Ministero per
i Beni e le Attività culturali
Decreto 27 agosto 2004
Determinazione dell'ammontare dei premi di qualità
ai lungometraggi
riconosciuti di nazionalità italiana e delle relative quote percentuali
di ripartizione
(e successive modificazioni) [1]
[2]
(Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 2004)
Art. unico - Ammontare dei premi di qualità e quote percentuali di ripartizione
1. Ogni anno, il Direttore generale per il cinema rilascia, previo parere della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, attestati di qualità a non più di dieci lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana che abbiano particolari qualità artistiche e culturali.
2. L'istanza per il rilascio dell'attestato di qualità è presentata dall'impresa di produzione, che dev'essere iscritta negli elenchi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione del film. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'impresa deposita le copie del film necessarie per l'esame da parte della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, del citato decreto legislativo. La mancata consegna rende priva di efficacia l'istanza presentata.
3. Ai lungometraggi ai quali è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 1 e che siano effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, secondo le rilevazioni effettuate dalla Società italiana autori ed editori (Siae), è attribuito un premio di qualità, il cui ammontare è pari a duecentocinquantamila euro.
4. Il premio di cui al comma 3 è così ripartito: 71 per cento all'impresa di produzione; 10 per cento al regista; 3 per cento all'autore del soggetto; 7 per cento all'autore della sceneggiatura; 2 per cento all'autore del commento musicale; 3 per cento all'autore della fotografia cinematografica; 2 per cento all'autore della scenografia; 2 per cento all'autore del montaggio.
Note
[1] Come modificato dal d.m. 3 ottobre 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2005, n. 263; le parti modificate sono riportate in corsivo. Il presente testo non ha carattere di ufficialità normativa.
[2] Il decreto del ministro per i Beni e le Attività culturali 17 gennaio 2006 (pubblicato in G.U. n. 62 del 15 marzo 2006) sospende, per l'anno 2006, l'efficacia del presente decreto.