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Disegno di legge A.C. 7042 del 22 novembre 2000

Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
e altre disposizioni in materia di riordino dei servizi pubblici locali

(Relatrice, on. Vigneri. Testo coordinato con gli emendamenti approvati dalla I Commissione della Camera)


Art. 1: Sostituzione del titolo V della parte prima del t.u. - Art. 2: Ulteriori modifiche al t.u. - Art. 3: Modifiche alla l. 259/1958. - Art. 4: Modifiche al d.l. 359/1987. - Art. 5: Modifiche al d.lg. 164/2000.



 

Art. 1 - Sostituzione del titolo V della parte prima del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

1. Il titolo V della parte prima del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

 

Titolo V - Servizi e interventi pubblici locali

Capo I

Art. 112 - Servizi pubblici locali

1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato alle regioni o ad altre amministrazioni pubbliche, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente titolo, per enti locali si intendono comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane e consorzi dei comuni di bacino imbrifero montano costituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, organizzano i servizi pubblici, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza e di equità. Il gestore di un servizio pubblico locale o di un'infrastruttura strumentale a detto servizio è tenuto ad ammettervi utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e alle carte dei servizi.

 

Art. 113 - Forme di gestione

1. I servizi pubblici locali, diversi da quelli indicati nel comma 2, sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

a) con affidamento in base a gara a norma dell'articolo 115;

b) con affidamento diretto a una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;

c) a mezzo di istituzione;

d) limitatamente ai servizi a carattere culturale, con affidamento diretto ad associazioni o fondazioni che, per la loro disciplina statutaria, garantiscono partecipazione, imparzialità e trasparenza nella gestione del servizio;

e) in economia.

2. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, esclusa quella elettrica, di distribuzione del gas naturale, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea, eccettuati quelli a fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara a norma dell'articolo 115. Alla scadenza del periodo di affidamento, la scelta del nuovo gestore avviene mediante gara.

3. Con regolamento adottato dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, eventuali altre tipologie di servizi pubblici locali potranno essere sottoposte alla disciplina del comma 2 secondo i principi di cui all'articolo 112.

4. In ogni caso gli appalti pubblici di servizi, nonché gli appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, sono disciplinati dalle disposizioni di attuazione, rispettivamente della direttiva 92/50/CEE e delle direttive 90/50/CEE e 93/38/CEE e successive modificazioni.

5. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali o di uno stesso servizio con diverse tipologie ovvero in caso di contemporaneo svolgimento di attività non strettamente connesse al servizio pubblico, è obbligatoria la separazione contabile fermo restando l'obbligo della separazione gestionale o societaria ove richiesta dalla disciplina relativa al singolo servizio.

 

Art. 113-bis - Compiti degli enti locali e rapporti con i gestori dei servizi

1. Salvo il caso di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 113, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad assicurare l'accessibilità, la continuità, la qualità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione delle tariffe, nonché la previsione di eventuali esenzioni o riduzioni. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.

2. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e al comma 2 dell'articolo 113 sono regolati da contratti di servizio. In detti contratti, anche in attuazione dei principi contenuti nei capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'uguaglianza di opportunità di accesso degli utenti nella distribuzione dei servizi sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, che prevede sempre la corresponsione di un canone, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe, la carta dei diritti dei fruitori del servizio, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente locale.

3. E' esclusa la partecipazione di amministratori dell'ente locale, nonché dei loro coniugi, di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso ente locale.

4. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al trattamento tributario, alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

 

Art. 113-ter - Tariffe dei servizi

1. Le tariffe dei servizi pubblici locali sono determinate in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;

c) l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata ogni anno dai soggetti titolari del servizio, attraverso contratti di servizio di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.

3. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.

 

Art. 113-quater - Gestione e proprietà delle reti

1. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113 è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 115, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto articolo 115, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni di accesso alla rete ed il relativo corrispettivo garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.

2. I bandi di gara e i contratti di servizio prevedono che la proprietà delle reti nonché degli impianti e delle altre dotazioni dichiarati reversibili nel contratto di servizio, eccettuati quelli a fune operanti in montagna, realizzati durante il periodo di affidamento, spetta all'ente locale.

3. Le reti ed impianti di proprietà degli enti locali possono essere conferiti, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, a norma dell'articolo 30, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione, esclusa ogni attività di manutenzione o gestione della rete.

4. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 115, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti nonché gli altri impianti e dotazioni rientrano in ogni caso nella disponibilità dell'ente locale ai fini del nuovo affidamento.

 

Art. 113-quinquies - Durata dell'affidamento

1. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 dell'articolo 113, la durata dell'affidamento è fissata: fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento o per il solo smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 113-quater, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni.

2. Per i servizi pubblici locali diversi da quelli di cui al comma 1, dell'articolo 113, la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni.

 

Art. 114 - Società in affidamento diretto e istituzioni.

1. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto e alle istituzioni è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse facciano capo.

2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 113, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 31, per la gestione di uno o più servizi in cooperazione, dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto, è effettuata con procedure a evidenza pubblica, secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai princìpi di economicità, efficienza e adeguatezza.

3. L'impiego, anche da parte di più enti locali, della forma di gestione rappresentata dall'istituzione è limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale.

4. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 113 è ente strumentale dell'ente locale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio, anche utilizzando, detratti gli ammortamenti, l'alienazione di propri fondi patrimoniali e compresi i trasferimenti di risorse finanziarie.

 

Art. 114-bis - Gestione in economia

1. La gestione in economia è consentita soltanto quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne siano dimostrate la convenienza economica e l'utilità sociale. In questo caso, la relativa scelta deve essere motivata dall'ente locale mediante apposita relazione economico-finanziaria.

 

Art. 115 - Modalità dell'affidamento a mezzo gara

1. Alle gare di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 dell'articolo 113 sono ammessi, senza limitazioni territoriali e sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, i seguenti soggetti:

a) le società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica;

b) le società cooperative a responsabilità limitata;

c) i Gruppi europei di interesse economico;

d) le società di persone, solamente nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 113.

2. Sono esclusi dalla partecipazione delle gare di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 dell'articolo 113 i seguenti soggetti:

a) le società di cui al comma 3, dell'articolo 113-quater;

b) le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica;

c) le società fiduciarie e le società di capitali con azioni o quote al portatore, o aventi sede in Paesi nei quali non è possibile rilevare da pubblici registri l'effettiva titolarità economica delle azioni o quote;

d) le società partecipate da società con le caratteristiche di cui alla precedente lettera.

3. Le società di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non possono in nessun caso essere affidatarie di pubblici servizi.

4. Nel caso in cui alle gare per l'affidamento della gestione dei servizi indicati al comma 2 dell'articolo 113, siano ammesse società controllate o partecipate dall'ente o dagli enti titolari del servizio, le procedure di aggiudicazione sono svolte da una commissione composta, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui al comma 9, da un rappresentante del sindaco, da un rappresentante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e da un rappresentante della Consob.

5. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

6. Limitatamente ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, l'ente locale avvia la procedura di gara almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento secondo le prescrizioni contenute nel vigente contratto di servizio e limitatamente all'ordinaria amministrazione, salvi gli interventi urgenti. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la procedura di gara.

7. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti riferiti a detti investimenti e solo per quanto ad essi riferibile, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a versare al gestore uscente una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti dal bilancio e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Detto valore residuo viene rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le modalità di tale rivalutazione sono definite dall'autorità di regolazione del settore, se istituita.

8. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 4 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

9. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all'utenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 113-quater, le norme sulla gara, di cui al presente articolo, si applicano anche alla gara per detti impianti e reti. Alle gare per la gestione del servizio di erogazione all'utenza si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori del servizio di erogazione all'utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

10. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.

11. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

12. Con uno o più regolamenti adottati dal Governo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, fra l'altro, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui al comma 3 della presente legge, tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia. Per l'attività di distribuzione del gas naturale, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la procedura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Con i regolamenti di cui al presente comma sono in particolare stabiliti:

a) gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell'aggiudicazione della gara ai sensi del comma 2;

b) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente non dirigente del gestore uscente; detto piano prevede l'applicazione dei trattamenti economici e normativi che siano previsti dai contratti collettivi nazionali di settore così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative ed esplicita il modello di organizzazione del lavoro che l'impresa subentrante si impegna a concertare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con l'ente locale o gli enti locali associati;

c) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) ad f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

d) le condizioni richieste affinché il gestore del servizio pubblico locale possa provvedere allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma primo, numero 1), del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio;

e) le condizioni procedimentali che, garantendo l'imparzialità delle relative procedure, consentano la partecipazione alla gara di società controllate dall'ente titolare del servizio. Il regolamento deve in ogni caso garantire la separazione tra l'ente locale partecipante alla società che concorre per l'affidamento della gestione e il soggetto pubblico chiamato a valutare le offerte e a decidere sull'aggiudicazione;

f) i criteri per la determinazione della somma eventualmente da corrispondere dal nuovo gestore ai sensi del comma 4;

g) le procedure da svolgere e le soluzioni da adottare nel caso in cui la gara sia andata deserta.

13. Ai fini dello sviluppo delle reti e degli impianti nonché della realizzazione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento degli stessi, di cui, rispettivamente, all'articolo 113-quater, ed al precedente comma 2, i soggetti affidatari possono procedere secondo le disposizioni sulla società di progetto di cui agli articoli 37-quinquies e 37-sexies della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni.

 

Art. 116 - Regime del trasferimento dei beni

1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni per la costituzione di società di capitali ai sensi dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte di enti locali, di società di capitali al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.

3. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di società costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera b), e dell'articolo 116 non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

 

Capo II - Norme transitorie e finali

Art. 117 - Attuazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione oppure, ove più restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore, sono adottate le deliberazioni, di adeguamento alle disposizioni contenute nel presente titolo. Entro la stessa data è realizzata la separazione contabile di cui all'articolo 113, comma 5, mentre l'obbligo di certificazione decorre dal bilancio 2002. Per i servizi di cui al predetto articolo 113, comma 2, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la costituzione o la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Detta trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, detto adeguamento può avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Ove non avvenga entro tale termine, la regione anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

 

Art. 118 - Trasformazione delle aziende speciali in società per azioni

1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali per la gestione di servizi pubblici in società per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.

2. La liberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.

3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili.

4. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 1 possono essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 120.

5. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.

6. La deliberazione di cui al comma 1 può anche prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 nonché agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.

7. Le stesse modalità di cui ai commi precedenti si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni dalla trasformazione. Per due anni a decorrere dalla trasformazione viene conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Alle trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni anzidette, in quanto compatibili.

8. Nel caso in cui la gestione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 2, sia affidata ad aziende o a società controllate dagli enti titolari dei servizi, le quali siano proprietarie dei beni indicati al comma 2 dell'articolo 113-quater, gli enti medesimi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a procedere, anche attraverso operazioni di scissione, alla costituzione delle società di capitali previste dallo stesso comma 16.

9. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.

10. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, gli enti locali di norma contermini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono associarsi tra loro nelle forme consentite dall'articolo 31, per affidare direttamente la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali controllata dagli stessi comuni, per i periodi massimi previsti dai commi 7 e 10 del presente articolo.

11. Gli enti locali che gestiscono in economia i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, possono affidare la gestione del servizio, per i periodi massimi previsti dai commi 2 e 5 dell'articolo 119, a società di capitali controllate dagli stessi enti locali.

12. Le disposizioni di cui all'articolo 116, comma 1, si applicano anche alle seguenti operazioni:

a) trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali;

b) trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di società per azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle aziende soppresse, purché i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda società per azioni;

c) conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 31 e 274, comma 4.

13. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, favore delle aziende speciali di cui all'articolo 114 non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.

 

Art. 119 - Disciplina del periodo transitorio

1. Per servizi di cui all'articolo 113, comma 2 gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dai commi seguenti per il periodo transitorio. In questo caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 115, comma 8. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo 115, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

2. Per i servizi diversi da quello di distribuzione del gas naturale e di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 6 sono così fissati, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

a) tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di trasporto collettivo e per servizi di raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento;

b) cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre 2000, per i servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

3. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente disposizione alle norme, rispettivamente, degli articoli 113 e 115 del presente testo unico, nel testo vigente prima della stessa data, i termini di cui al comma 7 decorrono: per le aziende speciali, dal 1o gennaio 1998; per i consorzi, dal 1o luglio dello stesso anno.

4. Gli affidamenti di cui al comma 1, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e alla società di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 21 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2000, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento, per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

5. Con esclusione dei servizi di distribuzione del gas naturale e di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 2 possono essere incrementati, alle seguenti condizioni, in misura non superiore:

a) a un anno qualora entro il 31 dicembre 2002 il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente superiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999;

b) a un ulteriore anno qualora entro il 31 dicembre 2002 le azioni della società siano quotate in borsa, ovvero nel caso in cui, entro la stessa data, il capitale interamente versato della società abbia comunque registrato un incremento mediante nuovi conferimenti non inferiore al 100 per cento rispetto al capitale sociale alla data del 30 giugno 1999.

6. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate al comma 5 i relativi incrementi possono essere sommati.

7. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, ove l'affidamento sia avvenuto mediante ara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, le gestioni in essere sono mantenute per i periodi previsti dall'articolo 113-quinques, a decorrere dal 31 dicembre 2000, ovvero, se la durata dell'affidamento è inferiore, fino alla scadenza stabilita e in ogni caso per i periodi previsti dai commi 2 e 5 del presente articolo, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

8. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati a norma del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti dalla legislazione vigente, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 115. Le concessioni di cui al comma 3 del predetto articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 2 e 5 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 36 del 1994.

9. In alternativa a quanto disposto dal comma 8, gli enti locali associati nelle forme di cui al medesimo comma possono prorogare gli affidamenti diretti in essere per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di tale periodo gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, con apposito contratto di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei anni decorrenti dalla scadenza del triennio, la gestione del servizio idrico integrato ad uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile costituito in società di capitali e preesistente nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che tale soggetto allo scadere del termine triennale di cui sopra, anche per effetto di fusioni societarie, fornisca il servizio idrico integrato al settanta per cento della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. Ove la condizione predetta non si sia verificata allo scadere dei tre anni, gli enti locali associati procedono all'affidamento del servizio idrico integrato mediante gara a norma dell'articolo 115 sopra richiamato. Resta ferma la possibilità delle Regioni di consentire la prosecuzione, fino all'affidamento al gestore unico delle gestioni di impianti pubblici di depurazione che trattano in modo promiscuo acque reflue prevalentemente industriali.

10. Con riferimento ai servizi pubblici locali di cui all'articolo 113, comma 2, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati ai commi precedenti, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.

11. I soggetti titolari delle concessioni o degli affidamenti di cui ai commi 1, 9 e 10 del presente articolo possono partecipare alle gare indette a norma degli articoli 113 e 115 senza limitazioni territoriali. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dell'articolo 117 e dell'articolo 118, commi 1-6, la partecipazione alle gare è consentita a partite dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.

12. Decorso il periodo transitorio disciplinato dai commi precedenti, l'ente titolare del servizio procede all'affidamento dello stesso con le modalità previste dagli articoli 113 e 115. In caso di inerzia la regione procede all'affidamento, anche nominando un commissario ad acta, ove si tratti di servizi di cui al richiamato articolo 113, comma 2.

13. Il comma 1 si applica anche alle concessioni rilasciate o prorogate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni del comma 1.

15. Le disposizioni del presente titolo trovano applicazione con riferimento al settore del gas naturale per quanto non specificamente disciplinato dal decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, emanato in attuazione della direttiva n. 98/30/C, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

16. Per l'attività di distribuzione del gas il regime transitorio è quello stabilito dall'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

 

Capo III - Realizzazione di infrastrutture e altri interventi

Art. 120 - Società per azioni con partecipazione minoritaria di enti locali

1. Gli enti locali possono, per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo elle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più amministratori e sindaci.

2. La costituzione di società miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali è disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori pubblici.

4. Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di partecipazione alla società di cui al presente articolo.

5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni.

 

Art. 121 - Contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni

1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulate contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze e servizi aggiuntivi.

 

Art. 122 - Società di trasformazione urbana

1. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.

3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.

 

Art. 123 - Occupazione d'urgenza di immobili

1. L'amministrazione comunale può disporre, in presenza dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni, l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al presente titolo. Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza può avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

 

Art. 123-bis - Lavori socialmente utili

1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.

 

Art. 2 - Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per l'esercizio associato di funzioni, i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e le province possono costituire consorzi, secondo le leggi alle quali sono soggetti";

b) al comma 7, sono soppresse le parole: "e servizi";

c) il comma 8 è abrogato.

2. Nell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) gli statuti dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi";

3. Nell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) l'affidamento diretto di servizi pubblici locali a società di capitali controllate dall'ente locale, la costituzione di istituzioni, l'assunzione diretta di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione".

4. Nell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) gli indirizzi da osservare da parte delle istituzioni e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza".

5. Nell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge".

 

Art. 3 - Modifiche alla legge 21 marzo 1958, n. 259

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 21 marzo 1958, n. 259, dopo le parole: "di carattere generale" sono aggiunte le seguenti: "e le società di capitali nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali abbiano partecipazioni anche di controllo".

 

Art. 4 - Modifiche al decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1997, n. 440

1. E' abrogato l'articolo 10-bis del decreto-legge 31 agosto 1987 n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1997, n. 440.

 

Art. 5 - Settore del gas naturale - Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164

1. I commi da 2 a 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono sostituiti dal seguente:

"2. All'attività di distribuzione del gas naturale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 113 e 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

2. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 del 2000, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche nell'ipotesi di gestioni associate o di ambiti a dimensione sovracomunale, procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta".

3. Il comma 5 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 del 2000 è sostituito dal seguente:

"5. Per le attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. In questo caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 115, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo 115, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione".

4. Il comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 del 2000 è sostituito dal seguente:

"9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove siano stati attribuiti mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, sono mantenuti per la durata stabilita e comunque per un periodo non superiore a 12 anni a partire dal 31 dicembre 2000".

 



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