Disegno
di legge
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(19 aprile 2002)
Sommario: 1. Relazione illustrativa. - 2. Articolato.
L'entrata in vigore della modifica al Titolo V, parte II, della Costituzione rende necessario e urgente attuare la nuova normativa, anche adeguando e integrando le recenti riforme amministrative che hanno aperto la strada al potenziamento delle autonomie.
Il nuovo testo costituzionale, infatti, pur con significative incongruenze, introduce una profonda ridislocazione di poteri dal centro alla periferia, in sintonia con i fenomeni di regionalizzazione e federalismo presenti in varie parti d'Europa e in linea con le istanze di sussidiarietà e responsabilità della società civile, pubblica ed economica italiana.
La nuova prospettiva determina così una doppia esigenza: da una parte, occorre adeguare l'ordinamento della Repubblica alle nuove norme costituzionali immediatamente operative, dall'altra, è necessario adottare le disposizioni consequenziali, previste o implicate dalla modifica costituzionale, per dare concreta attuazione alla riforma.
Il presente provvedimento legislativo intende, per la parte di competenza statale, venire incontro a tali esigenze, salvo per quanto riguarda l'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.), riservata ad un diverso e più complesso provvedimento.
L'art. 1, comma 1, intende precisare che gli obblighi internazionali costituenti vincolo alla potestà legislativa statale e regionale sono esclusivamente quelli che trovano base nell'ordinamento costituzionale.
Una applicazione che implicasse la costituzionalizzazione generalizzata di tutti gli accordi internazionali, a prescindere dal modo di introduzione degli stessi nell'ordinamento interno, si porrebbe in contrasto con il principio della sovranità popolare, potendo portare a riconoscere l'esistenza di vincoli alla potestà legislativa derivanti da atti non sottoposti al Parlamento.
In questo spirito, i vincoli internazionali alla potestà legislativa possono derivare soltanto da norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (art. 10 Cost.), da patti di reciproca limitazione della sovranità (art. 11 Cost.) o da trattati ratificati a seguito di legge dì autorizzazione (art. 80 Cost.).
Il comma 2 specifica che la normativa statale in materie ora appartenenti alla legislazione regionale è applicabile solo sino alla entrata in vigore delle specifiche leggi regionali, fermi i principi fondamentali in materia di legislazione concorrente.
Ciò in ossequio ai criteri di rispetto dell'unità dell'ordinamento giudico, indicati dalla stessa Corte Costituzionale (ord. 27/11/1974, n. 269) e alle esigenze di continuità e di completezza dell'ordinamento, per cui, fino al nuovo intervento del legislatore regionale, lo Stato deve ritenersi abilitato a legiferare per l'intero territorio nazionale (v. Corte Cost. 22 luglio 1985, n. 214).
E' inoltre, espressamente prevista l'applicazione reciproca del principio, per le materie ora appartenenti alla legislazione esclusiva statale.
Il comma 3, disciplina la competenza legislativa concorrente regionale, prevedendo che le regioni, in assenza dei principi fondamentali determinati con legge dello Stato, possano legiferare sulla base dei principi desumibili dall'ordinamento vigente.
La legge 16 maggio 1970, n. 281, infatti, disponeva che "l'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'alt. 117 della Costituzione si svolgesse "nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono o quali si desumono dalle leggi vigenti" (art. 17, che ha sostituito l'art. 9 della legge n. 62 del 1953, che impediva alle Regioni di legiferare se non fossero state preventivamente approvate le leggi-cornice da parte dello Stato).
Questa soluzione è stata ritenuta formalmente corretta dalla Corte Costituzionale, con sentenza 4 marzo 1971, n. 39, nella quale si osservava anche che, semmai, era il precedente sistema della legge n. 62 del 1953 ad apparire in contrasto con la Costituzione, subordinando alla volontà dello Stato l'esercizio della potestà legislativa regionale, costituzionalmente riconosciuta, circostanza questa a maggior ragione vera oggi, attesa la sostanziale equiordinazione tra le competenze legislative, statali e regionali.
Si è ritenuto, pertanto, di riproporre tale soluzione anche per la presente modifica costituzionale, permanendo le medesime considerazioni.
Il comma 4 attribuisce una delega al Governo per la ricognizione dei principi fondamentali esistenti nelle materie di legislazione concorrente.
Viene espressamente previsto un "doppio passaggio" degli schemi dei decreti alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per i pareri di competenza.
La delega deve essere esercitata entro un anno e deve ispirarsi ai principi della completezza, esclusività, adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità, nonché ai criteri direttivi indicati nel comma 5.
Il comma 6, nell'attribuire agli enti territoriali la potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla legge, detta la relativa disciplina transitoria.
L'art. 2 disciplina le nuove competenze regionali in materia comunitaria, in applicazione dell'ari. 117, commi secondo e quarto della Costituzione.
Si prevede, in proposito la partecipazione di esponenti delle Regioni e Province autonome alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati in sede comunitaria, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, con modalità da concordarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, secondo una soluzione già prefigurata sotto la precedente legislatura (AC 7171, 7504, 7546) e nel rispetto della normativa comunitaria di riferimento.
Si prevede anche che le Regioni possano chiedere al Governo che sia presentato ricorso alla Corte di Giustizia contro gli atti normativi comunitari che contrastino con i Trattati.
Le ulteriori modifiche da apportare alla legge La Pergola (9 marzo 1989, n, 86 e successive modificazioni) per assicurare una partecipazione informata delle Regioni al procedimento di formazione degli atti comunitari, secondo quanto disposto dal quinto comma dell'alt. 117 Cost. e per riconfermare la possibilità delle Regioni di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di competenza concorrente o esclusiva regionale, sono state demandate all'apposito disegno di legge di modifica della legge La Pergola, già predisposto e di imminente approvazione.
L'art. 3 disciplina l'attività delle Regioni in materia internazionale; dispone che le Regioni e le Province autonome possano, anzitutto, provvedere direttamente a dare attuazione agli accordi internazionali nelle materie di propria competenza legislativa (comma 1).
Prevede, inoltre, i casi e le modalità per la stipula di intese con altri Enti territoriali interni ad altro Stato (comma 2} e per la conclusione di accordi con altri Stati, richiedendo in tal caso la previa concessione dei pieni poteri (comma 3) e richiamando, per il caso di violazione, i poteri sostitutivi del Governo (comma 6).
Restano ferme le attività di mero rilievo internazionale degli enti locali (comma 7).
Prescrive, infine, che in caso di dissenso tra il Ministro degli Esteri e Regione, la questione possa esse portata in Consiglio dei Ministri per una soluzione politica del contrasto (comma 5).
L'art. 4, sul presupposto che l'art. 118 della Costituzione necessiti per la sua attuazione di una normativa specifica, prevede che lo Stato e le Regioni provvedano a conferire le funzioni amministrative, tenendo conto delle esigenze di unitarietà e della competenza istituzionale dei Comuni e delle autonomie funzionali, ferme le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane.
Fino alla adozione di tali provvedimenti, continuano ad applicarsi le disposizioni del c.d, "federalismo amministrativo", emanate in applicazione della legge n. 59 del 1997, in particolare, il decreto legislativo n. 112/1998 e le altre materie disposizioni vigenti in materia.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, lo Stato deve provvedere al trasferimento dei beni e delle risorse necessario per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, anche in analogia con quanto previsto già dall'VIII disposizione transitoria della Costituzione e con quanto si desume dall'articolo 116, ultimo comma, della Costituzione. A tal fine si indica nello stato di previsione delle spese al 2002 il parametro per il trasferimento. Si applicano, in quanto compatibili gli articoli 3, 7 (commi 9,10 e 11) e 8 del decreto legislativo n. 112/98.
Lo Stato e le Autonomie locali, inoltre, devono dare attuazione, ciascuno nel proprio ambito, al principio della sussidiarietà orizzontale.
Alla Corte dei Conti è attribuito il controllo del rispetto degli equilibri di bilancio da parte dei Comuni, delle Città metropolitane delle Province e delle Regioni, anche per la verifica della tenuta del "patto di stabilità interno".
Alle sue Sezioni regionali - in grado di effettuare analisi unitarie, con metodo comparativo - si attribuisce un'importante funzione di verifica, secondo i principi del controllo successivo di gestione, del conseguimento degli obiettivi prefissati dalle leggi regionali di principio e di programma e della sana gestione finanziaria degli enti locali.
L'attribuzione è finalizzata a coadiuvare gli esecutivi nell'adozione di misure correttive volte a garantire la regolarità e l'economicità della gestione, potendosi rappresentare e confrontare gli esiti delle soluzioni amministrative adottate, in termini - appunto - di economicità, di efficienza e di efficacia, e prospettarsi alle autonome valutazioni di ciascun ente le diverse opzioni sul piano dei modelli ordinamentali e dei moduli operativi e le possibili conseguenze e ricadute dei diversi percorsi (ad esempio, acquisti e servizi centralizzati o diffusi, ricorso all'esterno alternativamente alla produzione in proprio e cosi via).
Si prevede inoltre che Regioni e enti locali possano chiedere ulteriori forme di collaborazione alla Sezione regionale, all'uopo integrata con due esperti designati dalla Regione, ai fini della corretta gestione finanziaria.
L'art. 5 disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Governo per le finalità indicate dal nuovo articolo 120 della Costituzione, secondo procedure analoghe a quelle del d.lg. n. 112 del 1998 (adozione del provvedimento anche normativo o nomina di un Commissario).
Una volta deliberato dal Consiglio dei Ministri l'intervento sostitutivo, l'esercizio di questo potrà essere demandato ad altri enti territoriali, in applicazione del principio di sussidiarietà.
I provvedimenti sostitutivi, in ossequio al principio di leale collaborazione, dovranno essere proporzionati alle finalità perseguite.
Infine, è prevista la possibilità di concludere accordi vincolanti in sede di Conferenza Stato-Regioni diretti a favorire l'armonizzazione delle legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o di obiettivi comuni.
Viene precisato che nelle materie di competenza concorrente ed esclusiva delle Regioni non possono essere adottati gli atti di indirizzo e coordinamento di cui agli articoli 8 della legge n. 59/97 e 4 del decreto legislativo n. 112/98.
L'art. 6 apporta alcune modifiche alle norme di procedura dei giudizi di legittimità costituzionale, per adeguarle alle leggi costituzionali n. 1 del 1999 e n. 3 del 2001.
Esse riguardano la proposizione della questione di legittimità costituzionale nei confronti degli statuti regionali (prima non prevista, essendo approvati con legge statale) e delle leggi regionali (ora successiva alla loro pubblicazione).
Si elimina inoltre, nell'art. 33, il richiamo alla legge cost. n. 1 del 1948, da ritenersi superato in quanto il ricorso della Regione contro altre leggi regionali è ora incluso nell'articolo 127 Cost.
Viene estesa a tali procedimenti la possibilità di chiedere alla Corte costituzionale la sospensione - nelle more del giudizio - della legge impugnata, attualmente prevista solo per i conflitti di attribuzione (comma 6).
Infatti, l'introduzione del nuovo sistema di verifica, successivo alla pubblicazione della legge regionale (e non più preventivo), rende necessario disporre di uno strumento processuale per evitare eventuali gravi lesioni dell'ordine costituzionale delle competenze, in analogia appunto con quanto previsto nel caso dei conflitti di attribuzione (art. 40).
E' stato previsto, pertanto, che la proposizione del ricorso in via principale alla Corte Costituzionale determina la sospensione dell'efficacia della legge, sia statale che regionale, fino alla pronuncia della Corte che deve avvenire entro 45 giorni dal deposito del ricorso.
Con disposizione transitoria, viene regolata la trattazione dei ricorsi per conflitto di attribuzione proposti anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3/2001 Costituzionale.
La norma prevede un onere di impulso processuale sotto pena di estinzione del processo, sulla cui legittimità in ipotesi affine si è già pronunciata la Corte costituzionale (con sentenza n. 111/98) osservando che la garanzia costituzionale del diritto di difesa non preclude al legislatore - in occasione della riforma di un ordinamento processuale - la facoltà di introdurre, con norme transitoria, nuovi adempimenti in relazione ai giudizi pendenti, condizionando ad essi l'ulteriore prosecuzione dei giudizi stessi.
L'art. 7 prevede la istituzione di un Rappresentante dello Stato per i rapporti con le Autonomie e la ricollocazione in capo al medesimo delle funzioni già esercitate dal Commissario del Governo in materie diverse dal controllo preventivo sulle leggi regionali.
Le funzioni ricollocate saranno esercitate dal Prefetto del capoluogo di Regione, nella suddetta qualità, avvalendosi delle strutture e del personale dell'Ufficio territoriale del Governo.
Si dettano disposizioni, infine, dirette a rendere compatibili con i nuovi compiti del Prefetto le vigenti disposizioni normative in materia.
L'art. 8, in attesa delle necessarie modifiche statutarie, demanda alle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti speciali la predisposizione delle norme di attuazione per l'applicazione delle maggiori forme di autonomia estese alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome dì Trento e di Bolzano dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
L'art. 9 regola l'entrata in vigore urgente della legge.
II presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si redige la relazione tecnica.
Art. 1. (Attuazione dell'articolo 117, primo, terzo e sesto comma, della Costituzione, in materia di legislazione regionale e di potestà regolamentare)
1. Costituiscono vincolo alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, gli obblighi derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute di cui all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità di cui all'articolo 11 della Costituzione, dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e alle Comunità europee e dai trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione.
2. Le disposizioni normative statali concernenti materie appartenenti alla legislazione regionale si applicano in ciascuna Regione sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3. Le disposizioni normative regionali concernenti materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia.
3. Nelle materie appartenenti alla legislazione concorrente, le Regioni esercitano la potestà legislativa nell'ambito dei principi fondamentali espressamente determinati con legge statale o in difetto quali desumibili dalle leggi vigenti dello Stato.
4. In sede di prima applicazione, il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati, è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla ricognizione dei principi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti, nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, attenendosi ai principi della completezza, esclusività adeguatezza, chiarezza, proporzionalità ed omogeneità. Gli schemi dei decreti, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi al parere delle Camere, compreso quello della Commissione parlamentare per le questioni regionali, da rendersi entro 60 giorni dall'assegnazione alle competenti Commissioni parlamentari. Acquisiti tali pareri, il Governo ritrasmette i testi, con le proprie osservazioni e con le eventuali modificazioni, alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Camere per il parere definitivo, da rendersi rispettivamente entro 30 e 60 giorni.
5. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 4, il Governo si atterrà ai seguenti criteri direttivi:
a) individuazione dei principi fondamentali per settori organici della materia in base a criteri oggettivi desumibili dal complesso delle funzioni e da quelle affini, presupposte, strumentali e complementari, e in modo da richiedere disposizioni applicative regionali;
b) considerazione, ai fini dell'individuazione dei principi fondamentali, delle disposizioni statali rilevanti per garantire l'unità giuridica ed economica, la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, il rispetto delle norme e dei trattati internazionali e della normativa comunitaria e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubblica;
c) considerazione degli obiettivi generali assegnati dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, alla legislazione regionale;
d) considerazione delle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
e) coordinamento formale delle disposizioni di principio e loro eventuale semplificazione;
f) esclusione delle disposizioni contenenti deroghe od eccezioni espresse.
6. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite o conferite dalla legge statale o regionale, in conformità alle disposizioni ivi contenute. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti suddetti, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti.
Art. 2. (Attuazione dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, sulla partecipazione delle Regioni in materia comunitaria)
1. Le Regioni e le Province autonome concorrono direttamente, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari, partecipando, nell'ambito delle delegazioni del Governo, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e della Commissione, secondo modalità da concordarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni, che devono comunque garantire l'unitarietà della rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione designato dal Governo. Le relative spese sono a carico dei bilanci di dette amministrazioni.
2. Nelle materie di propria competenza, le Regioni e le Province autonome possono chiedere che il Governo proponga ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee al fine di denunciare la contrarietà di un atto normativo comunitario alle disposizioni dei Trattati istitutivi.
Art. 3. (Attuazione dell'articolo 117, quinto e ottavo comma, della Costituzione sull'attività internazionale delle Regioni)
1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, provvedono direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali ratificati, dandone preventiva comunicazione al Ministero degli affari esteri e al Dipartimento per gli affari regionali, i quali, nei successivi 30 giorni dal relativo ricevimento, possono formulare criteri e osservazioni. In caso di inadempienza, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1,4 e 5 in quanto compatibili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono concludere con Enti territoriali interni ad altro Stato intese, dirette a favorire il loro sviluppo economico, sociale e culturale, nonché lo svolgimento di attività di mero rilievo internazionale, dandone comunicazione prima della firma al Dipartimento per gli affari regionali e al Ministero degli affari esteri, ai fini delle eventuali osservazioni di questi ultimi e dei Ministeri competenti, da far pervenire entro i successivi 30 giorni. Con gli atti relativi alle attività sopra indicate, le Regioni e le Province autonome non possono esprimere valutazioni relative alla politica estera dello Stato, ne possono assumere impegni dai quali derivino obblighi od oneri finanziari per lo Stato o che ledano gli interessi degli altri soggetti di cui all'articolo 114, primo comma, della Costituzione.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, possono, altresì, concludere con altri Stati accordi esecutivi ed applicativi di accordi internazionali regolarmente entrati in vigore, o accordi di natura tecnico-amministrativa, o accordi di natura programmatica, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dagli impegni internazionali e dalle linee e dagli indirizzi di politica estera italiana, nonché dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato. A tal fine ogni Regione o Provincia autonoma dà tempestiva comunicazione delle trattative al Ministero degli affari esteri e al Dipartimento per gli affari regionali, che ne danno a loro volta comunicazione ai Ministeri competenti. Il Ministero degli affari esteri può indicare principi e criteri da seguire, nella conduzione dei negoziati. Qualora questi ultimi si svolgano all'estero, le locali Rappresentanze diplomatiche o uffici consolari italiani potranno, previa intesa con la Regione o con la Provincia autonoma, intervenire e collaborare alla conduzione delle trattative. La Regione o la Provincia autonoma, prima di sottoscrivere l'accordo, comunica il relativo progetto al Ministero degli affari esteri, il quale, sentito il Dipartimento per gli affari regionali ed accertata l'opportunità politica e la legittimità e dell'accordo, ai sensi del presente comma, conferisce i pieni poteri di firma previsti dalle norme del diritto internazionale generale e dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969, di cui è stata autorizzata la ratifica con legge 12 febbraio 1974, n. 112, Gli accordi sottoscritti in assenza del conferimento di pieni poteri sono nulli.
4. Agli accordi stipulati dalle Regione e dalle Province autonome è data pubblicità in base alla legislazione vigente.
5. Il Ministro degli affari esteri può in qualsiasi momento rappresentare alla Regione o alla Provincia autonoma interessata questioni di opportunità politica inerenti alle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 e, in caso di dissenso, chiedere che la questione sia portata in Consiglio dei Ministri. In questa sede, e con l'intervento del Presidente della Giunta regionale interessato, il Consiglio delibera sulla questione.
6. In caso di violazione degli accordi di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità delle Regioni verso lo Stato, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, 4 e 5, in quanto compatibili.
7. Resta fermo che i Comuni, le Province e le Città metropolitane continuano a svolgere attività di mero rilievo internazionale nelle materie loro attribuite secondo l'ordinamento vigente.
Art. 4. (Attuazione dell'articolo 118 della Costituzione in materia di esercizio delle funzioni amministrative)
1. Lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire le funzioni amministrative, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, attribuendo a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato soltanto quelle di cui occorra assicurare l'unitarietà di esercizio, per motivi di buon andamento, efficienza o efficacia dell'azione amministrativa ovvero per motivi funzionali o economici o per esigenze di programmazione o di omogeneità territoriale, tenendo conto delle attribuzioni degli enti di autonomia funzionale e favorendo altresì lo svolgimento di attività amministrative di interesse generale da parte di associazioni o singoli cittadini, sulla base del principio di sussidiarietà. Tutte le altre funzioni non diversamente attribuite spettano ai Comuni.
2. Sino alla data di entrata in vigore delle leggi statali o regionali di cui al comma 1, le funzioni amministrative continuano ad essere esercitate secondo le attribuzioni stabilite dalle disposizioni vigenti.
3. Lo Stato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali da concludersi in sede di Conferenza Unificata, a trasferire i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative necessarie per l'esercizio delle funzioni delle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Comunità montane, da quantificarsi tenendo conto delle previsioni di spesa risultanti dal bilancio dello Stato per l'anno 2002. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 3, 7, commi 9, 10 e 11, ed 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. La Corte dei Conti, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, verifica il rispetto degli equilibri di bilancio da parte di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, anche in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti verificano, inoltre, secondo i principi del controllo successivo sulla gestione, il perseguimento degli obiettivi posti dalle leggi regionali di principio e di programma, nonché la sana gestione finanziaria degli enti locali.
5. Ciascuna Regione può richiedere ulteriori forme di collaborazione alla Sezione regionale di controllo ai fini della sana gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché pareri nelle materie di cui all'articolo 88 del r.d. 18 novembre 1923, n, 2440. Le Sezioni regionali di controllo possono essere integrate da non più di due componenti designati dalla Regione e scelti tra persone che, per gli studi compiuti e le esperienze professionali acquisite, siano particolarmente esperte nelle materie giuridiche, economiche e finanziarie. I componenti di designazione regionale durano in carica 5 anni e non sono riconfermabili. Il loro status è equiparato a tutti gli effetti, per la durata dell'incarico, a quello dei consiglieri della Corte dei Conti, con oneri finanziari a carico della Regione. La nomina è effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, con le modalità previste dal secondo comma dell'articolo unico del decreto Presidente della Repubblica 8 luglio 1977. n. 385.
Art. 5. (Attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, sul potere sostitutivo)
1. Nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito Commissario.
2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti e provvedimenti suddetti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le Politiche Comunitarie e del Ministro competente per materia. L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n, 86 è abrogato.
3. Qualora l'esercizio dei poteri sostitutivi riguardi Comuni, Province o Città metropolitane, la nomina del Commissario deve tener conto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. Il Commissario provvede, sentito il Consiglio delle autonomie locali.
4. Nei casi di assoluta urgenza, qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, che sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e Autonomie locali allargata ai rappresentanti delle Comunità Montane, che possono chiederne il riesame.
5. I provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite.
6. Il Governo può promuovere la stipulazione di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni, e di Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; in tal caso è esclusa l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non possono essere adottati gli atti di indirizzo e di coordinamento di cui agli articoli 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 6. (Attuazione degli articoli 123, secondo comma e i 27. della Costituzione, in materia ai ricorsi alla Corte Costituzionale)
1. Il primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:
"La questione di legittimità costituzionale di uno statuto regionale può, a norma del secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della promulgazione".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è inserito il seguente comma:
"II Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale della legge regionale dinanzi alla Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione".
3. Al secondo comma dell'articolo 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole "il termine previsto dal comma precedente" sono sostituite dalla parole "i termini previsti dai commi precedenti".
4. Nell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle parole: "sessanta giorni".
5. Al primo comma dell'articolo 33 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le parole "dell'articolo 2, secondo comma, della legge costituzionale n, 1 del 1948", sono sostituite dalle parole "dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione".
6. L'articolo 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87. è sostituito dal seguente:
"Quando sia stata promossa una questione di legittimità costituzionale nei confronti di una legge statale o regionale, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33, l'efficacia della legge impugnato resta sospesa fino alla decisione della Corte. La decisione, in tali casi, è pubblicata entro 45 giorni dal deposito del ricorso introduttivo del giudizio".
7. Le Regioni assicurano la pronta reperibilità degli atti recanti la pubblicazione ufficiale degli statuti e delle leggi regionali.
8. Nei ricorsi per conflitto di attribuzione fra Stato e Regione, di cui agli articoli da 39 a 42 della legge 11 marzo 1953, n. 87, proposti anteriormente alla data dell'8 novembre 2001, il ricorrente deve chiedere la trattazione del ricorso, con istanza diretta alla Corte Costituzionale e notificata alle altre parti costituite, entro quattro mesi dal ricevimento della comunicazione di pendenza del procedimento effettuata a cura della cancelleria della Corte Costituzionale. In difetto di tale istanza, il ricorso si considera abbandonato ed è dichiarato estinto con decreto del Presidente. Le medesime disposizioni si applicano alle questioni di legittimità costituzionale di una legge o atto avente forza di legge dello Stato promosse, ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dalla Regione o da una Provincia autonoma anteriormente alla medesima data dell'8 novembre 2001.
Art. 7. (Ricollocazione di funzioni già esercitate dal Commissario del Governo)
1. In ogni Regione a statuto ordinario è istituito il Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie. Le relative funzioni sono svolte dal Prefetto preposto all'Ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della Regione.
2. Nell'esercizio di tali funzioni, il rappresentante dello Stato cura in sede regionale;
a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione;
b) la tempestiva informazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari regionali e ai Ministeri interessati degli statuti regionali approvati e delle leggi regionali promulgate, acquisendo ogni elemento utile, per le finalità di cui agli articoli 123 e 127 della Costituzione, e degli atti amministrativi regionali, agli effetti dell'articolo 134 della Costituzione, nonché il tempestivo invio dei medesimi atti all'ufficio dell'Avvocatura dello Stato averne sede nel capoluogo;
c) la promozione dell'attuazione delle intese e del coordinamento fra Stato e Regione previsti da leggi statali nelle materie indicate dall'articolo 118, terzo comma, delta Costituzione, nonché delle misure di coordinamento tra Stato e autonomie locali, di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) l'esecuzione di provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, avvalendosi degli Uffici territoriali del Governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale;
e) la verifica dell'interscambio di dati e informazioni rilevanti sull'attività statale, regionale e degli enti locali, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998. n. 112;
f) l'indizione delle elezioni regionali e la determinazione dei seggi consiliari e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni, nonché l'adozione dei provvedimenti connessi o conseguenti, fino all'entrata in vigore di diversa previsione contenuta negli statuti e nelle leggi regionali;
g) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni degli organi statali costituendo il tramite per l'esecuzione dell'obbligo di reciproca informazione nei rapporti con le autorità regionali; la fornitura di dati e di elementi per la redazione della Relazione annuale sullo stato della Pubblica Amministrazione; la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica d'intesa con l'Istituto centrale di statistica (ISTAT) e avvalendosi dei suoi Uffici regionali.
3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di regione si avvale a tal fine delle strutture e del personale dell'Ufficio territoriale del Governo.
4. Il provvedimento di preposizione alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali.
5. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:
"3. Per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, il Presidente del Consiglio, o il Ministro per gli affari regionali se nominato, si avvale di un apposito Dipartimento per gli affari regionali e delle annesse, in posizione di autonomia, segreterie della Conferenza permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Si avvale, altresì, sul territorio dei Rappresentanti dello Stato nelle regioni, che dipendono funzionalmente dal Presidente del Consiglio o dal Ministro per gli affari regionali se nominato".
6. Sono abrogati: gli articoli 11, limitatamente alle disposizione relative al controllo sulle leggi regionali; 40, 43, 44 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; l'articolo 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; l'articolo 13 della legge 23 agosto 1988, n. 400, tranne il comma 3; l'articolo 3 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40; l'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.
7. Nelle norme dell'ordinamento giuridico, compatibili con le disposizioni della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, il riferimento al Commissario del Governo è da intendersi al Prefetto titolare dell'Ufficio territoriale del Governo del capoluogo di Regione quale Rappresentante dello Stato.
Art. 8. (Attuazione dell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001)
1. In attesa delle modifiche statutarie, le Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle ulteriori materie spettanti alla competenza legislativa di tali Regioni e Province autonome in forza dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, propongono l'adozione delle norme di attuazione che definiscono i beni e le risorse strumentali, finanziarie, umane e organizzative da trasferire, occorrenti all'esercizio delle ulteriori funzioni amministrative.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.