Osservatorio sulla giurisprudenza della
Corte costituzionale
in materia di beni culturali e paesaggistici
a cura di Leonardo Zanetti
luglio-dicembre 2007
Sentenza 24 ottobre - 7 novembre 2007, n. 367
Sono inammissibili o infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni in merito a numerose disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 - Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio.
La tutela ambientale e paesaggistica, gravando su un bene complesso ed unitario, considerato dalla giurisprudenza costituzionale un valore primario ed assoluto, e rientrando nella competenza esclusiva dello Stato, precede e comunque costituisce un limite alla tutela degli altri interessi pubblici assegnati alla competenza concorrente delle regioni in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali. In sostanza, vengono a trovarsi di fronte due tipi di interessi pubblici diversi: quello alla conservazione del paesaggio, affidato allo Stato, e quello alla fruizione del territorio, affidato anche alle regioni. Si tratta di due tipi di tutela, che ben possono essere coordinati fra loro, ma che debbono necessariamente restare distinti.
Sentenza 19-23 novembre 2007, n. 401
Sono inammissibili per genericità, anche alla luce della competenza dello Stato in materia di tutela dei beni culturali, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle regioni rispetto alla possibilità per il legislatore statale di disciplinare i contratti in materia di beni culturali, con particolare riferimento agli artt. 197 ss. decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ordinanza 12-20 dicembre 2007, n. 439
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 181, comma 1-quinquies, d.lg. 42/2004 (comma aggiunto dall'art. 1, comma 36, lettera c), della legge 15 dicembre 2004, n. 308) nella parte in cui, "in caso di demolizione dell'opera abusiva ad opera del trasgressore prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna", prevede l'estinzione solo del reato paesaggistico-ambientale e non anche di quello edilizio (configurato, quest'ultimo, dall'art. 44, comma 1, lettera b), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380).