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Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)

(Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007, suppl. ord. n. 285)

(stralcio)

 

Art. 2 - Disposizioni concernenti le seguenti missioni: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; l'Italia in Europa e nel mondo; difesa e sicurezza del territorio; giustizia; ordine pubblico e sicurezza; soccorso civile; agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; energia e diversificazione delle fonti energetiche; competitività e sviluppo delle imprese; diritto alla mobilità; infrastrutture pubbliche e logistica; comunicazioni; commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; ricerca e innovazione; sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; tutela della salute; tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; istruzione scolastica; istruzione universitaria; diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; politiche previdenziali; politiche per il lavoro; immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; sviluppo e riequilibrio territoriale; giovani e sport; servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

389. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "una sola volta";

b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità";

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: "comunque non superiore a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta".

390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1¼ gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera b), entrano in vigore dal 1¼ gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

393. E' istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

394. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

395. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione".

 

 

 



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