Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212
Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508
(Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2005)
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
a) per ministro o ministero: il ministro o il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
b) per istituzioni: le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati;
c) per Cnam: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale;
d) per Comitato: il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
e) per sistema: il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale;
f) per legge: la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
g) per regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
h) per corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i corsi di formazione alla ricerca e i corsi di perfezionamento o master;
i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma accademico di secondo livello, il diploma accademico di specializzazione, i diplomi accademici di formazione alla ricerca in campo artistico, musicale, coreutico, drammatico e del design ed il diploma di perfezionamento o master;
l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati, raggruppati per materie omogenee;
m) per dipartimento: la struttura di coordinamento delle attività didattiche, di ricerca e di produzione artistica delle scuole ad esso afferenti;
n) per credito formativo accademico: la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
o) per obiettivi formativi: l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
p) per attività formativa: ogni attività organizzata o prevista dalle istituzioni, al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche di gruppo, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
q) per curriculum: l'insieme delle attività formative specificate nel regolamento didattico del corso di studio di riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
r) per ordinamento didattico di un corso di studio: l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso di studio.
Capo II - Ordinamenti didattici
Art. 2 - Finalità
1. Le disposizioni del presente capo determinano i criteri generali per l'ordinamento degli studi e la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle istituzioni.
2. Ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica, le istituzioni disciplinano con i regolamenti di cui all'articolo 10, gli ordinamenti dei corsi di studio in conformità alle disposizioni della legge, del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e degli statuti.
Art. 3 - Titoli e corsi
1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:
a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.
3. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
4. Il corso di diploma accademico di secondo livello ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
5. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici, individuati con il decreto del ministro di cui all'articolo 6.
6. Il corso di formazione alla ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.
7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
8. Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale.
9. Agli esami previsti per il conseguimento dei titoli di cui al presente articolo non sono ammessi candidati privatisti.
Art. 4 - Produzione artistica, ricerca e formazione finalizzata
1. Le istituzioni svolgono attività di produzione e di ricerca in campo artistico, in particolare delle belle arti, musicale, coreutico, drammatico e del design, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e di perseguire livelli artistici e professionali elevati. A tale fine, le istituzioni possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati.
2. Le istituzioni possono attivare nei limiti delle risorse finanziarie comunque acquisite nei propri bilanci, attività formative finalizzate alla formazione permanente e ricorrente, alla educazione degli adulti, nonché attività formative esterne attraverso contratti e convenzioni.
3. I criteri e le modalità di svolgimento delle attività formative sono disciplinate nel regolamento didattico.
4. Le istituzioni che abbiano già attivato al loro interno scuole con peculiari finalità connesse ad obiettivi formativi di livello non superiore li mantengono attivi secondo criteri e modalità definite con il regolamento didattico. Al termine dei corsi viene rilasciato un attestato. Alla attribuzione dei compiti didattici le istituzioni provvedono nell'ambito della programmazione annuale.
Art. 5 - Ordinamento didattico generale e scuole
1. L'offerta formativa delle istituzioni è articolata nei corsi di vario livello afferenti alle scuole. In sede di prima applicazione le scuole sono individuate nella allegata tabella a). Con successivo regolamento ministeriale, sentito il Cnam, si provvede alle modifiche ed integrazioni della tabella a), anche in relazione alle innovazioni didattiche connesse a nuovi corsi di studio individuati in sede di programmazione e di sviluppo del sistema.
2. I dipartimenti coordinano l'attività didattica, di ricerca e di produzione e sono responsabili dell'offerta formativa complessiva delle scuole in essi ricomprese. Le scuole hanno la responsabilità didattica dei corsi dei differenti livelli in esse attivati. All'interno di ciascuna scuola, i corsi possono essere articolati anche in più indirizzi in relazione a specifici contenuti.
3. In prima applicazione, i corsi di primo livello, salvo quanto previsto al comma 5, sono istituiti nelle scuole individuate nella tabella a), in conformità ai criteri determinati nel decreto di cui all'articolo 9, mediante trasformazione dei corsi attivati anche in via sperimentale e nei limiti delle risorse finanziarie derivanti dal contributo ministeriale e dal concorso di ulteriori finanziamenti di soggetti pubblici o privati. Tale trasformazione è disposta, su proposta delle istituzioni, con decreto del ministro che verifica la corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 9 e l'adeguatezza delle risorse umane finanziarie e strumentali, sentito il Cnam.
4. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera h), che disciplina i criteri generali per l'istituzione e l'attivazione dei corsi, i corsi di secondo livello, i corsi di specializzazione e i corsi di formazione alla ricerca sono attivati esclusivamente in via sperimentale, su proposta delle istituzioni, con decreto del ministro che verifica gli obiettivi formativi e l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il Cnam. I corsi sperimentali di specializzazione sono attivati con riferimento agli ambiti professionali creativo-interpretativo, didattico-pedagogico, metodologico-progettuale, delle nuove tecnologie e linguaggi, della valorizzazione e conservazione del patrimonio artistico.
5. I corsi di didattica finalizzati alla formazione degli insegnanti sono disciplinati secondo quanto previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e dai relativi decreti attuativi della delega.
Art. 6 - Crediti formativi accademici
1. Al credito formativo accademico, di seguito denominato: ÇcreditoÈ, corrispondono 25 ore di impegno per studente; con decreto ministeriale possono essere determinate variazioni in aumento o in diminuzione delle predette ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in 60 crediti.
3. I decreti ministeriali determinano, altresì, per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale. Gli stessi decreti assegnano, di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun credito, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attività teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attività di laboratorio il 100 per cento.
4. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto prevista dal regolamento didattico, fermo restando che la valutazione del profitto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d).
5. Il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale o università o della formazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.
6. Nei regolamenti didattici possono essere previste forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare l'attualità dei correlati contenuti conoscitivi e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificati per studenti impegnati a tempo pieno negli studi o contestualmente impegnati in attività lavorative.
7. Le istituzioni possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali maturate nella specifica disciplina.
8. In prima applicazione del presente regolamento, con decreto del ministro, sentito il Cnam, sono individuate le corrispondenze tra i crediti acquisiti nel previgente ordinamento e i crediti previsti nei nuovi corsi.
Art. 7 - Ammissione ai corsi
1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. I regolamenti didattici, ferme restando le attività di orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera g), richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione inizia le. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza ammettono altresì ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.
4. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.
5. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Per essere ammessi ad un corso di formazione alla ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Le istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.
8. Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.
9. Il numero massimo degli studenti ammessi ai corsi è programmato dalla singola istituzione in relazione al rapporto tra studenti e docenti, nonché alla dotazione di strutture ed infrastrutture adeguate alle specifiche attività formative, nel rispetto dei requisiti definiti in sede di programmazione e valutazione del sistema.
Art. 8 - Conseguimento dei titoli e durata dei corsi
1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti. Tale misura può essere modificata con il decreto del ministro di cui all'articolo 10, comma 1, in relazione alle esigenze specifiche di alcune materie artistiche o musicali, anche con riferimento alla necessità di allineamento ai parametri di riconoscimento internazionale dei titoli.
3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.
4. Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 crediti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Art. 9 - Obiettivi e attività formative qualificanti dei corsi
1. Con decreto del ministro, sentito il Cnam, è individuato il 60 per cento dei crediti formativi necessari per ciascun corso, conseguiti nelle attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
a) attività formative relative alla formazione di base;
b) attività formative caratterizzanti la scuola e il livello del corso.
2. Oltre alle attività di cui al comma 1, i corsi prevedono:
a) attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo e, con riferimento al diploma accademico, alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
b) attività formative ulteriori, volte ad acquisire conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.
3. Le attività formative comprendono, ove ad esse correlate, attività di laboratorio e di produzione artistica.
4. Con il medesimo decreto è, altresì, determinato il numero dei crediti riservati ad attività autonomamente scelte dallo studente, comunque non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento.
Art. 10 - Regolamenti didattici
1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti decreti del ministro e sono approvati dal ministero.
2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica.
3. Ogni regolamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale.
4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;
h) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;
i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
l) alle modalità di individuazione per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;
m) alla valutazione della qualità della didattica;
o) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;
p) alle modalità per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8.
5. Le istituzioni rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
6. Le istituzioni, con appositi regolamenti, riordinano e disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti, in accordo con le disposizioni del presente regolamento, dei conseguenti decreti ministeriali e dei regolamenti didattici. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee sulle carriere degli studenti, il ministro, con propri decreti, individua i dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli studenti di tutte le istituzioni.
Capo III - Disposizioni finali
Art. 11 - Istituzioni non statali
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento che disciplina le procedure, i tempi e le modalità per la programmazione, il riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera g), della legge, l'autorizzazione a rilasciare i titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica può essere conferita, con decreto del ministro, a istituzioni non statali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. A tale fine, le istituzioni interessate presentano una relazione tecnica corredata dalla documentazione attestante la conformità dell'ordinamento didattico adottato alle disposizioni vigenti per le istituzioni statali, nonché la disponibilità di idonee strutture e di adeguate risorse finanziarie e di personale.
2. L'autorizzazione è concessa, su parere del Cnam, in ordine alla conformità dell'ordinamento didattico, e del Comitato, in ordine all'adeguatezza delle strutture e del personale alla tipologia dei corsi da attivare. A tale fine il Comitato è integrato con esperti del settore fino ad un massimo di cinque, nominati con decreto del ministro, tenuto conto delle diverse tipologie formative delle istituzioni ricomprese nel sistema, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio, come previsto dall'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. Per gli insegnamenti nei corsi di studio attivati e le altre attività formative sono richiesti i medesimi requisiti vigenti per le istituzioni statali.
4. Le istituzioni autorizzate devono garantire il rispetto della normativa in materia di diritto allo studio degli studenti iscritti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Accademie già abilitate a rilasciare titoli secondo il previdente ordinamento didattico.
Art. 12 - Norme transitorie
1. Le istituzioni adeguano gli ordinamenti didattici dei propri corsi alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le istituzioni assicurano la conclusione dei corsi e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per gli studenti di optare per l'iscrizione a corsi dei nuovi ordinamenti. Ai fini dell'opzione le istituzioni riformulano, in termini di crediti, gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti già iscritti.
3. I Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza predispongono specifici progetti di riorganizzazione delle attività didattiche in conformità alle norme del presente regolamento.
4. Fino all'attivazione della formazione musicale e coreutica di base nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza modulano l'offerta dei relativi corsi, disciplinandoli in modo da consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore. A tale fine, il ministro, sentito il Cnam, definisce linee guida per la stipula di eventuali convenzioni.
5. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalle istituzioni per il conseguimento dei diplomi di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 6. Tale disposizione si applica anche ai corsi di diploma accademico attivati in via sperimentale.
Art. 13 - Clausola finanziaria
1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 14 - Abrogazione di norme
1. Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'articolo 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme: articoli 75, 206 comma 1, lettera c), 207, 208, 209 limitatamente alle accademie, 210, 211, 217, 218, 219, 239, commi 1 e 5, 250, 252, 372, 374, 376 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.