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Regione Toscana

Ricorso per illegittimità costituzionale
dell'art. 33, legge finanziaria per il 2002

(1 marzo 2002)



Patrimonio storico e artistico (tutela del) - Servizi dei beni culturali - Possibilità, prevista dalla legge finanziaria 2002, che siano dati in concessione a soggetti diversi da quelli statali, secondo modalità, criteri e procedure determinati con regolamento ministeriale - Denunciata violazione della competenza legislativa concorrente e della potestà regolamentare spettanti alle Regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali.

- Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 33, che aggiunge la lett. b-bis) all'art. 10, comma 1, del d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368.

- Costituzione, art. 117.

 

Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 75 del 28 gennaio 2002, (omissis)

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 11, 17 comma 2; 24 commi 2, 4 e 9; 29 comma 2; 30; 33; 35; 41, commi 1 e 2; 52 commi 10, 17 e 20; 60, comma 1, lett. d); 64, commi 1 e 2; 66; 67, commi 1 e 2; 70, commi 1, 2, 3, 4, 5, e 8; 71 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.

Sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001 è stata pubblicata la legge finanziaria 2002 (n. 448 del 28 dicembre 2001). Nel testo, oltre a non essere state recepite istanze espresse dalle regioni in sede di Conferenza unificata, sonostate inserite disposizioni che incidono su normative di settore attinenti a materie di competenza regionale, con profili di illegittimità costituzionale, specie alla luce delle innovazioni, introdotte dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 che, com'è noto, ha modificato le disposizioni del titolo V, parte seconda, della Costituzione. Da qui la necessità della proposizione del presente ricorso, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni di seguito indicate:

(Omissis)

Incostituzionalità dell'art. 33 per violazione dell'art. 117 della Costituzione.

L'art. 33 riguarda i servizi dei beni culturali ed integra l'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 (istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali), prevedendo che il Ministero, al fine della valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, possa dare in concessione, a soggetti diversi da quelli statali, la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico. Ciò secondo le modalità, i criteri e le garanzie definiti con regolamento adottato con decreto ministeriale che dovrà, tra l'altro, fissare le procedure di affidamento del servizio (mediante licitazione privata), i compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni, i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali. La norma stabilisce altresì che costituisce titolo di preferenza, per la concessione della gestione dei servizi di valorizzazione del patrimonio, la presentazione da parte dei soggetti concorrenti di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano - accanto a beni e siti di maggiore rilevanza - anche beni e siti definiti "minori" collocati in centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, purché sia comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale del museo minore.

Tale articolo interviene anche sulla disciplina della gestione dei servizi volti alla valorizzazione dei beni culturali. Per tale profilo la norma presenta due profili di illegittimità costituzionale.

Il primo riguarda il fatto che, com'è noto, nel nuovo art. 117 della Costituzione, mentre la tutela dei beni culturali è materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, la valorizzazione del beni culturali medesimi è materia di legislazione concorrente e, perciò, per la valorizzazione lo Stato deve limitarsi a determinare con legge i principi fondamentali, mentre la potestà legislativa nella materia compete alle regioni.

La norma in esame disciplina invece anche modalità di gestione dei servizi volti alla valorizzazione dei beni suddetti ignorando il nuovo assetto delle attribuzioni costituzionali.

Il secondo profilo attiene al rinvio al futuro regolamento di aspetti anch'essi attinenti la valorizzazione dei beni culturali: la previsione contrasta con l'art. 117, sesto comma, della Costituzione in base al quale la potestà regolamentare compete allo Stato solo nelle materie di legislazione esclusiva, mentre in ogni altra materia (compresa quindi quella della valorizzazione dei beni culturali) compete alle regioni.

Inoltre il regolamento previsto dalla norma è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge n. 400/1988, con decreto ministeriale ammesso dalla giurisprudenza costituzionale, già nel vigore della precedente Costituzione (tra le varie, sent. n. 204/1991), solo nelle materie di competenza statale e non in quelle regionali, come invece avviene nel caso in oggetto, per quanto attiene alla valorizzazione dei beni culturali.

Per tali motivi l'art. 33 è in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

(Omissis)



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