../1/98,%20Issn%200000-000../home../indice../risorse%20web

 

Regione Emilia-Romagna

Ricorso per illegittimità costituzionale
dell'art. 33, legge finanziaria per il 2002

(26 febbraio 2002)



(...) in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore Vasco Errani, autorizzato con deliberazione della Giunta Regionale, n. 245 del 18 febbraio 2002 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da procura rogata dal notaio Federico Stame, n. 45943 di repertorio del 22 febbraio 2002 (all. 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova, Franco Mastragostino di Bologna e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Gonfalonieri 5,

contro

il Presidente del Consiglio dei Ministri

per la dichiarazione di illegittimità costituzionale

legge 28 dicembre 2001, n. 448, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001, Suppl. Ordinario n. 285, con riferimento alle seguenti disposizioni:

art. 11;
art. 19, c. 1, 14;
art. 22, c. 3 e 4;
art. 24, c. 2, 3, 4, 13;
art. 25, c. 1, 5;
art. 28, c. 1, 5, 6, 8, 11;
art. 30;
art. 33, c. 1;
art. 35;
art. 41, c. 1;
art. 52, c. 14, 17;
art. 54;
art. 55;
art. 59;
art. 67;
art. 70;
art. 71;

per violazione

- dell'art. 117, commi 2, 3, 4 e 6, Cost;
- dell'art. 118, comma 1, Cost.;
- dell'art. 119 Cost.
- dei principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e Regioni, nonché del principio di ragionevolezza;

per i profili e nei modi di seguito illustrati.

Fatto

(Omissis)

Diritto

(Omissis)

10) Illegittimità costituzionale dell'art. 33, comma 1.

L'art. 33, comma 1 (ed unico) novella il comma 1 dell'art. 10 del d.lg. 20/10/1998, n. 368 (istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali) prevedendo che il Ministero possa "dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico" secondo "modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400". Si tratta cioè di un regolamento ministeriale.

Tale regolamento dovrà, tra l'altro, fissare le procedure di affidamento del servizio (mediante licitazione privata), i compiti dello Stato e dei concessionari riguardo alle questioni relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni, i parametri di offerta al pubblico e di gestione dei siti culturali, la durata della concessione comunque non inferiore a cinque anni. La norma stabilisce, altresì, che costituisce titolo di preferenza per la concessione della gestione dei servizi di valorizzazione del patrimonio, la presentazione da parte dei soggetti concorrenti di progetti di gestione e valorizzazione complessi e plurimi che includano - accanto a beni e siti di maggiore rilevanza - anche beni e siti definiti "minori" collocati nei centri urbani con popolazione pari o inferiore a 30.000 abitanti, purché sia comunque salvaguardata l'autonomia scientifica e di immagine individuale del museo minore. Altre norme di dettaglio sono contenute nella legge, e per il resto rinviate al regolamento.

Non è dubbio, per dichiarazione testuale della legge (che riguarda il "miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico") che si tratti di un intervento che ricade nella materia della "valorizzazione dei beni culturali e ambientali" (e "promozione e organizzazione delle attività culturali") di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost., cioè in materia di competenza "concorrente" tra lo Stato e le Regioni.

Secondo le ben note costituzionali, allo Stato spetta di dettare i "principi fondamentali" alle Regioni dettare la disciplina rispettando tali principi.

La disciplina qui considerata non si attiene a tali regole, statuendo accanto al possibile principio (quello dell'eventuale affidamento in concessione dei servizi in questione) anche numerose regole di dettaglio e invade così l'ambito della competenza legislativa regionale.

Ancora più gravemente illegittima e lesiva, tuttavia, è la parte della disposizione che affida lo svolgimento della disciplina legislativa al regolamento ministeriale anziché alla legge regionale, alla quale costituzionalmente spetta.

Risultano così violati contemporaneamente i commi terzo e sesto dell'art. 117: il terzo in quanto viene misconosciuta la potestà legislativa regionale, il sesto in quanto in aggiunta viene istituita una potestà regolamentare statale (e per di più ministeriale) per la quale manca il fondamento costituzionale.

Ad avviso della ricorrente Regione perciò la disposizione deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima, sia nella parte in cui vincola il legislatore regionale a norme di dettaglio, sia - e soprattutto - nella parte in cui prevede che il compito di attuare i principi legislativi spetti al Ministero anziché alle regioni competenti.



copyright 2002 by Società editrice il Mulino


inizio pagina