Tar Veneto, sez. II
Sentenza 8 settembre 2006, n. 2900
(massima)
Ai fini dell'opponibilità ai terzi di un decreto di vincolo, rileva esclusivamente quanto risulta dalla trascrizione nei registri immobiliari e dalla relativa nota di trascrizione, non potendo assumere rilevanza gli atti allegati alla nota di trascrizione e quindi l'effettivo contenuto del decreto di vincolo, anche nel caso in cui i terzi interessati avessero avuto conoscenza del contenuto di tale atto e della sua valenza.
Nel caso in cui dai registri immobiliari e dalla nota di trascrizione risulti che su di un bene è imposto un vincolo indiretto, è solo tale tipo di vincolo che può essere opposto al terzo acquirente, e non il vincolo diretto, che risulti dal contenuto del decreto allegato alla nota di trascrizione e che fosse chiaramente conoscibile e conosciuta dall'acquirente al momento della compravendita.