Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti
Sentenza 4-6 maggio 2009, n. 132
Sono costituzionalmente legittime le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 265 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in ordine all'insegnamento in lingua tedesca nel conservatorio di musica di Bolzano) secondo cui presso il conservatorio di Bolzano il personale docente con funzioni di bibliotecario svolge lo stesso orario di servizio del personale amministrativo.
Sentenza 18-29 maggio 2009, n. 164
L'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, secondo cui il vincolo paesaggistico grava sui territori contermini ai laghi, senza distinzione tra laghi naturali e artificiali, deve qualificarsi "norma di grande riforma economico-sociale", come tale vincolante per il legislatore della regione Valle d'Aosta a norma dell'articolo 2, comma 1, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, di approvazione dello Statuto speciale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittime le disposizioni legislative regionali che sottraggono le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela previsto dal citato articolo 142.
Sentenza 18-29 maggio 2009, n. 166
L'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (secondo cui "in Conferenza unificata, su proposta del ministro delle Attività produttive, di concerto con il ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del ministro per i Beni e le Attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3", relativo al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, e secondo cui dette linee guida "sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio") è da ritenersi espressione della competenza statale in materia di tutela dell'ambiente, sotto il profilo del paesaggio, ancorché incida anche su altre materie (produzione trasporto e distribuzione di energia, governo del territorio) attribuite alla competenza concorrente.
La presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle regioni, proprio in considerazione del preminente interesse di tutela ambientale e paesaggistica perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.
E' costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, la disposizione legislativa regionale (della Basilicata) che abilita l'amministrazione della regione a provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.
Sentenza 14-22 luglio 2009, n. 226
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 131, comma 3, del d.lg. 42/2004, come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, nella parte in cui include le province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.