../1/98,%20Issn%200000-000../home../indice../risorse%20web

 

Convention for the Protection of Cultural Property
in the Event of Armed Conflict

(Convenzione Unesco per la protezione dei beni culturali
in caso di conflitto armato)

(L'Aja - 14 maggio 1954)


Le Alte Parti Contraenti,

Constatando che i beni culturali hanno subito gravi danni nel corso degli ultimi conflitti e che, in conseguenza dello sviluppo della tecnica della guerra, essi sono vieppiù minacciati di distruzione;

Convinte che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono danno al patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale;

Considerando che la conservazione del patrimonio culturale ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e che interessa assicurarne la protezione internazionale;

Guidate dai principi su cui fonda la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stabiliti nelle Convenzioni dell'Aja del 1899 e del 1907 e nel Patto di Washington del 15 aprile 1935;

Considerando che, per essere efficace, la protezione di detti beni deve essere organizzata fin dal tempo di pace con misure sia nazionali che internazionali;

Risolute ad adottare le disposizioni possibili per proteggere i beni culturali;

Hanno convenuto le disposizioni seguenti:

 

CAPITOLO I

Disposizioni generali concernenti la protezione

Art. 1 - Definizione dei beni culturali

Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:

a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte; i manoscritti, libri ed altri oggetti di interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti;

b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a);

c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti "centri monumentali".

Art. 2 - Protezione dei beni culturali

Ai fini della presente Convenzione, la protezione dei beni culturali comporta la salvaguardia ed il rispetto di tali beni.

Art. 3 - Salvaguardia dei beni culturali

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a predisporre, in tempo di pace, la salvaguardia dei beni culturali situati sul loro proprio territorio contro gli effetti prevedibili di un conflitto armato, prendendo tutte le misure che considerano appropriate.

Art. 4 - Rispetto dei beni culturali

1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a rispettare i beni culturali, situati sia sul proprio territorio, che su quello delle altre Alte Parti contraenti, astenendosi dall'utilizzazione di tali beni, dei loro dispositivi di protezione e delle loro immediate vicinanze, per scopi che potrebbero esporli a distruzione o a deterioramento in caso di conflitto armato, e astenendosi da ogni atto di ostilità a loro riguardo.

2. Non può derogarsi agli obblighi definiti nel primo paragrafo del presente articolo, se non nei casi in cui una necessità militare esiga, in modo imperativo, una simile deroga.

3. Le Alte Parti contraenti si impegnano, inoltre, a proibire, a prevenire e occorrendo, a far cessare qualsiasi atto di furto, di saccheggio o di sottrazione di beni culturali sotto qualsiasi forma, nonché qualsiasi atto di vandalismo nei riguardi di detti beni. Esse si impegnano ad astenersi dal requisire i beni culturali mobili situati nel territorio di un'altra Alta Parte contraente.

4. Esse s'impegnano ad astenersi da ogni misura di rappresaglia diretta contro beni culturali.

5. Un'Alta Parte contraente non può liberarsi, nei riguardi di un'altra Alta Parte contraente, dagli obblighi contrattati ai sensi del presente articolo, fondandosi sul motivo che quest'ultima non ha applicato le misure di salvaguardia prescritte all'articolo 3.

Art. 5 - Occupazione

1. Le Alte Parti contraenti, che occupano totalmente o parzialmente il territorio di un'altra Alta Parte contraente, sono tenute ad appoggiare, nella misura del possibile, l'azione delle autorità nazionali competenti del territorio occupato, intesa ad assicurare la salvaguardia e la conservazione dei propri beni culturali.

2. Se un intervento urgente è necessario per la conservazione dei beni culturali situati nel territorio occupato e danneggiati da operazioni militari e se le autorità nazionali competenti non possono incaricarsene, la Potenza occupante adotta, per quanto possibile, i provvedimenti conservativi più necessari, in stretta collaborazione con tali autorità.

3. Ogni Alta Parte contraente, il cui governo è considerato dai membri di un movimento di resistenza come loro governo legittimo, richiamerà, se possibile, l'attenzione di questi membri sull'obbligo di osservare quelle disposizioni della Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.

Art. 6 - Segnalamento dei beni culturali

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 16, i beni culturali possono essere muniti di un segno distintivo atto a facilitare la loro identificazione.

Art. 7 - Misure di ordine militare

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano ad introdurre fin dal tempo di pace nei regolamenti o istruzioni ad uso delle loro truppe, disposizioni atte ad assicurare l'osservanza della presente Convenzione, e ad inculcare, fin dal tempo di pace, nel personale delle loro forze armate, uno spirito di rispetto verso la cultura ed i beni culturali di tutti i popoli.

2. Esse si impegnano a predisporre o costituire, sin dal tempo di pace, nell'ambito delle proprie forze armate, servizi o personale specializzati, aventi il compito di assicurare il rispetto dei beni culturali e di collaborare con le autorità civili incaricate della loro salvaguardia.

 

CAPITOLO II

Della protezione speciale

Art. 8 - Concessione della protezione speciale

1. Potranno venir posti sotto protezione speciale un numero limitato di rifugi destinati a proteggere dei beni culturali mobili in caso di conflitto armato, centri monumentali ed altri beni culturali immobili di altissima importanza, a condizione:

a) che essi si trovino a distanza sufficiente da un grande centro industriale e da qualsiasi obiettivo che costituisca un punto sensibile, quale, ad esempio, un aeroporto, una stazione ferroviaria di una certa importanza o una strada di grande comunicazione;

b) che essi non siano usati ai fini militari.

2. Un rifugio per beni culturali mobili può essere altresì posto sotto protezione speciale, ovunque sia situato, sempre che sia costruito in modo che con ogni probabilità i bombardamenti non possano danneggiarlo.

3. Un centro monumentale è considerato come usato ai fini militari allorché è impiegato per il movimento di personale o di materiale militare, sia pure in transito. La stessa disposizione si applica quando in esso si svolgono attività che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari, l'acquartieramento del personale militare o la produzione di materiale bellico.

4. Non è considerata uso a fini militari la sorveglianza di uno dei beni culturali indicati al paragrafo primo, da parte di guardiani armati, all'uopo specialmente autorizzati, o la presenza presso il medesimo bene culturale di forze di polizia normalmente incaricate di assicurare l'ordine pubblico.

5. Se uno dei beni culturali indicati al primo paragrafo del presente articolo è situato vicino a un obiettivo militare importante ai sensi di detto paragrafo, esso può non di meno essere posto sotto protezione speciale, se l'Alta Parte contraente che ne fa domanda si impegna a non fare, in caso di conflitto armato, alcun uso dell'obiettivo in causa, e in particolare, se si tratti di un porto, di una stazione o di un aeroporto, a deviarne ogni traffico.

In tal caso, la deviazione deve essere organizzata sin dal tempo di pace.

6. La protezione speciale è accordata ai beni culturali mediante la loro iscrizione nel "Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale".

Detta iscrizione non può avvenire che conformemente alle norme della presente Convenzione e alle condizioni previste nel Regolamento di esecuzione.

Art. 9 - Immunità dei beni culturali sotto protezione speciale

Le Alte Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'immunità dei beni culturali sotto protezione speciale, astenendosi, a decorrere dall'iscrizione del Registro internazionale, da ogni atto di ostilità a loro riguardo e, salvo nei casi previsti al paragrafo 5 dell'articolo 8, da ogni uso di questi beni o delle loro adiacenze per fini militari.

Art. 10 - Segnalamento e controllo

Nel corso di un conflitto armato, i beni culturali sotto protezione speciale devono essere muniti del segno distintivo definito all'art. 16 ed essere accessibili ad un controllo di carattere internazionale, come previsto dal Regolamento di esecuzione.

Art. 11 - Sospensione dell'immunità

1. Se una delle Alte Parti contraenti commette, nei confronti di un bene culturale sotto protezione speciale, una violazione degli impegni presi in virtù dell'articolo 9, la Parte avversaria è esonerata, per tutta la durata di detta violazione, dall'obbligo di assicurare l'immunità del bene in questione. Tuttavia, ogni volta che sia possibile, essa rivolge preventivamente una intimazione affinché sia posta fine a tale violazione entro un termine ragionevole.

2. A prescindere dal caso previsto al paragrafo primo del presente articolo, l'immunità di un bene culturale sotto protezione speciale non può essere sospesa che in casi eccezionali di necessità militare ineluttabile, e soltanto per il periodo in cui questa necessità sussista. Essa può essere constatata soltanto dal comandante di una formazione di importanza pari o superiore a quella di una divisione. In tutti i casi in cui le circostanze lo permettano, la decisione di sospendere la immunità è notificata con sufficiente anticipo alla Parte avversaria.

3. La Parte che sospende l'immunità deve informare, nel più breve termine possibile, per iscritto e indicandone i motivi, il Commissario generale per i beni culturali previsto dal Regolamento di esecuzione.

 

CAPITOLO III

Del trasporto di beni culturali

Art. 12 - Trasporti sotto protezione speciale

1. I trasporti destinati esclusivamente al trasferimento di beni culturali sia all'interno di un territorio, sia verso un altro territorio, possono, a richiesta di un'Alta Parte contraente interessata, essere effettuati sotto protezione speciale, alle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.

2. Il trasporto sotto protezione speciale verrà effettuato sotto la sorveglianza internazionale prevista dal Regolamento di esecuzione e sarà munito del segno distintivo definito all'articolo 16.

3. Le Alte Parti contraenti si asterranno da ogni atto di ostilità contro un trasporto sotto protezione speciale.

Art. 13 - Trasporti in casi di urgenza

1. Se un'Alta Parte contraente ritiene che la sicurezza di certi beni culturali esiga il loro trasferimento e che vi sia tale urgenza che la procedura contemplata all'articolo 12 non possa essere seguita, specialmente agli inizi di un conflitto armato, il trasporto può essere munito del segno distintivo definito all'articolo 16, e che tale domanda sia stata respinta. Nei limiti del possibile, il trasporto deve essere notificato alle Parti avversarie. Un trasporto verso il territorio di un altro paese non può, in alcun caso, essere munito del segno distintivo se l'immunità non gli è stata espressamente accordata.

2. Le Alte Parti contraenti prenderanno, nella misura possibile, le precauzioni necessarie affinché i trasporti previsti al primo paragrafo del presente articolo e muniti del segno distintivo siano protetti nei confronti di atti di ostilità diretti contro di essi.

Art. 14 - Immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa

1. Godono dell'immunità dal sequestro, dalla cattura e dalla presa:

a) i beni culturali posti sotto la protezione prevista dall'articolo 12 o di quella prevista dall'articolo 13;

b) i mezzi di trasporto esclusivamente adibiti al trasferimento di tali beni.

2. Nulla di quanto disposto dal presente articolo limiterà il diritto di visita e di controllo.

 

CAPITOLO IV

Del personale

Art. 15 - Personale

Nella misura compatibile con le esigenze della sicurezza, il personale addetto alla protezione dei beni culturali dovrà essere rispettato nell'interesse di tali beni e, se esso cade in potere della Parte avversaria, sarà ammesso a continuare l'esercizio delle sue funzioni, allorché i beni culturali di cui è responsabile cadano del pari in potere dell'avversa parte.

 

CAPITOLO V

Del segno

Art. 16 - Segno della Convenzione

1. Il segno distintivo della Convenzione consiste in uno scudo appuntito in basso, inquartato in croce di S. Andrea di bleu e bianco (uno scudo, formato da un quadrato turchino, uno dei cui angoli è iscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo turchino al di sopra del quadrato, entrambi delimitanti dei triangoli bianchi ai due lati).

2. Il segno distintivo è impiegato da solo o ripetuto tre volte in formazione triangolare (uno scudo in basso), nei casi previsti dall'articolo 17.

Art. 17 - Uso del segno

1. Il segno distintivo ripetuto tre volte non può essere impiegato che per:

a) i beni culturali immobili sotto protezione speciale;

b) i trasporti dei beni culturali, nelle condizioni previste dagli articoli 12 e 13;

c) i rifugi improvvisati, nelle condizioni previste dal Regolamento di esecuzione.

2. Isolatamente il segno distintivo può essere impiegato soltanto per:

a) i beni culturali che non sono sotto protezione speciale;

b) le persone incaricate di funzioni di controllo, conformemente al Regolamento di esecuzione;

c) il personale addetto alla protezione dei beni culturali;

d) le carte d'identità previste dal Regolamento di esecuzione.

3. In caso di conflitto armato, è vietato impiegare il segno distintivo in casi diversi da quelli indicati ai paragrafi precedenti del presente articolo, e di impiegare a qualsiasi scopo segni distintivi ad esso rassomiglianti.

4. Il segno distintivo non può essere apposto su di un bene culturale immobile senza che contemporaneamente sia ivi esposta una dichiarazione debitamente datata e firmata dall'autorità competente dell'Alta Parte contraente.

 

CAPITOLO VI

Del campo di applicazione della convenzione

Art. 18 - Applicazione della Convenzione

1. Indipendentemente dalle disposizioni che devono entrare in vigore fin dal tempo di pace, la presente Convenzione si applicherà in caso di guerra dichiarata o di ogni altro conflitto armato che sorga tra due o più Alte Parti contraenti, anche se lo stato di guerra non sia riconosciuto da una o più di esse.

2. La convenzione si applicherà, del pari, in tutti i casi di occupazione totale o parziale del territorio di un'alta parte contraente, anche se tale occupazione non incontri alcuna resistenza armata.

3. Qualora una delle Potenze in conflitto non sia parte della presente Convenzione, le Potenze parti della medesima rimarranno tuttavia vincolate da essa nei loro rapporti reciproci. Inoltre, Esse saranno vincolate dalla Convenzione verso la suddetta Potenza, se questa dichiari di accettarne le disposizioni e finché Essa essa le applichi.

Art. 19 - Conflitti di carattere non internazionale

1. Nel caso di un conflitto armato che non presenti carattere internazionale sorto nel territorio di una delle Alte Parti contraenti, ognuna delle Parti in conflitto sarà tenuta ad applicare almeno quelle fra le disposizioni della presente Convenzione che si riferiscono al rispetto dei beni culturali.

2. Le Parti in conflitto si sforzeranno di mettere in vigore mediante accordi speciali tutte o parte delle altre disposizioni della presente Convenzione.

3. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può offrire i suoi servigi alle Parti in conflitto.

4. L'applicazione delle precedenti disposizioni non avrà effetto sullo stato giuridico delle parti in conflitto.

 

CAPITOLO VII

Della esecuzione della Convenzione

Art. 20 - Regolamento di esecuzione

Le modalità di applicazione della presente Convenzione sono stabilite nel Regolamento di esecuzione che ne è parte integrante.

Art. 21 - Potenze protettrici

La presente Convenzione ed il suo Regolamento di esecuzione si applicheranno col concorso delle Potenze protettrici incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.

Art. 22 - Procedura di conciliazione

1. Le Potenze protettrici prestano i loro buoni uffici in tutti i casi in cui lo giudicano utile nell'interesse dei beni culturali, specialmente se vi sia disaccordo tra le Parti in conflitto sull'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni della presente Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione.

2. A questo fine, ognuna delle Potenze protettrici può, dietro invito di una Parte, del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, ovvero spontaneamente, proporre alle Parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità incaricate della protezione dei beni culturali, eventualmente in un territorio neutrale convenientemente scelto. Le Parti in conflitto sono tenute a dar seguito alle proposte di riunione fatte loro. Le Potenze protettrici propongono al gradimento delle Parti in conflitto una personalità appartenente ad una Potenza neutrale, o presentata dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che è chiamata a partecipare a tale riunione in qualità di Presidente.

Art. 23 - Concorso dell'UNESCO

1. Le Alte Parti contraenti possono ricorrere alla collaborazione tecnica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura per l'organizzazione della protezione dei loro beni culturali, o a proposito di ogni altro problema derivante dall'applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione. L'Organizzazione accorda questa collaborazione nei limiti del suo programma e delle sue possibilità.

2. L'Organizzazione può fare, di propria iniziativa, proposte in materia alle Alte Parti contraenti.

Art. 24 - Accordi speciali

1. Le Alte Parti contraenti possono concludere accordi speciali su ogni questione che considerino opportuno regolare separatamente.

2. Non può concludersi alcun accordo speciale che diminuisca la protezione assicurata dalla presente Convenzione ai beni culturali ed al personale ad essi addetto.

Art. 25 - Diffusione della Convenzione

Le Alti Parti contraenti s'impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace e in tempo di conflitto armato, il testo della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione nei loro paesi rispettivi. Esse s'impegnano specialmente ad incorporarne lo studio nei programmi di istruzione militare e, se possibile, civile, in modo tale che i principi possano esserne conosciuti dall'insieme della popolazione, in particolare dalle forze armate e dal personale addetto alla protezione dei beni culturali.

Art. 26 - Traduzioni e rapporti

1. Le Alte Parti contraenti si comunicano, per il tramite del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, le traduzioni ufficiali della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.

2. Inoltre, almeno una volta ogni quattro anni, esse inviano al Direttore generale un rapporto contenente le informazioni da esse giudicate opportune sulle misure adottate, predisposte o prese in considerazione dalle loro amministrazioni rispettive in applicazione della presente Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione.

Art. 27 - Riunioni

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura può, con l'approvazione del Consiglio esecutivo, convocare riunioni di rappresentanti delle Alte Parti contraenti. Egli è tenuto a farlo, se almeno un quinto delle Alte Parti contraenti lo richieda.

2. Senza pregiudizio di tutte le altre funzioni, ad essa conferite dalla presente Convenzione o dal suo Regolamento di esecuzione, le attribuzioni della riunione consistono nello studiare i problemi di applicazione della Convenzione e del suo Regolamento di esecuzione e di formulare delle raccomandazioni a tale proposito.

3. La riunione può inoltre procedere alla revisione della Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione, se la maggioranza delle Alte Parti contraenti vi si trovi rappresentata, e conformemente alle disposizioni dell'articolo 39.

Art. 28 - Sanzioni

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a prendere, nel quadro del loro sistema di diritto penale, tutte le misure necessarie perché siano perseguite e colpite da sanzioni penali o disciplinari le persone, di qualsiasi nazionalità, che hanno commesso o dato l'ordine di commettere un'infrazione alla presente Convenzione.

 

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29 - Lingue

1. La presente Convenzione è redatta in francese, inglese, russo e spagnolo, i quattro testi facendo egualmente fede.

2. L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura provvederà a far redigere traduzioni nelle altre lingue ufficiali della sua Conferenza generale.

Art. 30 - Firma

La presente Convenzione recherà la data 14 maggio 1954 e, fino a quella del 31 dicembre 1954, resterà aperta alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza riunitasi a L'Aja dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

Art. 31 - Ratifica

1. La presente Convenzione sarà sottoposta alla ratifica degli Stati firmatari, conformemente alle loro procedure costituzionali rispettive.

2. Gli strumenti di ratifica verranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 32 - Adesione

A datare dal giorno della sua entrata in vigore, la presente Convenzione sarà aperta all'adesione di tutti gli Stati contemplati dall'articolo 30, non firmatari, del pari che a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avrà luogo mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

Art. 33 - Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno stati depositati.

2. Successivamente, essa entrerà in vigore per ciascuna Alta Parte contraente tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

3. Le situazioni previste dagli articoli 18 e 19 daranno effetto immediato alle ratifiche ed adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In questi casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, par la via più rapida, le comunicazioni previste all'articolo 38.

Art. 34 - Applicazione effettiva

1. Ciascuno Stato parte della Convenzione alla data della sua entrata in vigore adotterà tutti i provvedimenti necessari ai fini della sua effettiva applicazione entro un termine di sei mesi.

2. Questo termine sarà di sei mesi, a partire dalla data del deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che depositassero il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore della Convenzione.

Art. 35 - Estensione territoriale della Convenzione

Ogni Alta Parte contraente potrà, al momento della ratifica o dell'adesione o in ogni altro momento successivo, dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore generale della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che la presente Convenzione si estenderà all'insieme o a uno qualunque dei territori di cui essa assicuri le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

Art. 36 - Relazioni con le Convenzioni precedenti

1. Nei rapporti fra Potenze vincolate dalle Convenzioni de L'Aja relative alle leggi e agli usi della guerra terrestre (IV) e al bombardamento in tempo di guerra da parte di forze navali (IX), sia che si tratti di quelle del 29 luglio 1899 o di quelle del 18 ottobre 1907, e che sono Parti della presente Convenzione, quest'ultima completerà la suddetta Convenzione (IX) e il Regolamento annesso alla suddetta Convenzione (IV) e sostituirà il segno indicato nell'art. 5 della suddetta Convenzione (IX) con il segno indicato nell'art. 16 della presente Convenzione, nei casi in cui quest'ultima e il suo Regolamento prevedono l'impiego di detto segno distintivo.

2. Nei rapporti fra Potenze vincolate dal Patto di Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche e scientifiche e di monumenti storici (Patto Roerich) e che sono Parti della presente Convenzione, quest'ultima completerà il Patto Roerich e sostituirà il vessillo distintivo definito all'articolo III del Patto, con il segno distintivo definito all'articolo 16 della presente Convenzione, per i casi in cui questa e il suo Regolamento di esecuzione prevedono l'impiego di tale segno distintivo.

Art. 37 - Denuncia

1. Ogni Alta Parte contraente avrà facoltà di denunciare la presente Convenzione in suo proprio nome ed in nome di qualsiasi territorio di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

3. La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, allo spirare di detto anno, la Parte denunciante si trova implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno terminate.

Art. 38 - Notifiche

Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati contemplati agli articoli 30 e 32 nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, di adesione o di accettazione menzionati agli articoli 31, 32 e 39, come pure delle notifiche e denunce rispettivamente previste agli articoli 35, 37 e 39.

Art. 39 - Revisione della Convenzione e del suo regolamento di esecuzione

1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti può proporre emendamenti alla presente Convenzione ed al suo Regolamento di esecuzione. Ogni emendamento così proposto sarà comunicato al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che ne trasmetterà il testo a tutte le Alte Parti contraenti alle quali chiederà nello stesso tempo di far conoscere entro quattro mesi:

a) se Esse desiderano che sia convocata una conferenza per studiare l'emendamento proposto;

b) o se Esse sono di avviso di accettare l'emendamento proposto senza che una conferenza si riunisca;

c) o se Esse sono di avviso di respingere l'emendamento proposto senza la convocazione di una conferenza.

2. Il Direttore generale trasmetterà le risposte ricevute in applicazione del primo paragrafo del presente articolo a tutte le Alte Parti contraenti.

3. Se tutte le Alte Parti contraenti che, nel termine previsto, abbiano fatto conoscere le loro intenzioni al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, conformemente alla lettera b) del paragrafo primo del presente articolo, informano il Direttore generale che Esse sono di avviso di adottare l'emendamento senza che una conferenza si riunisca, la loro decisione sarà notificata dal Direttore generale, conformemente all'articolo 38. L'emendamento avrà effetto, nei riguardi di tutte le Alte Parti contraenti, entro un termine di 90 giorni, a datare da tale notifica.

4. Il Direttore generale convocherà una conferenza delle Alte Parti contraenti allo scopo di studiare l'emendamento proposto, sempre che gliene venga fatta richiesta da più di un terzo delle Alte Parti contraenti.

5. Gli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione che abbiano fatto oggetto della procedura prevista da paragrafo precedente, non entreranno in vigore che dopo essere stati adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla conferenza ed accettati da ognuna delle Alte Parti contraenti.

6. L'accettazione da parte delle Alte Parti contraenti degli emendamenti alla Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione che saranno stati adottati dalla conferenza prevista dai paragrafi 4 e 5, si effettuerà mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

7. Dopo l'entrata in vigore di emendamenti alla presente Convenzione od al suo Regolamento di esecuzione, solo il testo così modificato della suddetta Convenzione o del suo Regolamento di esecuzione rimarrà aperto alla ratifica od all'adesione.

Art. 40 - Registrazione

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione sarà registrata presso il Segretario delle Nazioni Unite dietro richiesta del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a L'Aja, il 14 maggio 1954, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui le copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati contemplati dagli articoli 30 e 32, ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

 

Regolamento di esecuzione
della Convenzione firmata a L'Aja il 14 maggio 1954

 

CAPITOLO I

Del controllo

Art. 1 - Lista internazionale di personalità

Dal momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura stabilisce una lista internazionale di tutte le personalità designate dalle Alte Parti contraenti in quanto ritenute atte ad esercitare le funzioni di Commissario generale ai beni culturali. Tale lista sarà oggetto di revisioni periodiche, su iniziativa del Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, secondo le richiesta formulate dalle Alte Parti contraenti.

Art. 2 - Organizzazione del controllo

Non appena un'Alta Parte contraente è impegnata in un conflitto armato, cui si applica l'articolo 18 della Convenzione:

a) Essa nomina un rappresentante per i beni culturali, situati sul suo territorio; qualora Essa occupi un altro territorio, Essa è tenuta a nominare un rappresentante speciale per i beni che vi si trovano;

b) la Potenza protettrice di ogni Parte avversaria a tale Alta Parte contraente nomina dei delegati presso quest'ultima, in conformità del seguente articolo 3;

c) è nominato, presso tale Alta Parte contraente, un Commissario generale dei beni culturali, in conformità del successivo articolo 4.

Art. 3 - Designazione dei delegati delle Potenze protettrici

La Potenza protettrice designa i propri delegati scegliendoli fra i membri del suo personale diplomatico o consolare o, col gradimento della Parte presso la quale eserciteranno le loro funzioni, fra altre persone.

Art. 4 - Designazione del Commissario Generale

1. Il Commissario generale ai beni culturali è scelto di comune accordo, sulla lista internazionale di personalità, dalla Parte presso la quale eserciterà la sua funzione e dalle Potenze protettrici delle Parti avversarie.

2. Se le Parti non si accordano entro tre settimane dall'apertura delle loro conversazioni su questo punto, Esse chiederanno al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, di designare il Commissario generale, che non entrerà in carica, se non dopo aver ottenuto il gradimento della Parte presso la quale egli dovrà esercitare le sue funzioni.

Art. 5 - Funzioni dei delegati

I delegati delle Potenze protettrici constatano le violazioni della Convenzione, fanno indagini, con il consenso della Parte presso cui esercitano le loro funzioni, sulle circostanze in cui esse si sono prodotte, compiono sul posto i passi opportuni per farle cessare e, in caso di bisogno, ne investono il Commissario generale. Essi lo tengono informato sulla loro attività.

Art. 6 - Funzioni del Commissario Generale

1. Il Commissario generale ai beni culturali tratta con il rappresentante della Parte presso la quale esercita le sue funzioni e con i delegati interessati, le questioni di cui è investito per l'applicazione della Convenzione.

2. Egli ha potere di decisione e di nomina, nei casi previsti dal presente Regolamento.

3. Col gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni, ha il diritto di ordinare una inchiesta o di dirigerla egli stesso.

4. Egli fa, presso le Parti in conflitto o le loro Potenze protettrici, tutti i passi che ritiene utili per l'applicazione della Convenzione.

5. Egli redige i rapporti necessari sull'applicazione della Convenzione e li comunica alle Parti interessate e alle loro Potenze protettrici. Ne rimette copia al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che non potrà far uso che dei loro dati tecnici.

6. Qualora non esista Potenza protettrice, il Commissario generale esercita le funzioni attribuite alla Potenza protettrice degli articoli 21 e 22 della Convenzione.

Art. 7 - Ispettori ed esperti

1. Il Commissario generale ai beni culturali, ogni volta che, su richiesta o previa consultazione dei delegati interessati, lo ritenga necessario, propone al gradimento della Parte presso la quale esercita le sue funzioni una persona in qualità di ispettore ai beni culturali incaricato di un compito specifico.

Gli ispettori sono responsabili solo verso il Commissario generale.

2. Il Commissario generale, i delegati e gli ispettori possono ricorrere ai servizi di esperti, che saranno del pari proposti al gradimento della Parte menzionata nel paragrafo precedente.

Art. 8 - Esercizio della missione di controllo

I Commissari generali ai beni culturali, i delegati delle Potenze protettrici, gli ispettori e gli esperti non devono, in alcun caso uscire dai limiti del loro mandato. Essi devono specialmente tener conto della necessità di sicurezza dell'Alta Parte contraente presso la quale esercitano le loro funzioni, e avere riguardo in ogni circostanza alla esigenze della situazione militare, quali rese loro note da detta Alta Parte contraente.

Art. 9 - Sostituto delle Potenze protettrici

Se una Parte in conflitto non beneficia o non beneficia più, dell'attività di una Potenza protettrice, uno Stato può essere sollecitato ad assumere le funzioni di Potenza protettrice, ai fini della designazione di un Commissario generale ai beni culturali secondo la procedura contemplata al precedente articolo 4. Il Commissario generale così designato affida eventualmente a degli ispettori le funzioni di delegati delle Potenze protettrici stabilite dal presente Regolamento.

Art. 10 - Spese

La remunerazione e le spese del Commissario generale ai beni culturali degli ispettori e degli esperti, sono a carico della Parte presso la quale essi esercitano le loro funzioni; quelle dei delegati delle Potenze protettrici formano oggetto di una intesa fra queste e gli Stati di cui esse proteggono gli interessi.

 

CAPITOLO II

Della protezione speciale

Art. 11 - Rifugi improvvisati

1. Qualora nel corso di un conflitto armato un'Alta Parte contraente sia indotta da circostanze impreviste a creare un rifugio improvvisato e desideri che esso sia posto sotto protezione speciale, essa ne dà immediatamente comunicazione al Commissario generale che esercita le sue funzioni presso di lei.

2. Qualora il Commissario generale consideri tale misura giustificata dalle circostanze e dall'importanza dei beni culturali messi a riparo in detto rifugio improvvisato, egli potrà autorizzare l'Alta Parte contraente ad apporre su di esso il segno distintivo descritto all'articolo 16 della Convenzione. Egli comunicherà senza indugio le sue decisioni ai delegati delle Potenze protettrici interessate ognuno dei quali avrà facoltà di ordinare, entro il termine di trenta giorni, l'immediato ritiro del segno.

3. Non appena detti delegati avranno manifestato il loro accordo o qualora il termine di 30 giorni sia trascorso senza che alcuno dei delegati interessati abbia sollevato obiezioni, e qualora, a giudizio del Commissario generale, il rifugio risponda alle condizioni previste all'articolo 8 della Convenzione, il Commissario generale chiederà al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura l'iscrizione del rifugio nel Registro dei beni culturali sotto protezione speciale.

Art. 12 - Registro internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale

1. Sarà istituito un "Registro Internazionale dei beni culturali sotto protezione speciale".

2. Tale registro sarà tenuto dal Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questi ne fornirà copia al Segretario generale delle Nazioni Unite e alle Alte Parti contraenti.

3. Il registro sarà diviso in capitoli, ciascuno intestato al nome di un'Alta Parte contraente. Ogni capitolo sarà suddiviso in tre paragrafi intestati rispettivamente: rifugi, centri monumentali, altri beni culturali immobili. Il Direttore generale stabilirà quali dati dovrà contenere ogni capitolo.

Art. 13 - Domanda di iscrizione

1. Ognuna delle Alte Parti contraenti può fare al Direttore generale delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, delle domande d'iscrizione nel registro di certi rifugi, centri monumentali o altri beni culturali immobili, siti sul suo territorio. Essa fornisce in tali domande le indicazioni relative al luogo ove questi beni si trovano e certifica che essi rispondono alle condizioni previste dall'articolo 8 della Convenzione.

2. In caso di occupazione, la Potenza occupante ha facoltà di fare domande d'iscrizione.

3. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura invia senza indugio una copia delle domande d'iscrizione ad ognuna delle Altre Parti contraenti.

Art. 14 - Opposizioni

1. Ognuna delle Alte Parti contraenti può fare opposizione alla iscrizione di un bene culturale, con lettera indirizzata al Direttore generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. Questa lettera dovrà essere da lui ricevuta entro quattro mesi dal giorno in cui egli ha spedito copia della domanda di iscrizione.

2. Tale opposizione dovrà essere motivata. I soli motivi validi saranno:

a) che il bene non è un bene culturale;

b) che non sussistono le condizioni menzionate all'articolo 8 della Convenzione.

3. Il Direttore generale invia senza indugio una copia della lettera di opposizione alle Alte Parti contraenti. Eventualmente consulta il Comitato Internazionale per i monumenti, i siti d'arte e di storia e gli scavi archeologici, e inoltre, se lo stima utile, qualsiasi altro organismo o personalità qualificata.

4. Il Direttore generale, o l'Alta Parte contraente che ha domandato l'iscrizione, può fare tutti i passi opportuni presso le Alte Parti contraenti che abbiano fatto l'opposizione affinché questa sia revocata.

5. Se un'Alta Parte contraente, dopo avere richiesto in tempo di pace l'iscrizione di un bene culturale nel registro, si trova impegnata in un conflitto armato prima che l'iscrizione sia stata effettuata, il bene culturale di cui si tratta sarà immediatamente iscritto, a titolo provvisorio, nel registro del Direttore generale, in attesa che sia confermata, revocata o annullata ogni opposizione che potrà, o avrebbe potuto, farsi.

6. Se, entro sei mesi dal giorno in cui egli ha ricevuto la lettera di opposizione, il Direttore generale non riceve dall'Alta Parte contraente che ha fatto opposizione, una comunicazione la quale notifichi che essa è stata revocata, l'Alta Parte contraente che ha fatto domanda di iscrizione può ricorrere alla procedura di arbitrato prevista nel paragrafo seguente.

7. La domanda di arbitrato deve essere formulata al più tardi un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la lettera di opposizione. Ciascuna delle Parti alla controversia designa un arbitro. Qualora una domanda di iscrizione sia oggetto di più di una opposizione, le Alte Parti contraenti che hanno formulato l'opposizione designano insieme un arbitro. I due arbitri scelgono un presidente del collegio arbitrale nella lista internazionale prevista all'articolo primo del presente Regolamento: se non possono accordarsi in merito alla scelta, essi chiedono al Presidente della Corte internazionale di Giustizia, di nominare un presidente, che non deve necessariamente esser scelto nella lista internazionale. Il tribunale arbitrale in tal modo costituito stabilirà la propria procedura; le sue decisioni sono inappellabili.

8. Ciascuna delle Alte Parti contraenti può dichiarare, al momento in cui sorge una contestazione di cui essa è parte, che non desidera applicare la procedura arbitrale prevista al paragrafo precedente. In questo caso, l'opposizione a una domanda di iscrizione è sottoposta dal Direttore generale alle Alte Parti contraenti. L'opposizione sarà confermata solo se le Alte Parti contraenti lo decidono a maggioranza dei due terzi dei votanti. Il voto sarà dato per corrispondenza, a meno che il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, giudicando indispensabile convocare una riunione in virtù dei poteri conferitigli dall'articolo 27 della Convenzione, non proceda a tale convocazione. Se il Direttore generale decide di far procedere al voto per corrispondenza, egli inviterà le Alte Parti contraenti a fargli pervenire il loro voto, in plico suggellato, entro sei mesi dal giorno in cui l'invito relativo è stato loro rivolto.

Art. 15 - Iscrizione

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura fa iscrivere nel registro, sotto un numero d'ordine, ogni bene culturale per il quale sia stata fatta una domanda d'iscrizione, sempre che nel termine previsto al primo paragrafo dell'articolo 14, essa non sia stata oggetto di opposizione.

2. Nei casi in cui una opposizione è stata formulata, e salvo il disposto del paragrafo 5 dell'articolo 14, il Direttore generale non procederà all'iscrizione del bene nel registro, se non quando l'opposizione sia stata revocata o non sia stata confermata attraverso la procedura contemplata al paragrafo 7 dell'articolo 14 o quella prevista al paragrafo 8 dello stesso articolo.

3. Nei casi indicati nel paragrafo 3 dell'articolo 11, il Direttore generale procede all'iscrizione su richiesta del Commissario generale ai beni culturali.

4. Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, alle Alte Parti contraenti e, su richiesta della Parte presentatrice della domanda d'iscrizione, a tutti gli Stati contemplati agli articoli 30 e 32 della Convenzione una copia autenticata di ogni iscrizione nel registro. La iscrizione ha effetto trenta giorni dopo tale invio.

Art. 16 - Cancellazione

1. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura fa cancellare l'iscrizione di un bene culturale nel registro:

a) a richiesta dell'Alta Parte contraente sul cui territorio si trova il bene;

b) qualora l'Alta Parte contraente che aveva richiesto l'iscrizione abbia denunciato la Convenzione e quando tale denuncia sia entrata in vigore.

c) nel caso previsto al paragrafo 5 dell'articolo 14 allorché una opposizione sia stata confermata attraverso la procedura prevista dal paragrafo 7 dell'articolo 14 o quella contemplata nel paragrafo 8 dello stesso articolo.

2. Il Direttore generale invia senza indugio al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e a tutti gli Stati che abbiano ricevuto copia dell'iscrizione, una copia certificata di ogni cancellazione dal registro. La cancellazione ha effetto trenta giorni dopo detto invio.

 

CAPITOLO III

Dei trasporti di beni culturali

Art. 17 - Procedura per ottenere l'immunità

1. La domanda di cui al paragrafo primo dell'articolo 12 della Convenzione è indirizzata al Commissario generale dei beni culturali. Essa deve menzionare le ragioni che l'hanno determinata e specificare il numero approssimativo e l'importanza dei beni culturali da trasferire, la loro ubicazione attuale, la nuova ubicazione prevista, i mezzi di trasporto e ogni altra informazione utile.

2. Se il Commissario generale, udite le opinioni da lui ritenute opportune, ritiene che detto trasferimento sia giustificato, consulta i delegati interessati delle Potenze protettrici sulle modalità di esecuzione previste. Dopo tale consultazione, notifica il trasporto alle Parti in conflitto interessate, e aggiunge alla notifica tutte le informazioni utili.

3. Il Commissario generale designa uno o più ispettori, i quali accertano che il trasporto contenga solo i beni indicati nella domanda, che esso si effettui secondo le modalità approvate e sia munito del segno distintivo; detto o detti ispettori accompagnano il trasporto fino al luogo di destinazione.

Art. 18 - Trasporti all'estero

Se il trasferimento sotto protezione speciale avviene verso il territorio di un altro paese, esso sarà disciplinato non solo dall'articolo 12 della Convenzione e dall'articolo 17 del presente Regolamento, ma anche dalle disposizioni seguenti:

a) durante la permanenza dei beni culturali sul territorio di un altro Stato, questo ne sarà il depositario. Esso assicurerà a questi beni cure almeno eguali a quelle che dispensa ai suoi propri beni culturali d'importanza similare;

b) lo Stato depositario non restituirà questi beni se non dopo la cessazione del conflitto; tale restituzione avrà luogo entro sei mesi da che ne sarà fatta domanda;

c) durante i successivi trasporti e durante la permanenza sul territorio di un altro Stato, i beni culturali saranno immuni da qualsiasi provvedimento di sequestro e indisponibili tanto per il depositante, quanto per il depositario. Tuttavia, allorché la salvaguardia dei beni lo esigerà, il depositario potrà, con consenso del depositante, far trasportare i beni nel territorio di un terzo paese, alle condizioni previste dal presente articolo;

d) la domanda di messa sotto protezione speciale dovrà indicare che lo Stato verso il cui territorio si effettuerà il trasporto accetta le disposizioni del presente articolo.

Art. 19 - Territorio occupato

Allorché un'Alta Parte contraente che occupa il territorio di un'altra Alta Parte contraente trasporta dei beni culturali in un rifugio situato in un altro punto di detto territorio senza poter seguire la procedura prevista all'articolo 17 del Regolamento, detto trasporto non è considerato appropriazione indebita ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione, sempre che il Commissario generale ai beni culturali certifichi per iscritto, previa consultazione del normale personale di protezione, che le circostanze hanno reso necessario detto trasporto.

 

CAPITOLO IV

Del segno distintivo

Art. 20 - Apposizione del Segno

1. L'ubicazione del segno distintivo e il suo grado di visibilità saranno lasciati alla valutazione delle autorità competenti di ciascuna Alta Parte contraente. Il segno distintivo può in particolare figurare su bandiere o bracciali. Può essere dipinto sopra un oggetto o figurarvi in qualsiasi altra maniera utile.

2. Tuttavia, in caso di conflitto armato, il segno distintivo dovrà, senza pregiudizio di un eventuale sistema più completo di segnalamento, essere apposto in modo ben visibile di giorno, tanto dall'aria quanto da terra, sui trasporti nei casi contemplati negli articoli 12 e 13 della Convenzione e in modo ben visibile da terra:

a) a intervalli regolari tali da indicare chiaramente il perimetro di un centro monumentale sotto protezione speciale;

b) all'entrata di altri beni culturali immobili sotto protezione speciale.

Art. 21 - Identificazione delle persone

1. Le persone contemplate all'articolo 17, paragrafo 2, commi b) e c) della Convenzione, possono portare un bracciale munito del segno distintivo, rilasciato e timbrato dalle autorità competenti.

2. Esse saranno munite di una carta d'identità speciale recante il segno distintivo. Tale carta specifica almeno il nome e il cognome, la data di nascita, il titolo o grado e le funzioni del portatore. La carta porta la fotografia del titolare e, inoltre, la sua firma o le sue impronte digitali, o entrambe le cose. Essa è munita del timbro a secco delle autorità competenti.

3. Ogni Alta Parte contraente stabilisce il proprio modello di carta di identità, ispirandosi a quello che figura, a titolo di esempio, in allegato al presente Regolamento. Le Alte Parti contraenti si comunicano il modello adottato. Ogni carta d'identità è emessa, se possibile, in almeno due esemplari, uno dei quali è conservato dalla Potenza che l'ha rilasciata.

4. Le persone summenzionate non possono essere private, senza motivo giustificato, né della loro carta d'identità, né del diritto di portare il bracciale.

 

Protocollo firmato a L'Aja il 14 maggio 1954

 

Le Alte Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

(I)

1. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna ad impedire l'esportazione, da un territorio da essa occupato durante un conflitto armato, di beni culturali quali sono definiti all'articolo 1 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja, il 14 maggio 1954.

2. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a porre sotto sequestro i beni culturali importati sul suo territorio e provenienti direttamente o indirettamente da un qualsiasi territorio occupato. Il sequestro sarà pronunciato sia d'ufficio al momento dell'importazione, sia, in difetto di detto provvedimento, a richiesta delle autorità del territorio suddetto.

3. Ognuna delle Alte Parti contraenti s'impegna a consegnare alla fine delle ostilità alle autorità competenti del territorio precedentemente occupato i beni culturali che si trovano presso di essa, qualora tali beni siano stati esportati in violazione al principio del paragrafo primo. In nessun caso tali beni potranno essere trattenuti a titolo di riparazione di guerra.

4. L'Alta Parte contraente che aveva l'obbligo di impedire l'esportazione dei beni culturali dal territorio da essa occupato, deve indennizzare i possessori in buona fede dei beni culturali che devono essere consegnati secondo il paragrafo precedente.

(II)

5. I beni culturali provenienti dal territorio di un'Alta Parte contraente e da essa depositati, al fine di proteggerli contro i pericoli di un conflitto armato, nel territorio di un'altra Alta Parte contraente, saranno da quest'ultima consegnati, al termine delle ostilità, alle autorità competenti del territorio di provenienza.

(III)

6. Il presente Protocollo recherà la data del 14 maggio 1954 e rimarrà aperto sino alla data del 31 dicembre 1954 alla firma di tutti gli Stati invitati alla Conferenza riunitasi a L'Aja dal 21 aprile 1954 al 14 maggio 1954.

7. a) Il presente Protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

b) Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

8. A datare dal giorno della sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati contemplati al paragrafo 6, non firmatari, come pure a quella di ogni altro Stato invitato ad aderirvi dal Consiglio esecutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura. L'adesione avverrà mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

9. Gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8 potranno, al momento della firma, della ratifica o dell'adesione, dichiarare che essi non saranno vincolati dalle disposizioni della Parte I o da quelle della Parte II del presente Protocollo.

10. a) Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che cinque strumenti di ratifica saranno depositati.

b) Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Alta Parte contraente, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

c) Le situazioni previste agli articoli 18 e 19 della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata a L'Aja il 14 maggio 1954, daranno effetto immediato alle ratifiche e alle adesioni depositate dalle Parti in conflitto prima o dopo l'inizio delle ostilità o dall'occupazione. In tali casi, il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura farà, per la via più rapida, le comunicazioni previste al paragrafo 14.

11. a) Gli Stati Parti del Protocollo alla data della sua entrata in vigore prenderanno, ciascuno per quanto concerne, tutti i provvedimenti richiesti per la sua applicazione effettiva entro un termine di sei mesi.

b) Questo termine sarà di sei mesi a partire dal deposito dello strumento di ratifica o di adesione, per tutti gli Stati che abbiano depositato il loro strumento di ratifica o di adesione dopo la data di entrata in vigore del Protocollo.

12. Al momento della ratifica e dell'adesione, o in qualsiasi momento ulteriore, ogni Alta Parte contraente potrà dichiarare mediante notifica indirizzata al Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, che il presente Protocollo si estenderà all'insieme o ad uno qualsiasi dei territori, di cui assicura le relazioni internazionali. La suddetta notifica avrà effetto tre mesi dopo la data del suo ricevimento.

13. a) Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di denunciare il presente Protocollo in proprio nome o in quello di ogni territorio di cui assicura le relazioni internazionali.

b) La denuncia sarà notificata mediante uno strumento scritto, depositato presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

c) La denuncia avrà effetto un anno dopo il ricevimento dello strumento di denuncia. Se tuttavia, alla data di scadenza dell'anno, la Parte denunciante si dovesse trovare implicata in un conflitto armato, l'effetto della denuncia rimarrà sospeso sino alla fine delle ostilità e comunque fino a quando le operazioni di rimpatrio dei beni culturali non saranno ultimate.

14. Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, informerà gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché l'Organizzazione delle Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, adesione o accettazione, menzionati ai paragrafi 7, 8 e 15, come pure delle notifiche e denuncie previste rispettivamente ai paragrafi 12 e 13.

15. a) Il presente Protocollo può essere riveduto se la revisione è richiesta da più di un terzo delle Alte Parti contraenti.

b) Il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, convocherà una conferenza a questo scopo.

c) Gli emendamenti al presente Protocollo non entreranno in vigore se non dopo essere stati adottati all'unanimità dalle Alte Parti contraenti rappresentate alla conferenza ed essere stati accettati da ciascuna delle Alte Parti contraenti.

d) L'accettazione da parte delle Alte Parti contraenti degli emendamenti al presente Protocollo, che saranno stati adottati dalla conferenza, prevista ai commi b) e c), avrà luogo mediante deposito di uno strumento formale presso il Direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

e) Dopo l'entrata in vigore di emendamenti al presente Protocollo, solo il testo così modificato del suddetto Protocollo rimarrà aperto alla ratifica o all'adesione.

Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a L'Aja, il 14 maggio 1954, in francese, inglese, russo e spagnolo, i quattro testi facendo egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura, e di cui copie certificate conformi saranno inoltrate a tutti gli Stati contemplati ai paragrafi 6 e 8, nonché all'Organizzazione delle Nazioni Unite.

(Seguono firme)

 

 

 



copyright 2002 by Società editrice il Mulino


inizio pagina