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Legge 19 febbraio 2007, n. 19

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione
e la promozione delle diversità delle espressioni culturali,
fatta a Parigi il 20 ottobre 2005

(Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007, suppl. ord. n. 57/L)

Art. 1 - Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.

Art. 2 - Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 della Convenzione stessa.

Art. 3 - Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.130 per l'anno 2007, di euro 7.870 per l'anno 2008 e di euro 14.130 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero degli Affari esteri.

2. Il ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 



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