Le modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio
dopo i decreti legislativi 62 e 63 del 2008 / Beni culturali
Ritrovamenti, scoperte ed espropriazione: gli artt. 88-100
Sommario: 1. Ritrovamenti e scoperte. - 2. Espropriazione.
In riferimento al Capo VI, Ritrovamenti e scoperte, le modifiche introdotte dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62, sono assai limitate e riguardano, a parte un intervento correttivo formale in merito all'art. 94 [1], il sistema volto a consentire una migliore amministrazione delle vicende concernenti le scoperte fortuite.
Un primo aspetto si riferisce alle autorità che debbono venire a conoscenza dell'avvenuta scoperta. Il testo previgente obbliga l'autore della scoperta fortuita a fare denuncia al soprintendente o al sindaco o all'autorità di pubblica sicurezza. Si vuole ora che ne siano informati anche i carabinieri dell'apposito organismo preposto alla tutela del patrimonio culturale e perciò si aggiunge, in fine del comma 1 (testo precedente) dell'art. 90 [2], l'espressa previsione di un conseguente obbligo a carico (non dell'autore della scoperta, ma) del soprintendente, a "cura" del quale l'informazione deve essere trasmessa.
L'altro aspetto da segnalare si riferisce al premio per i ritrovamenti, tema che ha ripetutamente impegnato la giurisprudenza sotto vari profili [3]. Secondo il testo previgente, la pretesa al premio spettava (in presenza dei previsti presupposti) al proprietario dell'immobile costituente la sede del ritrovamento, al titolare della concessione di ricerca e allo scopritore fortuito. La nuova norma si riferisce al soggetto concessionario e limita la pretesa al premio alle ipotesi in cui l'attività di ricerca oggetto della concessione "non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari". La disposizione riduce l'interesse al conseguimento delle concessioni di ricerca e perciò, per questo aspetto, rafforza la posizione di monopolio dello Stato.
In riferimento al Capo VII, Espropriazione, l'unica modifica riguarda l'espropriazione per "fini strumentali", cioè determinata dalla necessità di isolare, o restaurare, o assicurare la luce o la prospettiva, o accrescere il decoro o il godimento da parte del pubblico, o facilitare l'accesso al bene culturale (art. 96). E' un'esigenza del tipo di quella che può giustificare misure non espropriative ma contenenti "prescrizioni di tutela indiretta" (il vincolo "indiretto", art. 45) [4].
La norma nel testo previgente indicava il bene culturale da tutelare (tramite l'espropriazione per fini strumentali) con il termine "monumenti" (art. 96), già presente nell'art. 55 legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nell'art. 92 decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, a fronte delle formule "monumenti", "cose immobili soggette alle disposizioni della ... legge", "cose immobili" e "beni culturali immobili" utilizzate in punto di vincolo indiretto rispettivamente dall' artt. 14 legge 364/1909 [5], dall'art. 21 l. 1089/1939, dall'art. 49 d.lg. 490/1999 e dall'art. 45 Codice.
La nuova norma [6] sostituisce "monumenti", di cui mancava un'espressa definizione, con "beni culturali immobili" e in tal modo stabilisce un perfetta corrispondenza con la formula usata a proposito delle prescrizioni di tutela indiretta e, soprattutto, definisce in modo più preciso il tipo di bene (in particolare: immobile) alla cui tutela è preordinato il potere espropriativo.
Note
[1] In tema di "Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo": si corregge la rubrica (coma da citazione) (con l'art. 2, comma 1, lett. ppp, n. 1, d.lg. 62/2008) e nel testo si sostituisce "Regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo" con "regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo," (con la lett. cit. n. 2).
[2] Con l'art. 2, comma 1, lett. ooo, d.lg. 62/2008.
[3] Come, ad esempio, la natura della pretesa; al riguardo, ma con riferimento alla disciplina prevista dall'art. 44 n. 1089/1939 - assai diversa dall'attuale, vedi art. 93 Codice -, pare consolidarsi l'orientamento secondo cui si tratterebbe di un interesse legittimo prima della conclusione del procedimento amministrativo preordinato a stabilirne la spettanza e la misura e di un diritto soggettivo dopo (con il corollario della configurazione della prevista commissione quale organo amministrativo straordinario), vedi Cass. 7 giugno 2005, n. 11796, che ulteriormente svolge quanto già in Cass. SS. UU. n. 2959/1992).
[4] Vedi W. Gasparri, Commento all'art. 96, in M. Cammelli (a cura), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Bologna, 2007, pag. 394 e segg.
[5] Che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti.
[6] Art. 2, comma 1, lett. qqq, d.lg. 62/2008.