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Legge 17 luglio 2006, n. 233

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri.
Delega al governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni
e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri [*]

(Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2006)

(stralcio)

Art. 1

(omissis)

19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al ministero per i Beni e le Attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministro per i Beni e le Attività culturali;

(omissis)

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al ministero delle Attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri; il ministro dello Sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione e l'utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della struttura costituita al sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.

19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modifiche:

(omissis)

c) al comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) turismo".

19-quater. Al ministero per i Beni e le Attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il ministro per i Beni e le Attività culturali e il ministro dell'Economia e delle Finanze.

(omissis)

22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture organizzative del ministero per i Beni e le Attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

(omissis)

 

 

Nota

[*] Le modifiche introdotte dalla legge di conversione sono indicate in carattere corsivo..

 

 



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