Commissione per i beni culturali, "bisognerebbe fare dei sacrifici per evitare il biglietto a pagamento e per evitare che lo spazio sacro diventi soltanto un museo" [10].

Una indicazione chiaramente condivisa dalla Cei, che, nel documento "I beni culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti" del 9 dicembre 1992, prevede, circa i flussi turistici nelle chiese, "un'accoglienza generosa e intelligente" mediante "iniziative atte a soddisfare le legittime esigenze dei visitatori". Le "limitazioni" sono previste solo "per evitare eccessivi affollamenti" o "interferenze di disturbo durante le celebrazioni liturgiche", e non vi è alcun accenno al pagamento di biglietti [11].

Anni dopo la Cei dà vita a un gruppo di lavoro, composto dai direttori dei propri uffici competenti in materia, per un approfondimento della questione. Tale gruppo, a conclusione dei lavori, il 13 dicembre 2002, sintetizza riflessioni e proposte in un ampio Appunto dal titolo "I turisti nelle chiese. Un'accoglienza generosa e intelligente".

In tale documento si afferma innanzitutto che, secondo la tradizione ininterrotta della Chiesa cattolica le chiese aperte al culto sono aperte a tutti, turisti compresi, e il loro accesso è gratuito per tutti. Di più: anche quanti vi entrano solo per ammirare le opere di arte di sacra, devono essere considerati "ospiti graditi" da accogliere ponendo a loro disposizione persone specificamente preparate nonché strumenti e sussidi che facilitino la visita. Solo "in presenza di flussi turistici molto elevati" è consentito "limitare il numero di persone che vengono accolte (ricorrendo al cosiddetto contingentamento) o/e limitare il tempo di permanenza", "allo scopo di assicurare il rispetto del carattere sacro delle chiese e di garantire la visita in condizione adeguate".

Peraltro tutte queste impegnative indicazioni non valgono a escludere tassativamente il ricorso al ticket dal momento che si ammettono espressamente eccezioni "in situazioni particolari". Qualora non si disponga del personale necessario e non sia possibile fare altrimenti, esse si considerano giustificate in "presenza di flussi turistici molto elevati, costanti e documentati" riguardanti "chiese aperte al culto che siano monumenti di grande importanza storica e artistica". In ogni caso l'adozione del ticket, espressamente esclusa per le cattedrali, dovrà essere autorizzata dall'ordinario diocesano "in via temporanea", e dopo "attenta valutazione del caso", e periodicamente monitorata nella sua attuazione. Occorrerà anche un previo esame con la soprintendenza competente e una sollecita informazione alla segreteria generale della Cei.

Per il resto l'Appunto si diffonde a precisare le avvertenze da tenere presente in questi casi eccezionali. Tra queste merita ricordare la previsione che "l'entità del ticket sia moderata, evitando con cura ogni possibile ombra di speculazione" e che "gli eventuali utili siano destinati esclusivamente a interventi di miglioramento delle attrezzature e al restauro della chiesa stessa". Dovrà comunque esservi "un ingresso libero, chiaramente identificabile e specificamente dedicato a coloro che desiderano entrare in chiesa a scopo di culto".

L'Appunto si conclude con la significativa avvertenza che "l'istituzione del ticket non costituisce né 'la' risposta, né 'una' risposta" al grave e urgente problema dei "costi connessi alla cura e alla gestione del beni culturali di proprietà ecclesiastica". Nulla però impedisce "che, in forma discreta e secondo le consuetudini, anche i turisti siano messi nelle condizioni di dare una loro libera offerta".

Queste riflessioni e proposte del gruppo di studio hanno certamente influito sulle disposizioni dedicate alla materia dalla Istruzione in materia amministrativa emanata dalla Cei il 1° settembre 2005. In essa infatti si afferma il principio che la chiesa "deve essere accessibile liberamente e gratuitamente a tutti nell'orario stabilito dal rettore". Di più: si insiste sull'avvertenza che "le chiese non sono semplici beni di consumo turistico", in quanto la loro visita "comporta la comprensione dei valori sottesi al culto di quel luogo, che sono anche testimonianza della vita e della storia della Chiesa". E la contrarietà a qualunque forma di esazione per l'accesso risulta evidente se si considera che, tra le condizioni previste per l'esecuzione di concerti nelle chiese, vi è anche l'ingresso libero e gratuito [12].

L'Appunto non è rimasto privo di conseguenze anche in altre sedi. Infatti esso nel dicembre 2003 viene proposto, ottenendone l'approvazione, all'Osservatorio centrale per sui beni culturali di interesse religioso di proprietà ecclesiastica. Un organismo previsto dalle Intese intercorse tra la Cei e il competente ministero con il compito di "verificare con continuità l'attuazione delle forme di collaborazione" previste dall'Intesa, "esaminare i problemi di comune interesse", "suggerire orientamenti per il miglior sviluppo della reciproca collaborazione tra le Parti" [13].

A prima vista potrebbe sorprendere che la questione abbia finito con l'interessare i rapporti della Chiesa con lo Stato, ma, in proposito, occorre tenere presente che essa nel 2002 aveva richiamato l'attenzione della Commissione paritetica convocata ogni tre anni per verificare l'andamento del sistema di finanziamento della Chiesa Cattolica introdotto dagli accordi del 1984 [14]. In tale sede, da parte governativa, veniva rilevata la necessità che, per le chiese restaurate con fondi pubblici (in questo caso derivanti dalla ripartizione dell'otto per mille [15]), la Cei escludesse la pratica di far pagare un biglietto di ingresso a cittadini e turisti, e, al contempo, ne garantisse l'apertura continuativa al culto secondo la normativa civile e la tradizione nazionale. Veniva così sollevata una questione di carattere generale poiché da un lato ci si appellava alle norme relative a restauri effettuati con il concorso o il contributo dello Stato [16], ma dall'altro si invocavano le disposizioni relative all'apertura al culto pubblico [17] che valgono per tutte le chiese e non solo per quelle restaurate a tali condizioni.

Nella successiva riunione, avvenuta nel 2005, la Commissione Paritetica. mentre esprimeva apprezzamento per l'iniziativa assunta dalla Cei con il ricordato Appunto, rafforzava le proprie richieste, esplicitandole maggiormente. Richiedeva, infatti, il superamento della prassi del biglietto di ingresso sull'intero territorio nazionale. Di fronte a questa pressante richiesta la parte ecclesiastica si è impegnata ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative idonee a rispondere alle esigenze prospettate, iniziative che hanno però incontrato notevoli difficoltà sì che la situazione è rimasta sostanzialmente immutata.

Di conseguenza, nelle riunioni della Commissione paritetica dell'anno 2009, la parte governativa ha ribadito la propria decisa contrarietà alla prassi in questione, chiedendo un intervento risolutivo che vi ponesse termine. Infatti l'ha giudicata decisamente incompatibile con "il concetto di 'edificio aperto al culto pubblico' che è alla base di una disciplina italiana tanto favorevole (in termini giuridici e finanziari) alle esigenze di culto della popolazione". E, al contempo, l'ha considerata del tutto immotivata, viste le ingenti risorse assicurate alla Chiesa per tali finalità dal sistema di finanziamento istituito con gli accordi del 1984 [18]. Da parte loro i rappresentanti della Cei, dopo aver ricordato le iniziative assunte, hanno concordato sulla necessità di garantire il libero accesso agli edifici di culto nelle fasce orarie tradizionali e di consentire una eventuale disciplina degli ingressi gratuiti al solo scopo di tutelarne meglio la sacralità nonché la protezione dei beni culturali in essi conservati. Si sono poi dichiarati disponibili a studiare, nell'ambito delle competenze della Cei e di concerto con la parte governativa, le iniziative da assumere per rendere ovunque operanti questi comuni propositi. Si è così istituito una sorta di tavolo permanente di dialogo e di confronto tra le parti per giungere a una soluzione efficace e condivisa del problema. In tale sede si è finora concordato di formulare un questionario sintetico da inviare, ad opera della Cei, alle diocesi, al fine di disporre di dati certi ed esaurienti sulla situazione sotto tutti i possibili profili.

Con tutto questo non è da credere che i biglietti di ingresso scompariranno dovunque in tempi brevi. Infatti, sotto il profilo canonistico, va considerato che, da un lato, la legislazione universale della Chiesa non li proibisce, e che, dall'altro, le norme finora emanate dalla Cei in materia non hanno forza di legge ed è per lo meno discutibile che la possano assumere in futuro. Si aggiunga che qualunque disposizione tassativamente proibitiva sarebbe pur sempre dispensabile dal vescovo diocesano per cause giuste e ragionevoli.

Difficoltà di attuazione dei propositi della Commissione paritetica potrebbero derivare anche dalle varietà delle condizioni giuridiche in cui versano le chiese: molte appartengono ad enti ecclesiastici, soprattutto diocesi, parrocchie, istituti religiosi, ma un numero tutt'altro che trascurabile è di proprietà di fabbricerie, del demanio dello Stato, del Fondo edifici di culto collocato presso il ministero dell'Interno, di enti pubblici e privati, di persone fisiche e anche di enti stranieri.

Ne deriva che, a ben guardare, ma solo per quanto riguarda chiese appartenenti ad enti ecclesiastici dipendenti dal vescovo diocesano, lo strumento più efficace di cui può disporre la Cei per realizzare i propri intenti, è quello di condizionare la concessione di contributi per la conservazione e il restauro delle chiese all'abolizione dei ticket o all'impegno di non introdurli, come peraltro regolarmente avviene. Una soluzione che potrebbe essere adottata anche dagli organi competenti dello Stato e degli enti pubblici territoriali (soprattutto comuni e regioni) per quanto di rispettiva competenza.

In ogni caso non si potranno ignorare le disposizioni, unilaterali o pattizie, della normativa italiana che possono riguardare direttamente o indirettamente l'accesso alle chiese. Innanzitutto il già menzionato art. 38 del Codice dei beni culturali [19] dove si dispone che gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali sono stati concessi contributi in conto interessi "sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni" tra il ministero e i proprietari [20]. E poi l'art. 104 dello stesso Codice dove si dispone che "possono essere assoggettati a visita da parte del pubblico per scopi culturali", secondo modalità concordate tra i proprietari e il soprintendente, anche i beni culturali immobili che rivestano "carattere eccezionale" [21], quali sono non poche chiese. Norme che, è stato osservato, possono offrire anche "un utile spunto di riflessione per la spinosa questione" dei ticket [22].

E si dovranno, ovviamente tenere presenti anche le disposizioni della già ricordata Intesa intercorsa nel 2005 tra il ministro competente e il Presidente della Cei, che, mentre garantiscono l'accesso e la visita a tutti i beni che ne sono oggetto, precisano che "ove si tratti di edifici aperti al culto o di beni mobili collocati in detti edifici, l'accesso e la visita sono consentiti nel rispetto delle esigenze di carattere religioso". Prevedono anche che "a tal fine possono essere definiti orari e percorsi di visita in base ad accordi tra i soprintendenti competenti per materia e per territorio e gli organi ecclesiastici territorialmente competenti" (art. 2, comma 7).

Infine anche la normativa delle regioni, date le loro competenze circa la valorizzazione e la fruizione dei beni culturali, meriterà una certa attenzione, tanto più che alcune intese sottoscritte a questo livello non hanno mancato di occuparsi della questione [23].

In conclusione la questione dei ticket d'accesso alle chiese non appare destinata a trovare una soluzione rapida ed esauriente a causa di una varietà di fattori che vanno dalle esigenze di natura economica, alla persistenza di prassi consolidate, alla diversa natura giuridica dei soggetti proprietari, alla complessità della relativa normativa unilaterale e pattizia, statale e regionale. Peraltro l'impegno assunto dalle parti di pervenire a una soluzione condivisa fa ritenere che in tempi ragionevoli sarà possibile giungere a risultati apprezzabili nella prospettiva di assicurare a tutti, fedeli e turisti, l'accesso libero e gratuito alle chiese.

 

Note

[*] Il presente saggio è destinato agli Studi in onore di Mario Romano.

[1] Università Ca' Foscari di Venezia, Rapporto sui sistemi di bigliettazione nelle chiese: esperienze italiane ed europee, a cura di G. Mossetto e M. Vecco, s.d.

[2] Per più ampie notizie vedi G. Feliciani, Le chiese nel quadro della tutela del patrimonio culturale, in AA.VV, Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose, a cura di D. Persano, Milano, Vita e Pensiero, 2008, pp. 255-269.

[3] Così J.T. Martín de Agar, in Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato, edizione italiana diretta da J.I. Arrieta, Roma, Coletti a San Pietro, 2004, p. 808.

[4] Vedi M. Calvi, in Codice di diritto canonico commentato, a cura della "Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale", Milano, Ancora, 2001, p. 964.

[5] Vedi Martín de Agar, loc. cit.

[6] Vedi P. Vergari, in Commento al Codice di Diritto Canonico, a cura di P.V. Pinto, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 20012, p. 707.

[7] Vedi J. Krukovski, in Commentario exegético al Código de Derecho Canónico, diretto e coordinato da A. Marzoa, J. Miras, R. Rodríguez-Ocaña, Pamplona, EUNSA, 1996, vol. III, p. 1826.

[8] Ibidem.

[9] Vedi B.F. Pighin, Diritto sacramentale, Venezia, Marcianum press, 2006, p. 420.

[10] Vedi A. Tornielli, No al biglietto di ingresso nelle chiese, in Il Giornale, 29 novembre 2003. Va tuttavia rilevato che la Commissione ha attualmente cambiato orientamento. Infatti il suo Segretario in una sede ufficiale si è espresso "a favore del pagamento di biglietti d'ingresso nelle chiese in cui sono presenti opere di pregio per contribuire a mantenere intatta la loro fruibilità, dopo che hanno già alle spalle molti secoli di vita", vedi F. Mastrofini, La Chiesa, "casa" per il genio degli artisti, in "Avvenire", 27 novembre 2009, p. 23.

[11] I beni culturali della Chiesa in Italia. Decreto del Presidente della Cei e Orientamenti dell'Episcopato italiano, n. 39, in Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana, vol. 5, Bologna, EDB, 1996, pp. 591-592. Circa l'accoglienza da riservare a visitatori e turisti vedi anche Pontificio consiglio della pastorale per i migranti e degli itineranti, Orientamenti per la pastorale del turismo, 29 giugno 2001, n. 21, in Enchiridion Vaticanum, vol. 20, Bologna, EDB, 2004, pp. 927-929.

[12] Istruzione in materia amministrativa. Determinazione dell'Assemblea generale, Decreto del Presidente e Istruzione, nn. 129-130, in Enchiridion della Conferenza Episcopale Italiana, vol. 7, Bologna, EDB, 2006, pp. 1444-1445.

[13] L'istituzione dell'Osservatorio risale all'Intesa, ora abrogata, tra il ministro per i Beni e il Presidente della Cei, firmata il 13 settembre 1996 e relativa ai beni culturali di interesse religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. La relativa norma, contenuta nell'art. 7, è stata poi testualmente recepita nell'articolo con lo stesso numero dell'analoga Intesa firmata il 26 gennaio 2005. Per i testi di queste due fonti vedi CESEN, La Chiesa Cattolica in Italia. Normativa pattizia, a cura di I. Bolgiani, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 183-193. Per ampie notizie sulla più recente Intesa vedi, per tutti, AA.VV., Patrimonio culturale di interesse religioso in Italia. La tutela dopo l'Intesa del 26 maggio 2005, a cura di M. Madonna, Venezia, Marcianum Press, 2007.

[14] Vedi legge 20 maggio 1985, n. 222, recante Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi, art. 49.

[15] Come noto, le quote dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche destinate alla Chiesa Cattolica possono essere utilizzate "per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi in favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo", vedi art. 48 della già ricordata legge 222/1985.

[16] Al riguardo vedi ora l'art. 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.

[17] Al riguardo vedi P. Floris, Apertura e destinazione al culto, in AA.VV., Patrimonio culturale, cit., pp. 57-77.

[18] Nelle riunioni del 2009 la Commissione paritetica disponeva dei dati relativi al 2007 da cui risultava che le quote dell'8 per mille assegnate alla Chiesa Cattolica ammontavano a quasi 992 mila euro e che più di 432 mila di essi erano stati utilizzati per le esigenze di culto della popolazione. Per più dettagliate notizie al riguardo vedi G. Feliciani, Il finanziamento della Chiesa Cattolica dopo gli Accordi del 1984: principi ispiratori e attuazioni concrete, in "Ius Ecclesiae" (in corso di stampa).

[19] Vedi supra, nota 14.

[20] Per un commento a questa norma vedi L. Gallucci, Articolo 38. Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi, in Codice dei beni culturali e del paesaggio. Commento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a cura di M. Cammelli, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 209-210.

[21] Per un commento vedi R. Rotigliano, Fruizione di beni culturali di proprietà privata, ivi, pp. 421-423.

[22] Vedi A.G. Chizzoniti, Il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio: prime considerazioni di interesse ecclesiasticistico, in "Quaderni di diritto e di politica ecclesiastica", n. 2, agosto 2004, p. 406.

[23] Vedi, ad esempio, Intesa tra la provincia autonoma di Trento e l'Arcidiocesi di Trento relativa alla tutela e alla valorizzazione di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, 18 maggio 2007, art. 9, comma 2, e Protocollo d'intesa tra la regione Marche e la Conferenza Episcopale delle Marche per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali compresi musei, archivi, biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche, 10 marzo 2009, art. 6, comma 4, in CESEN, La Chiesa Cattolica in Italia, cit., rispettivamente pp. 429 e 437.

 



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