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Ministero per i Beni e le Attività culturali
Circolare 13 giugno 2008, n. 125

Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 recante
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio" -
Applicazione dell'articolo 159, comma 2

 

Ai direttori regionali
Ai soprintendenti
Ai direttori generali

Alcune direzioni regionali, soprintendenze ed anche organi delle amministrazioni regionali e locali hanno rivolto alla Direzione generale per la tutela e la qualità del paesaggio, l'arte e l'architettura contemporanee richieste di interpretazione e quesiti inerenti le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 63/2008, con particolare riguardo alla Parte terza del Codice, relativa al paesaggio ed ai beni paesaggistici.

La Direzione generale ha avvisto una riflessione comune con l'Ufficio legislativo, per affrontare in modo organico ed approfondito le diverse, talora complesse, problematiche sollevate.

Nell'immediato, si ravvisa l'opportunità di affrontare con particolare urgenza la questione concernente la portata applicativa dell'art. 159, comma 1, concernente la disciplina transitoria del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Si tratta infatti di una disposizione la cui interpretazione appare difficile e controversa, come evidenziato dalla Direzione generale con la nota prot. 6586 in data 27 maggio 2008.

Al riguardo. l'Ufficio legislativo sta verificando la possibilità di promuovere l'introduzione di una disposizione integrativa che definisca in modo univoco detta disciplina transitoria, facendo salvi gli atti adottati medio tempore in modo difforme dalla soluzione applicativa appresso prospettata.

Nelle more di tale iniziativa, è evidentemente necessario che tutti gli uffici ministeriali interessati esercitino le proprie competenze senza soluzione di continuità e seguendo una linea applicativa uniforme.

A tal fine, si ritiene che la disposizione in oggetto, conformemente al contenuto dell'accordo sottostante all'intesa, sul testo del decreto correttivo, raggiunta in sede di Conferenza unificata ed in considerazione dell'obiettiva difficoltà interpretativa, debba essere applicata nel senso che:

a) il procedimento autorizzatorio disciplinato dall'articolo 146 si applichi dal 1° gennaio 2009, ai procedimenti iniziati (mediante la presentazione dell'istanza di autorizzazione) a partire da tale data, nonché ai procedimenti che, alla stessa data, non si siano ancora conclusi (mediante rilascio dell'autorizzazione);

b) le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti fino alla data del 31 dicembre 2008, sulla base della disciplina del procedimento autorizzatorio contenuta nell'articolo 159, come modificato dal d.lg. n. 157/2006, continuino ad essere sottoposte al controllo di legittimità della soprintendenza, la quale può annullare l'autorizzazione entro i sessanta giorni dalla trasmissione del provvedimento corredato dalla documentazione prevista.

Occorre altresì precisare che resterà comunque fermo l'obbligo delle regioni, già oggi previsto dall'articolo 159, comma 1, di verificare se le apposite strutture degli enti locali o degli altri soggetti pubblici delegati all'esercizio della competenza autorizzatoria posseggano i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico - scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6. Gli esiti di detta verifica dovranno essere formalizzati in un apposito provvedimento, entro la data del 31 dicembre 2008, a pena di decadenza della delega. In caso di esito negativo, le regioni dovranno apportare - anche in questo caso entro la predetta data, a pena di decadenza della delega - le modificazioni all'assetto della funzione delegata necessarie a rendere tali strutture adeguate a quanto previsto dal Codice.

La previsione della verifica da parte delle regioni dei requisiti soprarichiamati comporta che nei mesi a venire gli uffici periferici del ministero siano tenuti ad un'attenta vigilanza sulla applicazione della disposizione. Nel contempo, i Direttori regionali dovranno prestare ogni disponibilità al fine di consentire un tempestivo ed efficace espletamento della verifica.

 

 

 



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