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La valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata (art. 113)

di Giuseppe Piperata



L'art. 113 rappresenta la disposizione con la quale il Codice definisce in termini generali e di principio l'ultimo elemento portante della struttura data all'articolato fenomeno della valorizzazione dei beni culturali. Dopo essere stata qualificata e differenziata rispetto alla tutela (art. 6), ripartita tra i diversi soggetti competenti (art. 7) e, sempre sotto i profili più generali, definita nei suoi aspetti organizzativi e funzionali (art. 111), la valorizzazione del patrimonio culturale viene distinta e regolata nelle sue forme di manifestazione più tipiche. Infatti, sulla base del combinato disposto degli artt. 111 e seguenti del Codice emerge che le attività di valorizzazione debbono essere distinte, in prima battuta, a seconda della natura pubblica o privata del soggetto che ne ha assunto l'iniziativa e, subito dopo, a seconda della appartenenza pubblica o privata dei beni culturali oggetto dell'azione di valorizzazione, con la conseguenza che i particolari strumenti di intervento previsti dalle rimanenti disposizioni del Capo II sono tutti riconducibili ad una delle categorie appena indicate.

Applicando tali categorie all'articolo in questione, dovremmo considerare la disposizione codicistica come l'articolo pensato per la disciplina delle attività di valorizzazione poste in essere ad iniziativa di soggetti privati ed aventi ad oggetto beni culturali la cui proprietà è riconducibile a soggetti altrettanto privati. Tuttavia, nell'analizzare l'art. 113 del Codice l'attenzione dell'interprete viene immediatamente catturata dall'evidente iato che si pone tra l'oggetto richiamato dalla rubrica dell'articolo in commento e i contenuti che realmente trovano spazio in tale disposizione. In particolare, si ha l'impressione che l'ambito di applicazione cui accennano i singoli commi della disposizione in commento sia molto più ristretto rispetto all'oggetto di disciplina indicato in rubrica. A conferma di quanto appena detto risulta necessario compiere una duplice osservazione.

In primo luogo, può essere opportuno notare che le disposizioni che compongono l'art. 113 p iù che occuparsi della disciplina degli aspetti generali delle attività e delle strutture preordinate alla valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata, sono prevalentemente dedicate alla definizione delle caratteristiche e del ruolo che in tali iniziative assume il sostegno eventuale da parte di soggetti pubblici. In altri termini, le attività di valorizzazione del patrimonio culturale privato sembrano essere più una occasione per poter disciplinare legislativamente le misure di sostegno pubblico alle iniziative private riguardanti tali attività che non invece il vero oggetto di cui si accenna in rubrica.

In secondo luogo, va osservato che molti aspetti delle attività e delle strutture per la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata trovano la loro disciplina fuori dall'art. 113. Così, l'art. 6, comma 3, legittima i privati, sia come singoli sia in forme associate, a partecipare alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale. Successivamente spetta all'art. 111 specificare che possono esser i privati a prendere anche l'iniziativa nell'azione di valorizzazione (comma 2) e qualificare tale iniziativa come attività socialmente utile con finalità di solidarietà sociale (comma 4). Nello specifico, poi, l'art. 112, comma 7, precisa che le azioni di valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata possono trovare una definizione anche negli accordi previsti dal medesimo articolo con riferimento alle iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale di proprietà pubblica e l'ultimo comma della disposizione in commento consente di fare altrettanto con gli accordi stipulati ai sensi dell'art. 104 per la definizione delle iniziative di fruizione di beni culturali di proprietà privata.

Tuttavia, la scelta del Codice di non esaurire nell'art. 113 l'intera disciplina delle attività di valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata ma di precisare soltanto le modalità di sostegno pubblico a tali iniziative risponde ad una sua ratio ben precisa. Bisogna, infatti, ricordare che la valorizzazione del patrimonio culturale privato è attività svolta su iniziativa dei privati interessati, i quali, in quanto proprietari, sono liberi di scegliere le forme attraverso le quali realizzarla. Del resto, mentre i soggetti pubblici competenti possono imporre forme di tutela o misure conservative ai privati proprietari dei beni culturali (si pensi, ad esempio, ad alcune delle misure di protezione e conservazione previste dagli artt. 20 e seguenti del Codice), viceversa lo stesso non può dirsi per le attività di valorizzazione, con la conseguenza che i soggetti pubblici sono spinti a sostenere le iniziative private in modo da poter concordare con questi le tecniche di valorizzazione cui sottoporre i beni di loro proprietà.

Volendo schematizzare si potrebbe dire che per i beni culturali di proprietà privata in via ordinaria spetta al proprietario definire il se ed il come di eventuali iniziative di valorizzazione, potendosi avere un intervento da parte dei soggetti pubblici esclusivamente in tre diverse ipotesi:

1. nel caso di espropriazione, quando tale intervento "risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi" (art. 95, comma 1). E' questo, in pratica, l'unico caso in cui può essere realizzata attraverso l'espropriazione una iniziativa di valorizzazione di un bene culturale privato in via autoritativa [1];

2. nel caso di alienazione di beni del demanio culturale a favore di privati, considerato che in questi casi, ai sensi dell'art. 10, d.p.r. 7 settembre 2000, n. 283, il contratto di alienazione può imporre degli obblighi a carico dell'acquirente con riferimento alla valorizzazione dei beni culturali alienati [2];

3. nel caso di ricorso a "tecniche di valorizzazione convenzionali e incentivate, quali gli accordi per la promozione della fruizione, le agevolazioni fiscali e le sovvenzioni" [3].

A quest'ultima categoria appartiene l'articolo in commento, il quale è finalizzato a disciplinare le modalità attraverso le quali definire il sostegno pubblico alle iniziative di valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata e, di conseguenza, lo strumento mediante il quale consentire ai soggetti pubblici la partecipazione alla definizione delle politiche di valorizzazione di beni culturali privati.

Pertanto, il primo comma dell'art. 113, nell'ammettere la possibilità che la valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata può beneficiare di eventuali misure di sostegno pubblico, fissa tre punti fondamentali: primo, riconosce che la valorizzazione dei beni in questione è ad iniziativa privata; secondo, riconosce che la valorizzazione può sostanziarsi sia in una attività sia in una struttura ad hoc; terzo, stabilisce che il sostegno pubblico può provenire dallo stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici territoriali. Questo ultimo punto, però, non può considerarsi esaustivo, considerato che nella realtà può esserci l'interesse di altri soggetti pubblici non territoriali a sostenere iniziative di valorizzazione di beni culturali privati.

Il secondo comma della disposizione, poi, fissa il principio secondo il quale il sostegno pubblico alla valorizzazione deve essere commisurato alla rilevanza del bene culturale privato cui si riferisce. In altri termini, la previsione in commento ha il compito di creare un forte collegamento tra il quantum del sostegno pubblico e la rilevanza del bene, in modo da rendere tale ultimo profilo l'unico elemento utilizzabile in sede di determinazione dell'impegno derivante dall'intervento pubblico.

Il momento della determinazione della misura di sostegno rappresenta anche, secondo il terzo comma dell'art. 113, l'occasione per definire con il proprietario, il possessore o il detentore del bene l'accordo con il quale fissare le modalità attraverso le quali realizzare le iniziative di valorizzazione. E' utile, inoltre, aggiungere che in sede di stipula dell'accordo in questione le parti sembrano tenute a fare riferimento ai livelli uniformi di qualità della valorizzazione di cui all'art. 114, i quali anche se non si impongono ai soggetti privati proprietari, tuttavia, sembrano potersi ritenere vincolanti per i soggetti pubblici, autori del sostegno, che hanno partecipato alla loro definizione.

 



Note

[1] Riconduce l'espropriazione di beni culturali alla funzione di valorizzazione G. Sciullo, Le funzioni, in Il diritto dei beni culturali, a cura di C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bologna, 2003, 87.

[2] Sul punto cfr. le osservazioni di S. Foà, Gestione e alienazione dei beni culturali, Intervento al Convegno annuale dell'Aipda, Titolarità pubblica e regolazione dei beni, Firenze, datt. 19 ss.

[3] In questi termini P. Stella Richter, E. Scotti, Lo stato dei beni culturali tra conservazione e valorizzazione, in I beni e le attività culturali, a cura di A. Catelani, S. Cattaneo, Trattato di diritto amministrativo, diretto da G. Santaniello, vol. XXXIII, Padova, 2002, 413.

 



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