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Ministero per i Beni e le Attività culturali
Decreto 27 settembre 2004

Modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica
(e successive modificazioni) [1]

(Gazzetta Ufficiale n. 237 dell'8 ottobre 2004)

 

Capo I - Produzione

Sezione I - Disposizioni comuni

Art. 1 - Procedimento per il riconoscimento della nazionalità italiana

1. Per l'ammissione ai benefìci previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, d'ora in avanti denominato "decreto legislativo", ai fini del riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana, previsto dall'art. 5, comma 1, del medesimo decreto legislativo, l'impresa di produzione presenta apposita istanza, contestualmente alla denuncia di inizio lavorazione di cui all'art. 20 dello stesso.

2. L'istanza dovrà contenere, oltre agli elementi indicati nella denuncia di inizio lavorazione:

a) la dichiarazione che il film è destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica;

b) la dichiarazione che il progetto filmico si intende realizzato quale film di produzione nazionale o di interesse culturale;

c) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle località di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;

d) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalità, e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalità;

e) dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il riconoscimento definitivo della nazionalità italiana richiesti dall'art. 5 o, per i film di interesse culturale, dall'art. 7 del decreto legislativo, ed eventuali richieste di deroghe, adeguatamente motivate, previste dai medesimi articoli.

3. I provvedimenti di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana sono adottati, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, dal direttore generale per il cinema.

4. Il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana, concesso ai sensi del comma 3, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto legislativo, è revocato, a film ultimato, qualora questo non presenti i requisiti preventivamente dichiarati. La revoca può essere disposta immediatamente quando risulti agli atti dell'amministrazione la mancanza requisiti richiesti e dichiarati. Il soggetto che ha ottenuto il provvedimento di riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana è tenuto a comunicare alla Direzione generale per il cinema ogni variazione intervenuta rispetto a quanto preventivamente dichiarato.

4-bis. Per i film non riconosciuti di interesse culturale e per i film riconosciuti di interesse culturale ma non finanziati, il provvedimento viene rilasciato su apposita nuova istanza dell'interessato.

5. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della copia campione, le imprese produttrici per le quali non sia intervenuto provvedimento di revoca ai sensi del comma 4, presentano al direttore generale per il cinema istanza di riconoscimento definitivo della nazionalità italiana ai fini dell'ammissione ai benefìci di legge. Il direttore generale provvede entro i successivi novanta giorni, disponendo, in caso positivo, l'iscrizione del film in appositi elenchi informatici istituiti presso la Direzione generale.

Art. 2 - Istanze per il finanziamento

1. Le istanze di finanziamento sono presentate alla Direzione generale per il cinema, corredate dalla ricevuta attestante il versamento del contributo per spese istruttorie, effettuato in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio. Per le istanze di finanziamento ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto legislativo, relative ai lungometraggi di produzione nazionale, l'importo è pari a cento euro. Per le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale relative ai lungometraggi, l'importo è pari a tremila euro. Per le istanze relative alle opere prime e seconde, l'importo è pari a ottocento euro. Per le istanze relative ai cortometraggi ed allo sviluppo delle sceneggiature originali, l'importo è pari a duecentocinquanta euro.

2. L'istanza è presentata dal legale rappresentante dell'impresa produttrice, solo contestualmente o successivamente alla presentazione dell'istanza per il riconoscimento provvisorio della nazionalità italiana.

3. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale devono inoltre essere corredate, in quindici copie debitamente fascicolate, dei seguenti documenti:

a) un analitico preventivo dei costi di produzione;

b) un analitico preventivo dei costi di distribuzione e di vendita all'estero;

c) un dettagliato piano finanziario preventivo, con l'indicazione di eventuali minimi garantiti relativi alla distribuzione;

d) una certificazione analitica della congruità del preventivo di costo e del piano finanziario da parte di professionisti, scelti dall'impresa di produzione ed iscritti da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili, istituito presso il ministero della Giustizia;

e) il piano grafico di lavorazione con l'indicazione delle località di ripresa, delle pose, degli interni e degli esterni;

f) soggetto o trattamento e sceneggiatura;

g) elenco del personale tecnico con l'indicazione delle rispettive mansioni e nazionalità, e del personale artistico con suddivisione tra interpreti principali e secondari e indicazione delle nazionalità. Per gli interpreti principali, è inoltre richiesta una dichiarazione di interesse degli stessi a partecipare al film;

h) relazione, a firma del regista, che illustri le significative qualità culturali o artistiche ovvero le eccezionali qualità spettacolari;

i) "curriculum vitae" degli autori e dei tecnici qualificati individuati all'art. 5, comma 2, lettere g), h), i, ed l) del decreto legislativo.

4. Qualora, successivamente al riconoscimento dell'interesse culturale, siano apportate variazioni sostanziali alla sceneggiatura o al cast tecnico-artistico, le imprese di produzione sono tenute a darne comunicazione alla Direzione generale per il cinema, con apposita istanza. Le variazioni comunicate sono sottoposte alla valutazione della sottocommissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, che, previa audizione degli autori e del produttore, provvede al riesame del progetto per l'eventuale conferma del riconoscimento. Tale istanza è corredata dalla ricevuta di versamento di duecentocinquanta euro, da effettuarsi in conto entrate eventuali dello Stato, presso la sezione di tesoreria provinciale competente per territorio.

5. Le istanze di riconoscimento dell'interesse culturale che non siano state ammesse al finanziamento sono considerate valide come istanze per il finanziamento di cui all'art. 13, comma 6, del decreto legislativo, su richiesta dell'interessato e senza ulteriori spese istruttorie.

Art. 3 - Definizione dei costi massimi ammissibili

1. I finanziamenti alla produzione dei film di interesse culturale sono riferiti al costo industriale di produzione del film. Tale costo è costituito dal costo di produzione, che comprende i costi di realizzazione alla prima copia, le spese generali, gli oneri finanziari relativi ai finanziamenti ed il compenso per la produzione ("producer fee"), e dal costo di distribuzione, che comprende le spese di distribuzione in Italia e le spese di distribuzione all'estero. Le spese generali ed il compenso per la produzione ("producer fee") sono ammessi ciascuno nella misura del 7,5% del costo di realizzazione alla prima copia. Le spese relative ai costi del personale di produzione, impiegato nella realizzazione della prima copia, non possono superare il 25% del costo di produzione, come definito al primo periodo del presente comma.

2. I finanziamenti sono richiesti nel limite dei costi massimi ammissibili fissati negli articoli successivi e secondo le rispettive percentuali definite all'art. 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo.

3. Per i film di interesse culturale, il costo massimo ammissibile è composto per l'80% dal costo di produzione, come indicato al comma 1, e per il 20% dai costi di distribuzione, ed in particolare per il 16% dalle spese occorrenti per la distribuzione in Italia e per il 4% dalle spese occorrenti per le vendite all'estero dei film. In ogni caso, il preventivo di spesa non può indicare, per la distribuzione in Italia, un importo inferiore a 400.000 euro, riferito ad un numero di copie non inferiore a venti, per i lungometraggi, ridotto a 200.000 euro per le opere prime e seconde, nonché, per l'esportazione, un importo inferiore a 80.000 euro per i lungometraggi, ridotto a 30.000 euro per le opere prime e seconde. La Commissione per la cinematografia, di cui all'art. 8 del decreto legislativo, su richiesta motivata dell'interessato, ha facoltà di esonerare dal rispetto dei limiti di cui al precedente periodo progetti filmici da realizzare anche in digitale e progetti da realizzare a basso costo, nonché di esonerare dalla distribuzione i film di cortometraggio riconosciuti di interesse culturale, fatto salvo un minimo di spese, da indicarsi da parte della Commissione medesima, per la stampa delle copie e per la partecipazione a festival. Per progetto a basso costo si intende il film che indica un preventivo per almeno il 50% inferiore al costo massimo ammissibile, ferma restando la facoltà della Commissione di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Per il finanziamento dei film di produzione nazionale, il costo massimo ammissibile è costituito dal solo costo di produzione, come indicato al comma 1.

5. I finanziamenti alla produzione di film di interesse culturale sono concessi a condizione che, al momento della delibera di cui all'art. 5, comma 3, venga presentata copia del contratto di distribuzione del film stipulato con impresa riconosciuta attiva nel settore in campo nazionale, ovvero venga fornita dimostrazione che l'impresa di produzione svolga attività di distribuzione in campo nazionale.

6. Nell'ipotesi di coproduzioni o compartecipazioni, le aliquote e gli importi massimi si riferiscono all'intero costo industriale, nel caso in cui la quota italiana sia uguale o superiore al 60% del costo di produzione, come definito al comma 1. Nell'ipotesi in cui essa sia inferiore al 60%, il riferimento è alla sola quota italiana.

7. La Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, definisce, nella prima riunione di ciascun anno finanziario, su proposta del Direttore generale per il cinema, i criteri per il riconoscimento dell'interesse culturale, di cui all'art. 8, comma 2, lettere a), b) e c) del medesimo decreto legislativo, ed i criteri relativi all'importo dei costi massimi ammissibili.

8. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di mutuo per i film di produzione nazionale è pari al 40% del tasso di riferimento fissato dal ministro per le Attività produttive, a norma dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e, per i film di interesse culturale, è pari al 30% del tasso medesimo.

9. I mutui per la produzione di lungometraggi di interesse culturale sono concessi alle imprese di produzione che abbiano un capitale sociale minimo interamente versato ed un patrimonio netto non inferiori a 40.000 euro; per i cortometraggi, il capitale sociale minimo versato ed il patrimonio netto devono essere pari ad almeno 10.000 euro.

10. I mutui per la produzione dei film di produzione nazionale sono garantiti sulla scorta del patrimonio aziendale esistente, sui proventi del film stesso, ovvero su garanzie in uso nel sistema bancario. I mutui per la produzione di film di interesse culturale sono garantiti sulla scorta del patrimoniale aziendale esistente, del film e dei diritti di utilizzazione.

10-bis. L'erogazione dei mutui di cui ai commi 9 e 10 è subordinata alla verifica dell'avvenuta trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia, da parte dell'impresa produttrice, degli atti di acquisto di tutti i diritti di utilizzazione economica dell'opera filmica.

11. I mutui sono erogati a stati di avanzamento, anche durante la fase di preproduzione nel caso in cui siano offerte garanzie in uso nel sistema bancario, previa presentazione di idonea documentazione di spesa, ivi incluse le fatture da liquidare entro novanta giorni dalla loro emissione, accertata da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute, iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituito presso il ministero della Giustizia.

12. Entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo sono accertati analiticamente secondo le modalità indicate nel comma 11.

13. Entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, è consentito, per una sola volta, il subentro nei diritti di utilizzazione e sfruttamento dell'opera, da parte di un'impresa di produzione diversa da quella che ha ottenuto il finanziamento, per documentata impossibilità dell'impresa che ha ottenuto la prima deliberazione di realizzare il progetto filmico, e previa verifica dei requisiti di ammissibilità. A tale scopo, l'impresa subentrante presenta una nuova istanza, corredata dalla documentazione prevista dall'art. 2, comma 3, del presente decreto, per essere sottoposto, nella prima seduta utile, all'esame della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo.

Art. 4 - Procedimento per il finanziamento dei progetti filmici di interesse culturale

1. La concessione del finanziamento è subordinata, a pena di decadenza, al reperimento, documentato dall'impresa di produzione mediante autocertificazione sostitutiva di atto notorio, entro un anno dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, delle risorse necessarie alla copertura del restante costo di realizzazione della copia campione e dei costi relativi alle spese di distribuzione ed esportazione, con esclusione del compenso per la produzione (producer fee) e delle spese generali. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione del reperimento delle risorse, a pena di decadenza del finanziamento concesso, l'impresa di produzione deve presentare il relativo piano finanziario alla Direzione generale per il cinema ed alla società concessionaria, corredato di tutti i documenti giustificativi.

2. Il finanziamento deliberato è destinato alla copertura delle spese di produzione, distribuzione ed esportazione, nelle medesime percentuali previste all'art. 3, comma 3, per la composizione del costo massimo ammissibile. Il 50% del finanziamento destinato all'esportazione è finalizzato al doppiaggio in una o più lingue dei Paesi dell'Unione europea o di lingue ufficiali dei seguenti mercati cinematografici: Cina, India, Russia, Giappone. Su richiesta dell'interessato, il finanziamento del progetto riconosciuto di interesse culturale può essere deliberato anche con riferimento alle sole spese di distribuzione ed esportazione, nelle medesime percentuali previste all'art. 3, comma 3.

3. Ai fini della determinazione dei costi di distribuzione in Italia e di esportazione all'estero, sono calcolate le spese destinate, oltre che al doppiaggio, alla stampa di copie, alla promozione, al lancio, al sottotitolaggio ed al corredo pubblicitario, con esclusione di ogni spesa già compresa nel costo di produzione della copia campione.

4. Per le opere riconosciute di interesse culturale, i proventi del film derivanti da qualsiasi mezzo di diffusione sono imputati prioritariamente alla restituzione del 20% della quota finanziata dallo Stato, ovvero del 10% nel caso dei cortometraggi. Sono esclusi da tali proventi, e quindi non sono destinati prioritariamente alla restituzione della quota finanziata dallo Stato, i proventi oggetto di prevendita per la copertura della quota a carico dell'impresa. Sono equiparati a tali ultimi proventi i recuperi di eventuali minimi garantiti relativi ai proventi derivanti dallo sfruttamento dell'intera filiera dei diritti, come elencati al comma 5, o di parte di essa, nonché i rimborsi delle anticipazioni di spese per copie e promozione del film, nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto. Gli ulteriori proventi sono destinati al recupero degli ulteriori eventuali costi di distribuzione in Italia ed all'estero, ed alla copertura del costo industriale del film, come definito all'articolo 3, comma 1. Eventuali ulteriori proventi spettano nella misura dell'80% allo Stato e del 20% all'impresa di produzione. Nel caso in cui il costo del film sia superiore al costo massimo ammissibile, ovvero l'intervento dello Stato sia inferiore alla percentuale di finanziamento definita, per le varie tipologie di film, all'articolo 13, commi 2, 3 e 6, del decreto legislativo, i proventi riferiti alla quota proporzionale eccedente il relativo costo massimo ammissibile, ovvero eccedente il minor intervento dello Stato rispetto alla percentuale di finanziamento, restano nella disponibilità dell'impresa di produzione. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti dalla concessione di finanziamenti rimborsabili a valere su fondi dell'Unione europea di sostegno alle attività cinematografiche.

5. Per le opere riconosciute di interesse culturale, l'impresa di produzione concede in distribuzione in Italia i seguenti diritti di utilizzazione economica, denominati secondo gli standard internazionali: diritti cinematografici, distinti in theatrical, non theatrical, public video; diritti ancillari, distinti in airline, ship, hotel; diritti video, distinti in rental, sellthru, commercial; diritti pay-per-view, distinti in residential, non residential, satellite; diritti pay tv, distinti in terrestrial, cable, satellite, pay per view/NVOD, video on demand; diritti free tv, distinti in terrestrial, cable, satellite; altri diritti, distinti in music publishing, soundtrack album, merchandising, multimedia, videogames, VOD/Internet. Altri eventuali diritti potranno essere definiti mediante circolare del Ministero per i beni e le attività culturali.

6. Il contratto di distribuzione "theatrical" può prevedere una percentuale di noleggio a favore del distributore nazionale non eccedente il 35%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso.

7. Per la copertura della quota di costo a suo carico, l'impresa di produzione può effettuare la prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione economica del film, per un periodo non superiore a cinque anni e cinque passaggi televisivi, per i diritti "free tv", e per un periodo non superiore a diciotto mesi per i diritti "pay tv", inclusi gli eventuali mesi da destinare alla "pay per view", per il territorio della Repubblica italiana. La data di decorrenza dei predetti periodi coincide con la data di decorrenza dei diritti medesimi.

8. La prevendita ovvero le vendite dei diritti di utilizzazione all'estero non possono essere effettuate in perpetuo. La Direzione generale per il cinema fornisce all'istituto di credito le opportune indicazioni circa i termini di durata dei contratti di vendita, in relazione agli usi commerciali vigenti nei singoli territori.

9. La prevendita o le vendite dei diritti di utilizzazione sono effettuate direttamente dall'impresa di produzione ad imprese titolari dei canali di utilizzazione dell'opera cinematografica. Qualora l'impresa di produzione si avvalga di un'impresa di distribuzione o di esportazione, potrà esserle riconosciuta una provvigione pari al 20%. Se l'impresa di produzione riveste contemporaneamente la qualifica di impresa di distribuzione, tale percentuale è ridotta al 10%. Non sono ammesse vendite a prezzo fisso ad intermediari di qualsiasi natura.

Art. 5 - Deliberazione del finanziamento

1. Il riconoscimento dell'interesse culturale e l'importo del finanziamento assegnabile sono deliberati dal Direttore generale per il cinema, previa valutazione della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tenuto conto della classificazione delle imprese ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo. La delibera è trasmessa all'istituto di credito. L'importo complessivo dei finanziamenti concessi dallo Stato ad una medesima impresa di produzione o a gruppi di imprese non può essere, per ciascun anno solare, superiore a cinque milioni di euro, per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'articolo 1, comma 1, del d.m. 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, ed a 3.750.000 euro per le altre imprese iscritte nel medesimo elenco. Tale limite si applica anche all'ipotesi in cui vi sia identità di amministratori o di proprietà tra più imprese ovvero in cui gli organi di amministrazione o la proprietà sia riconducibile ai medesimi soggetti fisici.

2. Le deliberazioni di finanziamento per ciascun anno solare non possono complessivamente superare le risorse di verificata disponibilità per il medesimo anno, tenuto conto delle modalità di effettuazione delle deliberazioni della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo, secondo quanto previsto dal decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

3. L'istituto di credito delibera la concessione del finanziamento previa valutazione tecnico-economica circa la sussistenza dei requisiti, anche in termini di affidabilità dell'impresa, già oggetto di esame da parte della Commissione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo. In caso di valutazione negativa, l'istituto di credito ne dà comunicazione alla Direzione generale per il cinema per il riesame della medesima Commissione.

Sezione II - Entità dei finanziamenti

Art. 6 - Film di produzione nazionale

1. Il finanziamento a film di produzione nazionale non può eccedere il 70% del costo industriale, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto, per un costo massimo ammissibile di cinque milioni di euro.

Art. 7 - Lungometraggi di interesse culturale

1. Il finanziamento a lungometraggi di interesse culturale non può eccedere il 50% del costo massimo ammissibile, come di seguito definito:

a) per le imprese che hanno riportato il punteggio previsto dall'articolo 1, comma 1, del d.m. 27 settembre 2004 concernente la definizione degli indicatori per l'iscrizione delle imprese di produzione cinematografica nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto legislativo, il costo massimo ammissibile è di cinque milioni di euro;

b) per le altre imprese, iscritte nel medesimo elenco, il costo massimo ammissibile è di 3.750.000 euro.

2. In caso di associazioni produttive tra le imprese di cui alle lettere a) e b) del comma 1, nelle quali la quota di partecipazione delle imprese di cui alla lettera a) non sia inferiore al 40%, il relativo progetto è esaminato con il costo massimo ammissibile di cui alla medesima lettera a).

Art. 8 - Opere prime e seconde

1. Per le opere prime e seconde è concesso un finanziamento, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo, previa istanza presentata alla Direzione generale per il cinema, secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto, da un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche. Il finanziamento non può essere superiore al 90% del costo del film. Il costo massimo ammissibile è di 1.500.000 euro.

2. Il costo massimo ammissibile è valutato sulla base del costo industriale, come definito all'art. 3, comma 1, del presente decreto.

3. Le imprese produttrici di opere seconde, possono, previa espressa rinuncia ai benefìci di cui al presente articolo, presentare istanze per l'erogazione di finanziamenti, concessi ai sensi degli articoli 7 e 9 del presente decreto, a favore dei lungometraggi e cortometraggi di interesse culturale.

Art. 9 - Cortometraggi di interesse culturale

1. Il finanziamento a cortometraggi di interesse culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo, è concesso, previa istanza alla Direzione generale per il cinema, presentata secondo le modalità indicate all'art. 2 del presente decreto, ad un'impresa di produzione iscritta all'elenco delle imprese cinematografiche di cui all'art. 3 del decreto legislativo. Il finanziamento è pari all'intero costo dichiarato nel progetto. Il costo massimo ammissibile è di 40.000 euro.

2. La Commissione per la cinematografia di cui all'art. 8 del decreto legislativo, tramite l'apposita sezione, valuta l'interesse culturale dei cortometraggi anche con riferimento all'utilizzo delle tecnologie digitali, e definisce il finanziamento assegnabile, anche a seguito di visione di materiale girato precedentemente o di prove del cortometraggio da finanziare. Il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione è aumentato del 10% per i cortometraggi realizzati da registi che abbiano conseguito il relativo diploma presso la Fondazione Centro sperimentale di Cinematografia.

3. Le istanze per i finanziamenti di cui al presente articolo, presentate nei termini indicati nel decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo, sono corredate di un progetto contenente la sceneggiatura, il piano di lavorazione, il cast artistico e tecnico, il preventivo di spesa ed il piano finanziario preventivo.

Sezione III - Sceneggiature originali

Art. 10 - Istanze per lo sviluppo di sceneggiature originali

1. Le imprese iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, possono presentare istanze alla Direzione generale per il cinema per la concessione di finanziamenti destinati a incentivare lo sviluppo di progetti tratti da sceneggiature originali di particolare rilievo culturale o sociale. Sono ammessi alla selezione progetti per sceneggiature in lingua italiana, idonee alla realizzazione di film di lungometraggio.

2. Alle istanze, corredate dalla ricevuta di versamento prevista all'art. 2 del presente decreto, sono allegate:

a) trattamento o sceneggiatura da sviluppare;

b) un soggetto-sinossi;

c) un preventivo di costo del progetto filmico realizzabile;

c-bis) un preventivo di spesa del progetto di sviluppo.

Le istanze sono presentate, in dieci copie, entro il 28 febbraio ed il 30 giugno di ogni anno. L'impresa di produzione dichiara, nell'istanza, di essere titolare dei diritti di utilizzazione del soggetto.

3. Per il medesimo anno solare, non può essere presentata più di un'istanza relativa allo stesso autore.

4. Non sono ammesse istanze per sceneggiature relative a progetti filmici di cui siano già iniziate le riprese.

5. Il Direttore generale per il cinema delibera sulle istanze previa valutazione della sezione per il riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi, operante nell'àmbito della Commissione per la cinematografia, che ha luogo entro il 30 giugno per le istanze presentate entro il 28 febbraio ed entro il 31 ottobre per le istanze presentate entro il 30 giugno.

Art. 11 - Finanziamenti

1. Per ogni esercizio finanziario, è prevista la concessione di mutui di durata triennale, per un numero massimo di 10 progetti per ogni scadenza, per un importo fino a 35.000 euro ciascuno. Una quota pari al 20% della somma finanziata è sottratta al piano di ammortamento ed è destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura. Il finanziamento destinato all'impresa di produzione è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dal provvedimento di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto. Nell'ipotesi in cui, il medesimo progetto sia stato riconosciuto di interesse culturale ed abbia ottenuto il relativo finanziamento, l'importo concesso ai sensi dell'art. 13, commi 2 e 6, del decreto legislativo, è diminuito della somma pari al finanziamento erogato ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui il progetto filmico non sia finanziato e le somme concesse per lo sviluppo dello stesso non siano state restituite, i diritti sul progetto sono acquisiti dal ministero.

1-bis. Ai mutui di cui al comma 1 è applicato il tasso per i finanziamenti della produzione di film di interesse culturale, indicato all'articolo 3, comma 8, del presente decreto.

2. I finanziamenti eventualmente non assegnati nel corso di ciascun esercizio finanziario vanno ad aumentare il numero di quelli da assegnare nell'esercizio successivo.

3. I finanziamenti sono assegnati dalla Commissione per la cinematografia. Le opere non selezionate vengono restituite alle imprese richiedenti, ad eccezione di una copia che viene consegnata alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, che provvede alla sua conservazione e può utilizzarla a fini di studio.

11-bis - Contributi per la realizzazione di sceneggiature originali

1. In caso di assegnazione di fondi per tale scopo da parte del ministro, a partire dall'esercizio 2006 il Direttore generale per il cinema può attribuire almeno due volte all'anno non più di 20 contributi, di importo non superiore a 5.000 euro, ad autori di sceneggiature originali, utili per lo sviluppo di progetti ai sensi dell'articolo 10 del presente decreto o per la presentazione di progetti filmici, previo parere della sezione di cui all'articolo 10, comma 5, sui soggetti presentati.

Capo II - Distribuzione in Italia

Art. 12 - Oggetto e finalità del contributo

1. Alle imprese di distribuzione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi commisurati agli incassi realizzati nell'anno precedente dai film riconosciuti di interesse culturale, o che abbiano ricevuto il premio di qualità, distribuiti dalla medesima impresa.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alla distribuzione di film di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'art. 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo.

Art. 13 - Ripartizione del contributo

1. Le risorse destinate annualmente alla distribuzione cinematografica in Italia sono ripartite tra le imprese beneficiarie in misura proporzionale all'ammontare degli incassi complessivi realizzati in sala, nell'anno solare precedente, dai film di interesse culturale distribuiti da ciascuna impresa.

2. Nel computo degli incassi complessivi di cui al comma 1, l'importo degli incassi relativi alle opere prime e seconde è aumentato del 50%. L'importo degli incassi è aumentato del 30% per i film di interesse culturale, escluse le opere prime e seconde, la cui prima uscita in sala avviene nel periodo intercorrente tra il 1° giugno ed il 31 agosto.

3. Sono escluse dalla ripartizione dei contributi le imprese di distribuzione che, nell'anno di riferimento, abbiano realizzato incassi complessivamente inferiori a 250.000 euro, ed a 100.000 euro per ogni film distribuito. Tale ultimo limite non si applica alle opere prime e seconde.

Art. 14 - Istanze di erogazione del contributo

1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto, è presentata dal distributore o dal legale rappresentante dell'impresa di distribuzione alla Direzione generale per il cinema entro il 31 marzo di ogni anno. In via di prima applicazione, le istanze relative ai film distribuiti nell'anno solare 2003 sono presentate entro il 31 ottobre 2004.

2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) l'elenco dei film di interesse culturale distribuiti nell'anno solare precedente, con indicazione della data e del luogo della prima proiezione in sala, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia;

b) il totale degli incassi lordi realizzati dai film di cui alla lettera a) nelle proiezioni in sala dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno;

c) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all'art. 12, comma 2, del presente decreto.

3. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo è perentorio.

Art. 15 - Procedimento di erogazione del contributo

1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 13 del presente decreto.

2. La Direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 14 del presente decreto.

3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di codistribuzione è liquidato in favore di uno solo dei codistributori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente, con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri codistributori.

Capo III - Esportazione

Art. 16 - Oggetto e finalità del contributo

1. Alle imprese di esportazione iscritte negli elenchi di cui all'art. 3 del decreto legislativo, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale, nell'ammontare complessivo individuato dal Direttore generale per il cinema nell'àmbito delle risorse annualmente destinate alla distribuzione ed all'esportazione, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo.

Art. 17 - Ripartizione del contributo

1. Le risorse destinate annualmente all'esportazione sono ripartite tra le imprese beneficiarie, secondo una media ponderata delle percentuali relative ai seguenti parametri, incidenti, rispettivamente, per l'80% ed il 20%:

a) importo complessivo, nell'anno solare precedente, delle cessioni a imprese estere di diritti di sfruttamento di film riconosciuti di interesse culturale;

b) numero di ingressi realizzati all'estero dai film di cui alla lettera a).

2. Ove le imprese beneficiarie non forniscano i dati relativi alla lettera b) del comma 1, le medesime partecipano alla ripartizione sulla base della sola media percentuale relativa al parametro a).

Art. 18 - Istanza per l'erogazione del contributo

1. L'istanza per la erogazione dei contributi di cui all'art. 16, comma 1, del presente decreto, è presentata dall'esportatore o dal legale rappresentante dell'impresa di esportazione alla Direzione generale per il cinema entro il 31 marzo di ogni anno.

2. L'istanza contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) l'elenco dei film di interesse culturale esportati nell'anno solare precedente, con indicazione degli estremi dei contratti di vendita all'estero;

b) il totale degli ingressi realizzati da ciascun film di cui alla lettera a) nelle proiezioni in sala, distinti per singoli Paesi.

3. L'istanza è corredata dalla documentazione contabile, nonché da quella inerente ai contratti di vendita all'estero.

4. Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, il termine per la presentazione delle istanze di cui al presente articolo è perentorio.

Art. 19 - Procedimento di erogazione del contributo

1. La Direzione generale per il cinema esamina le istanze e provvede all'assegnazione dei contributi secondo i criteri di cui all'art. 17 del presente decreto.

2. La Direzione generale può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'art. 18 del presente decreto.

3. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

Capo IV - Altre disposizioni

Art. 20 - Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche a quei progetti filmici che, alla data della sua entrata in vigore, abbiano già ottenuto il riconoscimento dell'interesse culturale ed il parere per il relativo finanziamento.

 

Note

[1] Come modificato dal d.m. 3 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2005, n. 263; le parti modificate sono riportate in corsivo. Il presente testo non ha carattere di ufficialità normativa.

 

 



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