T.A.R. Lazio, Roma, sez. II
Sentenza 17 novembre 2005, n. 11471
1. Servizi di valorizzazione dei beni culturali - forme di gestione - disciplina applicabile - art. 115 del codice dei beni culturali - società mista - scelta del socio privato di minoranza - obbligo di espletare procedure concorsuali - non sussiste.
2. Servizi di valorizzazione dei beni culturali - forme di gestione - affidamento diretto a società mista a maggioranza pubblica - legittimità.
3. Servizi di valorizzazione dei beni culturali - forme di gestione - art. 113 t.u.e.l. e disciplina comunitaria sulla concorrenza - inapplicabilità - art. 115 d.lg. 42/2004 - natura di disciplina speciale.
1. Il legislatore, nell'emanazione del Codice dei beni culturali, ha previsto che, ove l'amministrazione ritenga più conveniente (per l'attività di valorizzazione dei beni culturali) far ricorso alla concessione a terzi, questi debbono essere scelti secondo procedure ad evidenza pubblica, mentre nulla si specifica circa la necessità di applicare procedure ad evidenza pubblica per la scelta del socio di minoranza nel caso di affidamento diretto a favore di altri organismi: il legislatore si è quindi posto il problema del rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e la prescrizione è stata fatta soltanto per il caso dell'affidamento con concessione; da ciò ne discende che non è stato preteso il rispetto di tali procedure per le forme di gestione di cui alla lettera a) dell'art. 115 del Codice.
2. La circostanza che la disposizione non impone l'osservanza di procedure di evidenza pubblica con riferimento alle modalità di gestione indicate nella predetta lettera a), implica la precisa volontà del legislatore di consentire un affidamento diretto ad una società mista in cui il socio di minoranza non viene scelto mediante procedure predeterminate (nel caso di specie il socio privato deteneva una quota del 25% del capitale sociale).
3. La disciplina contenuta nell'art. 113 del d.lg. 267/2000, nella sua attuale formulazione, ha la finalità di tutelare anche la concorrenza ed è inserita in un quadro normativo più ampio che legittimamente è derogato da una specifica disciplina di settore quale è quella del Codice dei beni culturali. La stessa Corte costituzionale, nella recente sentenza n. 272 del 2004, ha evidenziato che la classificazione e l'individuazione dei servizi privi di rilevanza economica è stata adottata in conformità a tendenze emerse in sede di Commissione europea a decorrere dal settembre 2000; che inoltre la tutela della concorrenza non è ivi applicabile proprio perché in riferimento ad essi non esiste un mercato concorrenziale. A questo proposito la Commissione europea, nel Libro verde sui servizi di interesse generale (COM-2003-270) del 21 maggio 2003, ha affermato che le norme sulla concorrenza si applicano soltanto alle attività economiche.