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Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283

Regolamento recante disciplina delle alienazioni
di beni immobili del demanio storico e artistico

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2000, n. 240)


Capo I: Disposizioni generali (artt. 1-2) - Capo II: Alienazioni (artt. 3-13) - Capo III: Concessioni e convenzioni (artt. 14-18) - Capo IV: Alienazione del demanio storico-artistico dello Stato (art. 19) - Capo V: Disposizioni finali e transitorie (artt. 20-24).



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 marzo 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali;

 

EMANA

il seguente regolamento:

 

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Alienazione degli immobili del demanio artistico e storico

1. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente regolamento.

2. Il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione dei beni indicati al comma 1 è autorizzata secondo la procedura stabilita nel presente regolamento.

 

Art. 2 - Beni inalienabili

1. Gli immobili indicati nell'articolo 1, comma 1, sono inalienabili quando siano:

a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;

b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, d'ora in avanti indicato come "Testo unico";

c) beni di interesse archeologico;

d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come "Ministro", anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.

2. Gli immobili indicati al comma 1 possono essere oggetto di conferimento in concessione o di utilizzazione mediante convenzione, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento.

 

Capo II - Alienazioni

Sezione I - Individuazione dei beni

Art. 3 - Presentazione degli elenchi da parte di regioni, province e comuni

1. Le regioni, le province, i comuni, entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come "Soprintendente regionale", l'aggiornamento dell'elenco previsto dall'articolo 5 del testo unico, relativamente agli immobili di loro proprietà indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico.

2. Nello stesso termine previsto dal comma 1, le regioni, le province, i comuni trasmettono l'elenco degli immobili di loro proprietà realizzati almeno quarantacinque anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate le destinazioni d'uso di ciascun immobile. Agli elenchi è allegata la documentazione catastale.

 

Art. 4 -Individuazione dei beni appartenenti a regioni, province e comuni

1. Il Soprintendente regionale, entro il termine di ventiquattro mesi dalla ricezione degli elenchi indicati nell'articolo 3:

a) comunica all'ente proprietario i beni, inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, che non rivestono interesse artistico e storico;

b) integra l'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, con gli immobili inseriti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 2, che hanno interesse storico artistico;

c) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6 del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3.

2. Il Soprintendente regionale può chiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tal caso, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'integrale acquisizione della documentazione richiesta.

3. Il Soprintendente regionale, prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, lettera b), invita l'ente interessato a formulare entro sessanta giorni eventuali controdeduzioni.

 

Art. 5 - Aggiornamento degli elenchi

1. Le regioni, le province e i comuni almeno ogni tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comunicano al Soprintendente regionale:

a) le integrazioni dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1;

b) l'elenco degli immobili la cui realizzazione sia avvenuta in data antecedente agli ultimi quarantacinque anni.

2. Entro diciotto mesi dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, il Soprintendente regionale adotta i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1.

 

Art. 6 - Alienabilità degli immobili inseriti negli elenchi

1. Fermi restando i casi di inalienabilità di cui all'articolo 2, l'alienazione dei beni inseriti negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, come modificati dal Soprintendente regionale a norma dell'articolo 4, è soggetta ad autorizzazione.

2. Gli immobili del demanio artistico e storico delle Regioni, delle province e dei comuni non inseriti negli elenchi di cui agli articoli 3, comma 1, non sono alienabili.

 

Sezione II - Regime dell'autorizzazione

Art. 7 - Richieste di autorizzazione ad alienare

1. La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente proprietario al Soprintendente regionale e contiene, oltre ai dati identificativi dell'immobile, un programma consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizzazione conseguibili con l'alienazione ed, in particolare, dei seguenti elementi:

a) misure di conservazione;

b) destinazione d'uso del bene;

c) modalità di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

d) tempi di realizzazione.

2. Qualora l'alienazione riguardi porzioni di complessi immobiliari, è altresì indicato l'impatto degli interventi previsti nel programma sul complesso in cui il bene è inserito.

 

Art. 8 - Autorizzazione ad alienare particolari categorie di beni

1. Qualora l'alienazione riguardi immobili in atto destinati ad uso abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione ad alienare prescinde dalla presentazione del programma consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizzazione perseguiti, di cui all'articolo 7, comma 1, e si limita ad indicare gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle alienazioni di porzioni di edifici quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) la proprietà dell'edificio appartenga, in misura non inferiore al settantacinque per cento del valore economico, a soggetti privati o ad enti pubblici non territoriali;

b) la porzione da alienare non costituisca l'unica parte dell'edificio a rivestire interesse artistico e storico.

 

Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Soprintendente regionale delibera sulla richiesta di autorizzazione con provvedimento espresso, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, rispettivamente per le ipotesi disciplinate dagli articoli 7 e 8, nel termine di 120 e 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre 60 giorni.

 

Art. 10 - Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora l'alienazione pregiudichi la conservazione, l'integrità e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico e artistico.

2. L'autorizzazione ad alienare è rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui agli articoli 7 e 8 ed approvate dal Soprintendente regionale.

3. L'autorizzazione prescrive:

a) le misure di tutela del bene e, in particolare:

1) le misure di conservazione;

2) l'indicazione degli usi incompatibili con il carattere artistico e storico del bene o pregiudizievoli alla sua integrità;

3) le condizioni di fruizione pubblica, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso del bene;

b) la previsione, nel contratto di alienazione, della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 11.

4. Per le ipotesi disciplinate dall'articolo 7, l'autorizzazione prescrive altresì la realizzazione, entro il termine indicato nella richiesta, del programma proposto. La valutazione comparativa tra il programma proposto ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene è effettuata dal Soprintendente in collaborazione con l'ente richiedente.

5. L'indicazione di cui al comma 3, lettera a), numero 2, non comporta valutazione di compatibilità delle destinazioni d'uso non espressamente menzionate.

6. Nell'atto con il quale è rilasciata l'autorizzazione, il Soprintendente regionale dichiara altresì l'interesse particolarmente importante del bene del quale è stata autorizzata l'alienazione in favore di soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 5, comma 1, del testo unico. Nel provvedimento di dichiarazione sono riportate le misure di tutela prescritte nell'autorizzazione a norma del comma 3.

7. L'autorizzazione e la dichiarazione, su richiesta del Soprintendente regionale, sono trascritte nei registri immobiliari ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche ai fini dell'articolo 11 del presente regolamento.

8. La mancata realizzazione del programma di cui all'articolo 7 nel termine indicato nell'autorizzazione costituisce uso del bene incompatibile con il suo carattere storico-artistico.

9. Qualora con la richiesta di autorizzazione siano presentati anche i progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione comprende anche l'approvazione dei progetti stessi.

 

Sezione III - Risoluzione del contratto di alienazione

Art. 11 - Risoluzione del contratto

1. Nel contratto di alienazione dei beni indicati all'articolo 1, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 10 costituisce obbligazione principale dell'acquirente.

2. Per il caso di inadempimento dell'obbligazione di cui al comma 1, nel contratto di alienazione sono previste:

a) la clausola di cui all'articolo 1456 del codice civile;

b) la clausola penale di cui all'articolo 1382 del codice civile, con la quale l'acquirente si obbliga a versare a titolo di risarcimento una somma pari al venticinque per cento del prezzo, salvo maggior danno.

3. Il Soprintendente regionale comunica all'ente alienante le inadempienze dell'acquirente accertate nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

4. La dichiarazione di valersi della clausola risolutiva è adottata entro 90 giorni dal verificarsi dell'inadempimento o dalla conoscenza di questo ovvero entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.

 

Sezione IV - Prelazione

Art. 12 - Diritto di prelazione del Ministero per i beni e le attività culturali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali ha facoltà di acquistare i beni per i quali è avanzata richiesta di autorizzazione all'alienazione da parte di regioni, province e comuni, al prezzo di base d'asta.

2. Ove non vi sia accordo tra Ministero e l'ente alienante, ovvero in caso di mancata indicazione del prezzo, il valore del bene è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

3. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione ad alienare ed il relativo provvedimento è notificato all'alienante.

4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante, il Ministero ha facoltà di esercitare la prelazione a norma degli articoli 59, 60 e 61 del testo unico. In tali ipotesi, l'ente alienante denuncia la vendita entro sessanta giorni.

 

Art. 13 - Diritto di prelazione di altri enti

1. Gli enti alienanti danno notizia, sul bollettino ufficiale regionale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità, dei beni di cui all'articolo 1, di loro proprietà, per l'alienazione dei quali hanno avanzato richiesta di autorizzazione al Ministero, con la descrizione dei beni stessi e l'indicazione, per ciascuno, del prezzo di mercato corrente.

2. La regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali è situato il bene, e gli enti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.

3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.

4. In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante nella richiesta di autorizzazione, la regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali è situato il bene hanno facoltà di esercitare la prelazione. Si applicano l'articolo 12, comma 4, ed i commi 2 e 3 del presente articolo.

5. In caso di esercizio della prelazione da parte di un ente titolare di demanio, il Ministero aggiorna automaticamente gli elenchi di cui agli articoli 3 e 5.

 

Capo III - Concessioni e convenzioni

Art. 14 - Richiesta di autorizzazione a dare in concessione o in convenzione

1. La richiesta di autorizzazione a conferire in concessione o a consentire l'utilizzazione mediante convenzione è presentata dall'ente proprietario al Soprintendente regionale e contiene, oltre ai dati identificativi dell'immobile, i seguenti elementi:

a) nuova destinazione d'uso del bene;

b) misure di conservazione;

c) modalità di pubblica fruizione del bene, anche in rapporto con la situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso;

d) durata della concessione o della convenzione.

 

Art. 15 - Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Soprintendente regionale si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 14 con provvedimento espresso, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi nel termine di 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre 60 giorni.

 

Art. 16 - Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione pregiudichi la conservazione, l'integrità e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico e artistico.

2. L'autorizzazione è rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui all'articolo 14 ed approvate dal Soprintendente regionale.

3. Ai fini indicati nel comma 1, l'autorizzazione può contenere la prescrizione aggiuntiva di particolari misure per la tutela del bene. In particolare deve contenere, ove non previsto dalla richiesta di autorizzazione, il divieto di subconcessione.

4. Ove le richieste di autorizzazione siano accompagnate dai progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione vale anche come approvazione dei progetti stessi.

 

Art. 17 - Revoca della concessione e risoluzione della convenzione

1. Il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, è causa di revoca della concessione o di risoluzione della convenzione.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto inadempiente è tenuto al risarcimento del danno in misura non inferiore al due e non superiore al dieci per cento del valore dell'immobile, salva la risarcibilità del danno ulteriore.

3. Il Soprintendente regionale comunica all'ente concedente le inadempienze accertate nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

4. La revoca è adottata entro novanta giorni dal verificarsi dell'inadempimento o dalla conoscenza di questo ovvero entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.

 

Art. 18 - Liquidazione dei danni

1. Nel caso disciplinato dall'articolo 17, l'accertamento e la liquidazione degli eventuali danni causati al bene dall'inadempienza del concessionario possono essere affidati a una Commissione di tre membri, da nominarsi uno dall'alienante, uno dall'acquirente ed il terzo dal Presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'acquirente.

 

Capo IV - Alienazione del demanio storico-artistico dello Stato

Art. 19 - Immobili di interesse artistico e storico dello Stato

1. Nell'ambito dei processi, previsti dalla normativa vigente, di dismissione o di valorizzazione di beni immobili appartenenti allo Stato, le amministrazioni statali procedenti inviano al Ministero l'elenco contenente i dati identificativi degli immobili interessati.

2. Entro 60 giorni dal ricevimento degli elenchi di cui al comma 1, il Ministero individua gli immobili che manifestamente non rivestono interesse artistico e storico e quelli la cui alienazione o conferimento in concessione o in convenzione sono soggetti ad autorizzazione, a norma dei commi da 3 a 7, assicurando il proprio concerto ove previsto.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata al Soprintendente regionale territorialmente competente, accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche del bene, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.

4. Il rilascio dell'autorizzazione all'alienazione e al conferimento in concessione o in convenzione degli immobili riconosciuti di interesse artistico e storico è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Capo I, nel Capo II, Sezioni II e III, e nel Capo III di questo regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 13, relative all'esercizio del diritto di prelazione.

5. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 8 e 14, le amministrazioni di cui al comma 1 possono limitarsi ad indicare nella richiesta di autorizzazione gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), o all'articolo 14, comma 1, lettere a), c) e d). Le misure di conservazione sono prescritte dal Soprintendente con i provvedimenti indicati negli articoli 10 e 16.

6. Si applicano le disposizioni dell'articolo 8 per le richieste di autorizzazione relative all'alienazione dei seguenti beni in uso all'amministrazione militare:

a) le installazioni militari e le caserme edificate con tale destinazione;

b) gli edifici utilizzati per alloggiare i militari e le loro famiglie;

c) i magazzini;

d) i depositi di munizioni ed esplosivi, i depositi di carburante;

e) le stalle;

f) i poligoni di tiro e le aree addestrative.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il Soprintendente regionale può disporre l'applicazione delle procedure dettate dall'articolo 7 qualora gli immobili rivestano eccezionale interesse storico-artistico.

 

Capo V - Disposizioni finali e transitorie

Art. 20 - Commissario ad acta

1. I termini previsti dagli articoli 9 e 15 per provvedere in ordine alle richieste di alienazione e di conferimento in concessione o mediante convenzione sono perentori.

2. In caso di inerzia del Soprintendente regionale, il Ministro provvede a norma dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nominando, senza procedere a contestazione, un commissario ad acta che delibera entro trenta giorni.

3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche nel caso in cui il Ministro non provveda alla nomina del commissario ad acta in ordine alle richieste di autorizzazione di altre amministrazioni statali.

 

Art. 21 - Modalità particolari di alienazione

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai trasferimenti tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni di beni immobili del demanio artistico e storico.

2. Nelle ipotesi di alienazione di beni appartenenti ai soggetti pubblici non titolari di demanio e alle persone giuridiche private senza fini di lucro, l'autorizzazione è concessa a norma degli articoli 8 e 10.

 

Art. 22 - Autorizzazione alla vendita di beni di interesse artistico e storico

1. Nelle more dell'invio degli elenchi e dell'emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 3 e 4, le regioni, le province e i comuni possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli beni di interesse artistico e storico.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata, oltre che della documentazione indicata dagli articoli 7 e 8, da una relazione storico-architettonica sull'immobile, recante anche indicazioni sulle destinazioni d'uso e sugli interventi edilizi che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata dalla documentazione catastale e dalla pertinente documentazione grafica e iconografica.

3. Il Soprintendente regionale, nel termine di 120 giorni dal ricevimento della richiesta, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 10.

4. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre novanta giorni.

 

Art. 23 - Autorizzazione alla vendita di singoli beni

1. Dopo l'invio degli elenchi e nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 4, gli enti proprietari possono avanzare richiesta di autorizzazione all'alienazione di singoli immobili.

2. La richiesta è accompagnata da una relazione sulle caratteristiche architettoniche, sull'epoca della costruzione, sugli interventi edilizi e sulle destinazioni d'uso che l'immobile ha avuto nel corso del tempo. La relazione è corredata della documentazione catastale e della pertinente documentazione grafica e iconografica.

3. Entro il termine di 120 giorni il Soprintendente regionale:

a) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 6, del testo unico, relativamente agli immobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico;

b) si pronuncia sull'interesse artistico e storico dell'immobile, e chiede all'ente la documentazione integrativa, ai sensi degli articoli 7 e 8, al fine di concedere l'autorizzazione alla vendita;

c) dichiara che il bene non riveste interesse artistico e storico.

4. Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre novanta giorni.

5. Nell'ipotesi disciplinata dal comma 3, lettera b), i termini previsti dall'articolo 9, comma 1, per l'autorizzazione alla vendita, decorrono dal momento del ricevimento della documentazione integrativa richiesta.

 

Art. 24 - Disposizione transitoria

1. Fino all'istituzione delle soprintendenze regionali, le competenze attribuite del presente regolamento al Soprintendente regionale sono svolte dal Soprintendente ai beni ambientali ed architettonici.

 

Dato a Roma, addì 7 settembre 2000

CIAMPI

AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri

MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali

 



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