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Legge 24 novembre 2006, n. 286

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262,
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria [*]

(Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2006, suppl. ord. n. 223)

(stralcio)

Art. 2

94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel ministero per i Beni e le Attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 54 (Ordinamento). 1. - Il ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4".

95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del ministero.

96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, le parole: "dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "dal Segretario generale del ministero";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "del ministero";

c) all'articolo 7, comma 3, le parole: "sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Segretario generale del ministero".

97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 19-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che è conseguentemente soppressa";

b) al comma 19-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del ministero delle Attività produttive";

c) al comma 19-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico nonché delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo".

99. Le modalità di attuazione dei commi da 94 a 98 devono, in ogni caso, essere tali da garantire l'invarianza della spesa da assicurare anche mediante compensazione e conseguente soppressione di uffici di livello dirigenziale generale e non generale delle amministrazioni interessate.

100. Per fronteggiare indifferibili esigenze di funzionamento del sistema museale statale ed al fine di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il ministero per i Beni e le Attività culturali è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici per il reclutamento di un contingente di quaranta unità nella qualifica di dirigente di seconda fascia tramite concorso pubblico per titoli ed esami.

101. Per le finalità di cui al comma 100 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2006 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

(omissis)

103. La localizzazione degli interventi di Arcus S.p.a., nonché il controllo e la vigilanza sulla realizzazione dei medesimi interventi sono effettuati di concerto dai Ministri delle infrastrutture e per i beni e le attività culturali, con modalità che saranno definite con decreto interministeriale. E' affidata ad Arcus S.p.a. la prosecuzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, utilizzando l'attuale stazione appaltante. Al fine di cui al precedente periodo, è autorizzata la spesa di 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero per i Beni e le Attività culturali.

(omissis)

107. E' assegnato al ministero per i Beni e le Attività culturali un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007 per il completamento dei lavori di ristrutturazione del Teatro Petruzzelli di Bari.

(omissis)

132. In recepimento della direttiva 92/100/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1992, al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, è autorizzata la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il ministero per i Beni e le Attività culturali del Fondo per il diritto di prestito pubblico. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (Siae) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla Siae una provvigione, da determinare con decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. All'articolo 69, comma 1, alinea, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione" sono soppresse.

 

 

Nota

[*] Le modifiche introdotte dalla legge di conversione sono indicate in carattere corsivo..

 

 



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